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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/03/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Margherita Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1763/2021 R.G.
TRA
P.IVA: ), elettivamente domiciliata presso la Parte_1 P.IVA_1
propria sede legale sita in Bari alla via Cognetti n. 36, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro
Giorgio Savino e Ada Carabba, giusta mandato in atti;
opponente in riassunzione
CONTRO
Controparte_1
opposta in riassunzione contumace
CONCLUSIONI
Parte opponente, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto del 2.2.2025, ha depositato note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate. La presente causa è stata, quindi, trattata con le modalità della c.d. trattazione scritta e si procede alla decisione con deposito telematico della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.- Con atto di citazione regolarmente notificato, l'opponente ha Parte_1
proposto opposizione avverso il d.i. n. 174/2021, emesso dal Tribunale di Foggia in data 24.1.2021, notificato in data 4.2.2021, con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_1 della somma di € 5.040,86, oltre interessi e spese di procedura.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha eccepito:
1 a) in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale Ordinario di Foggia, in quanto competente il Tribunale di Bari, ex art. 19 c.p.c.;
b) l'inapplicabilità alla fattispecie del combinato disposto di cui agli artt. 20 cpc e 1182, terzo comma, c.c., atteso che il luogo dell'adempimento coinciderebbe con il Foro contrattuale del rapporto di appalto, da cui sarebbero scaturiti i corrispettivi oggetto dei vincoli pignoratizi;
c) la carenza di legittimazione ad agire della in quanto tutti i crediti vantati Controparte_1
dalla società sarebbero stati conferiti alla predetta FMA Opere ed Acquedotti Sud Srl;
d) la nullità del d.i. perché privo dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c.;
e) l'estinzione del credito portato dal d.i. opposto per parziale compensazione con i maggior crediti vantati dall'opponente in relazione al contratto di appalto intercorso tra le parti.
Ha, quindi, concluso chiedendo, in via preliminare e pregiudiziale, che il Tribunale dichiari la propria incompetenza in favore di quella del Tribunale di Bari, con annullamento del d.i., e, in via gradata, che – in accoglimento della spiegata opposizione – venga revocato il d.i. opposto perché emesso in favore di un soggetto privo di legittimazione ad agire;
perché privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti dall'art. 633 c.p.c.; perché l'azione monitoria era ab origine inammissibile essendo pendente tra le stesse parti altro giudizio di merito afferente la medesima pretesa di pagamento nella più ampia prospettiva del saldo del corrispettivo di appalto e perché, comunque, il credito azionato si è estinto per parziale compensazione con i maggiori crediti vantati dalla stazione appaltante opposti in via di eccezione riconvenzionale, pari circa ad € 1.355.631,30.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22.6.2021, si è costituita in giudizio
[...]
impugnando e contestando tutto quanto dedotto, eccepito e prodotto da controparte CP_1 perché infondato in fatto e in diritto. In particolare, ha contestato l'eccezione di incompetenza sollevata da controparte, sussistendo la competenza del Tribunale adito ai sensi del combinato disposto degli artt. 1182 c.c. e 20 c.p.c.; ha dedotto che non sussiste alcun rapporto di continenza tra il presente giudizio e i giudizi pendenti davanti al Tribunale di Bari che afferiscono alle vicende relative al contratto di appalto tre la stesse asseritamente intercorso, mentre il presente giudizio ha ad oggetto l'ordinanza del G.E. del svincolo delle somme pignorate e non assegnate nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi iscritta al n. 2095/2019 R.G. del Tribunale di Foggia e ha, infine, ribadito la propria legittimazione ad agire, atteso che l'atto di conferimento d'azienda tra la stessa intercorso con FMA Opere ed Acquedotti Sud S.r.l. dell'8.1.2020 è antecedente all'ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. in data 22.1.2020, con la conseguenza che il credito azionato in via monitoria è diventato certo, liquido ed esigibile in un momento successivo.
2 Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. in via preliminare dichiarare la competenza territoriale del Tribunale Ordinario di Foggia per quanto libellato al capo I) delle premesse in diritto del presente atto;
2. Sempre in via preliminare concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per tutto quanto libellato al capo IV) del presente att;
3. Rigettare nel merito, in ogni caso, l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da
avverso il decreto ingiuntivo n. 174/2021, per quanto libellato ai capi II) e Parte_1
III) delle premesse in diritto del presente atto;
4. In via gradata, salvo gravame, nella non creduta ipotesi di accoglimento della opposizione proposta da , condannare quest'ultima al pagamento in Parte_1 favore della della somma di € 5040,86, oltre interessi moratori da quantificarsi ai Controparte_1
sensi del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, nonché rivalutazione monetaria dalla costituzione in mora al soddisfo.
5. Condannare , in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1
pagamento delle spese e compensi professionali di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
II.- Concessa la provvisoria esecuzione del d.i. ed istruita con sole prove documentali, stante la mancata articolazione di richieste istruttorie, la causa è stata interrotta in data 8.2.2024 per l'intervenuta Liquidazione Giudiziale della Controparte_1
Ritualmente riassunto il giudizio in data 12.4.2024 da parte dell'opponente, il creditore opposto non si è costituito nel giudizio in riassunzione, sicché ne è stata dichiarata la contumacia in data 15.9.2024.
La causa è stata, quindi, rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27.3.2025, svoltasi in modalità cartolare, e, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, viene decisa mediante deposito telematico della sentenza.
III.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere esaminate secondo l'ordine logico- giuridico.
Viene anzitutto in rilievo l'eccezione di incompetenza per territorio, tempestivamente sollevata dalla parte opponente.
Deve, quindi, verificarsi se il presente giudizio sia stato ritualmente instaurato dinanzi a questo
Tribunale in forza degli ordinari criteri regolativi della competenza per territorio, della cui corretta applicazione al caso di specie la parte opponente ha fatto contestazione sotto tutti i profili rilevanti
(foro generale delle persone giuridiche e foro facoltativo in materia di obbligazioni).
3 Il foro generale coincide certamente con il Tribunale di Bari, nel cui circondario ricade la sede della società opponente, ai sensi dell'art. 19 c.p.c.
A differente conclusione conduce, invece, l'applicazione del foro facoltativo ex art. 20 c.p.c.
Tralasciando infatti il forum contractus, l'alternativo forum destinatae solutionis va individuato nel
Tribunale adito, considerando che nelle obbligazioni pecuniarie il luogo di esecuzione della prestazione, se la somma è già liquida o facilmente determinabile nel suo ammontare in base ad un semplice calcolo aritmetico, come nella specie, è quello del domicilio del creditore ai sensi dell'art. 1182 co. 3 c.c., la cui sede legale è stabilita in Foggia e ricade, pertanto, nella sfera di competenza territoriale di questo Tribunale. Va rammentato che il riferimento per l'individuazione del Giudice territorialmente competente è dato dall'oggetto della domanda di parte attrice (nel caso di specie parte opposta) e non dall'intero rapporto giuridico sottostante.
In conclusione, l'eccezione di incompetenza per territorio è infondata.
Venendo al merito, deve richiamarsi il noto principio secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il Giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr., tra le tante, Cass. Civ. n. 22489/2006, Cass. Civ. n.
16911/2005), sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass.
Civ. n. 419/2006).
Oggetto della presente causa, dunque, non è stabilire se il decreto ingiuntivo sia stato (o meno) emesso in presenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria dall'odierna opposta.
Deve, altresì, richiamarsi la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale. L'opposto deve, quindi, fornire la prova dei fatti costitutivi della propria creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente – convenuto in senso sostanziale – ha l'onere di contestare il diritto fatto valere allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. Civ. n. 5071/2009).
4 Con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura, infatti, un ordinario giudizio di cognizione nel quale le parti assumono in concreto la posizione processuale corrispondente alla effettiva situazione sostanziale.
Ciò posto e passando ad analizzare l'eccezione sul difetto di legittimazione ad agire dell'opposta, sollevata dall'opponente in citazione, deve innanzitutto osservarsi, in conformità all'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, che la legittimazione ad agire (o attiva) e a contraddire (o passiva) deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva, ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito di una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda. Tale accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda e il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto (ex multis, Cass. SS.UU. n. 2951/2016, Cass. n. 15952/2011).
Ne consegue che, nel caso di specie, non si pone giuridicamente un problema di difetto di legittimazione attiva per la semplice constatazione che la società opposta ha agito nella pretesa qualità di titolare del credito azionato.
Esclusa, dunque, la configurabilità in capo all'opposta di una questione preliminare di difetto di legittimazione in senso proprio, va da sé che l'accertamento dell'effettiva titolarità del rapporto controverso, così dal lato attivo come da quello passivo, attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, quindi, la sua fondatezza.
Tanto chiarito, occorre precisare che il ricorso monitorio trae origine dall'ordinanza di assegnazione e svincolo somme, emessa dal G.E. in data 22.1.2020, nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi, iscritta al n. 2095/2019 R.G. Es., promossa dal creditore procedente, Parte_2
nei confronti del debitore esecutato, con cui è stata determinata in €
[...] Controparte_1
11.600 la somma dovuta al creditore ed in € 1.485,71 la somma dovuta al difensore antistatario, con ordine al terzo pignorato, di corrispondere l'immediato pagamento delle predette CP_2 somme al creditore procedente e conseguente svincolo della residua somma pignorata, pari ad €
5.040,86, così calcolata detraendo l'importo assegnato dalla somma complessivamente sottoposta a pignoramento, pari ad € 18.126,57, somma quest'ultima dovuta da alla CP_2 CP_1 in forza dei rapporti contrattuali in essere alla data della notifica dell'atto di pignoramento
[...]
(Agosto 2019).
Nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi, è noto che l'ordinanza con cui il Giudice dell'esecuzione assegna, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., in pagamento al creditore procedente la somma
5 di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato, ha natura di atto esecutivo, costituendo l'atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, ha natura di atto esecutivo (Cass. Civ. n. 5489/2019) e, qualora non sia impugnata con l'opposizione agli atti esecutivi disciplinata dall'art. 617 c.p.c., costituisce titolo esecutivo che consente al creditore di riscuotere le somme dovute da un terzo (Cass. Civ. n.
15436/2020). Nel momento in cui il terzo debitore paga il suo debito al creditore assegnatario, si estingue, per quantità corrispondenti, anche il credito dell'assegnatario verso il debitore esecutato.
I rapporti tra debitore esecutato e terzo pignorato sono regolati, invece, dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c, con la quale il c.d. debitor debitoris si dichiara debitore nei confronti del debitore esecutato della somma pignorata, dichiarazione che ha natura di riconoscimento di debito e di accertamento costitutivo (Cass. Civ. n. 17367/2003; Cass. Civ. n.
4970/1979).
Ebbene, alla luce di ciò, è evidente che l'accertamento del credito dell'esecutato nei confronti del terzo pignorato sorge per effetto della dichiarazione (positiva) resa ex art. 547 c.p.c. ed
è, pertanto, necessariamente antecedente all'ordinanza di assegnazione adottata dal G.E. al termine della procedura esecutiva.
Tanto precisato in punto di diritto, deve evidenziarsi in punto di fatto che il terzo pignorato con comunicazione del 2.9.2019, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., di aver CP_2 provveduto ad apporre il vincolo sino alla concorrenza della somma di € 18.126,57, essendo emersa capienza economica sufficiente per il pagamento dell'importo pignorato in danno di . CP_1
Contr
È, altresì, pacifico che con scrittura privata del 9.7.2018, ha affidato all' CP_3
e alla società l'esecuzione dei servizi e dei lavori di verifica ed
[...] Parte_3
ispezione in continuo delle opere fognarie, del servizio di sanificazione delle reti fognarie e dei lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie negli abitati ricadenti nell'Ambito Territoriale n.
2 della Provincia di Foggia per la durata di anni tre e che tale contratto di appalto è stato risolto anticipatamente dalla stazione appaltante ex art. 136 D.lgs. n. 163/2006 con provvedimento n.
0015468 del 26.2.2020.
Risulta, infine, ex actis che, con atto pubblico per Notar dell'8.1.2020, la Per_1 [...]
ha conferito alla nuova costituita società il ramo CP_1 Controparte_4
d'azienda costituito dal complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività espletata, comprensivo dei contratti in corso di esecuzione alla data di redazione della perizia di stima
(Dicembre 2019), tra i quali è ricompreso il contratto di appalto del 9.7.2018, i crediti verso i clienti relativi a lavori e servizi eseguiti e fatturati e i crediti verso clienti per fatture ancora da emettere in
6 relazione, tra gli altri, al contratto di appalto del 9.7.2018, il tutto come meglio specificato nella perizia giurata di stima redatta ex art. 2465 c.c., allegata in atti (pag. 13 e 16 della relazione).
A fronte della dichiarazione positiva resa dal terzo, circa l'esistenza del suo obbligo nei confronti del debitore esecutato nei limiti dell'importo di € 18.126,57, non può esservi dubbio sul fatto che il credito vantato dalla (nei limiti della somma pignorata), a titolo di Controparte_1
corrispettivo del sopra menzionato contratto di appalto del 9.7.2018, fosse venuto ad esistenza a far data dal Settembre 2019 e, quindi, in un momento antecedente all'ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. in data 22.1.2020, divenuta definitiva stante la mancata proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Tale credito (al pari di tutti gli crediti scaturenti dal contratto di appalto del 9.7.2018, ancora in essere alla data dell'atto di conferimento del ramo d'azienda) è stato ceduto da Controparte_1
alla neocostituita società in data 8.1.2020, con la conseguenza Controparte_4
che, a partire da tale data, la titolarità del diritto e, con essa, la legittimazione ad agire a tutela della predetta ragione di credito, è passata a a nulla rilevando – per Controparte_4
tutti i motivi suesposti – che l'ordinanza di assegnazione delle somme sia intervenuta in un momento successivo, avendo tale atto valenza meramente esecutiva.
In conclusione, alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo Controparte_1
(Settembre 2020), non era più titolare della pretesa creditoria azionata.
L'opposizione va, quindi, accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo in ogni sua parte e con assorbimento di tutti gli altri motivi di rito o di merito sollevati dalle parti.
IV.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi d'ufficio – in assenza di nota spese – ai sensi del
D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a € 5.200,00, applicando i valori medi per tutte e quattro le fasi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il d.i. n. 174/2021, emesso dal Tribunale di Foggia in data 27.1.2021;
2) CONDANNA alla rifusione, in Parte_4 favore di delle spese di lite che liquida nella somma di € Parte_1
7 2.628,00, di cui € 76,00 per esborsi ed € 2.552,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Foggia, 29.3.2025
Il Giudice – Margherita Valeriani
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Margherita Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1763/2021 R.G.
TRA
P.IVA: ), elettivamente domiciliata presso la Parte_1 P.IVA_1
propria sede legale sita in Bari alla via Cognetti n. 36, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro
Giorgio Savino e Ada Carabba, giusta mandato in atti;
opponente in riassunzione
CONTRO
Controparte_1
opposta in riassunzione contumace
CONCLUSIONI
Parte opponente, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto del 2.2.2025, ha depositato note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate. La presente causa è stata, quindi, trattata con le modalità della c.d. trattazione scritta e si procede alla decisione con deposito telematico della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.- Con atto di citazione regolarmente notificato, l'opponente ha Parte_1
proposto opposizione avverso il d.i. n. 174/2021, emesso dal Tribunale di Foggia in data 24.1.2021, notificato in data 4.2.2021, con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_1 della somma di € 5.040,86, oltre interessi e spese di procedura.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha eccepito:
1 a) in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale Ordinario di Foggia, in quanto competente il Tribunale di Bari, ex art. 19 c.p.c.;
b) l'inapplicabilità alla fattispecie del combinato disposto di cui agli artt. 20 cpc e 1182, terzo comma, c.c., atteso che il luogo dell'adempimento coinciderebbe con il Foro contrattuale del rapporto di appalto, da cui sarebbero scaturiti i corrispettivi oggetto dei vincoli pignoratizi;
c) la carenza di legittimazione ad agire della in quanto tutti i crediti vantati Controparte_1
dalla società sarebbero stati conferiti alla predetta FMA Opere ed Acquedotti Sud Srl;
d) la nullità del d.i. perché privo dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c.;
e) l'estinzione del credito portato dal d.i. opposto per parziale compensazione con i maggior crediti vantati dall'opponente in relazione al contratto di appalto intercorso tra le parti.
Ha, quindi, concluso chiedendo, in via preliminare e pregiudiziale, che il Tribunale dichiari la propria incompetenza in favore di quella del Tribunale di Bari, con annullamento del d.i., e, in via gradata, che – in accoglimento della spiegata opposizione – venga revocato il d.i. opposto perché emesso in favore di un soggetto privo di legittimazione ad agire;
perché privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti dall'art. 633 c.p.c.; perché l'azione monitoria era ab origine inammissibile essendo pendente tra le stesse parti altro giudizio di merito afferente la medesima pretesa di pagamento nella più ampia prospettiva del saldo del corrispettivo di appalto e perché, comunque, il credito azionato si è estinto per parziale compensazione con i maggiori crediti vantati dalla stazione appaltante opposti in via di eccezione riconvenzionale, pari circa ad € 1.355.631,30.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22.6.2021, si è costituita in giudizio
[...]
impugnando e contestando tutto quanto dedotto, eccepito e prodotto da controparte CP_1 perché infondato in fatto e in diritto. In particolare, ha contestato l'eccezione di incompetenza sollevata da controparte, sussistendo la competenza del Tribunale adito ai sensi del combinato disposto degli artt. 1182 c.c. e 20 c.p.c.; ha dedotto che non sussiste alcun rapporto di continenza tra il presente giudizio e i giudizi pendenti davanti al Tribunale di Bari che afferiscono alle vicende relative al contratto di appalto tre la stesse asseritamente intercorso, mentre il presente giudizio ha ad oggetto l'ordinanza del G.E. del svincolo delle somme pignorate e non assegnate nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi iscritta al n. 2095/2019 R.G. del Tribunale di Foggia e ha, infine, ribadito la propria legittimazione ad agire, atteso che l'atto di conferimento d'azienda tra la stessa intercorso con FMA Opere ed Acquedotti Sud S.r.l. dell'8.1.2020 è antecedente all'ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. in data 22.1.2020, con la conseguenza che il credito azionato in via monitoria è diventato certo, liquido ed esigibile in un momento successivo.
2 Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. in via preliminare dichiarare la competenza territoriale del Tribunale Ordinario di Foggia per quanto libellato al capo I) delle premesse in diritto del presente atto;
2. Sempre in via preliminare concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per tutto quanto libellato al capo IV) del presente att;
3. Rigettare nel merito, in ogni caso, l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da
avverso il decreto ingiuntivo n. 174/2021, per quanto libellato ai capi II) e Parte_1
III) delle premesse in diritto del presente atto;
4. In via gradata, salvo gravame, nella non creduta ipotesi di accoglimento della opposizione proposta da , condannare quest'ultima al pagamento in Parte_1 favore della della somma di € 5040,86, oltre interessi moratori da quantificarsi ai Controparte_1
sensi del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, nonché rivalutazione monetaria dalla costituzione in mora al soddisfo.
5. Condannare , in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1
pagamento delle spese e compensi professionali di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
II.- Concessa la provvisoria esecuzione del d.i. ed istruita con sole prove documentali, stante la mancata articolazione di richieste istruttorie, la causa è stata interrotta in data 8.2.2024 per l'intervenuta Liquidazione Giudiziale della Controparte_1
Ritualmente riassunto il giudizio in data 12.4.2024 da parte dell'opponente, il creditore opposto non si è costituito nel giudizio in riassunzione, sicché ne è stata dichiarata la contumacia in data 15.9.2024.
La causa è stata, quindi, rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27.3.2025, svoltasi in modalità cartolare, e, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, viene decisa mediante deposito telematico della sentenza.
III.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere esaminate secondo l'ordine logico- giuridico.
Viene anzitutto in rilievo l'eccezione di incompetenza per territorio, tempestivamente sollevata dalla parte opponente.
Deve, quindi, verificarsi se il presente giudizio sia stato ritualmente instaurato dinanzi a questo
Tribunale in forza degli ordinari criteri regolativi della competenza per territorio, della cui corretta applicazione al caso di specie la parte opponente ha fatto contestazione sotto tutti i profili rilevanti
(foro generale delle persone giuridiche e foro facoltativo in materia di obbligazioni).
3 Il foro generale coincide certamente con il Tribunale di Bari, nel cui circondario ricade la sede della società opponente, ai sensi dell'art. 19 c.p.c.
A differente conclusione conduce, invece, l'applicazione del foro facoltativo ex art. 20 c.p.c.
Tralasciando infatti il forum contractus, l'alternativo forum destinatae solutionis va individuato nel
Tribunale adito, considerando che nelle obbligazioni pecuniarie il luogo di esecuzione della prestazione, se la somma è già liquida o facilmente determinabile nel suo ammontare in base ad un semplice calcolo aritmetico, come nella specie, è quello del domicilio del creditore ai sensi dell'art. 1182 co. 3 c.c., la cui sede legale è stabilita in Foggia e ricade, pertanto, nella sfera di competenza territoriale di questo Tribunale. Va rammentato che il riferimento per l'individuazione del Giudice territorialmente competente è dato dall'oggetto della domanda di parte attrice (nel caso di specie parte opposta) e non dall'intero rapporto giuridico sottostante.
In conclusione, l'eccezione di incompetenza per territorio è infondata.
Venendo al merito, deve richiamarsi il noto principio secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il Giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr., tra le tante, Cass. Civ. n. 22489/2006, Cass. Civ. n.
16911/2005), sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass.
Civ. n. 419/2006).
Oggetto della presente causa, dunque, non è stabilire se il decreto ingiuntivo sia stato (o meno) emesso in presenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria dall'odierna opposta.
Deve, altresì, richiamarsi la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale. L'opposto deve, quindi, fornire la prova dei fatti costitutivi della propria creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente – convenuto in senso sostanziale – ha l'onere di contestare il diritto fatto valere allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. Civ. n. 5071/2009).
4 Con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura, infatti, un ordinario giudizio di cognizione nel quale le parti assumono in concreto la posizione processuale corrispondente alla effettiva situazione sostanziale.
Ciò posto e passando ad analizzare l'eccezione sul difetto di legittimazione ad agire dell'opposta, sollevata dall'opponente in citazione, deve innanzitutto osservarsi, in conformità all'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, che la legittimazione ad agire (o attiva) e a contraddire (o passiva) deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva, ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito di una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda. Tale accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda e il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto (ex multis, Cass. SS.UU. n. 2951/2016, Cass. n. 15952/2011).
Ne consegue che, nel caso di specie, non si pone giuridicamente un problema di difetto di legittimazione attiva per la semplice constatazione che la società opposta ha agito nella pretesa qualità di titolare del credito azionato.
Esclusa, dunque, la configurabilità in capo all'opposta di una questione preliminare di difetto di legittimazione in senso proprio, va da sé che l'accertamento dell'effettiva titolarità del rapporto controverso, così dal lato attivo come da quello passivo, attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, quindi, la sua fondatezza.
Tanto chiarito, occorre precisare che il ricorso monitorio trae origine dall'ordinanza di assegnazione e svincolo somme, emessa dal G.E. in data 22.1.2020, nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi, iscritta al n. 2095/2019 R.G. Es., promossa dal creditore procedente, Parte_2
nei confronti del debitore esecutato, con cui è stata determinata in €
[...] Controparte_1
11.600 la somma dovuta al creditore ed in € 1.485,71 la somma dovuta al difensore antistatario, con ordine al terzo pignorato, di corrispondere l'immediato pagamento delle predette CP_2 somme al creditore procedente e conseguente svincolo della residua somma pignorata, pari ad €
5.040,86, così calcolata detraendo l'importo assegnato dalla somma complessivamente sottoposta a pignoramento, pari ad € 18.126,57, somma quest'ultima dovuta da alla CP_2 CP_1 in forza dei rapporti contrattuali in essere alla data della notifica dell'atto di pignoramento
[...]
(Agosto 2019).
Nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi, è noto che l'ordinanza con cui il Giudice dell'esecuzione assegna, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., in pagamento al creditore procedente la somma
5 di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato, ha natura di atto esecutivo, costituendo l'atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, ha natura di atto esecutivo (Cass. Civ. n. 5489/2019) e, qualora non sia impugnata con l'opposizione agli atti esecutivi disciplinata dall'art. 617 c.p.c., costituisce titolo esecutivo che consente al creditore di riscuotere le somme dovute da un terzo (Cass. Civ. n.
15436/2020). Nel momento in cui il terzo debitore paga il suo debito al creditore assegnatario, si estingue, per quantità corrispondenti, anche il credito dell'assegnatario verso il debitore esecutato.
