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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 08/05/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dr.ssa Michela Palladino, all'esito dell'udienza del 08.05.2025 svoltasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio r.g. 1688/2023, avente ad oggetto “opposizione ad ordinanza ingiunzione”, vertente
TRA
, in proprio e nella qualità di amministratore unico e liquidatore della Parte_1 CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ines Poppiti e Raffaele Tecce, domiciliato come in atti;
[...]
-ricorrente-
E
, rappresentato e difeso dal Controparte_2
Direttore p.t., domiciliato come in atti;
-resistente-
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso in oggetto l'opponente, in proprio e nella qualità di amministratore unico e liquidatore della impugnava l'ordinanza ingiunzione n. 47/2023 A e n. 47/2023 B del 31.01.2023 CP_1 relativa al verbale unico di accertamento n. AV00001/2018-312-01 del 24.07.2018, che accertava le assunzioni irregolari dei lavoratori e . Persona_1 Persona_2
In base alla violazione dell'art. 3 commi 3 e 3 ter D.L. 12/02 conv.to con modif.ni dalla L. 73/02 come sost.to dall'art. 22 c.1 D. Lgs 151/15, veniva ingiunto al sig. e, alternativamente, alla Pt_1
il pagamento della somma di Euro 6.930,00 quale sanzione amministrativa per la CP_1 violazione accertata.
L'opponente chiedeva di annullare, l'ordinanza ingiunzione impugnata per erroneità delle violazioni accertate e, in caso di rigetto della domanda, applicare la sanzione amministrativa nella misura minima.
Si costituiva l' che contestava il motivo Controparte_2 dell'opposizione e chiedeva il rigetto del ricorso con la conseguente conferma delle ordinanze opposte, con condanna alle spese di lite.
L'opposizione è fondata e viene decisa in base al principio della ragione più liquida.
Il ricorrente ha provveduto a notificare il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza in data 23.05.2023, come provato in atti.
Ai sensi dell'art. 416 cpc il convenuto avrebbe dovuto costituirsi, regolarmente, almeno 10 giorni prima dell'udienza fissata per il 06.07.2023, quindi entro il 26.06.2023, provvedendo ad indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova e, “in particolare, i documenti che deve contestualmente depositare”.
Nel caso di specie, invece, l'opposto si è costituito solo in data 16.01.2024, Controparte_2 quindi tardivamente, depositando tutta la documentazione necessaria, documentazione che, data la tardività della costituzione in giudizio, non può essere utilizzata in giudizio.
Il difetto della documentazione non è sanabile mediante deposito successivo, come effettuato dal resistente in data 16.1.2024, atteso che, ai sensi dell'art. 6 comma 8 e comma 10 b) dlgvo 150/2011, si determina la decadenza qualora l'autorità che ha emesso la sanzione non depositi tempestivamente, ovvero 10 gg prima dell'udienza, la documentazione a supporto, in tal modo richiamando, il dlgvo
150/2011, le norme del processo del lavoro di cui agli art. 415 e 416 c.p.c.
Il richiamo effettuato al rito del lavoro (contenuto nell'art. 6 comma 8 e comma 10 b) dlgvo
150/2011,) determina l'applicabilità dell'art. 416 cod. proc. civ., secondo cui la costituzione dell'Amministrazione convenuta deve avvenire con deposito di memoria “almeno 10 giorni prima dell'udienza”, memoria nella quale “devono essere proposte a pena di decadenza le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio”.
Infine, con la stessa memoria il convenuto “deve prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare”.
Pertanto parte resistente non ha soddisfatto l'onere probatorio su di essa gravante di provare la correttezza e fondatezza della pretesa fatta valere con l'ordinanza impugnata (ex multis Cass.
927/2010).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione nn. 47/2023- A e
47/2023 - B del 31.01.2023, emessa dall' ; Controparte_2
- condanna parte soccombente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in € 1700,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Avellino, 19.8.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino