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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/04/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1430/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1430/2020 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio degli avv.ti ANTONELLA Parte_1 C.F._1
CAPALDO e LUIGI CAPALDO, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLANTE contro
(C.F/P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MASSIMO
LAURENTI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
(c.f. , contumace Controparte_2 C.F._2
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'On.le Corte di Appello di Firenze, reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma della impugnata sentenza così provvedere:
1. Accertare e dichiarare la responsabilità degli appellati - Dott. Controparte_2 medico dipendente dell Parte_2
[..
[...] , nonché l'azienda ospedaliera medesima – in ordine alla causazione del danno
[...] biologico derivato alla Sig.ra per avere tenuto una condotta imperita ed Parte_1 imprudente nell'esecuzione dell'intervento chirurgico di tiroidectomia totale;
2. Accertare e dichiarare la responsabilità degli appellati nella causazione dell'ulteriore danno derivato dalla inadeguata assistenza postoperatoria;
3. Condannare gli appellati al risarcimento del danno biologico (comprensivo del danno morale) derivato dalla loro condotta colposa utilizzando i seguenti parametri da quantificare in base alla Tabelle del Tribunale di Milano:
I.T.T. al 100%=60 giorni
I.T.P. al 50%= 130 giorni
Danno Biologico permanente: 50% omnicomprensivo
Oltre interessi e rivalutazione dall'evento lesivo sino all'effettivo soddisfo.
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
5. Nella malaugurata ipotesi di soccombenza disporre la compensazione integrale delle spese di lite avuto riguardo alla complessità del caso in esame, alla natura tecnico- scientifica delle valutazioni richieste, alle risultanze della CTP redatta dal Direttore del
Dipartimento di Medicina Legale dell che Controparte_3 hanno indotto la a proporre domanda giudiziale ed a perseverare, con la Pt_1 proposizione del presente gravame onde ottenere il risarcimento del grave danno invalidante riportato.
In via istruttoria si richiede la rinnovazione della CTU con particolare riferimento alla risposta alle osservazioni formulate dal CTP ai chiarimenti integrativi nel giudizio di primo grado, affinché si accerti in maniera chiara e definitiva: a) se la presenza di aderenze alla tiroide possa essere considerato fatto imprevedibile e sconosciuto alla scienza medica e come tale non fronteggiabile da un medico dotato della medesima professionalità dell'odierno appellato in un cento di eccellenza come quello pisano;
b) se la presenza di aderenze alla tiroide comporti necessariamente: lesione dei nervi laringei con esiti invalidanti permanenti alle corde vocali, asportazione delle paratiroidi, dispnea, disfonia disfagia e severa riduzione della capacità respiratoria o, se questi danni possono essere evitati con un uso corretto delle regole e tecniche scientifico-mediche acquisite”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in via principale ed esclusiva: rigettare ognuno dei motivi di appello formulati da , confermando i capi della sentenza che Parte_1 hanno escluso qualsivoglia responsabilità a carico della
[...]
e del dott. . Controparte_4 Controparte_2
2 Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 461/2020 del Tribunale di Pisa, in materia di responsabilità sanitaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
citava davanti al Tribunale di Pisa il Dott. medico Parte_1 Controparte_2 dipendente dell , Parte_2 nonché l'azienda ospedaliera medesima per sentirli condannare, previo accertamento di responsabilità professionale, al risarcimento del danno biologico (temporaneo e permanente) patito a seguito di un intervento chirurgico di tiroidectomia totale.
In particolare deduceva che:
a) in data 02.11.2006 veniva sottoposta dal dott. ad intervento chirurgico di CP_2 tiroidectomia totale a causa di una ipertrofia tiroidea multinodulare – “Gozzo
Multinodulare”;
b) in data 03.11.2006, a seguito del su citato intervento, riportava disfonia e disfagia per liquidi senza difficoltà respiratorie;
c) in data 04.11.2006 e 06.11.2006 venivano eseguite delle consulenze O.R.L. che evidenziavano una paralisi cordale bilaterale: 04.11.2006 “Marcata ipomobilità di entrambe le corde vocali in posizione lateralizzata. Spazio respiratorio conservato. Si consiglia terapia con Urbason e controllo dopo due giorni;
06.11.2006: “Paralisi cordale in posizione paramediana. Spazio respiratorio appena sufficiente”;
d) nella medesima giornata del 6.11.2006 veniva dimessa con la seguente diagnosi:
“Buone condizioni di salute con un modesto miglioramento della fonazione” con prescrizione di controllo a distanza di un mese;
e) a causa dell'aggravarsi della funzionalità respiratoria e della disfonia veniva nuovamente ricoverata presso il reparto di Chirurgia Generale dell in data CP_5
06.12.2006 con la seguente diagnosi: “Paralisi cordale bilaterale con spazio respiratorio notevolmente ridotto dopo intervento di tiroidectomia totale per gozzo multinodulare in data 02.11.2006”;
f) in data 11.12.2006 una consulenza O.R.L. evidenziava una paralisi cordale in posizione bilaterale paramediana con spazio respiratorio appena sufficiente e corde vocali vere con assetto dinamico di tipo paretico in posizione paramediana con dispnea;
g) alla luce della gravità del quadro clinico, in data 11.12.2006 veniva sottoposta ad un secondo intervento chirurgico di tracheotomia con posizionamento di cannula finestrata;
3 h) veniva dimessa in data 20.12.2006 con prescrizione di terapia medica;
i) in data 01.05.2007, a causa della persistenza e dell'aggravamento della dispnea, disfonia e disfagia, veniva nuovamente ricoverata presso l con la diagnosi CP_1 di “Dispnea laringea in paziente operata di tiroidectomia totale e portatrice di cannula tracheale;
j) in data 03.05.2007 veniva sottoposta ad un terzo intervento chirurgico di cordoaritenoidotomia sx con tecnica laser per il miglioramento della dispnea con dimissioni il 08.05.2007;
k) in data 06.11.2007 si sottoponeva a visita presso l'Ospedale San Giovanni di Dio e
Ruggi d'Aragona di ove le veniva diagnosticata “una paralisi adduttoria iatrogena CP_3 delle corde vocali con esiti di cordoaritenoidectomia sx e stenosi dello spazio respiratorio glottico con dispnea da sforzo”;
l) al momento soffriva di severe dispnea, disfonia e disfagia con gravi alterazioni del metabolismo del calcio a causa dell'asportazione delle paratiroidi. restava contumace, mentre l si costituiva contestando ogni CP_2 CP_1 responsabilità.
Veniva disposta ctu medico-legale con incarico al dott. che si avvaleva quale Per_1 ausiliario dello specialista in Chirurgia Prof. la consulenza era poi Persona_2 oggetto di chiarimenti, e quindi di istanza da parte dell'attrice di rinnovazione, che veniva negata;
all'esito, con sentenza n. 461/2020 il tribunale respingeva le domande e compensava le spese di lite, ritenendo il danno iatrogeno prevedibile, ma non prevenibile e non imputabile a colpa dei sanitari.
La sig. ha impugnato tale sentenza, facendo valere i seguenti motivi: Pt_1
I MOTIVO: INUTILIZZABILITA' DELLA CTU AI FINI DELLA DECISIONE PER
CONTRADDITTORIETA', LACUNOSITA', ILLOGICITA' E NULLITA'. Contrariamente a quanto ritenuto dal ctu, l'intervento, anche se “complicato” da aderenze (peraltro del tutto prevedibili), era da considerare di pura routine in un centro con casistiche elevatissime, con professionalità chirurgiche d'avanguardia e con le percentuali di successo terapeutico tra le più elevate d'Italia; inoltre, la perizia era nulla perché il ctu non aveva trascritto le osservazioni fatte dal consulente tecnico di parte, né aveva ad esse replicato;
II MOTIVO: NULLITA' DELLA SENTENZA PER OMESSA PRONUNCIA SULLE
OSSERVAZIONI DEL CTP. OMESSO ESAME DI UN DOCUMENTO E DI UN FATTO
DECISIVO PER IL GIUDIZIO. La sentenza era nulla perché non aveva preso posizione alcuna in ordine alle osservazioni formulate dall'attrice, attraverso il suo ctp;
4 III MOTIVO: MANCANZA ASSOLUTA DI PROVA IN ORDINE ALLE CAUSE DI
ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' MEDICA. Il Tribunale aveva ravvisato il carattere straordinario dell'intervento chirurgico e l'imprevedibilità ed inevitabilità delle sue conseguenze nefaste sulla base del solo giudizio probabilistico espresso dal CTU
(<l'intervento chirurgico da assolutamente routinario si potrebbe connotare viceversa di difficile risoluzione e la complicanza da meramente prevedibile trasformarsi in inevitabile>>), nonostante i convenuti nulla avessero provato sul punto, ed in particolare difettando la prova che il medico operante avesse tenuto una condotta diligente e che il danno arrecato all'appellante fosse inevitabile;
peraltro, la presenza di aderenze era prevedibile ed un medico dotato di elevato grado di professionalità avrebbe dovuto evitare le lesioni causate;
IV MOTIVO: OMESSA PRONUNCIA SUI DANNI PROVOCATI DALLA INADEGUATA
ASSISTENZA POSTOPERATORIA. ASSOLUTA MANCANZA DI PROVA
LIBERATORIA. Nella impugnata sentenza non era stato fatto alcun riferimento all'aggravamento della malattia conseguente l'intervento: in particolare, i sanitari avevano dimesso la il 06.11.2006 nonostante una visita fatta nella medesima Pt_1 giornata avesse evidenziato una “Paralisi cordale in posizione paramediana. Spazio respiratorio appena sufficiente”, ciò che aveva determinato un aggravamento della funzionalità respiratoria e della disfonia tanto che in data 06.12.2006 essa era stata nuovamente ricoverata presso il reparto di Chirurgia Generale dell;
CP_5
V MOTIVO: INUTILIZZABILITA' DELLA CTU ESPLETATA NEL PRIMO GRADO DI
GIUDIZIO NON RISPONDENTE A CRITERI OGGETTIVI RELATIVAMENTE AL
QUANTUM DEBEATUR. Infine, era errata la valutazione dei postumi nella misura del
10% operata dal ctu, posto che secondo i più accreditati baremes medico-legali la lesione iatrogena sub-totale dei nervi laringei inferiori con paralisi delle C.V.V. e relativa sindrome dispnoica andava quantificata nella misura del 15%, la disfonia iatrogena da paralisi delle C.V.V. poteva essere quantificata sino al 25% e l'ablazione totale delle ghiandole paratiroidi con ipo-paratiroidismo iatrogeno e necessità di terapia sostitutiva poteva essere quantificata sino al 30%.
L'appellante ha dunque concluso affinché fosse disposta la rinnovazione della ctu con conferimento di nuovo incarico a un collegio di medici specializzati da individuarsi fuori regione, e quindi previo accertamento della responsabilità degli appellati i medesimi fossero condannati a risarcirle un danno non patrimoniale rapportato ad una I.T.T. al
100% di 60 giorni, ad una I.T.P. al 50% di 130 giorni e ad un danno biologico permanente pari al 50% omnicomprensivo, da liquidare in base alla Tabelle del Tribunale di Milano.
5 è rimasto contumace anche in questo grado mentre l si è costituita ed CP_2 CP_1 ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 9.11.2021 la Corte ha inviato le parti in mediazione, che però ha avuto esito negativo.
La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta e rimessa sul ruolo per la cessazione dell'incarico del relatore Avv. Severi, trattenuta in decisione una Per_3 seconda volta e rimessa sul ruolo per prolungata malattia del relatore dott. ed Per_4 infine trattenuta in decisione (con nuovo collegio) con ordinanza in data 19.2.2025, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.2.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Il primo, il secondo ed il terzo motivo: la responsabilità per la lesione dei nervi laringei.
Il primo, il secondo ed il terzo motivo d'appello, attenendo tutti all'errata e/o incompleta valutazione del contegno medico (in particolare, del contegno tenuto dal chirurgo nel corso dell'intervento di tireidectomia) effettuata dal ctu e dal primo giudice, che avrebbe acriticamente recepito le conclusioni peritali, vanno esaminati congiuntamente, stante la loro stretta connessione logico-giuridica.
In particolare, l'appellante si duole, intanto, del fatto che il ctu, nel rispondere alla richiesta di chiarimenti disposta con ordinanza depositata il 9.3.2015, nulla aveva detto in merito alle osservazioni da lei ulteriormente redatte in relazione al supplemento peritale, e che altrettanto aveva fatto il tribunale;
a suo dire, l'omessa presa di posizione sui rilievi critici del proprio ctp avrebbe determinato la nullità tanto dell'elaborato peritale quanto della sentenza.
Poi, si duole del fatto che, nonostante la presenza di aderenze fosse del tutto prevedibile e l'intervento fosse di pura routine, tanto più per un centro con casistiche elevatissime e professionalità chirurgiche d'avanguardia, fosse stata ritenuta la particolare complessità dell'intervento e l'assenza di colpa, senza peraltro disporre di alcun concreto elemento per affermare che il chirurgo avesse tenuto una condotta diligente e il danno fosse inevitabile.
Al riguardo, il primo giudice aveva così argomentato: “Tanto premesso, nel caso, non è oggetto di contestazione tra le parti la sussistenza di un contratto di spedalità. Parte attrice ha, inoltre, assolto l'onere probatorio afferente la sussistenza di lesioni di origine iatrogena, ovvero ricollegabili all'esecuzione dell'intervento chirurgico di tirodeictomia.
Passando, quindi, ai profili di inadempimento qualificato imputati dall'attrice ai sanitari della convenuta, gli stessi si fondano sulla consulenza di parte (consulenza a forma del dott. allegata all'atto di citazione, in cui gli addebiti Per_5
6 si incentrano essenzialmente sulle modalità di esecuzione dell'intervento di tiroidectomia (… errate manovre chirurgiche …), sul presupposto che la vicenda sanitaria … possa considerarsi un caso patologico ordinario e certamente non di speciale difficoltà.
Alla luce dell'espletata consulenza tecnica - le cui conclusioni meritano, come già prima accennato, di essere pienamente condivise, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo e coerente studio della documentazione medica prodotta - è da ritenere accertato A) che l'intervento di tiroidectomia era quello indicato per il tipo di patologia cui era portatrice la signor per cui non può ricondursi l'imputabilità del danno alla scelta di Pt_1 effettuare l'intervento o al tipo di intervento.
B) Quanto alla fase esecutiva, l'ausiliario nominato dall'ufficio avvalendosi – come espressamente autorizzato dal giudice istruttore, in sede di conferimento dell'incarico – dello specialista chirurgo ha rilevato, in primo luogo che l'operatore ha ben evidenziato la fase di isolamento delle ghiandole paratiroidee e dei nervi laringei specificando come questi ultimi fossero circondati da tenaci aderenze dalle quali venivano liberati con difficoltà.
La res controversa attiene, pertanto ai profili di difficoltà e non routinarietà dell'intervento eseguito, per andare ad indagare i quali si è anche proceduto, con la rimessione della causa sul ruolo istruttorio, ad integrare le risultanze della perizia svolta.
Il CTU sul punto ben chiarisce (richiamando, ancora una volta, le conclusioni del chirurgo del cui ausilio si è avvalso) che le … tenaci aderenze resero difficoltosa la loro liberazione determinando, quindi, un netto aumento del rischio di verificarsi complicanze anche in assenza di errori tecnici da parte dell'operatore nell'atto chirurgico … . In tale senso l'intervento chirurgico da assolutamente routinario (come, invero, astrattamente, si poteva ritenere essere quello del caso all'esame) si potrebbe connotare viceversa di difficile risoluzione e la complicanza da meramente prevedibile trasformarsi in inevitabile … .
Compendiando le risultanze in atti, allora, quel che se ne ricava è che è sì vero che le problematiche lamentate sono da ascriversi alla lesione dei nervi laringei, tuttavia, si è trattato di un intervento “in concreto” di non facile esecuzione, che ha presentato difficoltà per le tenaci aderenze, che hanno determinato sicuramente un elemento di difficoltà. Per quanto, infatti, meticolosa e prudente possa essere la tecnica utilizzata ciò, in un caso del genere, può non essere sufficiente a preservare l'integrità dei nervi anzidetti. [...] Il CTU con le note integrative depositate in data 29 giugno
2016, ha confermato che l'indicazione all'intervento era assoluta e che la condotta operatoria venne tenuta con perfetta tecnica, non essendo prospettabili valide alternative maggiormente confacenti al caso de quo chiarendo, in buona sostanza che la constatazione della reale difficoltà nella procedura chirurgica si evidenzia essenzialmente durante l'esecuzione dell'intervento stesso, non essendo preventivamente diagnosticabile o prevenibile.
7 Sotto un profilo più squisitamente giuridico le conclusioni cui perviene l'ausiliario importano, dunque, la riconducibilità dell'intervento chirurgico oggetto di causa tra le ipotesi di cui all'art. 2236 c.c. secondo il quale: “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”.
Per cui, esclusa la prevedibilità della particolare complessità del caso concreto ed accertata la corretta esecuzione di tutte le fasi operatorie, così come descritte nella documentazione medica in atti e valutate in sede di consulenza tecnica d'ufficio, può ritenersi che il comportamento dei sanitari sia da considerarsi, in concreto, esente da responsabilità, costituendo il danno iatrogeno riportato una conseguenza prevedibile ma non prevenibile, pur a fronte dell'adozione di una corretta tecnica di esecuzione dell'intervento”.
Partendo dalla prima censura, di natura procedimentale, secondo cui tanto la ctu quanto la sentenza sarebbero nulle per non aver preso specifica posizione sulle note critiche della se ne deve escludere la fondatezza. Pt_1
Benvero, il primo giudice nell'affermare di voler recepire le cui conclusioni del ctu, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo e coerente studio della documentazione medica prodotta, si è posto in linea con l'orientamento consolidato della Suprema Corte a mente del quale “rappresenta ormai un principio consolidato
(Cass. nn. 13845/07, 7392/94, 16368/14, 19475/05) quello secondo cui, ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente”.
Quanto all'elaborato peritale, a ben vedere non c'è stata alcuna lesione del contraddittorio: il ctu nella prima relazione peritale aveva compiutamente riportato le osservazioni del ctp dell'attrice e replicato ad esse. Dopodiché, chiamato a rendere ulteriori chiarimenti proprio in merito alle deduzioni dell'attrice, ha ribadito - motivandolo adeguatamente - il proprio convincimento. E' vero che poi non ha ulteriormente replicato alle censure mosse dal ctp ai suoi chiarimenti, ma perché esse attenevano al tema già ampiamente sviscerato della natura, routinaria o invece particolarmente complessa, dell''intervento effettuato e rispetto a tale tema non avevano apportato alcun elemento di novità; il ctu aveva già ampiamente smentito la tesi del consulente dell'attrice e nulla avrebbe potuto in concreto aggiungere.
Il primo giudice, poi, ha correttamente ritenuto che gli elementi probatori acquisiti al processo fossero sufficienti per rendere la decisione e che le osservazioni del CTP della per quanto puntuali, non fossero in grado di sovvertire l'esito della consulenza, Pt_1
8 collocandosi in un'antitesi consapevole ed ormai sviscerata tra l'esperto dell'ufficio e quello della parte.
Tale giudizio dev'essere reiterato anche in questo grado, rispetto alla richiesta di chiarimenti avanzata dall'appellante, posto che, per quanto si va ad esporre, essa attiene a profili già compiutamente sviluppati dal ctu (e dal suo ausiliario).
Passando, dunque, alla valutazione nel merito del ragionamento del (ctu e del) tribunale, si deve rilevare che esso è chiarissimo, e trova il suo cardine nella considerazione che le aderenze rinvenute nel corso dell'intervento non erano affatto banali e prevedibili, nella loro ordinarietà, come sostenuto dall'appellante, ma eccezionalmente tenaci e problematiche.
Invero, nel caso in esame il chirurgo si è trovato di fronte a nervi Laringei bilateralmente imbrigliati da aderenze che hanno reso estremamente difficile il loro isolamento dal campo operatorio. Tale condizione, peraltro, come evidenziato dallo specialista ausiliario
Prof. non era evidenziabile in tutta la sua portata dagli esami strumentali pre- Per_2 intervento e solo con la visione diretta del chirurgo poteva essere apprezzata nella sua complessità. D'altro canto, l'intervento era stato correttamente programmato ed era inevitabile, a fronte della grave patologia da cui era afflitta la paziente. Solo, purtroppo, si è rivelato un intervento particolarmente rischioso.
Contrariamente a quanto dedotto dalla non è poi vero che la tecnica utilizzata dal Pt_1 dott. sia rimasta oscura: essa è descritta nella cartella clinica dell'intervento CP_2 che quanto alla descrizione di ciò che è stato compiuto costituisce piena prova fino a querela di falso e, comunque, non è neppure contestata dall'appellante: in particolare, il chirurgo procedette ad identificare ed isolare le strutture nervose e tuttavia, come poi si scoprirà nel post-operatorio, quando si manifestò la paralisi bilaterale di tali nervi, non riuscì a preservarne la perfetta integrità - nonostante il suo convincimento iniziale
(riportato in cartella) di esservi riuscito.
L'appellante, sostanzialmente, fa discendere la dimostrazione della colpa medica dalla stessa compromissione dei nervi, e tuttavia ciò è una petizione di principio.
Per converso, però, trattandosi di un caso di responsabilità contrattuale (tale affermazione del tribunale, peraltro totalmente condivisibile, è divenuta definitiva in difetto d'impugnazione incidentale), l'onere di dimostrare il difetto di colpa e/o la qualificazione del caso come di particolare difficoltà, e dunque l'applicabilità dell'art. 2236 c.c. e la non gravità della colpa, grava sull'appellata (posto che “la distinzione fra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà di cui all'art. 2236 c.c., operante anche in materia di responsabilità dell'appaltatore, non rileva quale criterio di ripartizione dell'onere della
9 prova, ma soltanto ai fini della valutazione del grado della diligenza e del corrispondente grado della colpa del professionista”: da ultimo Cass. 15/06/2018 n. 15732).
Tuttavia, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, tale prova è stata fornita (ciò che rende il presente caso differente da altri esaminati da questa Corte sempre in materia di tireidoctomia).
Intanto, e questo è il punto nodale, l'intervento concretamente eseguito sulla sig. Pt_1 implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.
Il ctu ha infatti ben evidenziato che se l'intervento di tiroidectomia effettuato in un centro altamente specializzato quale quello pisano, stante l'ampia casistica e l'alta specializzazione dei sanitari, si qualifica come di routine, nel caso concreto la particolare condizione della paziente rendeva l'intervento di difficile risoluzione e, pur avendo l'operatore utilizzato la tecnica richiesta (il ctu parla addirittura di “perfetta tecnica”), ciò non era obiettivamente sufficiente ad impedire la lesione. Le aderenze erano infatti così tenaci che per liberare il nervo il rischio di lesionarlo era rilevante e non vi erano misure che potessero garantire di evitarlo.
Dunque, deve trovare applicazione l'art. 2236 c.c. che, lungi dall'esigere dal professionista una diligenza inferiore a quella standard, adatta il giudizio di correttezza dell'adempimento al grado di obiettiva difficoltà della prestazione, in perfetta armonia col secondo comma dell'art. 1176 c.c.
Benvero, l'art. 2236 c.c. non si applica soltanto - come ipotizzato dall'appellante - a quei casi che ancora non abbiano trovato una soluzione medica condivisa ma anche - ed è anzi, questo, il terreno elettivo di tale norma - a quegli interventi che per la loro eccezionale difficoltà di esecuzione richiedano una performance straordinaria, com'era quello in oggetto.
Allora, poiché la stessa non ha allegato che nel caso di specie il dott. Pt_1 CP_2 abbia deviato rispetto ai parametri e alle linee guida di riferimento per gli interventi di tireidoctomia, né che abbia compiuto manovre maldestre, o che abbia tenuto un qualche contegno gravemente colposo, si deve escludere la responsabilità degli appellati per le modalità d'esecuzione dell'intervento.
Delle due l'una: o il dott. eseguì il complicato intervento in maniera ineccepibile CP_2
e tuttavia la lesione si creò perché era umanamente impossibile impedirlo, o, se ha sbagliato, perché magari, come ipotizzato dall'appellante, ha applicato un'eccessiva trazione mentre tentava di enucleare il voluminoso struma in occasione dello scollamento del medesimo dalla cricoide e dei primi anelli tracheali, certamente non è incorso in colpa grave e l'imperfezione è giustificata dal particolarissimo contesto.
10
3. Il quarto motivo: la responsabilità per le dimissioni troppo precoci della paziente.
Deve dunque essere esaminato il quarto motivo d'appello, con cui la si duole che il Pt_1 tribunale abbia omesso di pronunciarsi su di un ulteriore profilo di colpa da lei prospettato, ovvero la inadeguata gestione del suo caso nel post operatorio, in particolare per averla dimessa troppo precocemente, a causa dell'errata convinzione del medico operante di aver preservato l'integrità anatomica dei nervi laringei, così provocandole un aggravamento della patologia.
Effettivamente, il giudice di prime cure ha totalmente omesso di valutare tale profilo di ulteriore responsabilità.
Tuttavia, si tratta di profilo palesemente infondato.
Intanto, che la paziente avesse riportato la lesione dei nervi al momento delle dimissione era ben chiaro ai sanitari, che già il giorno successivo (3.11.2006) all'intervento avevano rilevato disfonia e disfagia per liquidi e che sia il 4.11.2006 che il 6.11.2006 avevano dato atto di una paralisi cordale bilaterale, con spazio respiratorio appena sufficiente.
Il Prof. poi, sul punto ha rilevato che dimettere la in condizioni di Per_2 Pt_1 sofferenza poteva essere opinabile dal punto di vista etico, e che per maggiore comfort e supporto psicologico della paziente avrebbe potuto essere opportuno procrastinare tali dimissioni, e però ha anche ben evidenziato che da un punto di vista clinico non vi erano altre opportunità terapeutiche se non quelle poste in essere dai medici dell'U.O. di
Chirurgia Generale II dell , escludendo che prolungare il ricovero avrebbe CP_1 inciso sull'evoluzione della patologia o sui suoi sintomi.
Nessun danno è pertanto conseguito alla paziente dalla gestione post operatoria e dalle dimissioni seppur precoci.
La stessa appellante, del resto, nel suo motivo d'impugnazione s'è limita a rilevare l'omessa pronuncia, senza però nulla argomentare in merito all'efficacia causale della dimissione e senza allegare quali sarebbero state le cure concretamente omesse.
Anche tale motivo va dunque respinto.
4. Il quinto motivo d'appello.
Il quinto motivo d'appello, in punto di quantificazione dei postumi, è assorbito dal rigetto dei motivi in punto di an debeatur.
5. Le spese di lite.
Le spese dell'appello devono seguire la soccombenza e pertanto essere rifuse all'appellato dall'appellante.
Dunque, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione “indeterminabile complessità media”, secondo i valori minimi, posto che
11 l'appello ricalca questioni tutte già identicamente tracciate in primo grado, ed esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), dev'essere riconosciuta in favore dell'appellata la somma di euro 4.236,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza 461/2020 del Tribunale di Pisa, Parte_1 ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: respinge l'appello; condanna l'appellante a corrispondere all'appellata le spese di lite, che liquida nella somma di euro 4.236,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 2.4.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1430/2020 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio degli avv.ti ANTONELLA Parte_1 C.F._1
CAPALDO e LUIGI CAPALDO, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLANTE contro
(C.F/P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MASSIMO
LAURENTI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
(c.f. , contumace Controparte_2 C.F._2
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'On.le Corte di Appello di Firenze, reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma della impugnata sentenza così provvedere:
1. Accertare e dichiarare la responsabilità degli appellati - Dott. Controparte_2 medico dipendente dell Parte_2
[..
[...] , nonché l'azienda ospedaliera medesima – in ordine alla causazione del danno
[...] biologico derivato alla Sig.ra per avere tenuto una condotta imperita ed Parte_1 imprudente nell'esecuzione dell'intervento chirurgico di tiroidectomia totale;
2. Accertare e dichiarare la responsabilità degli appellati nella causazione dell'ulteriore danno derivato dalla inadeguata assistenza postoperatoria;
3. Condannare gli appellati al risarcimento del danno biologico (comprensivo del danno morale) derivato dalla loro condotta colposa utilizzando i seguenti parametri da quantificare in base alla Tabelle del Tribunale di Milano:
I.T.T. al 100%=60 giorni
I.T.P. al 50%= 130 giorni
Danno Biologico permanente: 50% omnicomprensivo
Oltre interessi e rivalutazione dall'evento lesivo sino all'effettivo soddisfo.
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
5. Nella malaugurata ipotesi di soccombenza disporre la compensazione integrale delle spese di lite avuto riguardo alla complessità del caso in esame, alla natura tecnico- scientifica delle valutazioni richieste, alle risultanze della CTP redatta dal Direttore del
Dipartimento di Medicina Legale dell che Controparte_3 hanno indotto la a proporre domanda giudiziale ed a perseverare, con la Pt_1 proposizione del presente gravame onde ottenere il risarcimento del grave danno invalidante riportato.
In via istruttoria si richiede la rinnovazione della CTU con particolare riferimento alla risposta alle osservazioni formulate dal CTP ai chiarimenti integrativi nel giudizio di primo grado, affinché si accerti in maniera chiara e definitiva: a) se la presenza di aderenze alla tiroide possa essere considerato fatto imprevedibile e sconosciuto alla scienza medica e come tale non fronteggiabile da un medico dotato della medesima professionalità dell'odierno appellato in un cento di eccellenza come quello pisano;
b) se la presenza di aderenze alla tiroide comporti necessariamente: lesione dei nervi laringei con esiti invalidanti permanenti alle corde vocali, asportazione delle paratiroidi, dispnea, disfonia disfagia e severa riduzione della capacità respiratoria o, se questi danni possono essere evitati con un uso corretto delle regole e tecniche scientifico-mediche acquisite”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in via principale ed esclusiva: rigettare ognuno dei motivi di appello formulati da , confermando i capi della sentenza che Parte_1 hanno escluso qualsivoglia responsabilità a carico della
[...]
e del dott. . Controparte_4 Controparte_2
2 Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 461/2020 del Tribunale di Pisa, in materia di responsabilità sanitaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
citava davanti al Tribunale di Pisa il Dott. medico Parte_1 Controparte_2 dipendente dell , Parte_2 nonché l'azienda ospedaliera medesima per sentirli condannare, previo accertamento di responsabilità professionale, al risarcimento del danno biologico (temporaneo e permanente) patito a seguito di un intervento chirurgico di tiroidectomia totale.
In particolare deduceva che:
a) in data 02.11.2006 veniva sottoposta dal dott. ad intervento chirurgico di CP_2 tiroidectomia totale a causa di una ipertrofia tiroidea multinodulare – “Gozzo
Multinodulare”;
b) in data 03.11.2006, a seguito del su citato intervento, riportava disfonia e disfagia per liquidi senza difficoltà respiratorie;
c) in data 04.11.2006 e 06.11.2006 venivano eseguite delle consulenze O.R.L. che evidenziavano una paralisi cordale bilaterale: 04.11.2006 “Marcata ipomobilità di entrambe le corde vocali in posizione lateralizzata. Spazio respiratorio conservato. Si consiglia terapia con Urbason e controllo dopo due giorni;
06.11.2006: “Paralisi cordale in posizione paramediana. Spazio respiratorio appena sufficiente”;
d) nella medesima giornata del 6.11.2006 veniva dimessa con la seguente diagnosi:
“Buone condizioni di salute con un modesto miglioramento della fonazione” con prescrizione di controllo a distanza di un mese;
e) a causa dell'aggravarsi della funzionalità respiratoria e della disfonia veniva nuovamente ricoverata presso il reparto di Chirurgia Generale dell in data CP_5
06.12.2006 con la seguente diagnosi: “Paralisi cordale bilaterale con spazio respiratorio notevolmente ridotto dopo intervento di tiroidectomia totale per gozzo multinodulare in data 02.11.2006”;
f) in data 11.12.2006 una consulenza O.R.L. evidenziava una paralisi cordale in posizione bilaterale paramediana con spazio respiratorio appena sufficiente e corde vocali vere con assetto dinamico di tipo paretico in posizione paramediana con dispnea;
g) alla luce della gravità del quadro clinico, in data 11.12.2006 veniva sottoposta ad un secondo intervento chirurgico di tracheotomia con posizionamento di cannula finestrata;
3 h) veniva dimessa in data 20.12.2006 con prescrizione di terapia medica;
i) in data 01.05.2007, a causa della persistenza e dell'aggravamento della dispnea, disfonia e disfagia, veniva nuovamente ricoverata presso l con la diagnosi CP_1 di “Dispnea laringea in paziente operata di tiroidectomia totale e portatrice di cannula tracheale;
j) in data 03.05.2007 veniva sottoposta ad un terzo intervento chirurgico di cordoaritenoidotomia sx con tecnica laser per il miglioramento della dispnea con dimissioni il 08.05.2007;
k) in data 06.11.2007 si sottoponeva a visita presso l'Ospedale San Giovanni di Dio e
Ruggi d'Aragona di ove le veniva diagnosticata “una paralisi adduttoria iatrogena CP_3 delle corde vocali con esiti di cordoaritenoidectomia sx e stenosi dello spazio respiratorio glottico con dispnea da sforzo”;
l) al momento soffriva di severe dispnea, disfonia e disfagia con gravi alterazioni del metabolismo del calcio a causa dell'asportazione delle paratiroidi. restava contumace, mentre l si costituiva contestando ogni CP_2 CP_1 responsabilità.
Veniva disposta ctu medico-legale con incarico al dott. che si avvaleva quale Per_1 ausiliario dello specialista in Chirurgia Prof. la consulenza era poi Persona_2 oggetto di chiarimenti, e quindi di istanza da parte dell'attrice di rinnovazione, che veniva negata;
all'esito, con sentenza n. 461/2020 il tribunale respingeva le domande e compensava le spese di lite, ritenendo il danno iatrogeno prevedibile, ma non prevenibile e non imputabile a colpa dei sanitari.
La sig. ha impugnato tale sentenza, facendo valere i seguenti motivi: Pt_1
I MOTIVO: INUTILIZZABILITA' DELLA CTU AI FINI DELLA DECISIONE PER
CONTRADDITTORIETA', LACUNOSITA', ILLOGICITA' E NULLITA'. Contrariamente a quanto ritenuto dal ctu, l'intervento, anche se “complicato” da aderenze (peraltro del tutto prevedibili), era da considerare di pura routine in un centro con casistiche elevatissime, con professionalità chirurgiche d'avanguardia e con le percentuali di successo terapeutico tra le più elevate d'Italia; inoltre, la perizia era nulla perché il ctu non aveva trascritto le osservazioni fatte dal consulente tecnico di parte, né aveva ad esse replicato;
II MOTIVO: NULLITA' DELLA SENTENZA PER OMESSA PRONUNCIA SULLE
OSSERVAZIONI DEL CTP. OMESSO ESAME DI UN DOCUMENTO E DI UN FATTO
DECISIVO PER IL GIUDIZIO. La sentenza era nulla perché non aveva preso posizione alcuna in ordine alle osservazioni formulate dall'attrice, attraverso il suo ctp;
4 III MOTIVO: MANCANZA ASSOLUTA DI PROVA IN ORDINE ALLE CAUSE DI
ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' MEDICA. Il Tribunale aveva ravvisato il carattere straordinario dell'intervento chirurgico e l'imprevedibilità ed inevitabilità delle sue conseguenze nefaste sulla base del solo giudizio probabilistico espresso dal CTU
(<l'intervento chirurgico da assolutamente routinario si potrebbe connotare viceversa di difficile risoluzione e la complicanza da meramente prevedibile trasformarsi in inevitabile>>), nonostante i convenuti nulla avessero provato sul punto, ed in particolare difettando la prova che il medico operante avesse tenuto una condotta diligente e che il danno arrecato all'appellante fosse inevitabile;
peraltro, la presenza di aderenze era prevedibile ed un medico dotato di elevato grado di professionalità avrebbe dovuto evitare le lesioni causate;
IV MOTIVO: OMESSA PRONUNCIA SUI DANNI PROVOCATI DALLA INADEGUATA
ASSISTENZA POSTOPERATORIA. ASSOLUTA MANCANZA DI PROVA
LIBERATORIA. Nella impugnata sentenza non era stato fatto alcun riferimento all'aggravamento della malattia conseguente l'intervento: in particolare, i sanitari avevano dimesso la il 06.11.2006 nonostante una visita fatta nella medesima Pt_1 giornata avesse evidenziato una “Paralisi cordale in posizione paramediana. Spazio respiratorio appena sufficiente”, ciò che aveva determinato un aggravamento della funzionalità respiratoria e della disfonia tanto che in data 06.12.2006 essa era stata nuovamente ricoverata presso il reparto di Chirurgia Generale dell;
CP_5
V MOTIVO: INUTILIZZABILITA' DELLA CTU ESPLETATA NEL PRIMO GRADO DI
GIUDIZIO NON RISPONDENTE A CRITERI OGGETTIVI RELATIVAMENTE AL
QUANTUM DEBEATUR. Infine, era errata la valutazione dei postumi nella misura del
10% operata dal ctu, posto che secondo i più accreditati baremes medico-legali la lesione iatrogena sub-totale dei nervi laringei inferiori con paralisi delle C.V.V. e relativa sindrome dispnoica andava quantificata nella misura del 15%, la disfonia iatrogena da paralisi delle C.V.V. poteva essere quantificata sino al 25% e l'ablazione totale delle ghiandole paratiroidi con ipo-paratiroidismo iatrogeno e necessità di terapia sostitutiva poteva essere quantificata sino al 30%.
L'appellante ha dunque concluso affinché fosse disposta la rinnovazione della ctu con conferimento di nuovo incarico a un collegio di medici specializzati da individuarsi fuori regione, e quindi previo accertamento della responsabilità degli appellati i medesimi fossero condannati a risarcirle un danno non patrimoniale rapportato ad una I.T.T. al
100% di 60 giorni, ad una I.T.P. al 50% di 130 giorni e ad un danno biologico permanente pari al 50% omnicomprensivo, da liquidare in base alla Tabelle del Tribunale di Milano.
5 è rimasto contumace anche in questo grado mentre l si è costituita ed CP_2 CP_1 ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 9.11.2021 la Corte ha inviato le parti in mediazione, che però ha avuto esito negativo.
La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta e rimessa sul ruolo per la cessazione dell'incarico del relatore Avv. Severi, trattenuta in decisione una Per_3 seconda volta e rimessa sul ruolo per prolungata malattia del relatore dott. ed Per_4 infine trattenuta in decisione (con nuovo collegio) con ordinanza in data 19.2.2025, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.2.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Il primo, il secondo ed il terzo motivo: la responsabilità per la lesione dei nervi laringei.
Il primo, il secondo ed il terzo motivo d'appello, attenendo tutti all'errata e/o incompleta valutazione del contegno medico (in particolare, del contegno tenuto dal chirurgo nel corso dell'intervento di tireidectomia) effettuata dal ctu e dal primo giudice, che avrebbe acriticamente recepito le conclusioni peritali, vanno esaminati congiuntamente, stante la loro stretta connessione logico-giuridica.
In particolare, l'appellante si duole, intanto, del fatto che il ctu, nel rispondere alla richiesta di chiarimenti disposta con ordinanza depositata il 9.3.2015, nulla aveva detto in merito alle osservazioni da lei ulteriormente redatte in relazione al supplemento peritale, e che altrettanto aveva fatto il tribunale;
a suo dire, l'omessa presa di posizione sui rilievi critici del proprio ctp avrebbe determinato la nullità tanto dell'elaborato peritale quanto della sentenza.
Poi, si duole del fatto che, nonostante la presenza di aderenze fosse del tutto prevedibile e l'intervento fosse di pura routine, tanto più per un centro con casistiche elevatissime e professionalità chirurgiche d'avanguardia, fosse stata ritenuta la particolare complessità dell'intervento e l'assenza di colpa, senza peraltro disporre di alcun concreto elemento per affermare che il chirurgo avesse tenuto una condotta diligente e il danno fosse inevitabile.
Al riguardo, il primo giudice aveva così argomentato: “Tanto premesso, nel caso, non è oggetto di contestazione tra le parti la sussistenza di un contratto di spedalità. Parte attrice ha, inoltre, assolto l'onere probatorio afferente la sussistenza di lesioni di origine iatrogena, ovvero ricollegabili all'esecuzione dell'intervento chirurgico di tirodeictomia.
Passando, quindi, ai profili di inadempimento qualificato imputati dall'attrice ai sanitari della convenuta, gli stessi si fondano sulla consulenza di parte (consulenza a forma del dott. allegata all'atto di citazione, in cui gli addebiti Per_5
6 si incentrano essenzialmente sulle modalità di esecuzione dell'intervento di tiroidectomia (… errate manovre chirurgiche …), sul presupposto che la vicenda sanitaria … possa considerarsi un caso patologico ordinario e certamente non di speciale difficoltà.
Alla luce dell'espletata consulenza tecnica - le cui conclusioni meritano, come già prima accennato, di essere pienamente condivise, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo e coerente studio della documentazione medica prodotta - è da ritenere accertato A) che l'intervento di tiroidectomia era quello indicato per il tipo di patologia cui era portatrice la signor per cui non può ricondursi l'imputabilità del danno alla scelta di Pt_1 effettuare l'intervento o al tipo di intervento.
B) Quanto alla fase esecutiva, l'ausiliario nominato dall'ufficio avvalendosi – come espressamente autorizzato dal giudice istruttore, in sede di conferimento dell'incarico – dello specialista chirurgo ha rilevato, in primo luogo che l'operatore ha ben evidenziato la fase di isolamento delle ghiandole paratiroidee e dei nervi laringei specificando come questi ultimi fossero circondati da tenaci aderenze dalle quali venivano liberati con difficoltà.
La res controversa attiene, pertanto ai profili di difficoltà e non routinarietà dell'intervento eseguito, per andare ad indagare i quali si è anche proceduto, con la rimessione della causa sul ruolo istruttorio, ad integrare le risultanze della perizia svolta.
Il CTU sul punto ben chiarisce (richiamando, ancora una volta, le conclusioni del chirurgo del cui ausilio si è avvalso) che le … tenaci aderenze resero difficoltosa la loro liberazione determinando, quindi, un netto aumento del rischio di verificarsi complicanze anche in assenza di errori tecnici da parte dell'operatore nell'atto chirurgico … . In tale senso l'intervento chirurgico da assolutamente routinario (come, invero, astrattamente, si poteva ritenere essere quello del caso all'esame) si potrebbe connotare viceversa di difficile risoluzione e la complicanza da meramente prevedibile trasformarsi in inevitabile … .
Compendiando le risultanze in atti, allora, quel che se ne ricava è che è sì vero che le problematiche lamentate sono da ascriversi alla lesione dei nervi laringei, tuttavia, si è trattato di un intervento “in concreto” di non facile esecuzione, che ha presentato difficoltà per le tenaci aderenze, che hanno determinato sicuramente un elemento di difficoltà. Per quanto, infatti, meticolosa e prudente possa essere la tecnica utilizzata ciò, in un caso del genere, può non essere sufficiente a preservare l'integrità dei nervi anzidetti. [...] Il CTU con le note integrative depositate in data 29 giugno
2016, ha confermato che l'indicazione all'intervento era assoluta e che la condotta operatoria venne tenuta con perfetta tecnica, non essendo prospettabili valide alternative maggiormente confacenti al caso de quo chiarendo, in buona sostanza che la constatazione della reale difficoltà nella procedura chirurgica si evidenzia essenzialmente durante l'esecuzione dell'intervento stesso, non essendo preventivamente diagnosticabile o prevenibile.
7 Sotto un profilo più squisitamente giuridico le conclusioni cui perviene l'ausiliario importano, dunque, la riconducibilità dell'intervento chirurgico oggetto di causa tra le ipotesi di cui all'art. 2236 c.c. secondo il quale: “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”.
Per cui, esclusa la prevedibilità della particolare complessità del caso concreto ed accertata la corretta esecuzione di tutte le fasi operatorie, così come descritte nella documentazione medica in atti e valutate in sede di consulenza tecnica d'ufficio, può ritenersi che il comportamento dei sanitari sia da considerarsi, in concreto, esente da responsabilità, costituendo il danno iatrogeno riportato una conseguenza prevedibile ma non prevenibile, pur a fronte dell'adozione di una corretta tecnica di esecuzione dell'intervento”.
Partendo dalla prima censura, di natura procedimentale, secondo cui tanto la ctu quanto la sentenza sarebbero nulle per non aver preso specifica posizione sulle note critiche della se ne deve escludere la fondatezza. Pt_1
Benvero, il primo giudice nell'affermare di voler recepire le cui conclusioni del ctu, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo e coerente studio della documentazione medica prodotta, si è posto in linea con l'orientamento consolidato della Suprema Corte a mente del quale “rappresenta ormai un principio consolidato
(Cass. nn. 13845/07, 7392/94, 16368/14, 19475/05) quello secondo cui, ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente”.
Quanto all'elaborato peritale, a ben vedere non c'è stata alcuna lesione del contraddittorio: il ctu nella prima relazione peritale aveva compiutamente riportato le osservazioni del ctp dell'attrice e replicato ad esse. Dopodiché, chiamato a rendere ulteriori chiarimenti proprio in merito alle deduzioni dell'attrice, ha ribadito - motivandolo adeguatamente - il proprio convincimento. E' vero che poi non ha ulteriormente replicato alle censure mosse dal ctp ai suoi chiarimenti, ma perché esse attenevano al tema già ampiamente sviscerato della natura, routinaria o invece particolarmente complessa, dell''intervento effettuato e rispetto a tale tema non avevano apportato alcun elemento di novità; il ctu aveva già ampiamente smentito la tesi del consulente dell'attrice e nulla avrebbe potuto in concreto aggiungere.
Il primo giudice, poi, ha correttamente ritenuto che gli elementi probatori acquisiti al processo fossero sufficienti per rendere la decisione e che le osservazioni del CTP della per quanto puntuali, non fossero in grado di sovvertire l'esito della consulenza, Pt_1
8 collocandosi in un'antitesi consapevole ed ormai sviscerata tra l'esperto dell'ufficio e quello della parte.
Tale giudizio dev'essere reiterato anche in questo grado, rispetto alla richiesta di chiarimenti avanzata dall'appellante, posto che, per quanto si va ad esporre, essa attiene a profili già compiutamente sviluppati dal ctu (e dal suo ausiliario).
Passando, dunque, alla valutazione nel merito del ragionamento del (ctu e del) tribunale, si deve rilevare che esso è chiarissimo, e trova il suo cardine nella considerazione che le aderenze rinvenute nel corso dell'intervento non erano affatto banali e prevedibili, nella loro ordinarietà, come sostenuto dall'appellante, ma eccezionalmente tenaci e problematiche.
Invero, nel caso in esame il chirurgo si è trovato di fronte a nervi Laringei bilateralmente imbrigliati da aderenze che hanno reso estremamente difficile il loro isolamento dal campo operatorio. Tale condizione, peraltro, come evidenziato dallo specialista ausiliario
Prof. non era evidenziabile in tutta la sua portata dagli esami strumentali pre- Per_2 intervento e solo con la visione diretta del chirurgo poteva essere apprezzata nella sua complessità. D'altro canto, l'intervento era stato correttamente programmato ed era inevitabile, a fronte della grave patologia da cui era afflitta la paziente. Solo, purtroppo, si è rivelato un intervento particolarmente rischioso.
Contrariamente a quanto dedotto dalla non è poi vero che la tecnica utilizzata dal Pt_1 dott. sia rimasta oscura: essa è descritta nella cartella clinica dell'intervento CP_2 che quanto alla descrizione di ciò che è stato compiuto costituisce piena prova fino a querela di falso e, comunque, non è neppure contestata dall'appellante: in particolare, il chirurgo procedette ad identificare ed isolare le strutture nervose e tuttavia, come poi si scoprirà nel post-operatorio, quando si manifestò la paralisi bilaterale di tali nervi, non riuscì a preservarne la perfetta integrità - nonostante il suo convincimento iniziale
(riportato in cartella) di esservi riuscito.
L'appellante, sostanzialmente, fa discendere la dimostrazione della colpa medica dalla stessa compromissione dei nervi, e tuttavia ciò è una petizione di principio.
Per converso, però, trattandosi di un caso di responsabilità contrattuale (tale affermazione del tribunale, peraltro totalmente condivisibile, è divenuta definitiva in difetto d'impugnazione incidentale), l'onere di dimostrare il difetto di colpa e/o la qualificazione del caso come di particolare difficoltà, e dunque l'applicabilità dell'art. 2236 c.c. e la non gravità della colpa, grava sull'appellata (posto che “la distinzione fra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà di cui all'art. 2236 c.c., operante anche in materia di responsabilità dell'appaltatore, non rileva quale criterio di ripartizione dell'onere della
9 prova, ma soltanto ai fini della valutazione del grado della diligenza e del corrispondente grado della colpa del professionista”: da ultimo Cass. 15/06/2018 n. 15732).
Tuttavia, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, tale prova è stata fornita (ciò che rende il presente caso differente da altri esaminati da questa Corte sempre in materia di tireidoctomia).
Intanto, e questo è il punto nodale, l'intervento concretamente eseguito sulla sig. Pt_1 implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.
Il ctu ha infatti ben evidenziato che se l'intervento di tiroidectomia effettuato in un centro altamente specializzato quale quello pisano, stante l'ampia casistica e l'alta specializzazione dei sanitari, si qualifica come di routine, nel caso concreto la particolare condizione della paziente rendeva l'intervento di difficile risoluzione e, pur avendo l'operatore utilizzato la tecnica richiesta (il ctu parla addirittura di “perfetta tecnica”), ciò non era obiettivamente sufficiente ad impedire la lesione. Le aderenze erano infatti così tenaci che per liberare il nervo il rischio di lesionarlo era rilevante e non vi erano misure che potessero garantire di evitarlo.
Dunque, deve trovare applicazione l'art. 2236 c.c. che, lungi dall'esigere dal professionista una diligenza inferiore a quella standard, adatta il giudizio di correttezza dell'adempimento al grado di obiettiva difficoltà della prestazione, in perfetta armonia col secondo comma dell'art. 1176 c.c.
Benvero, l'art. 2236 c.c. non si applica soltanto - come ipotizzato dall'appellante - a quei casi che ancora non abbiano trovato una soluzione medica condivisa ma anche - ed è anzi, questo, il terreno elettivo di tale norma - a quegli interventi che per la loro eccezionale difficoltà di esecuzione richiedano una performance straordinaria, com'era quello in oggetto.
Allora, poiché la stessa non ha allegato che nel caso di specie il dott. Pt_1 CP_2 abbia deviato rispetto ai parametri e alle linee guida di riferimento per gli interventi di tireidoctomia, né che abbia compiuto manovre maldestre, o che abbia tenuto un qualche contegno gravemente colposo, si deve escludere la responsabilità degli appellati per le modalità d'esecuzione dell'intervento.
Delle due l'una: o il dott. eseguì il complicato intervento in maniera ineccepibile CP_2
e tuttavia la lesione si creò perché era umanamente impossibile impedirlo, o, se ha sbagliato, perché magari, come ipotizzato dall'appellante, ha applicato un'eccessiva trazione mentre tentava di enucleare il voluminoso struma in occasione dello scollamento del medesimo dalla cricoide e dei primi anelli tracheali, certamente non è incorso in colpa grave e l'imperfezione è giustificata dal particolarissimo contesto.
10
3. Il quarto motivo: la responsabilità per le dimissioni troppo precoci della paziente.
Deve dunque essere esaminato il quarto motivo d'appello, con cui la si duole che il Pt_1 tribunale abbia omesso di pronunciarsi su di un ulteriore profilo di colpa da lei prospettato, ovvero la inadeguata gestione del suo caso nel post operatorio, in particolare per averla dimessa troppo precocemente, a causa dell'errata convinzione del medico operante di aver preservato l'integrità anatomica dei nervi laringei, così provocandole un aggravamento della patologia.
Effettivamente, il giudice di prime cure ha totalmente omesso di valutare tale profilo di ulteriore responsabilità.
Tuttavia, si tratta di profilo palesemente infondato.
Intanto, che la paziente avesse riportato la lesione dei nervi al momento delle dimissione era ben chiaro ai sanitari, che già il giorno successivo (3.11.2006) all'intervento avevano rilevato disfonia e disfagia per liquidi e che sia il 4.11.2006 che il 6.11.2006 avevano dato atto di una paralisi cordale bilaterale, con spazio respiratorio appena sufficiente.
Il Prof. poi, sul punto ha rilevato che dimettere la in condizioni di Per_2 Pt_1 sofferenza poteva essere opinabile dal punto di vista etico, e che per maggiore comfort e supporto psicologico della paziente avrebbe potuto essere opportuno procrastinare tali dimissioni, e però ha anche ben evidenziato che da un punto di vista clinico non vi erano altre opportunità terapeutiche se non quelle poste in essere dai medici dell'U.O. di
Chirurgia Generale II dell , escludendo che prolungare il ricovero avrebbe CP_1 inciso sull'evoluzione della patologia o sui suoi sintomi.
Nessun danno è pertanto conseguito alla paziente dalla gestione post operatoria e dalle dimissioni seppur precoci.
La stessa appellante, del resto, nel suo motivo d'impugnazione s'è limita a rilevare l'omessa pronuncia, senza però nulla argomentare in merito all'efficacia causale della dimissione e senza allegare quali sarebbero state le cure concretamente omesse.
Anche tale motivo va dunque respinto.
4. Il quinto motivo d'appello.
Il quinto motivo d'appello, in punto di quantificazione dei postumi, è assorbito dal rigetto dei motivi in punto di an debeatur.
5. Le spese di lite.
Le spese dell'appello devono seguire la soccombenza e pertanto essere rifuse all'appellato dall'appellante.
Dunque, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione “indeterminabile complessità media”, secondo i valori minimi, posto che
11 l'appello ricalca questioni tutte già identicamente tracciate in primo grado, ed esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), dev'essere riconosciuta in favore dell'appellata la somma di euro 4.236,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza 461/2020 del Tribunale di Pisa, Parte_1 ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: respinge l'appello; condanna l'appellante a corrispondere all'appellata le spese di lite, che liquida nella somma di euro 4.236,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 2.4.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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