Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 26/06/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 01211/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01152/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di RN (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1152 del 2024, proposto dal sig. OC CA, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Scarano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Siano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Annunziata, Pasquale Marciano, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
nei confronti
Giovanni Di Matteo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento previa sospensione: a) del verbale prot. n. 7033 del 17.4.2024 con cui il Responsabile Area Tecnica del Comune di Siano ha disposto l'acquisizione dei beni immobili di proprietà del ricorrente al patrimonio comunale, nonché, b) ove adottata, della determina con cui è stata disposta l’acquisizione dei beni di proprietà del ricorrente; c) per quanto di ragione, della diffida a non eseguire i lavori, datata 5.2.2024 e mai notificata; d) per quanto di ragione, del verbale di sopralluogo del 5.2.2024, mai notificato e conosciuto solo negli estremi; e) di ogni altro atto anteriore, successivo, preordinato, connesso e consequenziale che comunque possa ledere gli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Siano;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il dott. Roberto Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 73 comma 3 cod. proc. amm.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame in epigrafe parte ricorrente ha impugnato la diffida prot. n. 2522/2024 con la quale il Comune di Siano ha ingiunto di non eseguire le opere previste nella SCIA prot. n. 2149/2024 da eseguire sulla quota di manufatto situato alla via Monsignor Corvino - Piazza Cortemeola di proprietà del ricorrente. In particolare il ricorrente risulta proprietario di due sottotetti posti alla sommità del compendio immobiliare innanzi descritto, allibrati al foglio n. 4, part.lla 1700 sub. 36 e 37. Nel contempo il ricorrente ha impugnato il verbale di inottemperanza prot. n. 7033/2024 dello stesso Comune datato 17.4.2024 e che il ricorrente assume mai notificato e conosciuto solo causalmente.
1.1 Le vicende di causa sono risalenti, poiché l’immobile, segnatamente nella parte attinta dal provvedimento oggi impugnato, fu interessato - a seguito di due accertamenti intervenuti nel 2014 e nel 2018 - dall’ordinanza di demolizione n.14/2018, con la quale il Comune aveva contestato ai proprietari diverse opere realizzate nell’intero e già indicato edificio, in quanto difformi rispetto all’originario permesso di costruire n.22/2009. L’ordinanza aveva disposto la demolizione degli abusi riguardanti sia le parti condominiali dell’edificio, sia le singole unità immobiliari di proprietà esclusiva dei condomini, tra cui i cd. “ sottotetti ” di proprietà del Sig. OC CA.
Con riferimento a questi ultimi il Comune aveva contestato con detta ordinanza che “... Dai rilievi effettuati in loco si è constatato che l'altezza alla gronda è di mt. 0,55 e non 0,00 e che la pendenza calcolata è pari al 21 % e non 25% come previsto con il progetto approvato con il Permesso di Costruire n. 31 del 30/06/2011 (decaduto); - Inoltre parte della copertura del sottotetto sui lati Nord e Sud, alla gronda, non risultano essere stati realizzati come da progetto assentito ed in difformità allo stesso in quanto doveva essere garantita la continuità della copertura fino alla gronda...”.
1.2.1 Il provvedimento era stato impugnato dall’attuale ricorrente innanzi a questo TAR con il ricorso r.g.n. 1269/2018 (oltre che da altri comproprietari dello stabile con quello r.g.n. 1233/2018); nel corso di detto giudizio era stata disposta apposita verificazione per valutare l’effettiva consistenza degli abusi contestati. Il quesito n. 9 posto al verificatore aveva riguardato appunto la proprietà del ricorrente (i sottotetti) rispetto alla quale il quesito non aveva ottenuto una risposta specifica in quanto “ ...con riferimento alle...contestazioni formalizzate nell’ordinanza ai proprietari delle unità immobiliari, visionate precisamente durante i sopralluoghi del 31.05.2018 e del 01.06.2018...a causa dell’emergenza sanitaria non è stato possibile accedere ai sottotetti per verificare le altezze e l’utilizzo...”.
Tuttavia nella sentenza n. 318/2022 questo Tribunale aveva respinto le censure mosse dall’allora (nonché attuale) ricorrente sul presupposto che anche in assenza della verificazione, comunque, alla base dell’ordinanza vi fossero stati i verbali di sopralluogo del 31.05.2018 e del 01.06.2018 che “ sono atti pubblici fidefacenti...”.
Avverso la sentenza, ma non avverso questo specifico capo, lo stesso sig. CA ed altri comproprietari e condomini avevano proposto appello. Tanto emerge dalla sentenza n.6285/2022 del Consiglio di Stato, nella quale a proposito delle opere abusive contestate al ricorrente veniva precisato: “7.1 Non è stato, invece, impugnato il capo della sentenza che ha respinto i motivi di ricorso afferenti agli abusi contestati nel provvedimento impugnato con riferimento alle singole unità immobiliari (copertura termica, altezza, destinazione dell’unità immobiliare: cfr. quesito n. 9 della verificazione), in relazione ai quali il verificatore ha precisato di non poter fornire risposta per l’impossibilità di accedere alle proprietà individuali a causa dell’emergenza pandemica...7.2 L’assenza di specifiche censure avverso il capo sopra richiamato ne ha determinato il passaggio in giudicato.”.
2. Sennonchè il sig. CA, con la SCIA prot. n.2149/2024 del 29.1.2024, ha più di recente ritenuto di ottemperare alle prescrizioni contenute nell’ordine di ripristino n. 14/2018. Soltanto che in riscontro ad essa, con nota impugnata prot. n.2522/2024 del 5.2.2024, il Comune ha inibito l’esecuzione dei lavori ivi indicati in quanto “ con la SCIA prot. n. 2149/2024 è previsto il solo ripristino di parte delle opere interne mentre non è previsto alcun intervento di ripristino dello stato dei luoghi per le altre difformità esistenti sulle unità immobiliari (accorpate in un’unica unità) assentite come coperture termiche con il permesso di costruire n. 31/2011 ”.
2.1 Per quanto d’interesse dell’odierna vicenda, occorre fin d’ora dar conto del fatto che la predetta nota sia stata trasmessa al tecnico espressamente incaricato della redazione e della trasmissione della SCIA e del quale il Comune era stato autorizzato “ ad utilizzare la pec... per il ricevimento di eventuali comunicazioni da parte dell'Ente ” (cfr. all.to 3 in prod. pag. 28).
3. In assenza del deposito dello specifico documento, dalle sole difese del Comune, sul punto non controverse, emerge poi che con nota prot. n. 7033/2024 sarebbe stato comunicato il verbale di inottemperanza seguito al sopralluogo del 5.2.2024 disposto per la verifica della SCIA n. 2149/2024 e dal quale era poi scaturita la suindicata nota di diffida prot. n. 2522/2024.
3.1 Segnatamente dalle difese delle parti, che anche su questo specifico punto di fatto sono concordi, risulta che il suddetto verbale di accertamento dell’inottemperanza sia stato notificato soltanto al tecnico indicato quale referente e destinatario delle comunicazioni afferenti la SCIA prot. n. 2149/2024, ma non direttamente al sig. CA.
4. Avverso i provvedimenti de quibus e segnatamente per l’annullamento dell’atto di diffida del 5.2.2024 e del verbale d’inottemperanza, il ricorrente ha dunque introdotto il ricorso odierno, corredato da istanza cautelare poi rinunciata, affidandosi ai seguenti motivi così rubricati “ I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97, Cost., 31, d.p.r. 8.6.2001 n. 380, 2, 3 e 7 l. 7.8.1990 n. 241 e s. m. i., vizio del procedimento ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, presupposto erroneo, illogicità, perplessità e travisamento. Sviamento; II. II)- Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97, Cost., 22, 27 e 31, d.p.r. 8.6.2001. n. 380, 2, 3 e 7 l. 7.8.1990 n. 241 e s. m. i., 139 e 142 c.p.c., vizio del procedimento ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, presupposto erroneo, illogicità, perplessità e travisamento. Sviamento; III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97, Cost., 22, 27 e 31, d.p.r. 8.6.2001. n. 380, 2, 3 e 7 l. 7.8.1990 n. 241 e s. m. i., 139 e 142 c.p.c., vizio del procedimento ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, presupposto erroneo, illogicità, perplessità e travisamento. Sviamento; IV. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97, Cost., 31, d.p.r. 8.6.2001 n. 380, 2, 3 e 7 l. 7.8.1990 n. 241 e s. m. i., vizio del procedimento ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, presupposto erroneo, illogicità, perplessità e travisamento. Sviamento ”.
