Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/03/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4780/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 4780/2024 promossa dalla sig.ra:
residente in [...], CF: , difesa dall'Avv. Paolo Parte_1 C.F._1
Languasco (PEC: del Foro di Genova, per delega in atti, Email_1
ed elettivamente domiciliata in Genova, Vico Falamonica 1/13
-ricorrente-
CONTRO il , in persona del Ministro pro tempore NTroparte_1
-convenuto-contumace- dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni della parte ricorrente:
“Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, al titolo meglio visto:
1.Condannare la convenuta amministrazione a pagare alla ricorrente quanto spettante, al titolo meglio visto per la retribuzione professionale docenti non corrisposta, per l'AS 2020/2021 o per il periodo meglio visto;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali
(calcolati ex Art. 1284 cc, 1° e 4° comma).
2.Vinte le spese”.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato telematicamente il 6.11.2024, la sig.ra ha Parte_1
esposto:
1
NT (nel seguito, per brevità, anche solo ”), svolgendo supplenze c.d. brevi o saltuarie, nell'a.s.
2020/2021 e nel periodo (8.10.2020 – 9.6.2021) indicato nello stato matricolare prodotto in copia
(doc. 1 ric.);
-che la prestazione lavorativa resa corrisponde esattamente a quella del personale docente di ruolo (ovvero con contratto di supplenza al 31 agosto o al 30 giugno);
NT
-che, nonostante ciò, il non le ha mai riconosciuto una particolare porzione della retribuzione contrattualmente prevista, la c.d. “Retribuzione Professionale Docenti” (nel seguito, per brevità, anche solo “PD”);
NT
-che secondo il , infatti, la PD sarebbe riservata al personale docente, educativo e
ATA (per il personale ATA è denominata Compenso Individuale Accessorio, ma ha la stessa identica natura) con rapporto di impiego a tempo indeterminato o con rapporto di impiego a tempo determinato per l'intera durata dell'anno scolastico (e quindi con contratto almeno al 30 giugno), non, invece, ai supplenti temporanei;
-che la PD è stata istituita dall'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 per il personale del comparto scuola, con gli obiettivi della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori e per il miglioramento del servizio scolastico, nonché dell'avvio del riconoscimento del ruolo determinante dei docenti;
-che l'ultimo comma della disposizione contrattual-collettiva richiamata dispone, inoltre, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31 agosto 1999…” (relativo al Compenso individuale accessorio); NT
-che è proprio invocando tale disposizione che il motiva il mancato riconoscimento della voce retributiva de qua ai “supplenti” con contratti a termine di breve durata;
-che, tuttavia, ad una lettura attenta della previsione, emerge che, se al primo comma riconosce il compenso accessorio al personale a tempo indeterminato o al personale impiegato per l'intera durata dell'anno, al comma quinto, poi, specifica le modalità di calcolo per le prestazioni inferiori al mese;
insomma, non vi è traccia normativa che possa giustificare restrizioni nel riconoscimento della PD;
-che la Suprema Corte di Cassazione, con un'ordinanza dal valore nomofilattico, n. 20015 del 2018, ha osservato come la previsione del CCNI, in realtà, assicuri la possibilità di
2 considerare, ai fini del riconoscimento della PD, perfino le prestazioni di un giorno, nella misura di 1/30;
-che è dunque evidente come la mancata attribuzione di tale componente retributiva sia un'ulteriore riprova della discriminazione che affligge i lavoratori precari del pubblico impiego;
discriminazione in palese contrasto con la disciplina nazionale antidiscriminatoria (v. l'art. 6
d.lgs. n. 368/2001 e, per il settore pubblico, l'art. 45 co. 2 d.lgs. n. 165/2001) e soprattutto con la disciplina unionale e, segnatamente, con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999;
-che, ai sensi della disciplina sovranazionale, la diversità di trattamento potrebbe essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e alle caratteristiche delle mansioni espletate (che dovrebbero essere diverse da quelle del docente di ruolo), nella specie inesistenti;
-che, pertanto, una volta appurata la sostanziale identità tra le mansioni del personale a tempo determinato e indeterminato, l'interpretazione delle clausole contrattuali collettive che vengono in rilievo deve essere armonizzata con i principi inderogabili del diritto eurounitario e, quindi, con il principio di non discriminazione.
La ricorrente ha chiesto, quindi, che, accertato il rapporto di lavoro a termine, sia NT dichiarato il proprio diritto a percepire la PD per tutto il servizio prestato e che il sia conseguentemente condannato a corrisponderle detta componente della retribuzione, oltre interessi legali, calcolati ex art. 1284 commi 1 e 4, dalla maturazione al saldo.
NT Il , benché raggiunto da regolare notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio, onde si è proceduto in sua contumacia.
La causa è stata istruita documentalmente.
Quindi, è stata discussa oralmente dal difensore della ricorrente, che si è infine riportato alle conclusioni di cui al ricorso, sopra trascritte.
2. Il ricorso è fondato, per le ragioni di cui infra.
3 Deve premettersi che lo stato matricolare prodotto da parte ricorrente (doc. 1), attesta l'assegnazione alla medesima e lo svolgimento, nell'a.s. 2020/2021, di supplenze brevi/saltuarie
(scuola infanzia), nel periodo 8.10.2020 – 9.6.2021.
E' appunto, quello indicato in ricorso (come sopra delimitato, in base alle risultanze documentali), il periodo di cui occorre tenere conto nel presente procedimento, in base al principio della domanda (art. 112 c.p.c.).
La ricorrente ha dedotto la mancata corresponsione, in relazione alla supplenza, della
PD. La circostanza trova riscontro documentale nei cedolini stipendiali offerti in comunicazione
(doc. 4).
Comunque, incombeva a parte convenuta l'onere di fornire dimostrazione della sussistenza di eventuali fatti estintivi o modificativi del diritto vantato dalla lavoratrice e, quindi, NT anche del pagamento. Rimanendo contumace, il non ha adempiuto a tale onere.
Viene a questo punto in considerazione quanto recentemente ritenuto, in merito, dalla
Suprema Corte, secondo cui:
<
2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...»;
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato
4 assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»;
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della PD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
8.9.2011, causa C- Persona_1
177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del
5 Trattato (oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( Del Cerro , cit., punto 42); c) non è Per_1
sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto
55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso
Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe CP_1
incompatibile con la percezione della PD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente
6 orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere,… che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la PD è CP_1
incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»>> (Cass. ord. n. 20015/2018; conf. Cass. ord. 6293/2020).
La Suprema Corte, nel provvedimento, ha enunciato, dunque, il principio di diritto secondo il quale: <l del ccnl per il personale comparto scuola interpretato alla luce principio di non discriminazione sancito dalla clausola dell quadro allegato direttiva attribuisce al comma la retribuzione professionale docenti a tutto docente ed educativo senza operare differenziazioni fra assunti tempo indeterminato>e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio>>.
3. Allora, deve ritenersi che anche alla ricorrente spettasse, in relazione al periodo di lavoro a tempo determinato dedotto in ricorso, la componente della retribuzione prevista per il personale docente, costituita dalla “Retribuzione Professionale Docenti”, e che ella, quindi, abbia diritto ad ottenerne la corresponsione.
7 Del resto, non può dubitarsi che, svolgendo breve (ma neppure tale, in realtà) supplenza in
“sostituzione” di altri docenti di ruolo, abbia reso una prestazione lavorativa essenzialmente corrispondente a quella del personale “sostituito”.
4. E' forse il caso di rammentare, con riguardo al tema della (piena) comparabilità dei docenti a termine con quelli in ruolo, quanto ancor di recente evidenziato dalla Corte di cassazione (nel pronunciarsi sul diritto all'integrale riconoscimento della c.d. anzianità pre-ruolo, al momento del passaggio in ruolo), alla luce dell'analisi della giurisprudenza della Corte di
Giustizia.
La Suprema Corte, esaminando la sentenza della Corte di Giustizia 20.9.2018, in causa C-
466/17, nel contesto degli arresti del Giudice sovranazionale in materia di lavoro a Per_2
termine nel settore scolastico (e non solo), ne ha ricavato che nella giurisprudenza eurounitaria vige il principio, - fatto proprio dalla Corte di cassazione - “… che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche…”
(Cass. n. 31149/2019; conf. Cass. 36418/2021).
Non viene qui in considerazione, come detto, la disciplina dettata dall'art. 485 del d.lgs. n.
297/1994, in materia di (parziale) riconoscimento del servizio prestato prima dell'immissione in ruolo, ma viene in considerazione il fatto che nessuna differenza di trattamento tra personale a tempo determinato e indeterminato “… possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità
8 delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive” di differenziazione del trattamento (Cass. n. 31149/2019 cit.).
Dunque, non delineandosi, in generale e con particolare riguardo alla situazione della ricorrente, significative diversificazioni nell'attività svolta a tempo determinato, rispetto a quella del personale di ruolo, e pertanto ragioni oggettive di differenziazione, il ricorso risulta senza dubbio fondato.
NT 5. A fronte della richiesta di condanna generica, di cui al ricorso, il deve essere pertanto condannato a corrispondere alla ricorrente la PD (nella misura prevista dalla legge e dalla contrattazione collettiva, rapportata all'orario di lavoro svolto), per il menzionato periodo di lavoro reso nell'a.s. 2020/2021; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
5.1. Non competono gli interessi maggiorati ex art. 1284 co. 4 c.c., benché richiesti, atteso che - come suggerito da Cass. SS.UU. n. 12449/2024 - tra i presupposti applicativi di tale fattispecie rientra quello relativo alla tipologia dell'obbligazione guardando alla fonte di essa, con conseguente individuazione, tra le altre, dell'“area dei crediti di lavoro (con la specifica disciplina di cui all'art. 429, comma 3, cod. civ.)”; crediti “per i quali può indubbiamente essere controversa la spettanza degli interessi in questione” (Cass. SS.UU. cit.) ed anzi deve escludersi, stante l'esistenza di una disciplina speciale e di favore, rispetto a quella ordinaria.
Né può giungersi a differente conclusione quanto ai crediti di lavoro nei confronti dei datori di lavoro pubblici, la cui disciplina, sotto l'aspetto degli “accessori” del credito, è delineata dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , che richiamando l'art. 16, comma
6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, esclude il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria.
Infatti, come ritenuto dalla Corte costituzionale (sent. n. 82/2003), la differenza di disciplina rispetto al lavoro “privato” si giustifica in quanto la pubblica amministrazione “… conserva pur sempre - anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato - una connotazione peculiare (sentenza n. 275 del 2001), sotto il profilo - per quanto qui rileva - della conformazione della condotta cui essa è tenuta durante lo svolgimento del rapporto al rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa”;
9 onde non esiste “… una necessità di predisporre per il datore di lavoro pubblico le stesse remore all'inadempimento”. E ciò vale anche a fronte della previsione di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. E
d'altra parte, la disciplina de qua “prevede per gli accessori dei crediti di lavoro pubblico una disciplina comunque diversificata rispetto a quella dei crediti comuni, e per taluni aspetti più favorevole per il lavoratore, giacché gli attribuisce automaticamente il beneficio della rivalutazione a titolo di maggior danno e lo esonera dall'onere della relativa prova”.
6. Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore della ricorrente, come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n.
55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate, della modestissima attività processuale e del carattere
“seriale” del contenzioso); con distrazione in favore del procuratore, antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, dichiara tenuto e pertanto condanna il , in persona NTroparte_1
del Ministro pro tempore, a corrispondere alla ricorrente la Retribuzione Professionale Docenti, in relazione al lavoro svolto in forza di supplenze brevi e saltuarie tra l'8.10.2020 e il 9.6.2021; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
-condanna altresì il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che CP_1
liquida in complessivi euro 1.030,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge;
con distrazione in favore dell'avv.
Paolo Languasco.
Genova, l'11 marzo 2025.
IL GIUDICE
Stefano Grillo
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