I rapporti tra debitore esecutato e terzo pignorato sono regolati, invece, dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c, con la quale il c.d. debitor debitoris si dichiara debitore nei confronti del debitore esecutato della somma pignorata, dichiarazione che ha natura di riconoscimento di debito e di accertamento costitutivo (Cass. Civ. n. 17367/2003; Cass. Civ. n.
4970/1979).
Ebbene, alla luce di ciò, è evidente che l'accertamento del credito dell'esecutato nei confronti del terzo pignorato sorge per effetto della dichiarazione (positiva) resa ex art. 547 c.p.c. ed
è, pertanto, necessariamente antecedente all'ordinanza di assegnazione adottata dal G.E. al termine della procedura esecutiva.
Tanto precisato in punto di diritto, deve evidenziarsi in punto di fatto che il terzo pignorato con comunicazione del 2.9.2019, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., di aver CP_2 provveduto ad apporre il vincolo sino alla concorrenza della somma di € 18.126,57, essendo emersa capienza economica sufficiente per il pagamento dell'importo pignorato in danno di . CP_1
Contr
È, altresì, pacifico che con scrittura privata del 9.7.2018, ha affidato all' CP_3
e alla società l'esecuzione dei servizi e dei lavori di verifica ed
[...] Parte_3
ispezione in continuo delle opere fognarie, del servizio di sanificazione delle reti fognarie e dei lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie negli abitati ricadenti nell'Ambito Territoriale n.
2 della Provincia di Foggia per la durata di anni tre e che tale contratto di appalto è stato risolto anticipatamente dalla stazione appaltante ex art. 136 D.lgs. n. 163/2006 con provvedimento n.
0015468 del 26.2.2020.
Risulta, infine, ex actis che, con atto pubblico per Notar dell'8.1.2020, la Per_1 [...]
ha conferito alla nuova costituita società il ramo CP_1 Controparte_4
d'azienda costituito dal complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività espletata, comprensivo dei contratti in corso di esecuzione alla data di redazione della perizia di stima
(Dicembre 2019), tra i quali è ricompreso il contratto di appalto del 9.7.2018, i crediti verso i clienti relativi a lavori e servizi eseguiti e fatturati e i crediti verso clienti per fatture ancora da emettere in
6 relazione, tra gli altri, al contratto di appalto del 9.7.2018, il tutto come meglio specificato nella perizia giurata di stima redatta ex art. 2465 c.c., allegata in atti (pag. 13 e 16 della relazione).
A fronte della dichiarazione positiva resa dal terzo, circa l'esistenza del suo obbligo nei confronti del debitore esecutato nei limiti dell'importo di € 18.126,57, non può esservi dubbio sul fatto che il credito vantato dalla (nei limiti della somma pignorata), a titolo di Controparte_1
corrispettivo del sopra menzionato contratto di appalto del 9.7.2018, fosse venuto ad esistenza a far data dal Settembre 2019 e, quindi, in un momento antecedente all'ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. in data 22.1.2020, divenuta definitiva stante la mancata proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Tale credito (al pari di tutti gli crediti scaturenti dal contratto di appalto del 9.7.2018, ancora in essere alla data dell'atto di conferimento del ramo d'azienda) è stato ceduto da Controparte_1
alla neocostituita società in data 8.1.2020, con la conseguenza Controparte_4
che, a partire da tale data, la titolarità del diritto e, con essa, la legittimazione ad agire a tutela della predetta ragione di credito, è passata a a nulla rilevando – per Controparte_4
tutti i motivi suesposti – che l'ordinanza di assegnazione delle somme sia intervenuta in un momento successivo, avendo tale atto valenza meramente esecutiva.
In conclusione, alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo Controparte_1
(Settembre 2020), non era più titolare della pretesa creditoria azionata.
L'opposizione va, quindi, accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo in ogni sua parte e con assorbimento di tutti gli altri motivi di rito o di merito sollevati dalle parti.
IV.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi d'ufficio – in assenza di nota spese – ai sensi del
D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a € 5.200,00, applicando i valori medi per tutte e quattro le fasi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il d.i. n. 174/2021, emesso dal Tribunale di Foggia in data 27.1.2021;
2) CONDANNA alla rifusione, in Parte_4 favore di delle spese di lite che liquida nella somma di € Parte_1
7 2.628,00, di cui € 76,00 per esborsi ed € 2.552,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Foggia, 29.3.2025
Il Giudice – Margherita Valeriani
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