4.1 In estrema sintesi, oltre a soffermarsi sulla natura a suo dire esiziale delle opere in contestazione, parte ricorrente ha eccepito la mancata notifica degli atti impugnati nel ricorso, conosciuti soltanto casualmente in seguito.
4.2 Il Comune si è costituito in resistenza. Oltre a difendere la legittimità sostanziale dei provvedimenti impugnati ha altresì eccepito che tutti i provvedimenti impugnati fossero stati notificati al tecnico indicato dal ricorrente quale persona autorizzata a ricevere gli atti del procedimento. Di qui la censura di parziale irricevibilità del ricorso per tardività quanto all’impugnazione della diffida del 5.2.2024.
4.3 All’udienza odierna, sentite le parti come da verbale in atti, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato quanto all’impugnazione della nota prot. 2522 del 5.2.2022 e per il resto inammissibile quanto al verbale prot.n. 7033/2024.
6. Con il primo mezzo di gravame parte ricorrente ha veicolato unicamente censure avverso la diffida prot. n. 2522 del 5.2.2024.
6.1 L’infondatezza nel merito della censura consente al Collegio di non soffermarsi sull’eccezione di tardività sollevata dal Comune, se non per svolgere le considerazioni che d’appresso seguono.
6.2 In primo luogo il Collegio deve occuparsi del rilievo svolto dal ricorrente, potenzialmente assorbente, in ordine alla mancata notifica dell’atto di diffida gravato.
La contestazione è infondata. Come rilevato in precedenza, difatti, nella SCIA n. 2149/2024 il sig. CA aveva espressamente precisato che il Comune sarebbe stato autorizzato a utilizzare la pec del tecnico incaricato per ogni comunicazione afferente quel procedimento.
6.2.1 Rileva il Collegio che il perimetro dell’autorizzazione alla notifica degli atti fosse sufficientemente chiaro nell’indicare quale indirizzo di ricezione utilizzabile dal Comune la pec del tecnico incaricato della redazione della segnalazione e della gestione del procedimento avviato con la presentazione della SCIA. Ebbene non v’è dubbio tra gli atti comunicabili direttamente al ricorrente rientrasse pienamente anche la diffida trasmessa dal Comune, trattandosi di un atto strettamente connesso con la SCIA. Di conseguenza quella comunicazione di diffida, della quale il CA lamenta la mancata notifica, deve invece assumersi conosciuta dal ricorrente.
6.3 Tenuto conto della data di ricezione della pec e di quella di notifica del ricorso quanto appena osservato già costituirebbe elemento idoneo per dichiarare la censura irricevibile per tardività. Tuttavia la circostanza che il ricorrente sia residente all’estero, unitamente al possibile equivoco generato sull’oggetto della delega, conducono il Collegio a esaminare anche il merito della censura per affermarne, comunque, l’infondatezza.
Difatti, seguendo la tesi attorea il Comune avrebbe illegittimamente emesso l’atto di diffida in quanto la SCIA, a suo dire, sarebbe stata rivolta alla mera esecuzione delle opere oggetto della sentenza n.6285/2022 del Consiglio di Stato. Di qui deriverebbe l’illegittimità del provvedimento per difetto del presupposto.
6.3.1 L’assunto non merita di essere condiviso. L’argomentazione del ricorrente muove invero dal summenzionato ed erroneo presupposto secondo il quale il Comune avrebbe inibito, in violazione degli artt. 27 e 31 TUED, il ripristino dello stato dei luoghi da eseguire in ottemperanza della sentenza n.6285/2022 del Consiglio di Stato.
6.3.2 L’argomento è infondato: la motivazione del Comune era chiara nel precisare che gli interventi oggetto di segnalazione non fossero stati finalizzati al ripristino e, quindi, all’adeguamento dello stato dei luoghi rispetto alle opere autorizzate con il PdC del 30.06.2009 ed anzi erano con esso incompatibili, poiché, come sottolineato dal Comune nell’impugnata nota di diffida del 5.2.2024 “Con la suddetta SCIA prot. 2149/2024 è stato previsto il solo ripristino di parte delle opere interne, consistente nel trasformare l'abitazione ricavata all'interno delle due coperture termiche, come riportato sui grafici dello stato di fatto e di progetto allegato alla SCIA. I due sottotetti, da ripristinare con la SCIA, risultano essere stati progettati con delle suddivisioni interne non previste nell'originario Permesso di Costruire n. 31 del 30/06/2011. II P.d.C. n. 31/2011 prevedeva la realizzazione di due sottotetti termici. Lo stato di progetto allegato alla SCIA, prot. 2149/2024, non prevede alcun intervento di adeguamento della copertura, da un punto di vista strutturale e volumetrico, al fine di ripristinarla in base a quanto autorizzato con Permesso di Costruire n. 31 del 30/06/2011 e contestato con l'Ordinanza n. 14/2018, ed in particolare: - adeguamento dell'altezza alla gronda a quella assentita di mt. 0,00, in quanto quella accertata risulta pari a mt. 0,55 con conseguente incremento volumetrico; - adeguamento della pendenza a quella assentita pari al 25 %, in quanto quella accertata risulta pari al 21% che non è conforme all'art. 3 delle N.T.A. che prevede "per le coperture a falda dovranno avere inclinazione non inferiore al 25% e non superiore al 35%"; - Realizzazione alla gronda di parte della copertura sui lati Nord e Sud, in conformità del progetto assentito, in quanto non essendo stata eseguita non garantisce la continuità della copertura termica fino alla gronda che deve essere pari a mt. 0,00...” . In sostanza la diffida è stata ampiamente motivata con riguardo non all’ an delle opere, come sembrerebbe voler far emergere il ricorrente, bensì al loro quomodo. Rispetto a dette specifiche ed ampiamente motivate criticità il ricorrente non ha svolto alcuna specifica censura, con conseguente infondatezza nel merito delle doglianze avanzate in proposito nel ricorso.
7. Si può così passare alla disamina dell’impugnato verbale d’inottemperanza n. 7033/2024.
7.1 Va innanzitutto ricordato che l’atto non risulta depositato in giudizio, ma che di esso ci sono alcuni riferimenti virgolettati nel ricorso. Inoltre il Collegio reputa altresì opportuno precisare, anche nell’ottica della futura azione amministrativa, che l’autorizzazione al Comune a notificare atti al tecnico indicato - e di cui si è scritto con riguardo al primo motivo - fosse limitata al procedimento avviato con la SCIA del 29.1.2024 e quindi non utilizzabile per ulteriori atti e provvedimenti e segnatamente per la comunicazione dell’impugnato verbale.
7.2 Non di meno la doglianza è inammissibile sotto altri profili. Difatti, come più volte sottolineato dal costante orientamento anche di questo Tribunale, l’atto impugnato, consistente in un mero verbale d’inottemperanza della Polizia Municipale, non costituisce un provvedimento, bensì atto endoprocedimentale prodromico all’emissione dell’atto di accertamento dell’inottemperanza idoneo, questo sì, anche a determinare ex sé l’acquisizione degli immobili abusivi anche in assenza di una successiva e specifica ordinanza di acquisizione. Sul punto la giurisprudenza è chiara nell’affermare che “ È inammissibile l'impugnazione del verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di ripristino dello stato dei luoghi, trattandosi di un atto endoprocedimentale, strumentale alle determinazioni dell'ente comunale, che ha efficacia solo dichiarativa delle operazioni effettuate dalla Polizia Municipale, la quale è priva della competenza per l'adozione di atti di amministrazione attiva. Risulta a tal fine necessaria l'adozione di un formale atto di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, adottato dalla competente autorità amministrativa, ai sensi dell'art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 che, facendo propri gli esiti del mero verbale, sancisca l'effetto acquisitivo” (TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 3857/2024); al contrario, se e allorquando verrà emesso, sussisterà un interesse attuale e concreto del ricorrente all’impugnazione del successivo e autonomo atto di accertamento dell’inottemperanza.
8. Conclusivamente il ricorso è in parte infondato quanto all’impugnazione della diffida n. prot.2522 del 5.2.2024, mentre è inammissibile quanto all’impugnazione del verbale d’inottemperanza prot. n. 7033/2024.
Le peculiarità della vicenda conducono a disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di RN (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge quanto alla domanda di annullamento della diffida prot. n. 2522/2024, mentre lo dichiara inammissibile per carenza d’interesse quanto all’impugnazione del verbale d’inottemperanza prot. n. 7033/2024.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RN nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gaetana Marena, Presidente
Laura Zoppo, Referendario
Roberto Ferrari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Ferrari | Gaetana Marena |
IL SEGRETARIO