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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/11/2024, n. 4547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4547 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha emesso la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione
Specializzata in materia di Impresa, n. 6707/2021, pubblicata il 19 luglio 2021, iscritto al n. 879/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza dell' 11 giugno 2024 e pendente
T R A la (c.f.: ), con sede legale in Piossasco (To), al viale Parte_1 P.IVA_1
dell'Artigianato n. 10, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.
[...]
, in proprio e in qualità di mandataria dell'associazione temporanea di Parte_2
imprese costituita con il , rappresentata e difesa nel presente giudizio, CP_1
dal prof. avv. Angelo Giuseppe Orofino (c.f.: nonché dall'avv. C.F._1
Umberto Canetti (c.f.: - APPELLANTE - C.F._2
E il (c.f.: , con sede in Giugliano (NA) al Controparte_2 P.IVA_2
Corso Campano n. 200, in persona del Sindaco, legale rappresentante dell'Ente dr.
rappresentato e difeso per procura rilasciata a seguito del Decreto CP_3
Sindacale n.50/2022 dall'avv. Tommaso Gabriele (c.f.: ) C.F._3
- APPELLATO -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con un atto di citazione notificato il 5 gennaio 2018 la (d'ora Parte_1
in poi anche solo o società) conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Parte_1
Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa, il in Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia di impresa
Campania, per sentire accogliere le seguenti conclusioni “1) accertare l'invalidità delle prescrizioni contenute negli atti con cui si è approvata la terza perizia di variante, per mancanza dei presupposti che legittimano lo ius variandi;
2. condannare
l'amministrazione a corrispondere a il giusto compenso dovuto per Parte_1
l'esecuzione delle prestazioni imposte con la terza perizia di variante;
3. condannare
l'amministrazione a corrispondere sulle somme dovute gli interessi moratori ex d.lgs. n.
231/2002, o – in via gradata – quelli legali, nonché la rivalutazione monetaria;
4. condannare l'amministrazione resistente alla refusione a favore della società attrice delle spese, dei diritti e degli onorari relativi al presente giudizio”.
Deduceva in fatto:
A) che a seguito di procedura di evidenza pubblica la società, costituita in ATI con il aveva stipulato con il Comune di il contratto n. CP_1 CP_2
57/14 del 4.2.2014, per la gestione quinquennale del servizio di igiene urbana;
B) che nel corso del breve periodo di esecuzione del contratto, il CP_2
aveva imposto l'esecuzione di tre varianti contrattuali, in pretesa esecuzione
[...]
dell'art. 311 del d.P.R. n. 207/2010: 1) la prima, con determina n. 1099 dell'11.11.2014;
2) la seconda, con determina n. 1281 dell'11.11.2016; 3) la terza, con determina n.
1719 del 20.11.2017, trasmessa alla attrice il successivo 1.12.2017;
C) che, in particolare, la terza variante era illegittima e ne contestava (sia pure soltanto ai fini della quantificazione degli importi dovuti per i maggiori lavori eseguiti),
3 degli 8 punti, elencati con lettere da a) a c), relativi: all'implemento di servizi richiesti dal presso il centro Auchan (lett. a); alla gestione di due centri di gestione per CP_2
un periodo superiore alle 36 ore previste nell'offerta presentata in sede di partecipazione alla gara (lett. b); al quantum dei compensi riconosciuti per la pulizia del “Campo Rom via AL” (lett. c);
D) la terza variante e la determina che l'approvava erano illegittime non solo per l'assenza dei presupposti che legittimavano lo ius variandi ma anche perché tra le somme a copertura della stessa era individuato il risparmio di spesa derivante Part dall'irrogazione di sanzioni alla stessa che non era certo perché si trattava di sanzioni contestate e quindi di somme che non erano nella disponibilità certa del
CP_2
Proc. n.879/2022 r.g.a.c.c. Pagina 2 di 10
c. Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia di impresa
2. Con comparsa del 29 giugno 2018 si costituiva in giudizio il
[...]
che: i) contestava la richiesta di dichiarazione di illegittimità Controparte_2
della terza variante con riguardo ai punti a) e b) in quanto a tale richiesta non conseguiva a quella di un ulteriore compenso e/o risarcimento idoneo a fondare un concreto interesse ad agire, ed in ogni caso, perché non conteneva nessuna indicazione dei criteri per il calcolo del maggiore compenso e/o del risarcimento dovuto;
ii) contestava le doglianze dell'attore relative alla lettera c) giacché i compensi ivi stabiliti per la raccolta giornaliera (6/7) di rifiuti indifferenziati presso il nuovo campo Rom sito in via AL (ex fabbrica Schiattarella) erano stati stabiliti Part sulla base di prezzi adoperati per la quantificazione dei servizi svolti dalla stessa per i lavori di cui alla seconda perizia di variante, approvata con decreto dirigenziale n. 1281 dell'11 novembre 2016, sui quali l'ATI non aveva prodotto, nei tempi e nei modi previsti dagli artt. 190 e 191 del d.P.R. 207/2010, nessuna specifica domanda o eccezione;
iii) contestava la doglianza relativa alla copertura finanziaria della variante, giacché le somme poste a copertura dell'impegno di spesa erano certe, liquide ed esigibili (in parte già incamerate, in parte, per sola mera comodità dell'ATI stessa, dilazionate nella riscossione in rate mensili), derivanti da sanzioni non contestate per fatti per i quali la società era già incorsa nelle decadenze di cui all'art. 191 d.P.R. 207/2010.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda dell'ATI costituita con il
, e con condanna della stessa al pagamento di spese e competenze di CP_1
giudizio, con distrazione in favore del proprio difensore, dichiaratosi anticipatario.
3. Rigettate le istanze istruttorie articolate dalle parti, con la sentenza impugnata il Tribunale decideva la causa con il rigetto della domanda e la condanna della a rimborsare al le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_2
liquidavano in 6.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali con attribuzione in favore dell'avv. Tommaso Gabriele dichiaratosi anticipatario.
In particolare, il primo Giudice:
A) rigettava la domanda relativa alla dichiarazione di illegittimità della terza variante con riguardo ai lavori indicati alle lettere a) e b) per carenza di interesse ad agire non precisando l'attrice le utilità ad essa derivanti dalla richiesta di dichiarazione dell'illegittimità di tali punti, ed in ogni caso, anche a voler ritenere che essa avesse richiesto ulteriori compensi per i lavori svolti, non indicando parametri di
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c. Parte_1 CP_2 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia di impresa calcolo per gli ulteriori eventuali compensi, risultando sul punto esplorativa la richiesta di CTU avanzata dall'attrice;
B) rigettava anche la richiesta di maggiori compensi per l'esecuzione dell'attività di raccolta giornaliera dei rifiuti differenziati presso il nuovo campo rom di via AL (ex fabbrica Schiattarella), giacché tali prezzi erano stati presi – come Par indicato dal Comune - da pregresse attività svolte dalla medesima in esecuzione della seconda variante approvata con decreto dirigenziale n. 1281 dell'11 novembre
2016, per le quali non aveva avanzato nessuna riserva nei termini indicati negli artt.
190 e 191 del d.P.R. n. 207/2010 (cd. regolamento di esecuzione della disciplina legislativa sugli appalti contenuta nel d.lgs 163/2006, applicabile alla fattispecie), che si applicavano (non soltanto all'appalto di lavori per cui essi erano specificamente dettati, ma) anche all'appalto di servizi, ciò che rendeva tardive le riserve sui prezzi formulate con l'atto di citazione;
in ogni caso i prezzi praticati dal per CP_2
l'attività contestata erano stati fatti su indicazione della medesima , che Parte_1
aveva fornito i relativi dati.
4. Avverso tale sentenza, la con una citazione notificata in Parte_1
data 21 febbraio 2022 tramite messaggio di posta elettronica certificata al
[...]
, ha proposto appello, contestando, sostanzialmente le Controparte_2
seguenti parti della sentenza impugnata, intervenuta sulla lettera c) della terza variante:
- quella in cui si affermava la tardività delle riserve formulate con l'atto di citazione sui prezzi applicati dall'ente committente per l'attività di raccolta giornaliera dei rifiuti differenziati presso il nuovo campo rom di via AL (ex fabbrica Schiattarella), giacché l'appaltatore era decaduto da tali contestazioni in applicazione della disciplina dettata dagli artt. 190 e 191 del d.P.R. n. 207/2010, applicata dal primo Giudice anche agli appalti di servizi, sebbene dettata solo per gli appalti di lavori, nonché
- quella in cui il Giudice di prime cure aveva affermato - a dire dell'appellante in via incidentale - che il si era rifatto per la determinazione dei prezzi stabiliti CP_2
per il servizio svolto a via AL ai prezzi indicati al dalla medesima CP_2
come si evinceva dal doc. 5.3, pag. 4, lett. c) prodotto in giudizio Parte_1
dall'attrice, che a dire di quest'ultima riguardava soltanto interlocuzioni tra le parti
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c. Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia di impresa sul costo del personale, su cui il si era riservato di decidere in un momento CP_2
successivo, cioè in sede di collaudo.
Ha concluso chiedendo di “
1. accertare l'invalidità delle prescrizioni contenute negli atti con cui si è approvata la terza perizia di variante, per mancanza dei presupposti che legittimano lo ius variandi;
2. condannare l'amministrazione a corrispondere a il giusto compenso dovuto per l'esecuzione delle Parte_1
prestazioni imposte con la terza perizia di variante;
3. condannare l'amministrazione a corrispondere sulle somme dovute gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, o – in via gradata – quelli legali, nonché la rivalutazione monetaria;
4. condannare
l'amministrazione resistente alla refusione a favore della società attrice delle spese, dei diritti e degli onorari relativi al presente giudizio;
5. accogliere le richieste istruttorie formulate nel corso del giudizio di prime cure e ribadite nel corpo del presente atto”.
