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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/04/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PATTI sezione civile VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 3 aprile 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n. 1552/2020 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in S. Agata di Militello, via G. Leopardi n. 4, presso lo studio dell'avv. Salvatore Ricca che la rappresenta e difende, attrice, contro
nata a [...] il [...], Controparte_1
, nata a [...] il [...], CP_2
nata a [...] il [...], Controparte_3
nata a [...] il [...], CP_4
nata a [...] il [...], Controparte_5 nato a [...] il [...], Controparte_6
Eredi di (nata a [...] il [...]), di Controparte_7
(nata a [...] il [...]), di Controparte_8 [...]
(nato a [...] il [...]), di CP_9 Controparte_10
Eredi di nato a [...] il [...], Persona_1 convenuti contumaci, avente ad oggetto: usucapione di beni immobili;
è presente l'avv. Andrea Pirri in sostituzione dell'avv. Ricca, il quale, su invito del giudice, precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti di causa e nelle note conclusive. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato per pubblici proclami in data 25 settembre 2020, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 [...]
, gli eredi di di , di CP_6 Controparte_7 Controparte_8 [...]
, di e gli eredi di , CP_9 Controparte_10 Persona_1 premettendo che: era in possesso, uti dominus, da oltre vent'anni, in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta, indisturbata ed esclusiva, comportandosi nei confronti di chiunque come l'unica e sola proprietaria dei fabbricati siti in San Fratello, così individuati al catasto fabbricati: foglio 31 particelle 538, sub 1 (categoria c/2 classe1 consistenza 14 mq), foglio 31 particelle 538, sub 2 (categoria a/4 classe 5 consistenza 3,5 vani, sub 5), foglio 31 particella 538, sub 5 (categoria c/6 classe 1 , consistenza 22 mq), foglio 31 particella 538, sub 3 (categoria C/6 classe 2 consistenza 14,00 mq), foglio 31 particella
538, sub 4 (categoria C/6 classe 1 consistenza 22,00 mq), foglio 31 particella
539 (categoria A/6 classe 3 consistenza 3 vani); i comproprietari si erano da sempre disinteressati ai predetti immobili, mentre l'attrice se ne era servita per le proprie esigenze esercitando il pieno, pacifico ed ininterrotto possesso da oltre vent'anni. Tanto premesso, l'attrice ha chiesto di: accertare e dichiarare il proprio acquisto a titolo originario, a norma dell'art. 1158 c.c., della proprietà degli immobili predetti;
per l'effetto, dichiarare in proprio favore l'acquisto della proprietà dei predetti fondi e del fabbricato rurale ivi annesso per l'intervenuta usucapione e conseguentemente ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di provvedere alla consequenziale trascrizione dei suddetti beni immobili in suo favore. I convenuti non si sono costituiti, nonostante la prova in atti della notifica per pubblici proclami regolarmente avvenuta (v. all.ti all'atto di citazione). Ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. Con ordinanza del 6 maggio 2021, è stato assegnato un termine per la presentazione della domanda di mediazione. Verificato tale adempimento, sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. ed escusse le prove orali. La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. L'attrice ha chiesto di dichiarare intervenuta l'usucapione sui fabbricati siti in San Fratello, così individuati al catasto fabbricati: foglio 31 particelle 538, sub 1 (categoria c/2 classe1 consistenza 14 mq), foglio 31 particelle 538, sub 2 (categoria a/4 classe 5 consistenza 3,5 vani, sub 5), foglio 31 particella 538, sub 5 (categoria c/6 classe 1 , consistenza 22 mq), foglio 31 particella 538, sub 3 (categoria C/6 classe 2 consistenza 14,00 mq), foglio 31 particella
538, sub 4 (categoria C/6 classe 1 consistenza 22,00 mq), foglio 31 particella
539 (categoria A/6 classe 3 consistenza 3 vani).
ha precisato che, nonostante la suddivisione in Parte_1 cinque distinti subalterni e due particelle, in realtà il fabbricato si presenta unico. L'attrice ha dedotto di esserne entrata in possesso intorno al mese di gennaio 1997, provvedendo successivamente alla chiusura dell'immobile con un portone d'ingresso e delle aperture con finestre, oltre che alla riparazione del tetto e degli intonaci dei muri. La domanda appare fondata. L'usucapione o prescrizione acquisitiva è disciplinata dagli artt. 1158-1167 c.p.c. e costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà o di un altro diritto reale. Con tale istituto, il legislatore ha predisposto uno strumento a tutela di colui che esercita di fatto l'uso della res, a fronte di un totale disinteresse da parte dell'effettivo proprietario della stessa. I presupposti necessari ai fini dell'usucapione sono il possesso in senso tecnico da parte di chi non è titolare del diritto corrispondente e la durata dello stesso per un certo tempo stabilito dalla legge, nonché l'animus rem sibi habendi (Cass., n. 1176/1980). Per possesso deve intendersi, ai sensi dell'art. 1140 c.c., il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Il possesso ad usucapionem deve essere necessariamente connotato da specifici requisiti, che ne determinino la pienezza e l'esclusività del potere di fatto (Cass., n. 5500/96; Cass., n. 7690/93; Corte App. Napoli, 26 giugno 2008; Trib. Cassino 1 settembre 2008). È, inoltre, necessario che la signoria sul bene non sia dovuta a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato con il titolare effettivo del bene (Cass., n. 3344/1989). Il possesso deve essere continuo;
la continuità si ravvisa ogniqualvolta il possessore esplichi costantemente la signoria di fatto sul bene e lo manifesti con atti di possesso conformi alla qualità e destinazione della cosa. Va, poi, ricordato il principio della presunzione del possesso intermedio di cui all'art. 1142 c.c.: il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto, si presume che abbia posseduto anche in tempo intermedio. Questa presunzione, nell'ipotesi di usucapione, comporta l'inversione dell'onere della prova: il possessore non è tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma è onere della controparte provare l'intervenuta interruzione (Cass., n. 13921/2002). Il possesso deve, altresì, essere connotato, secondo l'espressa disposizione dell'art. 1163 c.c., dal carattere della pacificità. Ulteriore requisito è la non equivocità: il possesso deve consistere, in modo certo e indubbio, nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale. Infine, il possesso, così caratterizzato, deve protrarsi per un certo periodo stabilito per legge. Il legislatore, in particolare, ha previsto una durata minima ventennale per l'usucapione immobiliare ordinaria ex art. 1158 c.c.. Il fondamento dell'usucapione è, dunque, una particolare situazione di fatto, e non un diritto (Cass., n. 2485/07), esercitata, senza interruzioni, sulla cosa, da parte di colui che, attraverso tale prolungata signoria, si sostituisce, in concreto, al titolare effettivo del diritto. Al fine di usucapire il bene posseduto è, però, altrettanto necessario che ricorra il mancato esercizio del diritto da parte del titolare dello stesso (Cass., n. 5687/96; Cass., n. 4807/92). A norma dell'art. 1158 c.c., il possesso di beni immobili protratto per un periodo ultraventennale determina l'acquisizione, in capo al possessore, della titolarità del diritto reale corrispondente alla situazione di fatto esercitata. Affinché si verifichi l'usucapione dei beni immobili, è indispensabile che concorrano congiuntamente i presupposti, di seguito, indicati. In primo luogo, è necessario che vi sia il possesso del bene, sia esso di buona o di mala fede, o addirittura vizioso, nel quale ultimo caso, a norma dell'art. 1163 c.c., quello utile ai fini dell'usucapione giova a far data dal momento in cui la violenza o la clandestinità siano cessate (cfr. Cass. n. 26633/2019; Cass. n. 9671/2014; Cass. n. 17881/2013). Altro elemento fondamentale è la presenza dell'animus possidendi, espressione con cui si suole indicare l'intenzione del possessore di comportarsi e fare in modo che i terzi lo considerino come effettivo titolare del diritto a cui corrispondono i suoi atti (cfr. Cass. n. 9671/2014; Cass. n. 6989/1988). Ancora, è necessaria la continuità del possesso per un certo lasso di tempo e la non interruzione dello stesso, da intendersi come interruzione naturale quando si verifica la perdita del possesso del bene anche a causa della condotta del terzo che se ne appropri, o interruzione civile quando si realizza una di quelle ipotesi indicate dalla legge come cause di interruzione della prescrizione estintiva, stante il richiamo operato dall'art. 1165 c.c. alle ipotesi contemplate dagli artt. 2943 e ss. c.c.. Infine, ai fini dell'accertamento dell'intervenuta usucapione, è essenziale il decorso di uno specifico lasso temporale, che l'art. 1158 c.c. fissa in vent'anni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui è possibile datare il compimento dei primi atti di godimento non equivoci in cui si sostanzia il possesso. Ciò premesso, nella specie, le circostanze di fatto dedotte a sostegno delle domande dell'attrice risultano riscontrate dal compendio probatorio. In primo luogo, l'attrice ha prodotto le visure ipocatastali relativamente all'immobile oggetto di causa, da cui non risultano trascrizioni negli ultimi vent'anni. I testi escussi hanno confermato le circostanze articolate dall'attrice. In particolare, la teste ha reso le seguenti Testimone_1 dichiarazioni: “ADR n. 1) “Vero che la sig. ra Parte_1
dal 1997 esercita il possesso esclusivo, continuativo e pubblico
[...] senza contestazione da parte di alcuno dei fabbricati sub 1, sub 2, sub 3, sub 4 e sub 5 Part.lla 538 e Part.lla 539 in via esclusiva e senza contestazione da parte di alcuno”: Sono amica dell'attrice, abito vicino la stessa e sulla circostanza poso dire che sin dal 1995, data in cui ho iniziato ad abitare in via Manzoni, l'attrice ha avuto come ne fosse proprietaria il fabbricato di via Nove Settembre di san Fratello. Da casa mia vedo la copertura del fabbricato nel quale l'attrice deposita oggetti di lavoro agricolo. La casa dell'attrice è composta da un piano terra adibito a magazzino e di un primo piano diruto, nel quale devono essere eseguiti interventi. Non so specificare l'estensione, posso dire che ho visto l'attrice riparare il tetto negli anni 1997 o1998 e realizzare il portone del magazzino. Non ho mai visto altre persone nell'immobile in questione al di fuori dell'attrice, del di lei marito e dei loro figli. ADR 2) Vero che la l'attrice nel 1997 ha provveduto alla chiusura del fabbricato con un portone, nonché negli anni ha provveduto al ripristino degli intonaci alla rifacimento del tetto. Tali lavori sono stati eseguiti sotto il controllo della sig.ra “Vera la circostanza per come ho detto Parte_1 sopra, la era presente sui luoghi durante l'esecuzione dei Parte_1 lavorie mi ha riferito anche di avere sostenuto i relativi costi” ADR 3) Vero che l'attrice si continua a servire del fabbricato utilizzandolo come deposito dei propri beni personali e senza essere disturbato e senza dovere rendere conto a nessuno ed appare pubblicamente e pacificamente l'unico, vero ed esclusivo proprietario degli stessi:”Vero per come ho già riferito, non ho visto, né sentito che alcun altro reclamasse l'immobile come se gli appartenesse” ADR 4) Vero o no che gli intestatari catastali sono sconosciuti e comunque nessuno dei loro eredi ha reclamato il possesso e/o la proprietà degli immobili: “Non so a chi fossero intestati gli immobili catastalmente, né ho mai visto persone proclamarsi eredi del fabbricato in questione” La teste ha riferito: “ADR n. 1: “Vera la circostanza, so che Testimone_2 la casa in questione appartiene alla abito nella zona dal 1990, Parte_1 dalla mia abitazione vedo il tetto del fabbricato che è composto da una casa su due piani, che a seguito della caduta del pavimento è diventata piano unico. ADR n. 2: “Vera la circostanza, sull'immobile ho visto l'attrice e suo marito e c'erano degli operai che sistemavano il tetto, ben visibile da casa mia, nonché sostituito il portone di ingresso de magazzino. C'era la Parte_1 sul cantiere, non so dire se la stessa ha pagato gli operai. I lavori sono stati materialmente eseguiti dal marito della con l'aiuto di quale che Parte_1 operaio” ADR n. 3: “Vera la circostanza, ho visto mettere scatole e attrezzi vari, non ho mai visto altre persone usare e servirsi del fabbricato oltre all'attrice e a suo marito” ADR n.4: “No so a chi appartenesse originariamente l'immobile, non ho mai visto altre persone curarsi e usare del fabbricato e non so di eredi o di altre persone che ne avessero la formale intestazione. Ho sempre saputo che l'immobile era della . Parte_1
Alla luce di tali risultanze, appare pertanto pacifico che l'attrice ha posseduto il bene di cui vi è causa, comportandosi da proprietaria esclusiva, quantomeno dal 1997 (data in cui è stato apposto il portone di ingresso). Tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, è stata accompagnata dalla volontà di possedere “uti dominus”, inoltre
“l'animus possidendi” è desumibile in via presuntiva e implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (Trib. Crotone n.1441/2019), mentre risulta provato che nessun'altra persona abbia adottato alcuna condotta contrastante col suo possesso uti dominus. L'attrice, mediante il compimento di tali atti, ha esercitato il godimento esclusivo dei beni attraverso attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui;
ella ha manifestato erga omnes il proprio animus di possedere in via esclusiva. Ciò è avvalorato dalla circostanza che le testi non abbiano mai visto altri al di fuori dell'attrice sui luoghi di causa e la riconoscano come proprietaria. La giurisprudenza conferma che la prova del possesso richiesto dall'articolo 1158 del codice civile può consistere anche in presunzioni o fatti notori, ancorché in quest'ultimo caso la notorietà sia limitata ad un ristretto ambito territoriale. In tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà, pur dovendo essere apprezzato con particolare rigore, è comunque soggetto alla regola della
“preponderanza dell'evidenza” o “del più probabile che non” propria del processo civile e non a quella della prova “oltre il ragionevole dubbio” propria del processo penale, stante l'equivalenza dei valori in gioco tra le due parti contendenti nel processo civile e la diversità di quelli in gioco tra accusa e difesa in quello penale (Cass., n. 3487/2019). Alla luce del complessivo compendio probatorio acquisito al processo, possono ritenersi soddisfatti tutti i requisiti previsti ex lege e, infatti, ha trovato riscontro nelle deposizioni testimoniali il decorso del termine ventennale richiesto dall'art. 1158 c.c.; le testimoni escusse all'udienza dell'8 febbraio 2023 hanno affermato di aver visto l'attrice occuparsi, in via esclusiva, del bene almeno dal 1997 e, quindi, soddisfacendo il requisito temporale necessario per il perfezionamento dell'usucapione. Il compimento di attività strutturali di modifica dell'immobile su iniziativa e a spese dell'attrice (come il rifacimento del tetto e degli intonaci, la chiusura con portone), a fare data dal 1997, unitamente alla mancata opposizione dei convenuti e alla piena ed esclusiva disponibilità di accesso all'immobile da parte dell'attrice, fa presumere, in assenza di contestazioni dei convenuti, la sussistenza dei requisiti utili ai fini della dichiarazione di usucapione. Va, dunque, ritenuto e dichiarato che l'attrice è proprietaria, per intervenuta usucapione, dei fabbricati siti in San Fratello, così individuati al catasto: foglio 31 particelle 538, sub 1 (categoria c/2 classe1 consistenza 14 mq), foglio 31 particelle 538, sub 2 (categoria a/4 classe 5 consistenza 3,5 vani, sub 5), foglio 31 particella 538, sub 5 (categoria c/6 classe 1 , consistenza 22 mq), foglio 31 particella 538, sub 3 (categoria C/6 classe 2 consistenza 14,00 mq), foglio 31 particella 538, sub 4 (categoria C/6 classe 1 consistenza 22,00 mq), foglio 31 particella 539 (categoria A/6 classe 3 consistenza 3 vani). All'accoglimento della domanda consegue, ai sensi dell'art. 2651 c.c., l'ordine alla competente Agenzia del Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza e alla competente Agenzia del Territorio, Servizi Catastali, di provvedere alle volture inerenti alla variazione nella titolarità dei beni immobili, cui alla presente sentenza. Le spese di lite, tenuto conto della mancata costituzione dei convenuti i quali non si sono opposti e considerata la natura necessaria della pronuncia di usucapione, vanno compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 1552/2020 R.G.A.C., assorbita o rigettata ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia dei convenuti;
- ritiene e dichiara che l'attrice è proprietaria, per intervenuta usucapione, dei fabbricati siti in San Fratello, così individuati al catasto: foglio 31 particelle 538, sub 1 (categoria c/2 classe1 consistenza 14 mq), foglio 31 particelle 538, sub 2 (categoria a/4 classe 5 consistenza 3,5 vani, sub 5),
foglio 31 particella 538, sub 5 (categoria c/6 classe 1 , consistenza 22 mq),
foglio 31 particella 538, sub 3 (categoria C/6 classe 2 consistenza 14,00 mq),
foglio 31 particella 538, sub 4 (categoria C/6 classe 1 consistenza 22,00 mq),
foglio 31 particella 539 (categoria A/6 classe 3 consistenza 3 vani);
- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione e alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero da ogni responsabilità;
- compensa le spese di lite.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in S. Agata di Militello, via G. Leopardi n. 4, presso lo studio dell'avv. Salvatore Ricca che la rappresenta e difende, attrice, contro
nata a [...] il [...], Controparte_1
, nata a [...] il [...], CP_2
nata a [...] il [...], Controparte_3
nata a [...] il [...], CP_4
nata a [...] il [...], Controparte_5 nato a [...] il [...], Controparte_6
Eredi di (nata a [...] il [...]), di Controparte_7
(nata a [...] il [...]), di Controparte_8 [...]
(nato a [...] il [...]), di CP_9 Controparte_10
Eredi di nato a [...] il [...], Persona_1 convenuti contumaci, avente ad oggetto: usucapione di beni immobili;
è presente l'avv. Andrea Pirri in sostituzione dell'avv. Ricca, il quale, su invito del giudice, precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti di causa e nelle note conclusive. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato per pubblici proclami in data 25 settembre 2020, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 [...]
, gli eredi di di , di CP_6 Controparte_7 Controparte_8 [...]
, di e gli eredi di , CP_9 Controparte_10 Persona_1 premettendo che: era in possesso, uti dominus, da oltre vent'anni, in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta, indisturbata ed esclusiva, comportandosi nei confronti di chiunque come l'unica e sola proprietaria dei fabbricati siti in San Fratello, così individuati al catasto fabbricati: foglio 31 particelle 538, sub 1 (categoria c/2 classe1 consistenza 14 mq), foglio 31 particelle 538, sub 2 (categoria a/4 classe 5 consistenza 3,5 vani, sub 5), foglio 31 particella 538, sub 5 (categoria c/6 classe 1 , consistenza 22 mq), foglio 31 particella 538, sub 3 (categoria C/6 classe 2 consistenza 14,00 mq), foglio 31 particella
538, sub 4 (categoria C/6 classe 1 consistenza 22,00 mq), foglio 31 particella
539 (categoria A/6 classe 3 consistenza 3 vani); i comproprietari si erano da sempre disinteressati ai predetti immobili, mentre l'attrice se ne era servita per le proprie esigenze esercitando il pieno, pacifico ed ininterrotto possesso da oltre vent'anni. Tanto premesso, l'attrice ha chiesto di: accertare e dichiarare il proprio acquisto a titolo originario, a norma dell'art. 1158 c.c., della proprietà degli immobili predetti;
per l'effetto, dichiarare in proprio favore l'acquisto della proprietà dei predetti fondi e del fabbricato rurale ivi annesso per l'intervenuta usucapione e conseguentemente ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di provvedere alla consequenziale trascrizione dei suddetti beni immobili in suo favore. I convenuti non si sono costituiti, nonostante la prova in atti della notifica per pubblici proclami regolarmente avvenuta (v. all.ti all'atto di citazione). Ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. Con ordinanza del 6 maggio 2021, è stato assegnato un termine per la presentazione della domanda di mediazione. Verificato tale adempimento, sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. ed escusse le prove orali. La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. L'attrice ha chiesto di dichiarare intervenuta l'usucapione sui fabbricati siti in San Fratello, così individuati al catasto fabbricati: foglio 31 particelle 538, sub 1 (categoria c/2 classe1 consistenza 14 mq), foglio 31 particelle 538, sub 2 (categoria a/4 classe 5 consistenza 3,5 vani, sub 5), foglio 31 particella 538, sub 5 (categoria c/6 classe 1 , consistenza 22 mq), foglio 31 particella 538, sub 3 (categoria C/6 classe 2 consistenza 14,00 mq), foglio 31 particella
538, sub 4 (categoria C/6 classe 1 consistenza 22,00 mq), foglio 31 particella
539 (categoria A/6 classe 3 consistenza 3 vani).
ha precisato che, nonostante la suddivisione in Parte_1 cinque distinti subalterni e due particelle, in realtà il fabbricato si presenta unico. L'attrice ha dedotto di esserne entrata in possesso intorno al mese di gennaio 1997, provvedendo successivamente alla chiusura dell'immobile con un portone d'ingresso e delle aperture con finestre, oltre che alla riparazione del tetto e degli intonaci dei muri. La domanda appare fondata. L'usucapione o prescrizione acquisitiva è disciplinata dagli artt. 1158-1167 c.p.c. e costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà o di un altro diritto reale. Con tale istituto, il legislatore ha predisposto uno strumento a tutela di colui che esercita di fatto l'uso della res, a fronte di un totale disinteresse da parte dell'effettivo proprietario della stessa. I presupposti necessari ai fini dell'usucapione sono il possesso in senso tecnico da parte di chi non è titolare del diritto corrispondente e la durata dello stesso per un certo tempo stabilito dalla legge, nonché l'animus rem sibi habendi (Cass., n. 1176/1980). Per possesso deve intendersi, ai sensi dell'art. 1140 c.c., il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Il possesso ad usucapionem deve essere necessariamente connotato da specifici requisiti, che ne determinino la pienezza e l'esclusività del potere di fatto (Cass., n. 5500/96; Cass., n. 7690/93; Corte App. Napoli, 26 giugno 2008; Trib. Cassino 1 settembre 2008). È, inoltre, necessario che la signoria sul bene non sia dovuta a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato con il titolare effettivo del bene (Cass., n. 3344/1989). Il possesso deve essere continuo;
la continuità si ravvisa ogniqualvolta il possessore esplichi costantemente la signoria di fatto sul bene e lo manifesti con atti di possesso conformi alla qualità e destinazione della cosa. Va, poi, ricordato il principio della presunzione del possesso intermedio di cui all'art. 1142 c.c.: il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto, si presume che abbia posseduto anche in tempo intermedio. Questa presunzione, nell'ipotesi di usucapione, comporta l'inversione dell'onere della prova: il possessore non è tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma è onere della controparte provare l'intervenuta interruzione (Cass., n. 13921/2002). Il possesso deve, altresì, essere connotato, secondo l'espressa disposizione dell'art. 1163 c.c., dal carattere della pacificità. Ulteriore requisito è la non equivocità: il possesso deve consistere, in modo certo e indubbio, nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale. Infine, il possesso, così caratterizzato, deve protrarsi per un certo periodo stabilito per legge. Il legislatore, in particolare, ha previsto una durata minima ventennale per l'usucapione immobiliare ordinaria ex art. 1158 c.c.. Il fondamento dell'usucapione è, dunque, una particolare situazione di fatto, e non un diritto (Cass., n. 2485/07), esercitata, senza interruzioni, sulla cosa, da parte di colui che, attraverso tale prolungata signoria, si sostituisce, in concreto, al titolare effettivo del diritto. Al fine di usucapire il bene posseduto è, però, altrettanto necessario che ricorra il mancato esercizio del diritto da parte del titolare dello stesso (Cass., n. 5687/96; Cass., n. 4807/92). A norma dell'art. 1158 c.c., il possesso di beni immobili protratto per un periodo ultraventennale determina l'acquisizione, in capo al possessore, della titolarità del diritto reale corrispondente alla situazione di fatto esercitata. Affinché si verifichi l'usucapione dei beni immobili, è indispensabile che concorrano congiuntamente i presupposti, di seguito, indicati. In primo luogo, è necessario che vi sia il possesso del bene, sia esso di buona o di mala fede, o addirittura vizioso, nel quale ultimo caso, a norma dell'art. 1163 c.c., quello utile ai fini dell'usucapione giova a far data dal momento in cui la violenza o la clandestinità siano cessate (cfr. Cass. n. 26633/2019; Cass. n. 9671/2014; Cass. n. 17881/2013). Altro elemento fondamentale è la presenza dell'animus possidendi, espressione con cui si suole indicare l'intenzione del possessore di comportarsi e fare in modo che i terzi lo considerino come effettivo titolare del diritto a cui corrispondono i suoi atti (cfr. Cass. n. 9671/2014; Cass. n. 6989/1988). Ancora, è necessaria la continuità del possesso per un certo lasso di tempo e la non interruzione dello stesso, da intendersi come interruzione naturale quando si verifica la perdita del possesso del bene anche a causa della condotta del terzo che se ne appropri, o interruzione civile quando si realizza una di quelle ipotesi indicate dalla legge come cause di interruzione della prescrizione estintiva, stante il richiamo operato dall'art. 1165 c.c. alle ipotesi contemplate dagli artt. 2943 e ss. c.c.. Infine, ai fini dell'accertamento dell'intervenuta usucapione, è essenziale il decorso di uno specifico lasso temporale, che l'art. 1158 c.c. fissa in vent'anni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui è possibile datare il compimento dei primi atti di godimento non equivoci in cui si sostanzia il possesso. Ciò premesso, nella specie, le circostanze di fatto dedotte a sostegno delle domande dell'attrice risultano riscontrate dal compendio probatorio. In primo luogo, l'attrice ha prodotto le visure ipocatastali relativamente all'immobile oggetto di causa, da cui non risultano trascrizioni negli ultimi vent'anni. I testi escussi hanno confermato le circostanze articolate dall'attrice. In particolare, la teste ha reso le seguenti Testimone_1 dichiarazioni: “ADR n. 1) “Vero che la sig. ra Parte_1
dal 1997 esercita il possesso esclusivo, continuativo e pubblico
[...] senza contestazione da parte di alcuno dei fabbricati sub 1, sub 2, sub 3, sub 4 e sub 5 Part.lla 538 e Part.lla 539 in via esclusiva e senza contestazione da parte di alcuno”: Sono amica dell'attrice, abito vicino la stessa e sulla circostanza poso dire che sin dal 1995, data in cui ho iniziato ad abitare in via Manzoni, l'attrice ha avuto come ne fosse proprietaria il fabbricato di via Nove Settembre di san Fratello. Da casa mia vedo la copertura del fabbricato nel quale l'attrice deposita oggetti di lavoro agricolo. La casa dell'attrice è composta da un piano terra adibito a magazzino e di un primo piano diruto, nel quale devono essere eseguiti interventi. Non so specificare l'estensione, posso dire che ho visto l'attrice riparare il tetto negli anni 1997 o1998 e realizzare il portone del magazzino. Non ho mai visto altre persone nell'immobile in questione al di fuori dell'attrice, del di lei marito e dei loro figli. ADR 2) Vero che la l'attrice nel 1997 ha provveduto alla chiusura del fabbricato con un portone, nonché negli anni ha provveduto al ripristino degli intonaci alla rifacimento del tetto. Tali lavori sono stati eseguiti sotto il controllo della sig.ra “Vera la circostanza per come ho detto Parte_1 sopra, la era presente sui luoghi durante l'esecuzione dei Parte_1 lavorie mi ha riferito anche di avere sostenuto i relativi costi” ADR 3) Vero che l'attrice si continua a servire del fabbricato utilizzandolo come deposito dei propri beni personali e senza essere disturbato e senza dovere rendere conto a nessuno ed appare pubblicamente e pacificamente l'unico, vero ed esclusivo proprietario degli stessi:”Vero per come ho già riferito, non ho visto, né sentito che alcun altro reclamasse l'immobile come se gli appartenesse” ADR 4) Vero o no che gli intestatari catastali sono sconosciuti e comunque nessuno dei loro eredi ha reclamato il possesso e/o la proprietà degli immobili: “Non so a chi fossero intestati gli immobili catastalmente, né ho mai visto persone proclamarsi eredi del fabbricato in questione” La teste ha riferito: “ADR n. 1: “Vera la circostanza, so che Testimone_2 la casa in questione appartiene alla abito nella zona dal 1990, Parte_1 dalla mia abitazione vedo il tetto del fabbricato che è composto da una casa su due piani, che a seguito della caduta del pavimento è diventata piano unico. ADR n. 2: “Vera la circostanza, sull'immobile ho visto l'attrice e suo marito e c'erano degli operai che sistemavano il tetto, ben visibile da casa mia, nonché sostituito il portone di ingresso de magazzino. C'era la Parte_1 sul cantiere, non so dire se la stessa ha pagato gli operai. I lavori sono stati materialmente eseguiti dal marito della con l'aiuto di quale che Parte_1 operaio” ADR n. 3: “Vera la circostanza, ho visto mettere scatole e attrezzi vari, non ho mai visto altre persone usare e servirsi del fabbricato oltre all'attrice e a suo marito” ADR n.4: “No so a chi appartenesse originariamente l'immobile, non ho mai visto altre persone curarsi e usare del fabbricato e non so di eredi o di altre persone che ne avessero la formale intestazione. Ho sempre saputo che l'immobile era della . Parte_1
Alla luce di tali risultanze, appare pertanto pacifico che l'attrice ha posseduto il bene di cui vi è causa, comportandosi da proprietaria esclusiva, quantomeno dal 1997 (data in cui è stato apposto il portone di ingresso). Tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, è stata accompagnata dalla volontà di possedere “uti dominus”, inoltre
“l'animus possidendi” è desumibile in via presuntiva e implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (Trib. Crotone n.1441/2019), mentre risulta provato che nessun'altra persona abbia adottato alcuna condotta contrastante col suo possesso uti dominus. L'attrice, mediante il compimento di tali atti, ha esercitato il godimento esclusivo dei beni attraverso attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui;
ella ha manifestato erga omnes il proprio animus di possedere in via esclusiva. Ciò è avvalorato dalla circostanza che le testi non abbiano mai visto altri al di fuori dell'attrice sui luoghi di causa e la riconoscano come proprietaria. La giurisprudenza conferma che la prova del possesso richiesto dall'articolo 1158 del codice civile può consistere anche in presunzioni o fatti notori, ancorché in quest'ultimo caso la notorietà sia limitata ad un ristretto ambito territoriale. In tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà, pur dovendo essere apprezzato con particolare rigore, è comunque soggetto alla regola della
“preponderanza dell'evidenza” o “del più probabile che non” propria del processo civile e non a quella della prova “oltre il ragionevole dubbio” propria del processo penale, stante l'equivalenza dei valori in gioco tra le due parti contendenti nel processo civile e la diversità di quelli in gioco tra accusa e difesa in quello penale (Cass., n. 3487/2019). Alla luce del complessivo compendio probatorio acquisito al processo, possono ritenersi soddisfatti tutti i requisiti previsti ex lege e, infatti, ha trovato riscontro nelle deposizioni testimoniali il decorso del termine ventennale richiesto dall'art. 1158 c.c.; le testimoni escusse all'udienza dell'8 febbraio 2023 hanno affermato di aver visto l'attrice occuparsi, in via esclusiva, del bene almeno dal 1997 e, quindi, soddisfacendo il requisito temporale necessario per il perfezionamento dell'usucapione. Il compimento di attività strutturali di modifica dell'immobile su iniziativa e a spese dell'attrice (come il rifacimento del tetto e degli intonaci, la chiusura con portone), a fare data dal 1997, unitamente alla mancata opposizione dei convenuti e alla piena ed esclusiva disponibilità di accesso all'immobile da parte dell'attrice, fa presumere, in assenza di contestazioni dei convenuti, la sussistenza dei requisiti utili ai fini della dichiarazione di usucapione. Va, dunque, ritenuto e dichiarato che l'attrice è proprietaria, per intervenuta usucapione, dei fabbricati siti in San Fratello, così individuati al catasto: foglio 31 particelle 538, sub 1 (categoria c/2 classe1 consistenza 14 mq), foglio 31 particelle 538, sub 2 (categoria a/4 classe 5 consistenza 3,5 vani, sub 5), foglio 31 particella 538, sub 5 (categoria c/6 classe 1 , consistenza 22 mq), foglio 31 particella 538, sub 3 (categoria C/6 classe 2 consistenza 14,00 mq), foglio 31 particella 538, sub 4 (categoria C/6 classe 1 consistenza 22,00 mq), foglio 31 particella 539 (categoria A/6 classe 3 consistenza 3 vani). All'accoglimento della domanda consegue, ai sensi dell'art. 2651 c.c., l'ordine alla competente Agenzia del Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza e alla competente Agenzia del Territorio, Servizi Catastali, di provvedere alle volture inerenti alla variazione nella titolarità dei beni immobili, cui alla presente sentenza. Le spese di lite, tenuto conto della mancata costituzione dei convenuti i quali non si sono opposti e considerata la natura necessaria della pronuncia di usucapione, vanno compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 1552/2020 R.G.A.C., assorbita o rigettata ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia dei convenuti;
- ritiene e dichiara che l'attrice è proprietaria, per intervenuta usucapione, dei fabbricati siti in San Fratello, così individuati al catasto: foglio 31 particelle 538, sub 1 (categoria c/2 classe1 consistenza 14 mq), foglio 31 particelle 538, sub 2 (categoria a/4 classe 5 consistenza 3,5 vani, sub 5),
foglio 31 particella 538, sub 5 (categoria c/6 classe 1 , consistenza 22 mq),
foglio 31 particella 538, sub 3 (categoria C/6 classe 2 consistenza 14,00 mq),
foglio 31 particella 538, sub 4 (categoria C/6 classe 1 consistenza 22,00 mq),
foglio 31 particella 539 (categoria A/6 classe 3 consistenza 3 vani);
- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione e alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero da ogni responsabilità;
- compensa le spese di lite.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)