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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 5560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5560 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - PRESIDENTE
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini -CONSIGLIERE
- dott. Paolo Bonofiglio -CONSIGLIERE REL. all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 2/10/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5913 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
- ( ), in proprio e quale Parte_1 C.F._1 titolare della CC & CC Associazione Professionale ( ), P.IVA_1 rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni CC come da procura in atti;
APPELLANTI
E
- ( , Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 7010/2022.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 CONCLUSIONI
Per l'appellante: “all'Ill.ma Corte di Appello di Roma affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione e respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, voglia accogliere per tutti i motivi sopra esposti il presente gravame e, per l'effetto, le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado, che si ritrascrivono di seguito:
“- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto impugnato e di ogni atto ad esso sotteso o presupposto, atteso il grave danno che deriverebbe all'esponente dall'eventuale esecuzione dello stesso;
- nel merito, in via principale: dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare l'impugnato decreto, nonché ogni atto ad esso sotteso o presupposto, in quanto erroneo, illegittimo e, comunque, totalmente infondato in fatto ed in diritto nonché privo dei presupposti di legge, per tutti i motivi di cui al presente ricorso;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere sussistente la presunta violazione per cui è causa, rideterminare la sanzione irrogata in misura pari ad € 3.000,00, in applicazione del combinato disposto dell'art. 58, comma 1, nella formulazione vigente all'epoca dell'accertamento, e dell'art. 69 del D.Lgs. 231/07; - in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere applicabile la sanzione prevista dall'art. 57, comma 4, del D.Lgs. n. 231 del 2007, nella formulazione vigente all'epoca della presunta violazione, rideterminare l'importo della sanzione irrogata in misura pari all'1% del valore dell'operazione sospetta”. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Per l'appellato: “Piaccia all'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, respingere il gravame perché inammissibile, improponibile, infondato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
FATTO E DIRITTO
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza di rigetto dell'opposizione alla sanzione di euro 53.587,00, irrogata con decreto del n. 402248/A del CP_2
14/3/2019, per la “violazione dell'art. 41 del D.Lgs. n. 231/2007, vigente al momento della commessa violazione, per un importo complessivo di euro
535.874,00”; l'omessa segnalazione, in particolare, riguarda l'operazione di acquisizione di da parte di in funzione Controparte_3 Parte_2 della quale era stata da quest'ultima commissionata -al commercialista opponente
(in data 10/11/2016) - l'indagine di due dilgence .
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 Le ragioni di opposizione hanno riguardato: a) l'insussistenza stessa dell'operazione in questione;
b) in subordine, l'illegittimità della sanzione applicata.
Il giudice di primo grado ha però ritenuto che a) “dalle indagini svolte dalla
Guardia di Finanza sono emersi indici di anomalia sia sotto il profilo soggettivo perché il professionista non ha identificato il titolare effettivo della Parte_3 controllata al 100% dalla Risk Managent s.r.l ed ha eseguito la prestazione in palese contrasto con l'obbligo di astensione di cui all'art 23 dlgs 23//07; sia sotto il profilo oggettivo perché il professionista non ha acquisito notizie di tipo economico- finanziario utili per verificare la coerenza del patrimonio del cliente con
l'operazione di acquisto della né ha operato alcun Controparte_3 approfondimento circa i fondi utilizzabili dalla per il compimento Parte_3 dell'operazione. Ciò detto, ritiene il Tribunale che le operazioni in oggetto dovevano essere segnalate come sospette ai sensi della normativa sopra indicata”; Contr b) quanto al trattamento sanzionatorio, che “(…) il ha applicato in ragione dell'art 69 dlgs 231/07 la sanzione pecuniaria più favorevole pari al 10% dell'importo delle operazioni, secondo le previsione dell'art. 57, comma 4, d.lgs n.
231/2007 vigente al momento della commessa violazione” (v. sentenza impugnata).
Gli appellanti hanno proposto appello, lamentando il vizio di motivazione in relazione ad entrambi i profili.
Il ha eccepito l'inammissibilità del gravame, altrimenti resistendo nel CP_2 merito.
Dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione, la causa è stata rinviata per la discussione e, quindi, è stata discussa oralmente all'udienza odierna.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
Va respinta l'eccezione di inammissibilità, non risolvendosi l'appello nella mera reiterazione delle doglianze di primo grado ma contenendo la sufficiente esplicitazione delle “ragioni del dissenso” alla decisione impugnata.
1. Con il primo motivo, gli appellanti lamentano l'omesso esame delle circostanze dedotte in primo grado che, in tesi, sono idonee ad escludere l'esistenza stessa dell'“operazione sospetta” soggetta all'obbligo di segnalazione. L'incarico di r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 due diligence, infatti, non era funzionale all'acquisizione della società da parte della committente, ma soltanto alla ricerca di potenziali clienti cui eventualmente sottoporre l'operazione; tale ricostruzione, in particolare, è avvalorata: a) dall'omessa quantificazione, nell'elaborato, dell'effettivo valore di CP_3
b) dall'estraneità, dall'oggetto sociale di delle operazioni di
[...] Parte_2 acquisizione di altre società; c) dalla mancata predisposizione degli “atti prodromici”, da parte dello studio professionale.
Si osserva, tuttavia, che nessuna di tali circostanze è idonea ad escludere, in concreto, l'operazione di acquisizione che, per contro, trova immediata ed espressa conferma nella dichiarazione confessoria dello stesso (dal medesimo solo Pt_4 parzialmente richiamata in atti): “la due diligence è stata commissionata al fine di valutare la reale consistenza patrimoniale della società Controparte_3 nell'ambito di una ipotesi di acquisizione della medesima società. Il lavoro è stato quindi improntato alla verifica degli atti patrimoniali (crediti, partecipazioni beni strumentali), delle passività e, soprattutto, del portafoglio ordini. All'esito della verifica è stato prodotto un report. Da quanto appreso, ritengo che la società abbia poi deciso di non procedere all'acquisizione” (v. dichiarazione del 18/9/2017).
La lagnanza deve pertanto essere respinta.
2. Con il secondo motivo, gli appellanti lamentano l'erronea quantificazione della sanzione, essendo stata ritenuta più favorevole, ex art. 57, IV comma, d.lgs. n.
231/2007, quella pari al 10% dell'importo dell'operazione; il giudice di primo grado, tuttavia, si è limitato a riportare i criteri enunciati dal ma a) non ha CP_2 specificato in base a quale dei parametri legislativi ricorra la c.d. fattispecie
“qualificata”, in luogo dell'ipotesi “base” ex art. 58, I comma d.lgs. 231/2007; b) ha omesso la valutazione delle circostanze concrete anche nell'applicazione della disposizione previgente (con erronea individuazione, oltre tutto, del “valore dell'operazione” in base al patrimonio netto della società oggetto di acquisizione).
Va premesso che non è dibattuta l'applicazione dell'art 69 d.lgs. 231/07, attesa la diversità del trattamento sanzionatorio al momento della violazione (di cui all'art. 57, IV comma d.lgs. 231/2007, secondo cui “…l'omessa segnalazione di
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata”) rispetto a quello vigente (già) all'epoca del decreto opposto (di cui all'art. 58, I e II comma d.lgs.
231/2007, secondo cui “… si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a
3.000 euro” e “nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro …)”.
a. È invece controversa l'individuazione della legge più favorevole che, secondo gli appellanti (come già ritenuto nel verbale di accertamento della G.D.F.),
è costituita dall'art. 58, I comma d.lgs. 231/2007.
In proposito va però richiamato il principio di legittimità, secondo cui “l'art.
69 del D.lgs. n. 231/2007 -in conformità a C. Cost. n. 68/2017- impone un giudizio comparativo” che “deve fondarsi sull'individuazione in concreto del regime complessivamente più favorevole per la persona, avuto riguardo a tutte le caratteristiche del caso specifico (Cass. n. 24476/2022).