5. Con comparsa del 25 maggio 2022 si è costituito in giudizio il
[...]
che, chiedendo affermarsi la formazione del giudicato sulla Controparte_2
parte della sentenza che aveva affermato la carenza d'interesse ad agire dell'attore per le sue contestazioni indicate alle lettere a) e b) dell'atto di citazione, ha chiesto dichiararsi la nullità della domanda attorea per contraddittorietà tra la richiesta di accertamento dell'illegittimità della terza perizia di variante e quella di maggiori compensi per i lavori svolti in esecuzione della stessa;
ha ribadito l'applicabilità, nei limiti della compatibilità, dell'istituto delle riserve di cui agli artt. 190 e 191 del d.P.R.
n. 207/2010 anche agli appalti di servizi, come previsto dalla normativa precedente e da quella successiva sui pubblici appalti che aveva sostanzialmente equiparato in tema di riserve, la disciplina di tutti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
ha sostenuto che l'attività svolta a via AL, pur prevista nella terza variante, non era stata svolta in modo continuativo ma era “varia, periodica o su richiesta ed urgente” come previsto all'art. 2 del Capitolato Speciale era stata sostanzialmente già Pt_4
remunerata con la seconda variante, ed in ogni caso i prezzi ivi stabili, per il personale e le attrezzature, era stato correttamente stabilito, in particolare quello per la cosiddetta “minipala Gommata” e l'“autocarro a pianale”, sicché l'importo complessivo riconoscibile per tale servizio era di 94.241,70 € e non quello richiesto dall'ATI di 427.083,30 €.
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c. Parte_1 CP_2 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia di impresa
Ha concluso chiedendo di “dichiarare la nullità dell'atto di citazione di primo grado- accertare il passaggio in giudicato delle richieste di cui ai punti a) - b) - d) - e) dell'atto di citazione con la conferma delle statuizioni sul regime delle spese in primo grado;
rigettare le istanze rassegnate da parte appellante con particolare riferimento al ricalcolo delle somme dovute per le pulizie del campo Rom di Via AL di cui alla lettera c) dell'atto di citazione in primo grado, perché infondate in fatto e diritto - condannare in proprio e quale mandataria dell'ATI costituita con il Parte_1
, C. F. e P. IVA al pagamento di spese e competenze del CP_1 P.IVA_1
doppio grado di giudizio”.
6. All'esito dell'udienza dell'11 giugno 2024 le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi e la Corte si è riservata la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è infondato e va rigettato per i seguenti motivi.
II. Esso sostanzialmente verte sulla quantificazione dei prezzi applicati dal
, come ente committente del servizio appaltato di Controparte_2
spazzamento e smaltimento rifiuti, ad alcuni servizi aggiuntivi previsti nella terza perizia di variante, ed in particolare, all'attività di raccolta giornaliera (6/7) di rifiuti indifferenziati presso il nuovo campo Rom sito in via AL (ex fabbrica Schiattarella) per la quale il aveva previsto di liquidare alla ditta l'importo di 94.241,70 €, CP_2
corrispondenti a 897,54 € a settimana per 145 settimane dal 22 luglio 2016 alla fine dell'appalto prevista per luglio 2018.
Il primo Giudice aveva ritenuto che l'Ati appaltatrice era incorsa nella decadenza di cui agli artt. 190 e 191 del d.P.R. n. 207/2010 - dettati in materia di riserve negli appalti di lavori ma ritenuti dal Tribunale applicabili anche agli appalti di servizi- e Par pertanto, la doglianza della manifestata soltanto con l'atto di citazione, sarebbe stata tardiva.
L'appellante sostiene che tale normativa sulle riserve si applichi soltanto agli appalti di lavori mentre in materia di appalti di servizi, come quello in esame, l'istituto delle riserve avrebbe carattere facoltativo.
Tale censura è fondata ( ma ciò non apporta utilità alla domanda ); ed infatti, la normativa in tema di riserve e di decadenze - specificamente contenuta nel titolo IX
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c. Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia di impresa del d.P.R. n. 207/2010, cioè nel regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs
163/2006, recante “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”- non può applicarsi all'appalto di servizi, non solo perché in questo tipo di appalti non vi sono gli strumenti indicati in tali norme, ad es. il registro di contabilità, ove l'appaltatore può manifestare le proprie riserve contro decisioni prese dalla stazione appaltante, ma soprattutto perché non può interpretarsi estensivamente una normativa che prevede limitazioni e decadenze senza ledere i diritti delle parti. E' pur vero- come sostenuto dal Comune appellato - che nella normativa successiva le due discipline sulle riserve si siano quasi completamente armonizzate, ma nel caso all'attenzione della Corte deve ritenersi che non si applichi al disciplina sulle decadenze Par e che, pertanto, l' appellante era ancora in termini per poter manifestare la sua contrarietà alla quantificazione dei costi e dei prezzi stabiliti per i lavori suppletivi stabiliti nella terza variante e nel terzo atto di sottomissione, non controfirmato dall'appellante.
Tanto premesso, va dato atto di un'evidente contraddizione, segnalata anche dal tra la richiesta della di dichiarazione di illegittimità della terza CP_2 Parte_1
perizia di variante, anche con riguardo al regime di copertura finanziaria tramite l'utilizzo di somme derivanti dalle sanzioni inflitte alla ditta per irregolarità commesse durante l'appalto - ipotesi invero non fondata giacché non è contestato che le somme erano già state quasi totalmente incassate dall'ente - e la richiesta di maggiori compensi per i lavori aggiuntivi da essa svolti alla via AL, presso il campo Rom ivi presente, in esecuzione della stessa variante.
Tale contraddizione non esime tuttavia la Corte dall'esaminare la richiesta di maggiori compensi avanzata dalla ditta appaltatrice, una volta esclusa la detta illegittimità della variante, peraltro avanzata dalla dopo avere dato Parte_1
esecuzione a tutti i lavori previsti in tale citata variante, ivi compresi quelli aggiuntivi eseguiti presso il campo Rom di via AL, installato in loco dopo la stipula del contratto d'appalto in esame.
