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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/10/2025, n. 2828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2828 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 403/2025 C.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO nelle persone dei magistrati:
FA Laurenzi Presidente
Anna Ferrari Consigliere
CO Botta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra indicato promossa da:
( ), nato a [...] il [...], e ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, dall'Avv. Cristina Alessia BERNARDO
( ), del Foro di Milano, con studio in Arese (MI), via Matteotti, 45/144, e C.F._2 dall'Avv. Sara GERMANI ( ), del Foro di Milano, con studio in Limbiate C.F._3
(MB), corso Milano, 62, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Sara GERMANI, in
Limbiate (MB),
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
Nei confronti di
, nato a [...] il [...] e residente in [...] (C.F.: CP_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Avio Giacovelli (C.F. C.F._4
) del Foro di Monza presso il cui studio in Milano Piazza Argentina 1, elegge C.F._5 domicilio
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE GENERALE Dott.ssa Simonetta Bellaviti
Oggetto: riassunzione per giudizio di rinvio a seguito dell'emissione dell'ordinanza della Corte
Suprema di Cassazione n. 31552 del 9 dicembre 2024 (n. reg. gen. 23014/2023 – n. sezionale
3678/2024 – n. di raccolta gen. 31552/2024 - data pubblicazione 09.12.2024).
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI
PER Il RICORRENTE IN RIASSUNZIONE:
“Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello intestata, in accoglimento del presente appello, in ottemperanza ai principi enunciati dalla Corte di Cassazione in sede rescindente con ordinanza n.
31552/2024 pubblicata il 9 dicembre 2024, riformare la sentenza di primo grado n. 1720/2021, pubblicata il 27.09.2021 dal Tribunale di Monza e, conseguentemente, in accoglimento delle domande attoree, condannare il convenuto a corrispondere all'appellante CP_1 Parte_1
la somma di € 149.364,00 (euro centoquarantanovemilatrecentosessantaquattro/00) - ovvero
[...] quella maggiore o minore che risulti congrua - oltre rivalutazione monetaria e interessi legali fino al saldo;
con condanna altresì della parte convenuta al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello di Cassazione”.
PER IL RESISTENTE IN RIASSUNZIONE:
“- nel merito: rigettare il gravame avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza n. 1720/2021 del Tribunale di Monza nella parte relativa alla quantificazione del danno endofamiliare, indicando, coerentemente con le indicazioni della Corte di Cassazione, i criteri adottati che tengano conto della differenza ontologica tra la fattispecie in esame da quella della perdita del genitore per decesso e delle altre circostanze specifiche del caso di specie, e per l'effetto confermare la condanna del signor a rifondere al signor la somma di € 33.600,00; CP_1 Parte_1
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di parziale accoglimento del gravame, quantificare il danno non patrimoniale in via equitativa, con abbattimento del dato tabellare base, in applicazione dei criteri correttivi applicati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in casi analoghi, che tengano conto della differenza ontologica tra la specifica fattispecie in esame da quella della perdita del genitore per decesso, delle circostanze specifiche del caso di specie.
Compensare le spese di lite del presente grado di giudizio e di quelli precedenti”.
PER IL PROCURATORE GENERALE:
Il Procuratore Generale, in persona del sottoscritto sostituto, visto il ricorso in riassunzione presentato da nel procedimento in Parte_1 epigrafe, volto ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado in seguito all'ordinanza di annullamento pronunciata dalla Corte di Cassazione;
preso atto dei motivi addotti del ricorrente;
pagina 2 di 16 considerato quanto affermato dalla Corte di Cassazione in termini di principi applicabili e ritenuto che la Corte d'appello possa accogliere i motivi di parte attrice con riforma della sentenza del Tribunale,
ESPRIME
Parere FAVOREVOLE all'accoglimento del ricorso con nuova quantificazione del danno e conseguente risarcimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il procedimento di primo grado (Tribunale di Monza n. 7010/2019 R.G.)
Con atto di citazione notificato il 05.07.2019, citava in giudizio al Parte_1 CP_1 fine di accertare e dichiarare giudizialmente la paternità ai sensi dell'art. 269 c.c. ed essere autorizzato ad assumere il cognome paterno, nonché per ottenere la condanna del convenuto al risarcimento del danno da illecito endofamiliare quantificato nella somma di € 149.364,00.
Nel proprio atto introduttivo, il ricorrente rappresentava di essere nato da una relazione sentimentale intercorsa tra la madre e e che quest'ultimo, pur Parte_2 CP_1 consapevole della gravidanza e della sua nascita, aveva sempre mostrato totale disinteresse per il figlio, rifiutandosi di riconoscerlo e di contribuire al suo mantenimento.
In data 07.11.2019 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande CP_1 attoree, egli affermava di non aver mai intrattenuto alcuna relazione sentimentale con la Pt_1
e di non essere mai stato messo a conoscenza di essere il padre naturale di . Parte_1
Instauratosi il contraddittorio, all'udienza del 28.11.2019 il Giudice disponeva CTU per stabilire se vi fosse compatibilità sotto il profilo genetico tra il supposto padre e . CP_1 Parte_1
La consulenza tecnica confermava che era il padre biologico di , con CP_1 Parte_1 compatibilità dei profili genetici accertata con probabilità del 99,999999984%.
Con sentenza n.1720/2021 pubblicata in data 27.09.2021, il Tribunale di Monza così provvedeva:
“1) Dichiara che è padre biologico di nato a [...] il [...]; CP_1 Parte_1
2) Dispone che assuma in aggiunta al cognome materno “ ” quello Parte_1 Pt_1 paterno “ ”; CP_1
3) Dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato, venga comunicata a cura dell'attore al
Comune di Rho (MI) per l'annotazione sul suo atto di nascita;
4) Condanna a corrispondere in favore di a titolo risarcitorio l'importo di CP_1 Parte_1
€ 33.600,00 in moneta attuale, oltre agli interessi legali maturati dalla data della presente sentenza fino all'effettivo saldo;
pagina 3 di 16 5) Condanna a rifondere a le spese di lite che si liquidano in complessivi CP_1 Parte_1
€ 7.500,00 per compensi professionali, oltre al 15 % di detto importo a titolo di rimborso spese forfettarie ed oltre oneri accessori di legge;
6) Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di . CP_1
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, il Tribunale affermava la responsabilità del CP_1 in ordine al danno non patrimoniale subito da , in conseguenza del mancato Parte_1 riconoscimento e della totale assenza del padre, sin dalla sua nascita. Tuttavia, in punto di quantificazione del danno non patrimoniale, il Tribunale lo circoscriveva al pregiudizio riferibile all'arco della vita del figlio dalla nascita al compimento della maggiore età, momento in cui il poteva scegliere liberamente se agire o meno contro il padre, e riteneva che fosse da Pt_1 valutare in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.
Il Tribunale precisava inoltre che il risarcimento doveva essere limitato al pregiudizio subito dal fino al compimento della maggiore età, in quanto già dall'età di 18 anni egli avrebbe Pt_1 potuto proporre la domanda di riconoscimento della paternità in via giudiziale, dunque, successivamente, non poteva dolersi dei danni causati dall'assenza del padre, essendo stata in parte causata anche dalla sua inerzia nell'agire prolungata fino al 2019 (anno in cui è stato notificato l'atto di citazione del procedimento di primo grado), all'età di 43 anni.
2. Il procedimento di secondo grado (Corte d'Appello di Milano n. 913/2022 R.G.)
Avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Monza, proponeva appello in data Parte_1
25.03.2022 e chiedeva, in parziale riforma della sentenza n. 1720/2021, condannarsi al CP_1 risarcimento dei danni da illecito endofamiliare quantificato nella somma di € 149.364,00 o di quella somma, maggiore o minore, che sarebbe risultata dovuta in corso di giudizio, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo.
Con il primo motivo d'appello, lamentava la mancata ammissione in qualità di teste della Pt_1 propria madre, la cui escussione secondo l'appellante avrebbe potuto far luce sulla Parte_2 situazione del figlio, e di cui il giudice di primo grado aveva rilevato l'incapacità a testimoniare su eccezione di parte convenuta, alla luce del fatto che la aveva parallelamente intrapreso Pt_1 un'azione risarcitoria nei confronti del medesimo convenuto relativa alla nascita del figlio, senza tuttavia documentarla.
Con il secondo motivo l'appellante denunciava l'omessa, erronea e/o contraddittoria applicazione dei criteri di cui alle Tabelle del Tribunale di Milano per la quantificazione del danno c.d. pagina 4 di 16 endofamiliare, nonché l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione sul punto.
Secondo , il Tribunale avrebbe errato nel circoscrivere il riconoscimento del risarcimento Pt_1 del danno ai soli primi 18 anni di vita, motivando sulla base di una presunta inerzia del figlio nell'instaurazione dell'azione giudiziaria che, invece, avrebbe potuto esercitare fin dal compimento della maggiore età. , al riguardo, argomentava alla luce dell'imprescrittibilità dell'azione Pt_1 giudiziale di riconoscimento di paternità, evidenziando l'irrilevanza sul piano degli effetti giuridici attribuita dal legislatore all'inerzia del legittimato.
Quanto ai parametri adottati per la liquidazione del danno, parte appellante evidenziava la scorrettezza del criterio equitativo utilizzato da parte del Tribunale di Monza che avrebbe, invece, dovuto tener conto di tutte le circostanze del caso concreto, quali fattori incidenti sulla gravità della lesione. Invero, il Tribunale, pur avendo adottato come riferimento l'importo base previsto dalle c.d. Tabelle del Tribunale di Milano nel caso di perdita parentale, aveva ignorato i criteri correttivi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di danno endofamiliare, senza fornire adeguata motivazione sul punto. Il Tribunale avrebbe dovuto, invece, considerare quali elementi significativi la durata dell'assenza materiale e affettiva del padre che, nella fattispecie, durava ininterrottamente dalla nascita dell'appellante, oltre alla gravità della sua condotta.
In data 18.07.2022 si costituiva in giudizio proponendo appello incidentale per “l'errore CP_1 di valutazione delle risultanze istruttorie in cui è incorso il Tribunale di Monza, che ha ritenuto provata la consapevolezza del signor in merito al rapporto di paternità pur in mancanza dei relativi CP_1 elementi”, in accoglimento del quale chiedeva respingersi le domande proposte dall'appellante di natura risarcitoria, con condanna del alla restituzione di quanto versato;
in via Pt_1 istruttoria, si opponeva all'ammissione della prova testimoniale di e chiedeva Parte_2 ammettersi prova per interrogatorio formale di parte attorea.
Quanto alla valutazione equitativa del danno endofamiliare, il IV osservava che il valore indicato nelle tabelle del Tribunale di Milano doveva legittimamente essere adeguato, in forza della diversità della fattispecie per cui era stato elaborato. Inoltre, il fatto che l'azione fosse imprescrittibile non esimeva il Giudice dalla valutazione dell'inerzia del figlio nel determinarsi a promuovere l'azione.
Da ultimo, il IV si doleva del fatto che il Tribunale di Monza aveva ritenuto provata la sua consapevolezza in merito al rapporto di paternità sulla base dell'unica testimonianza ammessa al giudizio, quella del signor zio del , ritenuta insufficiente dall'appellante Per_1 Pt_1 incidentale.
Con sentenza n. 2659 pubblicata il 14.09.2023, la Corte d'Appello di Milano rigettava tanto l'appello pagina 5 di 16 principale quanto quello incidentale, confermando la sentenza appellata;
compensava tra le parti le spese di lite del grado. Preliminarmente, la Corte rigettava le istanze istruttorie riproposte da parte appellante e aventi ad oggetto la richiesta di ammissione della teste ritenendo Parte_2 corretta la dichiarazione della sua incapacità a testimoniare, trattandosi di soggetto coinvolto in altre vertenze giudiziarie contro relative alla medesima vicenda della contestata CP_1 paternità.
Altresì, il Collegio riteneva la sentenza impugnata immune da vizi anche con riferimento CP_ all'accertamento della consapevolezza del circa l'avvenuta nascita del figlio e la paternità biologica.
La Corte d'Appello, in particolare, osservava che il Tribunale di Monza aveva ritenuto esauriente la dichiarazione resa dal teste , cognato della il quale aveva Testimone_1 Parte_2 riferito: di essere stato presente, dopo la nascita di , ad una telefonata fatta dal telefono Pt_1 pubblico dell'Ospedale di Passirana dalla sig.ra al IV per comunicargli la nascita del Pt_1
CP_ figlio, di aver visto in tale occasione la cognata piangere sconcertata;
di conoscere il per aver trascorso con lui un fine settimana a Varigotti insieme alla cognata e a sua moglie e di Pt_2
CP_ CP_ esservisi recati con la autovettura del;
di aver assistito alla presentazione del da parte della cognata come la persona con aveva una relazione affettiva.
La Corte condivideva inoltre quanto deciso dal Tribunale di Monza in punto di quantificazione del danno da illecito endofamiliare, tanto con riferimento alla limitazione del danno al periodo tra la nascita e il compimento della maggiore età, quanto con riguardo al criterio quantitativo applicato dal giudice di primo grado. Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, trattandosi di danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., confermava la quantificazione operata dal Tribunale di Monza, che aveva attinto all'importo base delle Tabelle del Tribunale di
Milano previsto a favore di un figlio per la morte di un genitore con applicazione dei seguenti criteri correttivi in diminuzione di tale importo: trattandosi di perdita parentale non definitiva ma potenzialmente rimediabile con il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale di paternità, nonché tenuto conto dell'incertezza in ordine alla qualità e all'intensità della relazione che si sarebbe potuta instaurare tra i due soggetti, oltre che dell'apporto affettivo ed economico del padre.
3. Il giudizio di legittimità (r.g. 23014/2023)
Avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Milano, proponeva Parte_1 ricorso in Cassazione fondato su due motivi.
Il ricorrente denunciava, con il primo motivo, la violazione o falsa o comunque erronea applicazione pagina 6 di 16 degli artt. 2056 e 2059 cod. civ., anche in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché degli artt. 2, 29, 30 e 31 della
Costituzione e degli artt. 316 primo comma, 316 bis, 147 e 148 c.c., per avere il giudice di merito errato nel considerare risarcibile il solo danno patito dall'odierno ricorrente nel periodo della minore età, escludendo incongruamente la risarcibilità del danno patito dopo il compimento dei 18 anni.
Con il secondo motivo, si doleva della violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione degli artt. 2056 e 2059 c.c., in relazione all'art. 1226 c.c., per avere il giudice d'appello, in violazione del disposto normativo che prevede l'integrale ristoro del danno non patrimoniale, liquidato il danno operando un abbattimento arbitrario, ingiustificato e incongruo del valore tabellare di base previsto per la perdita del rapporto parentale per morte del genitore, trattandosi di una riduzione consistente (di 4/5) non supportata da alcun riferimento a quanto emerso in concreto dal compendio probatorio.
Resisteva con controricorso eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza CP_1 dell'impugnazione avversaria, in quanto volta a censurare una valutazione equitativa insindacabile in sede di legittimità.
Con ordinanza emessa in data 10 ottobre 2024 e pubblicata in data 09.12.2024, la Suprema Corte accoglieva il ricorso ritenendo entrambi i motivi fondati, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese di lite del giudizio di legittimità.
Con specifico riguardo alla prima censura prospettata dal ricorrente, la Corte osservava che il
Giudice del secondo grado non aveva indicato gli elementi di fatto del caso concreto da cui dedurre l'avvenuta cessazione della sofferenza del al compimento del diciottesimo anno, pertanto, Pt_1 nella motivazione della sentenza non si rinveniva alcuna giustificazione alla base dell'avvenuta limitazione della risarcibilità del danno al periodo tra la nascita e la maggiore età.
Sotto altro profilo, la Suprema Corte riteneva, quanto alla misura di decurtazione operata (4/5 del valore minimo previsto per il danno da decesso del padre) rispetto alle tabelle di Milano, che nella sentenza impugnata non vi fosse alcuna menzione dei criteri utilizzati, laddove la Corte di merito si era sempre riferita a valutazioni astratte e stereotipate, anche in ordine all'intensità affettiva e alla qualità del rapporto padre-figlio, senza alcun richiamo a circostanze di fatto emerse dal caso concreto. In particolare, la Cassazione sottolineava che l'incertezza sulla qualità della relazione che padre e figlio avrebbero potuto instaurare, elemento posto a fondamento della consistente riduzione operata dai giudici di merito, sarebbe invece da considerarsi dato neutro, in quanto dipesa proprio pagina 7 di 16 dalla persistente assenza addebitabile al padre.
Da ultimo, i giudici di legittimità evidenziavano che se è pur vero che in astratto la sofferenza determinata dall'assenza del genitore è da ritenersi di minore intensità rispetto a quella determinata dalla perdita parentale a seguito di decesso, in quanto potenzialmente emendabile – a differenza della morte – tuttavia, nel caso di specie, l'accertamento in via giudiziale della paternità non aveva determinato alcuna elisione del pregiudizio subito dal figlio nel periodo successivo, in quanto il padre si era sempre rifiutato di instaurare una relazione affettiva e anche di tale circostanza del caso concreto non vi era alcuna menzione nella sentenza impugnata.
4. Il ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. (Corte d'Appello di Milano r.g. 403/2025)
Con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c., depositato in data 14.02.2025, Parte_1
, dopo aver ripercorso le vicende processuali ha chiesto di riformare la sentenza impugnata
[...] in ottemperanza ai principi enunciati dalla Corte di cassazione in sede rescindente, procedendo dunque ad una nuova quantificazione del danno non patrimoniale risarcibile.
In primo luogo, il ricorrente ha chiesto determinarsi, in concreto, il danno sofferto anche dopo il compimento della maggiore età; ha evidenziato, per effetto della pronuncia della Suprema Corte, il consolidarsi del giudicato formale sulle statuizioni e sugli accertamenti del giudice di legittimità, la formazione del giudicato interno sulle statuizioni di merito non impugnate in Cassazione, ed infine il consolidamento delle preclusioni e decadenze verificatesi nel giudizio di merito.
Secondo il ricorrente in riassunzione, dunque, è definitivamente acclarato che il rifiutò da CP_1 subito ogni assistenza al figlio, pur consapevole della paternità e delle precarie condizioni nelle quali il figlio versava, e che l'absentia patris si è protratta per tutte le fasi dell'esistenza del , Pt_1 dalla nascita e poi nell'età adulta.
Alla luce di tali argomentazioni, ha ritenuto corretta la determinazione del danno Parte_1 operata nell'atto introduttivo, pari ad € 149.364,00 oltre rivalutazione e interessi, derivante dalla adozione del valore minimo delle tabelle milanesi per la liquidazione del danno da perdita parentale e dalla riduzione di tale valore nella misura del 10%, in ragione della sola esistenza in vita del padre, chiedendo la determinazione del quantum in tale importo, ovvero in un importo ritenuto equo, comunque idoneo a garantire una effettiva tutela, ancorché risarcitoria, del diritto fondamentale dedotto dall'attore.
Con provvedimento depositato il 17.02.2025 il Presidente di sezione ha fissato udienza, in assenza delle parti, in data 17 giugno 2025, successivamente differita al 18.06.2025.
In data 18.02.2025 ha chiesto la trattazione orale dell'udienza in presenza, Parte_1 pagina 8 di 16 chiedendo altresì di revocare l'ordine di produzione delle dichiarazioni dei redditi delle parti degli ultimi tre anni.
In data 3.03.2025 il Presidente ha riservato la decisione all'esito della costituzione di controparte.
Con istanza depositata il 22.05.2025, la difesa del ricorrente ha chiesto la sostituzione del componente del collegio giudicante, il consigliere ausiliario dott.ssa Antonella Giobellina, trattandosi del consigliere relatore del precedente giudizio di appello relativo alla medesima causa.
Su tale istanza, il Presidente di sezione ha disposto non luogo a provvedere, rappresentando che il collegio sarebbe stato composto dai consiglieri dott. Laurenzi, Botta e Ferrari.
In data 27.05.2025 si è costituito nel giudizio in riassunzione contestando quanto ex CP_1 adverso dedotto e richiesto - anche con riguardo ai fatti per come narrati e rappresentati - rinnovando le contestazioni alle prospettazioni avversarie dei precedenti gradi del giudizio, ed eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle deduzioni e richieste di controparte.
Il resistente ha osservato che la consapevolezza della paternità da parte del fu accertata in CP_1 primo grado e poi confermata in appello sulla base della sola dichiarazione del teste zio Per_1 dell'appellante, il quale confermava di aver assistito a una telefonata della signora Parte_2 subito dopo la nascita di , e di essere certo che l'interlocutore fosse il Pt_1 CP_1
Al riguardo, ha ribadito di non aver mai ricevuto alcuna richiesta da parte della CP_1 [...]
, nonostante avessero continuato a lavorare per la stessa azienda per altri dieci anni e di Pt_2 aver avuto piena contezza della paternità solo dopo l'esame genetico.
Quanto alla quantificazione del danno, il ha osservato che non era stato possibile accertare la CP_1
“qualità” della relazione che si sarebbe instaurata tra le parti;
il Tribunale avrebbe infatti constatato che il signor non aveva allegato né provato alcuna specifica conseguenza Pt_1 lesiva (disturbi o patologie) riconducibile causalmente all'assenza del padre.
Proprio in mancanza di tali elementi, il Tribunale aveva ritenuto che la sofferenza derivante dall'assenza del genitore avesse inciso prevalentemente durante l'infanzia e l'adolescenza, per poi stabilizzarsi col raggiungimento della maggiore età, alla stregua del principio del id quod plerumque accidit;
di guisa che, sottolineava il IV, le argomentazioni poste a fondamento della liquidazione equitativa operata dal Tribunale di Monza – ancorché da precisare e specificare ulteriormente in sede di riassunzione– sarebbero comunque da valutarsi idonee a sorreggere l'ammontare dell'importo riconosciuto.
Da ultimo, il resistente precisava che la scelta del di attendere quasi trent'anni prima di Pt_1 promuovere l'azione di accertamento di paternità non poteva tradursi in un incremento del pagina 9 di 16 risarcimento richiesto.
In data 12.06.2025 il Presidente, letto l'atto di costituzione di parte resistente, rilevata l'insussistenza di motivi che rendessero allo stato necessaria la presenza delle parti, ha rigettato l'istanza di trattazione orale promossa dal ricorrente.
In data 17.06.2025 il PG ha depositato parere favorevole all'accoglimento del ricorso con nuova quantificazione del danno e conseguente risarcimento.
Con note scritte del 12.06.2025 si è riportato al contenuto della comparsa di CP_1 costituzione, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
Con note scritte depositate il giorno successivo, l'appellante ha ribadito le Parte_1 conclusioni formulate nel proprio atto di appello in riassunzione, integralmente richiamate, e ha insistito per il loro accoglimento per tutte le motivazioni ivi già espresse. Ha ribadito come il padre abbia fin dalla nascita rifiutato ogni forma di assistenza nei confronti del figlio, pur essendo pienamente consapevole della propria paternità e delle precarie condizioni in cui il figlio versava e che l'assenza e il permanente disinteresse del padre nei confronti del figlio si sono protratti in ogni fase della vita di quest'ultimo, causandogli sofferenza e ledendo i suoi diritti fondamentali alla bigenitorialità, all'identità personale e ad un sano sviluppo psicofisico.
Quanto alla liquidazione del danno endofamiliare, ha ribadito la richiesta di procedere alla nuova quantificazione del danno risarcibile, rispettando le specifiche indicazioni tracciate dalla pronuncia di legittimità, non risultando più giustificabile l'abbattimento aprioristico e drastico del valore minimo tabellare operato fin dal giudizio di primo grado.
All'udienza del 18.06.2025, il Presidente ha assegnato alle parti i termini per le memorie di cui all'art. 190 cpc, disponendo che alla scadenza del termine la causa fosse trattenuta in decisione. Le parti hanno successivamente depositato le rispettive memorie comparse conclusionali e memorie di replica.
5. Motivi della decisione
Rileva la Corte che nel corso del giudizio è stata accertata e dichiarata con sentenza la paternità di in capo a con conseguente autorizzazione per il figlio ad Parte_1 CP_1 utilizzare il cognome paterno. Altresì certo e coperto dal giudicato è il diritto del ad Pt_1 ottenere il risarcimento del danno da illecito endofamiliare causato dalla perdurante e colpevole assenza paterna.
A seguito della riassunzione ex art. 392 c.p.c., oggetto del presente giudizio sono unicamente la quantificazione del danno non patrimoniale subito dal figlio, nonché le modalità con cui tale pagina 10 di 16 quantificazione deve essere operata.
Preliminarmente, occorre chiarire che per illecito endofamiliare si intende un illecito commesso da un soggetto ai danni di un altro appartenente al medesimo nucleo familiare. La giurisprudenza di legittimità, nell'enucleare la nozione di tale illecito, ha affermato che la violazione dei doveri conseguenti allo status di genitore non trova la sua sanzione soltanto nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma nell'ipotesi in cui provochi la lesione di diritti costituzionalmente protetti può integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 c.c.
In via generale, è inequivocabile la valenza costituzionale delle situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i figli, in particolare il loro diritto fondamentale allo sviluppo del pieno rapporto affettivo con entrambi i genitori, pertanto, incorre in responsabilità il genitore che non abbia osservato l'obbligo di mantenimento, istruzione e educazione nei confronti del figlio, così come colui che abbia compromesso un suo sereno sviluppo della personalità. Nel caso di specie, il pregiudizio causato dall'assenza e dal completo disinteresse del padre va identificato nel grave stato di sofferenza per la deprivazione della figura parentale, consistente nelle ripercussioni personali derivanti dalla consapevolezza di non essere mai stato desiderato come figlio e, anzi, di essere stato rifiutato.
Gli elementi fattuali accertati nel corso del giudizio, in particolare la consapevolezza in capo al CP_1 della paternità fin dal momento della nascita del bambino, l'inerzia e il conseguente disinteresse da parte dello stesso, la mancanza di un supporto educativo, affettivo e materiale, sono indici che comprovano la sussistenza del danno allegato, secondo le comuni regole di esperienza, dalle quali si ricava che l'assenza del padre non può che ingenerare una profonda sofferenza nel figlio, per la privazione di beni fondamentali quali la cura, l'affetto e l'amore genitoriale. Ed invero, il consapevole disinteresse dimostrato dal genitore nei confronti del figlio, manifestatosi per lunghi anni e connotato dalla violazione degli obblighi di assistenza, mantenimento, istruzione ed educazione, determina notoriamente un vulnus dalle conseguenze di entità rimarchevole ed anche, purtroppo, ineliminabili, a quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, trovano nella carta costituzionale (in part., artt. 2 e 30 Cost.), e un elevato grado di riconoscimento e di tutela.
Ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale subito dal per la totale Parte_1 assenza della figura paterna, è necessario fare ricorso al criterio equitativo per determinare l'importo dovuto, non essendo altrimenti quantificabile il suo preciso ammontare.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia, “in tema di filiazione, la violazione pagina 11 di 16 dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e
148 c.c., costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, risarcibile equitativamente, attraverso il rinvio, in via analogica e con l'integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto.” (Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 34986 del 28/11/2022).
Nel presente procedimento, il Giudice di merito ha pertanto legittimamente utilizzato quale parametro di riferimento per la quantificazione del danno non patrimoniale le tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano per la liquidazione del c.d. danno da lesione del rapporto parentale, nell'ipotesi in cui una persona sia vittima della condotta illecita di un terzo, ferma restando la necessità di operare un adattamento a causa dell'ontologica diversità tra perdita parentale per decesso e assenza della figura genitoriale dovuta al disinteresse e all'inerzia di quest'ultima, nonché una personalizzazione alla stregua delle circostanze del caso concreto, che ne giustificano la liquidazione in via meramente equitativa.
All'interno della Sezione “Criteri orientativi e Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale – Edizione 2024”, nel sistema a punti utilizzato per la quantificazione del risarcimento si rinvengono i seguenti parametri, che possono essere riferiti alla vicenda oggetto dell'attuale giudizio.
Devono essere attribuiti 20 punti all'attuale età del figlio, ossia 49 anni (range da 41 a 50 anni), e 8 punti all'età del padre, ossia 86 anni (range da 81 a 90 anni), ai quali devono essere aggiunti 14 punti per la presenza di un altro membro del nucleo familiare, ossia la madre che Parte_2 ha supportato il figlio nella crescita, ottenendo così la somma di 42 punti. Poiché il valore del singolo punto viene individuato dalle Tabelle di Milano in euro 3911, moltiplicando tale valore per
42 si ottiene la somma di euro 164.262, ossia ciò che verrebbe liquidato al figlio per il danno non patrimoniale da decesso del genitore causato da un soggetto terzo.
Tale importo, che costituirebbe il danno da perdita del congiunto, deve necessariamente essere ridotto in quanto il danno morale da mancato riconoscimento e mancato assolvimento dei doveri genitoriali è certamente differente dal danno da perdita del genitore cui si è affettivamente legati.
Per quanto grave, infatti, possa essere la sofferenza da assenza della figura genitoriale, la stessa non
è paragonabile a quella subita a causa di un decesso, e quindi di una perdita irrimediabile, trattandosi di due fattispecie ontologicamente diverse.
Operando una valutazione in via equitativa, si stima congrua una complessiva riduzione del 60% dell'importo prima individuato, ottenendo così la somma finale di euro 65.705,00 a titolo di pagina 12 di 16 risarcimento del danno non patrimoniale, secondo le riduzioni di seguito indicate.
Deve essere effettuato un primo adeguamento nel senso di una significativa riduzione del 30% in virtù dell'ontologica differenza di fattispecie tra il pregiudizio subito a causa del decesso del genitore (c.d. danno da perdita parentale) e quello originato dall'assenza volontaria e consapevole dello stesso, in quanto la consapevolezza della permanenza in vita della figura paterna in capo al figlio consente comunque di ritenere astrattamente possibile l'instaurazione di un legame affettivo, contrariamente all'irrimediabilità che caratterizza la morte di un congiunto. La speranza di poter recuperare comunque il rapporto con il genitore è elemento che allevia in un certo senso il dolore della perdita.
In secondo luogo, deve operarsi un'ulteriore riduzione del 15% sul valore inizialmente individuato
(164.262 euro), avendo riguardo alla condizione personale del figlio odierno ricorrente. Benché non si possa dubitare della sofferenza subita dallo stesso, invero, non vi è agli atti alcuna traccia di certificazione medica specialistica, valutazione clinico-diagnostica, prescrizione farmacologica o percorso di psicoterapia attestante una patologia da ricondursi eziologicamente al mancato riconoscimento da parte del padre. Deve altresì rilevarsi che il è stato cresciuto dalla Parte_1 madre che ha rappresentato una figura genitoriale di riferimento tanto sotto il profilo affettivo, quanto sotto il profilo economico, pur con le difficoltà riportate nel corso del procedimento, nonostante le quali è tuttavia riuscito a completare gli studi, mediante iscrizione ad una scuola serale e successiva frequentazione dell'università.
Da ultimo, un'ulteriore riduzione del 15% deve essere effettuata alla luce del fatto che il marcato disinteresse manifestato dal padre nel corso dell'intero giudizio, insieme al contesto in cui si è sviluppata la breve relazione tra i due genitori (trattasi di relazione “extraconiugale” per entrambi, all'epoca colleghi di lavoro) sono elementi da cui potersi desumere che il non sarebbe stato un CP_1 padre presente nella quotidianità del figlio e convivente con lo stesso. Dall'analisi dei criteri utilizzati per la redazione delle già citate tabelle di Milano, infatti, si evince che la convivenza e la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto sono elementi da valutare nella quantificazione del risarcimento del danno da perdita parentale, dunque da assumere in via analogica quali indici per la quantificazione, per quanto possibile, anche nella fattispecie oggetto di questo giudizio.
Nell'ambito della quantificazione del danno non patrimoniale subito dal , sulla Parte_1 scorta di quanto evidenziato dai giudici di legittimità, questa Corte non ritiene corretto limitare la risarcibilità del danno al periodo precedente al raggiungimento dei 18 anni, dal momento che, pagina 13 di 16 benché sia ragionevole presumere che la sofferenza per l'assenza paterna sia stata maggiormente percepibile negli anni di crescita e prima formazione, deve evidenziarsi che l'illecito endofamiliare ha natura permanente e “si protrae fino a quando il comportamento abbandonico viene meno, per effetto di una condotta positiva volta all'adempimento dei doveri morali e materiali di genitore, ovvero dal giorno in cui questi dimostri di non essere stato in grado, per causa a lui non imputabile, di porre fine al comportamento omissivo”. Nel caso di specie, il si è sempre rifiutato di instaurare una relazione CP_1 personale con il figlio e di riconoscerlo, pur essendo venuto a conoscenza della sua nascita poco dopo il parto, tale condotta omissiva si è protratta anche successivamente e nonostante il processo per il riconoscimento in via giudiziale della paternità, instaurato dal nel 2019, né Parte_1 risultano provati elementi di fatto dai quali può desumersi la cessazione di tale sofferenza successivamente.
Peraltro, sotto il medesimo profilo temporale, non può essere addebitato al figlio un concorso nella causazione del danno subito per una presunta inerzia nell'instaurazione del procedimento, in quanto consolidata giurisprudenza di legittimità precisa che “in tema di azione volta al riconoscimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., esercitabile anche nell'ambito dell'azione per dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, va escluso il concorso colposo nella produzione del danno, ex art. 1227 cod. civ., in ipotesi di inerzia dei figli in ordine al momento da essi prescelto per l'iniziativa giudiziale, in quanto liberamente e legittimamente determinabile da parte dei titolari del diritto, oltre che del tutto ininfluente rispetto alla configurazione e determinazione del danno non patrimoniale riconosciuto.” (Sez. 1, Sentenza n. 26205 del 22/11/2013).
D'altronde, non è neppure corretto affermare che la scelta del figlio di attendere fino all'età di 43 anni per agire (oggi 49) si sia tradotta direttamente in un incremento del risarcimento richiesto, come invece sostiene il in quanto l'età è uno dei parametri presi in considerazione dalle CP_1
Tabelle di Milano per la quantificazione del risarcimento ma i punti attribuiti da tali tabelle diminuiscono in via proporzionale all'aumentare dell'età dei soggetti coinvolti. Se, dunque, il avesse agito tempestivamente subito dopo aver compiuto la maggiore età, gli sarebbero Pt_1 stati attribuiti 26 punti (e non 20, come nel calcolo odierno) conducendo così ad un risarcimento maggiore, in quanto, secondo l'id quod plerumque accidit, si presume che la sofferenza per l'assenza di un genitore in capo ad un giovane negli anni cruciali di sviluppo e crescita sia maggiore rispetto al periodo successivo.
Ciò posto, alla luce delle circostanze emerse dal caso concreto di seguito meglio specificate, non si ritiene di dover ulteriormente decurtare la somma già individuata, attesa la consistente durata pagina 14 di 16 dell'assenza paterna e la gravità della condotta del , anche sotto il profilo dell'elemento CP_1 soggettivo. Il padre ha infatti sempre respinto ogni approccio e contatto con il figlio, si è altresì rifiutato di eseguire autonomamente il test genetico di paternità, rendendo così necessario l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio nel procedimento di primo grado, ha costantemente violato i doveri di mantenimento, istruzione ed educazione, producendo così sensibili conseguenze pregiudizievoli sulla vita del figlio e compromettendo il sano sviluppo della sua personalità, né si rinviene alcuna ragione capace di giustificare il comportamento del padre naturale.
Non può dubitarsi che il consapevole disinteresse dimostrato dal manifestatosi per ben 49 CP_1 anni e connotato, quindi, dalla perdurante violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, abbia determinato un vulnus di entità rimarchevole ed ormai ineliminabile. Se in astratto tale pregiudizio si caratterizza per una potenziale emendabilità, a differenza del danno da perdita parentale usato come parametro per le tabelle, la Corte deve constatare che nel caso di specie tale emendabilità non si è tradotta in alcun tentativo del padre di avvicinarsi al figlio, al fine di porre rimedio alla sofferenza causatagli.
Né può acquisire rilievo la circostanza per cui, secondo quanto prospettato dal non vi è CP_1 certezza sulla qualità e sull'intensità del rapporto che si sarebbe instaurato tra padre e figlio, se quest'ultimo fosse stato riconosciuto e supportato dalla figura genitoriale, trattandosi di dato definito “neutro” dalla Cassazione nel presente giudizio, in quanto “detta incertezza è dipesa proprio dalla mancanza di ogni relazione, addebitabile al padre, e dunque per questo non se ne può apprezzare il concreto sviluppo”.
Deve altresì rilevarsi che la sofferenza del risulta essere stata inevitabilmente acuita Parte_1 dal divario tra le condizioni economiche del padre e quelle della madre con cui ha sempre vissuto, essendo stato costretto a lavorare fin dalla giovane età per contribuire al sostentamento familiare, rinviando così ad un momento successivo la prosecuzione degli studi (cfr. libretto universitario, pagamento tasse universitarie, iscrizione scuola serale a.s. 2000/20001, diploma di maturità del
6.09.2005, presenti in atti).
Alla luce delle ragioni fin qui esposte, il convenuto deve quindi essere condannato a corrispondere al figlio , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, la somma Parte_1 di euro 65.705,00 che, trattandosi di credito di valore, va rivalutata dalla domanda al momento del saldo effettivo, oltre agli interessi legali.
6. La regolamentazione delle spese processuali. pagina 15 di 16 Devono altresì essere poste a carico di le spese di tutti i gradi di giudizio, trattandosi CP_1 della parte soccombente complessivamente nell'intero procedimento, come di seguito quantificate.
Per quanto concerne il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Monza, in applicazione del principio di soccombenza e considerati l'esito dell'indagine genetica e il comportamento processuale del resistente, le spese di lite, con riferimento al valore effettivo della causa e alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale svolte nel corso del giudizio, sono liquidate in euro 7500,00. In applicazione del medesimo principio, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, resasi necessaria per l'indisponibilità del convenuto ad effettuare l'accertamento in via stragiudiziale, vanno definitivamente poste a carico di quest'ultimo. Le spese del giudizio di secondo grado concluso con sentenza n. 2659/2023 pubblicata il 14/09/2023 sono liquidate in euro 6946,00, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria. Le spese del giudizio di legittimità sono quantificate in euro
5513,00. Da ultimo, le spese del presente giudizio di riassunzione dinanzi alla Corte d'Appello di
Milano sono liquidate in euro 3473,00, utilizzando quale parametro i valori minimi individuati dal d.m. 55/2014, in quanto le parti si sono limitate a prendere atto della pronuncia della Corte di cassazione e ad insistere per l'accoglimento delle rispettive conclusioni alla luce di quanto prospettato dai giudici di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo in sede di rinvio nei limiti del devolutum sul ricorso in riassunzione del giudizio ex art. 392 c.p.c. promosso da a seguito del Parte_1 pronunciamento emesso dalla Suprema Corte con ordinanza racc. gen. 31552- 2024, numero
Sezionale 3678/2024, emessa in data 10 ottobre 2024 e pubblicata in data 09.12. 2024, così provvede:
1) condanna a corrispondere in favore di a titolo di CP_1 Parte_1 risarcimento del danno l'importo di euro 65.705,00, rivalutato dalla domanda al saldo effettivo, oltre agli interessi legali maturati dalla pronuncia al saldo;
2) condanna a rifondere a le spese di lite che si liquidano CP_1 Parte_1 per il primo grado in euro 7500,00, oltre alle spese di CTU, per il secondo grado in euro 6946,00, per il giudizio di legittimità in euro 5513,00, per il presente grado di giudizio in euro 3473,00, oltre, per tutti, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA di legge, se dovute.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
CO Botta FA Laurenzi pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO nelle persone dei magistrati:
FA Laurenzi Presidente
Anna Ferrari Consigliere
CO Botta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra indicato promossa da:
( ), nato a [...] il [...], e ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, dall'Avv. Cristina Alessia BERNARDO
( ), del Foro di Milano, con studio in Arese (MI), via Matteotti, 45/144, e C.F._2 dall'Avv. Sara GERMANI ( ), del Foro di Milano, con studio in Limbiate C.F._3
(MB), corso Milano, 62, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Sara GERMANI, in
Limbiate (MB),
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
Nei confronti di
, nato a [...] il [...] e residente in [...] (C.F.: CP_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Avio Giacovelli (C.F. C.F._4
) del Foro di Monza presso il cui studio in Milano Piazza Argentina 1, elegge C.F._5 domicilio
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE GENERALE Dott.ssa Simonetta Bellaviti
Oggetto: riassunzione per giudizio di rinvio a seguito dell'emissione dell'ordinanza della Corte
Suprema di Cassazione n. 31552 del 9 dicembre 2024 (n. reg. gen. 23014/2023 – n. sezionale
3678/2024 – n. di raccolta gen. 31552/2024 - data pubblicazione 09.12.2024).
