Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/01/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Segue verbale udienza del 17.1.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, ed in persona del
G.O.P. Marino Pelosi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al n. 11275/2018 R.G.; avente ad oggetto: risarcimento danni;
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Fedele Alberti come da procura in atti;
Parte_1
Attrice
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Brunella Marilena Polizzi e dall'avv. Anita Feola Controparte_1
come da procura in atti;
Convenuto
nonché
, , , e , come Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
da procura in atti;
Convenuti contumaci in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_7
dall'avv. Luigi Tuccillo come da procura in atti;
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Salerno, l' nonché , , , Controparte_8 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_1
, , nella qualità di eredi di , al fine di
[...] CP_6 Controparte_2 Persona_1
sentirli condannare al risarcimento del danno subito dalla istante in data 09.07.11, alle ore 22.30, in località Pontecagnano Faiano (Sa), alla Piazza Sabbato s.n.c.
A sostegno della domanda la sig.ra deduceva che, nelle indicate circostanze di tempo e di Pt_1
luogo, nel mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali che dalla piazza portano sul marciapiede posto di fronte alla stessa, unitamente al padre, , che la teneva per Controparte_9
mano e veniva urtata dal veicolo Fiat Punto, tg.BY482TV, di proprietà di , ma Persona_1
nell'occasione condotto dalla sig.ra che non si fermava e la urtava facendola Controparte_2
rovinare sull'asfalto ove sbatteva con il viso;
che a causa delle lesioni subite, l'attrice – lamentando dolori alla bocca durante tutta la notte, veniva accompagnata, all'indomani, al Pronto Soccorso
“OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona” dal padre , dove le veniva Controparte_9
diagnosticata «frattura parziale incisivi mediani superiori, tumefazione del labbro superiore, escoriazione al volto e contusione spalla sinistra», con prognosi di 20 giorni.
Si costituiva l' eccependo la prescrizione diritto al risarcimento del danno, in mancanza CP_8
di atti interruttivi ai sensi dell'art. 2947 co.2 c.c.; eccepiva altresì la nullità dell'atto di citazione;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda siccome infondata sia in fatto, sia in diritto;
in via gradata, applicare al caso in esame la fattispecie di cui all'art. 2054 II comma c.c. e/o comunque dichiarare la corresponsabilità dell'istante nella determinazione del sinistro per cui è causa, riducendo proporzionalmente l'entità del risarcimento ex art. 1227 c.c.; in caso di accoglimento della domanda, ridurre in maniera consistente le pretese risarcitorie vantate dall'attrice.
Si costituiva altresì eccependo la nullità dell'atto introduttivo di lite e/o Controparte_1
l'improcedibilità dell'azione per intervenuta prescrizione;
nel merito chiedeva rigettarsi la domanda siccome infondata sia in fatto, sia in diritto. In via gradata, ed in caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva essere comunque manlevato dalla Controparte_8
Non si costituivano i sigg.ri , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
e , ed il giudice, all'udienza del 3.4.2019, ne dichiarava la contumacia. CP_5 CP_6
Espletata la prova testimoniale, disposta ed espletata la CTU medico-legale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni per poi pervenire alla odierna udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Preliminarmente deve rilevarsi che la domanda introduttiva del presente giudizio è stata proceduta dal tentativo di mediazione (negativo per assenza delle parti invitate) ex art. 4 D. Lgs n. 28/10, e dall'invito con missiva del 14.3.2018, alla stipula di convenzione di negoziazione assistita ex D.L.
132/14,anch'esso con esito negativo;
la domanda deve ritenersi altresì proponibile;
risulta in atti interrotto il termine biennale di prescrizione mediante l'invio di richiesta risarcimento inviata ad
[...]
e ricevuta il 26 e 28.9.2011: reclamo inviato all' ed all' CP_8 Persona_1 CP_10 CP_8
e ricevuto il 20.1.2012; richiesta risarcimento inviata ad e ricevuta il 10.7.2013; CP_8
richiesta di risarcimento inviata ad e ricevuta il 27.4.2015; invito alla negoziazione CP_8
assistita ad e ricevuto il 13.4.2016; richiesta di risarcimento ad inviata Controparte_8 CP_8
a mezzo pec il 13.02.2018; nuovo invito alla negoziazione assistita inviata ad . CP_8 CP_6
[...]
Le richieste risarcitorie devono altresì ritenersi idonee a produrre i loro effetti atteso che le stesse contengono gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta. Pertanto è irrilevante, ai fini della suddetta proponibilità, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall' art. 148
C.d.A. qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore; nel caso di specie risulta in atti il deposito della perizia eseguita dal fiduciario della società assicuratrice a riprova del fatto che la stessa MP è stata posta nelle condizioni di formulare una offerta risarcitoria.
Sempre in via preliminare si premette in diritto, in relazione all'oggetto della controversia, che nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie l'art. 2054 c.c., co.1, pone a carico del conducente di quest'ultimo una presunzione juris tantum di colpa.
La mera violazione, da parte del pedone, dell'obbligo di concedere la precedenza ai veicoli in transito quanto attraversi la strada al di fuori dei passaggi pedonali, non basta di per sè ad escludere in toto la colpa del conducente.
Pertanto: il pedone può essere ritenuto responsabile esclusivo del sinistro soltanto quando si pari improvvisamente ed imprevedibilmente dinanzi a traiettoria del veicolo;
la violazione di una regola di condotta da parte del pedone non è di per sè sufficiente a ritenere la colpa esclusiva di quest'ultimo; la violazione di una regola di condotta da parte del pedone è però sufficiente a ritenere un concorso di colpa del pedone stesso, ex articolo 1227 c.c., nella causazione del sinistro (cfr., per tutte, Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 24472 del 18/11/2014).
Poiché, per quanto detto, il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa, il giudice chiamato a valutare e quantificare l'esistenza d'un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella d'un pedone investito deve: muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; accertare in concreto la condotta del pedone;
ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergano circostanze idonee a dimostrare una colpa in concreto del pedone. Non è, dunque, quest'ultimo a dovere dimostrare che la colpa del conducente sia stata maggiore della propria, ma è vero il contrario: è onere del conducente dimostrare che la condotta del pedone è stata colposa ed ha avuto efficacia causale assorbente o concorrente nella produzione dell'evento (cfr., per tutte, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24472 del 18/11/2014, cit.). L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo, invero, non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, anche nel caso in cui il pedone - nell'atto di attraversare la strada in un punto privo di strisce pedonali - abbia omesso di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano ed abbia iniziato l'attraversamento distrattamente, sussiste comunque una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove emerga che costui abbia tenuto una velocità eccessiva o non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo (in tal senso cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5399 del
05/03/2013).
Ciò premesso in diritto, all'esito dell'istruttoria orale e documentale può ritenersi di porre a carico del conducente dell'auto tg. BY482TV l'esclusiva responsabilità nella produzione del sinistro per cui
è causa.
Entrambe le testimoni, e , escusse all'udienza del 7.10.2022, hanno Testimone_1 Testimone_2
confermato di aver assistito all'investimento di , riferendo: “confermo che in data Parte_1
9.7.2011, verso le ore 22:30 circa in Pontecagnano Faiano alla Piazza Sabbato, , Parte_1
all'epoca minorenne, nel mentre attraversava le strisce pedonali, in uno con il padre CP_9
veniva urtata da un veicolo Fiat Punto alla cui guida vi era una donna;
tanto posso
[...]
confermare poiché mi trovavo sul posto, in Piazza Sabbato…”. Analogamente, le due testi dichiaravano anche: “confermo che a causa dell'urto provocato dal veicolo al suo lato Parte_1
destro perdeva il contatto con il padre, che la teneva per mano, rovinando al suolo con il viso e riportando escoriazioni allo stesso e alla bocca”.
Pertanto, a fronte della condotta tenuta dall'auto tg. BY482TV, dell'omessa allegazione e prova da parte della convenuta compagnia assicurativa e, comunque, dei convenuti, che il pedone abbia tenuto una condotta imprudente, colposa ed eziologicamente responsabile del sinistro, deve affermarsi la responsabilità esclusiva del veicolo nella determinazione del sinistro per cui è causa.
Chiarito quanto sopra in punto di an, si procede ora alla determinazione del quantum.
Con riferimento alle lesioni subite dall'attrice a causa del sinistro, il consulente medico-legale nominato nel corso del giudizio ha accertato, sulla base della documentazione clinica prodotta e delle risultanze degli esami effettuati, con giudizio che appare condivisibile in quanto adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici, che in seguito all'incidente per cui è causa l'attrice riportò un trauma contusivo al massiccio facciale ed alla spalla sinistra, con escoriazioni al volto e frattura parziale degli incisivi superiori 11 e 21.
Tale complesso lesivo, per topografia e morfologia, riconosce un nesso causale con l'investimento automobilistico per cui è causa.
Ed invero a seguito dell'urto laterale da parte di autoveicolo, il pedone cadde sul fianco sinistro e spesso batte con le arcate dentarie contro il suolo a causa della improvvisa ed imprevista “spinta”, dovuta all'impatto, che non gli consente di attutire l'urto proiettando in avanti gli arti superiori.
La contusione alla spalla sinistra determinò una parziale inabilità per circa 4-5 giorni, giungendo a guarigione senza apprezzabili lesioni legamentose e/o articolari. Diversamente la parziale frattura dei due incisivi mediani superiori, pur non avendo determinato la necrosi del dente, resero necessarie ripetute e continue terapia odontoiatriche con ricostruzione del margine di masticazione che, per la sua localizzazione, doveva periodicamente essere ricostruito avendo la tendenza a distaccarsi facilmente, soprattutto nella masticazione di cibi più solidi, così da doversi indicare ripetuti periodi di inabilità parziale al 50% per circa 20 giorni complessivamente.
L'inabilità temporanea, sulla scorta della documentazione sanitaria esibita e per l'esperienza clinica per casi analoghi, va indicata in un periodo complessivo di 27 gg (ventisette giorni) così suddivisibili:
2 gg (due giorni) di I.T.T. (Inabilità Temporanea Assoluta), 25 gg (venticinque giorni) di I.T.P. (Inabilità
Temporanea Parziale) valutabili al 50% mediamente;
Allo stato sussistono quali postumi permanenti i quali, integrano, alla luce dell'elaborazione del concetto di danno da parte della dottrina medico-legale e giurisprudenziale, un “danno biologico” o
“menomazione dell'integrità psico-fisica” valutabile, sulla scorta di quanto indicato nei barèmes di usuale consultazione, nella misura del 0,5% (zero virgola cinque per cento).
Tanto premesso, applicando la tabella del danno biologico di lieve entità, fino a 9 punti di invalidità permanente, in base all'art.139 del Codice delle Assicurazioni (DLGS 209-2005) aggiornata con il D.M. pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024, tenuto conto dell'età dell'attrice all'epoca dei fatti (11 anni) e della percentuale di invalidità permanente dalla stessa riportata e che questo giudice ritiene determinare nel 0,5%, il danno non patrimoniale permanente subito dalla stessa attrice deve essere liquidato nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di € 471,28.
Applicando la suddetta tabella, al valore monetario giornaliero di € 55,24 il danno non patrimoniale temporaneo va liquidato in complessivi € 800,98 (€ 55,24 al giorno x 2 giorni = € 110,48 per invalidità temporanea totale;
€ 27,62 al giorno x 25 gg. = € 690,50 per invalidità temporanea parziale valutabile al 50%)
Per un totale complessivo di €. 1.272,26
Per quanto concerne il danno morale ed il danno alla vita di relazione appare opportuno evidenziare che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza dell'11.11.2008, n. 26972, ha evidenziato l'unitarietà della nozione di danno non patrimoniale, inteso nella sua più ampia accezione (ivi compreso il danno morale, quale sofferenza soggettiva causata dal reato), con la precisazione che il giudice, in sede di liquidazione, dovrà procedere a personalizzare il danno non patrimoniale, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, senza, invece, procedere a liquidare autonome ed ulteriori voci di danno, che non hanno una propria autonomia, ma sono da ricondurre tutte alla nozione di danno non patrimoniale. Alla luce dei principi posti dalla sentenza sopra richiamata, ritiene il giudice che, nel caso in esame, la somma di € 1.272,26 sia idonea a risarcire il danno non patrimoniale subito dall'attore, senza la necessità di procedere ad alcuna ulteriore personalizzazione, tenuto conto della circostanza che non sono stati né allegati né provati ulteriori elementi (come ad esempio condizioni di particolare sofferenza o altri rilevanti disagi), che impongano la personalizzazione del danno non patrimoniale nella misura liquidata.
Sull'importo di € 1.272,26 trattandosi di debito di valore, sono dovuti gli interessi, i quali devono essere calcolati dal momento del sinistro (9.7.2011) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma che, previa devalutazione fino al momento del sinistro
(9.7.2011), deve essere, poi, via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della sentenza sono dovuti gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo sulla somma già attualizzata in sentenza (ossia sull'importo di € 1.272,26). Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria, essendo l'importo già attualizzato. Va altresì liquidato il danno patrimoniale consistente nelle spese mediche sostenute, e ritenute congrue per un importo pari ad € 400,00; mentre, per la terapia canalare e protesica a cui dovrà sottoporsi la periziata, deve stimarsi equa la spesa di complessivi € 1.800,00 da ripetersi per 5 volte (per un totale di € 9.000,00) negli anni appare congrua, in relazione al prezzo medio di mercato, nonchè pertinente al caso di specie.