Tale richiesta, a giudizio della Corte, deve ritenersi infondata.
Infatti, dall'esame degli atti è emerso che nella terza perizia di variante, recante Cont la data del 22 novembre 2017, l'ufficio (cioè l'ufficio di direzione del contratto) aveva formulato, sulla base dei mezzi effettivamente utilizzati dalla ditta appaltatrice ( come desunti presumibilmente da dossier inviati dalla durante Parte_1
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c. Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia di impresa l'esecuzione dei lavori, contenenti l'indicazione della frequenza e periodicità del servizio di rimozione dei rifiuti anche ingombranti dalla strada di accesso al campo rom di via AL, adeguatamente documentati da foto georeferenziate) un compenso aggiuntivo di 94.241,70 €, corrispondenti a 897,54 € a settimana, per soli tre giorni di lavoro, per 145 settimane dal 22 luglio 2016 alla fine dell'appalto, prevista per luglio
2018, prevedendo per tale servizio l'utilizzo dei seguenti mezzi ed operai con il relativo costo:
a) un autocarro a pianale (costo 6,5 €/h, per due ore pari a a12,1 €, per tre giorni = 49,38 €); b) una minipala gommata (costo di 8,23 €/h , per due ore pari a
16,46 €, per tre giorni = 49,38 €; c) un autocompattatore 25 mc (costo di 23,98 €/h, per due ore 46,76 €, per tre giorni = 140,28 €), nonché d) tre operai (costo straordinario di
111,83 €, per due ore 223,86 €, per tre giorni = 671,58 €), per complessivi 897,54 € settimanali che moltiplicati per 105 settimane (dal luglio 2016 al luglio 2018) davano complessivi 94.241,70 € lordi e 94.138,03 e netti.
Sostiene l'appellante che i detti mezzi erano stati utilizzati per un numero maggiore ore - cioè l'autocarro per tre ore, la minipala per tre ore e l'autocompattatore pe 4 ore, le unità di personale, due per 3 ore ed uno (autista di IV livello) per 4 ore - e per un numero maggiore di giorni cioè 6/7, come previsto nel Cont progetto di variante e come inizialmente ordinato dall'ufficio su disposizione del responsabile del procedimento.
Tuttavia, di tale diversa modulazione dei lavori eseguiti l'appellante non ha dato nessuna prova documentale, su di lui incombente, nel primo grado del giudizio, chiedendo invece di riversare tale onere sulla stazione appaltante tramite la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. rivolta alla stazione appaltante nonché mediante prova testi e richiesta di una CTU per dare prova del quantum.
E' invece emerso, fatto questo non contestato dalla , che essa Parte_1
rendicontava alla stazione appaltante i lavori svolti e, pertanto, era in grado di dare prova documentale del numero di giorni e di ore lavorate dai propri operai nonché dell'utilizzo dei detti mezzi meccanici. Del resto, pare alquanto strano che per un numero maggiore di ore lavorate l'importo settimanale dei servizi calcolato dall'appellante, cioè 677,91 €, fosse inferiore a quello calcolato dal Comune di 897,54
€, pur prevedendo quest'ultimo un numero inferiore di ore. Sul punto è certo che il avesse determinato tutte le componenti della prestazione, il tipo di mezzi da CP_2
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c. Parte_1 Controparte_2 CP_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia di impresa adoperare, il numero di ore ed i costi per il servizio da svolgere al campo Rom di via
AL prendendo ad esempio il servizio svolto nel luglio 2016 per la pulizia del campo Rom della Masseria del Pozzo, in esecuzione della seconda perizia di variante, per i quali l'ente aveva liquidato alla per un solo mese di lavoro ben Parte_1
27.007,38 € lordi, pari a 26.977,67 € netti, importo non contestato dalla ditta appaltatrice.
III. In conclusione non è emersa nessuna prova dei maggiori compensi pretesi dall'appellante; ne consegue il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
IV. Il rigetto dell'appello giustifica la condanna della a rifondere al Parte_1
le spese di lite del grado, che vanno calcolate sulla Controparte_2
base dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n.
55, come mod. dal decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati (valore indeterminabile della controversia da 26.000,01 € a 52.000,00 €), e liquidate d'ufficio, in assenza di nota specifica. In applicazione dei medi edittali (tranne per la fase di trattazione/istruzione ove si sono applicati i valori minimi), spettano complessivi
9.890,00 €, di cui 8.600,00 € per compenso (2.000,00 € per la cd. fase di studio,
1.400,00 € per la cd. fase introduttiva, 1.800,00 € per la fase di trattazione/istruzione e
3.400,00 € per il compenso relativo alla cd. fase decisoria), 1.290,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre agli eventuali ulteriori accessori.
V. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 115/2002, dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P . Q . M .
La Corte di Appello di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa, n. 6707/2021, pubblicata il 19 luglio 2021, proposto dalla in qualità di mandataria Parte_1
dell'associazione temporanea di imprese costituita con il contro il CP_1
, così provvede : Controparte_2
A ) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
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c. Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia di impresa
B) condanna la al pagamento a favore del Parte_1 [...]
delle spese del grado che liquida nel complessivo importo Controparte_2
di 9.890,00 €, di cui 8.600,00 € per compenso, 1.290,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 115/2002, dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
Così deciso in Napoli, il 15 ottobre 2024.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(GIUSEPPA D'INVERNO) (CATERINA MOLFINO)
Proc. n.879/2022 r.g.a.c.c. Pagina 10 di 10
c. Parte_1 Controparte_2
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha emesso la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione
Specializzata in materia di Impresa, n. 6707/2021, pubblicata il 19 luglio 2021, iscritto al n. 879/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza dell' 11 giugno 2024 e pendente
T R A la (c.f.: ), con sede legale in Piossasco (To), al viale Parte_1 P.IVA_1
dell'Artigianato n. 10, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.
[...]
, in proprio e in qualità di mandataria dell'associazione temporanea di Parte_2
imprese costituita con il , rappresentata e difesa nel presente giudizio, CP_1
dal prof. avv. Angelo Giuseppe Orofino (c.f.: nonché dall'avv. C.F._1
Umberto Canetti (c.f.: - APPELLANTE - C.F._2
E il (c.f.: , con sede in Giugliano (NA) al Controparte_2 P.IVA_2
Corso Campano n. 200, in persona del Sindaco, legale rappresentante dell'Ente dr.
rappresentato e difeso per procura rilasciata a seguito del Decreto CP_3
Sindacale n.50/2022 dall'avv. Tommaso Gabriele (c.f.: ) C.F._3
- APPELLATO -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con un atto di citazione notificato il 5 gennaio 2018 la (d'ora Parte_1
in poi anche solo o società) conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Parte_1
Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa, il in Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia di impresa
Campania, per sentire accogliere le seguenti conclusioni “1) accertare l'invalidità delle prescrizioni contenute negli atti con cui si è approvata la terza perizia di variante, per mancanza dei presupposti che legittimano lo ius variandi;
2. condannare
l'amministrazione a corrispondere a il giusto compenso dovuto per Parte_1
l'esecuzione delle prestazioni imposte con la terza perizia di variante;
3. condannare
l'amministrazione a corrispondere sulle somme dovute gli interessi moratori ex d.lgs. n.
231/2002, o – in via gradata – quelli legali, nonché la rivalutazione monetaria;
4. condannare l'amministrazione resistente alla refusione a favore della società attrice delle spese, dei diritti e degli onorari relativi al presente giudizio”.
Deduceva in fatto:
A) che a seguito di procedura di evidenza pubblica la società, costituita in ATI con il aveva stipulato con il Comune di il contratto n. CP_1 CP_2
57/14 del 4.2.2014, per la gestione quinquennale del servizio di igiene urbana;
B) che nel corso del breve periodo di esecuzione del contratto, il CP_2
aveva imposto l'esecuzione di tre varianti contrattuali, in pretesa esecuzione
[...]
dell'art. 311 del d.P.R. n. 207/2010: 1) la prima, con determina n. 1099 dell'11.11.2014;
2) la seconda, con determina n. 1281 dell'11.11.2016; 3) la terza, con determina n.
1719 del 20.11.2017, trasmessa alla attrice il successivo 1.12.2017;
C) che, in particolare, la terza variante era illegittima e ne contestava (sia pure soltanto ai fini della quantificazione degli importi dovuti per i maggiori lavori eseguiti),
3 degli 8 punti, elencati con lettere da a) a c), relativi: all'implemento di servizi richiesti dal presso il centro Auchan (lett. a); alla gestione di due centri di gestione per CP_2
un periodo superiore alle 36 ore previste nell'offerta presentata in sede di partecipazione alla gara (lett. b); al quantum dei compensi riconosciuti per la pulizia del “Campo Rom via AL” (lett. c);
D) la terza variante e la determina che l'approvava erano illegittime non solo per l'assenza dei presupposti che legittimavano lo ius variandi ma anche perché tra le somme a copertura della stessa era individuato il risparmio di spesa derivante Part dall'irrogazione di sanzioni alla stessa che non era certo perché si trattava di sanzioni contestate e quindi di somme che non erano nella disponibilità certa del
CP_2
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c. Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia di impresa
2. Con comparsa del 29 giugno 2018 si costituiva in giudizio il
[...]
che: i) contestava la richiesta di dichiarazione di illegittimità Controparte_2
della terza variante con riguardo ai punti a) e b) in quanto a tale richiesta non conseguiva a quella di un ulteriore compenso e/o risarcimento idoneo a fondare un concreto interesse ad agire, ed in ogni caso, perché non conteneva nessuna indicazione dei criteri per il calcolo del maggiore compenso e/o del risarcimento dovuto;
ii) contestava le doglianze dell'attore relative alla lettera c) giacché i compensi ivi stabiliti per la raccolta giornaliera (6/7) di rifiuti indifferenziati presso il nuovo campo Rom sito in via AL (ex fabbrica Schiattarella) erano stati stabiliti Part sulla base di prezzi adoperati per la quantificazione dei servizi svolti dalla stessa per i lavori di cui alla seconda perizia di variante, approvata con decreto dirigenziale n. 1281 dell'11 novembre 2016, sui quali l'ATI non aveva prodotto, nei tempi e nei modi previsti dagli artt. 190 e 191 del d.P.R. 207/2010, nessuna specifica domanda o eccezione;
iii) contestava la doglianza relativa alla copertura finanziaria della variante, giacché le somme poste a copertura dell'impegno di spesa erano certe, liquide ed esigibili (in parte già incamerate, in parte, per sola mera comodità dell'ATI stessa, dilazionate nella riscossione in rate mensili), derivanti da sanzioni non contestate per fatti per i quali la società era già incorsa nelle decadenze di cui all'art. 191 d.P.R. 207/2010.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda dell'ATI costituita con il
, e con condanna della stessa al pagamento di spese e competenze di CP_1
giudizio, con distrazione in favore del proprio difensore, dichiaratosi anticipatario.
3. Rigettate le istanze istruttorie articolate dalle parti, con la sentenza impugnata il Tribunale decideva la causa con il rigetto della domanda e la condanna della a rimborsare al le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_2
liquidavano in 6.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali con attribuzione in favore dell'avv. Tommaso Gabriele dichiaratosi anticipatario.
In particolare, il primo Giudice:
A) rigettava la domanda relativa alla dichiarazione di illegittimità della terza variante con riguardo ai lavori indicati alle lettere a) e b) per carenza di interesse ad agire non precisando l'attrice le utilità ad essa derivanti dalla richiesta di dichiarazione dell'illegittimità di tali punti, ed in ogni caso, anche a voler ritenere che essa avesse richiesto ulteriori compensi per i lavori svolti, non indicando parametri di
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c. Parte_1 CP_2 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia di impresa calcolo per gli ulteriori eventuali compensi, risultando sul punto esplorativa la richiesta di CTU avanzata dall'attrice;
B) rigettava anche la richiesta di maggiori compensi per l'esecuzione dell'attività di raccolta giornaliera dei rifiuti differenziati presso il nuovo campo rom di via AL (ex fabbrica Schiattarella), giacché tali prezzi erano stati presi – come Par indicato dal Comune - da pregresse attività svolte dalla medesima in esecuzione della seconda variante approvata con decreto dirigenziale n. 1281 dell'11 novembre
2016, per le quali non aveva avanzato nessuna riserva nei termini indicati negli artt.
190 e 191 del d.P.R. n. 207/2010 (cd. regolamento di esecuzione della disciplina legislativa sugli appalti contenuta nel d.lgs 163/2006, applicabile alla fattispecie), che si applicavano (non soltanto all'appalto di lavori per cui essi erano specificamente dettati, ma) anche all'appalto di servizi, ciò che rendeva tardive le riserve sui prezzi formulate con l'atto di citazione;
in ogni caso i prezzi praticati dal per CP_2
l'attività contestata erano stati fatti su indicazione della medesima , che Parte_1
aveva fornito i relativi dati.
4. Avverso tale sentenza, la con una citazione notificata in Parte_1
data 21 febbraio 2022 tramite messaggio di posta elettronica certificata al
[...]
, ha proposto appello, contestando, sostanzialmente le Controparte_2
seguenti parti della sentenza impugnata, intervenuta sulla lettera c) della terza variante:
- quella in cui si affermava la tardività delle riserve formulate con l'atto di citazione sui prezzi applicati dall'ente committente per l'attività di raccolta giornaliera dei rifiuti differenziati presso il nuovo campo rom di via AL (ex fabbrica Schiattarella), giacché l'appaltatore era decaduto da tali contestazioni in applicazione della disciplina dettata dagli artt. 190 e 191 del d.P.R. n. 207/2010, applicata dal primo Giudice anche agli appalti di servizi, sebbene dettata solo per gli appalti di lavori, nonché
- quella in cui il Giudice di prime cure aveva affermato - a dire dell'appellante in via incidentale - che il si era rifatto per la determinazione dei prezzi stabiliti CP_2
per il servizio svolto a via AL ai prezzi indicati al dalla medesima CP_2
come si evinceva dal doc. 5.3, pag. 4, lett. c) prodotto in giudizio Parte_1
dall'attrice, che a dire di quest'ultima riguardava soltanto interlocuzioni tra le parti
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c. Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia di impresa sul costo del personale, su cui il si era riservato di decidere in un momento CP_2
successivo, cioè in sede di collaudo.
Ha concluso chiedendo di “
1. accertare l'invalidità delle prescrizioni contenute negli atti con cui si è approvata la terza perizia di variante, per mancanza dei presupposti che legittimano lo ius variandi;
2. condannare l'amministrazione a corrispondere a il giusto compenso dovuto per l'esecuzione delle Parte_1
prestazioni imposte con la terza perizia di variante;
3. condannare l'amministrazione a corrispondere sulle somme dovute gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, o – in via gradata – quelli legali, nonché la rivalutazione monetaria;
4. condannare
l'amministrazione resistente alla refusione a favore della società attrice delle spese, dei diritti e degli onorari relativi al presente giudizio;
5. accogliere le richieste istruttorie formulate nel corso del giudizio di prime cure e ribadite nel corpo del presente atto”.
5. Con comparsa del 25 maggio 2022 si è costituito in giudizio il
[...]
che, chiedendo affermarsi la formazione del giudicato sulla Controparte_2
parte della sentenza che aveva affermato la carenza d'interesse ad agire dell'attore per le sue contestazioni indicate alle lettere a) e b) dell'atto di citazione, ha chiesto dichiararsi la nullità della domanda attorea per contraddittorietà tra la richiesta di accertamento dell'illegittimità della terza perizia di variante e quella di maggiori compensi per i lavori svolti in esecuzione della stessa;
ha ribadito l'applicabilità, nei limiti della compatibilità, dell'istituto delle riserve di cui agli artt. 190 e 191 del d.P.R.
n. 207/2010 anche agli appalti di servizi, come previsto dalla normativa precedente e da quella successiva sui pubblici appalti che aveva sostanzialmente equiparato in tema di riserve, la disciplina di tutti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
ha sostenuto che l'attività svolta a via AL, pur prevista nella terza variante, non era stata svolta in modo continuativo ma era “varia, periodica o su richiesta ed urgente” come previsto all'art. 2 del Capitolato Speciale era stata sostanzialmente già Pt_4
remunerata con la seconda variante, ed in ogni caso i prezzi ivi stabili, per il personale e le attrezzature, era stato correttamente stabilito, in particolare quello per la cosiddetta “minipala Gommata” e l'“autocarro a pianale”, sicché l'importo complessivo riconoscibile per tale servizio era di 94.241,70 € e non quello richiesto dall'ATI di 427.083,30 €.
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c. Parte_1 CP_2 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia di impresa
Ha concluso chiedendo di “dichiarare la nullità dell'atto di citazione di primo grado- accertare il passaggio in giudicato delle richieste di cui ai punti a) - b) - d) - e) dell'atto di citazione con la conferma delle statuizioni sul regime delle spese in primo grado;
rigettare le istanze rassegnate da parte appellante con particolare riferimento al ricalcolo delle somme dovute per le pulizie del campo Rom di Via AL di cui alla lettera c) dell'atto di citazione in primo grado, perché infondate in fatto e diritto - condannare in proprio e quale mandataria dell'ATI costituita con il Parte_1
, C. F. e P. IVA al pagamento di spese e competenze del CP_1 P.IVA_1
doppio grado di giudizio”.
6. All'esito dell'udienza dell'11 giugno 2024 le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi e la Corte si è riservata la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è infondato e va rigettato per i seguenti motivi.
II. Esso sostanzialmente verte sulla quantificazione dei prezzi applicati dal
, come ente committente del servizio appaltato di Controparte_2
spazzamento e smaltimento rifiuti, ad alcuni servizi aggiuntivi previsti nella terza perizia di variante, ed in particolare, all'attività di raccolta giornaliera (6/7) di rifiuti indifferenziati presso il nuovo campo Rom sito in via AL (ex fabbrica Schiattarella) per la quale il aveva previsto di liquidare alla ditta l'importo di 94.241,70 €, CP_2
corrispondenti a 897,54 € a settimana per 145 settimane dal 22 luglio 2016 alla fine dell'appalto prevista per luglio 2018.
Il primo Giudice aveva ritenuto che l'Ati appaltatrice era incorsa nella decadenza di cui agli artt. 190 e 191 del d.P.R. n. 207/2010 - dettati in materia di riserve negli appalti di lavori ma ritenuti dal Tribunale applicabili anche agli appalti di servizi- e Par pertanto, la doglianza della manifestata soltanto con l'atto di citazione, sarebbe stata tardiva.
L'appellante sostiene che tale normativa sulle riserve si applichi soltanto agli appalti di lavori mentre in materia di appalti di servizi, come quello in esame, l'istituto delle riserve avrebbe carattere facoltativo.
Tale censura è fondata ( ma ciò non apporta utilità alla domanda ); ed infatti, la normativa in tema di riserve e di decadenze - specificamente contenuta nel titolo IX
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c. Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia di impresa del d.P.R. n. 207/2010, cioè nel regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs
163/2006, recante “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”- non può applicarsi all'appalto di servizi, non solo perché in questo tipo di appalti non vi sono gli strumenti indicati in tali norme, ad es. il registro di contabilità, ove l'appaltatore può manifestare le proprie riserve contro decisioni prese dalla stazione appaltante, ma soprattutto perché non può interpretarsi estensivamente una normativa che prevede limitazioni e decadenze senza ledere i diritti delle parti. E' pur vero- come sostenuto dal Comune appellato - che nella normativa successiva le due discipline sulle riserve si siano quasi completamente armonizzate, ma nel caso all'attenzione della Corte deve ritenersi che non si applichi al disciplina sulle decadenze Par e che, pertanto, l' appellante era ancora in termini per poter manifestare la sua contrarietà alla quantificazione dei costi e dei prezzi stabiliti per i lavori suppletivi stabiliti nella terza variante e nel terzo atto di sottomissione, non controfirmato dall'appellante.
Tanto premesso, va dato atto di un'evidente contraddizione, segnalata anche dal tra la richiesta della di dichiarazione di illegittimità della terza CP_2 Parte_1
perizia di variante, anche con riguardo al regime di copertura finanziaria tramite l'utilizzo di somme derivanti dalle sanzioni inflitte alla ditta per irregolarità commesse durante l'appalto - ipotesi invero non fondata giacché non è contestato che le somme erano già state quasi totalmente incassate dall'ente - e la richiesta di maggiori compensi per i lavori aggiuntivi da essa svolti alla via AL, presso il campo Rom ivi presente, in esecuzione della stessa variante.
Tale contraddizione non esime tuttavia la Corte dall'esaminare la richiesta di maggiori compensi avanzata dalla ditta appaltatrice, una volta esclusa la detta illegittimità della variante, peraltro avanzata dalla dopo avere dato Parte_1
esecuzione a tutti i lavori previsti in tale citata variante, ivi compresi quelli aggiuntivi eseguiti presso il campo Rom di via AL, installato in loco dopo la stipula del contratto d'appalto in esame.
Tale richiesta, a giudizio della Corte, deve ritenersi infondata.
Infatti, dall'esame degli atti è emerso che nella terza perizia di variante, recante Cont la data del 22 novembre 2017, l'ufficio (cioè l'ufficio di direzione del contratto) aveva formulato, sulla base dei mezzi effettivamente utilizzati dalla ditta appaltatrice ( come desunti presumibilmente da dossier inviati dalla durante Parte_1
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c. Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia di impresa l'esecuzione dei lavori, contenenti l'indicazione della frequenza e periodicità del servizio di rimozione dei rifiuti anche ingombranti dalla strada di accesso al campo rom di via AL, adeguatamente documentati da foto georeferenziate) un compenso aggiuntivo di 94.241,70 €, corrispondenti a 897,54 € a settimana, per soli tre giorni di lavoro, per 145 settimane dal 22 luglio 2016 alla fine dell'appalto, prevista per luglio
2018, prevedendo per tale servizio l'utilizzo dei seguenti mezzi ed operai con il relativo costo:
a) un autocarro a pianale (costo 6,5 €/h, per due ore pari a a12,1 €, per tre giorni = 49,38 €); b) una minipala gommata (costo di 8,23 €/h , per due ore pari a
16,46 €, per tre giorni = 49,38 €; c) un autocompattatore 25 mc (costo di 23,98 €/h, per due ore 46,76 €, per tre giorni = 140,28 €), nonché d) tre operai (costo straordinario di
111,83 €, per due ore 223,86 €, per tre giorni = 671,58 €), per complessivi 897,54 € settimanali che moltiplicati per 105 settimane (dal luglio 2016 al luglio 2018) davano complessivi 94.241,70 € lordi e 94.138,03 e netti.
Sostiene l'appellante che i detti mezzi erano stati utilizzati per un numero maggiore ore - cioè l'autocarro per tre ore, la minipala per tre ore e l'autocompattatore pe 4 ore, le unità di personale, due per 3 ore ed uno (autista di IV livello) per 4 ore - e per un numero maggiore di giorni cioè 6/7, come previsto nel Cont progetto di variante e come inizialmente ordinato dall'ufficio su disposizione del responsabile del procedimento.
Tuttavia, di tale diversa modulazione dei lavori eseguiti l'appellante non ha dato nessuna prova documentale, su di lui incombente, nel primo grado del giudizio, chiedendo invece di riversare tale onere sulla stazione appaltante tramite la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. rivolta alla stazione appaltante nonché mediante prova testi e richiesta di una CTU per dare prova del quantum.
E' invece emerso, fatto questo non contestato dalla , che essa Parte_1
rendicontava alla stazione appaltante i lavori svolti e, pertanto, era in grado di dare prova documentale del numero di giorni e di ore lavorate dai propri operai nonché dell'utilizzo dei detti mezzi meccanici. Del resto, pare alquanto strano che per un numero maggiore di ore lavorate l'importo settimanale dei servizi calcolato dall'appellante, cioè 677,91 €, fosse inferiore a quello calcolato dal Comune di 897,54
€, pur prevedendo quest'ultimo un numero inferiore di ore. Sul punto è certo che il avesse determinato tutte le componenti della prestazione, il tipo di mezzi da CP_2
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c. Parte_1 Controparte_2 CP_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia di impresa adoperare, il numero di ore ed i costi per il servizio da svolgere al campo Rom di via
AL prendendo ad esempio il servizio svolto nel luglio 2016 per la pulizia del campo Rom della Masseria del Pozzo, in esecuzione della seconda perizia di variante, per i quali l'ente aveva liquidato alla per un solo mese di lavoro ben Parte_1
27.007,38 € lordi, pari a 26.977,67 € netti, importo non contestato dalla ditta appaltatrice.
III. In conclusione non è emersa nessuna prova dei maggiori compensi pretesi dall'appellante; ne consegue il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
IV. Il rigetto dell'appello giustifica la condanna della a rifondere al Parte_1
le spese di lite del grado, che vanno calcolate sulla Controparte_2
base dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n.
55, come mod. dal decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati (valore indeterminabile della controversia da 26.000,01 € a 52.000,00 €), e liquidate d'ufficio, in assenza di nota specifica. In applicazione dei medi edittali (tranne per la fase di trattazione/istruzione ove si sono applicati i valori minimi), spettano complessivi
9.890,00 €, di cui 8.600,00 € per compenso (2.000,00 € per la cd. fase di studio,
1.400,00 € per la cd. fase introduttiva, 1.800,00 € per la fase di trattazione/istruzione e
3.400,00 € per il compenso relativo alla cd. fase decisoria), 1.290,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre agli eventuali ulteriori accessori.
V. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 115/2002, dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P . Q . M .
La Corte di Appello di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa, n. 6707/2021, pubblicata il 19 luglio 2021, proposto dalla in qualità di mandataria Parte_1
dell'associazione temporanea di imprese costituita con il contro il CP_1
, così provvede : Controparte_2
A ) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
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c. Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia di impresa
B) condanna la al pagamento a favore del Parte_1 [...]
delle spese del grado che liquida nel complessivo importo Controparte_2
di 9.890,00 €, di cui 8.600,00 € per compenso, 1.290,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 115/2002, dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
Così deciso in Napoli, il 15 ottobre 2024.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(GIUSEPPA D'INVERNO) (CATERINA MOLFINO)
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