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI
PER Il RICORRENTE IN RIASSUNZIONE:
“Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello intestata, in accoglimento del presente appello, in ottemperanza ai principi enunciati dalla Corte di Cassazione in sede rescindente con ordinanza n.
31552/2024 pubblicata il 9 dicembre 2024, riformare la sentenza di primo grado n. 1720/2021, pubblicata il 27.09.2021 dal Tribunale di Monza e, conseguentemente, in accoglimento delle domande attoree, condannare il convenuto a corrispondere all'appellante CP_1 Parte_1
la somma di € 149.364,00 (euro centoquarantanovemilatrecentosessantaquattro/00) - ovvero
[...] quella maggiore o minore che risulti congrua - oltre rivalutazione monetaria e interessi legali fino al saldo;
con condanna altresì della parte convenuta al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello di Cassazione”.
PER IL RESISTENTE IN RIASSUNZIONE:
“- nel merito: rigettare il gravame avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza n. 1720/2021 del Tribunale di Monza nella parte relativa alla quantificazione del danno endofamiliare, indicando, coerentemente con le indicazioni della Corte di Cassazione, i criteri adottati che tengano conto della differenza ontologica tra la fattispecie in esame da quella della perdita del genitore per decesso e delle altre circostanze specifiche del caso di specie, e per l'effetto confermare la condanna del signor a rifondere al signor la somma di € 33.600,00; CP_1 Parte_1
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di parziale accoglimento del gravame, quantificare il danno non patrimoniale in via equitativa, con abbattimento del dato tabellare base, in applicazione dei criteri correttivi applicati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in casi analoghi, che tengano conto della differenza ontologica tra la specifica fattispecie in esame da quella della perdita del genitore per decesso, delle circostanze specifiche del caso di specie.
Compensare le spese di lite del presente grado di giudizio e di quelli precedenti”.
PER IL PROCURATORE GENERALE:
Il Procuratore Generale, in persona del sottoscritto sostituto, visto il ricorso in riassunzione presentato da nel procedimento in Parte_1 epigrafe, volto ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado in seguito all'ordinanza di annullamento pronunciata dalla Corte di Cassazione;
preso atto dei motivi addotti del ricorrente;
pagina 2 di 16 considerato quanto affermato dalla Corte di Cassazione in termini di principi applicabili e ritenuto che la Corte d'appello possa accogliere i motivi di parte attrice con riforma della sentenza del Tribunale,
ESPRIME
Parere FAVOREVOLE all'accoglimento del ricorso con nuova quantificazione del danno e conseguente risarcimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il procedimento di primo grado (Tribunale di Monza n. 7010/2019 R.G.)
Con atto di citazione notificato il 05.07.2019, citava in giudizio al Parte_1 CP_1 fine di accertare e dichiarare giudizialmente la paternità ai sensi dell'art. 269 c.c. ed essere autorizzato ad assumere il cognome paterno, nonché per ottenere la condanna del convenuto al risarcimento del danno da illecito endofamiliare quantificato nella somma di € 149.364,00.
Nel proprio atto introduttivo, il ricorrente rappresentava di essere nato da una relazione sentimentale intercorsa tra la madre e e che quest'ultimo, pur Parte_2 CP_1 consapevole della gravidanza e della sua nascita, aveva sempre mostrato totale disinteresse per il figlio, rifiutandosi di riconoscerlo e di contribuire al suo mantenimento.
In data 07.11.2019 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande CP_1 attoree, egli affermava di non aver mai intrattenuto alcuna relazione sentimentale con la Pt_1
e di non essere mai stato messo a conoscenza di essere il padre naturale di . Parte_1
Instauratosi il contraddittorio, all'udienza del 28.11.2019 il Giudice disponeva CTU per stabilire se vi fosse compatibilità sotto il profilo genetico tra il supposto padre e . CP_1 Parte_1
La consulenza tecnica confermava che era il padre biologico di , con CP_1 Parte_1 compatibilità dei profili genetici accertata con probabilità del 99,999999984%.
Con sentenza n.1720/2021 pubblicata in data 27.09.2021, il Tribunale di Monza così provvedeva:
“1) Dichiara che è padre biologico di nato a [...] il [...]; CP_1 Parte_1
2) Dispone che assuma in aggiunta al cognome materno “ ” quello Parte_1 Pt_1 paterno “ ”; CP_1
3) Dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato, venga comunicata a cura dell'attore al
Comune di Rho (MI) per l'annotazione sul suo atto di nascita;
4) Condanna a corrispondere in favore di a titolo risarcitorio l'importo di CP_1 Parte_1
€ 33.600,00 in moneta attuale, oltre agli interessi legali maturati dalla data della presente sentenza fino all'effettivo saldo;
pagina 3 di 16 5) Condanna a rifondere a le spese di lite che si liquidano in complessivi CP_1 Parte_1
€ 7.500,00 per compensi professionali, oltre al 15 % di detto importo a titolo di rimborso spese forfettarie ed oltre oneri accessori di legge;
6) Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di . CP_1
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, il Tribunale affermava la responsabilità del CP_1 in ordine al danno non patrimoniale subito da , in conseguenza del mancato Parte_1 riconoscimento e della totale assenza del padre, sin dalla sua nascita. Tuttavia, in punto di quantificazione del danno non patrimoniale, il Tribunale lo circoscriveva al pregiudizio riferibile all'arco della vita del figlio dalla nascita al compimento della maggiore età, momento in cui il poteva scegliere liberamente se agire o meno contro il padre, e riteneva che fosse da Pt_1 valutare in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.
Il Tribunale precisava inoltre che il risarcimento doveva essere limitato al pregiudizio subito dal fino al compimento della maggiore età, in quanto già dall'età di 18 anni egli avrebbe Pt_1 potuto proporre la domanda di riconoscimento della paternità in via giudiziale, dunque, successivamente, non poteva dolersi dei danni causati dall'assenza del padre, essendo stata in parte causata anche dalla sua inerzia nell'agire prolungata fino al 2019 (anno in cui è stato notificato l'atto di citazione del procedimento di primo grado), all'età di 43 anni.
2. Il procedimento di secondo grado (Corte d'Appello di Milano n. 913/2022 R.G.)
Avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Monza, proponeva appello in data Parte_1
25.03.2022 e chiedeva, in parziale riforma della sentenza n. 1720/2021, condannarsi al CP_1 risarcimento dei danni da illecito endofamiliare quantificato nella somma di € 149.364,00 o di quella somma, maggiore o minore, che sarebbe risultata dovuta in corso di giudizio, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo.
Con il primo motivo d'appello, lamentava la mancata ammissione in qualità di teste della Pt_1 propria madre, la cui escussione secondo l'appellante avrebbe potuto far luce sulla Parte_2 situazione del figlio, e di cui il giudice di primo grado aveva rilevato l'incapacità a testimoniare su eccezione di parte convenuta, alla luce del fatto che la aveva parallelamente intrapreso Pt_1 un'azione risarcitoria nei confronti del medesimo convenuto relativa alla nascita del figlio, senza tuttavia documentarla.
Con il secondo motivo l'appellante denunciava l'omessa, erronea e/o contraddittoria applicazione dei criteri di cui alle Tabelle del Tribunale di Milano per la quantificazione del danno c.d. pagina 4 di 16 endofamiliare, nonché l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione sul punto.
Secondo , il Tribunale avrebbe errato nel circoscrivere il riconoscimento del risarcimento Pt_1 del danno ai soli primi 18 anni di vita, motivando sulla base di una presunta inerzia del figlio nell'instaurazione dell'azione giudiziaria che, invece, avrebbe potuto esercitare fin dal compimento della maggiore età. , al riguardo, argomentava alla luce dell'imprescrittibilità dell'azione Pt_1 giudiziale di riconoscimento di paternità, evidenziando l'irrilevanza sul piano degli effetti giuridici attribuita dal legislatore all'inerzia del legittimato.
Quanto ai parametri adottati per la liquidazione del danno, parte appellante evidenziava la scorrettezza del criterio equitativo utilizzato da parte del Tribunale di Monza che avrebbe, invece, dovuto tener conto di tutte le circostanze del caso concreto, quali fattori incidenti sulla gravità della lesione. Invero, il Tribunale, pur avendo adottato come riferimento l'importo base previsto dalle c.d. Tabelle del Tribunale di Milano nel caso di perdita parentale, aveva ignorato i criteri correttivi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di danno endofamiliare, senza fornire adeguata motivazione sul punto. Il Tribunale avrebbe dovuto, invece, considerare quali elementi significativi la durata dell'assenza materiale e affettiva del padre che, nella fattispecie, durava ininterrottamente dalla nascita dell'appellante, oltre alla gravità della sua condotta.
