Ordinanza cautelare 14 giugno 2018
Sentenza 1 dicembre 2022
Rigetto
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18/02/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01348/2025REG.PROV.COLL.
N. 05117/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5117 del 2023, proposto da
Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Randazzo e Chiara Roncarolo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Guido Settimj in Roma, via degli Scipioni, 268/A;
contro
Comune di NO FE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Dagna, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 1064/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di NO FE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2024 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati Chiara Roncarolo e Massimiliano Marsili, in dichiarata delega dell'avvocato Enrico Dagna;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso al Tribunale amministrativo del Piemonte, l’Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia impugnava l’ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco di NO FE, adottata ai sensi dell’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, con cui le era stato imposto di porre in essere le opere strutturali necessarie per la messa in sicurezza del ponte che attraversa il cavo Panperduto
Morto, lungo la strada comunale Gerbo-Menzio o della Val d'Antona.
A fondamento del gravame la ricorrente deduceva la violazione dell'art. 54, comma 4 del d.lgs. n. 267 del 2000 sotto i seguenti profili:
- carenza di motivazione in ordine all'individuazione del soggetto tenuto ai lavori di ripristino del ponte sul cavo Panperduto Morto e difetto di legittimazione passiva dell'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia;
- carenza del requisito dell'urgenza di provvedere;
- adozione dell'atto nonostante la possibilità di fare fronte alle esigenze di pubblico interesse con mezzi ordinari.
Costituitosi in giudizio, il Comune di NO FE eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale superiore delle acque pubbliche; nel merito concludeva comunque per l’infondatezza delle censure.
In occasione dell’udienza di discussione del merito della causa, la ricorrente rappresentava di aver
eseguito le opere di messa in sicurezza, insistendo però nell'accertamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato, ai fini risarcitori.
Con sentenza 1° dicembre 2022, n. 1064, il giudice adito rigettava, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34, comma 3, Cod. proc. amm., la domanda di accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato.
Avverso tale decisione l’Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia interponeva appello, deducendo i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 64 c.p.a. in tema di valutazione delle prove nonché dell’articolo 2700 c.c. in tema di efficacia probatoria dell’atto pubblico. Errata interpretazione della natura giuridica dello “Stato di consistenza dei Canali Demaniali Canali Cavour” redatto in data 31 gennaio 1979 e del “Verbale di trasferimento alla Regione Piemonte e simultanea consegna all’Associazione di Irrigazione Ovest Sesia (A.I.O.S.) dei canali demaniali di irrigazione compresi nello Stato di Consistenza del 31 gennaio 1979” redatto in data 29 gennaio 1981 .
2) Violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 12 R.D. n. 523 del 1904,
dell’articolo 46 Legge Regionale Piemonte n. 21 del 1999 e del R.D. n. 368 dell’8 maggio 1904, titolo VI. Errata interpretazione e qualificazione giuridica dei fatti in relazione alla definizione di opera idraulica. Contraddittorietà ed illogicità della motivazione .
3) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 54 del Testo Unico Enti Locali .
4) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 92 c.p.c. in tema di compensazione delle spese del giudizio .
Il Comune di NO FE si costituiva in giudizio, concludendo per l’infondatezza dell’appello.
Successivamente le parti ulteriormente precisavano, con apposite memorie, le rispettive tesi difensive ed all’udienza del 28 novembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo di appello si obietta che il primo giudice avrebbe travisato le risultanze di causa, attribuendo allo “ Stato di consistenza dei Canali Demaniali Canali Cavour ”, redatto in data 31 gennaio 1979, ed al “ Verbale di trasferimento alla Regione Piemonte e simultanea consegna all’Associazione di Irrigazione Ovest Sesia (A.I.O.S.) del canali demaniali di irrigazione compresi nello Stato di Consistenza del 31 gennaio 1979 ”, redatto in data 29 gennaio 1981, una qualificazione giuridica non corretta.
Il provvedimento impugnato avrebbe infatti attribuito ad entrambi i documenti sopra citati un valore
puramente ricognitivo dello stato di consistenza dei canali, non attribuendogli la qualità di fonte di obbligazione: in virtù di ciò, il primo giudice ha concluso che “ Il trasferimento del munus ad altro soggetto potrebbe giustificarsi solo in presenza di una concessione di godimento del ponte. Questa conclusione trova conferma nello stesso atto ricognitivo, laddove statuisce che la manutenzione del ponte spetta al Comune, aggiungendo, però «in concessione». Tuttavia, come correttamente dedotto dal Comune, non esiste alcuna concessione afferente al ponte in esame […] ”.
In particolare, prosegue la sentenza, poiché il ponte in questione non viene menzionato neppure nei ruoli delle concessioni trasmessi dall’Associazione al Comune l’11 gennaio 2017 per riscuotere i canoni, deve concludersi che la conservazione del ponte oggetto del presente giudizio non rientra negli obblighi manutentivi del Comune, non avendo questo alcun titolo (concessorio) per fruirne.
