Articolo 7 della Legge 23 dicembre 1994, n. 725
Articolo 6Articolo 8
Versione
1 gennaio 1995
Art. 7. 1. La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all' articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158 , al netto degli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore, e' determinata per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997 in lire 137 miliardi.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1995