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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 29/01/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1563/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e in persona del g.u., dott. Leonardo Papaleo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1563 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023, avente ad
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento ex art. 615, co. 1, c.p.c.
TRA
, C.F. rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. Paolo Stefanina ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Montesarchio (Bn), alla via Lavinia n. 29
OPPONENTE
E
, C.F./P.I. , in p.d.l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Daniela Vicidomini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Nocera Inferiore (Sa), alla via Castaldo n. 64
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
(d'ora in avanti, , deducendo: che in data 23 febbraio 2023 Controparte_1 CP_2
vedeva notificarsi intimazione di pagamento n. 01720229001440790000, con la quale CP_2
gli intimava il pagamento della somma complessiva di € 47.399,65; che l'importo veniva richiesto dalla convenuta per il mancato pagamento di n. 22 cartelle esattoriali;
che le cartelle
- Pagina 1 - non erano state notificate e dalla data di presunta notifica delle cartelle fino a quella di notifica dell'intimazione nessuna richiesta era stata, comunque, mai inoltrata né da né CP_2
dai diversi enti impositori;
che, pertanto, i debiti erano prescritti.
Concludeva, quindi, chiedendo: in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento;
nel merito, di dichiarare l'illegittimità della summenzionata intimazione di pagamento, nonché di ogni atto prodromico e presupposto alla medesima, e, per l'effetto, di dichiarare insussistente il diritto a procedere ad esecuzione forzata.
Si costituiva la quale eccepiva: la novazione del titolo a Controparte_3 seguito dell'iscrizione a ruolo con conseguente applicazione del termine ordinario di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c.; l'avvenuta notifica al contribuente delle singole cartelle di pagamento con relative raccomandate a/r, mai impugnate dallo stesso.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale osserva.
Va rammentato come, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
9024/2024, caso in cui la difesa di era analoga alla presente, ovvero quella secondo cui CP_2
“quando i crediti confluiscono nel ruolo, che avrebbe la natura di titolo esecutivo per quanto del tutto peculiare, si realizzerebbe una novazione soggettiva e la creazione di un unico credito nell'ambito del quale non è possibile scorporare le singole voci originarie. Il ruolo, così, determinerebbe un effetto novativo sulle obbligazioni originariamente dovute a separate ragioni di credito, con la conseguenza che non potrebbe più farsi riferimento alla decorrenza originariamente prevista per ciascun credito ma unicamente alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c.”), il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle
Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione
- Pagina 2 - dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (S.U. n.
23397/2016, Cass. nn. 11800/2018, 33797/2019).
“In buona sostanza la cartella non opposta stabilizza la richiesta dell'amministrazione creditrice, senza con ciò assumere la stessa valenza del credito definitivamente accertato in sede giudiziale (ex art. 2953 c.c.). Ciò significa che dalla mancata impugnazione della cartella trovano applicazione i termini prescrizionali di ciascun credito […]. Quindi, se il credito azionato ha prescrizione decennale, come per i tributi relativi ad iva o ad imposte dirette, la prescrizione resta sempre quella decennale, o, al contrario, se il diritto di credito ha prescrizione più breve, come per la tassa automobilistica (triennale), resta sempre quello più breve.”
Ciò posto e respinta, quindi, la preliminare eccezione di in relazione alle cartelle di CP_2
pagamento n. 01720110000510704000 (notificata il 19.12.2012 e avente ad oggetto il pagamento dei diritti annuali della Camera di commercio), n. 01720110006602406000
(notificata il 19.12.2012 e avente ad oggetto il pagamento della tassa automobilistica ex art. 17 l. 449/1997), n. 01720130003314616000 (notificata il 4.6.2013 e avente ad oggetto il pagamento dell'Irap), n. 01720140007762019000 (notificata il 2.4.2015 e avente ad oggetto il pagamento dei diritti annuali della , n. 01720150006953609000 Parte_2
(notificata il 4.2.2016 e avente ad oggetto il pagamento dell'Irpef), n.
