Sentenza 10 febbraio 1999
Massime • 1
Ai fini della determinazione del valore di mercato del terreno espropriato, non si può tenere conto, nella liquidazione della relativa indennità, dell'incidenza negativa esercitata sul valore dell'area dal vincolo specifico di destinazione preordinato all'esproprio, mentre sono suscettibili di considerazione i vincoli di conformazione stabiliti indipendentemente dalla espropriazione, in virtù di destinazione urbanistica legale preesistente. (Nella fattispecie, facendo applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha annullato la decisione dei giudici di merito che avevano liquidato l'indennità relativa ad un esproprio finalizzato alla realizzazione di uno stabilimento all'interno del Nucleo di Sviluppo Industriale di L'Aquila, attraverso un calcolo del valore di mercato del terreno espropriato basato sulla prevalente comparazione con prezzi di aree sottoposte allo stesso vincolo espropriativo, senza chiarire in motivazione la destinazione urbanistica del terreno prima dell'apposizione del vincolo stesso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/02/1999, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:
dr. Antonio Sensale Presidente
dr. Pasquale Reale Consigliere
dr. Enrico Para Consigliere
dr. Maria Gabriella Luccioli Consigliere
dr. Fabrizio Forte Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
su ricorso iscritto al n^ 15176 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1997, proposto:
DA
geom. GI ZZ, residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Roma alla Via Oslavia n. 14, presso l'avv. Giovanni Pallottino, che lo rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
E
1) CONSORZIO PER IL NUCLEO INDUSTRIALE DI L'AQUILA con sede in quest'ultima città, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato a Roma, alla V. degli Scipioni n. 268/A, presso l'avv. Pasquale Iacovoni, e rapresentato e difeso dall'avv. Amedeo Cervelli del foro di L'Aquila, per procura in calce al controricorso e deliberazione commissariale n. 192 del 17 novembre 1997.
2) ITALTEL TECNOELETTRONICA s.p.a. con sede in L'Aquila, in persona dell'amministratore delegato, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via G. Pisanelli n. 2, presso l'avv. Paolo Leopardi, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Francesco Carli del foro di L'Aquila, per procura a margine del controricorso. CONTRORICORRENTI
Avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 207 dell'8 ottobre 1996-16 aprile 1997. Udita nella pubblica udienza del 20 ottobre 1998, la relazione del Consigliere dottor Fabrizio Forte. Uditi gli avv.ti Giovanni Pallottino e Francesco Carli. Udito il P.M., in persona del dr. Giovanni Giacalone, Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per l'accoglimento del 2^ e 3^ motivo, assorbimento del 1^ e rigetto del 4^ motivo di ricorso. Svolgimento del processo
Con citazione del 17 luglio 1990, GI ZZ proponeva opposizione alla stima dell'indennità liquidata in L. 309.940.000 per l'esproprio di mq. 20.114 di un suo terreno sito nel Nucleo di Sviluppo Industriale di L'Aquila e deduceva che l'area, assegnata all'Italtel Tecnoelettronica s.p.a. per la costruzione di uno stabilimento, valeva L. 700.000.000, dovendo valutarsi L. 35.000 al mq. in luogo delle L. 15.000 al mq. di cui all'indennizzo offerto, relativo anche ad un manufatto esistente del valore di L.
8.230.000. Convenuto il solo Consorzio per il Nucleo di Sviluppo Industriale di L'Aquila e chiamata in causa la società assegnataria il terreno, era chiesto il rigetto della domanda per la congruità dell'indennità sia dall'opposto che dall'Italtel s.p.a. La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza dell'8 ottobre 1996 - 16 aprile 1997 n. 207, rigettava l'opposizione e liquidava l'indennità totale in L. 99.624.642, ai sensi dell'art. 5 bis della L. 8 agosto 1992 n. 359, con compensazione delle spese di causa;
per la sentenza, le risultanze del c.t.u. nominato in istruttoria erano condivisibili, avendo questo replicato ai rilievi dei tecnici dell'opponente che avevano fatto riferimento, per la comparazione, ad atti di compravendita relativi a terreni in zone diverse da quelle ove si trovava l'area espropriata e non aventi identica destinazione industriale.
Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso il ZZ per quattro motivi illustrati anche da memoria, mentre il Consorzio e la società Italtel, con controricorsi, hanno chiesto il rigetto e l'inammissibilità dell'impugnazione.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso deduce la violazione dei principi generali regolanti l'espropriazione e l'indennità, di cui agli art.39 della L. 25 giugno 1865 n. 2359, all'art. 13, 3^ co. della L. 15 gennaio 1885 n. 2892 e all'art. 5bis della L. 8 agosto 1992 n. 359, e l'insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, 1^ co. n. 5 c.p.c., per essersi determinata l'indennità in base a valori di riferimento incomparabili di altri terreni, che in parte erano nello stesso Nucleo di sviluppo industriale ed erano stati quindi alienati per un prezzo di mercato influenzato dallo stesso vincolo preordinato all'esproprio ed in parte erano ricavati da atti aventi ad oggetto suoli non totalmente edificabili oppure da ritenersi reliquati di aree espropriate. La decisione si era fondata sulla media aritmetica e non ponderata dei prezzi e sull'indice di edificabilità ( 0,2141 mq./mq. ) in concreto adottato inferiore a quello legale ( 0,40 mq./mq ) senza chiarire, nonostante le richieste dell'opponente, i motivi della mancata comparazione con valori di altre aree in zone più vicine alla superficie espropriata e non rientranti nello stesso insediamento per attività industriali. La Corte di merito aveva cosi legittimato l'incidenza di vicoli preordinati all'esproprio in contrasto con i principi generali e immotivamente aveva escluso l'utilizzabilità, per la comparazione, di prezzi d'aree in rogiti relativi a suoli vicini a destinazione direzionale o produttiva, perché siti fuori dal Nucleo industriale di L'Aquila, città nella quale non vi erano altre aree con funzione industriale, comparando atti in cui parte delle aree alienate non erano edificabili, con riduzione conseguente della liquidazione. In adesione alle tesi di controparte, i giudici di merito non avevano neppure ritenuto di procedere a comparazione con prezzi di titoli relativi a superfici esterne al Nucleo di sviluppo industriale;
erroneo era comunque il riferimento immotivato della liquidazione alla data dell'occupazione e non a quella dell'esproprio. Di tale motivo, il Consorzio e la Italtel, nei rispettivi controricorsi, eccepivano la inammissibilità, in quanto introduttivo di argomenti di fatto e deducevano comunque l'infondatezza.
1.2. Il motivo di ricorso è ammissibile, in quanto deduce una carente motivazione della sentenza impugnata nel liquidatore l'indennità, attraverso l'uso di atti di comparazione relativi a suoli parzialmente inedificabili o dell'indice d'edificabilità concretamente applicato e non di quello consentito legalmente, ovvero per errori di calcolo nella media dei prezzi nei vari titoli comparati dalla decisione impugnata nulla risulta su queste critiche, emergendo solo che il c.t.u. avrebbe replicato ai rilievi del consulenti di parte del ZZ, le conclusioni dei quali non sono condivise dai giudici di merito perché tengono conto di terreni ubicati in zone site "al di fuori del Nucleo industriale di Pile". È palese l'omessa motivazione sui criteri usati per la valutazione, non emergendo in alcun modo dalla decisione di merito gli elementi (quali potevano essere i vari atti di comparazione o i prezzi dedotti per via analitica ovvero il metodo di raffronto e di sintesi adottato), sui quali si è fondato il convincimento dei giudici ( Cass. 7 novembre 1996 n. 9711 ); la sentenza è da ritenersi motivata per relationem con le conclusioni del c.t.u. che non sono però specificamente richiamate, per cui non è possibile alcuna verifica delle obiezioni e delle repliche di cui alla decisione stessa, che non rende conto delle ragioni per cui i giudici hanno aderito a quanto ha affermato il loro consulente e respinto le critiche di parte. Essa è quindi inidonea a motivare adeguatamente sulla stima, oggetto principale della controversia e deve ritenersi insufficiente e in concreto vietata (nello stesso senso di recente Cass. 18 luglio 1998 n. 7050 e, con riferimento alla decisione di secondo grado motivata per relationem con la sentenza impugnata, Cass. 4 luglio 1998 n. 6550). Relativamente poi al dedotto errore di diritto della sentenza impugnata, per essersi tenuto conto dell'incidenza del vincolo preordinato all'esproprio nel valutare l'area ablata, attraverso l'uso, per comparare i prezzi, di atti aventi a oggetto suoli soggetti allo stesso vincolo, si è sempre affermato che una valutazione che tiene conto dell'influenza di detto vincolo sul valore dell'area, contrasta i principi generali in materia espropriativa (così, Cass. 22 aprile 1998 n. 4091 sulla scia di molte altre). Si è affermato dal giudice delle leggi che l'art. 5 bis della L. 359/92, nel disporre che la natura dell'area sia identificata alla data del vicolo preordinato all'esproprio, ha trasformato in un vero e proprio divieto normativo l'indicato principio generale, per cui, per la stima delle aree espropriate, non potrebbe mai tenersi conto di detto vincolo (C. Cost. 16 dicembre 1993 n. 442); ciò può condividersi, purché non vi sia destinazione urbanistica legale preesistente che determini un vincolo conformativo identico a quello per l'esproprio.
Sussiste pertanto l'indicata violazione di legge, perché i giudici di merito hanno accertato, con esclusiva o prevalente comparazione con prezzi di aree sottoposte allo stesso vincolo espropriativo, il valore venale del terreno ablato e liquidato l'indennità in ragione dell'incidenza del vincolo stesso sul prezzo del suolo, senza chiarire in motivazione la destinazione urbanistica del terreno prima del vincolo. Pertanto il difetto di motivazione, riscontrato in ordine ai criteri adottati per la liquidazione dell'indennità, emerge pure nella violazione di legge connessa al rilievo dato a valori di altre aree soggette al vincolo per l'esproprio, che poteva giustificarsi solo con un'eventuale destinazione industriale dell'area de qua nel locale P.R.G. prima dell'approvazione del Piano per le attività produttive, per cui fu previsto il Nucleo che ha causato il vincolo;
ciò comporta che il primo motivo di ricorso deve accogliersi e la sentenza deve cassarsi con rinvio al giudice di merito, perché si uniformi nella decisione ai principi richiamati per liquidare il valore venale delle aree espropriate, motivando adeguatamente le sue scelte. In ordine al motivo di ricorso che afferma che la Corte di appello avrebbe liquidato il dovuto alla data iniziale dell'occupazione e non a quella del decreto di esproprio, sicuramente violando i principi generali per cui a quest'ultima data va determinato l'indennizzo, il motivo resta assorbito nell'accoglimento delle censure già esposte.
2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 5bis, 1^ comma della L. 359/92 e degli artt. 24 e ss. del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, oltre che degli artt. 39 e ss. della L. 25 giugno 1865 n. 2359 e dell'art, 112 c.p.c., per omessa pronuncia e omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversi in relazione all'art. 360, 1^ comma, n. 3 e 5 c.p.c., sia perché il reddito dominicale rivalutato usato per liquidare l'indennità non risulta coacervato per dieci anni come sancito dall'art. 5bis L. n.359/92, sia per il fatto che nella liquidazione non si è tenuto conto del valore del c.d. soprassuolo per L.
8.230.000. I controricorenti eccepiscono l'inammissibilità di tale motivo di ricorso per non essere stato mai prospettato nel giudizio di merito.
2.1. Anche il secondo motivo, di certo ammissibile in quanto lamenta violazioni di legge dei giudici di merito che non possono ammettersi indipendentemente dalle richieste di parte, è fondato, perché la domanda di liquidazione dell'indennità per i terreni, nel caso, si estendeva anche all'indennizzo, compreso nell'offerta dell'espropriante, per il soprassuolo che, accedendo all'area espropriata, era oggetto del medesimo ristoro che i giudici di merito erano chiamati a determinare in base al valore di mercato per i principi generali della legge del 1865 sull'espropriazione, a differenza del valore del suolo, per cui di doveva applicare lo jus superveniens di cui alla L. 359/92. Per l'omesso computo del coacervo decennale del reddito dominicale rivalutato, che è stato calcolato dalla Corte di Appello non coacervato, come si rileva anche dal controricorso, appare palese l'errore di diritto e la violazione dell'art. 5 bis della L. 359 del 1992 che invece dei "fitti coacervati dell'ultimo decennio" di cui all'art. 13 della L. n. 2892 del 1885, prevede l'uso, quale secondo fattore della semisomma da cui si determina l'indennità con il valore venale dell'area, del reddito dominicale rivalutato, anche esso da cumulare per un decennio. La Corte di merito non poteva che coacervare per un decennio il reddito dominicale pure senza espressa domanda di parte, in applicazione dell'art. 5bis della L. n. 359 del 1992, e, per tale profilo, il ricorso è da accogliere.
Indipendentemente dalle richieste di parte nel giudizio di merito, in difetto di preclusione da giudicato, lo jus superveniens era da applicarsi interamente;
il ricorso rileva l'indicato errore di diritto ed evita la formazione di giudicato sul punto (Cass. 25 novembre 1996 n. 10446) e determina anche per questo aspetto la cassazione della decisione impugnata.
3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 5bis, 1^ e 2^ co. della L. 359/92 in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 263/93 e in rapporto all'art. 360, 1^ co. n.ri 3 e 5, per omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia perché, essendo l'espropriazione antecedente al 1990, si era compreso nell'indennizzo l'abbattimento del 40% inapplicabile per non essersi data la facoltà all'espropriato di pervenire alla cessione in base al valore offerto in via provvisoria e liquidato in rapporto alla legge del 1992. Per il Consorzio e per la Italtel s.p.a., l'omessa accettazione nelle more del giudizio dell'indennità offerta comportava comunque l'esigenza della riduzione del 40% esattamente operata dai giudici di merito.
3.1. Il motivo di ricorso è fondato, alla luce del seguente principio reiteratamente affermato in quest'ultimo anno da questa corte: "Il comma 2^ dell'art. 5bis della legge 359/1992, recante nuovi criteri per la determinazione dell'indennità di espropriazione di aree edificabili, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 283/93 nella parte in cui non prevede, in favore dei soggetti già espropriati alla data dell'entrata in vigore della citata legge e nei confronti dei quali l'indennità di espropriazione non sia ancora divenuta incontestabile, il diritto di accettare l'indennità di cui alla comma 1 della menzionata norma, configura il richiamato diritto come correlato a una specifica proposta dell'espropriante formulata sulla base dei nuovi criteri normativi. Ne deriva che, se l'espropriante non ha offerto una giusta indennità all'espropriato nel corso del giudizio di opposizione, il giudice non può decurtare l'indennizzo accertato del 40% in quanto tale diminuzione è prevista, a seguito della richiamata parziale declaratoria di illegittimità costituzionale, per la sola mancata accettazione di una specifica proposta formulata dell'espropriante" (tra le altre, Cass. 6 maggio 1998 n. 4558). La richiamata posizione è da condividersi anche perché, essendo già intervenuto l'esproprio e non potendosi quindi più dar luogo ad una cessione volontaria, per favorire la quale (e non una generica transazione) è prevista la riduzione del 40% dell'indennizzo, è evidente che, pur essendo la legge ultrattiva, dal punto di vista funzionale, l'esistenza dell'intervenuta ablazione preclude comunque la facoltà di chi è soggetto passivo della procedura espropriativa, di cedere bonariamente il bene e di evitare la perdita di indennizzo, pur esistendo lo jus superveniens, non potendo l'espropriato cedere volontariamente un'area che non è più sua.
4. Con il quarto, si deduce la violazione degli artt. 71 e 72 della L. n. 2359/1865 e del 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'indennità di occupazione in violazione dell'art. 360, 1^ comma n. 3 c.p.c. dovendosi ritenere l'opposizione relativa anche all'indennità di occupazione, per la quale inapplicabile era il criterio di liquidazione di cui all'art. 5bis della L. 359/92, ed escludendosi che la Corte avesse adottato qualsiasi determinazione su tale domanda che non poteva ritenersi rigettata, stante la totale omissione di ogni pronunzia su di essa. Nei controricorsi, si deduce che la doglianza della controparte costituisce motivo nuovo non valutabile in questa sede.
Il quarto motivo è infondato e da rigettare;
la piena autonomia e la diversità delle distinte opposizioni a stima delle due indennità di esproprio e d'occupazione, proponibili in momenti diversi ed aventi ad oggetto indennizzi specifici anche se collegati per altri versi tra loro, comporta che ognuna delle due domande deve essere chiaramente proposta dalla parte che lamenta l'omessa pronunzia del giudici di merito in ordine alla determinazione di uno dei due indennizzi.
Dalla sentenza impugnata emerge che sia la domanda che le conclusioni riguardano solo l'indennità offerta per "l'espropriazione dei terreni di proprietà dell'impresa ZZ"; inoltre la stima, avverso la quale vi fu opposizione, non comprende alcun corrispettivo per la occupazione legittima, riguardando solo il valore dell'area ablata (con il c.d. soprassuolo), come emerge chiaramente dal computo aritmetico possibile in base ai dati forniti dal ricorrente stesso. Pertanto, nel caso non c'è stata omessa pronunzia della Corte di merito (Cass. 25 settembre 1996 n. 8468) e con il rigetto di tale motivo di ricorso, resta assorbito anche l'altro profilo comunque infondato per cui la liquidazione di tale indennizzo dovrebbe concretarsi in una percentuale del valore venale e non dell'indennità di esproprio (Cass. 29 agosto 1998 n. 8647 tra le molte).
5. L'accoglimento dei primi tre motivi di ricorso importa la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma, per la liquidazione dell'indennità di esproprio, perché si informi ai principi enunciati nei primi tre punti di cui sopra e disciplini le spese di causa, comprese quelle del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, 1^ sezione civile, accoglie i primi tre motivi e rigetta il quarto e cassa la sentenza per i motivi indicati;
rinvia alla Corte di appello di Roma anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio il 20 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 1999