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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/04/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. , del 28/04/2025 e del deposito delle note sostitutive, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2691/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione” e vertente TRA
rapp.ta e difesa dall'avvocato Alfonso Luigi Marra ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo studio del proprio difensore sito in Napoli (Na) al Centro Direzionale is. G1 RICORRENTE E
rapp.to e difeso dall' avvocato Piero Gaetani ed elettivamente domiciliato presso CP_1 il suo studio sito in Napoli (Na) alla Piazza Nolana n. 13 RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 04/05/2021, la ricorrente, in epigrafe indicata, esponeva di aver prestato attività lavorativa, come collaboratrice domestica, alle dipendenze del resistente dal 05.07.13 al
16.01.2021; che dal 05.07.2013 al mese di settembre 2019, aveva lavorato per sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato, dalle ore 08,00 alle 15,00 e, dal mese di settembre 2019 al 16.01.2021 aveva lavorato per sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato, dalle 08,00 alle 14,00.
Pertanto, atteso che non aveva percepito una retribuzione commisurata alla quantità e qualità del lavoro espletato e nulla aveva percepito a titolo di trattamento di fine rapporto, adiva il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti per il periodo dedotto e, per l'effetto chiedeva di condannare il ricorrente al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro 61.776,00 a titolo di differenze retributive, per scatti di anzianità, per lavoro straordinario, indennità ferie non godute, indennità sostitutiva del preavviso e trattamento di fine rapporto. oltre interessi legali, vinte le spese di lite con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la parte resistente, con memoria depositata in data
01.03.2023, con la quale contestava l'avverso ricorso. In particolare esponeva che la ricorrente aveva prestato attività lavorativa per n. 25 ore settimanali per le quali era stata regolarmente retribuita.
Asseriva inoltre che, al contrario, era stata la ricorrente aveva interrotto il rapporto di lavoro senza preavviso. 1 Tanto premesso concludeva chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. In via gradata dichiarare infondate le avverse pretese creditorie. In via ancora più gradata chiedeva di compensare le somme ritenute s dovute con quelle spettanti al resistente per indennità sostitutiva del preavviso.
Espletata l'istruttoria, all'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con il deposito della sentenza completa di motivazione.
******
Il ricorso è fondato in parte e, pertanto, va accolto nei limiti della presente motivazione.
Orbene è pacifico, secondo i principi di riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., che grava sul lavoratore l'onere di dimostrare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di tipo subordinato.
Senza voler qui ripercorrere in maniera analitica le tappe della sofferta, e non ancora conclusa, elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in tema di subordinazione, va osservato che, in linea astratta, qualsiasi attività economicamente rilevante si presta ad esser resa, alternativamente, secondo le forme proprie della subordinazione ovvero nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo (cfr. Cass.
326/1996), di tal che la qualificazione giuridica del rapporto di collaborazione appare rimessa in via principale, ancorché non definitiva, al potere dispositivo delle parti, libere di conferire ai loro interessi l'assetto ritenuto più consono alle proprie aspettative. Se ciò è vero, è altresì indubbio, tuttavia - sia in ragione del carattere imperativo delle norme a tutela del lavoro subordinato, sia in ragione della possibilità per le parti di modificare l'originario assetto di interessi in sede di attuazione del programma contrattuale - che la qualificazione giuridica operata dai contraenti non può in alcun modo ritenersi assorbente in sede giudiziale, essendo sempre consentito al giudicante accertare, beninteso iuxta alligata et probata, che, al di là della formale definizione datane dalle parti, il rapporto abbia poi assunto, nel suo concreto svolgimento, i connotati tipici della subordinazione Appare opportuno sottolineare contestualmente come, ciò nonostante, l'elemento volontaristico si presti nuovamente ad essere valorizzato ogni qualvolta, all'esito dell'indagine giudiziale, permangano seri dubbi sulla esatta configurazione del rapporto, sembrando corretto, in ipotesi siffatte, in mancanza di qualsivoglia presunzione legislativa di subordinazione, procedere ad una qualificazione giuridica dello stesso conforme all'assetto di interessi originariamente prefigurato dalle parti.
Sul piano propriamente processuale, in coerente applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art.2697 c.c.) spetta a chi chieda accertarsi la natura subordinata del rapporto di collaborazione allegare, e provare, elementi idonei a configurare il dedotto vincolo di subordinazione, ovverosia non solo la connessione funzionale della propria attività con l'attività di impresa, che della collaborazione rappresenta elemento indefettibile, ma anche, e qui si coglie l'essenza propria della subordinazione, di aver reso la propria prestazione secondo modalità individuate dal
2 datore di lavoro nell'esercizio dei propri poteri di direzione ed organizzazione dell'impresa, la cui osservanza è resa obbligatoria dalla titolarità in capo all'imprenditore di un potere disciplinare idoneo a sanzionare eventuali inadempienze (cfr. Cass. lav. 10.6.98, n. 5792; Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav.
11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459).
La Suprema Corte, infatti, ritiene determinante, ai fini della distinzione fra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, la verifica della sussistenza nel singolo rapporto di lavoro del vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (Cass., Sez. Lavoro, n. 5080 del 03.03.2009; Cassazione, Sez. Lavoro, n. 21420 del 21.10.2015).
L'esistenza di tale vincolo deve essere in concreto valutata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed alla sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di un rapporto di lavoro autonomo.
Solo qualora la soggezione del lavoratore al vincolo di natura personale in cui si sostanzia la subordinazione non sia di immediata percezione, vuoi per la peculiarità delle mansioni svolte, vuoi per il concreto atteggiarsi del rapporto, appare corretto valorizzare indici ulteriori - quali, a titolo esemplificativo, l'obbligo di rispettare un orario di lavoro predeterminato, il carattere periodico della retribuzione, la misura fissa della stessa, la continuità della prestazione ovvero la esclusività della stessa - che, sebbene singolarmente non decisivi, tuttavia, globalmente considerati, ben possono ritenersi sintomatici della subordinazione (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav.,
04.03.98).
Ebbene nella fattispecie in esame è pacifica la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti per il periodo dal 05.07.13 al 16.01.2021 per n. 25 ore settimanali;
altresì è pacifico che la ricorrente abbia svolto le mansioni di collaboratrice domestica.
La presente domanda ha , difatti, ad oggetto la richiesta di condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive per lavoro supplementare straordinario, indennità sostitutiva delle ferie, scatti di anzianità , indennità sostitutiva del preavviso e trattamento di fine rapporto.
Come è noto, grava sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare lo svolgimento di lavoro straordinario e la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (cfr., per tutte, Cass. sez. lav., n. 12434 del 25/05/2006; Cass. sez. lav. n. 1389 del
29/01/2003, rv. 560141).
Deve infatti applicarsi, con riferimento alla materia in esame, l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione
3 equitativa del giudice. La valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio costituisce accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato” (sic Cass. Lav. 29 gennaio 2003 n. 1389).
Ed ancora, deve ritenersi che: “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (sic Cass.
Lav. 16 febbraio 2009 n. 3714).
Ed ancora “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che
l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta” (Cass, sez. lav., 19 aprile 2013, n. 9599).
Infine, occorre rimarcare che, giusta il disposto di cui all'art. 2697 c.c., “qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (Cfr. Corte di CASS. SEZ. II,
5/5/2003 N° 6760; conforme CASS. LAV., 26/5/1999 N° 5133).
Pertanto, alla stregua delle suesposte argomentazioni, la prova rigorosa dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie è posta interamente a carico della parte attrice, sulla quale grava, quindi,
l'onere di provare non solo l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dedotto, ma anche di avere effettuato, alle dipendenze di parte resistente, per tutta la durata del rapporto, le mansioni e gli orari indicati nel ricorso, prova che, nel caso di specie, non è stata raggiunta.
Nel caso de quo gli elementi probatori raccolti in giudizio non consentono di ritenere provata la sussistenza del rapporto di lavoro secondo le modalità dedotte nel ricorso introduttivo del giudizio.
Dalle dichiarazioni dei testi di parte ricorrente è emerso quanto segue.
