TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 06/06/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 5291/2021 promosso da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Nadir Fedele giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Venaria Reale, via Don Giovanni Sapino
n. 95;
c.f.: CodiceFiscale_1
- attore - contro
COroparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Fadalti e dall'avv. Elisabetta del Monaco giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi sito in Treviso, piazza San Vito n. 30;
c.f.: P.IVA_1
- convenuta -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
1
In via principale:
- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della Società “ ” nella COroparte_1
causazione del sinistro de quo e per l'effetto;
- condannare, per le ragioni di cui in narrativa, il in persona del suo COroparte_1
rappresentante pro tempore, a risarcire all'attore i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al sinistro per cui è causa, pari ad un importo di € 150.528,78 (oltre alle spese relative alla trattazione della fase stragiudiziale), o quella diversa veriore somma accertanda in corso di causa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione del capitale dal giorno del sinistro al saldo.
In via subordinata:
- ove ritenuto necessario, disporre la rinnovazione della CTU medico-legale per meglio valutare i danni subiti dall'attore.
LE SPESE: in ogni caso condannare la Compagnia convenuta alla rifusione in favore dell'attrice degli esposti, diritti, onorari, spese 15,00% a forfait, IVA (se dovuta), CPA e spese successive occorrende, con distrazione in favore del sottoscritto legale antistatario.
Per parte convenuta:
Voglia codesto Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia nel merito che istruttoria,
A. nel merito, in via principale: rigettare integralmente le domande formulate dal sig. nei confronti di Parte_1
in quanto inammissibili e improponibili e/o improcedibili e comunque infondate in COroparte_1
fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
B. nel merito, in subordine: accertare la esclusiva o quantomeno concorrente responsabilità del sig. Parte_1
nella causazione del sinistro occorso in data 26.07.2019 per tutti i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, rigettare le richieste avversarie;
C. nel merito, in ulteriore subordine: ridurre la somma richiesta a titolo di risarcimento del danno a quella minore che sarà quantificata in corso di causa e detraendo ogni indennità o risarcimento percepiti aliunde dal sig. Parte_1
D. in ogni caso: condannare il sig. alla rifusione in favore di delle Parte_1 COroparte_1
spese e delle competenze del presente giudizio.
2
E. in via istruttoria: si chiede di essere ammessi alla prova per testimoni sulle circostanze in punto di fatto dedotte in narrativa (in particolare da pagina 11 a pagina 16 dell'atto di comparsa di costituzione e risposta, punti nn. 3 e 4, numerandole progressivamente) non ammesse dal giudice, da intendersi precedute dalla locuzione "vero che", espunti eventuali interlocuzioni, valutazioni o giudizi. Si indicano a testi su tutte le circostanze di cui sopra i sigg.ri Parte_2
, e . Parte_3 Parte_4 Parte_5
Si insiste, poi, per essere ammessi a provare per testimoni le residue e seguenti circostanze, da intendersi precedute dalla locuzione “vero che” di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.:
1. La società convenuta opera da anni con successo e riconoscimento nel settore del motorsport, partecipando sin dalla sua costituzione ai più importanti campionati "GT" in Italia e all'estero.
COr 4. La collaborazione tra e il sig. proseguiva tanto nei finesettimana delle competizioni in pista – e Pt_1
COr quindi presso i circuiti ove si svolgevano di volta in volta le gare – quanto, all'occorrenza, presso l'officina di sita in
Povegliano (TV).
COr 5. Per tutta la durata della collaborazione, ha messo a disposizione del sig. e della moglie un Pt_1
appartamento ad Arcade (TV), alle cui spese ha sempre provveduto la società convenuta.
COr 6. La collaborazione tra e ha interessato alcuni importanti eventi di "endurance", tra cui la "24 CP_2
Heures du Mans" e altre gare classiche dell'automobilismo "GT" europeo.
7. Una delle gare di cui al precedente punto n. 6 è stata la "Total 24 Hours of Spa", tenutasi nel circuito di Spa-
Francorchamps in Belgio dal 25.07.2019 al 28.07.2019 e valida come quarta tappa del campionato "2019 Blancpain
COr GT Series Endurance Cup", alla quale partecipava con l'autovettura Mercedes-AMG GT3, n. 113.
COr 8. L'intera squadra di meccanici e collaboratori di tranne i sigg.ri e Parte_2 Persona_1 [...]
erano presenti nel circuito di Spa-Francorchamps in Belgio già dal lunedì 22.07.2019 per provvedere Per_2
all'allestimento del "box".
9. Ogni "box" assegnato a ciascuna scuderia all'interno del circuito da una parte è aperto verso la c.d. "pit lane", ovverosia la corsia impegnata dalle automobili per immettersi nel tracciato vero e proprio, e dall'altra guarda al retro dell'infrastruttura del circuito, ove sono parcheggiati gli autocarri delle scuderie solitamente in corrispondenza dei rispettivi
3
"box".
10. In occasione della manifestazione sportiva denominata "Total 24 Hours of Spa" tenutasi nel circuito di Spa-
Francorchamps in Belgio dal 25.07.2019 al 28.07.2019, il semirimorchio marca " , targato "AB45730", di CP_3
COr COr proprietà di era parcheggiato nel retro del box assegnato alla scuderia gestita da e in corrispondenza di quest'ultimo.
13. Il sig. svolgeva i compiti di cui ai precedenti punti nn. 12 e 13 in totale autonomia in ragione del suo Parte_1
ruolo e della sua lunga e provata esperienza nel settore del motorsport.
16. La mattina del 26.07.2019, nel corso dell'evento denominato "Total 24 Hours of Spa", tenutosi nel circuito di Spa-
COr Francorchamps in Belgio dal 25.07.2019 al 28.07.2019, e tutto il personale occupato dalla convenuta ha svolto solo attività di preparazione in vista della gara del giorno successivo.
17. Il fine settimana di gara dell'evento denominato "Total 24 Hours of Spa", tenutosi nel circuito di Spa-Francorchamps in Belgio dal 25.07.2019 al 28.07.2019, prevedeva la partecipazione di più categorie di vetture differenti.
COr 19. In data 26.07.2019, la scuderia di partecipava al campionato denominato "Total 24 Hours of Spa – Blancpain
GT Series", che si disputava all'interno dell'evento denominato "Total 24 Hours of Spa", tenutosi nel circuito di Spa-
Francorchamps in Belgio dal 25.07.2019 al 28.07.2019.
22. La porta presente nella sponda idraulica che chiude posteriormente il semirimorchio marca , targato CP_3
COr "AB45730", di proprietà di è omologata e perfettamente visibile, come facilmente testabile è la sua effettiva chiusura.
24. Il direttore di gara nell'ambito di una manifestazione quale è stata la "Total 24 Hours of Spa", tenutosi nel circuito di Spa-Francorchamps in Belgio dal 25.07.2019 al 28.07.2019, è soggetto terzo ed esterno alle scuderie partecipanti, in genere responsabile della gestione sportiva della competizione.
COr 25. Tra i collaboratori di presenti alla gara denominata "Total 24 Hours of Spa" tenutasi nel luglio del 2019, il capo meccanico era il sig. , il quale si occupava del funzionamento, della preparazione della eventuale CP_4
riparazione della vettura in gara.
26. Nell'ambito della manifestazione denominata "Total 24 Hours of Spa" tenutasi nel 2019, l'ingegnere di pista
COr della scuderia gestita da era il sig. , il quale si occupava precisamente ed esclusivamente dell'assetto e Parte_4
4
in generale della performance della vettura nei giorni di gara, compresa l'analisi dei tempi sul giro, della telemetria, dell'aerodinamica.
33. Tanto il semirimorchio marca "Zorzi", targato "AB45730", quanto il suo utilizzo nei termini descritti ai
COr precedenti punti nn. 30 e 31, è stato in uso a e al sig. sin dal momento in cui quest'ultimo ha iniziato il suo Pt_1
rapporto con la convenuta.
34. Il sig. aveva completa familiarità e dimestichezza con il semirimorchio marca "Zorzi", targato Parte_1
COr "AB45730", di proprietà di come conosceva perfettamente l'esistenza, nella sponda idraulica di sollevamento, della porta come normale accesso ai vani interni del rimorchio durante le competizioni sportive, ovverosia nel periodo di tempo intercorrente tra l'avvenuto allestimento del box e il successivo disallestimento una volta terminato l'evento.
35. In occasione della competizione denominata "Total 24 Hours of Spa" tenutasi nel 2019, come in ogni
CO manifestazione sportiva di pista cui ha partecipato con la collaborazione del sig. una volta terminato Parte_1
lo scarico del materiale dal semirimorchio per il primo allestimento del box, la sponda idraulica che chiude posteriormente il
COr semirimorchio marca "Zorzi", targato "AB45730", di proprietà di veniva tenuta chiusa, consentendo l'accesso al semirimorchio attraverso la porta posteriore.
36. Durante ogni manifestazione sportiva in pista, come anche in occasione della competizione denominata "Total 24
Hours of Spa" tenutasi nel 2019, tenere abbassata la sponda idraulica che chiude posteriormente il semirimorchio marca
CO " , targato "AB45730", di proprietà di comprometterebbe la fruizione degli spazi tra il retro del box e il CP_3
COr semirimorchio da parte del personale di e delle altre scuderie.
37. Durante ogni manifestazione sportiva in pista, come anche in occasione della competizione denominata "Total 24
Hours of Spa" tenutasi nel 2019, lo spazio tra il semirimorchio marca " , targato "AB45730", di proprietà di CP_3
COr
e il retro del corrispondente box vengono continuamente utilizzati e percorsi dal personale anche per il trasporto di attrezzatura utilizzando dei carrelli.
COr 38. Già dal luglio del 2019, prima dell'incidente occorso al sig. in data 26.07.2019, aveva Pt_1
COr rappresentato al medesimo sig. che la collaborazione tra il medesimo sig. e la ditta Gierre Parte_1 Pt_1
S.a.s. di TE RO & C. sarebbe terminata una volta conclusa la stagione motoristica allora in corso, ovverosia nel
5
2019.
COr 39. Con la stagione sportiva 2019 ha portato a termine un importante progetto pluriennale, la cui conclusione ha reso necessaria una riduzione del personale tecnico interno ed esterno impiegato per le stagioni sportive successive.
Si indicano a testi su tutte le circostanze di cui sopra i sigg.ri , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
, tutti presso Parte_5 COroparte_1
Si chiede fin d'ora di essere abilitati alla prova contraria sui capitoli di prova di parte attrice che venissero eventualmente ulteriormente ammessi con i testi sopra indicati per la prova diretta.
E.
1. Le richieste di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Si chiede che sia ordinata e disposta, a carico del sig. anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 210 c.p.c., Parte_1
la esibizione e/o produzione in giudizio, di: (ii) copia della documentazione, anche fiscale o previdenziale, indicante i corrispettivi per attività lavorativa percepiti dal sig. dal 26.07.2019 in avanti a fronte di attività lavorativa Parte_1
comunque qualificata ed anche subordinata, parasubordinata, autonoma, libero-professionale o imprenditoriale e, in particolare, la esibizione di tutti i prospetti di paga ricevuti da luglio 2019, le fatture o le ricevute emesse, anche per compensi occasionali, da luglio 2019 in avanti;
(iii) copia dei contratti di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo o libero professionali stipulati dal sig. da luglio 2019 in avanti. Parte_1
E.
2. Le richieste di informazioni ex art. 213 c.p.c.
Si chiede che codesto Giudice assuma, anche ai sensi dell'art. 213 c.p.c., informazioni presso l sede Nazionale CP_5
di Roma (RM), Via RO Ferruzzi
n. 38 e/o presso l' ufficio territoriale di Torino (TO) ovvero, se diverso, presso competente ufficio territoriale CP_5
dell' in relazione ad eventuali indennità e/o risarcimenti richiesti e/o disposti dall'Istituto a vantaggio del sig. CP_5
percepiti da luglio 2019 in avanti. Parte_1
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
6
Con atto di citazione regolarmente notificato, il signor adìva il Tribunale di Treviso al fine di Pt_1
ottenere la condanna della al risarcimento del danno patrimoniale e COroparte_1
non patrimoniale conseguente all'infortunio subito in data 26.7.2019.
In particolare, secondo la ricostruzione attorea, durante l'attività lavorativa prestata in favore della convenuta nell'ambito di una gara endurance presso il circuito di Spa-Francorchamps, il signor Pt_1
CO cadeva dalla sponda idraulica di un automezzo di proprietà della , privo delle necessarie barre anticaduta, e manovrata – per prassi aziendale – da un addetto preposto a tale compito. Il portellone centrale della sponda, privo di adeguata chiusura, cedeva infatti sotto il peso del lavoratore, cagionandone la rovinosa caduta.
CO
si costituiva in giudizio contestando fermamente le pretese avversarie, chiedendo il rigetto integrale delle domande attoree o, in subordine, l'accertamento della responsabilità esclusiva – o almeno concorrente – dello stesso signor ella causazione del sinistro, con la conseguente riduzione della Pt_1
somma eventualmente dovuta a titolo di risarcimento.
La prima udienza si svolgeva il 20.1.2022. In quella sede, il G.I. rigettava l'eccezione preliminare sollevata
CO da riguardante la nullità della citazione e concedeva alle parti i termini di legge per il deposito di memorie ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
La causa veniva istruita mediante ordine di esibizione all'attore della documentazione comprovante la rendita percepita a seguito dell'infortunio nonché l'escussione dei signori CP_5 Testimone_1 [...]
(testi di parte attrice) e (teste di parte convenuta). Tes_2 Parte_2
Completata l'istruttoria orale, veniva disposta c.t.u. medico-legale, affidata alla dott.ssa Persona_3
Le parti precisavano le proprie conclusioni all'udienza del 6.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ. La causa veniva quindi trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
1) Sulla ricostruzione dei fatti di causa così come emersa nel corso dell'istruttoria
7
Basandosi sulle risultanze emerse nel corso del giudizio, in particolare sull'istruttoria svolta (deposizioni testimoniali, documentazione e consulenza tecnica d'ufficio), è possibile ricostruire lo svolgimento del fatto storico che ha dato origine alla controversia.
Il sinistro si è verificato in data 26.7.2019, durante l'attività lavorativa prestata dal signor n favore Pt_1
della società convenuta, nel contesto di una gara endurance presso il circuito di Spa-Francorchamps.
Il signor che aveva il ruolo di occuparsi della preparazione e manutenzione degli attrezzi Pt_1
meccanici e della struttura in campo gara, si trovava a dover accedere al piano superiore di un automezzo
(un semirimorchio) della convenuta.
CO COrariamente a quanto sostenuto inizialmente da , che ipotizzava un accesso tramite una porta posteriore, la documentazione fotografica dimessa da entrambe le parti attesta che l'unico modo effettivo per raggiungere tale vano era tramite la pedana idraulica del semirimorchio.
Tendenzialmente, le movimentazioni di tale sponda idraulica erano curate da un addetto preposto
(l'autista del rimorchio) per l'apertura, la preparazione e la manovra. Questa circostanza è stata confermata dai testi attorei.
Tuttavia, il teste di parte convenuta ha precisato che non sempre era presente l'autista Parte_2
del semirimorchio e dunque le movimentazioni della sponda – che potevano avvenire sia tramite i comandi fissi presenti sul fianco del semirimorchio, sia attraverso un apposito telecomando – avvenivano anche da parte dei soggetti che, a vario titolo, abbisognavano degli strumenti conservati all'interno del veicolo.
L'evento dannoso si è verificato quando il signor è salito sulla pedana idraulica e il portellone Pt_1
centrale ha ceduto sotto il suo peso, causandone una rovinosa caduta e le gravi lesioni conseguenti.
Non è dato sapere se, nell'occasione, l'attore avesse autonomamente azionato la sponda idraulica
(mediante il telecomando che, evidentemente, era stato lasciato nella disponibilità dei dipendenti e
CO collaboratori di , n.d.r.) o se l'addetto giornaliero, (che nemmeno è stato citato quale Persona_4
testimone nel presente giudizio), avesse operato la movimentazione.
8
Dall'istruttoria testimoniale è emerso che l'accesso al vano superiore tramite la sponda era la prassi consolidata, e che la necessità di utilizzare la pedana era legata al compito di reperire attrezzature di gara, come il cassone contenente il tubo per il rifornimento, considerato materiale pesante e ingombrante.
L'attività che l'attore stava svolgendo non era un'azione arbitraria, ma rientrava nella normale routine di preparazione alle competizioni, concordata con il capo meccanico.
Un ulteriore elemento emerso nel corso dell'istruttoria è la mancanza di dispositivi di sicurezza sulla sponda idraulica. In particolare, le barre laterali anticaduta non erano presenti, essendo state rimosse. Le prove testimoniali hanno confermato che, a causa di questa assenza, gli utilizzatori della sponda erano costretti a restare in una posizione centrale, proprio in corrispondenza del portellone che ha ceduto.
In sintesi, la caduta è stata determinata dal cedimento di un portellone che, a tutta evidenza, era privo di adeguata chiusura, e aggravata dall'assenza di barre laterali anticaduta, mancanza questa che ha impedito all'utilizzatore di avere un appiglio sicuro. L'utilizzo della sponda era l'unico accesso possibile al vano superiore e avveniva secondo prassi aziendale, manovrata generalmente (ma non esclusivamente) da un addetto preposto.
2) Sull'inapplicabilità dell'art. 2087 cod. civ. e della normativa in materia degli obblighi di sicurezza incombenti sul datore di lavoro
L'attore ha – per vero, solo in sede di scritti conclusivi – fondato la propria domanda risarcitoria
CO sull'asserita violazione, da parte della , del disposto di cui all'art. 2087 cod. civ. e della normativa dettata a tutela dei lavoratori subordinati (o para subordinati) imposta al datore di lavoro, applicabile – secondo le prospettazioni attoree – anche ai rapporti di lavoro autonomi.
Tale tesi non può ritenersi condivisibile e la giurisprudenza citata non si attaglia al caso di specie, in quanto si riferisce ai danni subiti dai dipendenti della subappaltatrice e non, come nel caso oggetto del presente giudizio, direttamente dal prestatore d'opera / lavoratore autonomo.
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che ai rapporti di lavoro autonomo non si applicano le norme speciali antinfortunistiche, che, di regola, presuppongono l'inserimento del prestatore di lavoro
9
nell'impresa del soggetto destinatario della prestazione, né l'art. 2087 cod. civ., il quale, integrando le richiamate leggi speciali, riguarda esclusivamente i rapporti di lavoro subordinato (Cass. civ., sez. III, 21 marzo 2013, n. 7128).
CO Non vi è dubbio che il rapporto tra il signor e fosse di tale ultimo tipo, non avendo Pt_1
nemmeno mai richiesto l'attore l'accertamento della natura subordinata della sua prestazione lavorativa.
Il fatto che l'attività del signor come quella di tutti i professionisti che a vario titolo prestavano Pt_1
ausilio alla gara automobilistica a cui stava partecipando la convenuta, fosse coordinata e diretta dal signor
CO (nemmeno dipendente di ) non inficia l'autonomia della prestazione svolta dal signor Pt_2
il quale pacificamente conservava indipendenza sia nell'organizzazione dei propri mezzi, sia nella Pt_1
gestione dei tempi (che comunque e inevitabilmente erano dettati dal timetable di gara).
I contratti d'opera, disciplinati dall'art. 2222 e seg. cod. civ., sono caratterizzati dall'autonomia del prestatore nella scelta dei mezzi e nello svolgimento della propria attività. Il potere di ingerenza da parte del committente dell'opera sulle modalità di esecuzione del lavoro è limitato, non essendo ipotizzabile un generale potere di controllo sulle capacità del prestatore né sull'adeguatezza dell'organizzazione dallo stesso predisposta.
A tale limitazione del potere di controllo consegue necessariamente la limitazione della responsabilità del committente circa l'adozione delle misure di tutela richieste dall'art. 2087 cod. civ.
CO 3) Sulla responsabilità della ex art. 2051 cod. civ.
CO La responsabilità della deve, invece, inquadrarsi nell'ambito dell'art. 2051 cod. civ.
La previsione normativa non è mai stata espressamente invocata dall'attore. Tuttavia, il giudice può assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame e ponendo a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, ferma restando la preclusione di una decisione basata non già sulla diversa qualificazione giuridica del rapporto, ma su diversi elementi materiali che inverano il fatto costitutivo
10
della pretesa (Cass. 12943/2012), con immutazione della fattispecie e conseguente violazione – in ultra ovvero extrapetizione – del principio di correlazione tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 11629/2017).
A fronte di ciò non è precluso, tendenzialmente, a chi abbia invocato la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2087 e/o dell'art. 2049 cod. civ., di invocarne la responsabilità ai sensi dell'art. 2050 o dell'art. 2051 cod. civ., ove abbia enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, perché compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata anche dal diverso titolo di responsabilità.
Ed invero, secondo la Suprema Corte la Corte, non è ravvisabile alcun elemento ostativo alla individuazione dell'art. 2051 cod. civ. quale concorrente titolo di responsabilità a carico della parte datoriale in ordine alla causazione dell'evento dannoso, non essendo configurabile alcun mutamento degli elementi identificativi della domanda, se non risultano (come nel caso di specie) introdotti nel tema controverso nuovi elementi di fatto.
Il signor infatti, ha indicato, sin dall'atto introduttivo del giudizio, i dati fattuali posti a Pt_1
fondamento della domanda di risarcimento dei danni subiti riconducendo chiaramente la causa dei suddetti danni alla cosa in custodia del datore di lavoro (cfr. Cass. n. 26421/2024, Cass. n. 5957/2018).
Orbene, l'art. 2051 cod. civ. prevede un criterio di imputazione della responsabilità, basato sulla relazione di custodia che intercorre tra la cosa che ha cagionato il danno ed il soggetto che sarà chiamato a rispondere dello stesso.
Il concetto di “cosa in custodia” ricomprende qualsiasi elemento inanimato, mobile o immobile, pericoloso o meno, dal momento che ogni cosa può essere in grado, in certe circostanze, di produrre danni.
La pericolosità della cosa non costituisce un elemento costitutivo della fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ., con la conseguenza che anche cose innocue possono cagionare un danno risarcibile ai sensi della predetta norma. Infatti, il danno può essere cagionato dalla cosa per fatto intrinseco determinato
11
dall'anomalia strutturale della stessa, dal suo connaturato dinamismo, ovvero da fattori sopravvenuti che ne alterino l'originario carattere. Il danneggiato dovrà dimostrare unicamente il verificarsi dell'evento dannoso e il suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che sia tenuto a provare la pericolosità della res.
La nozione di custodia rilevante ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. prescinde dall'effettiva titolarità della res ed implica un rapporto duraturo e continuativo con la stessa, tale da rendere prevedibili i rischi a cui la cosa espone i terzi.
In altri termini, deve considerarsi custode – e quindi responsabile per i danni cagionati – il soggetto su cui grava un dovere di controllo sul rischio derivante dalla cosa stessa e che quindi ha il “governo della cosa”, che si concretizza nella disponibilità immediata della res derivante dall'effettiva disponibilità e padronanza.
Tale specifico rapporto può derivare dalla proprietà ma anche dalla situazione fattuale determinatasi in ragione delle peculiari contingenze del caso concreto.
CO Nel caso di specie, il rimorchio e la relativa sponda idraulica (di proprietà della ) non venivano utilizzati in via esclusiva dal signor bensì erano a disposizione sia dell'attore che dei dipendenti Pt_1
o altri collaboratori della convenuta.
CO La ha quindi assunto e mantenuto la qualità di custode del semirimorchio e della relativa sponda idraulica.
Conseguentemente, avrebbe dovuto garantire la funzionalità e la sicurezza degli stessi, al fine di evitare che gli eventuali utilizzatori potessero servirsene e subire un infortunio a causa dell'irregolare chiusura della porta posteriore.
CO In qualità di custode, avrebbe dovuto, in alternativa:
- inibire l'utilizzo della sponda da parte dei non addetti (e dunque non lasciare nella disponibilità di tutti i presenti il telecomando), oppure
- verificare che la porta posteriore fosse sempre regolarmente chiusa e che fossero montate e a
12
disposizione degli utilizzatori le relative barriere laterali.
La presenza delle stesse, del resto, avrebbe consentito al signor di posizionarsi in prossimità di Pt_1
esse senza temere di cadere, così evitando di gravare con il proprio peso sulla porta posteriore.
L'attore ha poi provato il nesso di causa tra l'apertura della porta posteriore della sponda idraulica e la sua caduta. La dinamica non solo è stata confermata dai testi escussi, ma nemmeno è stata contestata dalla convenuta.
La c.t.u., inoltre, ha affermato che le lesioni accertate sul periziando sono compatibili con le modalità di accadimento del fatto. In altri termini, la consulente ha riscontrato la compatibilità tra le lesioni subite e la dinamica del fatto così come descritta, confermando quindi il nesso di causa.
CO Deve poi escludersi che la abbia fornito idonea prova liberatoria dimostrando che il danno si è verificato nonostante essa avesse espletato, con la diligenza adeguata alla natura ed alla funzione della cosa ed in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione dovute in base a specifiche disposizioni normative e al principio generale del neminem laedere
(Cass. civ., 27 giugno 2016, n. 11802; Cass. civ., 28 luglio 2017, n. 18856 e Cass. civ., 19 gennaio 2018, n.
1257).
Né può dirsi che la condotta del signor sia stata del tutto avulsa e, per la sua imponderabilità, Pt_1
idonea ad escludere qualsivoglia responsabilità della , elidendo il nesso causale. Parte_6
Infatti, le testimonianze raccolte nel corso dell'istruttoria orale hanno consentito di appurare che i
CO dipendenti e i collaboratori di erano soliti utilizzare la sponda idraulica per asportare il materiale che serviva loro, anche in autonomia.
Se è pur vero che il teste ha spiegato che, solitamente, lo svuotamento del vano superiore Pt_2
avveniva al momento dell'arrivo in pista, ciò non comporta che la condotta di un collaboratore, che nel corso delle successive giornate si rechi a recuperare il proprio materiale rimasto all'interno del vano, possa considerarsi del tutto imponderabile o straordinaria.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la convenuta sarà quindi chiamata a rispondere ex art.
13
2051 cod. civ. dei danni patiti dal signor nei termini che seguono. Pt_1
4) Sul risarcimento del danno patrimoniale
4.1) Sul danno da incapacità e inabilità lavorativa
Dirimente ai fini della valutazione della spettanza di tale posta di danno, di natura squisitamente patrimoniale, è il fatto che l'attore lo abbia allegato per la prima volta solo in sede di scritti conclusivi.
Nell'atto di citazione, il riferimento all'impossibilità per il signor di svolgere la propria attività Pt_1
lavorativa a causa del sinistro si rinviene solo ed esclusivamente con riguardo alla c.d. personalizzazione del danno non patrimoniale (biologico).
Solo in sede di precisazione delle conclusioni compare per la prima volta l'indicazione (evidentemente tardiva) di tale posta di danno, esplicitata nell'an e nel quantum in sede di comparsa conclusionale.
Si tratta dunque di un'allegazione e di una richiesta liquidatoria tardiva e dunque inammissibile. Non è sufficiente, infatti, a tal fine un mero richiamo a “tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti”, poiché è onere dell'attore allegare e provare tempestivamente tutti i pregiudizi di cui chiede il ristoro, pena l'evidente lesione del diritto di difesa di controparte.
In ogni caso, nel merito – e fermo comunque tutto quanto sopra argomentato con riguardo alla tardività della richiesta – la pretesa risarcitoria attorea è comunque infondata in quanto sfornita di adeguato riscontro probatorio.
Va premesso che i termini danno da incapacità (permanente) e inabilità (temporanea) lavorativa sono utilizzati per definire i riflessi patrimoniali derivanti dalla momentanea o definitiva impossibilità per il soggetto leso di svolgere la propria attività lavorativa. L'incapacità di reddito è un danno patrimoniale che va liquidato secondo gli ordinari criteri di liquidazione, a prescindere da qualsiasi riferimento a barémes medico-legali.
Il reddito da assumere a base di calcolo per la liquidazione del danno da lesione della capacità lavorativa deve necessariamente essere il reddito da lavoro, non rilevando che questo fosse regolare o “in nero”, che desse origine ad una remunerazione in denaro ovvero in natura, che fosse costante o aleatorio, al
14
netto però delle spese e degli oneri per la produzione di tale reddito.
Il signor era un lavoratore autonomo. In tal caso, non essendo sempre previste integrazioni Pt_1
salariali per il periodo di malattia, come avviene invece nel caso dei lavoratori dipendenti, è astrattamente possibile che effettivamente l'artigiano o il lavoratore autonomo abbiano subito una contrazione reddituale conseguente al periodo di malattia e, quindi, di assenza forzata dal lavoro.
Nel caso di specie, in assenza di una busta paga mensile, la prova della contrazione del reddito avrebbe potuto essere fornita depositando il libro giornale o il registro delle fatture tenuto ai fini i.v.a. relativi ad un periodo di tempo sufficientemente ampio antecedente e successivo al sinistro.
In altri termini, l'accertamento e la conseguente liquidazione del danno da inabilità lavorativa – che, lo si ribadisce, costituisce un danno patrimoniale – non può prescindere dalla prova dell'effettiva contrazione reddituale patita.
Nel caso di specie, l'attore non ha prodotto in giudizio le scritture contabili sopra indicate, né ha fatto riferimento specifico al proprio reddito da lavoro per un adeguato periodo e a presunte perdite patrimoniali meritevoli di ristoro. E' in ogni caso onere dell'attore fornire tale prova, che nel caso di specie non ha trovato ingresso nel presente procedimento.
Non può pertanto essere liquidato alcunché a titolo di risarcimento del danno da inabilità lavorativa.
L'incapacità lavorativa permanente di produrre reddito, invece, costituisce un danno patrimoniale (nello specifico, un lucro cessante) consistente nella definitiva e forzosa rinuncia al livello di reddito lavorativo goduto prima del sinistro.
Le condizioni di risarcibilità di tale posta di danno sono, in primo luogo, l'impossibilità per il danneggiato di recuperare interamente la propria complessiva integrità e funzionalità psicofisica e la preclusione per il danneggiato a conservare redditi da lavoro nella stessa misura di quelli percepiti prima del sinistro ovvero di acquisire in futuro ulteriori redditi o incrementi reddituali.
Solo se nel corso del giudizio risulti provata una riduzione della capacità di guadagno, il danno conseguente (e non la causa di questo, cioè la riduzione della capacità di lavoro specifica) sarà risarcibile
15
sotto il profilo del lucro cessante (Cass. civ., sez. III, 18 maggio 1999, n. 4801).
Per tale ragione, irrilevante è un'eventuale stima da parte del medico-legale della perdita di capacità lavorativa in termini percentuali, poiché essa non è idonea a dimostrare – per le ragioni anzidette – il danno patrimoniale.
Il danneggiato ha l'onere di dimostrare non solo l'esistenza di una contrazione del reddito, ma altresì
l'esistenza di un valido nesso causale tra tale contrazione e la menomazione fisica sofferta.
Il danneggiato, infatti, è tenuto a dimostrare che, dopo il sinistro ed a causa dello stesso, la propria retribuzione ha subito una decurtazione non transeunte.
E', quindi, onere dell'attore dimostrare quale fosse il proprio reddito prima del sinistro e quale sia il proprio reddito dopo il sinistro.
Il danno da riduzione della capacità di guadagno non può mai ritenersi in re ipsa, ma deve essere provato dal danneggiato. Tale prova può essere fornita in vario modo, ma sempre al di fuori di qualsiasi automatismo risarcitorio (Cass. civ., sez. III, 28 aprile 1999, n. 4235).
Nel caso di specie l'attore non ha fornito adeguata prova.
Infatti, egli si è limitato – peraltro a seguito di ordine di esibizione richiesto da controparte – a depositare le più recenti dichiarazioni dei redditi (successive al sinistro).
La tesi attorea, peraltro, risulta smentita dall'estratto contributivo prodotto a seguito dell'ordine di esibizione: non paiono esservi state sostanziali riduzioni rispetto alle annualità immediatamente antecedenti il sinistro e comunque alla media dei contributi versati negli anni dal signor Pt_1
Si evidenzia, infine, che l'attore risulta essere titolare di una rendita riconosciutagli dall' che è volta CP_5
a indennizzare un pregiudizio di natura patrimoniale derivante dalla compromissione della sua capacità di guadagno.
4.2) Sulle spese per assistenza stragiudiziale
Va premesso, in termini generali, che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale o da una società in detta fase
16
pre-contenziosa e che il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia o da una compagnia che si dedica professionalmente a ciò. Qualora la controversia sia sfociata in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese per l'assistenza stragiudiziale sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare ed il rimborso delle stesse è limitato a quelle sole attività svolte prima o in concomitanza con l'attività giudiziale che rivestano autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima (Cass. civ., Sez. Un., 10 luglio 2017, n. 16990).
Nel caso di specie, non solo non vi è alcuna prova dell'esborso e del pagamento (trattandosi di danno squisitamente patrimoniale, peraltro facilmente e agevolmente dimostrabile mediante produzione in giudizio di assegni e/o bonifici, e dunque alcuno spazio sussiste per una liquidazione equitativa da parte del giudice), ma nemmeno è stato dimostrato in che cosa sia consistita né che si è trattato di attività connotata da autonoma rilevanza rispetto a quella propedeutica all'avvio di questo giudizio (e dunque ricompresa nella liquidazione in questa sede operata, per la fase di studio).
La domanda risarcitoria, dunque, non può trovare accoglimento.
5) Sul risarcimento del danno non patrimoniale
Il danno non patrimoniale si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.
Va esaminato, in primo luogo, il c.d. profilo biologico, ovvero la lesione permanente o temporanea dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé considerata e il correlativo pregiudizio alla possibilità di esplicazione della personalità in tutti gli ambiti della vita individuale e sociale.
Tale voce di danno, suscettibile di accertamento medico-legale, va determinata, ai fini del risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, con riferimento sia alle componenti a prova scientifica medico-legale, sia a quelle relative all'incidenza negativa sulle attività quotidiane (c.d. inabilità totale o parziale), sia a quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, che attengono anche alla perdita della capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti ovvero
17
anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva (Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 2010, n. 3906). Occorre avere riguardo, cioè, alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, ovvero a tutte le attività realizzatrici della persona umana (Corte Cost., 18 luglio 1991, n. 356, Corte Cost. 14 luglio 1986, n. 184).
Dalla documentazione clinica in atti e dalla relazione della c.t.u. nominata nel presente giudizio, dott.ssa
(qui da intendersi integralmente richiamata), emerge che l'attore ha riportato un “trauma Persona_3
cranico commotivo con multiple fratture facciali, frattura frontale sinistra lineare irradiata verso il tetto dell'orbita sinistra,
e anche a livello dello sfenoide e dell'etmoide, frattura plurifocale del corpo dello sfenoide con estensione alla parete anteriore sifone carotideo sinistro, frattura senza spostamento della parete anteriore laterale del seno mascellare destro, il tratto fratturativo comprende il forame infraorbitario destro, frattura dell'osso proprio del naso, emorragia subaracnoidea, frattura di osteofita anteriore di C5 e C6, trauma contusivo spalla sinistra ed ernie muscolari traumatiche sia sul retto anteriore quadricipite femorale sinistro che sulla faccia laterale terzo prossimale bicipite brachiale sinistro” (pag. 13 dell'elaborato peritale).
Ne è conseguito – secondo la ricostruzione della c.t.u. – un periodo di temporanea compromissione dello stato di salute (ovvero un danno biologico temporaneo) di complessivi 138 giorni, di cui i primi 8 a totale,
40 al 75%, i successivi 60 al 50%, ulteriori 30 giorni al 25%.
Sussistono, inoltre, postumi permanenti in misura pari ad un danno biologico del 23%.
Il grado di sofferenze patito è stato di entità medio-elevata nel periodo della malattia e di entità media per quanto attiene ai postumi.
Ciò premesso, la quantificazione del danno va operata in via equitativa, in considerazione della sua specifica natura: in concreto appare congruamente determinabile assumendo come parametro le “tabelle” in uso presso il Tribunale di Milano alla data della decisione, personalizzando il risultato sulla base delle peculiarità del caso concreto e della reale entità del danno.
La Suprema Corte, infatti, ha spiegato che nella liquidazione del danno non patrimoniale, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve
18
garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo in quanto esaminati da differenti uffici giudiziari.
Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di Milano, in conseguenza dell'ampia diffusione sul territorio nazionale, ed al quale la Suprema
Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
Nel caso di specie, avuto riguardo alla misura percentuale di invalidità permanente, individuata dalla c.t.u. nel 23%, alla stregua della tabella milanese compete la liquidazione di un importo pari ad € 91.974,00 (con punto base pari ad € 4.169,39, incrementato per la sofferenza soggettiva come prescritto dall'ultima versione delle tabelle milanesi in conseguenza della gravità della sofferenza patita – come delineata dalla c.t.u. – ed adeguatamente abbattuto con riferimento all'età della persona danneggiata al momento del fatto).
Con riferimento all'inabilità temporanea, assumendo come punto base l'attuale valore tabellare medio, ovvero € 115,00 (in funzione della gravità e della durata dell'inabilità temporanea), dev'essere liquidata la somma di € 920,00 per gli 8 giorni di invalidità temporanea totale, € 3.450,00 per i 40 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, € 3.450,00 per i 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ed infine
€ 862,50 per i residui 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%. Conclusivamente, per il danno biologico temporaneo compete la complessiva somma di € 8.682,50.
Va rimarcato che il valore del punto previsto dalla tabella milanese, così come determinato dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, ricomprende e prevede già l'incidenza media della sofferenza soggettiva in ragione di una certa percentuale di danno anatomo-funzionale, oltre che la compromissione che tipicamente ne consegue in ordine agli aspetti relazionali.
Nel caso concreto oggetto del presente procedimento, non possono ritenersi sussistenti le condizioni per
19
una personalizzazione dell'importo se non con riferimento al c.d. danno da cenestesi lavorativa, non avendo l'attore fornito alcuna prova in merito a pregiudizi peculiari alla vita di relazione o specifici aspetti della sofferenza soggettiva che non fossero già stati considerati dalle tabelle milanesi nella valutazione del danno non patrimoniale globalmente inteso.
Infatti, non risulta provato che il signor bbia patito quei particolari riflessi nella vita di relazione Pt_1
che legittimano una personalizzazione del risarcimento risultante dall'applicazione delle tabelle milanesi.
La c.t.u. ha, tuttavia, confermato che l'attore ha subito una diminuzione della capacità lavorativa specifica nella misura del 30%. Deve, perciò, in questa sede considerarsi il c.d. danno alla cenestesi lavorativa, ovvero il maggior affaticamento sul lavoro con conseguente maggiore usura e ricorso ad energie di riserva.
Tale profilo, infatti, legittima una personalizzazione – seppur contenuta – del risarcimento liquidato per l'invalidità permanente, nella misura del 10% (ove il massimo della personalizzazione possibile è pari al
36%), così risultando l'importo di € 101.171,40.
Il complessivo danno non patrimoniale subito dall'attore deve, pertanto, essere liquidato nella misura di
€ 109.853,90 (€ 101.171,40 + € 8.682,50).
6) Sul concorso di colpa dell'infortunato
CO Pur riconosciuta la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. della per non aver vigilato sui propri materiali di servizio (in particolare, sulla sponda idraulica del semirimorchio), deve tuttavia ravvisarsi un evidente concorso di colpa del danneggiato.
Egli, infatti, avrebbe dovuto verificare la corretta tenuta della pedana, tanto più perché aveva personalmente appurato l'assenza dei parapetti laterali. Del resto, è pacifico che il signor non Pt_1
CO solo era meccanico di grande esperienza e aveva collaborato in più occasioni con proprio in gare di endurance (e dunque gli era ben noto il meccanismo di funzionamento del semirimorchio e della sponda), ma era inoltre a conoscenza del fatto che le movimentazioni della pedana avvenivano, tendenzialmente, mediante un addetto preposto, indice tale circostanza del fatto che si trattava di una manovra di per sé intrinsecamente pericolosa.
20
E' evidente, quindi, la sussistenza di un concorso di colpa del danneggiato, che può essere riconosciuto
– per tutti i motivi appena esposti – nella misura del 30%.
Infatti, pare a questo Giudice essere prevalente la responsabilità da ascriversi alla custode, per le ragioni esposte nell'apposito paragrafo, la quale avrebbe dovuto verificare costantemente la sicurezza dei propri apparati oppure inibirne l'uso ai soggetti non autorizzati.
Conseguentemente, l'importo riconosciuto al signor deve subire una decurtazione pari a tale Pt_1
percentuale, così risultando dovuta la somma di € 76.897,73 a titolo di danno non patrimoniale.
Si ricorda che il concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. non costituisce un'eccezione in senso stretto, e dunque in alcuna decadenza è incorsa la convenuta che ha sollevato la questione, seppur in via subordinata, nelle conclusioni della propria comparsa di costituzione e risposta.
7) Sul danno differenziale
Il c.d. danno differenziale è costituito dalla differenza tra il danno risarcibile in sede civilistica e l'importo già corrisposto dall' in caso di infortunio o malattia. Esso spetta ai lavoratori che dimostrino di CP_5
aver subito, in ragione di un fatto illecito commesso dal datore di lavoro o da un terzo, un danno maggiore rispetto a quello che l' gli ha risarcito. CP_5
Ciò in quanto l' riconosce l'indennizzo o la rendita al semplice verificarsi dell'infortunio o della CP_5
malattia e ciò non sempre comporta l'integrale ristoro degli effettivi pregiudizi subiti dal lavoratore.
Nel caso in esame, consta che l' abbia erogato al signor una rendita (cfr. documentazione CP_5 Pt_1
prodotta dall'attore a fronte dell'ordine ex art. 210 cod. proc. civ). Tuttavia, pare che essa riguardi esclusivamente il pregiudizio patrimoniale derivante dall'inabilità lavorativa. Ciò lo si desume dall'espresso riferimento all'inabilità contenuto nel prospetto riassuntivo ed anche dal fatto che la rendita
è stata parametrata al reddito dichiarato dal signor Pt_1
A fronte del fatto che alcunché è stato riconosciuto in questa sede a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da incapacità o inabilità lavorativa, non vi sono ragioni per effettuare il calcolo del c.d. danno differenziale.
21
8)Sulla rivalutazione e sugli interessi
Il danno non patrimoniale deve intendersi liquidato in termini monetari attuali. Su tale somma, devalutata alla data dell'infortunio e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data dell'infortunio alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
9) Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza;
le spese di lite sostenute da parte attrice sono quindi poste a carico della convenuta e calcolate sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, valori medi.
Si precisa che, nella liquidazione, si è tenuto conto – ai fini dell'individuazione del valore della causa – dell'importo complessivo effettivamente riconosciuto.
Le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con decreto del 20.12.2024, sono definitivamente poste a carico della convenuta, in ragione della soccombenza e tenuto conto del fatto che la consulenza è stata strumentale alla quantificazione dei danni risarciti.
Non risultano documentate spese di c.t.p.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. di nella causazione COroparte_1
dell'infortunio subito da in data 26.7.2019; Parte_1
- accerta il concorso di colpa del danneggiato nella misura del 30%; Parte_1
- condanna a pagare a la complessiva somma di € COroparte_1 Parte_7
76.897,73 a titolo di danno non patrimoniale, oltre a rivalutazione e interessi al saggio legale calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
- condanna la convenuta alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese processuali, che liquida in
22
complessivi € 759,00 per anticipazioni, € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo che si è dichiarato antistatario;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u. nella misura già liquidata con decreto del
20.12.2024, con condanna a restituire all'attore le spese a tal fine anticipate.
Così deciso in Treviso, 6 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 5291/2021 promosso da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Nadir Fedele giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Venaria Reale, via Don Giovanni Sapino
n. 95;
c.f.: CodiceFiscale_1
- attore - contro
COroparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Fadalti e dall'avv. Elisabetta del Monaco giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi sito in Treviso, piazza San Vito n. 30;
c.f.: P.IVA_1
- convenuta -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
1
In via principale:
- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della Società “ ” nella COroparte_1
causazione del sinistro de quo e per l'effetto;
- condannare, per le ragioni di cui in narrativa, il in persona del suo COroparte_1
rappresentante pro tempore, a risarcire all'attore i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al sinistro per cui è causa, pari ad un importo di € 150.528,78 (oltre alle spese relative alla trattazione della fase stragiudiziale), o quella diversa veriore somma accertanda in corso di causa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione del capitale dal giorno del sinistro al saldo.
In via subordinata:
- ove ritenuto necessario, disporre la rinnovazione della CTU medico-legale per meglio valutare i danni subiti dall'attore.
LE SPESE: in ogni caso condannare la Compagnia convenuta alla rifusione in favore dell'attrice degli esposti, diritti, onorari, spese 15,00% a forfait, IVA (se dovuta), CPA e spese successive occorrende, con distrazione in favore del sottoscritto legale antistatario.
Per parte convenuta:
Voglia codesto Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia nel merito che istruttoria,
A. nel merito, in via principale: rigettare integralmente le domande formulate dal sig. nei confronti di Parte_1
in quanto inammissibili e improponibili e/o improcedibili e comunque infondate in COroparte_1
fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
B. nel merito, in subordine: accertare la esclusiva o quantomeno concorrente responsabilità del sig. Parte_1
nella causazione del sinistro occorso in data 26.07.2019 per tutti i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, rigettare le richieste avversarie;
C. nel merito, in ulteriore subordine: ridurre la somma richiesta a titolo di risarcimento del danno a quella minore che sarà quantificata in corso di causa e detraendo ogni indennità o risarcimento percepiti aliunde dal sig. Parte_1
D. in ogni caso: condannare il sig. alla rifusione in favore di delle Parte_1 COroparte_1
spese e delle competenze del presente giudizio.
2
E. in via istruttoria: si chiede di essere ammessi alla prova per testimoni sulle circostanze in punto di fatto dedotte in narrativa (in particolare da pagina 11 a pagina 16 dell'atto di comparsa di costituzione e risposta, punti nn. 3 e 4, numerandole progressivamente) non ammesse dal giudice, da intendersi precedute dalla locuzione "vero che", espunti eventuali interlocuzioni, valutazioni o giudizi. Si indicano a testi su tutte le circostanze di cui sopra i sigg.ri Parte_2
, e . Parte_3 Parte_4 Parte_5
Si insiste, poi, per essere ammessi a provare per testimoni le residue e seguenti circostanze, da intendersi precedute dalla locuzione “vero che” di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.:
1. La società convenuta opera da anni con successo e riconoscimento nel settore del motorsport, partecipando sin dalla sua costituzione ai più importanti campionati "GT" in Italia e all'estero.
COr 4. La collaborazione tra e il sig. proseguiva tanto nei finesettimana delle competizioni in pista – e Pt_1
COr quindi presso i circuiti ove si svolgevano di volta in volta le gare – quanto, all'occorrenza, presso l'officina di sita in
Povegliano (TV).
COr 5. Per tutta la durata della collaborazione, ha messo a disposizione del sig. e della moglie un Pt_1
appartamento ad Arcade (TV), alle cui spese ha sempre provveduto la società convenuta.
COr 6. La collaborazione tra e ha interessato alcuni importanti eventi di "endurance", tra cui la "24 CP_2
Heures du Mans" e altre gare classiche dell'automobilismo "GT" europeo.
7. Una delle gare di cui al precedente punto n. 6 è stata la "Total 24 Hours of Spa", tenutasi nel circuito di Spa-
Francorchamps in Belgio dal 25.07.2019 al 28.07.2019 e valida come quarta tappa del campionato "2019 Blancpain
COr GT Series Endurance Cup", alla quale partecipava con l'autovettura Mercedes-AMG GT3, n. 113.
COr 8. L'intera squadra di meccanici e collaboratori di tranne i sigg.ri e Parte_2 Persona_1 [...]
erano presenti nel circuito di Spa-Francorchamps in Belgio già dal lunedì 22.07.2019 per provvedere Per_2
all'allestimento del "box".
9. Ogni "box" assegnato a ciascuna scuderia all'interno del circuito da una parte è aperto verso la c.d. "pit lane", ovverosia la corsia impegnata dalle automobili per immettersi nel tracciato vero e proprio, e dall'altra guarda al retro dell'infrastruttura del circuito, ove sono parcheggiati gli autocarri delle scuderie solitamente in corrispondenza dei rispettivi
3
"box".
10. In occasione della manifestazione sportiva denominata "Total 24 Hours of Spa" tenutasi nel circuito di Spa-
Francorchamps in Belgio dal 25.07.2019 al 28.07.2019, il semirimorchio marca " , targato "AB45730", di CP_3
COr COr proprietà di era parcheggiato nel retro del box assegnato alla scuderia gestita da e in corrispondenza di quest'ultimo.
13. Il sig. svolgeva i compiti di cui ai precedenti punti nn. 12 e 13 in totale autonomia in ragione del suo Parte_1
ruolo e della sua lunga e provata esperienza nel settore del motorsport.
16. La mattina del 26.07.2019, nel corso dell'evento denominato "Total 24 Hours of Spa", tenutosi nel circuito di Spa-
COr Francorchamps in Belgio dal 25.07.2019 al 28.07.2019, e tutto il personale occupato dalla convenuta ha svolto solo attività di preparazione in vista della gara del giorno successivo.
17. Il fine settimana di gara dell'evento denominato "Total 24 Hours of Spa", tenutosi nel circuito di Spa-Francorchamps in Belgio dal 25.07.2019 al 28.07.2019, prevedeva la partecipazione di più categorie di vetture differenti.
COr 19. In data 26.07.2019, la scuderia di partecipava al campionato denominato "Total 24 Hours of Spa – Blancpain
GT Series", che si disputava all'interno dell'evento denominato "Total 24 Hours of Spa", tenutosi nel circuito di Spa-
Francorchamps in Belgio dal 25.07.2019 al 28.07.2019.
22. La porta presente nella sponda idraulica che chiude posteriormente il semirimorchio marca , targato CP_3
COr "AB45730", di proprietà di è omologata e perfettamente visibile, come facilmente testabile è la sua effettiva chiusura.
24. Il direttore di gara nell'ambito di una manifestazione quale è stata la "Total 24 Hours of Spa", tenutosi nel circuito di Spa-Francorchamps in Belgio dal 25.07.2019 al 28.07.2019, è soggetto terzo ed esterno alle scuderie partecipanti, in genere responsabile della gestione sportiva della competizione.
COr 25. Tra i collaboratori di presenti alla gara denominata "Total 24 Hours of Spa" tenutasi nel luglio del 2019, il capo meccanico era il sig. , il quale si occupava del funzionamento, della preparazione della eventuale CP_4
riparazione della vettura in gara.
26. Nell'ambito della manifestazione denominata "Total 24 Hours of Spa" tenutasi nel 2019, l'ingegnere di pista
COr della scuderia gestita da era il sig. , il quale si occupava precisamente ed esclusivamente dell'assetto e Parte_4
4
in generale della performance della vettura nei giorni di gara, compresa l'analisi dei tempi sul giro, della telemetria, dell'aerodinamica.
33. Tanto il semirimorchio marca "Zorzi", targato "AB45730", quanto il suo utilizzo nei termini descritti ai
COr precedenti punti nn. 30 e 31, è stato in uso a e al sig. sin dal momento in cui quest'ultimo ha iniziato il suo Pt_1
rapporto con la convenuta.
34. Il sig. aveva completa familiarità e dimestichezza con il semirimorchio marca "Zorzi", targato Parte_1
COr "AB45730", di proprietà di come conosceva perfettamente l'esistenza, nella sponda idraulica di sollevamento, della porta come normale accesso ai vani interni del rimorchio durante le competizioni sportive, ovverosia nel periodo di tempo intercorrente tra l'avvenuto allestimento del box e il successivo disallestimento una volta terminato l'evento.
35. In occasione della competizione denominata "Total 24 Hours of Spa" tenutasi nel 2019, come in ogni
CO manifestazione sportiva di pista cui ha partecipato con la collaborazione del sig. una volta terminato Parte_1
lo scarico del materiale dal semirimorchio per il primo allestimento del box, la sponda idraulica che chiude posteriormente il
COr semirimorchio marca "Zorzi", targato "AB45730", di proprietà di veniva tenuta chiusa, consentendo l'accesso al semirimorchio attraverso la porta posteriore.
36. Durante ogni manifestazione sportiva in pista, come anche in occasione della competizione denominata "Total 24
Hours of Spa" tenutasi nel 2019, tenere abbassata la sponda idraulica che chiude posteriormente il semirimorchio marca
CO " , targato "AB45730", di proprietà di comprometterebbe la fruizione degli spazi tra il retro del box e il CP_3
COr semirimorchio da parte del personale di e delle altre scuderie.
37. Durante ogni manifestazione sportiva in pista, come anche in occasione della competizione denominata "Total 24
Hours of Spa" tenutasi nel 2019, lo spazio tra il semirimorchio marca " , targato "AB45730", di proprietà di CP_3
COr
e il retro del corrispondente box vengono continuamente utilizzati e percorsi dal personale anche per il trasporto di attrezzatura utilizzando dei carrelli.
COr 38. Già dal luglio del 2019, prima dell'incidente occorso al sig. in data 26.07.2019, aveva Pt_1
COr rappresentato al medesimo sig. che la collaborazione tra il medesimo sig. e la ditta Gierre Parte_1 Pt_1
S.a.s. di TE RO & C. sarebbe terminata una volta conclusa la stagione motoristica allora in corso, ovverosia nel
5
2019.
COr 39. Con la stagione sportiva 2019 ha portato a termine un importante progetto pluriennale, la cui conclusione ha reso necessaria una riduzione del personale tecnico interno ed esterno impiegato per le stagioni sportive successive.
Si indicano a testi su tutte le circostanze di cui sopra i sigg.ri , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
, tutti presso Parte_5 COroparte_1
Si chiede fin d'ora di essere abilitati alla prova contraria sui capitoli di prova di parte attrice che venissero eventualmente ulteriormente ammessi con i testi sopra indicati per la prova diretta.
E.
1. Le richieste di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Si chiede che sia ordinata e disposta, a carico del sig. anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 210 c.p.c., Parte_1
la esibizione e/o produzione in giudizio, di: (ii) copia della documentazione, anche fiscale o previdenziale, indicante i corrispettivi per attività lavorativa percepiti dal sig. dal 26.07.2019 in avanti a fronte di attività lavorativa Parte_1
comunque qualificata ed anche subordinata, parasubordinata, autonoma, libero-professionale o imprenditoriale e, in particolare, la esibizione di tutti i prospetti di paga ricevuti da luglio 2019, le fatture o le ricevute emesse, anche per compensi occasionali, da luglio 2019 in avanti;
(iii) copia dei contratti di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo o libero professionali stipulati dal sig. da luglio 2019 in avanti. Parte_1
E.
2. Le richieste di informazioni ex art. 213 c.p.c.
Si chiede che codesto Giudice assuma, anche ai sensi dell'art. 213 c.p.c., informazioni presso l sede Nazionale CP_5
di Roma (RM), Via RO Ferruzzi
n. 38 e/o presso l' ufficio territoriale di Torino (TO) ovvero, se diverso, presso competente ufficio territoriale CP_5
dell' in relazione ad eventuali indennità e/o risarcimenti richiesti e/o disposti dall'Istituto a vantaggio del sig. CP_5
percepiti da luglio 2019 in avanti. Parte_1
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
6
Con atto di citazione regolarmente notificato, il signor adìva il Tribunale di Treviso al fine di Pt_1
ottenere la condanna della al risarcimento del danno patrimoniale e COroparte_1
non patrimoniale conseguente all'infortunio subito in data 26.7.2019.
In particolare, secondo la ricostruzione attorea, durante l'attività lavorativa prestata in favore della convenuta nell'ambito di una gara endurance presso il circuito di Spa-Francorchamps, il signor Pt_1
CO cadeva dalla sponda idraulica di un automezzo di proprietà della , privo delle necessarie barre anticaduta, e manovrata – per prassi aziendale – da un addetto preposto a tale compito. Il portellone centrale della sponda, privo di adeguata chiusura, cedeva infatti sotto il peso del lavoratore, cagionandone la rovinosa caduta.
CO
si costituiva in giudizio contestando fermamente le pretese avversarie, chiedendo il rigetto integrale delle domande attoree o, in subordine, l'accertamento della responsabilità esclusiva – o almeno concorrente – dello stesso signor ella causazione del sinistro, con la conseguente riduzione della Pt_1
somma eventualmente dovuta a titolo di risarcimento.
La prima udienza si svolgeva il 20.1.2022. In quella sede, il G.I. rigettava l'eccezione preliminare sollevata
CO da riguardante la nullità della citazione e concedeva alle parti i termini di legge per il deposito di memorie ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
La causa veniva istruita mediante ordine di esibizione all'attore della documentazione comprovante la rendita percepita a seguito dell'infortunio nonché l'escussione dei signori CP_5 Testimone_1 [...]
(testi di parte attrice) e (teste di parte convenuta). Tes_2 Parte_2
Completata l'istruttoria orale, veniva disposta c.t.u. medico-legale, affidata alla dott.ssa Persona_3
Le parti precisavano le proprie conclusioni all'udienza del 6.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ. La causa veniva quindi trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
1) Sulla ricostruzione dei fatti di causa così come emersa nel corso dell'istruttoria
7
Basandosi sulle risultanze emerse nel corso del giudizio, in particolare sull'istruttoria svolta (deposizioni testimoniali, documentazione e consulenza tecnica d'ufficio), è possibile ricostruire lo svolgimento del fatto storico che ha dato origine alla controversia.
Il sinistro si è verificato in data 26.7.2019, durante l'attività lavorativa prestata dal signor n favore Pt_1
della società convenuta, nel contesto di una gara endurance presso il circuito di Spa-Francorchamps.
Il signor che aveva il ruolo di occuparsi della preparazione e manutenzione degli attrezzi Pt_1
meccanici e della struttura in campo gara, si trovava a dover accedere al piano superiore di un automezzo
(un semirimorchio) della convenuta.
CO COrariamente a quanto sostenuto inizialmente da , che ipotizzava un accesso tramite una porta posteriore, la documentazione fotografica dimessa da entrambe le parti attesta che l'unico modo effettivo per raggiungere tale vano era tramite la pedana idraulica del semirimorchio.
Tendenzialmente, le movimentazioni di tale sponda idraulica erano curate da un addetto preposto
(l'autista del rimorchio) per l'apertura, la preparazione e la manovra. Questa circostanza è stata confermata dai testi attorei.
Tuttavia, il teste di parte convenuta ha precisato che non sempre era presente l'autista Parte_2
del semirimorchio e dunque le movimentazioni della sponda – che potevano avvenire sia tramite i comandi fissi presenti sul fianco del semirimorchio, sia attraverso un apposito telecomando – avvenivano anche da parte dei soggetti che, a vario titolo, abbisognavano degli strumenti conservati all'interno del veicolo.
L'evento dannoso si è verificato quando il signor è salito sulla pedana idraulica e il portellone Pt_1
centrale ha ceduto sotto il suo peso, causandone una rovinosa caduta e le gravi lesioni conseguenti.
Non è dato sapere se, nell'occasione, l'attore avesse autonomamente azionato la sponda idraulica
(mediante il telecomando che, evidentemente, era stato lasciato nella disponibilità dei dipendenti e
CO collaboratori di , n.d.r.) o se l'addetto giornaliero, (che nemmeno è stato citato quale Persona_4
testimone nel presente giudizio), avesse operato la movimentazione.
8
Dall'istruttoria testimoniale è emerso che l'accesso al vano superiore tramite la sponda era la prassi consolidata, e che la necessità di utilizzare la pedana era legata al compito di reperire attrezzature di gara, come il cassone contenente il tubo per il rifornimento, considerato materiale pesante e ingombrante.
L'attività che l'attore stava svolgendo non era un'azione arbitraria, ma rientrava nella normale routine di preparazione alle competizioni, concordata con il capo meccanico.
Un ulteriore elemento emerso nel corso dell'istruttoria è la mancanza di dispositivi di sicurezza sulla sponda idraulica. In particolare, le barre laterali anticaduta non erano presenti, essendo state rimosse. Le prove testimoniali hanno confermato che, a causa di questa assenza, gli utilizzatori della sponda erano costretti a restare in una posizione centrale, proprio in corrispondenza del portellone che ha ceduto.
In sintesi, la caduta è stata determinata dal cedimento di un portellone che, a tutta evidenza, era privo di adeguata chiusura, e aggravata dall'assenza di barre laterali anticaduta, mancanza questa che ha impedito all'utilizzatore di avere un appiglio sicuro. L'utilizzo della sponda era l'unico accesso possibile al vano superiore e avveniva secondo prassi aziendale, manovrata generalmente (ma non esclusivamente) da un addetto preposto.
2) Sull'inapplicabilità dell'art. 2087 cod. civ. e della normativa in materia degli obblighi di sicurezza incombenti sul datore di lavoro
L'attore ha – per vero, solo in sede di scritti conclusivi – fondato la propria domanda risarcitoria
CO sull'asserita violazione, da parte della , del disposto di cui all'art. 2087 cod. civ. e della normativa dettata a tutela dei lavoratori subordinati (o para subordinati) imposta al datore di lavoro, applicabile – secondo le prospettazioni attoree – anche ai rapporti di lavoro autonomi.
Tale tesi non può ritenersi condivisibile e la giurisprudenza citata non si attaglia al caso di specie, in quanto si riferisce ai danni subiti dai dipendenti della subappaltatrice e non, come nel caso oggetto del presente giudizio, direttamente dal prestatore d'opera / lavoratore autonomo.
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che ai rapporti di lavoro autonomo non si applicano le norme speciali antinfortunistiche, che, di regola, presuppongono l'inserimento del prestatore di lavoro
9
nell'impresa del soggetto destinatario della prestazione, né l'art. 2087 cod. civ., il quale, integrando le richiamate leggi speciali, riguarda esclusivamente i rapporti di lavoro subordinato (Cass. civ., sez. III, 21 marzo 2013, n. 7128).
CO Non vi è dubbio che il rapporto tra il signor e fosse di tale ultimo tipo, non avendo Pt_1
nemmeno mai richiesto l'attore l'accertamento della natura subordinata della sua prestazione lavorativa.
Il fatto che l'attività del signor come quella di tutti i professionisti che a vario titolo prestavano Pt_1
ausilio alla gara automobilistica a cui stava partecipando la convenuta, fosse coordinata e diretta dal signor
CO (nemmeno dipendente di ) non inficia l'autonomia della prestazione svolta dal signor Pt_2
il quale pacificamente conservava indipendenza sia nell'organizzazione dei propri mezzi, sia nella Pt_1
gestione dei tempi (che comunque e inevitabilmente erano dettati dal timetable di gara).
I contratti d'opera, disciplinati dall'art. 2222 e seg. cod. civ., sono caratterizzati dall'autonomia del prestatore nella scelta dei mezzi e nello svolgimento della propria attività. Il potere di ingerenza da parte del committente dell'opera sulle modalità di esecuzione del lavoro è limitato, non essendo ipotizzabile un generale potere di controllo sulle capacità del prestatore né sull'adeguatezza dell'organizzazione dallo stesso predisposta.
A tale limitazione del potere di controllo consegue necessariamente la limitazione della responsabilità del committente circa l'adozione delle misure di tutela richieste dall'art. 2087 cod. civ.
CO 3) Sulla responsabilità della ex art. 2051 cod. civ.
CO La responsabilità della deve, invece, inquadrarsi nell'ambito dell'art. 2051 cod. civ.
La previsione normativa non è mai stata espressamente invocata dall'attore. Tuttavia, il giudice può assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame e ponendo a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, ferma restando la preclusione di una decisione basata non già sulla diversa qualificazione giuridica del rapporto, ma su diversi elementi materiali che inverano il fatto costitutivo
10
della pretesa (Cass. 12943/2012), con immutazione della fattispecie e conseguente violazione – in ultra ovvero extrapetizione – del principio di correlazione tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 11629/2017).
A fronte di ciò non è precluso, tendenzialmente, a chi abbia invocato la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2087 e/o dell'art. 2049 cod. civ., di invocarne la responsabilità ai sensi dell'art. 2050 o dell'art. 2051 cod. civ., ove abbia enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, perché compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata anche dal diverso titolo di responsabilità.
Ed invero, secondo la Suprema Corte la Corte, non è ravvisabile alcun elemento ostativo alla individuazione dell'art. 2051 cod. civ. quale concorrente titolo di responsabilità a carico della parte datoriale in ordine alla causazione dell'evento dannoso, non essendo configurabile alcun mutamento degli elementi identificativi della domanda, se non risultano (come nel caso di specie) introdotti nel tema controverso nuovi elementi di fatto.
Il signor infatti, ha indicato, sin dall'atto introduttivo del giudizio, i dati fattuali posti a Pt_1
fondamento della domanda di risarcimento dei danni subiti riconducendo chiaramente la causa dei suddetti danni alla cosa in custodia del datore di lavoro (cfr. Cass. n. 26421/2024, Cass. n. 5957/2018).
Orbene, l'art. 2051 cod. civ. prevede un criterio di imputazione della responsabilità, basato sulla relazione di custodia che intercorre tra la cosa che ha cagionato il danno ed il soggetto che sarà chiamato a rispondere dello stesso.
Il concetto di “cosa in custodia” ricomprende qualsiasi elemento inanimato, mobile o immobile, pericoloso o meno, dal momento che ogni cosa può essere in grado, in certe circostanze, di produrre danni.
La pericolosità della cosa non costituisce un elemento costitutivo della fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ., con la conseguenza che anche cose innocue possono cagionare un danno risarcibile ai sensi della predetta norma. Infatti, il danno può essere cagionato dalla cosa per fatto intrinseco determinato
11
dall'anomalia strutturale della stessa, dal suo connaturato dinamismo, ovvero da fattori sopravvenuti che ne alterino l'originario carattere. Il danneggiato dovrà dimostrare unicamente il verificarsi dell'evento dannoso e il suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che sia tenuto a provare la pericolosità della res.
La nozione di custodia rilevante ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. prescinde dall'effettiva titolarità della res ed implica un rapporto duraturo e continuativo con la stessa, tale da rendere prevedibili i rischi a cui la cosa espone i terzi.
In altri termini, deve considerarsi custode – e quindi responsabile per i danni cagionati – il soggetto su cui grava un dovere di controllo sul rischio derivante dalla cosa stessa e che quindi ha il “governo della cosa”, che si concretizza nella disponibilità immediata della res derivante dall'effettiva disponibilità e padronanza.
Tale specifico rapporto può derivare dalla proprietà ma anche dalla situazione fattuale determinatasi in ragione delle peculiari contingenze del caso concreto.
CO Nel caso di specie, il rimorchio e la relativa sponda idraulica (di proprietà della ) non venivano utilizzati in via esclusiva dal signor bensì erano a disposizione sia dell'attore che dei dipendenti Pt_1
o altri collaboratori della convenuta.
CO La ha quindi assunto e mantenuto la qualità di custode del semirimorchio e della relativa sponda idraulica.
Conseguentemente, avrebbe dovuto garantire la funzionalità e la sicurezza degli stessi, al fine di evitare che gli eventuali utilizzatori potessero servirsene e subire un infortunio a causa dell'irregolare chiusura della porta posteriore.
CO In qualità di custode, avrebbe dovuto, in alternativa:
- inibire l'utilizzo della sponda da parte dei non addetti (e dunque non lasciare nella disponibilità di tutti i presenti il telecomando), oppure
- verificare che la porta posteriore fosse sempre regolarmente chiusa e che fossero montate e a
12
disposizione degli utilizzatori le relative barriere laterali.
La presenza delle stesse, del resto, avrebbe consentito al signor di posizionarsi in prossimità di Pt_1
esse senza temere di cadere, così evitando di gravare con il proprio peso sulla porta posteriore.
L'attore ha poi provato il nesso di causa tra l'apertura della porta posteriore della sponda idraulica e la sua caduta. La dinamica non solo è stata confermata dai testi escussi, ma nemmeno è stata contestata dalla convenuta.
La c.t.u., inoltre, ha affermato che le lesioni accertate sul periziando sono compatibili con le modalità di accadimento del fatto. In altri termini, la consulente ha riscontrato la compatibilità tra le lesioni subite e la dinamica del fatto così come descritta, confermando quindi il nesso di causa.
CO Deve poi escludersi che la abbia fornito idonea prova liberatoria dimostrando che il danno si è verificato nonostante essa avesse espletato, con la diligenza adeguata alla natura ed alla funzione della cosa ed in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione dovute in base a specifiche disposizioni normative e al principio generale del neminem laedere
(Cass. civ., 27 giugno 2016, n. 11802; Cass. civ., 28 luglio 2017, n. 18856 e Cass. civ., 19 gennaio 2018, n.
1257).
Né può dirsi che la condotta del signor sia stata del tutto avulsa e, per la sua imponderabilità, Pt_1
idonea ad escludere qualsivoglia responsabilità della , elidendo il nesso causale. Parte_6
Infatti, le testimonianze raccolte nel corso dell'istruttoria orale hanno consentito di appurare che i
CO dipendenti e i collaboratori di erano soliti utilizzare la sponda idraulica per asportare il materiale che serviva loro, anche in autonomia.
Se è pur vero che il teste ha spiegato che, solitamente, lo svuotamento del vano superiore Pt_2
avveniva al momento dell'arrivo in pista, ciò non comporta che la condotta di un collaboratore, che nel corso delle successive giornate si rechi a recuperare il proprio materiale rimasto all'interno del vano, possa considerarsi del tutto imponderabile o straordinaria.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la convenuta sarà quindi chiamata a rispondere ex art.
13
2051 cod. civ. dei danni patiti dal signor nei termini che seguono. Pt_1
4) Sul risarcimento del danno patrimoniale
4.1) Sul danno da incapacità e inabilità lavorativa
Dirimente ai fini della valutazione della spettanza di tale posta di danno, di natura squisitamente patrimoniale, è il fatto che l'attore lo abbia allegato per la prima volta solo in sede di scritti conclusivi.
Nell'atto di citazione, il riferimento all'impossibilità per il signor di svolgere la propria attività Pt_1
lavorativa a causa del sinistro si rinviene solo ed esclusivamente con riguardo alla c.d. personalizzazione del danno non patrimoniale (biologico).
Solo in sede di precisazione delle conclusioni compare per la prima volta l'indicazione (evidentemente tardiva) di tale posta di danno, esplicitata nell'an e nel quantum in sede di comparsa conclusionale.
Si tratta dunque di un'allegazione e di una richiesta liquidatoria tardiva e dunque inammissibile. Non è sufficiente, infatti, a tal fine un mero richiamo a “tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti”, poiché è onere dell'attore allegare e provare tempestivamente tutti i pregiudizi di cui chiede il ristoro, pena l'evidente lesione del diritto di difesa di controparte.
In ogni caso, nel merito – e fermo comunque tutto quanto sopra argomentato con riguardo alla tardività della richiesta – la pretesa risarcitoria attorea è comunque infondata in quanto sfornita di adeguato riscontro probatorio.
Va premesso che i termini danno da incapacità (permanente) e inabilità (temporanea) lavorativa sono utilizzati per definire i riflessi patrimoniali derivanti dalla momentanea o definitiva impossibilità per il soggetto leso di svolgere la propria attività lavorativa. L'incapacità di reddito è un danno patrimoniale che va liquidato secondo gli ordinari criteri di liquidazione, a prescindere da qualsiasi riferimento a barémes medico-legali.
Il reddito da assumere a base di calcolo per la liquidazione del danno da lesione della capacità lavorativa deve necessariamente essere il reddito da lavoro, non rilevando che questo fosse regolare o “in nero”, che desse origine ad una remunerazione in denaro ovvero in natura, che fosse costante o aleatorio, al
14
netto però delle spese e degli oneri per la produzione di tale reddito.
Il signor era un lavoratore autonomo. In tal caso, non essendo sempre previste integrazioni Pt_1
salariali per il periodo di malattia, come avviene invece nel caso dei lavoratori dipendenti, è astrattamente possibile che effettivamente l'artigiano o il lavoratore autonomo abbiano subito una contrazione reddituale conseguente al periodo di malattia e, quindi, di assenza forzata dal lavoro.
Nel caso di specie, in assenza di una busta paga mensile, la prova della contrazione del reddito avrebbe potuto essere fornita depositando il libro giornale o il registro delle fatture tenuto ai fini i.v.a. relativi ad un periodo di tempo sufficientemente ampio antecedente e successivo al sinistro.
In altri termini, l'accertamento e la conseguente liquidazione del danno da inabilità lavorativa – che, lo si ribadisce, costituisce un danno patrimoniale – non può prescindere dalla prova dell'effettiva contrazione reddituale patita.
Nel caso di specie, l'attore non ha prodotto in giudizio le scritture contabili sopra indicate, né ha fatto riferimento specifico al proprio reddito da lavoro per un adeguato periodo e a presunte perdite patrimoniali meritevoli di ristoro. E' in ogni caso onere dell'attore fornire tale prova, che nel caso di specie non ha trovato ingresso nel presente procedimento.
Non può pertanto essere liquidato alcunché a titolo di risarcimento del danno da inabilità lavorativa.
L'incapacità lavorativa permanente di produrre reddito, invece, costituisce un danno patrimoniale (nello specifico, un lucro cessante) consistente nella definitiva e forzosa rinuncia al livello di reddito lavorativo goduto prima del sinistro.
Le condizioni di risarcibilità di tale posta di danno sono, in primo luogo, l'impossibilità per il danneggiato di recuperare interamente la propria complessiva integrità e funzionalità psicofisica e la preclusione per il danneggiato a conservare redditi da lavoro nella stessa misura di quelli percepiti prima del sinistro ovvero di acquisire in futuro ulteriori redditi o incrementi reddituali.
Solo se nel corso del giudizio risulti provata una riduzione della capacità di guadagno, il danno conseguente (e non la causa di questo, cioè la riduzione della capacità di lavoro specifica) sarà risarcibile
15
sotto il profilo del lucro cessante (Cass. civ., sez. III, 18 maggio 1999, n. 4801).
Per tale ragione, irrilevante è un'eventuale stima da parte del medico-legale della perdita di capacità lavorativa in termini percentuali, poiché essa non è idonea a dimostrare – per le ragioni anzidette – il danno patrimoniale.
Il danneggiato ha l'onere di dimostrare non solo l'esistenza di una contrazione del reddito, ma altresì
l'esistenza di un valido nesso causale tra tale contrazione e la menomazione fisica sofferta.
Il danneggiato, infatti, è tenuto a dimostrare che, dopo il sinistro ed a causa dello stesso, la propria retribuzione ha subito una decurtazione non transeunte.
E', quindi, onere dell'attore dimostrare quale fosse il proprio reddito prima del sinistro e quale sia il proprio reddito dopo il sinistro.
Il danno da riduzione della capacità di guadagno non può mai ritenersi in re ipsa, ma deve essere provato dal danneggiato. Tale prova può essere fornita in vario modo, ma sempre al di fuori di qualsiasi automatismo risarcitorio (Cass. civ., sez. III, 28 aprile 1999, n. 4235).
Nel caso di specie l'attore non ha fornito adeguata prova.
Infatti, egli si è limitato – peraltro a seguito di ordine di esibizione richiesto da controparte – a depositare le più recenti dichiarazioni dei redditi (successive al sinistro).
La tesi attorea, peraltro, risulta smentita dall'estratto contributivo prodotto a seguito dell'ordine di esibizione: non paiono esservi state sostanziali riduzioni rispetto alle annualità immediatamente antecedenti il sinistro e comunque alla media dei contributi versati negli anni dal signor Pt_1
Si evidenzia, infine, che l'attore risulta essere titolare di una rendita riconosciutagli dall' che è volta CP_5
a indennizzare un pregiudizio di natura patrimoniale derivante dalla compromissione della sua capacità di guadagno.
4.2) Sulle spese per assistenza stragiudiziale
Va premesso, in termini generali, che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale o da una società in detta fase
16
pre-contenziosa e che il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia o da una compagnia che si dedica professionalmente a ciò. Qualora la controversia sia sfociata in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese per l'assistenza stragiudiziale sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare ed il rimborso delle stesse è limitato a quelle sole attività svolte prima o in concomitanza con l'attività giudiziale che rivestano autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima (Cass. civ., Sez. Un., 10 luglio 2017, n. 16990).
Nel caso di specie, non solo non vi è alcuna prova dell'esborso e del pagamento (trattandosi di danno squisitamente patrimoniale, peraltro facilmente e agevolmente dimostrabile mediante produzione in giudizio di assegni e/o bonifici, e dunque alcuno spazio sussiste per una liquidazione equitativa da parte del giudice), ma nemmeno è stato dimostrato in che cosa sia consistita né che si è trattato di attività connotata da autonoma rilevanza rispetto a quella propedeutica all'avvio di questo giudizio (e dunque ricompresa nella liquidazione in questa sede operata, per la fase di studio).
La domanda risarcitoria, dunque, non può trovare accoglimento.
5) Sul risarcimento del danno non patrimoniale
Il danno non patrimoniale si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.
Va esaminato, in primo luogo, il c.d. profilo biologico, ovvero la lesione permanente o temporanea dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé considerata e il correlativo pregiudizio alla possibilità di esplicazione della personalità in tutti gli ambiti della vita individuale e sociale.
Tale voce di danno, suscettibile di accertamento medico-legale, va determinata, ai fini del risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, con riferimento sia alle componenti a prova scientifica medico-legale, sia a quelle relative all'incidenza negativa sulle attività quotidiane (c.d. inabilità totale o parziale), sia a quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, che attengono anche alla perdita della capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti ovvero
17
anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva (Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 2010, n. 3906). Occorre avere riguardo, cioè, alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, ovvero a tutte le attività realizzatrici della persona umana (Corte Cost., 18 luglio 1991, n. 356, Corte Cost. 14 luglio 1986, n. 184).
Dalla documentazione clinica in atti e dalla relazione della c.t.u. nominata nel presente giudizio, dott.ssa
(qui da intendersi integralmente richiamata), emerge che l'attore ha riportato un “trauma Persona_3
cranico commotivo con multiple fratture facciali, frattura frontale sinistra lineare irradiata verso il tetto dell'orbita sinistra,
e anche a livello dello sfenoide e dell'etmoide, frattura plurifocale del corpo dello sfenoide con estensione alla parete anteriore sifone carotideo sinistro, frattura senza spostamento della parete anteriore laterale del seno mascellare destro, il tratto fratturativo comprende il forame infraorbitario destro, frattura dell'osso proprio del naso, emorragia subaracnoidea, frattura di osteofita anteriore di C5 e C6, trauma contusivo spalla sinistra ed ernie muscolari traumatiche sia sul retto anteriore quadricipite femorale sinistro che sulla faccia laterale terzo prossimale bicipite brachiale sinistro” (pag. 13 dell'elaborato peritale).
Ne è conseguito – secondo la ricostruzione della c.t.u. – un periodo di temporanea compromissione dello stato di salute (ovvero un danno biologico temporaneo) di complessivi 138 giorni, di cui i primi 8 a totale,
40 al 75%, i successivi 60 al 50%, ulteriori 30 giorni al 25%.
Sussistono, inoltre, postumi permanenti in misura pari ad un danno biologico del 23%.
Il grado di sofferenze patito è stato di entità medio-elevata nel periodo della malattia e di entità media per quanto attiene ai postumi.
Ciò premesso, la quantificazione del danno va operata in via equitativa, in considerazione della sua specifica natura: in concreto appare congruamente determinabile assumendo come parametro le “tabelle” in uso presso il Tribunale di Milano alla data della decisione, personalizzando il risultato sulla base delle peculiarità del caso concreto e della reale entità del danno.
La Suprema Corte, infatti, ha spiegato che nella liquidazione del danno non patrimoniale, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve
18
garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo in quanto esaminati da differenti uffici giudiziari.
Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di Milano, in conseguenza dell'ampia diffusione sul territorio nazionale, ed al quale la Suprema
Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
Nel caso di specie, avuto riguardo alla misura percentuale di invalidità permanente, individuata dalla c.t.u. nel 23%, alla stregua della tabella milanese compete la liquidazione di un importo pari ad € 91.974,00 (con punto base pari ad € 4.169,39, incrementato per la sofferenza soggettiva come prescritto dall'ultima versione delle tabelle milanesi in conseguenza della gravità della sofferenza patita – come delineata dalla c.t.u. – ed adeguatamente abbattuto con riferimento all'età della persona danneggiata al momento del fatto).
Con riferimento all'inabilità temporanea, assumendo come punto base l'attuale valore tabellare medio, ovvero € 115,00 (in funzione della gravità e della durata dell'inabilità temporanea), dev'essere liquidata la somma di € 920,00 per gli 8 giorni di invalidità temporanea totale, € 3.450,00 per i 40 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, € 3.450,00 per i 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ed infine
€ 862,50 per i residui 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%. Conclusivamente, per il danno biologico temporaneo compete la complessiva somma di € 8.682,50.
Va rimarcato che il valore del punto previsto dalla tabella milanese, così come determinato dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, ricomprende e prevede già l'incidenza media della sofferenza soggettiva in ragione di una certa percentuale di danno anatomo-funzionale, oltre che la compromissione che tipicamente ne consegue in ordine agli aspetti relazionali.
Nel caso concreto oggetto del presente procedimento, non possono ritenersi sussistenti le condizioni per
19
una personalizzazione dell'importo se non con riferimento al c.d. danno da cenestesi lavorativa, non avendo l'attore fornito alcuna prova in merito a pregiudizi peculiari alla vita di relazione o specifici aspetti della sofferenza soggettiva che non fossero già stati considerati dalle tabelle milanesi nella valutazione del danno non patrimoniale globalmente inteso.
Infatti, non risulta provato che il signor bbia patito quei particolari riflessi nella vita di relazione Pt_1
che legittimano una personalizzazione del risarcimento risultante dall'applicazione delle tabelle milanesi.
La c.t.u. ha, tuttavia, confermato che l'attore ha subito una diminuzione della capacità lavorativa specifica nella misura del 30%. Deve, perciò, in questa sede considerarsi il c.d. danno alla cenestesi lavorativa, ovvero il maggior affaticamento sul lavoro con conseguente maggiore usura e ricorso ad energie di riserva.
Tale profilo, infatti, legittima una personalizzazione – seppur contenuta – del risarcimento liquidato per l'invalidità permanente, nella misura del 10% (ove il massimo della personalizzazione possibile è pari al
36%), così risultando l'importo di € 101.171,40.
Il complessivo danno non patrimoniale subito dall'attore deve, pertanto, essere liquidato nella misura di
€ 109.853,90 (€ 101.171,40 + € 8.682,50).
6) Sul concorso di colpa dell'infortunato
CO Pur riconosciuta la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. della per non aver vigilato sui propri materiali di servizio (in particolare, sulla sponda idraulica del semirimorchio), deve tuttavia ravvisarsi un evidente concorso di colpa del danneggiato.
Egli, infatti, avrebbe dovuto verificare la corretta tenuta della pedana, tanto più perché aveva personalmente appurato l'assenza dei parapetti laterali. Del resto, è pacifico che il signor non Pt_1
CO solo era meccanico di grande esperienza e aveva collaborato in più occasioni con proprio in gare di endurance (e dunque gli era ben noto il meccanismo di funzionamento del semirimorchio e della sponda), ma era inoltre a conoscenza del fatto che le movimentazioni della pedana avvenivano, tendenzialmente, mediante un addetto preposto, indice tale circostanza del fatto che si trattava di una manovra di per sé intrinsecamente pericolosa.
20
E' evidente, quindi, la sussistenza di un concorso di colpa del danneggiato, che può essere riconosciuto
– per tutti i motivi appena esposti – nella misura del 30%.
Infatti, pare a questo Giudice essere prevalente la responsabilità da ascriversi alla custode, per le ragioni esposte nell'apposito paragrafo, la quale avrebbe dovuto verificare costantemente la sicurezza dei propri apparati oppure inibirne l'uso ai soggetti non autorizzati.
Conseguentemente, l'importo riconosciuto al signor deve subire una decurtazione pari a tale Pt_1
percentuale, così risultando dovuta la somma di € 76.897,73 a titolo di danno non patrimoniale.
Si ricorda che il concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. non costituisce un'eccezione in senso stretto, e dunque in alcuna decadenza è incorsa la convenuta che ha sollevato la questione, seppur in via subordinata, nelle conclusioni della propria comparsa di costituzione e risposta.
7) Sul danno differenziale
Il c.d. danno differenziale è costituito dalla differenza tra il danno risarcibile in sede civilistica e l'importo già corrisposto dall' in caso di infortunio o malattia. Esso spetta ai lavoratori che dimostrino di CP_5
aver subito, in ragione di un fatto illecito commesso dal datore di lavoro o da un terzo, un danno maggiore rispetto a quello che l' gli ha risarcito. CP_5
Ciò in quanto l' riconosce l'indennizzo o la rendita al semplice verificarsi dell'infortunio o della CP_5
malattia e ciò non sempre comporta l'integrale ristoro degli effettivi pregiudizi subiti dal lavoratore.
Nel caso in esame, consta che l' abbia erogato al signor una rendita (cfr. documentazione CP_5 Pt_1
prodotta dall'attore a fronte dell'ordine ex art. 210 cod. proc. civ). Tuttavia, pare che essa riguardi esclusivamente il pregiudizio patrimoniale derivante dall'inabilità lavorativa. Ciò lo si desume dall'espresso riferimento all'inabilità contenuto nel prospetto riassuntivo ed anche dal fatto che la rendita
è stata parametrata al reddito dichiarato dal signor Pt_1
A fronte del fatto che alcunché è stato riconosciuto in questa sede a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da incapacità o inabilità lavorativa, non vi sono ragioni per effettuare il calcolo del c.d. danno differenziale.
21
8)Sulla rivalutazione e sugli interessi
Il danno non patrimoniale deve intendersi liquidato in termini monetari attuali. Su tale somma, devalutata alla data dell'infortunio e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data dell'infortunio alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
9) Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza;
le spese di lite sostenute da parte attrice sono quindi poste a carico della convenuta e calcolate sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, valori medi.
Si precisa che, nella liquidazione, si è tenuto conto – ai fini dell'individuazione del valore della causa – dell'importo complessivo effettivamente riconosciuto.
Le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con decreto del 20.12.2024, sono definitivamente poste a carico della convenuta, in ragione della soccombenza e tenuto conto del fatto che la consulenza è stata strumentale alla quantificazione dei danni risarciti.
Non risultano documentate spese di c.t.p.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. di nella causazione COroparte_1
dell'infortunio subito da in data 26.7.2019; Parte_1
- accerta il concorso di colpa del danneggiato nella misura del 30%; Parte_1
- condanna a pagare a la complessiva somma di € COroparte_1 Parte_7
76.897,73 a titolo di danno non patrimoniale, oltre a rivalutazione e interessi al saggio legale calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
- condanna la convenuta alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese processuali, che liquida in
22
complessivi € 759,00 per anticipazioni, € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo che si è dichiarato antistatario;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u. nella misura già liquidata con decreto del
20.12.2024, con condanna a restituire all'attore le spese a tal fine anticipate.
Così deciso in Treviso, 6 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
23