Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3721/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott. Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3721/2023 R.G./F avente per oggetto lo scioglimento del matrimonio promossa congiuntamente da:
Parte_1 nato a [...] il [...] (Cf. ) e residente a [...] C.F._1 e
, Parte_2 nata a [...] il [...] (Cf. ) e residente in [...] Rossini n. 33, entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'Avv. Francesco Paolo Mastrovito (Cf.
), del foro di Novara ed elettivamente domiciliati presso lo Studio del medesimo C.F._3 professionista sito in Novara alla Via Dolores Bello n. 5 Parti Ricorrenti Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto 27/08/2024” Collegio del 18.12.2024 CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da ricorso introduttivo con richiesta di scioglimento del matrimonio civile […] alle seguenti condizioni:
“A. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
B. Le figlie e verranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la Per_1 Per_2 madre la quale abiterà la casa coniugale di proprietà del a lei assegnata, sita in Fiano Torinese (TO) alla Via Rossini n. Pt_1 33. La responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione e relative alla vita quotidiana delle figlie ed in modo congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione. I genitori, consapevoli del principio di bigenitorialità e riconoscendo il supremo interesse delle figlie a mantenere un rapporto stabile ed equilibrato con ambedue le figure genitoriali, si impegnano a non ostacolare il corretto e funzionale svolgimento del ruolo dell'altro genitore e a non ostacolare i rapporti con i parenti dell'altro (nonni, zii, cugini); C. La dovrà provvedere al pagamento di tutte le utenze relative al suddetto immobile (luce, acqua, gas, abbonamento Pt_2 internet) nonché procedere alla volturazione delle utenze entro e non oltre la data del deposito del ricorso nonché farsi carico delle spese relative alla manutenzione caldaia, pulizia annuale camino e all'acquisto del pellet per il riscaldamento;
D. Il OT si farà interamente carico del pagamento delle rate mensili del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile adibito a casa coniugale e ciò sino alla naturale estinzione;
nel caso in cui la dovesse iniziare una convivenza stabile presso la casa a lei Pt_2 assegnata, la stessa dovrà contribuire al pagamento delle rate mensili del mutuo nella misura del 50%; E. La De PA di impegna a rilasciare l'immobile nella disponibilità del quando entrambe le figlie avranno raggiunto una Pt_1 Pt_ stabilità economica, ovvero laddove la De dovesse decidere di andare a vivere presso altra abitazione;
in questa seconda ipotesi il non dovrà nulla a titolo di corrisp a per l'eventuale l'affitto; Pt_1 F. Il padre potrà vedere e trascorrere del tempo con le figlie quando lo vorrà, compatibilmente con gli impegni delle minori e previo accordo con la madre. Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a garantire il contatto quotidiano tra le figlie e il genitore non presente, mediante comunicazioni telefoniche, ovvero altre forme analoghe. Le figlie trascorreranno con il padre un week end ogni 15 pagina 1 di 2
G. Il corrisponderà in favore della per il mantenimento delle figlie minori un importo mensile di euro 450,00 (euro Pt_1 Pt_2 225,00 per ciascuna figlia) oltre aggiornamento annuale ISTAT, e ciò sino a che le stesse non saranno economicamente autosufficienti;
H. La continuerà a beneficiare dell'assegno unico per le figlie nella misura del 100 %; Pt_2 I. Previa esibizione delle relative ricevute fiscali, il si impegna a rifondere alla il 50% delle spese straordinarie Pt_1 Pt_2 sostenute in favore delle figlie, spese che dovranno reventivamente concordate tr i, se non dettate da carattere di urgenza, e, comunque, se di importo superiore ad € 200,00. Si intendono spese straordinarie quelle mediche-specialistiche, quelle culturali-ricreativo/sportive e scolastiche/universitarie, il tutto fino a che e non saranno economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti. Per la regolamentazione delle spese straordinarie i coniugi si riportano al protocollo del tribunale di Ivrea da ritenersi parte integrante del presente accordo;
J. i coniugi dichiarano sin d'ora e per sempre di rinunciare al loro reciproco mantenimento nonché di aver definito ogni questione economica derivante dal matrimonio, precisando, altresì, di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra; K. i genitori potranno condurre le figlie all'estero previo consenso dell'altro genitore, da esprimersi almeno 30 giorni prima della data prevista per la partenza, per consentire l'adeguata organizzazione e, comunque, entro 10 giorni dalla richiesta;
il silenzio sarà inteso come consenso”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di scioglimento del matrimonio appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche. e Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio civile in Masserano (BI) in data 7 luglio 2013 (Atto n. 1, parte 1, anno 2013) registrato presso l'Ufficio dello Stato civile di detto comune, optando per il regime della separazione dei beni. Dalla loro unione sono nate due figlie, (19/01/2014) e (9/02/2020). Come riportato, nel Per_1 Per_2 corso degli anni, la loro convivenza di non proseguibil enuti meno quei presupposti che sono alla base del matrimonio, vale a dire la comunione di vita, di affetti e di intenti, e per di più quel vincolo di solidarietà e contribuzione reciproca che lo contraddistingue. Come si evince, la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione (decreto omologazione n. 989/2021 del 02/03/2021) si era protratto ininterrottamente per il termine di legge. Stante la natura e l'esito della causa, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti, Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e iscrizione i cui Parte_1 Parte_2 estremi sono precisati in narrativa. Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Masserano (BI) di provvedere alle incombenze di legge;
Prende atto ex art 473 bis.51 cpc delle condizioni divorzili indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese di lite integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 18.12.2024 IL PRESIDENTE (Dott. Alessandro SCIALABBA) IL GIUDICE EST. (Dott. Alberto Angelo BALZANI) Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento. pagina 2 di 2