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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/08/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1333/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno PERLA Presidente dott.ssa Roberta CINOSURO Giudice rel. dott.ssa Francesca NERI Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1333/2025 del Ruolo Generale
promossa dai coniugi
- (c.f. ), nata a [...] l'[...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. ROSSINI ANNA del Foro di Ferrara E
- (c.f. ), nato a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2 a Bologna, Via Luigi Breventani n.1, domiciliato altrove, rappresentato e difeso dall'Avv. MARZOT SILVIA del Foro di Bologna
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna del 17.03.2025.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
IL TR I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il 31.01.2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi sono nate due figlie , a Bologna il 01.10.2006, Persona_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e , a Bologna il Persona_2 24.05.2011, ancora minorenne;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 02.05.2024 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con sentenza del Tribunale di Bologna del 13.05.2024;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 17.03.2025, il quale nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: 1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] il Parte_1
01.04.1974, e nato a [...] il [...], celebrato a Dozza (BO) il CP_1 26.05.2007 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Dozza al n. 8 parte II serie C anno 2007; 2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni: Per_
− Le figlie e continueranno ad essere affidate ad entrambi i genitori, con Per_2 collocazione e stabile residenza presso la madre;
− Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé le figlie secondo le seguenti modalità:
- nel fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì alla domenica sera;
- nel corso della settimana, comunicando la scelta del giorno con un preavviso di almeno quindici giorni al fine di consentire alla Dott.ssa di programmare i propri impegni Pt_1 lavorativi, il lunedì o il venerdì pomeriggio il padre preleverà le figlie da scuola, le condurrà a casa propria o presso la residenza delle stesse a seconda delle loro esigenze organizzative e le seguirà nelle attività extrascolastiche e nello svolgimento dei compiti;
- durante le vacanze estive, quindici giorni, consecutivi o non consecutivi, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze pasquali, tre giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo
- durante le vacanze natalizie, sette giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e l'anno successivo il Capodanno (il 31 dicembre);
− Il Dott. entro il giorno cinque di ogni mese, verserà a mezzo bonifico bancario CP_1 alla Dott.ssa la somma di € 850,00= (€ 425,00= per ciascuna figlia), da rivalutarsi Pt_1 annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie Per_ e;
Per_2
− I coniugi stabiliscono che, subordinatamente al reperimento da parte della Dott.ssa di un immobile presso il quale trasferirsi con le figlie, la casa coniugale verrà
Pt_1 posta in vendita e il prezzo ricavato dalla vendita, dedotto il residuo mutuo, verrà ripartito tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno con conseguente rinuncia all'assegnazione. Fino alla vendita dell'immobile, ivi continueranno a risiedere la Dott.ssa con le
Pt_1 figlie ed entrambi i coniugi continueranno a farsi carico degli oneri economici di rispettiva competenza. Fino alla vendita, le spese condominiali straordinarie verranno pagate dal Dott. e CP_1 dalla Dott.ssa nella misura del 50% ciascuno mentre le spese ordinarie saranno
Pt_1 a carico della Dott.ssa
Pt_1
− I genitori concorreranno, in ragione del 50%, al pagamento delle seguenti spese Per_ straordinarie da sostenere nell'interesse delle figlie e : Per_2 a) spese straordinarie da non concordare previamente:
- spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità, quali, a titolo esemplificativo: l'iscrizione e le rette mensili della scuola privata frequentata da fino al termine del percorso scolastico;
le spese scolastiche Per_2 Per_ conseguenti al percorso scolastico intrapreso da le spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
- campi scuola estivi, pre-scuola e post-scuola (attività residuali considerata l'età delle minori);
- spese necessarie per il conseguimento della patente;
- abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
- spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
- visite specialistiche prescritte dal medico di base, ticket sanitari e apparecchi dentistici e oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza; Per_
- corso presso la British School che le figlie e stanno seguendo da anni;
Per_2 Per_
- ripetizioni esclusivamente di (quelle seguite da saranno integralmente a Per_2 carico della madre) b) spese straordinarie da concordare previamente: tutte le altre spese straordinarie dovranno essere concordate tra i genitori con le seguenti modalità; il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, PEC, e-mail o fax), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, PEC, e-mail o fax), motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi. La richiesta di rimborso delle suindicate spese (sia quelle che non richiedono il preventivo accordo, sia quelle che richiedono il preventivo accordo) dovrà avvenire in prossimità dell'esborso; il rimborso a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento comprovante la spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale dovrà essere intestata a nome delle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alle figlie andranno a beneficio di entrambi i genitori nella misura del 50%.
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Dozza di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. le spese sono interamente compensate tra le parti;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 30.07.2025.
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Roberta Cinosuro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno PERLA Presidente dott.ssa Roberta CINOSURO Giudice rel. dott.ssa Francesca NERI Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1333/2025 del Ruolo Generale
promossa dai coniugi
- (c.f. ), nata a [...] l'[...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. ROSSINI ANNA del Foro di Ferrara E
- (c.f. ), nato a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2 a Bologna, Via Luigi Breventani n.1, domiciliato altrove, rappresentato e difeso dall'Avv. MARZOT SILVIA del Foro di Bologna
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna del 17.03.2025.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
IL TR I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il 31.01.2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi sono nate due figlie , a Bologna il 01.10.2006, Persona_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e , a Bologna il Persona_2 24.05.2011, ancora minorenne;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 02.05.2024 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con sentenza del Tribunale di Bologna del 13.05.2024;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 17.03.2025, il quale nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: 1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] il Parte_1
01.04.1974, e nato a [...] il [...], celebrato a Dozza (BO) il CP_1 26.05.2007 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Dozza al n. 8 parte II serie C anno 2007; 2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni: Per_
− Le figlie e continueranno ad essere affidate ad entrambi i genitori, con Per_2 collocazione e stabile residenza presso la madre;
− Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé le figlie secondo le seguenti modalità:
- nel fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì alla domenica sera;
- nel corso della settimana, comunicando la scelta del giorno con un preavviso di almeno quindici giorni al fine di consentire alla Dott.ssa di programmare i propri impegni Pt_1 lavorativi, il lunedì o il venerdì pomeriggio il padre preleverà le figlie da scuola, le condurrà a casa propria o presso la residenza delle stesse a seconda delle loro esigenze organizzative e le seguirà nelle attività extrascolastiche e nello svolgimento dei compiti;
- durante le vacanze estive, quindici giorni, consecutivi o non consecutivi, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze pasquali, tre giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo
- durante le vacanze natalizie, sette giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e l'anno successivo il Capodanno (il 31 dicembre);
− Il Dott. entro il giorno cinque di ogni mese, verserà a mezzo bonifico bancario CP_1 alla Dott.ssa la somma di € 850,00= (€ 425,00= per ciascuna figlia), da rivalutarsi Pt_1 annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie Per_ e;
Per_2
− I coniugi stabiliscono che, subordinatamente al reperimento da parte della Dott.ssa di un immobile presso il quale trasferirsi con le figlie, la casa coniugale verrà
Pt_1 posta in vendita e il prezzo ricavato dalla vendita, dedotto il residuo mutuo, verrà ripartito tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno con conseguente rinuncia all'assegnazione. Fino alla vendita dell'immobile, ivi continueranno a risiedere la Dott.ssa con le
Pt_1 figlie ed entrambi i coniugi continueranno a farsi carico degli oneri economici di rispettiva competenza. Fino alla vendita, le spese condominiali straordinarie verranno pagate dal Dott. e CP_1 dalla Dott.ssa nella misura del 50% ciascuno mentre le spese ordinarie saranno
Pt_1 a carico della Dott.ssa
Pt_1
− I genitori concorreranno, in ragione del 50%, al pagamento delle seguenti spese Per_ straordinarie da sostenere nell'interesse delle figlie e : Per_2 a) spese straordinarie da non concordare previamente:
- spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità, quali, a titolo esemplificativo: l'iscrizione e le rette mensili della scuola privata frequentata da fino al termine del percorso scolastico;
le spese scolastiche Per_2 Per_ conseguenti al percorso scolastico intrapreso da le spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
- campi scuola estivi, pre-scuola e post-scuola (attività residuali considerata l'età delle minori);
- spese necessarie per il conseguimento della patente;
- abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
- spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
- visite specialistiche prescritte dal medico di base, ticket sanitari e apparecchi dentistici e oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza; Per_
- corso presso la British School che le figlie e stanno seguendo da anni;
Per_2 Per_
- ripetizioni esclusivamente di (quelle seguite da saranno integralmente a Per_2 carico della madre) b) spese straordinarie da concordare previamente: tutte le altre spese straordinarie dovranno essere concordate tra i genitori con le seguenti modalità; il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, PEC, e-mail o fax), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, PEC, e-mail o fax), motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi. La richiesta di rimborso delle suindicate spese (sia quelle che non richiedono il preventivo accordo, sia quelle che richiedono il preventivo accordo) dovrà avvenire in prossimità dell'esborso; il rimborso a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento comprovante la spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale dovrà essere intestata a nome delle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alle figlie andranno a beneficio di entrambi i genitori nella misura del 50%.
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Dozza di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. le spese sono interamente compensate tra le parti;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 30.07.2025.
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Roberta Cinosuro