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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/05/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1869/2021
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso
DA
Parte 1
- parte ricorrente -
Avv. Umberto Filici avv. Email_1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente —
Avv. EL Amato Email 2
E
CP 2
- parte terza chiamata in causa Avv. Marcello Carnovale
Email 3 t
Con ricorso depositato in data 11.6.2021 l'istante di cui in epigrafe deduceva di aver prestato la propria opera lavorativa di natura subordinata dal 22.11.2013 al
13.07.2013, alle dipendenze del convenuto presso l'abitazione della madre sig.ra [...] in San Lorenzo del Vallo (CS); di aver svolto attività lavorativa Parte 2
di badante non convivente, livello C super ricevendo dal sig. CP 1 direttive in ordine agli orari e modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, oltre al pagamento della relativa retribuzione;
eccepiva che il rapporto di lavoro in oggetto non era stato formalizzato presso i competenti Istituti previdenziali e assistenziali;
di aver percepito, durante l'espletamento della prestazione lavorativa, una retribuzione mensile pari a Euro 600,00, inferiore a quella minima prevista dalla contrattazione collettiva;
che la retribuzione era stata effettuata brevi manu, in contanti e senza busta paga;
di aver lavorato per otto ore giornaliere dal Lunedì alla
Domenica senza giorno di riposo settimanale e senza perciò godere del relativo riposo compensativo;
di non aver goduto delle ferie previste dal relativo CCNL applicabile né di aver percepito alcunché a titolo di tredicesima, di TFR e di straordinari;
che in data 13.07.2017, il rapporto di lavoro si concludeva.
Adiva il Tribunale di Castrovillari per sentir accertare dichiarare che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato dalla data del 22.11.2013 al
13.07.2013 e, per l'effetto, ottenere la condanna al pagamento della somma di euro
19.522,05 a titolo di differenze retributive comprensiva di TFR, nonché di una somma equitativamente stabilita a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale determinato dalla condotta del convenuto per omessa e/o insufficiente contribuzione versata, il tutto con rivalutazione monetaria e vittoria delle spese di giudizio.
Instauratosi correttamente il contraddittorio si costituiva il resistente eccependo il difetto di legittimazione passiva, chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite e con condanna della ricorrente ex art.96 c.p.c. Previa integrazione del contraddittorio con l'CP_2 disposta dalla decidente nel
Controparte_3corso del giudizio, si costituiva l' per associarsi alla domanda avanzata dalla parte ricorrente di versamento degli oneri previdenziali in caso di accertamento dei fatti dedotti in ricorso. Produceva documentazione.
Si rigetta, preliminarmente, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. sollevata dal convenuto.
Secondo orientamento consolidato, la legittimazione passiva va accertata in astratto, sulla base della prospettazione dell'attore e della riferibilità al convenuto del rapporto giuridico controverso.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha espressamente allegato di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze del sig. CP_1 richiedendo nei suoi confronti il riconoscimento del rapporto di lavoro e la condanna al pagamento delle retribuzioni: ciò è sufficiente a radicare la sua legittimazione passiva, restando il profilo dell'effettiva sussistenza del rapporto devoluto al merito del giudizio.
In altri termini, a legittimazione ad causam, che deve essere verificata, anche d'ufficio, sulla base di quanto affermato dall'attore nella domanda, si risolve nella titolarità del potere o del dovere (rispettivamente per la legittimazione attiva o passiva) di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione dell'effettiva titolarità dal lato attivo of passivo del rapporto controverso, questione che, invece, attiene al merito (Tribunale di Napoli n. 5728/2022 che richiama Corte di Cassazione n. 1188/1995).
La domanda è infondata, per le ragioni esplicitate in motivazione.
Alla luce delle allegazioni originarie contenute nell'atto introduttivo e delle risultanze istruttorie assolutamente inadeguate ed insufficienti a corroborare processualmente le domande avanzate dalla parte ricorrente, occorre concludere per il mancato assolvimento dell'onere della prova, con quel grado di certezza che era legittimo attendersi in questo tipo di giudizio, della sussistenza di un rapporto lavorativo subordinato alle dipendenze della parte resistente necessario per ritenere fondata la domanda di riconoscimento dei crediti retributivi pretesi.
In concreto, in questo giudizio, in mancanza di ulteriori indizi, non solo non è stata offerta la prova della sussistenza di un qualunque rapporto lavorativo tra le parti quanto, inoltre, non è stato dimostrato in alcun modo che detto rapporto si sia estrinsecato secondo le modalità tipiche della subordinazione.
Di conseguenza, le pretese azionate con l'atto introduttivo del presente giudizio andranno integralmente rigettate.
Innanzitutto, occorre mettere in evidenza un grave difetto assertivo e probatorio in cui è incorsa la parte ricorrente.
Sebbene, infatti, la parte ricorrente abbia allegato di aver instaurato un rapporto lavorativo dipendente con la parte resistente, in realtà non ha mai rappresentato in concreto quali fossero le reali modalità esecutive del dedotto rapporto in grado di fornire con assoluta certezza tutti gli indici sintomatici della subordinazione, limitandosi genericamente ad indicare il periodo lavorativo, le mansioni svolte, gli orari osservati.
La parte ricorrente ha omesso radicalmente di rappresentare, anche solo genericamente, di essere stata assoggettata al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del presunto datore di lavoro ovvero di essere stata destinataria di ordini specifici e direttive anche di massima provenienti dal presunto datore di lavoro che ne hanno limitato l'autonomia operativa e conformato la prestazione lavorativa.
A ciò si aggiunga il tenore delle prove testimoniali sollecitate dalla parte ricorrente e raccolte nel corso del giudizio, assolutamente ininfluenti ed irrilevanti ai fini dell'accertamento della natura subordinata del rapporto in esame.
In concreto tutte le testimonianze sollecitate dalla parte ricorrente pur avendo riferito di aver visto la parte ricorrente collaborare presso l'abitazione della madre del resistente non hanno saputo chiarire in alcun modo, per mancata conoscenza diretta dei fatti, quali fossero - e se ci fossero - i rapporti intercorsi tra le parti. Con le testimonianze assunte per mezzo della parte ricorrente, pertanto, rivelatesi del tutto ininfluenti non dirimenti, la parte ricorrente non ha colmato in alcun modo il grave difetto assertivo originario e non ha offerto la prova necessaria a confortare la natura subordinata del dedotto rapporto lavorativo.
Pertanto, nel caso in esame, non è stata raggiunta con quella ragionevole certezza che era legittimo attendersi nel tipo di processo la prova sufficiente della stessa instaurazione di un rapporto lavorativo dipendente tra le parti e, soprattutto, della sua natura subordinata.
Occorre ribadire, infatti, che in ragione dei principi regolatori della distribuzione dell'onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava in capo al ricorrente che agisca per far valere un rapporto di lavoro estrinsecatosi nelle forme e con i modi tipici della subordinazione nonché per il pagamento di differenze retributive l'onere di provare l'assoggettamento al potere datoriale, lo svolgimento di mansioni ed orari tali da legittimare le pretese azionate.
La Corte di Cassazione è costante nel sostenere che "Elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato è la subordinazione, da intendersi quale il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro che riguarda le modalità concrete di svolgimento dell'attività lavorativa e non soltanto il risultato di essa. Gli altri elementi generalmente considerati rivelatori dell'esistenza della subordinazione, quali la collaborazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la continuità della prestazione, l'inserimento nell'organizzazione aziendale, l'assenza di rischio imprenditoriale e la forma della retribuzione, hanno un carattere sussidiario e sono meramente indiziari. Essi,
infatti, non assumono un valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto;
tuttavia, possono essere valutati nella loro globalità quali indici, appunto, dell'esistenza di un vincolo di subordinazione ogni qualvolta l'accertamento dello stesso non risulti altrimenti agevole, a causa delle peculiarità delle mansioni svolte dal prestatore di lavoro" (cfr. ex multis, Cass. lav. 27/02/2007, n.4500). Ora, alla luce delle risultanze istruttorie, deve concludersi per il rigetto della domanda formulata da parte ricorrente dovendo mettersi in luce il mancato assolvimento dell'onere probatorio sulla stessa gravante nel presente giudizio ai fini dell'emersione di un rapporto di lavoro tra le parti connotato dai caratteri della subordinazione.
Dalle deposizioni testimoniali raccolte, emerge una ricostruzione della vicenda non particolarmente lineare. escusso all'udienza del 07/11/2024 (all. Il teste Testimone 1
,
verbali di causa) riferiva: "A.d.r. Ho conosciuto la ricorrente perché è una mia assistita da molti anni, così come la madre del resistente. Ho visto la ricorrente a casa della Pt 2 frequentavo casa della Pt 2 anche perché Persona 1
, '
marito della Pt 2 ora deceduto, era un mio assistito, nel mio programma di
,
assistenza domiciliare, in quanto allettato. Almeno una volta ogni quindici giorni, o anche più spesso in caso di necessità, mi recavo in casa della Pt 2 Questa operazione è iniziata una ventina di anni fa, dal 2010, sino a quando è deceduto
EL. Per due o tre anni ho visto la Parte 1 però a differenza della mamma
,
Per_2, ho visto la ricorrente poche volte, forse quattro o cinque volte, la Parte 1 mi affiancava quando vistavo EL posso dire che mi aiutava a sollevare il paziente e a girarlo in occasione delle visite. Io comunque andavo in diversi giorni della settimana e i diversi orari, anche se con riferimento all'orario andavo quasi sempre dopo lo studio, quindi intorno alle 12.00-13.00, infatti a volte capitava che la ricorrente stava facendo mangiare EL e si fermava per permettermi di visitarlo, comunque preciso di non ricordare di aver mai visto insieme Parte 1 e
Per 2. Quando sono andato non ho mai visto la Parte 1 aiutare la Pt 2 nella gestione della casa. Non ho mai visto dare istruzioni allaCP_1
Parte 1
Il teste Testimone 2 escusso all'udienza del 07/11/2024 (all. verbali di causa) riferiva: "siamo amici con il resistente da più di vent'anni A.D.R. non Conosco CP 1 non me ne ha mai parlato. L'ultimo periodo Parte 1 e però mi ha detto che questa signora gli stava dando problemi, nel senso che la madre non andava sempre a curare il padre EL, chesi lamentava perché la Parte 1
era allettato. Invece la mamma non aveva problemi, per quel poco che io Pt 2
ho visto portava da sola avanti la casa".
Ancora, all'udienza del 06/02/2025, veniva escussa la teste Testimone 3
la quale, testualmente, riportava: "ho conosciuto la ricorrente perché siamo vicine di casa dal 1989 e attualmente siamo ancora vicine di casa. A.d.r. conosco il resistente perché siamo tutti amici essendo un piccolo paese. A.d.r. so che la ricorrente lavorava per il resistente quando la mamma Persona 3 lavorava all'OSAS così la mamma non perdeva il lavoro. Avveniva nel periodo estivo, più di una estate ma non ricordo gli anni. L'ho vista parecchie volte sul balcone del resistente perché al piano basso del palazzo del resistente ci sono le poste, la vedevo fumare la sigaretta, pulire il balcone oppure i vetri" (all. verbali di causa). Testimone 4 ilSempre alla medesima udienza veniva escusso il teste quale diceva: "ho conosciuto il resistente perché aveva un negozio a Spezzano
Albanese dove io andavo a giocare al superenalotto. A.d.r. non conosco la ricorrente e non l'ho mai vista" (all. verbali di causa).
Orbene, il compendio istruttorio già indicato non ha fornito elementi sufficienti per accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, nei termini indicati in ricorso.
In particolare, le testimonianze assunte non hanno dimostrato in modo idoneo la ricorrenza dei requisiti tipici della subordinazione, e in specie del vincolo di eterodirezione, della continuità e dell'onerosità della prestazione. Il primo testimone ha riferito di aver visto la ricorrente solo occasionalmente presso l'abitazione della madre del resistente, in un contesto di assistenza familiare al coniuge allettato, senza che risultassero direttive impartite dal convenuto né una presenza regolare. Il secondo testimone ha riportato dichiarazioni de relato, prive di riscontro e inidonee a fondare alcuna presunzione utile. La terza testimone, vicina di casa della ricorrente, ha descritto una presenza generica della stessa presso l'abitazione del resistente in alcuni periodi estivi, senza tuttavia fornire indicazioni precise su tempi, modalità, retribuzione o soggezione al potere direttivo. Il quarto testimone ha dichiarato di non conoscere la ricorrente e di non averla mai vista.
Deve, pertanto, escludersi che nel caso di specie sia intercorso tra le parti in causa un rapporto di lavoro subordinato.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte sul punto, preme sottolineare, infatti, come il discrimen tra l'autonomia e la subordinazione nei rapporti lavorativi sia ravvisabile principalmente nella soggezione o meno del lavoratore al potere direttivo, disciplinare ed organizzativo del datore di lavoro, espressione tipica dei poteri datoriali, anche attraverso l'esercizio del potere conformativo.
Considerato, inoltre, come l'attuale orientamento impone che alcune circostanze caratterizzanti la fase esecutiva del rapporto di lavoro, quali il rispetto di un orario lavorativo prestabilito, la modalità di pagamento della retribuzione in quota fissa e periodica, nel caso di specie, alla luce dei risultati probatori emersi, devono respingersi gli assunti di parte ricorrente intorno alla sussistenza di un tipico rapporto caratterizzato dalla subordinazione, non ravvisandosene i requisiti tipici.
Ne consegue il rigetto della domanda per come formulata da parte ricorrente, con assorbimento di tutte le altre questioni strettamente connesse.
Parimenti immeritevole di accoglimento si ritiene la domanda di parte resistente volta ad ottenere la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c; si osserva che, ai fini della ipotesi di cui al 1° e 2° comma dell'art. 96 c.p.c., manca l'allegazione e prova di un danno subito a causa della condotta temeraria della controparte, diverso ed ulteriore rispetto alla necessità di doversi difendere in giudizio.
Nemmeno si ritiene di applicare la previsione di cui al 3° comma del citato art. 96 c.p.c., secondo cui il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, configurando così la possibilità di pronunciare la condanna ogni volta che "oggettivamente" risulti che si è agito o resistito in giudizio in modo pretestuoso, con abuso dello strumento processuale.
Tale ipotesi esige sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza, che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
Detti presupposti non ricorrono nella specie, dovendosi escludere la pretestuosità delle questioni in fatto ed in diritto prospettate dalla ricorrente, peraltro, mancando l'allegazione e prova di un danno subito a causa della condotta temeraria della controparte, diverso ed ulteriore rispetto alla necessità di doversi difendere in giudizio.
Assorbite tutte le altre domande e doglianze eventualmente proposte.
Quanto alle spese di lite tra le parti principali, si ritiene equo disporne la compensazione integrale, in ragione della reciproca soccombenza.
Da un lato, la parte ricorrente è risultata soccombente rispetto alla domanda principale;
dall'altro, anche la domanda riconvenzionale del resistente, proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., è stata rigettata, poiché priva dei presupposti richiesti dalla norma e in ogni caso sprovvista di fondamento concreto.
La reciproca insoddisfazione processuale giustifica, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c., la compensazione integrale delle spese tra le parti, non sussistendo ragioni per un aggravio esclusivo in capo a una delle due. Deve invece essere disposta la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dall' CP_2, regolarmente costituitosi in giudizio, in quanto la sua chiamata è dipesa esclusivamente dalle allegazioni della ricorrente circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la correlata richiesta di regolarizzazione contributiva. In tale ipotesi, l' CP_2 assume la qualità di litisconsorte necessario, in quanto titolare dell'interesse diretto alla prestazione contributiva eventualmente accertata in giudizio.
Ne consegue che, sebbene la presenza dell'ente previdenziale si fondi su una necessità processuale derivante dalla struttura della domanda, le spese connesse alla sua partecipazione gravano, in base al principio di causalità, sulla parte che ha promosso il giudizio e ne ha determinato la costituzione, rivelatasi infondata all'esito del processo. Le spese sostenute dall CP_2 devono pertanto essere poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La dott.ssa Manuela Esposito, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da parte ricorrente;
- rigetta la domanda formulata dal resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
-condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dall' CP_2, che liquida in complessivi euro 250,00, oltre accessori di legge.
Castrovillari, 25.5.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito