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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/11/2024, n. 2165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2165 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2586/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. to PIGNATA Parte_1
MARGHERITA, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t. , rappresentato e difeso dall' avv. CP_1
to SERRELLI SUSANNA giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 09.05.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. deducendo l'insufficiente ed erronea valutazione delle patologie accertate dall'ausiliario e chiedendo l'accertamento della condizione sanitaria richiesta per il riconoscimento della prestazione oggetto del petitum, ossia l'assegno ordinario di invalidità, vinte le spese. CP_ Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Il Giudice, disposta una integrazione delle operazioni peritali alla luce della documentazione sanitaria successiva all'espletata consulenza, sulle conclusioni dei procuratori costituiti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 08.11.2024, decideva la causa come da sentenza.
Giova preliminarmente ricordare che in materia di invalidità pensionabile, la legge n. 222 del 1984 ha adottato, come criterio di riferimento ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, non la riduzione della generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, per i mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; ne consegue l'inidoneità del parametro relativo all'invalidità civile per valutare l'invalidità pensionabile anche se come mera guida di massima, a meno che nell'ambito di questa diversa valutazione non si dia espressa ragione dell'adeguamento del parametro all'oggetto specifico della diversa invalidità da valutare (cfr Cass.
22737/2013)
La capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento l'art. 1 della legge 12 giugno
1984, n. 222, ai fini dell'attribuzione, in caso di riduzione della stessa a meno di un terzo, dell'assegno di invalidità, consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato e, inoltre, quegli altri lavori che l'assicurato, per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali, sia in grado di svolgere, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute;
in tale accertamento il giudice del merito può discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato in primo grado (e poste a fondamento della sentenza impugnata), ma deve dare adeguata motivazione del suo diverso convincimento, mediante l'enunciazione degli elementi di valutazione specificamente seguiti.
La Corte di cassazione ha più volte affermato che, in ordine alla domanda di attribuzione dell'assegno di invalidità, la valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato va effettuata con specifico riferimento alla sua incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente all'assicurato, ossia che, in relazione all'età, capacità ed esperienza di quest'ultimo, non lo esponga ad ulteriore danno alla salute. (cfr. in tali sensi:
Cass. 21 agosto 2004 n. 16522; Cass. 22 luglio 2002 n. 10714; Cass. 9 marzo 2001 n.
3519). E in questa direzione la stessa Corte ha specificato che nella disciplina dell'assegno ordinario di invalidità, ai fini dell'integrazione del requisito della riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, rilevano non solo le attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte (nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche tutte quelle occupazioni che, pur essendo diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale dell'interessato al nuovo lavoro (così Cass. 15 giugno 2001 n. 8101; Cass. 15265/2007)
Con la legge n. 222 del 1984 - sostituendosi il criterio della "capacità di lavoro" a quello della "capacità di guadagno" e fissandosi due diverse percentuali per poter rispettivamente beneficiare dell'assegno di invalidità (capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto, ridotta a meno di un terzo) e della pensione di inabilità (assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa) - si è da un lato passati dalla considerazione della "potenzialità reddituale" (capacità di lavoro come idoneità a produrre ricchezza) alla considerazione della "potenzialità energetica" (capacità lavorativa determinante essa stessa particolari effetti) e, dall'altro, si è prevista una categoria di soggetti dalla validità apprezzabilmente ridotta (a meno di un terzo) che per questo beneficiano di una prestazione compatibile entro certi limiti con il reddito da lavoro e destinata ad integrarlo (quale è l'assegno di invalidità), ma che non possono fruire della pensione di inabilità perché non si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità, "a causa di infermità o difetto fisico o mentale", di svolgere qualsiasi attività lavorativa confacente alle proprie attitudini e che consenta di conseguire un certo reddito sufficiente, da valutare in rapporto alla residua capacità lavorativa. Nell'ottica di tali principi non trovano posto, pertanto, quei fattori socio - economici legati alla difficoltà o impossibilità per un soggetto dalla capacità lavorativa ridotta di inserirsi nel mercato del lavoro che tanto spazio avevano ricevuto nella precedente legislazione;
né l'indicata disciplina può ritenersi in violazione dell'art. 38 Cost., poiché essa offre sostegno anche a coloro che abbiano una riduzione parziale della capacità lavorativa, conferendo ad essi il diritto all'assegno di invalidità (Cass. 17159/2011). Ciò brevemente posto, occorre evidenziare che il ctu aveva valutato in sede di ATP che il sig. risultava affetto da:” Poliartrite; artrosi polidistrettuale. Ipertensione Parte_1
arteriosa. Ambliopia in OS. Esiti di asportazione di carcinomi basocellulari multipli.
Sindrome del tunnel carpale bilaterale”.
Ebbene tra le patologie elencate l'ausiliario attribuiva scarsa rilevanza medico-legale sia al reperto elettromiografico di lieve sofferenza del nervo mediano al polso bilateralmente a supporto di una diagnosi di sindrome del tunnel carpale -in assenza di manifestazioni cliniche importanti-, e sia alle ripetute neoplasie cutanee emendate con piccoli interventi chirurgici e trattamenti farmacologici topici;
maggiore considerazione era attribuita invece al grave deficit all'occhio sinistro con residuo visivo di 1/60 dovuto ad ambliopia da exotropia che, tuttavia, in presenza di un visus corretto pari a 10/10 all'occhio controlaterale, non gli ha impedito di esercitare normalmente l'attività lavorativa abituale.
Per quanto concerne l' ipertensione arteriosa riferita da alcuni anni dal periziato il consulente constatava dall'esame clinico e dalla documentazione sanitaria acquisita l'assenza di fattori eziopatogenetici specifici.
Si legge nella perizia poi che, quanto alla poliartrite, l'ulteriore documentazione sanitaria prodotta in occasione dell'attuale ricorso introduce un elemento di novità riguardo la natura della sintomatologia algica accusata dal signor a carico degli arti inferiori, Parte_1 prima attribuita all'artrite e da alcuni mesi, come registrato all'ultimo controllo specialistico e da un tracciato elettroneuromiografico, ad una componente neuropatica evidenziante una sofferenza neurogena mista. Afferma l'ausiliario, tuttavia, che -quale che sia la sua natura artritica o neuropatica- la patologia in questione esercita indubbie ripercussioni sull'efficienza fisico-lavorativa del periziato, senza tuttavia apparire in grado di indurre consistente limitazione delle sue potenzialità lavorative, sì da giustificare, con il concorso delle altre patologie riscontrate, un giudizio di invalidità pensionabile. Secondo il parere del consulente, peraltro, la terapia in atto specifica per il dolore neuropatico, fa anche sperare in un più efficace controllo farmacologico, per cui il periziato si trova nella condizione di poter continuare ad esercitare la propria attività lavorativa senza manifeste condizioni di usura e/o pericolosità.
Anche in risposta alle note inoltrate dal CTP, il ctu conclude affermando che in presenza di un quadro clinico rimasto sostanzialmente invariato senza alcun aggravamento delle infermità incidente sul complesso invalidante in precedenza riscontrato, attesa la sola variazione dell'inquadramento eziopatogenetico della compromissione dell'apparato locomotore, resta fermo il giudizio espresso in sede di ATPO secondo il quale le patologie diagnosticate al signor -globalmente considerate- attualmente non Parte_1
determinano una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini e pertanto il ricorrente va giudicato tecnicamente non invalido ai sensi della Legge 222/84.
Il giudice ritiene di dover accettare e far proprio il riferito giudizio del c.t.u. in quanto trae origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici ed è sorretto da esaustive considerazioni medico-legali.
Il ricorso non può trovare dunque accoglimento.
Nulla per le spese stante la resa dichiarazione ex art. 152 Disp. att. c.p.c.
CP_ Le spese della ctu sono poste a carico dell' stante la resa dichiarazione.
P.Q.M.
- rigetta la domanda;
- nulla per le spese di giudizio stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att.;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Così deciso in Salerno 08.11.2024
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino