Cass. civ., sez. I, sentenza 10/02/1999, n. 1113
CASS
Sentenza 10 febbraio 1999

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Ai fini della determinazione del valore di mercato del terreno espropriato, non si può tenere conto, nella liquidazione della relativa indennità, dell'incidenza negativa esercitata sul valore dell'area dal vincolo specifico di destinazione preordinato all'esproprio, mentre sono suscettibili di considerazione i vincoli di conformazione stabiliti indipendentemente dalla espropriazione, in virtù di destinazione urbanistica legale preesistente. (Nella fattispecie, facendo applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha annullato la decisione dei giudici di merito che avevano liquidato l'indennità relativa ad un esproprio finalizzato alla realizzazione di uno stabilimento all'interno del Nucleo di Sviluppo Industriale di L'Aquila, attraverso un calcolo del valore di mercato del terreno espropriato basato sulla prevalente comparazione con prezzi di aree sottoposte allo stesso vincolo espropriativo, senza chiarire in motivazione la destinazione urbanistica del terreno prima dell'apposizione del vincolo stesso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 10/02/1999, n. 1113
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1113
    Data del deposito : 10 febbraio 1999

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