Conclude sul punto la sentenza che “ A diverse conclusioni non può condurre l’attestazione dell’atto ricognitivo del 31 gennaio 1979, secondo cui è al «Comune di NO [che] spetta la manutenzione» del ponte, sia poiché – già dal punto di vista letterale – essa si lega alla successiva
puntualizzazione «in concessione», sia perché – dal punto di vista giuridico – l’atto in questione ha
valore puramente ricognitivo dello stato di consistenza dei canali, dunque non può essere ex se fonte di obbligazioni.
Ne deriva che l’obbligo manutentivo ivi menzionato sussiste in tanto in quanto sia possibile rintracciare la fonte della relativa obbligazione, ossia una concessione del ponte dall’Associazione al Comune, concessione che, però, non è stata rinvenuta ”.
Obietta l’appellante che le conclusioni raggiunte dal Comune non avrebbero tenuto conto di quanto previsto nello “Stato di Consistenza” e nel “Verbale di Trasferimento”, ossia che quanto descritto rappresentava, salvo errori ed omissioni, “ lo stato di fatto e di diritto del canale alla data della loro redazione ” (Stato di Consistenza a pag. 5); inoltre, il trasferimento e la consegna dei beni descritti “ hanno luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano con oneri e pesi inerenti, ivi comprese le utilizzazioni precarie oggetto di concessione a favore di terzi nell’ambito e nei limiti dei relativi disciplinari ” (così nel Verbale di trasferimento, art. 4, pag. 16).
Tali atti possedevano la fede privilegiata dell’atto pubblico (artt. 2699ss. Cod. civ.), con efficacia probatoria, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700 Cod. civ.): sarebbe stato quindi “ onere del Comune di NO FE, nel contestare quanto contenuto all’interno dei predetti documenti, proporre querela di falso e dimostrare – con le prove previste dalla legge - il contrario (ovvero che la proprietà e quindi la manutenzione del ponte spettasse all’Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia e non all’Ente Comunale) ”.
Il motivo non è fondato.
A margine ogni considerazione in ordine alla riconducibilità dello “Stato di consistenza” e del “Verbale di trasferimento” nel novero degli atti pubblici dotati di fede privilegiata, va in ogni caso rilevato che quest’ultima – come del resto riportato anche da parte appellante – attiene solamente alle “ dichiarazioni delle parti e [a] gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ”; attiene in particolare al contenuto delle predette dichiarazioni, non anche alla loro veridicità, nonché alla rappresentazione documentale dei fatti materiali che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza in un dato momento, non già alle conseguenze giuridiche che dagli stessi devono essere tratte.
Nel caso di specie, il “ Verbale di trasferimento [dal Demanio dello Stato – ndr] alla Regione Piemonte e simultanea consegna all’Associazione di irrigazione Ovest Sesia (A.I.O.S.) ” semplicemente riporta un elenco di canali demaniali di irrigazione oggetto (appunto) di trasferimento, con la precisazione che lo stesso non avrebbe inciso su oneri e pesi già gravanti sui detti beni, né sulle eventuali “ utilizzazioni precarie oggetto di concessione a favore di terzi nell’ambito e nei limiti dei relativi disciplinari ”.
Il Consorzio consegnatario subentrava inoltre al Demanio nei rapporti di concessione a terzi per opere, servitù ed altre utilizzazioni irrigue lungo i canali consegnati.
A sua volta, lo Stato di consistenza del Canale cavo “Pamperduto Morto”, nel menzionare il ponte di cui alla progressiva 725, prevede sì che la sua manutenzione sarebbe spettata al Comune di NO FE, ma con la precisazione (vergata a mano) che ciò sarebbe avvenuto “ in concessione ” del medesimo Comune.
Ora, come correttamente ha rilevato il primo giudice, in assenza di siffatto titolo concessorio – del quale non viene fornita in atti alcuna prova – non sarebbe possibile derogare alla regola generale che vede nel consegnatario il soggetto tenuto alla manutenzione delle opere afferenti i canali oggetto di trasferimento; né elementi utili allo scopo emergono dal Verbale di trasferimento, sopra riportato per estratti.
Nessuna querela di falso nei confronti di tali atti avrebbe dunque dovuto proporre il Comune appellato, non risultando dagli stessi, in realtà, alcuna attestazione a lui direttamente sfavorevole tra quelle astrattamente suscettibili di assumere fede privilegiata.
Con il secondo motivo di appello viene invece censurata la qualificazione del ponte di cui trattasi quale “opera idraulica”, in quanto contraddittoria con quanto argomentato circa la giurisdizione del giudice amministrativo nella presente vertenza.
