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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 24/10/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1784/2023 promossa da:
C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ZANNIER GIANCARLO Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ZANNIER GIANCARLO ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. SABATINI CP_1 C.F._1 MICHELA elettivamente domiciliato in V.LE CAIROLI 127 31100 TREVISO presso lo studio dell'avv. SABATINI MICHELA
CONVENUTO/I
HDI ASSICURAZIONI SPA (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. PEROSA CESARE P.IVA_2 ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avv. PEROSA CESARE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 convenuto in giudizio al fine di sentirlo condannare al CP_1 risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'evento occorso.
Ha dedotto, in fatto, che in data 2.2.2020 si è verificato un incendio nell'immobile di proprietà di Parte_2
Ha dedotto che l'evento occorso è derivato dal surriscaldamento della canna fumaria.
Ha ritenuto, in diritto, sussistente la responsabilità professionale dell'odierno convenuto in ragione dei lavori di installazione della canna fumaria allo stesso commissionati.
Si è costituito in giudizio parte convenuta contestando quanto ex adverso dedotto in ragione della diversa individuazione dei lavori allo stesso commissionati e del difetto di nesso di causalità con l'evento dedotto in causa. pagina 1 di 6 Si è costituita in giudizio la compagnia assicuratrice aderendo alle deduzioni del proprio assicurato.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
La domanda è infondata.
Si rammenta, infatti, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che, sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa e il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti, sicché la sussistenza della prima non dimostra di per sé la derivazione causale del danno dalla stessa, non potendo tale pregiudizio considerarsi in re ipsa per la sola allegazione e prova del comportamento colposo del danneggiante (tra le tantissime C. 26824/2017).
Tale consolidato principio generale, assume particolare rilievo nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità professionale ove, in applicazione di quanto testé dedotto, si è più volte statuito che “la violazione delle regole della diligenza professionale non ha un'intrinseca attitudine causale alla produzione del danno evento” (C. 28991/2019). In tale ambito, invero, l'inadempimento è rappresentato dalla violazione delle leges artis ma questo non significa automaticamente lesione dell'interesse presupposto, il quale potrebbe restate insoddisfatto per cause autonome rispetto all'inadempimento della prestazione professionale.
Si riespande così, anche sul piano funzionale, la distinzione fra causalità ed imputazione soggettiva sopra delineata.
Tutto quanto testé dedotto si traduce in una stringente articolazione, a carico del danneggiato, sia degli oneri di allegazione che probatori a suo carico, ulteriormente ribaditi e individuati dalle più recenti pronunce giurisprudenziali.
Al fine di individuarli correttamente e valutarne la relativa incidenza nella fattispecie concreta, occorre infatti rammentare, per come anche di recente ribadito dalla Suprema Corte, che “la causalità attiene al collegamento naturalistico fra fatti accertato sulla base delle cognizioni scientifiche del tempo ovvero su basi logico- inferenziali. Essa attiene alla relazione probabilistica (svincolata da ogni riferimento alla prevedibilità soggettiva) tra condotta ed evento di danno (e fra quest'ultimo e le conseguenze risarcibili), da ricostruirsi secondo un criterio di regolarità causale, integrato, se del caso, da quelli dello scopo della norma violata e dell'aumento del rischio tipico, previa analitica descrizione dell'evento (cfr. Cass. sez. U. 11 gennaio 2008, n. 576 pag. 13 e Cass. 11 luglio 2017, n. 17084), mentre su un piano diverso si colloca la dimensione pagina 2 di 6 soggettiva dell'imputazione. Quest'ultima corrisponde all'effetto giuridico che la norma collega ad un determinato comportamento sulla base di un criterio di valore, che è rappresentato dall'inadempienza nella responsabilità contrattuale e dalla colpa o il dolo in quell'aquiliana (salvo i casi di imputazione oggettiva dell'evento nell'illecito aquiliano - artt. 2049, 2050, 2051 e 2053 c.c.)” (C. 28992/2019).