Pertanto, è inammissibile l'astratto raffronto fra la disciplina previgente e quella introdotta con l'art. 58, I comma d.lgs. 231/2007; nella specie, per contro, deve ritenersi riconoscibile l'ipotesi di cui all'art. 58, II comma d.lgs. 231/2007 poiché, come (sul punto) condivisibilmente evidenziato dal provvedimento sanzionatorio, la gravità della violazione risulta, in base ai parametri di cui alle lett.
a) e c) della norma, dalla “complessiva superficialità della condotta tenuta dal professionista” e dalla “mancata valutazione degli elementi disponibili, con omissione di ogni misura di approfondimento” nonché “dalla rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, con specifico riferimento: i) alla evidente incoerenza dell'operazione richiesta rispetto alle caratteristiche del cliente;
ii) all'elevato grado di sussumibilità delle circostanze fattuali accertate in più “indici” di anomalia, di ordine sia soggettivo che oggettivo, i cui elementi costitutivi e qualificanti erano puntualmente conosciuti dal professionista;
iii) al rilevante e potenzialmente ingente valore dell'operazione”- (v. decreto sanzionatorio).
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 È quindi infondata la richiesta di rideterminazione di cui alla domanda subordinata, “in misura pari ad € 3.000,00, in applicazione del combinato disposto dell'art. 58, comma 1, nella formulazione vigente all'epoca dell'accertamento, e dell'art. 69 del D.Lgs. 231/07”.
b. Si osserva, tuttavia, che nella sentenza impugnata risulta omessa ogni effettiva comparazione della sanzione in concreto applicabile, essendosi il giudice limitato a ritenere congrua la valutazione espressa nel decreto sanzionatorio.
Quest'ultimo, però, non contiene alcuna esplicitazione -se non mediante il richiamo (reiterato nel giudizio) alle “indicazioni” della circolare del 6/7/2017 (non versata in atti)- delle modalità di computo della sanzione ex art. 58, II comma d.lgs.
231/2007, “nell'intervallo compreso fra euro 120.000,00 ed euro 210.000,00”; tale sanzione, inoltre, è risultata più elevata di quella determinata in base alla disciplina previgente nel “10% dell'importo della violazione” e, quindi, in “euro 53.587,00”, quale misura percentuale (che, “illogica ed arbitraria”, per l'appellante) è desunta dalla “gravità della violazione” e dalla disponibilità “di tutti gli elementi che concorrevano a configurare il sospetto” (v. decreto sanzionatorio).
Ciò posto, risultano effettivamente ignorati gli ulteriori elementi in concreto evidenziati dagli appellanti ai fini della graduazione della sanzione;
in particolare: a) la mancata conclusione dell'operazione di acquisizione;
b) le ridotte dimensioni dell'attività esercitata dall'incolpato, quale associazione composta da due soli professionisti;
c) la modesta entità del lavoro svolto, il cui corrispettivo è pari ad euro 3.000,00 oltre accessori;
d) l'assenza di pregresse violazioni agli adempimenti antiriciclaggio.
La valutazione di tali circostanze, non di meno, induce a ritenere maggiormente congrua la quantificazione (superiore al minimo dell'1% ma non eccedente la misura) del 5% dell'importo dell'operazione non segnalata;
tale importo ben può essere desunto dal “patrimonio netto” della società (di euro
535.874,00), a nulla di per sé rilevando il richiamo degli appellanti ad altri e più accreditati criteri di valutazione aziendale (o alle criticità riscontate nella stessa due
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6 diligence, rispetto ai dati contabili della società), in difetto della concreta individuazione (e dimostrazione) di un valore alternativo.
In conclusione, in (parziale) accoglimento della domanda (ulteriormente) subordinata, l'importo della sanzione può essere rideterminato, in base all'art. 57, IV comma d.lgs. 231/2007 (vigente all'epoca della violazione), nella misura di euro
26.793,50 (che è pur sempre inferiore al valore minimo di euro 30.000,00 di cui alla legge sopravvenuta).
Stante l'esito complessivo del giudizio, le spese possono essere regolate come da dispositivo.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, ogni altra conclusione disattesa o assorbita, così provvede:
[...]
- in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 7010/2022, ridetermina la sanzione pecuniaria in euro 26.793,50;
- compensa parzialmente le spese di lite e, per l'effetto, pone a carico degli appellanti la quota della metà, quali spese che liquida per l'intero nella misura già fissata nella sentenza impugnata per il primo grado ed in euro
8.000,00 per compensi oltre spese generali ed accessori di legge per il presente giudizio.
Così deciso in Roma il giorno 2/10/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 7