TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 2720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2720 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 13532/2021 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O
-Sezione Quarta Civile-
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria GENTILE, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281quinquies co. 1 cpc, la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 13532/2021 R.G. il 19.03.2021, giusta istanza di iscrizione a ruolo depositata il 17.03.2021, promossa da:
, nato a [...] l'[...], C.F.: CP_1
residente in [...], titolar C.F._1 dell'omonima impresa individuale con P.I.: di seguito, per brevità: P.IVA_1
“ ”, CP_1 rappresentato e difeso dagli avv. Giorgia MORSELLI e Simona LONGHI del foro di Modena e con le stesse elettivamente domiciliato in Modena, via Feliciani 43, presso e nello studio delle stesse, nonché all'indirizzo PEC delle medesime e giusta Email_1 Email_2 procura speciale alle liti ed elezione di domicilio in allegato all'atto di citazione;
-Attore-
contro
:
(C.F.: , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 liquidatore pro tempore, con sede in Milano, via Aristotele 15, di seguito, per brevità:
“ , CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco VINCENTI del foro di Roma e con lo stesso elettivamente domiciliata in Roma, via dei Monti Parioli 40, presso e nello studio del detto Difensore, nonché all'indirizzo PEC del medesimo giusta Email_3 procura speciale alle liti allegata ed elezione di domicilio allegata alla comparsa di costituzione di nuovo Difensore, depositata il 3.07.2024;
-Convenuta-
* * * TERMINE per il deposito della memoria conclusionale di replica: 2.12.2024.
* * * OGGETTO: compravendita di cose mobili - azione di risarcimento del danno. pagina 1 di 10 * * * CONCLUSIONI per l'Attore:
“Voglia Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- previo accertamento e declaratoria che i vizi e difetti contestati dall'attore sul furgone IVECO DAILY targato ED068ZL, sono imputabili in via esclusiva alla società venditrice ex artt. 1490 e 1494 c.c., conseguentemente condannare la CP_2 stessa al risarcimento dei danni tutti patiti dal sig. quantificati nella CP_1 somma di € 7.786,00 oltre iva e quindi complessivi € 9.498,92 o nella diversa somma, maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta equa e di giustizia dal Giudice, a cui dovranno aggiungersi i costi sostenuti dall'attore per la procedura di mediazione pari ad € 48,80 e per la consulenza tecnica di parte a firma Dott. Ing. Per_1 di € 527,00 e così complessivamente € 10.074,72. Condannare, altresì, ex art. 96 comma 3 c.p.c. al risarcimento dei danni CP_2 per lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. In via istruttoria Qualora il Giudice lo ritenesse utile ai fini del decidere si insiste, previa revoca di quanto disposto a verbale in data 15.12.2022, per l'ammissione dei mezzi istruttori (prova orale e CTU) così come dedotti nella memoria ex art. 183/6, n. 2 del 26.11.2021.”
* * * CONCLUSIONI per la Convenuta:
“Voglia Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, NEL MERITO In via principale
- rigettare, per le diverse ragioni indicate in narrativa, le domande tutte spiegate dall'attore in quanto del tutto infondate in fatto e diritto. IN VIA SUBORDINATA, in caso di accoglimento delle domande spiegate dall'Attore, riconoscere come dovuto dalla convenuta unicamente il rimborso della fattura n. 830 del 22/06/20 dell' relativa alla sostituzione dell'attuatore pari ad € Parte_1
=1.436,00= oltre iva. Con il favore delle spese di lite, oltre il rimborso forfetario delle spese generali, la Cass. Prev. Avv. Ex art. 11 L. 576/1980 e l'IVA nella misura di legge”
FATTO E DIRITTO
1. Allegazioni delle parti
, con atto di citazione notificato a FALCONE il 15.03.2021, l'ha tratta in CP_1 giudizio, svolgendo le domande sopra riportate, deducendo in fatto:
- nel mese di febbraio 2020 ha contattato perché interessata CP_1 CP_2 all'acquisto di un veicolo commerciale usato, nella specie il furgone di marca IVECO, modello “Daily”, targato ED068ZL, di colore bianco, pubblicizzato su un portale, al prezzo di € 7.700,00;
- il contratto si è concluso il 7.02.2020 con l'accettazione del relativo preventivo;
pagina 2 di 10 - ha ritirato il veicolo il 14.02.2020 presso la concessionaria di Occimiano CP_1
(AL), dopo avere espletato le formalità relative al passaggio di proprietà, partendo per Salerno per una commessa;
- durante il viaggio, all'altezza di Roma, il computer di bordo ha segnalato un problema dell'attuatore del cambio, precludendone l'uso durante le manovre;
- giunto a fatica a Salerno un'autofficina locale ha esaminato il mezzo, rilevando un problema all'attuatore, prontamente segnalato al venditore;
- rientrato con difficoltà al domicilio, l'autofficina MONARI S.R.L., autorizzata IVECO, ha confermato la problematica al cambio, onde ha contestato il vizio al CP_1 venditore con messaggio di posta elettronica del 18.02.2020;
- il venditore ha chiesto la riconsegna del veicolo ad Occimiano per le riparazioni, come avvenuto, salvo poi, all'insaputa del proprietario, trasferire il mezzo a Pontesura (AL), presso l'autofficina la quale sostituiva la frizione Controparte_3 senza intervenire sull'attuatore del cambio;
- nonostante l'intervento fosse concluso il 4.03.2020, il venditore ha comunicato che il veicolo era pronto per il ritiro solo il 14.04.2020, chiedendo € 1.300,00 oltre IVA per corrispettivo per l'intervento, non coperto da garanzia perché relativo a sostituzione materiali di consumo;
- dopo una trattativa, ha pagato € 800,00 oltre IVA a ed ha CP_1 CP_2 ritirato il 27.07.2020 il veicolo, che tuttavia manifestava immediatamente nel viaggio di rientro i medesimi problemi;
- ha dunque condotto il veicolo presso l'autofficina MONARI S.R.L., che CP_1 ha confermato la diagnosi di guasto dell'attuatore, quotando l'intervento di sostituzione in
€ 1.436,78 oltre IVA, pari a € 1.752,87, commissionato e pagato da;
CP_1
- l'attuatore guasto era sostituito come da foto e dopo il mezzo non ha più presentato problematiche di guidabilità;
- per due mesi non ha potuto svolgere la sua attività lavorativa, con CP_1 ulteriore aggravio di una situazione economica già messa a dura prova dalla pandemia.