La prima teste, , ha dichiarato: “Sono andata a casa di Testimone_1 una volta nel 2015. Quando la ricorrente doveva andare in Ucraina per un mese mi chiese di sostituirla. CP_1
Lei mi disse che era addetta a fare le pulizie e la spesa presso il Io andai presso la suddetta abitazione per CP_1 mettermi d'accordo con il resistente, ma alla fine non accettai il lavoro perché non ritenevo congruo il prezzo. Non sono mai più andata a casa del (cfr. verbale d'udienza del 22/11/2023). CP_1
La seconda teste , ha dichiarato: “non sono mai a stata a casa di Posso Testimone_2 CP_1 riferire circostanze sul rapporto di lavoro in quanto apprese dalla ricorrente, ma ribadisco non sono mai andata presso
l'abitazione del (cfr. verbale d'udienza del 22/11/2023). CP_1
4 Ebbene da tale deposizioni emerge chiaramente che le testimoni escusse nulla possono riferire in ordine ai giorni ed agli orari di lavoro osservati dalla ricorrente in quanto la prima teste ha dichiarato di essersi recata un'unica volta, nel 2015, presso l'abitazione del resistente e , addirittura, la seconda teste ha precisato di non essersi mai recato presso detta abitazione.
I testi di parte ricorrente hanno, pertanto, reso dichiarazioni assolutamente generiche ovvero hanno riferito circostanze apprese esclusivamente de relato dalla ricorrente. Su tale aspetto giova, al riguardo, ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa…” (cfr. da ultimo Corte di
Cassazione sentenza n. 569 del 15/01/2015).
Nel caso di specie, in conclusione, ad avviso del giudicante non può dirsi raggiunta la prova della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati
Non sono dovute altresì le somme richieste nei conteggi a titolo di ferie non godute e festività per carenza di prova del fatto costitutivo. Sul punto la Suprema Corte ha più volte ribadito che il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad essa destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta (Cass. n. 26985/2009; n.
18584/2008; n. 3619/2007; n. 12311/2003; n.7445/2000).
Di contro dalle dichiarazioni dei testi di parte resistente è emerso che la ricorrente aveva goduto di ferie e che osservava l'orario di lavoro contrattualizzato (cfr. dichiarazioni delle testi e Tes_3
escusse all'udienza del 20.11.2024). Testimone_4
E' infondata , altresì, la richiesta di condanna al pagamento degli scatti biennali di anzianità. Sul punto, si rammenta che i contratti collettivi di categoria sono vincolanti solo per coloro che hanno l'obbligo di rispettarli, vuoi perché iscritti alle organizzazioni sindacali che li hanno stipulati, vuoi perché vi hanno prestato adesione in modo esplicito ovvero per fatti concludenti.
Ebbene, nella fattispecie in esame, a fronte della specifica contestazione della parte resistente, l'istante non ha provato che il abbia aderito al ccnl invocato fondante la suddetta richiesta di CP_1 pagamento.
Venendo, invece, alle differenze retributive a titolo di trattamento di fine rapporto, come è noto, competeva, invece, al datore fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento con riferimento al periodo di lavoro ed all'orario di lavoro contrattualizzato, prova che nella specie non è intervenuta.
5 La somma dovuta a titolo di trattamento di fine rapporto risulta quantificata dalla parte resistente, nella memoria difensiva, in euro 4.042,59.
Venendo poi alla richiesta di condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, va rilevato che, in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, dalle dichiarazioni dei testi di parte resistente è emerso che la ricorrente aveva abbandonato il posto di lavoro senza preavviso (cfr. dichiarazioni delle testi e escusse all'udienza del 20.11.2024). Tes_3 Testimone_4
Sul punto appare tardiva la documentazione prodotta dalla parte ricorrente in data 14.04.2023 atteso che la stessa , essendosi formata in data antecedente al deposito del ricorso, doveva necessariamente essere depositata unitamente all'atto introduttivo.
Ne consegue che sussiste il diritto in capo al resistente alla percezione dell'indennità di mancato preavviso (euro 956,00); suddetto importo andrà detratto dalla somma dovuta a titolo di trattamento di fine rapporto, come richiesto in memoria difensiva.
Ne consegue che la parte resistente va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo lordo di euro 3.086,59, a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti fino all'effettivo soddisfo.
