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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 237/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EO AN AN IC, Presidente MAIONE AN MARIA, Relatore LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2786/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale IB NT - Corso Umberto I 89900 IB NT VV Email_2apresso
Ag.entrate - Riscossione - IB NT - Via Santa Ruba 22 89900 IB NT VV
Difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 180/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO
1 VALENTIA sez. 1 e pubblicata il 04/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920230003942712000 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 101/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 180/ 2024, depositata il 4/03/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
IB NT rigettava il ricorso proposto del contribuente Ricorrente_1 proposto avverso cartella di pagamento n 13920230003942712000 per Iva, annualità 2016, notificata l'8/06/2023, dell' importo complessivo di euro 30.661,15 e contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione
Proponeva gravame il predetto contribuente che, sostanzialmente riproponendo i motivi di impugnazione addotti in primo grado, lamentava, in via preliminare, l'erroneità della sentenza appellata per asserita decadenza dell'Agenzia della riscossione di chiamare in causa terzi, ovvero l'Agenzia delle Entrate, con conseguente inutilizzabilità della documentazione da quest'ultima prodotta in primo grado.
Inoltre, contrariamente a quanto accertato e deciso dal giudice di prime cure, asseriva la nullità della cartella di pagamento, perché notificata oltre i previsti termini di decadenza, compresi quelli di cui all'art.68 D.L n. 18/2022, unitamente alla violazione degli artt. 112 c.p.c. e 36 D.lgs. n. 546/92 , degli artt.132, comma 1. n. 4 c.p.c e 118 disp. att., nonché degli artt.111 comma 6 e e 24 Cost. per asserita, omessa motivazione della sentenza appellata sulle questioni sollevate primo grado.
Pertanto, chiedeva che, in riforma della sentenza appellata, si volesse dichiarare la decadenza dell'Agenzia della riscossione, che aveva chiamato in causa l'Agenzia delle Entrate, con conseguente inutilizzabilità della documentazione da quest'ultima prodotta e , nel merito, che venisse annullata la cartella di pagamento impugnata, con vittoria di spese e compensi del doppio grado, da distrarre al difensore, dichiaratosi antistastario.
Con successive memorie illustrative datate 12/01/2026, esso appellante, nel rimarcare sostanzialmente i motivi di impugnazione contenuti nell'atto di appello, insisteva per l'accoglimento delle proposto gravame.
2 Si costituiva, l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di IB NT, che richiamando le difese svolte in primo grado, contestava quanto lamentato dall'appellante e sostenendo la correttezza di quanto deciso dal primo giudice, chiedeva la conferma della sentenza appellata, con condanna dell'appellante alle spese del giudizio. Inoltre, si costituiva l'Agenzia selle Entrate- Riscossione che, in particolare, eccepiva “il proprio difetto di legittimazione passiva, in relazione a tutti i motivi di appello, che attenevano alla formazione del titolo esecutivo, alla fondatezza della pretesa creditoria (an e quantum), alla motivazione dell'atto presupposto e alla correttezza della procedura di liquidazione seguita dall'ente impositore”, chiedendo , pertanto, di essere tenuta indenne e manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole in esito al presente giudizio, anche in ordine alle spese processuali. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. All'udienza del 26 gennaio 2026 l'appello viene deciso sulle sopra riportate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette, prima di tutto, che la cartella di pagamento in questione era conseguente al controllo automatizzato, ex art. 54 bis DPR 633/72, della dichiarazione IVA 2017 per l'anno 2016, presentata da esso contribuente in data 26/01/2018.