In data 18.07.2022 si costituiva in giudizio proponendo appello incidentale per “l'errore CP_1 di valutazione delle risultanze istruttorie in cui è incorso il Tribunale di Monza, che ha ritenuto provata la consapevolezza del signor in merito al rapporto di paternità pur in mancanza dei relativi CP_1 elementi”, in accoglimento del quale chiedeva respingersi le domande proposte dall'appellante di natura risarcitoria, con condanna del alla restituzione di quanto versato;
in via Pt_1 istruttoria, si opponeva all'ammissione della prova testimoniale di e chiedeva Parte_2 ammettersi prova per interrogatorio formale di parte attorea.
Quanto alla valutazione equitativa del danno endofamiliare, il IV osservava che il valore indicato nelle tabelle del Tribunale di Milano doveva legittimamente essere adeguato, in forza della diversità della fattispecie per cui era stato elaborato. Inoltre, il fatto che l'azione fosse imprescrittibile non esimeva il Giudice dalla valutazione dell'inerzia del figlio nel determinarsi a promuovere l'azione.
Da ultimo, il IV si doleva del fatto che il Tribunale di Monza aveva ritenuto provata la sua consapevolezza in merito al rapporto di paternità sulla base dell'unica testimonianza ammessa al giudizio, quella del signor zio del , ritenuta insufficiente dall'appellante Per_1 Pt_1 incidentale.
Con sentenza n. 2659 pubblicata il 14.09.2023, la Corte d'Appello di Milano rigettava tanto l'appello pagina 5 di 16 principale quanto quello incidentale, confermando la sentenza appellata;
compensava tra le parti le spese di lite del grado. Preliminarmente, la Corte rigettava le istanze istruttorie riproposte da parte appellante e aventi ad oggetto la richiesta di ammissione della teste ritenendo Parte_2 corretta la dichiarazione della sua incapacità a testimoniare, trattandosi di soggetto coinvolto in altre vertenze giudiziarie contro relative alla medesima vicenda della contestata CP_1 paternità.
Altresì, il Collegio riteneva la sentenza impugnata immune da vizi anche con riferimento CP_ all'accertamento della consapevolezza del circa l'avvenuta nascita del figlio e la paternità biologica.
La Corte d'Appello, in particolare, osservava che il Tribunale di Monza aveva ritenuto esauriente la dichiarazione resa dal teste , cognato della il quale aveva Testimone_1 Parte_2 riferito: di essere stato presente, dopo la nascita di , ad una telefonata fatta dal telefono Pt_1 pubblico dell'Ospedale di Passirana dalla sig.ra al IV per comunicargli la nascita del Pt_1
CP_ figlio, di aver visto in tale occasione la cognata piangere sconcertata;
di conoscere il per aver trascorso con lui un fine settimana a Varigotti insieme alla cognata e a sua moglie e di Pt_2
CP_ CP_ esservisi recati con la autovettura del;
di aver assistito alla presentazione del da parte della cognata come la persona con aveva una relazione affettiva.
La Corte condivideva inoltre quanto deciso dal Tribunale di Monza in punto di quantificazione del danno da illecito endofamiliare, tanto con riferimento alla limitazione del danno al periodo tra la nascita e il compimento della maggiore età, quanto con riguardo al criterio quantitativo applicato dal giudice di primo grado. Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, trattandosi di danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., confermava la quantificazione operata dal Tribunale di Monza, che aveva attinto all'importo base delle Tabelle del Tribunale di
Milano previsto a favore di un figlio per la morte di un genitore con applicazione dei seguenti criteri correttivi in diminuzione di tale importo: trattandosi di perdita parentale non definitiva ma potenzialmente rimediabile con il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale di paternità, nonché tenuto conto dell'incertezza in ordine alla qualità e all'intensità della relazione che si sarebbe potuta instaurare tra i due soggetti, oltre che dell'apporto affettivo ed economico del padre.
3. Il giudizio di legittimità (r.g. 23014/2023)
Avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Milano, proponeva Parte_1 ricorso in Cassazione fondato su due motivi.
Il ricorrente denunciava, con il primo motivo, la violazione o falsa o comunque erronea applicazione pagina 6 di 16 degli artt. 2056 e 2059 cod. civ., anche in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché degli artt. 2, 29, 30 e 31 della
Costituzione e degli artt. 316 primo comma, 316 bis, 147 e 148 c.c., per avere il giudice di merito errato nel considerare risarcibile il solo danno patito dall'odierno ricorrente nel periodo della minore età, escludendo incongruamente la risarcibilità del danno patito dopo il compimento dei 18 anni.
Con il secondo motivo, si doleva della violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione degli artt. 2056 e 2059 c.c., in relazione all'art. 1226 c.c., per avere il giudice d'appello, in violazione del disposto normativo che prevede l'integrale ristoro del danno non patrimoniale, liquidato il danno operando un abbattimento arbitrario, ingiustificato e incongruo del valore tabellare di base previsto per la perdita del rapporto parentale per morte del genitore, trattandosi di una riduzione consistente (di 4/5) non supportata da alcun riferimento a quanto emerso in concreto dal compendio probatorio.
Resisteva con controricorso eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza CP_1 dell'impugnazione avversaria, in quanto volta a censurare una valutazione equitativa insindacabile in sede di legittimità.
Con ordinanza emessa in data 10 ottobre 2024 e pubblicata in data 09.12.2024, la Suprema Corte accoglieva il ricorso ritenendo entrambi i motivi fondati, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese di lite del giudizio di legittimità.
Con specifico riguardo alla prima censura prospettata dal ricorrente, la Corte osservava che il
Giudice del secondo grado non aveva indicato gli elementi di fatto del caso concreto da cui dedurre l'avvenuta cessazione della sofferenza del al compimento del diciottesimo anno, pertanto, Pt_1 nella motivazione della sentenza non si rinveniva alcuna giustificazione alla base dell'avvenuta limitazione della risarcibilità del danno al periodo tra la nascita e la maggiore età.
Sotto altro profilo, la Suprema Corte riteneva, quanto alla misura di decurtazione operata (4/5 del valore minimo previsto per il danno da decesso del padre) rispetto alle tabelle di Milano, che nella sentenza impugnata non vi fosse alcuna menzione dei criteri utilizzati, laddove la Corte di merito si era sempre riferita a valutazioni astratte e stereotipate, anche in ordine all'intensità affettiva e alla qualità del rapporto padre-figlio, senza alcun richiamo a circostanze di fatto emerse dal caso concreto. In particolare, la Cassazione sottolineava che l'incertezza sulla qualità della relazione che padre e figlio avrebbero potuto instaurare, elemento posto a fondamento della consistente riduzione operata dai giudici di merito, sarebbe invece da considerarsi dato neutro, in quanto dipesa proprio pagina 7 di 16 dalla persistente assenza addebitabile al padre.
Da ultimo, i giudici di legittimità evidenziavano che se è pur vero che in astratto la sofferenza determinata dall'assenza del genitore è da ritenersi di minore intensità rispetto a quella determinata dalla perdita parentale a seguito di decesso, in quanto potenzialmente emendabile – a differenza della morte – tuttavia, nel caso di specie, l'accertamento in via giudiziale della paternità non aveva determinato alcuna elisione del pregiudizio subito dal figlio nel periodo successivo, in quanto il padre si era sempre rifiutato di instaurare una relazione affettiva e anche di tale circostanza del caso concreto non vi era alcuna menzione nella sentenza impugnata.
4. Il ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. (Corte d'Appello di Milano r.g. 403/2025)
Con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c., depositato in data 14.02.2025, Parte_1
, dopo aver ripercorso le vicende processuali ha chiesto di riformare la sentenza impugnata
[...] in ottemperanza ai principi enunciati dalla Corte di cassazione in sede rescindente, procedendo dunque ad una nuova quantificazione del danno non patrimoniale risarcibile.
In primo luogo, il ricorrente ha chiesto determinarsi, in concreto, il danno sofferto anche dopo il compimento della maggiore età; ha evidenziato, per effetto della pronuncia della Suprema Corte, il consolidarsi del giudicato formale sulle statuizioni e sugli accertamenti del giudice di legittimità, la formazione del giudicato interno sulle statuizioni di merito non impugnate in Cassazione, ed infine il consolidamento delle preclusioni e decadenze verificatesi nel giudizio di merito.
Secondo il ricorrente in riassunzione, dunque, è definitivamente acclarato che il rifiutò da CP_1 subito ogni assistenza al figlio, pur consapevole della paternità e delle precarie condizioni nelle quali il figlio versava, e che l'absentia patris si è protratta per tutte le fasi dell'esistenza del , Pt_1 dalla nascita e poi nell'età adulta.
Alla luce di tali argomentazioni, ha ritenuto corretta la determinazione del danno Parte_1 operata nell'atto introduttivo, pari ad € 149.364,00 oltre rivalutazione e interessi, derivante dalla adozione del valore minimo delle tabelle milanesi per la liquidazione del danno da perdita parentale e dalla riduzione di tale valore nella misura del 10%, in ragione della sola esistenza in vita del padre, chiedendo la determinazione del quantum in tale importo, ovvero in un importo ritenuto equo, comunque idoneo a garantire una effettiva tutela, ancorché risarcitoria, del diritto fondamentale dedotto dall'attore.
Con provvedimento depositato il 17.02.2025 il Presidente di sezione ha fissato udienza, in assenza delle parti, in data 17 giugno 2025, successivamente differita al 18.06.2025.
In data 18.02.2025 ha chiesto la trattazione orale dell'udienza in presenza, Parte_1 pagina 8 di 16 chiedendo altresì di revocare l'ordine di produzione delle dichiarazioni dei redditi delle parti degli ultimi tre anni.
In data 3.03.2025 il Presidente ha riservato la decisione all'esito della costituzione di controparte.
Con istanza depositata il 22.05.2025, la difesa del ricorrente ha chiesto la sostituzione del componente del collegio giudicante, il consigliere ausiliario dott.ssa Antonella Giobellina, trattandosi del consigliere relatore del precedente giudizio di appello relativo alla medesima causa.
Su tale istanza, il Presidente di sezione ha disposto non luogo a provvedere, rappresentando che il collegio sarebbe stato composto dai consiglieri dott. Laurenzi, Botta e Ferrari.
In data 27.05.2025 si è costituito nel giudizio in riassunzione contestando quanto ex CP_1 adverso dedotto e richiesto - anche con riguardo ai fatti per come narrati e rappresentati - rinnovando le contestazioni alle prospettazioni avversarie dei precedenti gradi del giudizio, ed eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle deduzioni e richieste di controparte.
Il resistente ha osservato che la consapevolezza della paternità da parte del fu accertata in CP_1 primo grado e poi confermata in appello sulla base della sola dichiarazione del teste zio Per_1 dell'appellante, il quale confermava di aver assistito a una telefonata della signora Parte_2 subito dopo la nascita di , e di essere certo che l'interlocutore fosse il Pt_1 CP_1
Al riguardo, ha ribadito di non aver mai ricevuto alcuna richiesta da parte della CP_1 [...]
, nonostante avessero continuato a lavorare per la stessa azienda per altri dieci anni e di Pt_2 aver avuto piena contezza della paternità solo dopo l'esame genetico.
Quanto alla quantificazione del danno, il ha osservato che non era stato possibile accertare la CP_1
“qualità” della relazione che si sarebbe instaurata tra le parti;
il Tribunale avrebbe infatti constatato che il signor non aveva allegato né provato alcuna specifica conseguenza Pt_1 lesiva (disturbi o patologie) riconducibile causalmente all'assenza del padre.
Proprio in mancanza di tali elementi, il Tribunale aveva ritenuto che la sofferenza derivante dall'assenza del genitore avesse inciso prevalentemente durante l'infanzia e l'adolescenza, per poi stabilizzarsi col raggiungimento della maggiore età, alla stregua del principio del id quod plerumque accidit;
di guisa che, sottolineava il IV, le argomentazioni poste a fondamento della liquidazione equitativa operata dal Tribunale di Monza – ancorché da precisare e specificare ulteriormente in sede di riassunzione– sarebbero comunque da valutarsi idonee a sorreggere l'ammontare dell'importo riconosciuto.
Da ultimo, il resistente precisava che la scelta del di attendere quasi trent'anni prima di Pt_1 promuovere l'azione di accertamento di paternità non poteva tradursi in un incremento del pagina 9 di 16 risarcimento richiesto.
In data 12.06.2025 il Presidente, letto l'atto di costituzione di parte resistente, rilevata l'insussistenza di motivi che rendessero allo stato necessaria la presenza delle parti, ha rigettato l'istanza di trattazione orale promossa dal ricorrente.
In data 17.06.2025 il PG ha depositato parere favorevole all'accoglimento del ricorso con nuova quantificazione del danno e conseguente risarcimento.
Con note scritte del 12.06.2025 si è riportato al contenuto della comparsa di CP_1 costituzione, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
Con note scritte depositate il giorno successivo, l'appellante ha ribadito le Parte_1 conclusioni formulate nel proprio atto di appello in riassunzione, integralmente richiamate, e ha insistito per il loro accoglimento per tutte le motivazioni ivi già espresse. Ha ribadito come il padre abbia fin dalla nascita rifiutato ogni forma di assistenza nei confronti del figlio, pur essendo pienamente consapevole della propria paternità e delle precarie condizioni in cui il figlio versava e che l'assenza e il permanente disinteresse del padre nei confronti del figlio si sono protratti in ogni fase della vita di quest'ultimo, causandogli sofferenza e ledendo i suoi diritti fondamentali alla bigenitorialità, all'identità personale e ad un sano sviluppo psicofisico.
Quanto alla liquidazione del danno endofamiliare, ha ribadito la richiesta di procedere alla nuova quantificazione del danno risarcibile, rispettando le specifiche indicazioni tracciate dalla pronuncia di legittimità, non risultando più giustificabile l'abbattimento aprioristico e drastico del valore minimo tabellare operato fin dal giudizio di primo grado.
All'udienza del 18.06.2025, il Presidente ha assegnato alle parti i termini per le memorie di cui all'art. 190 cpc, disponendo che alla scadenza del termine la causa fosse trattenuta in decisione. Le parti hanno successivamente depositato le rispettive memorie comparse conclusionali e memorie di replica.
5. Motivi della decisione
Rileva la Corte che nel corso del giudizio è stata accertata e dichiarata con sentenza la paternità di in capo a con conseguente autorizzazione per il figlio ad Parte_1 CP_1 utilizzare il cognome paterno. Altresì certo e coperto dal giudicato è il diritto del ad Pt_1 ottenere il risarcimento del danno da illecito endofamiliare causato dalla perdurante e colpevole assenza paterna.
A seguito della riassunzione ex art. 392 c.p.c., oggetto del presente giudizio sono unicamente la quantificazione del danno non patrimoniale subito dal figlio, nonché le modalità con cui tale pagina 10 di 16 quantificazione deve essere operata.
Preliminarmente, occorre chiarire che per illecito endofamiliare si intende un illecito commesso da un soggetto ai danni di un altro appartenente al medesimo nucleo familiare. La giurisprudenza di legittimità, nell'enucleare la nozione di tale illecito, ha affermato che la violazione dei doveri conseguenti allo status di genitore non trova la sua sanzione soltanto nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma nell'ipotesi in cui provochi la lesione di diritti costituzionalmente protetti può integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 c.c.
In via generale, è inequivocabile la valenza costituzionale delle situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i figli, in particolare il loro diritto fondamentale allo sviluppo del pieno rapporto affettivo con entrambi i genitori, pertanto, incorre in responsabilità il genitore che non abbia osservato l'obbligo di mantenimento, istruzione e educazione nei confronti del figlio, così come colui che abbia compromesso un suo sereno sviluppo della personalità. Nel caso di specie, il pregiudizio causato dall'assenza e dal completo disinteresse del padre va identificato nel grave stato di sofferenza per la deprivazione della figura parentale, consistente nelle ripercussioni personali derivanti dalla consapevolezza di non essere mai stato desiderato come figlio e, anzi, di essere stato rifiutato.
Gli elementi fattuali accertati nel corso del giudizio, in particolare la consapevolezza in capo al CP_1 della paternità fin dal momento della nascita del bambino, l'inerzia e il conseguente disinteresse da parte dello stesso, la mancanza di un supporto educativo, affettivo e materiale, sono indici che comprovano la sussistenza del danno allegato, secondo le comuni regole di esperienza, dalle quali si ricava che l'assenza del padre non può che ingenerare una profonda sofferenza nel figlio, per la privazione di beni fondamentali quali la cura, l'affetto e l'amore genitoriale. Ed invero, il consapevole disinteresse dimostrato dal genitore nei confronti del figlio, manifestatosi per lunghi anni e connotato dalla violazione degli obblighi di assistenza, mantenimento, istruzione ed educazione, determina notoriamente un vulnus dalle conseguenze di entità rimarchevole ed anche, purtroppo, ineliminabili, a quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, trovano nella carta costituzionale (in part., artt. 2 e 30 Cost.), e un elevato grado di riconoscimento e di tutela.
Ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale subito dal per la totale Parte_1 assenza della figura paterna, è necessario fare ricorso al criterio equitativo per determinare l'importo dovuto, non essendo altrimenti quantificabile il suo preciso ammontare.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia, “in tema di filiazione, la violazione pagina 11 di 16 dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e
148 c.c., costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, risarcibile equitativamente, attraverso il rinvio, in via analogica e con l'integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto.” (Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 34986 del 28/11/2022).
Nel presente procedimento, il Giudice di merito ha pertanto legittimamente utilizzato quale parametro di riferimento per la quantificazione del danno non patrimoniale le tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano per la liquidazione del c.d. danno da lesione del rapporto parentale, nell'ipotesi in cui una persona sia vittima della condotta illecita di un terzo, ferma restando la necessità di operare un adattamento a causa dell'ontologica diversità tra perdita parentale per decesso e assenza della figura genitoriale dovuta al disinteresse e all'inerzia di quest'ultima, nonché una personalizzazione alla stregua delle circostanze del caso concreto, che ne giustificano la liquidazione in via meramente equitativa.
All'interno della Sezione “Criteri orientativi e Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale – Edizione 2024”, nel sistema a punti utilizzato per la quantificazione del risarcimento si rinvengono i seguenti parametri, che possono essere riferiti alla vicenda oggetto dell'attuale giudizio.
Devono essere attribuiti 20 punti all'attuale età del figlio, ossia 49 anni (range da 41 a 50 anni), e 8 punti all'età del padre, ossia 86 anni (range da 81 a 90 anni), ai quali devono essere aggiunti 14 punti per la presenza di un altro membro del nucleo familiare, ossia la madre che Parte_2 ha supportato il figlio nella crescita, ottenendo così la somma di 42 punti. Poiché il valore del singolo punto viene individuato dalle Tabelle di Milano in euro 3911, moltiplicando tale valore per
42 si ottiene la somma di euro 164.262, ossia ciò che verrebbe liquidato al figlio per il danno non patrimoniale da decesso del genitore causato da un soggetto terzo.
Tale importo, che costituirebbe il danno da perdita del congiunto, deve necessariamente essere ridotto in quanto il danno morale da mancato riconoscimento e mancato assolvimento dei doveri genitoriali è certamente differente dal danno da perdita del genitore cui si è affettivamente legati.
Per quanto grave, infatti, possa essere la sofferenza da assenza della figura genitoriale, la stessa non
è paragonabile a quella subita a causa di un decesso, e quindi di una perdita irrimediabile, trattandosi di due fattispecie ontologicamente diverse.
Operando una valutazione in via equitativa, si stima congrua una complessiva riduzione del 60% dell'importo prima individuato, ottenendo così la somma finale di euro 65.705,00 a titolo di pagina 12 di 16 risarcimento del danno non patrimoniale, secondo le riduzioni di seguito indicate.
Deve essere effettuato un primo adeguamento nel senso di una significativa riduzione del 30% in virtù dell'ontologica differenza di fattispecie tra il pregiudizio subito a causa del decesso del genitore (c.d. danno da perdita parentale) e quello originato dall'assenza volontaria e consapevole dello stesso, in quanto la consapevolezza della permanenza in vita della figura paterna in capo al figlio consente comunque di ritenere astrattamente possibile l'instaurazione di un legame affettivo, contrariamente all'irrimediabilità che caratterizza la morte di un congiunto. La speranza di poter recuperare comunque il rapporto con il genitore è elemento che allevia in un certo senso il dolore della perdita.