- , che ha dato corso alla mediazione senza esito, ha diritto alla refusione CP_1 degli esborsi sostenuti per la riparazione del guasto, corrispondente ad un vizio occulto del mezzo, oltre a € 450,00 per spese di trasferimento alle due officine oltre € 5.100,00 per danno da fermo tecnico (€ 85,00 per 60 giorni). si è tempestivamente costituita ex art. 167 cpc il 25.06.2021, rispetto a prima CP_2 udienza differita dal Giudice ex art. 168bis co. 5 cpc al 29.09.2021, resistendo alle domande attoree e rassegnando le conclusioni sopra riportate, deducendo:
- ha acquistato il veicolo di causa da VANTRUCKS di Lecco al prezzo CP_2 di € 7.125,00, oltre IVA, e l'ha rivenduto a il 7.02.2020, nonché consegnato il CP_1
14.02.2020;
- si tratta di un veicolo usato, immatricolato nel 2010, con 160.000 km;
- il 18.02.2020 ha lamentato problemi al cambio e ha chiesto CP_1 CP_2 la riconsegna del veicolo per la verifica, affidata all'autofficina , che CP_3 ha riconsegnato il veicolo privo di anomalie;
pagina 3 di 10 - con diffida del 22.05.2020 l'acquirente ha comunicato che avrebbe provveduto a ulteriori riparazioni presso autofficina MONARI S.R.L., accollandosi i costi con successiva rivalsa;
- il veicolo è stato consegnato il 14.02.2020 marciante e privo di anomalie e non può dunque escludersi che le anomalie lamentate siano da ascriversi all'uso improprio del veicolo.
- il danno da fermo tecnico non è stato provato, anche considerato che il fermo è avvenuto in pena pandemia;
la venditrice non può essere tenuta a rifondere gli esborsi per la sostituzione della frizione, che è un bene di consumo;
del pari, la seconda riparazione eseguita è frutto di una mera scelta unilaterale dell'acquirente e non può escludersi che si sia resa necessaria per uso improprio del veicolo.
2. Trattazione del processo Il Giudice alla prima udienza di comparizione, tenuta il 29.09.2021 in trattazione scritta, ha assegnato alle parti i richiesti termini istruttori ex art. 183 co. 6 cpc, dalle stesse regolarmente fruiti. Dopo un rinvio su istanza congiunta delle parti per trattative, il Giudice ha espletato all'udienza del 26.05.2022 il tentativo di conciliazione, conclusosi con esito negativo e all'udienza del 12.07.2022 tenuta in trattazione scritta il Giudice ha ammesso un capitolo attoreo e rigettato motivatamente i restanti, nonché la prova per testi della Convenuta. All'udienza del 15.12.2022 questo Giudice, nelle more subentrato nel ruolo del precedente, ha sentito il teste attoreo e, rigettata l'istanza attorea diretta a disporsi CTU sul veicolo, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza, tenuta il 24.04.2024 in trattazione scritta, con ordinanza riservata del 7.06.2024 il Giudice ha rilevato che la Difesa della convenuta aveva rinunciato al mandato, onde ha rinviato la causa salvi i diritti per consentire alla parte di munirsi di altro difensore, come avvenuto con comparsa depositata il 3.07.2024. Alla successiva udienza, tenuta il 18.07.2024 in trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra riprodotte, con ordinanza riservata del 9.09.2024, comunicata in data 11.09.2024, il Giudice ha assegnato alle parti i richiesti termini massimi ex art. 190 cpc (60 + 20 giorni), decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza e, quindi, spirati rispettivamente il lunedì 11.11.2024 e il lunedì 2.12.2024, fruiti parzialmente dal solo Attore, che ha depositato la comparsa conclusionale, e ha trattenuto la causa in decisione all'esito del decorso del secondo termine e, pertanto, a far data dal 3.12.2024.
3. Thema decidendum e emergenze probatorie
ha svolto contro una domanda di risarcimento del danno CP_1 CP_2 contrattuale, deducendo che il furgone IVECO, acquistato usato da il CP_2
7.02.2020, al prezzo di € 7.700,00 (IVA inclusa) presentava un grave vizio occulto al cambio, nella specie all'attuatore, prontamente denunciato, e non riparato dalla venditrice che ha anche chiesto il pagamento di € 800,00 oltre IVA per un intervento non risolutivo, inde ha diritto al risarcimento del danno pari a: € 800,00 oltre IVA per rimborso inutile pagina 4 di 10 intervento di sostituzione della frizione;
€ 1.436,00 oltre IVA per la riparazione del cambio con la sostituzione dell'attuatore; € 450,00 per trasferimento del furgone all'autofficina indicata dal venditore e poi a quella scelta dall'acquirente; € 5.100,00 per fermo tecnico del veicolo per 60 giorni;
€ 48,80 per spese di avvio della mediazione ed € 527,00 per spese d consulenza tecnica di parte. ha resistito in via principale alla domanda, in subordine ha chiesto limitarsi la CP_2 condanna alla refusione di € 1.436,00, eccependo: carenza di prova e insussistenza del vizio, posto che l'anomalia potrebbe essere stata causata da uso improprio del veicolo;
non debenza della refusione di € 1436,00 in quanto si è trattato di esborso per libera scelta dell'acquirente; carenza di prova del danno da fermo tecnico. La causa è stata istruita con i documenti offerti dalle parti, tra cui:
- annuncio, preventivo sottoscritto per accettazione e documenti inerenti la vendita (docc.
1-3 fasc. Att. e docc.
2-3 fasc. Conv.);
- contestazioni da acquirente a venditore del malfunzionamento del cambio (docc. 4- 6 fasc. Att.);
- corrispondenza elettronica, fattura e contabile di bonifico relativi agli interventi eseguiti da (docc.
7-11 fasc. Att.); CP_2
- quotazione dell'autofficina MONARI S.R.L., relazione sul guasto, fattura e fotografia del pezzo sostituito (docc. 12-15 fasc. Att.);
- istanza di mediazione e verbale negativo (docc. 18-20 fasc. Att. e doc. 4 fasc. Conv.);
- consulenza di parte a forma ing. doc. 21 fasc. Att.). Per_1
E' stato poi sentito il teste attoreo, che ha reso la seguente dichiarazione:
Il Tribunale reputa che la deposizione sopra riportata sia attendibile e genuina, in quanto pagina 5 di 10 resa da persona estranea all'esito della lite, direttamente informata sui fatti della lite, competente in quanto teste esperto, coerente in sé e con tutte le altre emergenze di causa, non smentita da prova contraria.
4. Domanda di risarcimento del danno: diritto Il Tribunale evidenzia che il contratto dedotto in giudizio non è di tipo consumeristico, in quanto intervenuto tra due imprenditori per scopi proprie delle rispettive attività commerciali. In diritto, si evidenzia che gli artt. 1490 e ss cc prevedono l'obbligo del venditore di garantire che la cosa sia immune da vizi che la rendono inidonea all'uso, con previsione a carico dell'acquirente del termine di decadenza di otto giorni dalla consegna della cosa o dalla scoperta dei vizi, se occulti, per denunciarli al venditore, salvo che questi li abbia riconosciuti, oltre al termine di prescrizione di un anno dalla consegna della res. Quanto all'onere della prova del danno da inadempimento del venditore per vizi della cosa venduta, incombe all'acquirente allegare e provare i lamentati vizi (Cass. civ. SS.UU. n. 11748 del 3.05.2019) nonché ex art. 2697 cc e dal principio della vicinanza della prova, allegare e provare il pregiudizio ed il nesso causale tra detti vizi (ovvero tra inadempimento totale o parziale) e danno e, ciò fatto, incombe a chi si difende provare di avere consegnato cosa immune da vizi ovvero di avere adempiuto esattamente o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile, ovvero altri fatti idonei a paralizzare la pretesa attorea (Cass. civ. SS.UU. 23.09.2013 n. 21678; Cass. civ. sez. 2, 26.07.2013 n. 18125; Cass. civ. sez. 3, 26.02.2013 n. 4792; Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315). Ai sensi dell'art. 1223 c.c. il danneggiato ha diritto al risarcimento dei danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, comprensivi tanto della perdita subita, quanto del mancato guadagno: “…il danno risarcibile coincide con la perdita o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato….” (Cass. civ., sez. 2, 26.09.2016 n. 18832). Quanto al danno patrimoniale da mancato guadagno, incombe al danneggiato provare che, ove l'altro contraente fosse stato adempiente, avrebbe con certezza o comunque ragionevolmente conseguito una corresponsione economica, che invece non ha conseguito a causa dell'inadempimento (ex multis: Cass. civ. sez. 3, 3.12.2015 n. 24632; conf. Cass. civ. sez. 3, 28.01.2005 n. 1752). Quanto al danno da “fermo tecnico”, la corte di legittimità ha più volte ricordato che non si tratta di un danno in re ipsa ma di un pregiudizio da allegare e provare specificamente:
“Il danno da fermo tecnico di veicolo non è in re ipsa, ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo” (ex multis: Cass. civ., sez. 2, n. 32946 del 17.12.2024).
pagina 6 di 10 In tema di risarcimento del danno e di IVA, la Corte di legittimità ha affermato: “In tema di danno patrimoniale il risarcimento si estende, in linea di principio, anche agli oneri accessori e conseguenziali, con l'effetto che la liquidazione determinata in base alle spese da affrontare per riparare un bene strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa comprende anche l'iva, anche se la riparazione non sia ancora avvenuta;
diversamente tale estensione non spetta allorché il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva versata per tale riparazione.” (Cass. civ., sez. 2, n. 22580 del 19.07.2022) Tutti i criteri sopra esposti devono, naturalmente, essere coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115 e 167 cpc, in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n. 14594). In punto di onere di contestazione, la Corte di legittimità ha sancito che: “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c” (Cass. civ. sez.
6-3 del 27.08.2020 n. 17889; conf.: Cass. civ. sez. 2, ord. del 28.09.2017 n. 22701). Ancora, la Corte ha evidenziato come l'onere di contestazione specifica è espressione del principio di leale collaborazione tra le parti e si declina specularmente rispetto all'onere di allegazione incombente sull'attore (Cass. civ. sez. L del 27.04.2021 n. 11115; Cass. civ. sez. 2 del 1^.12.2021 n. 37788; Cass. civ. sez.
6-3 del 26.11.2020 n. 26908; Cass. civ. sez. 2 del 29.09.2020 n. 20525).
5. Domanda di condanna al risarcimento del danno: decisione Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisione e delle emergenze fattuali della causa, la domanda risarcitoria è risultata parzialmente fondata e deve essere, pertanto, accolta per quanto di ragione, per i seguenti motivi. Il Giudice evidenzia che l'Attore ha provato l'esistenza del vizio (attuatore del cambio guasto), come si ricava dalle tempestive contestazioni avvenute il 18.02.2020 (doc. 6 fasc. Att.), quindi subito dopo la consegna del veicolo in data 14.02.2020, e poi dalla relazione dell'autofficina MONARI del 4.05.2020 (doc. 12 fasc. Att.) e come altresì emerge in maniera cristallina dalla deposizione del teste teste esperto in quanto Tes_1 meccanico, della cui attendibilità già si è scritto. Il teste ha dichiarato difatti che subito dopo il ritiro del veicolo dopo il primo Tes_1 intervento di riparazioni compiuto dal venditore, peraltro addebitato all'acquirente perché in tesi relativo a sostituzione di materiale di consumo (in realtà era stata sostituita la frizione, non esattamente un materiale di consumo), dunque durante il viaggio dalla provincia di Alessandria alla provincia di Modena il 27.04.2020, il veicolo, fermato dal conducente all'altezza di Parma per effettuare il rifornimento di carburante, non era più ripartito, mentre il computer di bordo segnalava guasto all'attuatore del cambio. Dopo vari tentativi di accensione il mezzo è ripartito ed è stato poi condotto nell'autofficina MONARI S.R.L., che ha confermato il guasto all'attuatore del cambio. Il teste ha altresì confermato che a causa di tale guasto, anche dopo che il veicolo si è rimesso in marcia, non era possibile ingranare le marce oltre la terza. pagina 7 di 10 Orbene, a fronte di tanto, discende che ha provato che ha venduto CP_1 CP_2 un veicolo usato affetto da un vizio occulto, nella specie un guasto all'attuatore del cambio che impediva l'accensione e il cambio di marcia oltre la terza. Tale vizio era certamente pre-esistente alla vendita, posto che si è manifestato già in occasione del primo viaggio dalla provincia di Alessandria (luogo di ritiro del mezzo) a Salerno, non essendo emerso alcun elemento da cui inferire quanto sostenuto apoditticamente dalla venditrice, e cioè che il guasto non era preesistente alla venduta ma sarebbe imputabile all'uso improprio del veicolo, circostanza in ogni caso smentita dal teste esperto Tes_1
Da tanto discende che la venditrice è tenuta alla garanzia per i vizi e dunque è tenuta al risarcimento in favore dell'acquirente del danno dedotto e provato in connessione causale diretta con il guasto. Nella specie, il danno ammonta anzi tutto agli esborsi sostenuti per la riparazione del guasto, e, dunque: 1. € 800,00 oltre IVA, pari a € 976,00, pagati da a per la CP_1 CP_2 riparazione del guasto, senza che la venditrice vi sia peraltro riuscita, come confermato dal teste Tes_1
2. € 1.436,00 oltre IVA, pari a € 1.752,87, per corrispettivo dovuto da CP_1 all'autofficina MONARI S.R.L., che ha riparato il guasto (doc. 14 fasc. Att.);
3. € 450,00 IVA inclusa per esborsi forfetariamente calcolati per spese di carburante, autostrada e trasferta per condurre e poi ritirare il veicolo presso l'autofficina di Alessandria e poi presso l'autofficina MONARI S.R.L. di FI SE (dunque sita nella provincia di domicilio dell'acquirente). Tale danno per esborsi è, pertanto, pari a € 3.178,87, IVA inclusa, con la precisazione che il Giudice reputa che in assenza di allegazione e prova che il danneggiato possa detrarre l'IVA debba computarsi anche l'IVA nelle somme oggetto di risarcimento. In aggiunta, deve considerarsi, in quanto conseguenza pregiudizievole direttamente derivate dal guasto e dall'incapacità di di porvi rimedio, l'esborso di € 527,00 CP_2