La ratio sottesa alla succitata distinzione è da rinvenirsi nel distinguo, a monte, tra interesse alla prestazione dedotta in obbligazione (valutabile ai sensi dell'art 1174 c.c.) e l'interesse presupposto variamente declinato a seconda della fattispecie di riferimento (e dunque identificabile, a seconda del settore, nell'interesse alla tutela del diritto alla salute tutelato dall'art 32 Cost. O nell'interesse, per come rileva nel caso di specie, al corretto godimento del bene di proprietà del danneggiato).
Ed invero, se la violazione del rapporto obbligatorio presuppone e comporta ex se la lesione dell'interesse alla corretta esecuzione della prestazione dedotta nel rapporto contrattuale tra le parti, affinché sia configurabile una responsabilità civilistica discendente dalla suddetta violazione è tuttavia necessario un quid pluris da tutelare rappresentato dalla relazionalità, alla stregua dei canoni sopra enunciati, tra condotta inadempitiva e interesse presupposto a quello contrattualmente regolato, rappresentato, nel caso di specie, dall'interesse al corretto utilizzo della canna fumaria.
Tale interesse, pertanto, è da intendersi come interesse primario del creditore rispetto al quale l'interesse sopra indicato come corrispondente alla prestazione è solo strumentale.
Se dunque il danno evento nelle obbligazioni di diligenza professionale riguarda, come si è detto, non l'interesse corrispondente alla prestazione ma l'interesse presupposto, la causalità materiale non è assorbita da qualsivoglia inadempimento del professionista incaricato, di talché l'allegazione di un mero inadempimento comporta ex se l'allegazione della lesione dell'interesse strumentale dedotto nell'obbligazione ma non vale ex se a ritenere causalmente riconducibile allo stesso anche la produzione del danno evento, da intendersi come interesse presupposto rispetto a quello strumentale della prestazione dedotta nell'obbligazione.
La suddetta distinzione, pertanto, tra interessi giuridicamente rilevanti all'interno di una fattispecie di responsabilità professionale (alla base della ricordata distinzione tra inadempimento e nesso di causalità) si traduce, per come indicato in premessa, in una stringente ripartizione e configurazione sia degli oneri probatori che di quelli alligatori.
Sul punto occorre rammentare che laddove si individui la fonte del rapporto originariamente intercorrente tra le parti in un contratto a prestazione d'opera professionale, stante la natura contrattuale pagina 3 di 6 della responsabilità e le considerazioni sopra indicate, incombe sul danneggiato l'onere di allegare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e del danno nonché l'onere di allegare l'inadempimento astrattamente idoneo a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato.
Orbene, appare evidente che l'allegazione del creditore non può attenere ad un generico inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento qualificato, e cioè tale da porsi, secondo il criterio del 'più probabile che non', causa del danno.
Va infatti precisato che il nesso causale in materia di responsabilità civile è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché del criterio cd. della causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano del tutto inverosimili (v. Cass. n. 16123 del 8.7.2010).
Affinché, dunque, l'inadempimento allegato possa considerarsi, oltre che colposo, causalmente idoneo a cagionare l'evento lesivo, è pertanto necessario l'allegazione specifica e puntualmente individuata delle circostanze fattuali idonee a ritenere, secondo lo standard proprio della causalità civilistica, l'evento astrattamente riconducibile al comportamento colposo allegato al professionista convenuto.
Solo in tal modo, del resto, parte convenuta è messa nelle condizioni, in ossequio al diritto di difesa costituzionalmente protetto, di poter fornire la prova contraria sopra individuata, al fine di escludere il profilo colposo dall'inadempimento allegato oppure, in ragione dell'insorgenza del fortuito, recidere in toto il nesso di causalità allegato.
Orbene, tanto premesso, nel caso di specie, parte attrice non ha assolto al suddetto onere di allegazione, atteso che, nel proprio atto introduttivo, si è limitato a denunciare l'incendio occorso all'immobile del proprio assicurato senza in alcun modo allegare come sul piano eziologico la condotta del professionista convenuto avrebbe provocato il surriscaldamento posto alla base del danno evento.
Parte attrice non fornisce informazioni sul materiale utilizzato, sul tipo di lavoro nello specifico svolto da parte convenuta e quindi sul rivestimento asseritamente posto in essere.
Ne consegue che, in difetto di circostanze fattuali puntualmente attinenti alle specifiche modalità di verificazione dell'evento lesivo asseritamente occorso nonché alle specifiche lavorazioni poste in essere dal professionista incaricato, risulta vanificata ex se la possibilità di valutare come l'allegata condotta si sia inserita, secondo il criterio del più probabile che non, nella serie causale che ha condotto all'evento pregiudizievole o se l'evento in sé non pagina 4 di 6 sia riconducibile nell'alveo degli eventi imprevisti ed imprevedibili (e come tali non imputabili al professionista convenuto).
Deve pertanto ritenersi che, non risultando allegato alcun inadempimento qualificato posto a fondamento della pretesa risarcitoria, per essere rimasto il danno evento lamentato da parte attrice del tutto incerto/inesistente, la domanda deve essere rigettata (così, da ultimo, Cass. n. 3704/2018; nonché n. 18392/2017; n. 26824/2017; n. 26825/2017).
Sul piano probatorio, per come più volte ribadito dalla Suprema Corte, “al creditore della prestazione non basterà affatto allegare l'inadempimento della prestazione professionale ma occorrerà anche che egli provi che l'inadempimento abbia provocato la lesione dell'interesse presupposto. Ecco allora che la causalità materiale non è soltanto causa di esonerato da responsabilità del debitore ma anche elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità. Al creditore non baserà allegare l'inadempimento della prestazione professionale ma egli sarà tenuto a dimostrare il nesso di causalità materiale. Soltanto a questo punto sorgono gi oneri probatori a carico del debitore chiamato a provare di avere adempiuto ovvero che l'inadempimento è riconducibile ad una causa a lui non imputabile ex art 1218 c.c.” C. 12760/2024).
Nel caso di specie anche e soprattutto sul piano probatorio non può ritenersi raggiunta la prova in ordine al nesso di causalità tra l'inadempimento dedotto e l'evento in questione (i.e. l'incendio divampato nell'abitazione).
Il CTU nominato, invero, dopo aver evidenziato tutte le carenze documentali e la modifica dello stato dei luoghi, ha conclusivamente riscontrato che “non sono in grado di affermare fisicamente se il surriscaldamento che ha dato origine all'incendio sia dovuto ad u flusso di calore che è risalito da sotto, dal focolare per intenderci, o dall'imbocco del focolare tra tubo a doppia CP_2 parete e tubo in acciaio esistente, oppure da un surriscaldamento del legno in corrispondenza del passaggio a tetto del tubo/cavedio a parte singola esistente”
L'ausiliario tecnico, invero, in disparte i profili di anomalia evidenziati sul piano prettamente amministrativo/documentale non è stato in grado di fornire alcuna spiegazione scientifica delle ragioni alla base dell'incendio né tantomeno dell'origine del surriscaldamento, limitandosi a formulare ipotesi del tutto astratte in merito alla propagazione di calore in alcun modo idonee a ritenere anche solo in via presuntiva ricollegabile il danno evento alla dedotta condotta inadempitiva di parte convenuta, stante la modifica dello stato dei luoghi e la mancata produzione di documentazione concernente le modalità le misure e i materiali utilizzati nella realizzazione delle prestazioni professionali imputate alla CP_3 convenuta.
pagina 5 di 6 Alla luce di tutto quanto testé dedotto, pertanto, la domanda risarcitoria deve essere rigettata per difetto assoluto di allegazione e prova del nesso di causalità tra il lamentato inadempimento del professionista convenuto e le condizioni dell'immobile a seguito dell'incendio occorso, posto che il difetto di allegazione di elementi ulteriori (per come sopra indicati) non consente di ricondurre, neppure in via presuntiva, tramite esclusione di ricostruzioni alternative , le complicazioni alla condotta del professionista.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
- condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta e al terzo chiamato le spese di lite che liquida, per ciascuno, in euro 8500,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 24 ottobre 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1784/2023 promossa da:
C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ZANNIER GIANCARLO Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ZANNIER GIANCARLO ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. SABATINI CP_1 C.F._1 MICHELA elettivamente domiciliato in V.LE CAIROLI 127 31100 TREVISO presso lo studio dell'avv. SABATINI MICHELA
CONVENUTO/I
HDI ASSICURAZIONI SPA (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. PEROSA CESARE P.IVA_2 ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avv. PEROSA CESARE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 convenuto in giudizio al fine di sentirlo condannare al CP_1 risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'evento occorso.
Ha dedotto, in fatto, che in data 2.2.2020 si è verificato un incendio nell'immobile di proprietà di Parte_2
Ha dedotto che l'evento occorso è derivato dal surriscaldamento della canna fumaria.
Ha ritenuto, in diritto, sussistente la responsabilità professionale dell'odierno convenuto in ragione dei lavori di installazione della canna fumaria allo stesso commissionati.
Si è costituito in giudizio parte convenuta contestando quanto ex adverso dedotto in ragione della diversa individuazione dei lavori allo stesso commissionati e del difetto di nesso di causalità con l'evento dedotto in causa. pagina 1 di 6 Si è costituita in giudizio la compagnia assicuratrice aderendo alle deduzioni del proprio assicurato.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
La domanda è infondata.
Si rammenta, infatti, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che, sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa e il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti, sicché la sussistenza della prima non dimostra di per sé la derivazione causale del danno dalla stessa, non potendo tale pregiudizio considerarsi in re ipsa per la sola allegazione e prova del comportamento colposo del danneggiante (tra le tantissime C. 26824/2017).
Tale consolidato principio generale, assume particolare rilievo nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità professionale ove, in applicazione di quanto testé dedotto, si è più volte statuito che “la violazione delle regole della diligenza professionale non ha un'intrinseca attitudine causale alla produzione del danno evento” (C. 28991/2019). In tale ambito, invero, l'inadempimento è rappresentato dalla violazione delle leges artis ma questo non significa automaticamente lesione dell'interesse presupposto, il quale potrebbe restate insoddisfatto per cause autonome rispetto all'inadempimento della prestazione professionale.
Si riespande così, anche sul piano funzionale, la distinzione fra causalità ed imputazione soggettiva sopra delineata.
Tutto quanto testé dedotto si traduce in una stringente articolazione, a carico del danneggiato, sia degli oneri di allegazione che probatori a suo carico, ulteriormente ribaditi e individuati dalle più recenti pronunce giurisprudenziali.
Al fine di individuarli correttamente e valutarne la relativa incidenza nella fattispecie concreta, occorre infatti rammentare, per come anche di recente ribadito dalla Suprema Corte, che “la causalità attiene al collegamento naturalistico fra fatti accertato sulla base delle cognizioni scientifiche del tempo ovvero su basi logico- inferenziali. Essa attiene alla relazione probabilistica (svincolata da ogni riferimento alla prevedibilità soggettiva) tra condotta ed evento di danno (e fra quest'ultimo e le conseguenze risarcibili), da ricostruirsi secondo un criterio di regolarità causale, integrato, se del caso, da quelli dello scopo della norma violata e dell'aumento del rischio tipico, previa analitica descrizione dell'evento (cfr. Cass. sez. U. 11 gennaio 2008, n. 576 pag. 13 e Cass. 11 luglio 2017, n. 17084), mentre su un piano diverso si colloca la dimensione pagina 2 di 6 soggettiva dell'imputazione. Quest'ultima corrisponde all'effetto giuridico che la norma collega ad un determinato comportamento sulla base di un criterio di valore, che è rappresentato dall'inadempienza nella responsabilità contrattuale e dalla colpa o il dolo in quell'aquiliana (salvo i casi di imputazione oggettiva dell'evento nell'illecito aquiliano - artt. 2049, 2050, 2051 e 2053 c.c.)” (C. 28992/2019).
La ratio sottesa alla succitata distinzione è da rinvenirsi nel distinguo, a monte, tra interesse alla prestazione dedotta in obbligazione (valutabile ai sensi dell'art 1174 c.c.) e l'interesse presupposto variamente declinato a seconda della fattispecie di riferimento (e dunque identificabile, a seconda del settore, nell'interesse alla tutela del diritto alla salute tutelato dall'art 32 Cost. O nell'interesse, per come rileva nel caso di specie, al corretto godimento del bene di proprietà del danneggiato).
Ed invero, se la violazione del rapporto obbligatorio presuppone e comporta ex se la lesione dell'interesse alla corretta esecuzione della prestazione dedotta nel rapporto contrattuale tra le parti, affinché sia configurabile una responsabilità civilistica discendente dalla suddetta violazione è tuttavia necessario un quid pluris da tutelare rappresentato dalla relazionalità, alla stregua dei canoni sopra enunciati, tra condotta inadempitiva e interesse presupposto a quello contrattualmente regolato, rappresentato, nel caso di specie, dall'interesse al corretto utilizzo della canna fumaria.
Tale interesse, pertanto, è da intendersi come interesse primario del creditore rispetto al quale l'interesse sopra indicato come corrispondente alla prestazione è solo strumentale.
Se dunque il danno evento nelle obbligazioni di diligenza professionale riguarda, come si è detto, non l'interesse corrispondente alla prestazione ma l'interesse presupposto, la causalità materiale non è assorbita da qualsivoglia inadempimento del professionista incaricato, di talché l'allegazione di un mero inadempimento comporta ex se l'allegazione della lesione dell'interesse strumentale dedotto nell'obbligazione ma non vale ex se a ritenere causalmente riconducibile allo stesso anche la produzione del danno evento, da intendersi come interesse presupposto rispetto a quello strumentale della prestazione dedotta nell'obbligazione.
La suddetta distinzione, pertanto, tra interessi giuridicamente rilevanti all'interno di una fattispecie di responsabilità professionale (alla base della ricordata distinzione tra inadempimento e nesso di causalità) si traduce, per come indicato in premessa, in una stringente ripartizione e configurazione sia degli oneri probatori che di quelli alligatori.
Sul punto occorre rammentare che laddove si individui la fonte del rapporto originariamente intercorrente tra le parti in un contratto a prestazione d'opera professionale, stante la natura contrattuale pagina 3 di 6 della responsabilità e le considerazioni sopra indicate, incombe sul danneggiato l'onere di allegare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e del danno nonché l'onere di allegare l'inadempimento astrattamente idoneo a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato.
Orbene, appare evidente che l'allegazione del creditore non può attenere ad un generico inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento qualificato, e cioè tale da porsi, secondo il criterio del 'più probabile che non', causa del danno.
Va infatti precisato che il nesso causale in materia di responsabilità civile è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché del criterio cd. della causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano del tutto inverosimili (v. Cass. n. 16123 del 8.7.2010).
Affinché, dunque, l'inadempimento allegato possa considerarsi, oltre che colposo, causalmente idoneo a cagionare l'evento lesivo, è pertanto necessario l'allegazione specifica e puntualmente individuata delle circostanze fattuali idonee a ritenere, secondo lo standard proprio della causalità civilistica, l'evento astrattamente riconducibile al comportamento colposo allegato al professionista convenuto.
Solo in tal modo, del resto, parte convenuta è messa nelle condizioni, in ossequio al diritto di difesa costituzionalmente protetto, di poter fornire la prova contraria sopra individuata, al fine di escludere il profilo colposo dall'inadempimento allegato oppure, in ragione dell'insorgenza del fortuito, recidere in toto il nesso di causalità allegato.
Orbene, tanto premesso, nel caso di specie, parte attrice non ha assolto al suddetto onere di allegazione, atteso che, nel proprio atto introduttivo, si è limitato a denunciare l'incendio occorso all'immobile del proprio assicurato senza in alcun modo allegare come sul piano eziologico la condotta del professionista convenuto avrebbe provocato il surriscaldamento posto alla base del danno evento.
Parte attrice non fornisce informazioni sul materiale utilizzato, sul tipo di lavoro nello specifico svolto da parte convenuta e quindi sul rivestimento asseritamente posto in essere.
Ne consegue che, in difetto di circostanze fattuali puntualmente attinenti alle specifiche modalità di verificazione dell'evento lesivo asseritamente occorso nonché alle specifiche lavorazioni poste in essere dal professionista incaricato, risulta vanificata ex se la possibilità di valutare come l'allegata condotta si sia inserita, secondo il criterio del più probabile che non, nella serie causale che ha condotto all'evento pregiudizievole o se l'evento in sé non pagina 4 di 6 sia riconducibile nell'alveo degli eventi imprevisti ed imprevedibili (e come tali non imputabili al professionista convenuto).
Deve pertanto ritenersi che, non risultando allegato alcun inadempimento qualificato posto a fondamento della pretesa risarcitoria, per essere rimasto il danno evento lamentato da parte attrice del tutto incerto/inesistente, la domanda deve essere rigettata (così, da ultimo, Cass. n. 3704/2018; nonché n. 18392/2017; n. 26824/2017; n. 26825/2017).
Sul piano probatorio, per come più volte ribadito dalla Suprema Corte, “al creditore della prestazione non basterà affatto allegare l'inadempimento della prestazione professionale ma occorrerà anche che egli provi che l'inadempimento abbia provocato la lesione dell'interesse presupposto. Ecco allora che la causalità materiale non è soltanto causa di esonerato da responsabilità del debitore ma anche elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità. Al creditore non baserà allegare l'inadempimento della prestazione professionale ma egli sarà tenuto a dimostrare il nesso di causalità materiale. Soltanto a questo punto sorgono gi oneri probatori a carico del debitore chiamato a provare di avere adempiuto ovvero che l'inadempimento è riconducibile ad una causa a lui non imputabile ex art 1218 c.c.” C. 12760/2024).
Nel caso di specie anche e soprattutto sul piano probatorio non può ritenersi raggiunta la prova in ordine al nesso di causalità tra l'inadempimento dedotto e l'evento in questione (i.e. l'incendio divampato nell'abitazione).
Il CTU nominato, invero, dopo aver evidenziato tutte le carenze documentali e la modifica dello stato dei luoghi, ha conclusivamente riscontrato che “non sono in grado di affermare fisicamente se il surriscaldamento che ha dato origine all'incendio sia dovuto ad u flusso di calore che è risalito da sotto, dal focolare per intenderci, o dall'imbocco del focolare tra tubo a doppia CP_2 parete e tubo in acciaio esistente, oppure da un surriscaldamento del legno in corrispondenza del passaggio a tetto del tubo/cavedio a parte singola esistente”
L'ausiliario tecnico, invero, in disparte i profili di anomalia evidenziati sul piano prettamente amministrativo/documentale non è stato in grado di fornire alcuna spiegazione scientifica delle ragioni alla base dell'incendio né tantomeno dell'origine del surriscaldamento, limitandosi a formulare ipotesi del tutto astratte in merito alla propagazione di calore in alcun modo idonee a ritenere anche solo in via presuntiva ricollegabile il danno evento alla dedotta condotta inadempitiva di parte convenuta, stante la modifica dello stato dei luoghi e la mancata produzione di documentazione concernente le modalità le misure e i materiali utilizzati nella realizzazione delle prestazioni professionali imputate alla CP_3 convenuta.
pagina 5 di 6 Alla luce di tutto quanto testé dedotto, pertanto, la domanda risarcitoria deve essere rigettata per difetto assoluto di allegazione e prova del nesso di causalità tra il lamentato inadempimento del professionista convenuto e le condizioni dell'immobile a seguito dell'incendio occorso, posto che il difetto di allegazione di elementi ulteriori (per come sopra indicati) non consente di ricondurre, neppure in via presuntiva, tramite esclusione di ricostruzioni alternative , le complicazioni alla condotta del professionista.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
- condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta e al terzo chiamato le spese di lite che liquida, per ciascuno, in euro 8500,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 24 ottobre 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 6 di 6