La reciproca soccombenza costituisce motivo per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, disattesa così provvede:
1) in accoglimento parziale del ricorso condanna la parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo di euro 3.086,59, a titolo di trattamento di fine rapporto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti fino all'effettivo soddisfo;
2) rigetta nel resto il ricorso
3) compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data deposito
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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nella causa civile iscritta al N. 2691/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione” e vertente TRA
rapp.ta e difesa dall'avvocato Alfonso Luigi Marra ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo studio del proprio difensore sito in Napoli (Na) al Centro Direzionale is. G1 RICORRENTE E
rapp.to e difeso dall' avvocato Piero Gaetani ed elettivamente domiciliato presso CP_1 il suo studio sito in Napoli (Na) alla Piazza Nolana n. 13 RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 04/05/2021, la ricorrente, in epigrafe indicata, esponeva di aver prestato attività lavorativa, come collaboratrice domestica, alle dipendenze del resistente dal 05.07.13 al
16.01.2021; che dal 05.07.2013 al mese di settembre 2019, aveva lavorato per sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato, dalle ore 08,00 alle 15,00 e, dal mese di settembre 2019 al 16.01.2021 aveva lavorato per sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato, dalle 08,00 alle 14,00.
Pertanto, atteso che non aveva percepito una retribuzione commisurata alla quantità e qualità del lavoro espletato e nulla aveva percepito a titolo di trattamento di fine rapporto, adiva il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti per il periodo dedotto e, per l'effetto chiedeva di condannare il ricorrente al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro 61.776,00 a titolo di differenze retributive, per scatti di anzianità, per lavoro straordinario, indennità ferie non godute, indennità sostitutiva del preavviso e trattamento di fine rapporto. oltre interessi legali, vinte le spese di lite con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la parte resistente, con memoria depositata in data
01.03.2023, con la quale contestava l'avverso ricorso. In particolare esponeva che la ricorrente aveva prestato attività lavorativa per n. 25 ore settimanali per le quali era stata regolarmente retribuita.
Asseriva inoltre che, al contrario, era stata la ricorrente aveva interrotto il rapporto di lavoro senza preavviso. 1 Tanto premesso concludeva chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. In via gradata dichiarare infondate le avverse pretese creditorie. In via ancora più gradata chiedeva di compensare le somme ritenute s dovute con quelle spettanti al resistente per indennità sostitutiva del preavviso.
Espletata l'istruttoria, all'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con il deposito della sentenza completa di motivazione.
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Il ricorso è fondato in parte e, pertanto, va accolto nei limiti della presente motivazione.
Orbene è pacifico, secondo i principi di riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., che grava sul lavoratore l'onere di dimostrare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di tipo subordinato.
Senza voler qui ripercorrere in maniera analitica le tappe della sofferta, e non ancora conclusa, elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in tema di subordinazione, va osservato che, in linea astratta, qualsiasi attività economicamente rilevante si presta ad esser resa, alternativamente, secondo le forme proprie della subordinazione ovvero nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo (cfr. Cass.
326/1996), di tal che la qualificazione giuridica del rapporto di collaborazione appare rimessa in via principale, ancorché non definitiva, al potere dispositivo delle parti, libere di conferire ai loro interessi l'assetto ritenuto più consono alle proprie aspettative. Se ciò è vero, è altresì indubbio, tuttavia - sia in ragione del carattere imperativo delle norme a tutela del lavoro subordinato, sia in ragione della possibilità per le parti di modificare l'originario assetto di interessi in sede di attuazione del programma contrattuale - che la qualificazione giuridica operata dai contraenti non può in alcun modo ritenersi assorbente in sede giudiziale, essendo sempre consentito al giudicante accertare, beninteso iuxta alligata et probata, che, al di là della formale definizione datane dalle parti, il rapporto abbia poi assunto, nel suo concreto svolgimento, i connotati tipici della subordinazione Appare opportuno sottolineare contestualmente come, ciò nonostante, l'elemento volontaristico si presti nuovamente ad essere valorizzato ogni qualvolta, all'esito dell'indagine giudiziale, permangano seri dubbi sulla esatta configurazione del rapporto, sembrando corretto, in ipotesi siffatte, in mancanza di qualsivoglia presunzione legislativa di subordinazione, procedere ad una qualificazione giuridica dello stesso conforme all'assetto di interessi originariamente prefigurato dalle parti.
Sul piano propriamente processuale, in coerente applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art.2697 c.c.) spetta a chi chieda accertarsi la natura subordinata del rapporto di collaborazione allegare, e provare, elementi idonei a configurare il dedotto vincolo di subordinazione, ovverosia non solo la connessione funzionale della propria attività con l'attività di impresa, che della collaborazione rappresenta elemento indefettibile, ma anche, e qui si coglie l'essenza propria della subordinazione, di aver reso la propria prestazione secondo modalità individuate dal
2 datore di lavoro nell'esercizio dei propri poteri di direzione ed organizzazione dell'impresa, la cui osservanza è resa obbligatoria dalla titolarità in capo all'imprenditore di un potere disciplinare idoneo a sanzionare eventuali inadempienze (cfr. Cass. lav. 10.6.98, n. 5792; Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav.
11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459).
La Suprema Corte, infatti, ritiene determinante, ai fini della distinzione fra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, la verifica della sussistenza nel singolo rapporto di lavoro del vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (Cass., Sez. Lavoro, n. 5080 del 03.03.2009; Cassazione, Sez. Lavoro, n. 21420 del 21.10.2015).
L'esistenza di tale vincolo deve essere in concreto valutata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed alla sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di un rapporto di lavoro autonomo.
Solo qualora la soggezione del lavoratore al vincolo di natura personale in cui si sostanzia la subordinazione non sia di immediata percezione, vuoi per la peculiarità delle mansioni svolte, vuoi per il concreto atteggiarsi del rapporto, appare corretto valorizzare indici ulteriori - quali, a titolo esemplificativo, l'obbligo di rispettare un orario di lavoro predeterminato, il carattere periodico della retribuzione, la misura fissa della stessa, la continuità della prestazione ovvero la esclusività della stessa - che, sebbene singolarmente non decisivi, tuttavia, globalmente considerati, ben possono ritenersi sintomatici della subordinazione (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav.,
04.03.98).
Ebbene nella fattispecie in esame è pacifica la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti per il periodo dal 05.07.13 al 16.01.2021 per n. 25 ore settimanali;
altresì è pacifico che la ricorrente abbia svolto le mansioni di collaboratrice domestica.
La presente domanda ha , difatti, ad oggetto la richiesta di condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive per lavoro supplementare straordinario, indennità sostitutiva delle ferie, scatti di anzianità , indennità sostitutiva del preavviso e trattamento di fine rapporto.
Come è noto, grava sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare lo svolgimento di lavoro straordinario e la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (cfr., per tutte, Cass. sez. lav., n. 12434 del 25/05/2006; Cass. sez. lav. n. 1389 del
29/01/2003, rv. 560141).
Deve infatti applicarsi, con riferimento alla materia in esame, l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione
3 equitativa del giudice. La valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio costituisce accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato” (sic Cass. Lav. 29 gennaio 2003 n. 1389).
Ed ancora, deve ritenersi che: “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (sic Cass.
Lav. 16 febbraio 2009 n. 3714).
Ed ancora “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che
l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta” (Cass, sez. lav., 19 aprile 2013, n. 9599).
Infine, occorre rimarcare che, giusta il disposto di cui all'art. 2697 c.c., “qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (Cfr. Corte di CASS. SEZ. II,
5/5/2003 N° 6760; conforme CASS. LAV., 26/5/1999 N° 5133).
Pertanto, alla stregua delle suesposte argomentazioni, la prova rigorosa dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie è posta interamente a carico della parte attrice, sulla quale grava, quindi,
l'onere di provare non solo l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dedotto, ma anche di avere effettuato, alle dipendenze di parte resistente, per tutta la durata del rapporto, le mansioni e gli orari indicati nel ricorso, prova che, nel caso di specie, non è stata raggiunta.
Nel caso de quo gli elementi probatori raccolti in giudizio non consentono di ritenere provata la sussistenza del rapporto di lavoro secondo le modalità dedotte nel ricorso introduttivo del giudizio.
Dalle dichiarazioni dei testi di parte ricorrente è emerso quanto segue.
La prima teste, , ha dichiarato: “Sono andata a casa di Testimone_1 una volta nel 2015. Quando la ricorrente doveva andare in Ucraina per un mese mi chiese di sostituirla. CP_1
Lei mi disse che era addetta a fare le pulizie e la spesa presso il Io andai presso la suddetta abitazione per CP_1 mettermi d'accordo con il resistente, ma alla fine non accettai il lavoro perché non ritenevo congruo il prezzo. Non sono mai più andata a casa del (cfr. verbale d'udienza del 22/11/2023). CP_1
La seconda teste , ha dichiarato: “non sono mai a stata a casa di Posso Testimone_2 CP_1 riferire circostanze sul rapporto di lavoro in quanto apprese dalla ricorrente, ma ribadisco non sono mai andata presso
l'abitazione del (cfr. verbale d'udienza del 22/11/2023). CP_1
4 Ebbene da tale deposizioni emerge chiaramente che le testimoni escusse nulla possono riferire in ordine ai giorni ed agli orari di lavoro osservati dalla ricorrente in quanto la prima teste ha dichiarato di essersi recata un'unica volta, nel 2015, presso l'abitazione del resistente e , addirittura, la seconda teste ha precisato di non essersi mai recato presso detta abitazione.
I testi di parte ricorrente hanno, pertanto, reso dichiarazioni assolutamente generiche ovvero hanno riferito circostanze apprese esclusivamente de relato dalla ricorrente. Su tale aspetto giova, al riguardo, ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa…” (cfr. da ultimo Corte di
Cassazione sentenza n. 569 del 15/01/2015).
Nel caso di specie, in conclusione, ad avviso del giudicante non può dirsi raggiunta la prova della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati
Non sono dovute altresì le somme richieste nei conteggi a titolo di ferie non godute e festività per carenza di prova del fatto costitutivo. Sul punto la Suprema Corte ha più volte ribadito che il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad essa destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta (Cass. n. 26985/2009; n.
18584/2008; n. 3619/2007; n. 12311/2003; n.7445/2000).
Di contro dalle dichiarazioni dei testi di parte resistente è emerso che la ricorrente aveva goduto di ferie e che osservava l'orario di lavoro contrattualizzato (cfr. dichiarazioni delle testi e Tes_3
escusse all'udienza del 20.11.2024). Testimone_4
E' infondata , altresì, la richiesta di condanna al pagamento degli scatti biennali di anzianità. Sul punto, si rammenta che i contratti collettivi di categoria sono vincolanti solo per coloro che hanno l'obbligo di rispettarli, vuoi perché iscritti alle organizzazioni sindacali che li hanno stipulati, vuoi perché vi hanno prestato adesione in modo esplicito ovvero per fatti concludenti.
Ebbene, nella fattispecie in esame, a fronte della specifica contestazione della parte resistente, l'istante non ha provato che il abbia aderito al ccnl invocato fondante la suddetta richiesta di CP_1 pagamento.
Venendo, invece, alle differenze retributive a titolo di trattamento di fine rapporto, come è noto, competeva, invece, al datore fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento con riferimento al periodo di lavoro ed all'orario di lavoro contrattualizzato, prova che nella specie non è intervenuta.
5 La somma dovuta a titolo di trattamento di fine rapporto risulta quantificata dalla parte resistente, nella memoria difensiva, in euro 4.042,59.
Venendo poi alla richiesta di condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, va rilevato che, in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, dalle dichiarazioni dei testi di parte resistente è emerso che la ricorrente aveva abbandonato il posto di lavoro senza preavviso (cfr. dichiarazioni delle testi e escusse all'udienza del 20.11.2024). Tes_3 Testimone_4
Sul punto appare tardiva la documentazione prodotta dalla parte ricorrente in data 14.04.2023 atteso che la stessa , essendosi formata in data antecedente al deposito del ricorso, doveva necessariamente essere depositata unitamente all'atto introduttivo.
Ne consegue che sussiste il diritto in capo al resistente alla percezione dell'indennità di mancato preavviso (euro 956,00); suddetto importo andrà detratto dalla somma dovuta a titolo di trattamento di fine rapporto, come richiesto in memoria difensiva.
Ne consegue che la parte resistente va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo lordo di euro 3.086,59, a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti fino all'effettivo soddisfo.
La reciproca soccombenza costituisce motivo per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, disattesa così provvede:
1) in accoglimento parziale del ricorso condanna la parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo di euro 3.086,59, a titolo di trattamento di fine rapporto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti fino all'effettivo soddisfo;
2) rigetta nel resto il ricorso
3) compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data deposito
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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