In secondo luogo, deve operarsi un'ulteriore riduzione del 15% sul valore inizialmente individuato
(164.262 euro), avendo riguardo alla condizione personale del figlio odierno ricorrente. Benché non si possa dubitare della sofferenza subita dallo stesso, invero, non vi è agli atti alcuna traccia di certificazione medica specialistica, valutazione clinico-diagnostica, prescrizione farmacologica o percorso di psicoterapia attestante una patologia da ricondursi eziologicamente al mancato riconoscimento da parte del padre. Deve altresì rilevarsi che il è stato cresciuto dalla Parte_1 madre che ha rappresentato una figura genitoriale di riferimento tanto sotto il profilo affettivo, quanto sotto il profilo economico, pur con le difficoltà riportate nel corso del procedimento, nonostante le quali è tuttavia riuscito a completare gli studi, mediante iscrizione ad una scuola serale e successiva frequentazione dell'università.
Da ultimo, un'ulteriore riduzione del 15% deve essere effettuata alla luce del fatto che il marcato disinteresse manifestato dal padre nel corso dell'intero giudizio, insieme al contesto in cui si è sviluppata la breve relazione tra i due genitori (trattasi di relazione “extraconiugale” per entrambi, all'epoca colleghi di lavoro) sono elementi da cui potersi desumere che il non sarebbe stato un CP_1 padre presente nella quotidianità del figlio e convivente con lo stesso. Dall'analisi dei criteri utilizzati per la redazione delle già citate tabelle di Milano, infatti, si evince che la convivenza e la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto sono elementi da valutare nella quantificazione del risarcimento del danno da perdita parentale, dunque da assumere in via analogica quali indici per la quantificazione, per quanto possibile, anche nella fattispecie oggetto di questo giudizio.
Nell'ambito della quantificazione del danno non patrimoniale subito dal , sulla Parte_1 scorta di quanto evidenziato dai giudici di legittimità, questa Corte non ritiene corretto limitare la risarcibilità del danno al periodo precedente al raggiungimento dei 18 anni, dal momento che, pagina 13 di 16 benché sia ragionevole presumere che la sofferenza per l'assenza paterna sia stata maggiormente percepibile negli anni di crescita e prima formazione, deve evidenziarsi che l'illecito endofamiliare ha natura permanente e “si protrae fino a quando il comportamento abbandonico viene meno, per effetto di una condotta positiva volta all'adempimento dei doveri morali e materiali di genitore, ovvero dal giorno in cui questi dimostri di non essere stato in grado, per causa a lui non imputabile, di porre fine al comportamento omissivo”. Nel caso di specie, il si è sempre rifiutato di instaurare una relazione CP_1 personale con il figlio e di riconoscerlo, pur essendo venuto a conoscenza della sua nascita poco dopo il parto, tale condotta omissiva si è protratta anche successivamente e nonostante il processo per il riconoscimento in via giudiziale della paternità, instaurato dal nel 2019, né Parte_1 risultano provati elementi di fatto dai quali può desumersi la cessazione di tale sofferenza successivamente.
Peraltro, sotto il medesimo profilo temporale, non può essere addebitato al figlio un concorso nella causazione del danno subito per una presunta inerzia nell'instaurazione del procedimento, in quanto consolidata giurisprudenza di legittimità precisa che “in tema di azione volta al riconoscimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., esercitabile anche nell'ambito dell'azione per dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, va escluso il concorso colposo nella produzione del danno, ex art. 1227 cod. civ., in ipotesi di inerzia dei figli in ordine al momento da essi prescelto per l'iniziativa giudiziale, in quanto liberamente e legittimamente determinabile da parte dei titolari del diritto, oltre che del tutto ininfluente rispetto alla configurazione e determinazione del danno non patrimoniale riconosciuto.” (Sez. 1, Sentenza n. 26205 del 22/11/2013).
D'altronde, non è neppure corretto affermare che la scelta del figlio di attendere fino all'età di 43 anni per agire (oggi 49) si sia tradotta direttamente in un incremento del risarcimento richiesto, come invece sostiene il in quanto l'età è uno dei parametri presi in considerazione dalle CP_1
Tabelle di Milano per la quantificazione del risarcimento ma i punti attribuiti da tali tabelle diminuiscono in via proporzionale all'aumentare dell'età dei soggetti coinvolti. Se, dunque, il avesse agito tempestivamente subito dopo aver compiuto la maggiore età, gli sarebbero Pt_1 stati attribuiti 26 punti (e non 20, come nel calcolo odierno) conducendo così ad un risarcimento maggiore, in quanto, secondo l'id quod plerumque accidit, si presume che la sofferenza per l'assenza di un genitore in capo ad un giovane negli anni cruciali di sviluppo e crescita sia maggiore rispetto al periodo successivo.
Ciò posto, alla luce delle circostanze emerse dal caso concreto di seguito meglio specificate, non si ritiene di dover ulteriormente decurtare la somma già individuata, attesa la consistente durata pagina 14 di 16 dell'assenza paterna e la gravità della condotta del , anche sotto il profilo dell'elemento CP_1 soggettivo. Il padre ha infatti sempre respinto ogni approccio e contatto con il figlio, si è altresì rifiutato di eseguire autonomamente il test genetico di paternità, rendendo così necessario l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio nel procedimento di primo grado, ha costantemente violato i doveri di mantenimento, istruzione ed educazione, producendo così sensibili conseguenze pregiudizievoli sulla vita del figlio e compromettendo il sano sviluppo della sua personalità, né si rinviene alcuna ragione capace di giustificare il comportamento del padre naturale.
Non può dubitarsi che il consapevole disinteresse dimostrato dal manifestatosi per ben 49 CP_1 anni e connotato, quindi, dalla perdurante violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, abbia determinato un vulnus di entità rimarchevole ed ormai ineliminabile. Se in astratto tale pregiudizio si caratterizza per una potenziale emendabilità, a differenza del danno da perdita parentale usato come parametro per le tabelle, la Corte deve constatare che nel caso di specie tale emendabilità non si è tradotta in alcun tentativo del padre di avvicinarsi al figlio, al fine di porre rimedio alla sofferenza causatagli.
Né può acquisire rilievo la circostanza per cui, secondo quanto prospettato dal non vi è CP_1 certezza sulla qualità e sull'intensità del rapporto che si sarebbe instaurato tra padre e figlio, se quest'ultimo fosse stato riconosciuto e supportato dalla figura genitoriale, trattandosi di dato definito “neutro” dalla Cassazione nel presente giudizio, in quanto “detta incertezza è dipesa proprio dalla mancanza di ogni relazione, addebitabile al padre, e dunque per questo non se ne può apprezzare il concreto sviluppo”.
Deve altresì rilevarsi che la sofferenza del risulta essere stata inevitabilmente acuita Parte_1 dal divario tra le condizioni economiche del padre e quelle della madre con cui ha sempre vissuto, essendo stato costretto a lavorare fin dalla giovane età per contribuire al sostentamento familiare, rinviando così ad un momento successivo la prosecuzione degli studi (cfr. libretto universitario, pagamento tasse universitarie, iscrizione scuola serale a.s. 2000/20001, diploma di maturità del
6.09.2005, presenti in atti).
Alla luce delle ragioni fin qui esposte, il convenuto deve quindi essere condannato a corrispondere al figlio , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, la somma Parte_1 di euro 65.705,00 che, trattandosi di credito di valore, va rivalutata dalla domanda al momento del saldo effettivo, oltre agli interessi legali.
6. La regolamentazione delle spese processuali. pagina 15 di 16 Devono altresì essere poste a carico di le spese di tutti i gradi di giudizio, trattandosi CP_1 della parte soccombente complessivamente nell'intero procedimento, come di seguito quantificate.
Per quanto concerne il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Monza, in applicazione del principio di soccombenza e considerati l'esito dell'indagine genetica e il comportamento processuale del resistente, le spese di lite, con riferimento al valore effettivo della causa e alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale svolte nel corso del giudizio, sono liquidate in euro 7500,00. In applicazione del medesimo principio, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, resasi necessaria per l'indisponibilità del convenuto ad effettuare l'accertamento in via stragiudiziale, vanno definitivamente poste a carico di quest'ultimo. Le spese del giudizio di secondo grado concluso con sentenza n. 2659/2023 pubblicata il 14/09/2023 sono liquidate in euro 6946,00, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria. Le spese del giudizio di legittimità sono quantificate in euro
5513,00. Da ultimo, le spese del presente giudizio di riassunzione dinanzi alla Corte d'Appello di
Milano sono liquidate in euro 3473,00, utilizzando quale parametro i valori minimi individuati dal d.m. 55/2014, in quanto le parti si sono limitate a prendere atto della pronuncia della Corte di cassazione e ad insistere per l'accoglimento delle rispettive conclusioni alla luce di quanto prospettato dai giudici di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo in sede di rinvio nei limiti del devolutum sul ricorso in riassunzione del giudizio ex art. 392 c.p.c. promosso da a seguito del Parte_1 pronunciamento emesso dalla Suprema Corte con ordinanza racc. gen. 31552- 2024, numero
Sezionale 3678/2024, emessa in data 10 ottobre 2024 e pubblicata in data 09.12. 2024, così provvede:
1) condanna a corrispondere in favore di a titolo di CP_1 Parte_1 risarcimento del danno l'importo di euro 65.705,00, rivalutato dalla domanda al saldo effettivo, oltre agli interessi legali maturati dalla pronuncia al saldo;
2) condanna a rifondere a le spese di lite che si liquidano CP_1 Parte_1 per il primo grado in euro 7500,00, oltre alle spese di CTU, per il secondo grado in euro 6946,00, per il giudizio di legittimità in euro 5513,00, per il presente grado di giudizio in euro 3473,00, oltre, per tutti, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA di legge, se dovute.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
CO Botta FA Laurenzi pagina 16 di 16