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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/05/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3215 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. vertente:
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Maria Matrangolo;
Parte_1
RICORRENTE
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Marcello Carnovale, Avvocatura dell'ente; RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da discussione orale delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante proponeva ricorso avverso il mancato riconoscimento della prestazione previdenziale in suo favore della pensione di invalidità ex Legge 118/71 a seguito di procedimento per ATP n.
164/24. Dedotto che gli stati patologici davano diritto alle provvidenze richieste relative al riconoscimento dell'invalidità civile, la ricorrente chiedeva l'accertamento alle suddette prestazioni. L' resistente si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda CP_1
perché infondata, con vittoria di spese e competenze di lite.
All'odierna udienza, dopo breve discussione orale, il Giudice si ritirava in camera di consiglio e decideva coma da dispositivo letto in udienza e mediante il deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e non merita accoglimento in quanto non ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento alle provvidenze richieste. Infatti il CTU al momento della visita peritale effettuata non ha riscontrato che la ricorrente fosse in condizioni tali da poterle riconoscere la pensione di invalidità ex Legge
118/71 (cfr. relazione peritale).
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie da questo giudicante.
Pertanto, su tali basi, va rigettata la domanda proposta.
Le spese, considerata la natura del giudizio e la situazione delle parti, devono essere compensate tra le stesse, con esclusione di quelle della CTU nel presente giudizio e nel procedimento 164/2024 in sede di ATP, che sono poste a carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da disattesa ogni diversa istanza ed Parte_1
eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese in favore del CTU CP_1
Dott. relative alla Consulenza Tecnica di Ufficio, da questi Persona_1 espletata, che si liquidano in complessivi €. 290,00 per onorari, oltre IVA e
CPA come per legge, se dovute;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese liquidate in favore CP_1
del CTU Dott. , relative alla Consulenza Tecnica di Persona_2
Ufficio da questi espletata nel procedimento per ATP n. 164/2024, già liquidate in complessivi €. 290,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute
Castrovillari lì, 26 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3215 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. vertente:
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Maria Matrangolo;
Parte_1
RICORRENTE
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Marcello Carnovale, Avvocatura dell'ente; RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da discussione orale delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante proponeva ricorso avverso il mancato riconoscimento della prestazione previdenziale in suo favore della pensione di invalidità ex Legge 118/71 a seguito di procedimento per ATP n.
164/24. Dedotto che gli stati patologici davano diritto alle provvidenze richieste relative al riconoscimento dell'invalidità civile, la ricorrente chiedeva l'accertamento alle suddette prestazioni. L' resistente si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda CP_1
perché infondata, con vittoria di spese e competenze di lite.
All'odierna udienza, dopo breve discussione orale, il Giudice si ritirava in camera di consiglio e decideva coma da dispositivo letto in udienza e mediante il deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e non merita accoglimento in quanto non ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento alle provvidenze richieste. Infatti il CTU al momento della visita peritale effettuata non ha riscontrato che la ricorrente fosse in condizioni tali da poterle riconoscere la pensione di invalidità ex Legge
118/71 (cfr. relazione peritale).
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie da questo giudicante.
Pertanto, su tali basi, va rigettata la domanda proposta.
Le spese, considerata la natura del giudizio e la situazione delle parti, devono essere compensate tra le stesse, con esclusione di quelle della CTU nel presente giudizio e nel procedimento 164/2024 in sede di ATP, che sono poste a carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da disattesa ogni diversa istanza ed Parte_1
eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese in favore del CTU CP_1
Dott. relative alla Consulenza Tecnica di Ufficio, da questi Persona_1 espletata, che si liquidano in complessivi €. 290,00 per onorari, oltre IVA e
CPA come per legge, se dovute;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese liquidate in favore CP_1
del CTU Dott. , relative alla Consulenza Tecnica di Persona_2
Ufficio da questi espletata nel procedimento per ATP n. 164/2024, già liquidate in complessivi €. 290,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute
Castrovillari lì, 26 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari