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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/11/2025, n. 3608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3608 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott.ssa Caso Giovanna Giudice
3) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3526/2021 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 28/10/2025 senza i termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. D'ADDIO ANTONIO, come Parte_1 da procura in atti;
- RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. VERRILLO MONICA, Controparte_1 come da procura in atti;
- RESISTENTE
E
MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
CP_2
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili;
CONCLUSIONI: Per le parti come riportato nelle note di trattazione scritta;
il P.M. esprime parere favorevole alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo i provvedimenti già disposti.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 28/04/2021, il ricorrente ha esposto: - di aver contratto matrimonio con la resistente in data 16/08/2010; - che dallo stesso è nato un figlio, AN (12/01/2011); - che, con sentenza del 30/09/2020, è stata pronunciata la separazione consensuale dei coniugi;
- che, da quando sono state autorizzate a vivere separate, tra le parti non vi è stata più convivenza né è mai intervenuta una riconciliazione;
- che, nei patti della separazione, le parti hanno previsto l'affido condiviso del figlio minore, con collocazione prevalente presso il padre, il diritto di visita della madre e l'obbligo, a carico di quest'ultima, di versare un contributo al mantenimento per il figlio di € 300,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie;
- che, tuttavia, dopo un primo periodo di pacifica convivenza con il figlio, la resistente ha portato via quest'ultimo impendendogli di avere contatti con il minore;
- di percepire unicamente la pensione di invalidità civile per un importo pari a € 680,00 mensili;
- che, invece, la resistente percepisce regolare stipendio per l'attività di O.S.S. presso l'Azienda
Ospedaliera di Marcianise, nonché i canoni di locazione per due appartamenti di proprietà della stessa.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio confermando le condizioni di cui alla separazione, in subordine, l'affido condiviso del figlio minore con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre, nonché porsi a carico di quest'ultimo un assegno di mantenimento per il figlio di €
120,00.
Si è costituita la resistente, la quale, contestato quanto dedotto dal ricorrente, ha esposto: - che il ricorrente si è disinteressato delle esigenze del figlio minore, non esercitando il diritto di visita e non versando il mantenimento ordinario né le spese straordinarie;
- che, con provvedimento di modifica del 18/06/2021, il Tribunale di Santa
Maria C.V. ha recepito l'accordo con cui le parti hanno rideterminato la disciplina della separazione;
- di lavorare come O.S.S. presso l'Asl di Caserta e di essere proprietaria di due appartamenti, di cui uno occupato dalla stessa e l'altro locato a terzi;
- di provvedere da sola alle spese straordinarie per il figlio della coppia;
- che le esigenze del minore sono
2 aumentate.
Tanto premesso, la resistente ha chiesto disporsi l'affido esclusivo del figlio minore alla madre con collocazione presso la stessa e, in subordine, l'affido condiviso;
- confermarsi i provvedimenti già disposti relativamente al diritto di visita del padre;
- aumentarsi ad € 250,00 mensili il contributo di mantenimento per il figlio della coppia, con versamento diretto a carico del terzo (INPS, e/o altro istituto di assistenza e previdenza sociale erogante l'emolumento pensionistico di invalido civile) oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza presidenziale del 25/10/2022, il Presidente delegato ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separati, confermando i provvedimenti già adottati in sede di separazione.
La causa veniva riservata alla decisione del Collegio.
Ciò posto, deve rilevarsi che la domanda si fonda sul disposto dell'art. 3 n. 2 lett.
b, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall' art. 5 della legge 74/87 e da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando, in caso di separazione consensuale la stessa si sia protratta per almeno 6 mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale (disciplina applicabile, in forza di quanto previsto dall'art. 3 della citata legge, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della stessa, nella specie avvenuta in data 26.05.2015).
Nel caso di specie, ricorrono tutte le anzidette condizioni, dato che i coniugi risultano separati con sentenza, passata in giudicato, del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere del 30/09/2020, previa comparizione delle parti dinanzi al Presidente del
Tribunale.
Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
L'atteggiamento, anche processuale delle parti, conferma peraltro l'assoluta impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra le parti.
3 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va, pertanto, accolta, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Ciò posto, va confermato l'affido condiviso del figlio minore della coppia,
AN, non essendo emersi, in corso di giudizio, elementi contrari alla previsione dello stesso.
Invero, dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti, è emerso che i rapporti tra il padre ed il figlio minore hanno subito un miglioramento, come si evince dalle dichiarazioni rese dalla stessa resistente ovvero “Il padre sta vedendo il figlio. Sta versando il mantenimento”. (Cfr. dichiarazioni rese dalla resistente in sede di libero interrogatorio all'udienza del 22/02/2022).
In ordine alla collocazione prevalente del figlio minore presso la madre e al diritto di visita del padre, le parti hanno rassegnato conclusioni conformi.
Pertanto, va confermata la collocazione prevalente del figlio minore presso la madre.
Ciò posto, il padre terrà con sé il figlio il martedì pomeriggio, dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00 nonché, a settimane alterne, dal venerdì sera sino alla domenica sera alle ore 20,00 con accompagnamento a scuola qualora sia previsto
l'obbligo scolastico anche il sabato;
festività di Natale e Pasqua ad anni alterni e ferie estive.
In ordine alle statuizioni economiche, occorre osservare quanto segue.
Dagli atti e allegazioni di causa è emerso che la condizione reddituale del ricorrente è rimasta pressochè immutata rispetto all'epoca della separazione.
In particolare, il ricorrente non svolge allo stato alcuna attività lavorativa e percepisce unicamente una pensione di invalidità civile, riconosciutagli al 35% (Cfr. dichiarazioni dei redditi in atti, relativamente agli anni 2020-2021-2022-2023-2024-2025; dall'ultima si evince un reddito annuo complessivo di € 13.328,00).
La resistente, invece, vive in una casa di sua proprietà e a far data dal 16 dicembre
2020 è stata assunta con contratto di lavoro, a tempo pieno e indeterminato, come O.S.S.
4 A ciò si aggiunga che la è proprietaria di un secondo immobile, locato CP_1
a terzi.
Ciò posto, il Tribunale ritiene congruo confermare a carico del padre il contributo di mantenimento in favore del figlio, sia pur con un discreto aumento in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e delle accresciute esigenze del minore.
Pertanto, il resistente verserà alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, l'importo mensile di euro 150,00 mensili, con adeguamento annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
La domanda formulata dalla resistente di disporre il pagamento, in via diretta, del mantenimento stabilito in favore del figlio minore va dichiarata inammissibile, trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 8 della l.div., nella formulazione applicabile ratione temporis.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 3526/2021, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
, nato a [...] il Parte_1
05/03/1979 e nata a [...] Controparte_1
VE (CE) il 13/10/1985;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MACERATA
AN (CE) per le annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (D.P.R.
3.11.2000 n. 396) (atto n°34, parte II, S.A, registro atti matrimonio anno 2010);
3. dispone l'affido condiviso del figlio minore AN con collocamento prevalente presso la madre;
4. disciplina il diritto di visita del padre, come in parte motiva;
5 5. dispone che il ricorrente corrisponda alla resistente a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore della coppia, la somma mensile di € 150,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
6. rigetta la domanda, formulata da parte resistente, di versamento diretto dell'assegno di mantenimento per il figlio a carico del terzo;
7. compensa le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 04/11/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
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