Infatti, diversamente da quanto lamentato dall'appellante, è agevole rilevare che oggetto del controllo automatizzato operato dall'Ufficio, non era stata la dichiarazione integrativa per come affermato dal contribuente, bensì l'unico Modello IVA/2017 per l'anno 2016 presentato dallo stesso nell'anno 2018
(identificativo della dichiarazione n.18280266100- 0000001 del 26/01/.2018),
Inoltre, atteso che il termine fissato dall'art.25, comma 1, lettera a) del Dpr 602/73 entro il quale doveva essere notificata la cartella di pagamento in oggetto, a seguito del controllo automatizzato in questione, era il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della presentazione, nell'anno 2018, della dichiarazione dei redditi del contribuente, tale termine era stato spostato in avanti, in forza delle varie proroghe disposte dalla normativa emergenziale Covid-19, fino al 31 dicembre 2023, per come sarà di seguito illustrato..
Ed ancora, in risposta a quanto ritenuto dall'appellante circa l'asserita decadenza dell'Agenzia della riscossione di chiamare in causa terzi, ovvero l'Agenzia delle Entrate, si sottolinea - in linea con quanto precisato dalla Suprema Corte con la sentenza a Sezioni Unite 16412/2017- che , se l'azione è svolta dal contribuente nei confronti del concessionario, come nel caso trattato, e se la stesso concessionario non vuole rispondere dell'eventuale esito sfavorevole della lite, deve chiamare in causa
3 l'ente impositore;
diversamente, come nel caso trattato, l'ente impositore può, in ogni caso, costituirsi in giudizio con intervento volontario, contrariamente a quanto erroneamente sostenuto dall'appellante e giusto quanto disposto dall' art. 14 del D.Lgs. n,546/ 92.
A tale proposito si richiama l'ordinanza n.24785/2021, con la quale la Corte di Cassazione ha precisato che l'ente impositore resta legittimato ad intervenire volontariamente nei giudizi in cui necessita la sua presenza, finalizzata alla difesa nel merito della controversia, come nel caso di cui trattasi. Inoltre, la Corte rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente appellante, la sentenza impugnata appare corretta e condivisibile sotto tutti i profili, atteso che il primo giudice aveva fatto buon governo dei poteri conferitigli dagli artt. 115 e 116 c.p.c., avendo correttamente esaminato le questioni sollevate dalle parti, vagliato le prove e i documenti prodotti in giudizio, così da determinarne giustamente quale era il conto da farne ai fini probatori e della decisione.
Orbene, il giudice di prime cure, in particolare, contrariamente a quanto eccepito dall'appellante, aveva correttamente accertato che l'avviso di accertamento impugnato era stato tempestivamente notificato in data 8 giugno 2023.
Infatti, considerato che la dichiarazione dei redditi, oggetto di controllo automatizzato, era stata presentata nell'anno 2018, conseguentemente il termine di decadenza per la sua notifica, ex art.25, comma 1 DPR 602/73 era slittato al 31 dicembre 2021.
Ed ancora, l'art.68, comma 1 del D.L.n.18/2020 (sospensione versamento - riscossione), diverso dall'art.67 dello stesso D.L., riguardante la sospensione delle attività degli uffici, aveva sospeso i termini di versamento delle entrate tributarie in scadenza tra il 18 marzo e il 31 agosto 2021,derivanti da cartelle di pagamento, nonché gli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del D.L. n.78/2010, convertito in legge n.122/2015, disponendo, inoltre, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.12 del D.Lgs.
n.159/2015. Sul punto si evidenzia che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento, comportano altresì, relativamente alle stesse entrate , per un corrispondente periodo di tempo, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti, anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, previdenziali, assistenziali e degli agenti della riscossione.
4 Infine, in relazione alla sospensione dei termini inizialmente limitata alle annualità 2020/2021, con proroghe successive, anche collegate al richiamato D.L.n.159/2015, erano stati estesi i termini di decadenza e di prescrizione fino al 31 dicembre 2023.
Per l'effetto, atteso che la cartella di pagamento impugnata era stata notificata in data 8 giugno 2023, detta cartella risultava e risulta tempestivamente notificata.
Per il resto, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, si osserva che nel caso trattato non è dato riscontrare alcun vizio di motivazione del provvedimento impugnato, che è fornita con il mero richiamo all'atto impugnato.
Infatti, trattandosi di cartella di pagamento emessa a seguito di procedimento di controllo automatizzato (art.54-bis d.p.r. n.633/72), l'Amministrazione finanziaria ha potuto operare in base alla dichiarazioni dei redditi presentata dal contribuente che, conseguentemente era in grado di conoscere i presupposti dalla pretesa creditoria.
L'appello, pertanto, non merita di essere accolto e le spese, da liquidare a favore della Agenzia delle
Entrate, parte vittoriosa, seguono la soccombenza. A tale riguardo, richiamando l'art. 91 del c.p.c. che disciplina il principio generale della soccombenza, secondo cui il giudice condanna la parte che ha perso la causa (parte soccombente) al pagamento delle spese processuali a favore della parte vittoriosa, si ritiene opportuno non condannare l'appellante, nel caso trattato, anche al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, richieste dalla Agenzia delle Entrate- Riscossione che, tra l'altro, non è la parte vittoriosa.
Infatti, essendo pacifico, soprattutto, che il ricorrente, odierno appellante nell'anno 2023, in primo grado poteva agire indifferentemente contro il concessionario, come nel caso trattato, o contro l'ente impositore, ed essendo altrettanto pacifico che esso concessionario, per non rispondere dell'eventuale esito sfavorevole della lite, nel rapporto interno poteva chiamare in causa l'ente impositore. oppure diversamente, come nel caso di specie, l'ente impositore poteva costituirsi in giudizio con intervento volontario, come avvenuto, conseguentemente si osserva che non ricorrono di fatto i presupposti per condannare l'appellante anche al pagamento delle spese processuali richieste dall'Agenzia delle
Entrate- Riscossione.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza appellata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese e compensi del giudizio, che liquida a favore della Agenzia delle Entrate, nella misura di euro 1.800.00, oltre spese generali.
5 Così deciso in Catanzaro, addì 26 gennaio 2026
6
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EO AN AN IC, Presidente MAIONE AN MARIA, Relatore LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2786/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale IB NT - Corso Umberto I 89900 IB NT VV Email_2apresso
Ag.entrate - Riscossione - IB NT - Via Santa Ruba 22 89900 IB NT VV
Difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 180/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO
1 VALENTIA sez. 1 e pubblicata il 04/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920230003942712000 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 101/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 180/ 2024, depositata il 4/03/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
IB NT rigettava il ricorso proposto del contribuente Ricorrente_1 proposto avverso cartella di pagamento n 13920230003942712000 per Iva, annualità 2016, notificata l'8/06/2023, dell' importo complessivo di euro 30.661,15 e contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione
Proponeva gravame il predetto contribuente che, sostanzialmente riproponendo i motivi di impugnazione addotti in primo grado, lamentava, in via preliminare, l'erroneità della sentenza appellata per asserita decadenza dell'Agenzia della riscossione di chiamare in causa terzi, ovvero l'Agenzia delle Entrate, con conseguente inutilizzabilità della documentazione da quest'ultima prodotta in primo grado.
Inoltre, contrariamente a quanto accertato e deciso dal giudice di prime cure, asseriva la nullità della cartella di pagamento, perché notificata oltre i previsti termini di decadenza, compresi quelli di cui all'art.68 D.L n. 18/2022, unitamente alla violazione degli artt. 112 c.p.c. e 36 D.lgs. n. 546/92 , degli artt.132, comma 1. n. 4 c.p.c e 118 disp. att., nonché degli artt.111 comma 6 e e 24 Cost. per asserita, omessa motivazione della sentenza appellata sulle questioni sollevate primo grado.
Pertanto, chiedeva che, in riforma della sentenza appellata, si volesse dichiarare la decadenza dell'Agenzia della riscossione, che aveva chiamato in causa l'Agenzia delle Entrate, con conseguente inutilizzabilità della documentazione da quest'ultima prodotta e , nel merito, che venisse annullata la cartella di pagamento impugnata, con vittoria di spese e compensi del doppio grado, da distrarre al difensore, dichiaratosi antistastario.
Con successive memorie illustrative datate 12/01/2026, esso appellante, nel rimarcare sostanzialmente i motivi di impugnazione contenuti nell'atto di appello, insisteva per l'accoglimento delle proposto gravame.
2 Si costituiva, l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di IB NT, che richiamando le difese svolte in primo grado, contestava quanto lamentato dall'appellante e sostenendo la correttezza di quanto deciso dal primo giudice, chiedeva la conferma della sentenza appellata, con condanna dell'appellante alle spese del giudizio. Inoltre, si costituiva l'Agenzia selle Entrate- Riscossione che, in particolare, eccepiva “il proprio difetto di legittimazione passiva, in relazione a tutti i motivi di appello, che attenevano alla formazione del titolo esecutivo, alla fondatezza della pretesa creditoria (an e quantum), alla motivazione dell'atto presupposto e alla correttezza della procedura di liquidazione seguita dall'ente impositore”, chiedendo , pertanto, di essere tenuta indenne e manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole in esito al presente giudizio, anche in ordine alle spese processuali. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. All'udienza del 26 gennaio 2026 l'appello viene deciso sulle sopra riportate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette, prima di tutto, che la cartella di pagamento in questione era conseguente al controllo automatizzato, ex art. 54 bis DPR 633/72, della dichiarazione IVA 2017 per l'anno 2016, presentata da esso contribuente in data 26/01/2018.
Infatti, diversamente da quanto lamentato dall'appellante, è agevole rilevare che oggetto del controllo automatizzato operato dall'Ufficio, non era stata la dichiarazione integrativa per come affermato dal contribuente, bensì l'unico Modello IVA/2017 per l'anno 2016 presentato dallo stesso nell'anno 2018
(identificativo della dichiarazione n.18280266100- 0000001 del 26/01/.2018),
Inoltre, atteso che il termine fissato dall'art.25, comma 1, lettera a) del Dpr 602/73 entro il quale doveva essere notificata la cartella di pagamento in oggetto, a seguito del controllo automatizzato in questione, era il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della presentazione, nell'anno 2018, della dichiarazione dei redditi del contribuente, tale termine era stato spostato in avanti, in forza delle varie proroghe disposte dalla normativa emergenziale Covid-19, fino al 31 dicembre 2023, per come sarà di seguito illustrato..
Ed ancora, in risposta a quanto ritenuto dall'appellante circa l'asserita decadenza dell'Agenzia della riscossione di chiamare in causa terzi, ovvero l'Agenzia delle Entrate, si sottolinea - in linea con quanto precisato dalla Suprema Corte con la sentenza a Sezioni Unite 16412/2017- che , se l'azione è svolta dal contribuente nei confronti del concessionario, come nel caso trattato, e se la stesso concessionario non vuole rispondere dell'eventuale esito sfavorevole della lite, deve chiamare in causa
3 l'ente impositore;
diversamente, come nel caso trattato, l'ente impositore può, in ogni caso, costituirsi in giudizio con intervento volontario, contrariamente a quanto erroneamente sostenuto dall'appellante e giusto quanto disposto dall' art. 14 del D.Lgs. n,546/ 92.
A tale proposito si richiama l'ordinanza n.24785/2021, con la quale la Corte di Cassazione ha precisato che l'ente impositore resta legittimato ad intervenire volontariamente nei giudizi in cui necessita la sua presenza, finalizzata alla difesa nel merito della controversia, come nel caso di cui trattasi. Inoltre, la Corte rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente appellante, la sentenza impugnata appare corretta e condivisibile sotto tutti i profili, atteso che il primo giudice aveva fatto buon governo dei poteri conferitigli dagli artt. 115 e 116 c.p.c., avendo correttamente esaminato le questioni sollevate dalle parti, vagliato le prove e i documenti prodotti in giudizio, così da determinarne giustamente quale era il conto da farne ai fini probatori e della decisione.
Orbene, il giudice di prime cure, in particolare, contrariamente a quanto eccepito dall'appellante, aveva correttamente accertato che l'avviso di accertamento impugnato era stato tempestivamente notificato in data 8 giugno 2023.
Infatti, considerato che la dichiarazione dei redditi, oggetto di controllo automatizzato, era stata presentata nell'anno 2018, conseguentemente il termine di decadenza per la sua notifica, ex art.25, comma 1 DPR 602/73 era slittato al 31 dicembre 2021.
Ed ancora, l'art.68, comma 1 del D.L.n.18/2020 (sospensione versamento - riscossione), diverso dall'art.67 dello stesso D.L., riguardante la sospensione delle attività degli uffici, aveva sospeso i termini di versamento delle entrate tributarie in scadenza tra il 18 marzo e il 31 agosto 2021,derivanti da cartelle di pagamento, nonché gli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del D.L. n.78/2010, convertito in legge n.122/2015, disponendo, inoltre, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.12 del D.Lgs.
n.159/2015. Sul punto si evidenzia che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento, comportano altresì, relativamente alle stesse entrate , per un corrispondente periodo di tempo, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti, anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, previdenziali, assistenziali e degli agenti della riscossione.
4 Infine, in relazione alla sospensione dei termini inizialmente limitata alle annualità 2020/2021, con proroghe successive, anche collegate al richiamato D.L.n.159/2015, erano stati estesi i termini di decadenza e di prescrizione fino al 31 dicembre 2023.
Per l'effetto, atteso che la cartella di pagamento impugnata era stata notificata in data 8 giugno 2023, detta cartella risultava e risulta tempestivamente notificata.
Per il resto, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, si osserva che nel caso trattato non è dato riscontrare alcun vizio di motivazione del provvedimento impugnato, che è fornita con il mero richiamo all'atto impugnato.
Infatti, trattandosi di cartella di pagamento emessa a seguito di procedimento di controllo automatizzato (art.54-bis d.p.r. n.633/72), l'Amministrazione finanziaria ha potuto operare in base alla dichiarazioni dei redditi presentata dal contribuente che, conseguentemente era in grado di conoscere i presupposti dalla pretesa creditoria.
L'appello, pertanto, non merita di essere accolto e le spese, da liquidare a favore della Agenzia delle
Entrate, parte vittoriosa, seguono la soccombenza. A tale riguardo, richiamando l'art. 91 del c.p.c. che disciplina il principio generale della soccombenza, secondo cui il giudice condanna la parte che ha perso la causa (parte soccombente) al pagamento delle spese processuali a favore della parte vittoriosa, si ritiene opportuno non condannare l'appellante, nel caso trattato, anche al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, richieste dalla Agenzia delle Entrate- Riscossione che, tra l'altro, non è la parte vittoriosa.
Infatti, essendo pacifico, soprattutto, che il ricorrente, odierno appellante nell'anno 2023, in primo grado poteva agire indifferentemente contro il concessionario, come nel caso trattato, o contro l'ente impositore, ed essendo altrettanto pacifico che esso concessionario, per non rispondere dell'eventuale esito sfavorevole della lite, nel rapporto interno poteva chiamare in causa l'ente impositore. oppure diversamente, come nel caso di specie, l'ente impositore poteva costituirsi in giudizio con intervento volontario, come avvenuto, conseguentemente si osserva che non ricorrono di fatto i presupposti per condannare l'appellante anche al pagamento delle spese processuali richieste dall'Agenzia delle
Entrate- Riscossione.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza appellata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese e compensi del giudizio, che liquida a favore della Agenzia delle Entrate, nella misura di euro 1.800.00, oltre spese generali.
5 Così deciso in Catanzaro, addì 26 gennaio 2026
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