(IVA esente) per spese di CTP in ordine alle cause del guasto (doc. 21 fasc. Att.), reputandosi che si tratta di un esborso necessario e pertinente per allestire la difesa nella presente causa. Nulla invece può riconoscersi all'Attore per danno da lucro cessante, atteso che CP_1
-nonostante le specifiche contestazioni della controparte- non ha provato, né offerto di provare, che a causa del fermo del veicolo per due mesi (dal 26.02.2020 al 27.04.2020) abbia subito mancato guadagno. Segnatamente, l'Attore non ha provato, ma neanche dedotto, di avere perso specifiche commesse, né ha provato una contrazione del suo reddito nell'anno 2020 a causa del fermo tecnico del mezzo, a tacere che il fermo si è verificato nel primo lockdown della pandemia, quando il Paese e quasi tutte le attività commerciali, tranne solo quelle strategiche, erano paralizzate. Del pari, nulla può riconoscersi all'Attore per rimborso delle spese di avvio della mediazione, € 48,80 (doc. 19 fasc. Att.) atteso che la presente causa non è soggetta a preventivo esperimento della mediazione a pena di improcedibilità.
pagina 8 di 10 In conclusione, il danno dedotto e provato in connessione causale diretta con il vizio occulto del veicolo compravenduto usato ammonta a complessivi € 3.178,87, in valuta dell'epoca degli esborsi (avvenuti rispettivamente ad aprile, giugno e novembre 2020). Trattandosi di credito di valore, ed avendo l'Attore chiesto il risarcimento “dei danni tutti patiti”, spettano all'Attore gli accessori di legge, rivalutazione e interessi. Nella specie, spetta la rivalutazione ISTAT dalla data degli esborsi (che per economia processuale si individua nella data del 31.07.2020, intermedia tra la data più vicina e quella più lontana) sino ad oggi, ed è pari, applicato l'indice ISTAT ad € 584,91, onde il danno rivalutato ad oggi ammonta ad € 3.763,78, da arrotondare a € 3.764,00 per sorte in valuta attuale. Quanto agli interessi, gli stessi spettano all'Attore al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 cc sul capitale come pro tempore rivalutato ISTAT sino ad oggi dall'esborso al saldo e sono pari sino ad oggi a € 336,93. Conclusivamente, il capitale rivalutato più interessi ad oggi ammonta ad € 4.100,71, da arrotondare a € 4.101,00, di cui € 3.764,00 per sorte in valuta attuale ed € 337,00 per interessi, oltre gli ulteriori interessi maturandi sino al saldo conteggiati su € 3.764,00 al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 cc da domani al saldo .
6. Spese e domanda ex art. 96 co. 3 cpc Le spese sono regolate a mente degli artt. 91 e ss cpc, nella formulazione attualmente vigente: in forza di tali disposizioni, il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, ovvero la novità della questione trattata o un revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, in forza della sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. La ratio di tali disposizioni è che chi ha promosso un processo perso, o ha costretto altri a promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori, rispondendo il principio di causalità ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (Cass. civ. sez. 3 del 15.07.2008 n. 19456; conf.: Cass. civ. sez. 3 del 20.02.2014 n. 4074). Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza di sulla CP_2 domanda risarcitoria, che è stata accolta sia pure in misura inferiore all'importo complessivo preteso. Di conseguenza, si reputa corretto condannare alla refusione integrale delle CP_2 spese di lite dell'Attore, atteso che la soccombenza di sul quantum della CP_1 domanda risulta più che marginale nell'economia complessiva delle difese e anche considerato che la quantificazione delle spese di lite si effettua sul decisum e non sul petitum, ex art. 5 d.m. n. 55/2014. Quanto alla liquidazione delle spese dell'Attore, le stesse si liquidano ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55, come modificato dal d.m. n. 146/2022 e, segnatamente, avuto riguardo pagina 9 di 10 al complessivo impegno difensivo profuso da ed al valore effettivo della causa CP_1
(compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00), dette spese si liquidano con applicazione dei parametri medi previsti dalla tabella n. 2 allegata al citato DM per le quattro fasi del processo, e dunque in complessivi € 5.077,00 per compenso, oltre € 264,00 per rimborso c.u. e diritti di Cancelleria, oltre 15% del compenso per rimborso spese generali forfetario, oltre CPA ed IVA, se e come dovute per legge, in ragione del regime fiscale applicabile a . CP_1
La sollecitazione ex art. 96 cpc, svolta dall'Attore, è inammissibile, stante l'accoglimento solo parziale della domanda attorea.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, ovvero assorbita, così decide: condanna a pagare a favore di , titolare dell'omonima impresa CP_2 CP_1 individuale, a titolo di risarcimento del danno per i vizi del furgone di marca , CP_4 modello “Daily”, targa ED0668ZL, venduto il 7.02.2020, la somma di € 4.101,00, di cui € 3.764,00 per sorte in valuta attuale ed € 337,00 per interessi maturati ad oggi, oltre gli ulteriori interessi maturandi su € 3.764,00 al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 cc da domani al saldo effettivo;
letti gli artt. 91 e ss cc condanna a pagare a favore di , titolare dell'omonima impresa CP_2 CP_1 individuale, a titolo di refusione integrale delle spese di lite della presente causa la somma di € 5.341,00, di cui € 5.077,00 per compenso ed € 264,00 per rimborso spese vive ex actis, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA, se e come dovuti in ragione del regime fiscale dell'Attore. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 29.03.2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
pagina 10 di 10
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O
-Sezione Quarta Civile-
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria GENTILE, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281quinquies co. 1 cpc, la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 13532/2021 R.G. il 19.03.2021, giusta istanza di iscrizione a ruolo depositata il 17.03.2021, promossa da:
, nato a [...] l'[...], C.F.: CP_1
residente in [...], titolar C.F._1 dell'omonima impresa individuale con P.I.: di seguito, per brevità: P.IVA_1
“ ”, CP_1 rappresentato e difeso dagli avv. Giorgia MORSELLI e Simona LONGHI del foro di Modena e con le stesse elettivamente domiciliato in Modena, via Feliciani 43, presso e nello studio delle stesse, nonché all'indirizzo PEC delle medesime e giusta Email_1 Email_2 procura speciale alle liti ed elezione di domicilio in allegato all'atto di citazione;
-Attore-
contro
:
(C.F.: , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 liquidatore pro tempore, con sede in Milano, via Aristotele 15, di seguito, per brevità:
“ , CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco VINCENTI del foro di Roma e con lo stesso elettivamente domiciliata in Roma, via dei Monti Parioli 40, presso e nello studio del detto Difensore, nonché all'indirizzo PEC del medesimo giusta Email_3 procura speciale alle liti allegata ed elezione di domicilio allegata alla comparsa di costituzione di nuovo Difensore, depositata il 3.07.2024;
-Convenuta-
* * * TERMINE per il deposito della memoria conclusionale di replica: 2.12.2024.
* * * OGGETTO: compravendita di cose mobili - azione di risarcimento del danno. pagina 1 di 10 * * * CONCLUSIONI per l'Attore:
“Voglia Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- previo accertamento e declaratoria che i vizi e difetti contestati dall'attore sul furgone IVECO DAILY targato ED068ZL, sono imputabili in via esclusiva alla società venditrice ex artt. 1490 e 1494 c.c., conseguentemente condannare la CP_2 stessa al risarcimento dei danni tutti patiti dal sig. quantificati nella CP_1 somma di € 7.786,00 oltre iva e quindi complessivi € 9.498,92 o nella diversa somma, maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta equa e di giustizia dal Giudice, a cui dovranno aggiungersi i costi sostenuti dall'attore per la procedura di mediazione pari ad € 48,80 e per la consulenza tecnica di parte a firma Dott. Ing. Per_1 di € 527,00 e così complessivamente € 10.074,72. Condannare, altresì, ex art. 96 comma 3 c.p.c. al risarcimento dei danni CP_2 per lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. In via istruttoria Qualora il Giudice lo ritenesse utile ai fini del decidere si insiste, previa revoca di quanto disposto a verbale in data 15.12.2022, per l'ammissione dei mezzi istruttori (prova orale e CTU) così come dedotti nella memoria ex art. 183/6, n. 2 del 26.11.2021.”
* * * CONCLUSIONI per la Convenuta:
“Voglia Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, NEL MERITO In via principale
- rigettare, per le diverse ragioni indicate in narrativa, le domande tutte spiegate dall'attore in quanto del tutto infondate in fatto e diritto. IN VIA SUBORDINATA, in caso di accoglimento delle domande spiegate dall'Attore, riconoscere come dovuto dalla convenuta unicamente il rimborso della fattura n. 830 del 22/06/20 dell' relativa alla sostituzione dell'attuatore pari ad € Parte_1
=1.436,00= oltre iva. Con il favore delle spese di lite, oltre il rimborso forfetario delle spese generali, la Cass. Prev. Avv. Ex art. 11 L. 576/1980 e l'IVA nella misura di legge”
FATTO E DIRITTO
1. Allegazioni delle parti
, con atto di citazione notificato a FALCONE il 15.03.2021, l'ha tratta in CP_1 giudizio, svolgendo le domande sopra riportate, deducendo in fatto:
- nel mese di febbraio 2020 ha contattato perché interessata CP_1 CP_2 all'acquisto di un veicolo commerciale usato, nella specie il furgone di marca IVECO, modello “Daily”, targato ED068ZL, di colore bianco, pubblicizzato su un portale, al prezzo di € 7.700,00;
- il contratto si è concluso il 7.02.2020 con l'accettazione del relativo preventivo;
pagina 2 di 10 - ha ritirato il veicolo il 14.02.2020 presso la concessionaria di Occimiano CP_1
(AL), dopo avere espletato le formalità relative al passaggio di proprietà, partendo per Salerno per una commessa;
- durante il viaggio, all'altezza di Roma, il computer di bordo ha segnalato un problema dell'attuatore del cambio, precludendone l'uso durante le manovre;
- giunto a fatica a Salerno un'autofficina locale ha esaminato il mezzo, rilevando un problema all'attuatore, prontamente segnalato al venditore;
- rientrato con difficoltà al domicilio, l'autofficina MONARI S.R.L., autorizzata IVECO, ha confermato la problematica al cambio, onde ha contestato il vizio al CP_1 venditore con messaggio di posta elettronica del 18.02.2020;
- il venditore ha chiesto la riconsegna del veicolo ad Occimiano per le riparazioni, come avvenuto, salvo poi, all'insaputa del proprietario, trasferire il mezzo a Pontesura (AL), presso l'autofficina la quale sostituiva la frizione Controparte_3 senza intervenire sull'attuatore del cambio;
- nonostante l'intervento fosse concluso il 4.03.2020, il venditore ha comunicato che il veicolo era pronto per il ritiro solo il 14.04.2020, chiedendo € 1.300,00 oltre IVA per corrispettivo per l'intervento, non coperto da garanzia perché relativo a sostituzione materiali di consumo;
- dopo una trattativa, ha pagato € 800,00 oltre IVA a ed ha CP_1 CP_2 ritirato il 27.07.2020 il veicolo, che tuttavia manifestava immediatamente nel viaggio di rientro i medesimi problemi;
- ha dunque condotto il veicolo presso l'autofficina MONARI S.R.L., che CP_1 ha confermato la diagnosi di guasto dell'attuatore, quotando l'intervento di sostituzione in
€ 1.436,78 oltre IVA, pari a € 1.752,87, commissionato e pagato da;
CP_1
- l'attuatore guasto era sostituito come da foto e dopo il mezzo non ha più presentato problematiche di guidabilità;
- per due mesi non ha potuto svolgere la sua attività lavorativa, con CP_1 ulteriore aggravio di una situazione economica già messa a dura prova dalla pandemia.
- , che ha dato corso alla mediazione senza esito, ha diritto alla refusione CP_1 degli esborsi sostenuti per la riparazione del guasto, corrispondente ad un vizio occulto del mezzo, oltre a € 450,00 per spese di trasferimento alle due officine oltre € 5.100,00 per danno da fermo tecnico (€ 85,00 per 60 giorni). si è tempestivamente costituita ex art. 167 cpc il 25.06.2021, rispetto a prima CP_2 udienza differita dal Giudice ex art. 168bis co. 5 cpc al 29.09.2021, resistendo alle domande attoree e rassegnando le conclusioni sopra riportate, deducendo:
- ha acquistato il veicolo di causa da VANTRUCKS di Lecco al prezzo CP_2 di € 7.125,00, oltre IVA, e l'ha rivenduto a il 7.02.2020, nonché consegnato il CP_1
14.02.2020;
- si tratta di un veicolo usato, immatricolato nel 2010, con 160.000 km;
- il 18.02.2020 ha lamentato problemi al cambio e ha chiesto CP_1 CP_2 la riconsegna del veicolo per la verifica, affidata all'autofficina , che CP_3 ha riconsegnato il veicolo privo di anomalie;
pagina 3 di 10 - con diffida del 22.05.2020 l'acquirente ha comunicato che avrebbe provveduto a ulteriori riparazioni presso autofficina MONARI S.R.L., accollandosi i costi con successiva rivalsa;
- il veicolo è stato consegnato il 14.02.2020 marciante e privo di anomalie e non può dunque escludersi che le anomalie lamentate siano da ascriversi all'uso improprio del veicolo.
- il danno da fermo tecnico non è stato provato, anche considerato che il fermo è avvenuto in pena pandemia;
la venditrice non può essere tenuta a rifondere gli esborsi per la sostituzione della frizione, che è un bene di consumo;
del pari, la seconda riparazione eseguita è frutto di una mera scelta unilaterale dell'acquirente e non può escludersi che si sia resa necessaria per uso improprio del veicolo.
2. Trattazione del processo Il Giudice alla prima udienza di comparizione, tenuta il 29.09.2021 in trattazione scritta, ha assegnato alle parti i richiesti termini istruttori ex art. 183 co. 6 cpc, dalle stesse regolarmente fruiti. Dopo un rinvio su istanza congiunta delle parti per trattative, il Giudice ha espletato all'udienza del 26.05.2022 il tentativo di conciliazione, conclusosi con esito negativo e all'udienza del 12.07.2022 tenuta in trattazione scritta il Giudice ha ammesso un capitolo attoreo e rigettato motivatamente i restanti, nonché la prova per testi della Convenuta. All'udienza del 15.12.2022 questo Giudice, nelle more subentrato nel ruolo del precedente, ha sentito il teste attoreo e, rigettata l'istanza attorea diretta a disporsi CTU sul veicolo, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza, tenuta il 24.04.2024 in trattazione scritta, con ordinanza riservata del 7.06.2024 il Giudice ha rilevato che la Difesa della convenuta aveva rinunciato al mandato, onde ha rinviato la causa salvi i diritti per consentire alla parte di munirsi di altro difensore, come avvenuto con comparsa depositata il 3.07.2024. Alla successiva udienza, tenuta il 18.07.2024 in trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra riprodotte, con ordinanza riservata del 9.09.2024, comunicata in data 11.09.2024, il Giudice ha assegnato alle parti i richiesti termini massimi ex art. 190 cpc (60 + 20 giorni), decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza e, quindi, spirati rispettivamente il lunedì 11.11.2024 e il lunedì 2.12.2024, fruiti parzialmente dal solo Attore, che ha depositato la comparsa conclusionale, e ha trattenuto la causa in decisione all'esito del decorso del secondo termine e, pertanto, a far data dal 3.12.2024.
3. Thema decidendum e emergenze probatorie
ha svolto contro una domanda di risarcimento del danno CP_1 CP_2 contrattuale, deducendo che il furgone IVECO, acquistato usato da il CP_2
7.02.2020, al prezzo di € 7.700,00 (IVA inclusa) presentava un grave vizio occulto al cambio, nella specie all'attuatore, prontamente denunciato, e non riparato dalla venditrice che ha anche chiesto il pagamento di € 800,00 oltre IVA per un intervento non risolutivo, inde ha diritto al risarcimento del danno pari a: € 800,00 oltre IVA per rimborso inutile pagina 4 di 10 intervento di sostituzione della frizione;
€ 1.436,00 oltre IVA per la riparazione del cambio con la sostituzione dell'attuatore; € 450,00 per trasferimento del furgone all'autofficina indicata dal venditore e poi a quella scelta dall'acquirente; € 5.100,00 per fermo tecnico del veicolo per 60 giorni;
€ 48,80 per spese di avvio della mediazione ed € 527,00 per spese d consulenza tecnica di parte. ha resistito in via principale alla domanda, in subordine ha chiesto limitarsi la CP_2 condanna alla refusione di € 1.436,00, eccependo: carenza di prova e insussistenza del vizio, posto che l'anomalia potrebbe essere stata causata da uso improprio del veicolo;
non debenza della refusione di € 1436,00 in quanto si è trattato di esborso per libera scelta dell'acquirente; carenza di prova del danno da fermo tecnico. La causa è stata istruita con i documenti offerti dalle parti, tra cui:
- annuncio, preventivo sottoscritto per accettazione e documenti inerenti la vendita (docc.
1-3 fasc. Att. e docc.
2-3 fasc. Conv.);
- contestazioni da acquirente a venditore del malfunzionamento del cambio (docc. 4- 6 fasc. Att.);
- corrispondenza elettronica, fattura e contabile di bonifico relativi agli interventi eseguiti da (docc.
7-11 fasc. Att.); CP_2
- quotazione dell'autofficina MONARI S.R.L., relazione sul guasto, fattura e fotografia del pezzo sostituito (docc. 12-15 fasc. Att.);
- istanza di mediazione e verbale negativo (docc. 18-20 fasc. Att. e doc. 4 fasc. Conv.);
- consulenza di parte a forma ing. doc. 21 fasc. Att.). Per_1
E' stato poi sentito il teste attoreo, che ha reso la seguente dichiarazione:
Il Tribunale reputa che la deposizione sopra riportata sia attendibile e genuina, in quanto pagina 5 di 10 resa da persona estranea all'esito della lite, direttamente informata sui fatti della lite, competente in quanto teste esperto, coerente in sé e con tutte le altre emergenze di causa, non smentita da prova contraria.
4. Domanda di risarcimento del danno: diritto Il Tribunale evidenzia che il contratto dedotto in giudizio non è di tipo consumeristico, in quanto intervenuto tra due imprenditori per scopi proprie delle rispettive attività commerciali. In diritto, si evidenzia che gli artt. 1490 e ss cc prevedono l'obbligo del venditore di garantire che la cosa sia immune da vizi che la rendono inidonea all'uso, con previsione a carico dell'acquirente del termine di decadenza di otto giorni dalla consegna della cosa o dalla scoperta dei vizi, se occulti, per denunciarli al venditore, salvo che questi li abbia riconosciuti, oltre al termine di prescrizione di un anno dalla consegna della res. Quanto all'onere della prova del danno da inadempimento del venditore per vizi della cosa venduta, incombe all'acquirente allegare e provare i lamentati vizi (Cass. civ. SS.UU. n. 11748 del 3.05.2019) nonché ex art. 2697 cc e dal principio della vicinanza della prova, allegare e provare il pregiudizio ed il nesso causale tra detti vizi (ovvero tra inadempimento totale o parziale) e danno e, ciò fatto, incombe a chi si difende provare di avere consegnato cosa immune da vizi ovvero di avere adempiuto esattamente o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile, ovvero altri fatti idonei a paralizzare la pretesa attorea (Cass. civ. SS.UU. 23.09.2013 n. 21678; Cass. civ. sez. 2, 26.07.2013 n. 18125; Cass. civ. sez. 3, 26.02.2013 n. 4792; Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315). Ai sensi dell'art. 1223 c.c. il danneggiato ha diritto al risarcimento dei danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, comprensivi tanto della perdita subita, quanto del mancato guadagno: “…il danno risarcibile coincide con la perdita o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato….” (Cass. civ., sez. 2, 26.09.2016 n. 18832). Quanto al danno patrimoniale da mancato guadagno, incombe al danneggiato provare che, ove l'altro contraente fosse stato adempiente, avrebbe con certezza o comunque ragionevolmente conseguito una corresponsione economica, che invece non ha conseguito a causa dell'inadempimento (ex multis: Cass. civ. sez. 3, 3.12.2015 n. 24632; conf. Cass. civ. sez. 3, 28.01.2005 n. 1752). Quanto al danno da “fermo tecnico”, la corte di legittimità ha più volte ricordato che non si tratta di un danno in re ipsa ma di un pregiudizio da allegare e provare specificamente:
“Il danno da fermo tecnico di veicolo non è in re ipsa, ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo” (ex multis: Cass. civ., sez. 2, n. 32946 del 17.12.2024).
pagina 6 di 10 In tema di risarcimento del danno e di IVA, la Corte di legittimità ha affermato: “In tema di danno patrimoniale il risarcimento si estende, in linea di principio, anche agli oneri accessori e conseguenziali, con l'effetto che la liquidazione determinata in base alle spese da affrontare per riparare un bene strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa comprende anche l'iva, anche se la riparazione non sia ancora avvenuta;
diversamente tale estensione non spetta allorché il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva versata per tale riparazione.” (Cass. civ., sez. 2, n. 22580 del 19.07.2022) Tutti i criteri sopra esposti devono, naturalmente, essere coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115 e 167 cpc, in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n. 14594). In punto di onere di contestazione, la Corte di legittimità ha sancito che: “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c” (Cass. civ. sez.
6-3 del 27.08.2020 n. 17889; conf.: Cass. civ. sez. 2, ord. del 28.09.2017 n. 22701). Ancora, la Corte ha evidenziato come l'onere di contestazione specifica è espressione del principio di leale collaborazione tra le parti e si declina specularmente rispetto all'onere di allegazione incombente sull'attore (Cass. civ. sez. L del 27.04.2021 n. 11115; Cass. civ. sez. 2 del 1^.12.2021 n. 37788; Cass. civ. sez.
6-3 del 26.11.2020 n. 26908; Cass. civ. sez. 2 del 29.09.2020 n. 20525).
5. Domanda di condanna al risarcimento del danno: decisione Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisione e delle emergenze fattuali della causa, la domanda risarcitoria è risultata parzialmente fondata e deve essere, pertanto, accolta per quanto di ragione, per i seguenti motivi. Il Giudice evidenzia che l'Attore ha provato l'esistenza del vizio (attuatore del cambio guasto), come si ricava dalle tempestive contestazioni avvenute il 18.02.2020 (doc. 6 fasc. Att.), quindi subito dopo la consegna del veicolo in data 14.02.2020, e poi dalla relazione dell'autofficina MONARI del 4.05.2020 (doc. 12 fasc. Att.) e come altresì emerge in maniera cristallina dalla deposizione del teste teste esperto in quanto Tes_1 meccanico, della cui attendibilità già si è scritto. Il teste ha dichiarato difatti che subito dopo il ritiro del veicolo dopo il primo Tes_1 intervento di riparazioni compiuto dal venditore, peraltro addebitato all'acquirente perché in tesi relativo a sostituzione di materiale di consumo (in realtà era stata sostituita la frizione, non esattamente un materiale di consumo), dunque durante il viaggio dalla provincia di Alessandria alla provincia di Modena il 27.04.2020, il veicolo, fermato dal conducente all'altezza di Parma per effettuare il rifornimento di carburante, non era più ripartito, mentre il computer di bordo segnalava guasto all'attuatore del cambio. Dopo vari tentativi di accensione il mezzo è ripartito ed è stato poi condotto nell'autofficina MONARI S.R.L., che ha confermato il guasto all'attuatore del cambio. Il teste ha altresì confermato che a causa di tale guasto, anche dopo che il veicolo si è rimesso in marcia, non era possibile ingranare le marce oltre la terza. pagina 7 di 10 Orbene, a fronte di tanto, discende che ha provato che ha venduto CP_1 CP_2 un veicolo usato affetto da un vizio occulto, nella specie un guasto all'attuatore del cambio che impediva l'accensione e il cambio di marcia oltre la terza. Tale vizio era certamente pre-esistente alla vendita, posto che si è manifestato già in occasione del primo viaggio dalla provincia di Alessandria (luogo di ritiro del mezzo) a Salerno, non essendo emerso alcun elemento da cui inferire quanto sostenuto apoditticamente dalla venditrice, e cioè che il guasto non era preesistente alla venduta ma sarebbe imputabile all'uso improprio del veicolo, circostanza in ogni caso smentita dal teste esperto Tes_1
Da tanto discende che la venditrice è tenuta alla garanzia per i vizi e dunque è tenuta al risarcimento in favore dell'acquirente del danno dedotto e provato in connessione causale diretta con il guasto. Nella specie, il danno ammonta anzi tutto agli esborsi sostenuti per la riparazione del guasto, e, dunque: 1. € 800,00 oltre IVA, pari a € 976,00, pagati da a per la CP_1 CP_2 riparazione del guasto, senza che la venditrice vi sia peraltro riuscita, come confermato dal teste Tes_1