01720150009885129000 (notificata il 29.3.2016 e avente ad oggetto il pagamento dei diritti annuali della Camera di commercio), n. 01720160003911575000 (notificata il 3.2.2017 e avente ad oggetto il pagamento dei diritti annuali della e n. Parte_2
01720190006881355000 (notificata il 25.10.2019 e avente ad oggetto il pagamento dell'addizionale comunale Irpef), va dichiarato il difetto di giurisdizione ex art. 37 c.p.c. - senza che sia necessario la previa sottoposizione alle parti, ai sensi dell'art. 101, co. 2, c.p.c., della questione, la quale ha rilievo puramente processuale (Cass. n. 6218/2019) - in favore del giudice tributario in base al noto principio per cui “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, spetta alla giurisdizione tributaria la cognizione sull'opposizione alla cartella di pagamento (promossa ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c.) con la quale siano dedotti fatti - relativi alla carenza della originaria pretesa tributaria o all'estinzione della stessa (nella specie, per intervenuta prescrizione) - che si assumano verificati anteriormente alla notificazione della cartella. (Sez. U - ,
Ordinanza n. 20693 del 20/07/2021, Rv. 662224 - 01). Si è, ancora, osservato che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra
- Pagina 3 - giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (nella specie la S.C. ha ritenuto la giurisdizione del giudice tributario in ordine alla prospettata questione di prescrizione della pretesa fiscale che si colloca a monte della notifica della cartella di pagamento). (Sez. U - Ordinanza n. 21642 del 28/07/2021, Rv. 662122 – 01);” (Cass. n.
4227/2023).
Ancora, per le cartelle n. 01720140005071988000 (notificata il 5.5.2015), n.
01720150005666767000 (notificata il 30.10.2015), n. 0172015000900518000 (notificata il
26.4.2016), n. 01720170001862629000 (notificata il 10.2.2018), n. 01720170004530820000
(notificata il 10.2.2018) e n. 01720190000053539000 (notificata il 21.2.2019), aventi tutte ad oggetto il pagamento di debiti e che, in quanto tali, apparterrebbero alla cognizione del CP_4
giudice del lavoro (S.U. n. 18090/2024), va dichiarata l'inammissibilità della domanda, in quanto, trattandosi di opposizione “recuperatoria”, l'attore avrebbe dovuto impugnare l'intimazione di pagamento nello stesso termine di 40 giorni, di cui all'art. 24, co. 5, d.lg. n.
46/1999, previsto per l'impugnazione della cartella, laddove, invece, l'intimazione è stata notificata il 23 febbraio 2023 e la citazione dell'opposizione - anche facendo applicazione della sanatoria di cui all'art. 291, co. 1, c.p.c., essendo stata la prima notifica nulla - è stata notificata solamente in data 14.4.2023 (cfr. Cass. nn. 24506/2016, 7156/2023).
A tutto voler concedere, poi, “in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art.
24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso
l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale
- Pagina 4 - dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” (S.U. n. 7514/2022).
Andando in prosieguo, la cartella n. 01720000010218281000, emessa dall' CP_5
di e asseritamente notificata in data 22.6.2001, porta un credito per sanzioni
[...] CP_6
amministrative di importo pari ad € 2.509,83 che risulta prescritto, non avendo l'opposta dato prova in atti della notifica della relativa cartella.
La cartella n. 01720020006723568000, emessa dall' Controparte_7
1 e asseritamente notificata in data 11.7.2002, porta un credito per spese di giustizia di
[...] importo pari ad € 616,55. Orbene, la cartella risulta effettivamente notificata all'attore personalmente in data 11.7.2002 (cfr. in atti ricevuta di ritorno), così come risultano notificate, a fini di interruzione della prescrizione, sia, in data 8.1.2010 e sempre personalmente all'attore - che ne ha rifiutato il ritiro -, l'intimazione n.
01720099000808029000, che, in data 31.10.2019 e ai sensi degli artt. 26 d.p.r. 602/1973 e
140 c.p.c., l'intimazione n. 01720199003701254000 (erra l'opponente a ritenere che il processo notificatorio non sia perfetto perché, trattandosi di atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, ult. co., c.c., non occorre la prova dell'avviso di ricevimento: cfr. Cass.
34212/2021). Il credito portato dalla cartella, quindi, non può dirsi prescritto.
Egualmente è a dirsi per le cartella n. 01720020018473415000, emessa dall'
[...]
, asseritamente notificata in data 11.3.2003 e portante un CP_7 Controparte_8
credito per sanzioni amministrative e spese di giustizia di importo pari ad € 3.576,66. Orbene, la cartella risulta notificata in data 10.3.2003 alla moglie dell'attore, che ne ha rifiutato il ritiro, e in atti vi è prova dell'avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 602/1973 e 140
c.p.c., della raccomandata che ha informato l'attore del deposito del plico presso l'albo pretorio del comune. Risultano, poi, notificate, a fini di interruzione della prescrizione, sia, in data 8.1.2010 e sempre personalmente all'attore - che ne ha rifiutato il ritiro (erra l'opponente a dire che sia stata la moglie a rifiutarne il ritiro) -, l'intimazione n. 01720099000808029000, che, in data 31.10.2019 e ai sensi degli artt. 26 d.p.r. 602/1973 e 140 c.p.c., l'intimazione n.
01720199003701254000 (valida per le ragioni sopra esposte). Il credito portato dalla cartella, quindi, non può dirsi prescritto né per quanto concerne le sanzioni amministrative
(prescrizione quinquennale) né, a fortiori, per le spese di giustizia (prescrizione decennale).
- Pagina 5 - La cartella n. 01720130004844866000, emessa dalla Controparte_9
assegni senza autorizzazione o provviste, e asseritamente notificata in data
[...]
6.5.2013, porta un credito per sanzioni amministrative di importo pari ad € 869,99. Orbene, la cartella risulta notificata (cfr. in atti ricevuta di ritorno della raccomandata a/r) personalmente all'attore in data 6.5.2013, tuttavia della successiva intimazione n. 01720179004075013000
l'opposta non ha prodotto, a fini di interruzione della prescrizione, la notifica (vi è solamente una ricevuta di ritorno in bianco, sfornita, peraltro, di firma sia del destinatario che dell'incaricato). Ne consegue che, trattandosi di sanzioni amministrative, il credito portato dalla cartella è caduto in prescrizione il 6.5.2018, a nulla valendo la notifica della successiva intimazione n. 01720189002817367000, avvenuta solamente in data 11.12.2018.
La cartella n. 01720140002724550000, emessa dalla e asseritamente Controparte_9
notificata in data 21.7.2014, porta un credito per sanzioni amministrative di importo pari ad €
7.757,36. Orbene, la cartella risulta notificata in data 9.7.2014 e in atti vi è prova dell'avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 602/1973 e 140 c.p.c., della raccomandata che ha informato l'attore del deposito della cartella presso l'albo pretorio del comune, così come vi è prova della successiva intimazione n. 01720189002817367000, notificata in data 11.12.2018 alla moglie dell'attore (erra questi a ritenere che la moglie abbia rifiutato l'atto perché la ricevuta reca la dicitura “delegato” e non “rifiutato”). Ne consegue che il credito portato dalla cartella non può dirsi prescritto.
La cartella n. 01720140004744872000, emessa dalla e asseritamente Controparte_9
notificata in data 21.9.2014, porta un credito per sanzioni amministrative di importo pari ad €
1.414,16. Orbene, la cartella risulta notificata in data 11.9.2014 e in atti vi è prova dell'avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 602/1973 e 140 c.p.c., della raccomandata che ha informato l'attore del deposito della cartella presso l'albo pretorio del comune. Così come risultano notificate le successive intimazioni n. 01720189002817367000, notificata in data
11.12.2018 alla moglie dell'attore, nonché n. 01720199004235200000, notificata in data
9.12.2019, ai sensi ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 602/1973 e 140 c.p.c.. Ne consegue che il credito portato dalla cartella, in assenza di specifiche contestazioni sul punto da parte dell'opponente, non può dirsi prescritto.
La cartella n. 01720160001263911000, emessa dalla Controparte_9
assegni senza autorizzazione o provviste e asseritamente notificata in data
[...]
11.7.2016, porta un credito per sanzioni amministrative di importo pari ad € 20.825,96 per l'anno 2014. Orbene, la cartella risulta notificata in data 27.6.2016, tuttavia l'avviso di
- Pagina 6 - ricevimento, ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 602/1973 e 140 c.p.c., della raccomandata che ha informato l'attore del deposito della cartella presso l'albo pretorio del comune è bianco.
Ciononostante risultano notificate entro il termine quinquennale le successive intimazioni n.
01720189002817367000, notificata in data 11.12.2018 alla moglie dell'attore, nonché n.
01720199004235200000, notificata in data 9.12.2019, ai sensi ai sensi dell'art. 26 d.p.r.
602/1973 e 140 c.p.c.. Ne consegue che il credito portato dalla cartella, in assenza di specifiche contestazioni sul punto da parte dell'opponente, non può dirsi prescritto.
La cartella n. 01720160005811611000, emessa dalla Camera
[...]
e asseritamente notificata in data 8.2.2017, porta un Controparte_10
credito per sanzioni amministrative di importo pari ad € 347,12. Orbene, la cartella risulta notificata in data 1.2.2017 e in atti vi è prova dell'avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26
d.p.r. 602/1973 e 140 c.p.c., della raccomandata che ha informato l'attore del deposito della cartella presso l'albo pretorio del comune. Risultano, poi, notificate entro il termine quinquennale le successive intimazioni n. 01720189002817367000, notificata in data
11.12.2018 alla moglie dell'attore, nonché n. 01720199004235200000, notificata in data
9.12.2019, ai sensi ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 602/1973 e 140 c.p.c.. Ne consegue che il credito portato dalla cartella, in assenza di specifiche contestazioni sul punto da parte dell'opponente, non può dirsi prescritto.
In conclusione, l'opposizione va accolta esclusivamente per le cartelle nn.
01720000010218281000, 01720130004844866000, i cui crediti da esse portati risultano prescritti, mentre va respinta in relazione alle cartelle nn. 01720020006723568000,
01720020018473415000, 01720140002724550000, 01720140004744872000,
01720160001263911000, 01720160005811611000.
Va, invece, dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario per le cartelle nn. 01720229001440790000, 01720110000510704000, 01720110006602406000,
01720130003314616000, 01720140007762019000, 01720150006953609000,
01720150009885129000, 01720160003911575000 e 01720190006881355000.
Infine, l'opposizione va dichiarata inammissibile in relazione alle cartelle nn.
01720140005071988000, 01720150005666767000, 0172015000900518000,
01720170001862629000, 01720170004530820000 e 01720190000053539000.
La soccombenza reciproca data dall'accoglimento di solamente alcuni dei capi della domanda
(S.U. n. 32061/2022) giustifica la compensazione totale delle spese di lite.
P. Q. M.
- Pagina 7 - Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 01720229001440790000 limitatamente alle cartelle di pagamento n.
01720000010218281000, n. 01720130004844866000, i cui crediti da esse portati dichiara prescritti;
2. rigetta l'opposizione in relazione alle cartelle di pagamento, indicate nell'intimazione di pagamento n. 01720229001440790000, n. 01720020006723568000, n.
01720020018473415000, n. 01720140002724550000, n. 01720140004744872000, n.
01720160001263911000, n. 01720160005811611000;
3. dichiara il difetto di giurisdizione, in favore della Corte di Giustizia tributaria territorialmente competente dinanzi al quale la causa andrà riassunta nel termine di legge, in relazione alle cartelle di pagamento, indicate nell'intimazione di pagamento n.
01720229001440790000, n. 01720110000510704000, n. 01720110006602406000, n.
01720130003314616000, n. 01720140007762019000, n. 01720150006953609000, n.
01720150009885129000, n. 01720160003911575000 e n. 01720190006881355000;
4. dichiara inammissibile l'opposizione in relazione alle cartelle di pagamento, indicate nell'intimazione di pagamento n. 01720229001440790000, n. 01720140005071988000, n.
01720150005666767000, n. 0172015000900518000, n. 01720170001862629000, n.
01720170004530820000 e n. 01720190000053539000;
5. compensa le spese di lite.
Benevento, 29.1.2025.
Il Giudice
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 8 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e in persona del g.u., dott. Leonardo Papaleo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1563 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023, avente ad
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento ex art. 615, co. 1, c.p.c.
TRA
, C.F. rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. Paolo Stefanina ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Montesarchio (Bn), alla via Lavinia n. 29
OPPONENTE
E
, C.F./P.I. , in p.d.l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Daniela Vicidomini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Nocera Inferiore (Sa), alla via Castaldo n. 64
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
(d'ora in avanti, , deducendo: che in data 23 febbraio 2023 Controparte_1 CP_2
vedeva notificarsi intimazione di pagamento n. 01720229001440790000, con la quale CP_2
gli intimava il pagamento della somma complessiva di € 47.399,65; che l'importo veniva richiesto dalla convenuta per il mancato pagamento di n. 22 cartelle esattoriali;
che le cartelle
- Pagina 1 - non erano state notificate e dalla data di presunta notifica delle cartelle fino a quella di notifica dell'intimazione nessuna richiesta era stata, comunque, mai inoltrata né da né CP_2
dai diversi enti impositori;
che, pertanto, i debiti erano prescritti.
Concludeva, quindi, chiedendo: in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento;
nel merito, di dichiarare l'illegittimità della summenzionata intimazione di pagamento, nonché di ogni atto prodromico e presupposto alla medesima, e, per l'effetto, di dichiarare insussistente il diritto a procedere ad esecuzione forzata.
Si costituiva la quale eccepiva: la novazione del titolo a Controparte_3 seguito dell'iscrizione a ruolo con conseguente applicazione del termine ordinario di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c.; l'avvenuta notifica al contribuente delle singole cartelle di pagamento con relative raccomandate a/r, mai impugnate dallo stesso.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale osserva.
Va rammentato come, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
9024/2024, caso in cui la difesa di era analoga alla presente, ovvero quella secondo cui CP_2
“quando i crediti confluiscono nel ruolo, che avrebbe la natura di titolo esecutivo per quanto del tutto peculiare, si realizzerebbe una novazione soggettiva e la creazione di un unico credito nell'ambito del quale non è possibile scorporare le singole voci originarie. Il ruolo, così, determinerebbe un effetto novativo sulle obbligazioni originariamente dovute a separate ragioni di credito, con la conseguenza che non potrebbe più farsi riferimento alla decorrenza originariamente prevista per ciascun credito ma unicamente alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c.”), il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle
Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione
- Pagina 2 - dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (S.U. n.
23397/2016, Cass. nn. 11800/2018, 33797/2019).
“In buona sostanza la cartella non opposta stabilizza la richiesta dell'amministrazione creditrice, senza con ciò assumere la stessa valenza del credito definitivamente accertato in sede giudiziale (ex art. 2953 c.c.). Ciò significa che dalla mancata impugnazione della cartella trovano applicazione i termini prescrizionali di ciascun credito […]. Quindi, se il credito azionato ha prescrizione decennale, come per i tributi relativi ad iva o ad imposte dirette, la prescrizione resta sempre quella decennale, o, al contrario, se il diritto di credito ha prescrizione più breve, come per la tassa automobilistica (triennale), resta sempre quello più breve.”
Ciò posto e respinta, quindi, la preliminare eccezione di in relazione alle cartelle di CP_2
pagamento n. 01720110000510704000 (notificata il 19.12.2012 e avente ad oggetto il pagamento dei diritti annuali della Camera di commercio), n. 01720110006602406000
(notificata il 19.12.2012 e avente ad oggetto il pagamento della tassa automobilistica ex art. 17 l. 449/1997), n. 01720130003314616000 (notificata il 4.6.2013 e avente ad oggetto il pagamento dell'Irap), n. 01720140007762019000 (notificata il 2.4.2015 e avente ad oggetto il pagamento dei diritti annuali della , n. 01720150006953609000 Parte_2
(notificata il 4.2.2016 e avente ad oggetto il pagamento dell'Irpef), n.
01720150009885129000 (notificata il 29.3.2016 e avente ad oggetto il pagamento dei diritti annuali della Camera di commercio), n. 01720160003911575000 (notificata il 3.2.2017 e avente ad oggetto il pagamento dei diritti annuali della e n. Parte_2
01720190006881355000 (notificata il 25.10.2019 e avente ad oggetto il pagamento dell'addizionale comunale Irpef), va dichiarato il difetto di giurisdizione ex art. 37 c.p.c. - senza che sia necessario la previa sottoposizione alle parti, ai sensi dell'art. 101, co. 2, c.p.c., della questione, la quale ha rilievo puramente processuale (Cass. n. 6218/2019) - in favore del giudice tributario in base al noto principio per cui “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, spetta alla giurisdizione tributaria la cognizione sull'opposizione alla cartella di pagamento (promossa ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c.) con la quale siano dedotti fatti - relativi alla carenza della originaria pretesa tributaria o all'estinzione della stessa (nella specie, per intervenuta prescrizione) - che si assumano verificati anteriormente alla notificazione della cartella. (Sez. U - ,
Ordinanza n. 20693 del 20/07/2021, Rv. 662224 - 01). Si è, ancora, osservato che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra
- Pagina 3 - giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (nella specie la S.C. ha ritenuto la giurisdizione del giudice tributario in ordine alla prospettata questione di prescrizione della pretesa fiscale che si colloca a monte della notifica della cartella di pagamento). (Sez. U - Ordinanza n. 21642 del 28/07/2021, Rv. 662122 – 01);” (Cass. n.
4227/2023).
Ancora, per le cartelle n. 01720140005071988000 (notificata il 5.5.2015), n.
01720150005666767000 (notificata il 30.10.2015), n. 0172015000900518000 (notificata il
26.4.2016), n. 01720170001862629000 (notificata il 10.2.2018), n. 01720170004530820000
(notificata il 10.2.2018) e n. 01720190000053539000 (notificata il 21.2.2019), aventi tutte ad oggetto il pagamento di debiti e che, in quanto tali, apparterrebbero alla cognizione del CP_4
giudice del lavoro (S.U. n. 18090/2024), va dichiarata l'inammissibilità della domanda, in quanto, trattandosi di opposizione “recuperatoria”, l'attore avrebbe dovuto impugnare l'intimazione di pagamento nello stesso termine di 40 giorni, di cui all'art. 24, co. 5, d.lg. n.
46/1999, previsto per l'impugnazione della cartella, laddove, invece, l'intimazione è stata notificata il 23 febbraio 2023 e la citazione dell'opposizione - anche facendo applicazione della sanatoria di cui all'art. 291, co. 1, c.p.c., essendo stata la prima notifica nulla - è stata notificata solamente in data 14.4.2023 (cfr. Cass. nn. 24506/2016, 7156/2023).
A tutto voler concedere, poi, “in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art.
24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso
l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale
- Pagina 4 - dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” (S.U. n. 7514/2022).
Andando in prosieguo, la cartella n. 01720000010218281000, emessa dall' CP_5
di e asseritamente notificata in data 22.6.2001, porta un credito per sanzioni
[...] CP_6
amministrative di importo pari ad € 2.509,83 che risulta prescritto, non avendo l'opposta dato prova in atti della notifica della relativa cartella.
La cartella n. 01720020006723568000, emessa dall' Controparte_7
1 e asseritamente notificata in data 11.7.2002, porta un credito per spese di giustizia di
[...] importo pari ad € 616,55. Orbene, la cartella risulta effettivamente notificata all'attore personalmente in data 11.7.2002 (cfr. in atti ricevuta di ritorno), così come risultano notificate, a fini di interruzione della prescrizione, sia, in data 8.1.2010 e sempre personalmente all'attore - che ne ha rifiutato il ritiro -, l'intimazione n.
01720099000808029000, che, in data 31.10.2019 e ai sensi degli artt. 26 d.p.r. 602/1973 e
140 c.p.c., l'intimazione n. 01720199003701254000 (erra l'opponente a ritenere che il processo notificatorio non sia perfetto perché, trattandosi di atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, ult. co., c.c., non occorre la prova dell'avviso di ricevimento: cfr. Cass.
34212/2021). Il credito portato dalla cartella, quindi, non può dirsi prescritto.
Egualmente è a dirsi per le cartella n. 01720020018473415000, emessa dall'
[...]
, asseritamente notificata in data 11.3.2003 e portante un CP_7 Controparte_8
credito per sanzioni amministrative e spese di giustizia di importo pari ad € 3.576,66. Orbene, la cartella risulta notificata in data 10.3.2003 alla moglie dell'attore, che ne ha rifiutato il ritiro, e in atti vi è prova dell'avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 602/1973 e 140
c.p.c., della raccomandata che ha informato l'attore del deposito del plico presso l'albo pretorio del comune. Risultano, poi, notificate, a fini di interruzione della prescrizione, sia, in data 8.1.2010 e sempre personalmente all'attore - che ne ha rifiutato il ritiro (erra l'opponente a dire che sia stata la moglie a rifiutarne il ritiro) -, l'intimazione n. 01720099000808029000, che, in data 31.10.2019 e ai sensi degli artt. 26 d.p.r. 602/1973 e 140 c.p.c., l'intimazione n.
01720199003701254000 (valida per le ragioni sopra esposte). Il credito portato dalla cartella, quindi, non può dirsi prescritto né per quanto concerne le sanzioni amministrative
(prescrizione quinquennale) né, a fortiori, per le spese di giustizia (prescrizione decennale).
- Pagina 5 - La cartella n. 01720130004844866000, emessa dalla Controparte_9
assegni senza autorizzazione o provviste, e asseritamente notificata in data
[...]
6.5.2013, porta un credito per sanzioni amministrative di importo pari ad € 869,99. Orbene, la cartella risulta notificata (cfr. in atti ricevuta di ritorno della raccomandata a/r) personalmente all'attore in data 6.5.2013, tuttavia della successiva intimazione n. 01720179004075013000
l'opposta non ha prodotto, a fini di interruzione della prescrizione, la notifica (vi è solamente una ricevuta di ritorno in bianco, sfornita, peraltro, di firma sia del destinatario che dell'incaricato). Ne consegue che, trattandosi di sanzioni amministrative, il credito portato dalla cartella è caduto in prescrizione il 6.5.2018, a nulla valendo la notifica della successiva intimazione n. 01720189002817367000, avvenuta solamente in data 11.12.2018.
La cartella n. 01720140002724550000, emessa dalla e asseritamente Controparte_9
notificata in data 21.7.2014, porta un credito per sanzioni amministrative di importo pari ad €
7.757,36. Orbene, la cartella risulta notificata in data 9.7.2014 e in atti vi è prova dell'avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 602/1973 e 140 c.p.c., della raccomandata che ha informato l'attore del deposito della cartella presso l'albo pretorio del comune, così come vi è prova della successiva intimazione n. 01720189002817367000, notificata in data 11.12.2018 alla moglie dell'attore (erra questi a ritenere che la moglie abbia rifiutato l'atto perché la ricevuta reca la dicitura “delegato” e non “rifiutato”). Ne consegue che il credito portato dalla cartella non può dirsi prescritto.
La cartella n. 01720140004744872000, emessa dalla e asseritamente Controparte_9
notificata in data 21.9.2014, porta un credito per sanzioni amministrative di importo pari ad €
1.414,16. Orbene, la cartella risulta notificata in data 11.9.2014 e in atti vi è prova dell'avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 602/1973 e 140 c.p.c., della raccomandata che ha informato l'attore del deposito della cartella presso l'albo pretorio del comune. Così come risultano notificate le successive intimazioni n. 01720189002817367000, notificata in data
11.12.2018 alla moglie dell'attore, nonché n. 01720199004235200000, notificata in data
9.12.2019, ai sensi ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 602/1973 e 140 c.p.c.. Ne consegue che il credito portato dalla cartella, in assenza di specifiche contestazioni sul punto da parte dell'opponente, non può dirsi prescritto.
La cartella n. 01720160001263911000, emessa dalla Controparte_9
assegni senza autorizzazione o provviste e asseritamente notificata in data
[...]
11.7.2016, porta un credito per sanzioni amministrative di importo pari ad € 20.825,96 per l'anno 2014. Orbene, la cartella risulta notificata in data 27.6.2016, tuttavia l'avviso di
- Pagina 6 - ricevimento, ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 602/1973 e 140 c.p.c., della raccomandata che ha informato l'attore del deposito della cartella presso l'albo pretorio del comune è bianco.
Ciononostante risultano notificate entro il termine quinquennale le successive intimazioni n.
01720189002817367000, notificata in data 11.12.2018 alla moglie dell'attore, nonché n.
01720199004235200000, notificata in data 9.12.2019, ai sensi ai sensi dell'art. 26 d.p.r.
602/1973 e 140 c.p.c.. Ne consegue che il credito portato dalla cartella, in assenza di specifiche contestazioni sul punto da parte dell'opponente, non può dirsi prescritto.
La cartella n. 01720160005811611000, emessa dalla Camera
[...]
e asseritamente notificata in data 8.2.2017, porta un Controparte_10
credito per sanzioni amministrative di importo pari ad € 347,12. Orbene, la cartella risulta notificata in data 1.2.2017 e in atti vi è prova dell'avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26
d.p.r. 602/1973 e 140 c.p.c., della raccomandata che ha informato l'attore del deposito della cartella presso l'albo pretorio del comune. Risultano, poi, notificate entro il termine quinquennale le successive intimazioni n. 01720189002817367000, notificata in data
11.12.2018 alla moglie dell'attore, nonché n. 01720199004235200000, notificata in data
9.12.2019, ai sensi ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 602/1973 e 140 c.p.c.. Ne consegue che il credito portato dalla cartella, in assenza di specifiche contestazioni sul punto da parte dell'opponente, non può dirsi prescritto.
In conclusione, l'opposizione va accolta esclusivamente per le cartelle nn.
01720000010218281000, 01720130004844866000, i cui crediti da esse portati risultano prescritti, mentre va respinta in relazione alle cartelle nn. 01720020006723568000,
01720020018473415000, 01720140002724550000, 01720140004744872000,
01720160001263911000, 01720160005811611000.
Va, invece, dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario per le cartelle nn. 01720229001440790000, 01720110000510704000, 01720110006602406000,
01720130003314616000, 01720140007762019000, 01720150006953609000,
01720150009885129000, 01720160003911575000 e 01720190006881355000.
Infine, l'opposizione va dichiarata inammissibile in relazione alle cartelle nn.
01720140005071988000, 01720150005666767000, 0172015000900518000,
01720170001862629000, 01720170004530820000 e 01720190000053539000.
La soccombenza reciproca data dall'accoglimento di solamente alcuni dei capi della domanda
(S.U. n. 32061/2022) giustifica la compensazione totale delle spese di lite.
P. Q. M.
- Pagina 7 - Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 01720229001440790000 limitatamente alle cartelle di pagamento n.
01720000010218281000, n. 01720130004844866000, i cui crediti da esse portati dichiara prescritti;
2. rigetta l'opposizione in relazione alle cartelle di pagamento, indicate nell'intimazione di pagamento n. 01720229001440790000, n. 01720020006723568000, n.
01720020018473415000, n. 01720140002724550000, n. 01720140004744872000, n.
01720160001263911000, n. 01720160005811611000;
3. dichiara il difetto di giurisdizione, in favore della Corte di Giustizia tributaria territorialmente competente dinanzi al quale la causa andrà riassunta nel termine di legge, in relazione alle cartelle di pagamento, indicate nell'intimazione di pagamento n.
01720229001440790000, n. 01720110000510704000, n. 01720110006602406000, n.
01720130003314616000, n. 01720140007762019000, n. 01720150006953609000, n.
01720150009885129000, n. 01720160003911575000 e n. 01720190006881355000;
4. dichiara inammissibile l'opposizione in relazione alle cartelle di pagamento, indicate nell'intimazione di pagamento n. 01720229001440790000, n. 01720140005071988000, n.
01720150005666767000, n. 0172015000900518000, n. 01720170001862629000, n.
01720170004530820000 e n. 01720190000053539000;
5. compensa le spese di lite.
Benevento, 29.1.2025.
Il Giudice
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
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