Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5016 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1492/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione specializzata in materia d'impresa
Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, così composto
Dott. Salvatore Di Lonardo Presidente
Dott. Francesca reale Giudice
Dott. Mario Fucito Giudice est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1492/2022 R.Gen.Aff.Cont., trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. tra
C.F. con sede in Roma, viale della Letteratura n. 30, in Pt_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. D. Scordino e dall'avv. Andrea
Terenzio
- ATTORE -
Contro
, residente a [...], isol. 6, int. Controparte_1
23 e , residente a [...]; Controparte_2
- CONVENUTI contumaci–
Oggetto: ripetizione sussidi SIAE
Conclusioni:
Per l'attore come rassegnate con costituzione del 09.09.2022: riconoscere e dichiarare che i convenuti, quali eredi del sig. , Persona_1
hanno percepito indebitamente l'importo di euro 22.500,00 e per l'effetto
condannare in solido tra loro ex art. 2033 c.c. o 2041 c.c. alla restituzione di euro 22.500,00, con gli interessi legali dalla attribuzione ad oggi, con vittoria di spese e competenze.
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
Parte attrice deduce che:
- Che nel quadro delle politiche di assistenza a favore degli autori la fin Pt_1
dal 2012 ha istituito il Regolamento del Fondo di Solidarietà che prevede i seguenti tipi di contributo: 1) contributo periodico, triennale, rinnovabile, riservato agli autori che avessero compiuto 65 anni, di cui 35 di iscrizione alla , siano titolari di redditi diversi per importi non superiori ad euro Pt_1
10.500 lordi e abbiano percepito per almeno dieci anni anche non consecutivi redditi per diritti d'autore non inferiori ad un importo medio annuo di euro
2.000; 2) contributo aggiuntivo, che oltre ai presupposti per il contributo periodico richiede che l'associato abbia percepito per almeno cinque anni, anche non consecutivi, contributi per importo superiore ad euro 10.000,00 annuo medio, ovvero sia riconosciuto invalido al 100%; 3) contributo straordinario, per gli associati che pur non avendo alcuno dei presupposti di cui sopra si siano distinti per specifici e notori meriti autoriali;
- Che il padre dei convenuti, , beneficiava del contributo Persona_1
periodico dal 13.03.2015 al 23.02.2018, e del contributo aggiuntivo una tantum, per la somma complessiva di euro 22.500,00, come attestano le contabili di bonifico in atti, all. 3;
- Che in particolare il figlio di , in data 16 gennaio Persona_1 CP_1
2015, inviava alla , per conto del padre, via mail, la richiesta e i Pt_1
documenti per il rinnovo del contributo erogato;
- Che in data 21 gennaio 2015 l'ufficio rispondeva al sig. Controparte_1
chela documentazione difettava di uno dei requisiti, per il quale poteva ricorrere al una dichiarazione sostitutiva ex dpr 445/2000, all. 6, e in pari data il figlio provvedeva ad inviare autocertificazione sottoscritta a nome del padre e documento di identità di quest'ultimo;
r.g.a.c. 1492/2022 Pag. 2 r.g. 1492/2022 SIAE-EspositoCarmine+1
- In data 17 aprile 2015 la comunicava al sig. che la sua Pt_1 Persona_1
domanda era stata accettata per il triennio 2015-2018, con aumento comunicato il 21 giugno 2017 di euro 50,00 mensili;
- In data 23 novembre 2017 comunicava l'inizio della pratica di rinnovo Pt_1
del contributo, con invio della documentazione da parte del figlio CP_1
, per conto del padre, il 2 gennaio 2018;
[...]
- In data 10 gennaio 2018 la domanda di rinnovo era rifiutata perché nelle more erano mutati i presupposti di accesso;
- Nel novembre 2020, a seguito di alcune verifiche sui beneficiari di prestazioni più anziani, scopriva che era deceduto il 14 febbraio Pt_1 Persona_1
2015, all. 17, lasciando come eredi i figli e Controparte_1 _2
;
[...]
- Il 6 dicembre 2021 la invitava formale messa in mora a cui non seguiva Pt_1
alcuna risposta.
I convenuti, correttamente notiziati del giudizio, rimanevano contumaci.
La domanda è infondata nei limiti appresso indicati.
Parte attrice, infatti, introduce un'azione ex art. 2033 c.c., assumendo l'assenza di causa solvendi per essere il beneficiario della prestazione erogata dalla deceduto prima del riconoscimento del diritto alla prestazione Pt_1
medesima, individuando nei convenuti gli accipiens della prestazione indebita, perché figli e quindi, a suo dire di per sé, eredi dell'originario richiedente la prestazione.
Invero se non vi è dubbio che la prestazione versata dalla sia stata Pt_1
materialmente pagata ed erogata sul conto corrente del soggetto deceduto per il triennio di validità, e dopo la morte di questi, in assenza di causa solvendi, proprio la circostanza che il pagamento indebito, e con esso l'obbligazione restitutoria, sia avvenuto dopo la morte dell'istante, esclude in radice la configurazione di una domanda di derivazione latu sensu successorio legittimante la chiamata in causa dei convenuti quali eredi di R_
.
[...]
r.g.a.c. 1492/2022 Pag. 3 r.g. 1492/2022 SIAE-EspositoCarmine+1
Infatti, la perdita della capacità giuridica per effetto della morte esclude che la natura indebita del pagamento possa configurarsi nei confronti del deceduto, che peraltro ne avrebbe avuto diritto a riceverlo, ragione per cui nessun diritto o obbligazione è sorto in capo al de cuius prima della morte e nessun diritto e obbligo poteva in questo senso essere trasferito agli eredi, eventualmente tali per accettazione espressa o tacita.
Nulla si deve statuire per le spese in ragione della contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, III Sezione civile specializzata in materia d'impresa, come in epigrafe composto, definitivamente pronunciando nella causa avente n. di R.G.
1492/2022, pendente tra le parti come sopra individuate, rappresentate e difese, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea
2) Nulla per le spese;
Così deciso in Napoli, il 06.05.2025
Il giudice est. Il presidente
Dott. Mario Fucito Dott. Salvatore Di Lonardo
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