2. € 1.436,00 oltre IVA, pari a € 1.752,87, per corrispettivo dovuto da CP_1 all'autofficina MONARI S.R.L., che ha riparato il guasto (doc. 14 fasc. Att.);
3. € 450,00 IVA inclusa per esborsi forfetariamente calcolati per spese di carburante, autostrada e trasferta per condurre e poi ritirare il veicolo presso l'autofficina di Alessandria e poi presso l'autofficina MONARI S.R.L. di FI SE (dunque sita nella provincia di domicilio dell'acquirente). Tale danno per esborsi è, pertanto, pari a € 3.178,87, IVA inclusa, con la precisazione che il Giudice reputa che in assenza di allegazione e prova che il danneggiato possa detrarre l'IVA debba computarsi anche l'IVA nelle somme oggetto di risarcimento. In aggiunta, deve considerarsi, in quanto conseguenza pregiudizievole direttamente derivate dal guasto e dall'incapacità di di porvi rimedio, l'esborso di € 527,00 CP_2
(IVA esente) per spese di CTP in ordine alle cause del guasto (doc. 21 fasc. Att.), reputandosi che si tratta di un esborso necessario e pertinente per allestire la difesa nella presente causa. Nulla invece può riconoscersi all'Attore per danno da lucro cessante, atteso che CP_1
-nonostante le specifiche contestazioni della controparte- non ha provato, né offerto di provare, che a causa del fermo del veicolo per due mesi (dal 26.02.2020 al 27.04.2020) abbia subito mancato guadagno. Segnatamente, l'Attore non ha provato, ma neanche dedotto, di avere perso specifiche commesse, né ha provato una contrazione del suo reddito nell'anno 2020 a causa del fermo tecnico del mezzo, a tacere che il fermo si è verificato nel primo lockdown della pandemia, quando il Paese e quasi tutte le attività commerciali, tranne solo quelle strategiche, erano paralizzate. Del pari, nulla può riconoscersi all'Attore per rimborso delle spese di avvio della mediazione, € 48,80 (doc. 19 fasc. Att.) atteso che la presente causa non è soggetta a preventivo esperimento della mediazione a pena di improcedibilità.
pagina 8 di 10 In conclusione, il danno dedotto e provato in connessione causale diretta con il vizio occulto del veicolo compravenduto usato ammonta a complessivi € 3.178,87, in valuta dell'epoca degli esborsi (avvenuti rispettivamente ad aprile, giugno e novembre 2020). Trattandosi di credito di valore, ed avendo l'Attore chiesto il risarcimento “dei danni tutti patiti”, spettano all'Attore gli accessori di legge, rivalutazione e interessi. Nella specie, spetta la rivalutazione ISTAT dalla data degli esborsi (che per economia processuale si individua nella data del 31.07.2020, intermedia tra la data più vicina e quella più lontana) sino ad oggi, ed è pari, applicato l'indice ISTAT ad € 584,91, onde il danno rivalutato ad oggi ammonta ad € 3.763,78, da arrotondare a € 3.764,00 per sorte in valuta attuale. Quanto agli interessi, gli stessi spettano all'Attore al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 cc sul capitale come pro tempore rivalutato ISTAT sino ad oggi dall'esborso al saldo e sono pari sino ad oggi a € 336,93. Conclusivamente, il capitale rivalutato più interessi ad oggi ammonta ad € 4.100,71, da arrotondare a € 4.101,00, di cui € 3.764,00 per sorte in valuta attuale ed € 337,00 per interessi, oltre gli ulteriori interessi maturandi sino al saldo conteggiati su € 3.764,00 al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 cc da domani al saldo .
6. Spese e domanda ex art. 96 co. 3 cpc Le spese sono regolate a mente degli artt. 91 e ss cpc, nella formulazione attualmente vigente: in forza di tali disposizioni, il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, ovvero la novità della questione trattata o un revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, in forza della sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. La ratio di tali disposizioni è che chi ha promosso un processo perso, o ha costretto altri a promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori, rispondendo il principio di causalità ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (Cass. civ. sez. 3 del 15.07.2008 n. 19456; conf.: Cass. civ. sez. 3 del 20.02.2014 n. 4074). Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza di sulla CP_2 domanda risarcitoria, che è stata accolta sia pure in misura inferiore all'importo complessivo preteso. Di conseguenza, si reputa corretto condannare alla refusione integrale delle CP_2 spese di lite dell'Attore, atteso che la soccombenza di sul quantum della CP_1 domanda risulta più che marginale nell'economia complessiva delle difese e anche considerato che la quantificazione delle spese di lite si effettua sul decisum e non sul petitum, ex art. 5 d.m. n. 55/2014. Quanto alla liquidazione delle spese dell'Attore, le stesse si liquidano ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55, come modificato dal d.m. n. 146/2022 e, segnatamente, avuto riguardo pagina 9 di 10 al complessivo impegno difensivo profuso da ed al valore effettivo della causa CP_1
(compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00), dette spese si liquidano con applicazione dei parametri medi previsti dalla tabella n. 2 allegata al citato DM per le quattro fasi del processo, e dunque in complessivi € 5.077,00 per compenso, oltre € 264,00 per rimborso c.u. e diritti di Cancelleria, oltre 15% del compenso per rimborso spese generali forfetario, oltre CPA ed IVA, se e come dovute per legge, in ragione del regime fiscale applicabile a . CP_1
La sollecitazione ex art. 96 cpc, svolta dall'Attore, è inammissibile, stante l'accoglimento solo parziale della domanda attorea.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, ovvero assorbita, così decide: condanna a pagare a favore di , titolare dell'omonima impresa CP_2 CP_1 individuale, a titolo di risarcimento del danno per i vizi del furgone di marca , CP_4 modello “Daily”, targa ED0668ZL, venduto il 7.02.2020, la somma di € 4.101,00, di cui € 3.764,00 per sorte in valuta attuale ed € 337,00 per interessi maturati ad oggi, oltre gli ulteriori interessi maturandi su € 3.764,00 al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 cc da domani al saldo effettivo;
letti gli artt. 91 e ss cc condanna a pagare a favore di , titolare dell'omonima impresa CP_2 CP_1 individuale, a titolo di refusione integrale delle spese di lite della presente causa la somma di € 5.341,00, di cui € 5.077,00 per compenso ed € 264,00 per rimborso spese vive ex actis, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA, se e come dovuti in ragione del regime fiscale dell'Attore. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 29.03.2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
pagina 10 di 10