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Sentenza 30 novembre 2024
Sentenza 30 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/11/2024, n. 3118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3118 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 15435/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente Relatore dott.ssa Francesca Neri Giudice dott.ssa Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15435/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEDESCHI Parte_1 C.F._1 ANDREA e dell'avv. VALERIO PIERINA ( ) VIA BORSELINO 2 42124 C.F._2
REGGIO EMILIA;
elettivamente domiciliato in VIA P. BORSELLINO N. 2 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. TEDESCHI ANDREA
E (C.F. , con il patrocinio dell'avv. TEDESCHI Controparte_1 C.F._3 ANDREA e dell'avv. VALERIO PIERINA ( ) VIA BORSELLINO 2 42124 C.F._2
REGGIO EMILIA;
elettivamente domiciliato in VIA BORSELLINO N. 2 42124 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. TEDESCHI ANDREA
ATTORE/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposte con ricorso depositato in data 21.11.2023; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio a IA (RA), in data 26.05.2001, con atto regolarmente iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio al n. 20, P. 1, anno 2001;
pagina 1 di 3 rilevato, altresì, che dalla loro unione è nato un figlio, (nato a [...], in data [...]), Per_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
vista la sentenza di separazione personale con trasferimento immobiliare n. 1019/2024 pubblicata il
03.04.2024, che omologa le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti;
sentite personalmente le parti all'udienza del 03.10.2024, le quali hanno confermato la propria intenzione di ottenere la pronuncia di scioglimento del vincolo, precisando di non volersi riconciliare;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n.2 lett. b) L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi i termini di legge per la pronuncia di scioglimento del vincolo;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio e alla disciplina introdotta con legge n.
54/2006; visto il parere favorevole del PM visto l'art. 4 ultimo comma, l. 898/1970 e successive modificazioni
PQM
Il Tribunale definitivamente pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra:
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e
(nata a [...], RA, il 20.07.1968) Controparte_1 unitisi in matrimonio a IA (RA), in data 26.05.2001, con atto regolarmente iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio al n. 20, P. 1, anno 2001
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza prende atto che in base all'accordo delle parti il divorzio congiunto è sottoposto alle seguenti condizioni:
- il sig. continuerà a versare un contributo mensile di mantenimento direttamente a favore del Pt_1 figlio di € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie sulla base delle previsioni del Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna che si intende richiamato integralmente.
Gli importi dovranno rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo a far data dal mese di Gennaio 2025.
- le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile.
Spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 20.11.2024.
Il Presidente estensore Dr. Bruno Perla
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente Relatore dott.ssa Francesca Neri Giudice dott.ssa Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15435/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEDESCHI Parte_1 C.F._1 ANDREA e dell'avv. VALERIO PIERINA ( ) VIA BORSELINO 2 42124 C.F._2
REGGIO EMILIA;
elettivamente domiciliato in VIA P. BORSELLINO N. 2 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. TEDESCHI ANDREA
E (C.F. , con il patrocinio dell'avv. TEDESCHI Controparte_1 C.F._3 ANDREA e dell'avv. VALERIO PIERINA ( ) VIA BORSELLINO 2 42124 C.F._2
REGGIO EMILIA;
elettivamente domiciliato in VIA BORSELLINO N. 2 42124 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. TEDESCHI ANDREA
ATTORE/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposte con ricorso depositato in data 21.11.2023; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio a IA (RA), in data 26.05.2001, con atto regolarmente iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio al n. 20, P. 1, anno 2001;
pagina 1 di 3 rilevato, altresì, che dalla loro unione è nato un figlio, (nato a [...], in data [...]), Per_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
vista la sentenza di separazione personale con trasferimento immobiliare n. 1019/2024 pubblicata il
03.04.2024, che omologa le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti;
sentite personalmente le parti all'udienza del 03.10.2024, le quali hanno confermato la propria intenzione di ottenere la pronuncia di scioglimento del vincolo, precisando di non volersi riconciliare;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n.2 lett. b) L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi i termini di legge per la pronuncia di scioglimento del vincolo;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio e alla disciplina introdotta con legge n.
54/2006; visto il parere favorevole del PM visto l'art. 4 ultimo comma, l. 898/1970 e successive modificazioni
PQM
Il Tribunale definitivamente pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra:
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e
(nata a [...], RA, il 20.07.1968) Controparte_1 unitisi in matrimonio a IA (RA), in data 26.05.2001, con atto regolarmente iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio al n. 20, P. 1, anno 2001
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza prende atto che in base all'accordo delle parti il divorzio congiunto è sottoposto alle seguenti condizioni:
- il sig. continuerà a versare un contributo mensile di mantenimento direttamente a favore del Pt_1 figlio di € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie sulla base delle previsioni del Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna che si intende richiamato integralmente.
Gli importi dovranno rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo a far data dal mese di Gennaio 2025.
- le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile.
Spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 20.11.2024.
Il Presidente estensore Dr. Bruno Perla
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