Secondo il primo giudice, l’ordinanza impugnata non avrebbe inciso direttamente sul regime delle acque pubbliche o sulla regolarità dell’opera eseguita contro le sponde, essendo esclusivamente volta ad assicurare la messa in sicurezza del transito su strada; peraltro, rileva l’appellante, per la messa in sicurezza del ponte – secondo quanto disposto dalla relazione di perizia del 28 dicembre 2017 – era necessario eseguire “ un importante intervento di consolidamento delle spalle da ponte e la sostituzione dell’orizzontamento costituito da putrelle e voltini ”, laddove gli ammaloramenti riscontrati avrebbero riguardato in parte la strada ed in parte la sovrastruttura del ponte, ossia quella parte poggiante sulla sottostruttura (costruita dentro gli alvei o contro le sponde, con manutenzione a carico dell’Associazione) che si innesta sul piano stradale.
Considerato a tal punto che la stessa sentenza impugnata ha riconosciuto che “ la manutenzione del sedime stradale spetta al Comune ”, ancorché “ la strada è un’opera civile distinta dall’opera idraulica sottostante ”, dovrebbe necessariamente concludersi che l’esecuzione degli interventi di
manutenzione indicati dal tecnico incaricato sarebbero stati di spettanza del Comune e non dell’Associazione odierna appellante.
Neppure questo motivo è persuasivo, ove si consideri l’obiezione dell’appellato Comune per confutare il presupposto fattuale su cui poggia il ragionamento dell’appellante, ossia che la manutenzione straordinaria imposta dall’ordinanza ab origine impugnata consistesse nel rifacimento della soletta a piano strada.
Invero, il ponte – risalente alla seconda metà dell’Ottocento – risulta essere sostenuto da sponde in mattoni pieni, costituenti la parte a sostegno del piano stradale ed ubicate nell’alveo del cavo, ragion per cui la manutenzione richiesta non avrebbe potuto prescindere dall’intervenire innanzitutto sulle stesse (intervento di competenza dell’Associazione appellante).
Con il terzo motivo di appello viene quindi dedotta la violazione dell’art. 54 Tuel, per carenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza dell’ordinanza comunale, atteso che il pericolo preminente (l’interruzione della viabilità) sarebbe già stato superato dal Comune di NO FE mediante la posa in opera di due tubazioni in conglomerato cementizio armato vibrocompresso del diametro di 30 cm con soprastante strato di ghiaia e con appoggio di putrelle in acciaio, che avrebbe consentito la riapertura della viabilità della strada in completa sicurezza.
Ciò emergerebbe dalle premesse dell’ordinanza impugnata, dove si dava atto del fatto che l’amministrazione aveva già effettuato opere – ancorché provvisorie – al fine di consentire l’attraversamento del Cavo Panperduto in corrispondenza del ponte, non essendo dato rinvenire, per contro, indicazioni concernenti l’urgenza dell’intervento prescritto: il generico riferimento alla “ imminente necessità degli operatori agricoli di raggiungere le aree di loro pertinenza ” sarebbe stato infatti contraddetto proprio dalle premesse dell’atto, nelle quali era riportato che l’attraversamento del Cavo Panperduto avveniva in quel momento grazie all’opera provvisoria eseguita dall’amministrazione comunale, opera che poteva “ essere mantenuta anche durante la stagione irrigua ”.
Il motivo non è fondato, dal momento che proprio la natura provvisoria dell’intervento effettuato dal Comune dava atto della precarietà della soluzione adottata e, dunque, della necessità (ed urgenza) di addivenire ad un assetto stabile non solo della viabilità in situ , ma anche della sicurezza strutturale del ponte.
Infine, con il quarto motivo di appello viene dedotta la violazione dell’art. 92 Cod. proc. civ. in tema di compensazione delle spese di lite.
Il giudice di prime cure, infatti, ha fatto applicazione del generale principio della soccombenza ex art. 91 Cod. Proc. civ., nonostante avesse respinto due questioni preliminari sollevate dal Comune di NO FE (inerenti l’una il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario, l’altra il difetto di giurisdizione del TAR in favore del Tribunale superiore delle acque pubbliche).
Avrebbe dunque dovuto trovare applicazione la diversa fattispecie di cui all’art. 92, comma 2, Cod. proc. civ., a mente del quale “ Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero ”.
Il motivo è privo di pregio. A prescindere dalla circostanza che quella prevista dalla norma richiamata è una mera possibilità , non già un obbligo per il giudice, per tale insindacabile in sede di gravame, va comunque rilevato come quelle respinte dal primo giudice fossero eccezioni di carattere processuale, laddove il petitum e la causa petendi del ricorso – determinati dalle domande di merito – fossero stati integralmente accolti.
Alla luce ei rilievi che precedono, l’appello va dunque respinto.
La particolarità delle questioni esaminate giustifica peraltro, ad avviso del Collegio, l’integrale compensazione delle spese di lite del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere, Estensore
Stefano Fantini, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Perotti | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO