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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/10/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2756/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
nel procedimento R.G. 2756 / 2025 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
, C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ET AR
e
C.F. , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. ET AR con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 07/07/2025 e Parte_1 hanno dato atto di aver avuto una relazione, Controparte_1
ora interrotta, dalla quale è nato il figlio in data 12/12/2013, riconosciuto Per_1
da entrambi.
pagina 1 di 4 Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di recepire i seguenti accordi sulle modalità di affidamento della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore:
“1. Affidamento condiviso del figlio minorenne (nato a [...]
Sassuolo il 12.12.2013) ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, eserciteran-no la responsabilità genitoriale separatamente. Il figlio, pur mantenendo la residenza anagrafica presso l'abi-tazione della madre, beneficerà di un collocamento paritario ed equivalente presso entrambi i genitori e, per-tanto, non vi è assegnazione della casa familiare, disponendo ciascun genitore di abitazioni in proprietà esclusiva e non essendovi arredi da assegnare. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all' istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
2. Tempi di frequentazione tra genitori e figlio: stante la collocazione pressochè paritaria, il piano genitoriale di gestione del minore sarà elastico, pur prevendo che il padre tenga con sé il figlio tre pomeriggi e tre notti (solitamente martedì, mercoledì e venerdì dopo le
16) alternando settimane in cui lo terrà quattro pomeriggi e quattro notti, compreso il fine settimana.
4. Ciascun genitore provvederà al mantenimento del figlio in via diretta per quanto riguarda le spese di vitto ed alloggio, mentre il padre provvederà in via esclusiva alle spese per l'abbigliamento e le calzature.
5. L'Assegno Unico continuerà ad essere percepito dalla madre al 100%: il padre, pertanto, si impegna a porre in essere tutti gli adempimenti del caso ed a fornire la documentazione eventualmente richiesta.
6. Le spese straordinarie relative al figlio, individuate dal Protocollo del 25/09/2019 del
Tribunale di Modena e che di seguito si riporta, saranno suddivise al 50% tra i genitori:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) visite, accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
pagina 2 di 4 Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non purché prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, eccetto la spesa del c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo da concordarsi tra i genitori, altrimenti affronterà la spesa solo il genitore che vorrà farlo, viste le ridotte capacità contributive della madre;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e-mail, fax ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
In ogni caso, il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione. Le parti concordano inoltre sul fatto che il diritto di detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà riconosciuto in capo alle pagina 3 di 4 stesse nella misura del 50%; pertanto le stesse si impegnano a richiedere l'intestazione delle fatture/ricevute sempre a nome della minore.
7. I genitori richiederanno ed autorizzeranno i documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minorenne senza nulla opporre al riguardo.
8. Le spese ed i compensi del presente procedimento saranno suddivisi in egual quota tra le parti.”
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 15/10/2025
Il Presidente estensore
Dott.Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
nel procedimento R.G. 2756 / 2025 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
, C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ET AR
e
C.F. , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. ET AR con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 07/07/2025 e Parte_1 hanno dato atto di aver avuto una relazione, Controparte_1
ora interrotta, dalla quale è nato il figlio in data 12/12/2013, riconosciuto Per_1
da entrambi.
pagina 1 di 4 Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di recepire i seguenti accordi sulle modalità di affidamento della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore:
“1. Affidamento condiviso del figlio minorenne (nato a [...]
Sassuolo il 12.12.2013) ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, eserciteran-no la responsabilità genitoriale separatamente. Il figlio, pur mantenendo la residenza anagrafica presso l'abi-tazione della madre, beneficerà di un collocamento paritario ed equivalente presso entrambi i genitori e, per-tanto, non vi è assegnazione della casa familiare, disponendo ciascun genitore di abitazioni in proprietà esclusiva e non essendovi arredi da assegnare. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all' istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
2. Tempi di frequentazione tra genitori e figlio: stante la collocazione pressochè paritaria, il piano genitoriale di gestione del minore sarà elastico, pur prevendo che il padre tenga con sé il figlio tre pomeriggi e tre notti (solitamente martedì, mercoledì e venerdì dopo le
16) alternando settimane in cui lo terrà quattro pomeriggi e quattro notti, compreso il fine settimana.
4. Ciascun genitore provvederà al mantenimento del figlio in via diretta per quanto riguarda le spese di vitto ed alloggio, mentre il padre provvederà in via esclusiva alle spese per l'abbigliamento e le calzature.
5. L'Assegno Unico continuerà ad essere percepito dalla madre al 100%: il padre, pertanto, si impegna a porre in essere tutti gli adempimenti del caso ed a fornire la documentazione eventualmente richiesta.
6. Le spese straordinarie relative al figlio, individuate dal Protocollo del 25/09/2019 del
Tribunale di Modena e che di seguito si riporta, saranno suddivise al 50% tra i genitori:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) visite, accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
pagina 2 di 4 Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non purché prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, eccetto la spesa del c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo da concordarsi tra i genitori, altrimenti affronterà la spesa solo il genitore che vorrà farlo, viste le ridotte capacità contributive della madre;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e-mail, fax ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
In ogni caso, il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione. Le parti concordano inoltre sul fatto che il diritto di detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà riconosciuto in capo alle pagina 3 di 4 stesse nella misura del 50%; pertanto le stesse si impegnano a richiedere l'intestazione delle fatture/ricevute sempre a nome della minore.
7. I genitori richiederanno ed autorizzeranno i documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minorenne senza nulla opporre al riguardo.
8. Le spese ed i compensi del presente procedimento saranno suddivisi in egual quota tra le parti.”
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 15/10/2025
Il Presidente estensore
Dott.Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4