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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni del divorzio iscritto al n. 3568 del registro generale dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...] ( , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Mancino, presso il cui studio a Ficarazzi (PA), corso Umberto I, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1
( C.F._2
resistente contumace
OGGETTO: Modifica delle condizioni del divorzio
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 18/12/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/03/2024 ha chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni della sentenza di divorzio n. 839/2017, emessa da questo Tribunale in data 02-
14/02/2017 ed, in particolare, la revoca dell'assegno di euro 150,00 al mese previsto a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , nato il [...], Persona_1
divenuto economicamente indipendente.
La resistente , alla quale il ricorso ed il decreto sono stati Controparte_1
ritualmente notificati, è rimasta contumace.
1 Nella specie, le allegazioni del ricorrente risultano suffragate dall'estratto contributivo del
10/12/2024, da cui risulta che il figlio delle parti , di anni 23, ha svolto Persona_1
attività lavorativa:
- dal 03/10/2023 al 31/12/2023 alle dipendenze di con retribuzione di euro CP_2
3.725,00;
- dal 01/01/2024 al 10/09/2024 alle dipendenze di con retribuzione di euro CP_2
12.184,00;
- dal 11/09/2024 al 30/09/2024 alle dipendenze di . Controparte_3
In punto di diritto, va osservato che “il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa all'atto del conseguimento, da parte del figlio, di uno status di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato” (Cass., sez. I, n.
2392/98) e che l'obbligo dei genitori non può protrarsi sine die “trovando il suo limite logico e naturale allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica, o quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita” (Cass. sez. II , n. 12477/04).
Alla luce della documentazione sopra esposta, dunque, la domanda del ricorrente merita accoglimento.
La natura della lite e la contumacia della resistente consigliano di lasciare a carico del ricorrente le spese processuali dal medesimo sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nella contumacia della resistente;
A modifica delle condizioni economiche della sentenza di divorzio n. 839/2017, emessa da questo Tribunale in data 02-14/02/2017;
1) Revoca l'obbligo di di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
l'assegno di euro 150,00 al mese previsto a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , nato il [...]. Persona_1
2) Lascia le spese di lite a carico del ricorrente.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 20/12/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni del divorzio iscritto al n. 3568 del registro generale dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...] ( , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Mancino, presso il cui studio a Ficarazzi (PA), corso Umberto I, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1
( C.F._2
resistente contumace
OGGETTO: Modifica delle condizioni del divorzio
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 18/12/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/03/2024 ha chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni della sentenza di divorzio n. 839/2017, emessa da questo Tribunale in data 02-
14/02/2017 ed, in particolare, la revoca dell'assegno di euro 150,00 al mese previsto a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , nato il [...], Persona_1
divenuto economicamente indipendente.
La resistente , alla quale il ricorso ed il decreto sono stati Controparte_1
ritualmente notificati, è rimasta contumace.
1 Nella specie, le allegazioni del ricorrente risultano suffragate dall'estratto contributivo del
10/12/2024, da cui risulta che il figlio delle parti , di anni 23, ha svolto Persona_1
attività lavorativa:
- dal 03/10/2023 al 31/12/2023 alle dipendenze di con retribuzione di euro CP_2
3.725,00;
- dal 01/01/2024 al 10/09/2024 alle dipendenze di con retribuzione di euro CP_2
12.184,00;
- dal 11/09/2024 al 30/09/2024 alle dipendenze di . Controparte_3
In punto di diritto, va osservato che “il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa all'atto del conseguimento, da parte del figlio, di uno status di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato” (Cass., sez. I, n.
2392/98) e che l'obbligo dei genitori non può protrarsi sine die “trovando il suo limite logico e naturale allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica, o quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita” (Cass. sez. II , n. 12477/04).
Alla luce della documentazione sopra esposta, dunque, la domanda del ricorrente merita accoglimento.
La natura della lite e la contumacia della resistente consigliano di lasciare a carico del ricorrente le spese processuali dal medesimo sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nella contumacia della resistente;
A modifica delle condizioni economiche della sentenza di divorzio n. 839/2017, emessa da questo Tribunale in data 02-14/02/2017;
1) Revoca l'obbligo di di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
l'assegno di euro 150,00 al mese previsto a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , nato il [...]. Persona_1
2) Lascia le spese di lite a carico del ricorrente.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 20/12/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
2