CA
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai sig.ri Magistrati:
1. dr. Giovanna Guarino Presidente rel.
2. dr. Chiara Di Benedetto Consigliere
3. dr. Francesca Gomez De Ayala Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 17 marzo 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.937/2023 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, in persona del Parte_1
Presidente p.t,rapp.to e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Luca Cuzzupoli, Vincenzo Di
Maio, con cui elett.te domicilia presso la sede dell'Avvocatura Inps, in Caserta, via
Arena, località San Benedetto.
appellante
E
, rapp.to e difeso dagli avv.ti Arcangelo Fele e Daniela Sodano, CP_1
presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, corso Ponticelli n.52.
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 26/4/2023, l'Inps ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capuavetere, in funzione di giudice del lavoro, n. 2484 del 26/4/2022, che aveva accolto la domanda proposta da ed aveva condannato esso , nella qualità di gestore CP_1 Pt_1
del Fondo di garanzia, al pagamento della somma di euro 4.404,36, oltre accessori, a titolo di ritenuta fiscale illegittimamente operata dall'INPS sulla liquidazione del saldo
TFR ed al pagamento di metà delle spese di lite, compensate nella rimanente metà.
2.L'appellante ha evidenziato che la Suprema Corte, con la sentenza n.25016 del 2017, si era espressamente pronunciata con riferimento alle trattenute erariali sul TFR erogato dal Fondo di Garanzia, affermando che l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive, e quindi anche per il trattamento di fine rapporto, dovevano essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali e che quindi anche qualora nello stato passivo fosse stato ammesso l'importo netto del TFR, su di esso andavano operate le ritenute fiscali, fatta salva la possibilità per il lavoratore di presentare domanda tardiva di cui all'art. 101 LF per la differenza.
3. Ha sostenuto che doveva presumersi il mancato versamento,da parte della società datrice di lavoro, delle ritenute fiscali sull'importo spettante al a titolo di TFR ed CP_1
allo stesso modo doveva ritenersi che la Curatela LL non avesse provveduto al versamento delle imposte , per cui era evidente che, fino al pagamento, da parte dell'INPS, non vi fossero state trattenute versate all'erario. Dunque correttamente esso
, nel momento in cui aveva provveduto al pagamento, aveva dovuto operare la Pt_1
trattenuta quale sostituto d'imposta.
4. Ha evidenziato che la natura previdenziale del diritto del lavoratore confermava il meccanismo della sostituzione d'imposta e il pagamento della prestazione lorda attraverso l'applicazione della trattenuta erariale e che l'errore di calcolo effettuato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro o in sede di ammissione non poteva essere accollato all'INPS senza condizionare lo stesso meccanismo della rivalsa su cui si basava per legge il Fondo di Garanzia.
5.Pertanto l'appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda proposta in primo grado, con vittoria di spese di giudizio.
6. si è costituito in giudizio ed ha contestato, sulla base di varie CP_1
argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese ed attribuzione.
7.All'odierna udienza di discussione, su richiesta dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8.Ai fini di un corretto inquadramento della problematica dedotta in lite occorre premettere che il Fondo di garanzia è istituito presso l'Inps con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Il finanziamento avviene mediante contribuzione obbligatoria a carico dei datori di lavoro, ed al fine di ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte,dell'esecuzione forzata.
Dunque il diritto alla prestazione del Fondo nasce non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge:insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata (vedi in tali sensi
Cass. n.27917/05, Cass. n.14312/06, Cass. n.10713/08 e Cass. n.9231/10).
L'istituzione del Fondo di garanzia ha quindi definito l'attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria (con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro), con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo.
Tale meccanismo, che prevede a carico dell' un'obbligazione identica per Pt_1
contenuto, a quella in origine gravante sulla parte datoriale, non appare certamente incompatibile con la qualificazione di prestazione previdenziale conferita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità alla obbligazione di cui si discute.
La Suprema Corte ha infatti ribadito che “Il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982 ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro,senza che possa configurarsi un'ipotesi di obbligazione solidale (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale). Esso si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (quali
l'insolvenza del datore di lavoro, la verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all'INPS e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia” (cfr. Cass. sez.lav.
28/7/2011 n. 16617, nello stesso senso Cass. 21/1/2022 n. 1861).
9. Ciò posto, il Collegio condivide il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui: “In tema di prestazioni a carico del Fondo di garanzia, che hanno natura previdenziale, il calcolo dei crediti dovuti al lavoratore per differenze retributive e trattamento di fine rapporto deve avvenire sempre al lordo e l'Inps, nel liquidare la propria obbligazione, deve operare in qualità di sostituto d'imposta, trattenendo l'importo dovuto per le imposte erariali, ove ciò non sia stato già operato in sede di ammissione al passivo fallimentare” ( Cass. sez.lav. 23/10/2017 n. 25016).
10.Tuttavia nel caso di specie l'Inps non doveva operare la ritenuta fiscale di euro
4.404,36 sull'importo di euro 21.343,90 spettante a a titolo di residuo CP_1
TFR, in quanto tale importo corrispondeva già al netto del residuo TFR spettante all'appellato, per cui la trattenuta operata dall'Inps integrava una illegittima duplicazione delle imposte erariali .
11.Tale circostanza, e cioè che la somma di euro 21.343,90 costituisse un importo già al netto delle ritenute fiscali , si ricava sia dal verbale di ammissione allo stato passivo del fallimento della Gepin s.r.l in cui l'importo viene espressamente inserito come netto, ma soprattutto dal tenore del verbale di conciliazione del 9/8/2019.
Da tale verbale stipulato in sede sindacale tra la Gepin s.r.l in liquidazione ed il CP_1
risulta testualmente in premessa : “- Che il TFr e l'indennità sostitutiva del preavviso nonché le competenze di fine rapporto maturate dal sig. all'atto del CP_1
licenziamento ammontavano a complessivi euro 72.149,06 lordi pari ad euro 53.359,71 netti per effetto delle trattenute/ritenute di complessivi euro 18.789,35;
-Che, nelle more la Gepin s.r.l in liquidazione ha corrisposto al lavoratore in più soluzioni la complessiva somma netta di euro 32.015,81;
- Che, allo stato,pertanto la Gepin s.r.l in liquidazione è debitrice del sig. CP_1
della somma netta di euro 21.343,90 a titolo di saldo del TFR maturato per
[...]
l'intercorso rapporto di lavoro”.
Risulta, quindi, dal suindicato verbale di conciliazione una specifica dichiarazione della
Gepin s.r.l di aver già operato le ritenute fiscali sugli importi spettanti a CP_1
essendo anche quantificato l'importo delle trattenute ( euro 18.789,35).
[...]
In tale contesto, contrariamente a quanto sostenuto dall'Inps, non può presumersi che la
Gepin s.r.l non abbia adempiuto al suo obbligo di versamento delle ritenute fiscali e comunque deve ritenersi che l'importo di euro 21.343,90 spettante al a titolo di CP_1 saldo del TFR sia un importo netto che gli spetta integralmente, non potendo essere duplicata l'imposizione fiscale .
12.Pertanto l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va integralmente confermata.
13.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in base al valore della controversia ed ai sensi del DM n. 147 del 2022 come in dispositivo, con attribuzione.
PQM
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la pronuncia impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.923,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione agli avv.ti Arcangelo Fele e Daniela Sodano antistatari.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l.n.
228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis DPR
n.115/2002.
Così deciso in Napoli il giorno 17 marzo 2025
Il Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai sig.ri Magistrati:
1. dr. Giovanna Guarino Presidente rel.
2. dr. Chiara Di Benedetto Consigliere
3. dr. Francesca Gomez De Ayala Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 17 marzo 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.937/2023 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, in persona del Parte_1
Presidente p.t,rapp.to e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Luca Cuzzupoli, Vincenzo Di
Maio, con cui elett.te domicilia presso la sede dell'Avvocatura Inps, in Caserta, via
Arena, località San Benedetto.
appellante
E
, rapp.to e difeso dagli avv.ti Arcangelo Fele e Daniela Sodano, CP_1
presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, corso Ponticelli n.52.
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 26/4/2023, l'Inps ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capuavetere, in funzione di giudice del lavoro, n. 2484 del 26/4/2022, che aveva accolto la domanda proposta da ed aveva condannato esso , nella qualità di gestore CP_1 Pt_1
del Fondo di garanzia, al pagamento della somma di euro 4.404,36, oltre accessori, a titolo di ritenuta fiscale illegittimamente operata dall'INPS sulla liquidazione del saldo
TFR ed al pagamento di metà delle spese di lite, compensate nella rimanente metà.
2.L'appellante ha evidenziato che la Suprema Corte, con la sentenza n.25016 del 2017, si era espressamente pronunciata con riferimento alle trattenute erariali sul TFR erogato dal Fondo di Garanzia, affermando che l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive, e quindi anche per il trattamento di fine rapporto, dovevano essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali e che quindi anche qualora nello stato passivo fosse stato ammesso l'importo netto del TFR, su di esso andavano operate le ritenute fiscali, fatta salva la possibilità per il lavoratore di presentare domanda tardiva di cui all'art. 101 LF per la differenza.
3. Ha sostenuto che doveva presumersi il mancato versamento,da parte della società datrice di lavoro, delle ritenute fiscali sull'importo spettante al a titolo di TFR ed CP_1
allo stesso modo doveva ritenersi che la Curatela LL non avesse provveduto al versamento delle imposte , per cui era evidente che, fino al pagamento, da parte dell'INPS, non vi fossero state trattenute versate all'erario. Dunque correttamente esso
, nel momento in cui aveva provveduto al pagamento, aveva dovuto operare la Pt_1
trattenuta quale sostituto d'imposta.
4. Ha evidenziato che la natura previdenziale del diritto del lavoratore confermava il meccanismo della sostituzione d'imposta e il pagamento della prestazione lorda attraverso l'applicazione della trattenuta erariale e che l'errore di calcolo effettuato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro o in sede di ammissione non poteva essere accollato all'INPS senza condizionare lo stesso meccanismo della rivalsa su cui si basava per legge il Fondo di Garanzia.
5.Pertanto l'appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda proposta in primo grado, con vittoria di spese di giudizio.
6. si è costituito in giudizio ed ha contestato, sulla base di varie CP_1
argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese ed attribuzione.
7.All'odierna udienza di discussione, su richiesta dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8.Ai fini di un corretto inquadramento della problematica dedotta in lite occorre premettere che il Fondo di garanzia è istituito presso l'Inps con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Il finanziamento avviene mediante contribuzione obbligatoria a carico dei datori di lavoro, ed al fine di ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte,dell'esecuzione forzata.
Dunque il diritto alla prestazione del Fondo nasce non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge:insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata (vedi in tali sensi
Cass. n.27917/05, Cass. n.14312/06, Cass. n.10713/08 e Cass. n.9231/10).
L'istituzione del Fondo di garanzia ha quindi definito l'attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria (con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro), con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo.
Tale meccanismo, che prevede a carico dell' un'obbligazione identica per Pt_1
contenuto, a quella in origine gravante sulla parte datoriale, non appare certamente incompatibile con la qualificazione di prestazione previdenziale conferita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità alla obbligazione di cui si discute.
La Suprema Corte ha infatti ribadito che “Il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982 ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro,senza che possa configurarsi un'ipotesi di obbligazione solidale (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale). Esso si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (quali
l'insolvenza del datore di lavoro, la verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all'INPS e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia” (cfr. Cass. sez.lav.
28/7/2011 n. 16617, nello stesso senso Cass. 21/1/2022 n. 1861).
9. Ciò posto, il Collegio condivide il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui: “In tema di prestazioni a carico del Fondo di garanzia, che hanno natura previdenziale, il calcolo dei crediti dovuti al lavoratore per differenze retributive e trattamento di fine rapporto deve avvenire sempre al lordo e l'Inps, nel liquidare la propria obbligazione, deve operare in qualità di sostituto d'imposta, trattenendo l'importo dovuto per le imposte erariali, ove ciò non sia stato già operato in sede di ammissione al passivo fallimentare” ( Cass. sez.lav. 23/10/2017 n. 25016).
10.Tuttavia nel caso di specie l'Inps non doveva operare la ritenuta fiscale di euro
4.404,36 sull'importo di euro 21.343,90 spettante a a titolo di residuo CP_1
TFR, in quanto tale importo corrispondeva già al netto del residuo TFR spettante all'appellato, per cui la trattenuta operata dall'Inps integrava una illegittima duplicazione delle imposte erariali .
11.Tale circostanza, e cioè che la somma di euro 21.343,90 costituisse un importo già al netto delle ritenute fiscali , si ricava sia dal verbale di ammissione allo stato passivo del fallimento della Gepin s.r.l in cui l'importo viene espressamente inserito come netto, ma soprattutto dal tenore del verbale di conciliazione del 9/8/2019.
Da tale verbale stipulato in sede sindacale tra la Gepin s.r.l in liquidazione ed il CP_1
risulta testualmente in premessa : “- Che il TFr e l'indennità sostitutiva del preavviso nonché le competenze di fine rapporto maturate dal sig. all'atto del CP_1
licenziamento ammontavano a complessivi euro 72.149,06 lordi pari ad euro 53.359,71 netti per effetto delle trattenute/ritenute di complessivi euro 18.789,35;
-Che, nelle more la Gepin s.r.l in liquidazione ha corrisposto al lavoratore in più soluzioni la complessiva somma netta di euro 32.015,81;
- Che, allo stato,pertanto la Gepin s.r.l in liquidazione è debitrice del sig. CP_1
della somma netta di euro 21.343,90 a titolo di saldo del TFR maturato per
[...]
l'intercorso rapporto di lavoro”.
Risulta, quindi, dal suindicato verbale di conciliazione una specifica dichiarazione della
Gepin s.r.l di aver già operato le ritenute fiscali sugli importi spettanti a CP_1
essendo anche quantificato l'importo delle trattenute ( euro 18.789,35).
[...]
In tale contesto, contrariamente a quanto sostenuto dall'Inps, non può presumersi che la
Gepin s.r.l non abbia adempiuto al suo obbligo di versamento delle ritenute fiscali e comunque deve ritenersi che l'importo di euro 21.343,90 spettante al a titolo di CP_1 saldo del TFR sia un importo netto che gli spetta integralmente, non potendo essere duplicata l'imposizione fiscale .
12.Pertanto l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va integralmente confermata.
13.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in base al valore della controversia ed ai sensi del DM n. 147 del 2022 come in dispositivo, con attribuzione.
PQM
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la pronuncia impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.923,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione agli avv.ti Arcangelo Fele e Daniela Sodano antistatari.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l.n.
228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis DPR
n.115/2002.
Così deciso in Napoli il giorno 17 marzo 2025
Il Presidente est.