Sulla somma di 400,00 (spese mediche sostenute), danno patrimoniale, è dovuta la rivalutazione monetaria dalla data degli esborsi alla data di pubblicazione della sentenza. Sulla somma rivalutata annualmente sono dovuti gli interessi legali, dalla medesima data al saldo gli interessi al tasso legale.
Per le spese mediche future, liquidato in via equitativa in € 9.000,00, gli interessi, al tasso legale, decorrono dal deposito della CTU all'effettivo saldo.
In conclusione, i convenuti, in solido e nelle rispettive qualità, vanno condannati alla corresponsione delle suddette somme in favore dell'attrice con accessori unitamente alle spese di CTU.
Quanto alla domanda di garanzia svolta dal sig. nei confronti della propria Controparte_1
compagnia di assicurazioni avente ad oggetto il diritto dell'assicurato di essere manlevata ai sensi dell'art. 1917 c.c. dalle conseguenze negative della lite (responsabilità verso il terzo danneggiato e spese di lite) va osservato che tale domanda si fonda sul rapporto assicurativo. La convenuta compagnia di assicurazioni non ha preso posizione sulla domanda di manleva svolta nei suoi confronti ed in assenza di una specifica contestazione in merito all'esistenza di una polizza stipulata con l'assicurato e all'operatività della stessa deve ritenersi pacifico che sussista un rapporto assicurativo fra e Controparte_1 Controparte_8
Ne consegue che la domanda di garanzia deve essere accolta e la compagnia di assicurazioni deve essere condannata a tenere indenne il proprio assicurato di quanto il medesimo sarà condannato a pagare all' attore in virtù della presente sentenza per capitale, interessi e spese anche di CTU.
Inoltre, la compagnia di assicurazioni è tenuta a corrispondere all'assicurato le spese processuali che quest'ultimo ha sostenuto per la difesa nel presente giudizio ai sensi dell'art. 1917 c.c.. Al riguardo questo giudicante non ha motivo di discostarsi dal principio di elaborazione giurisprudenziale (cfr. Corte di Cassazione sez. III, sentenza 11/09/2014 n° 19176) in forza del quale: “Nell'assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell'assicurato, a seguito dell'instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito danni, è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all'obbiettivo ed imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo di indennizzo. Ne consegue che l'assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell'assicurato, nei limiti stabiliti dall'art. 1917, terzo comma, cod. civ.”. Pertanto, con riferimento alle spese processuali relative al rapporto processuale fra l'assicurato e la compagnia assicurativa queste sono a carico di quest'ultima che è tenuta a rifondere all'assicurato le spese legali sostenute per difendersi nel presente giudizio ai sensi dell'art. 1917, III comma, c.c. e che vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014 dell'attività effettivamente svolta.
Quanto alle spese di lite, relative al rapporto processuale intercorso fra l'attrice e i convenuti, le stesse, ivi comprese quelle relative alla (sola) negoziazione assistita, seguono la soccombenza e devono porsi a carico dei convenuti in solido fra loro così come liquidate in dispositivo secondo le previsioni del d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del g.o.p. Marino Pelosi, definitivamente pronunziando sulla controversia recante R.G. n. 11275/18, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: così provvede:
1) accertata l'esclusiva responsabilità del conducente dell'auto Fiat Punto, tg. BY482TV, nella determinazione del sinistro per cui è causa, condanna i convenuti in solido tra di loro al risarcimento dei non patrimoniali patiti dall'attrice, e che vengono liquidati in € 1.272,26 oltre interessi come in parte motiva indicato;
2) condanna i convenuti in solido tra di loro, al risarcimento dei danni patrimoniali patiti dall'attrice, che vengono liquidati in € 9.400,00 oltre interessi come in parte motiva indicato;
3) condanna i convenuti in solido tra di loro al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese processuali e di quelle relative alla negoziazione assistita che liquida in complessive € 452,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed iva se dovuta e con attribuzione al Difensore dell'attrice dichiaratosi antistatario;
4) condanna l' al pagamento a favore del convenuto , delle spese CP_8 CP_11
di lite che liquida in € 4.000,00 oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed iva e con attribuzione ai Difensori dello stesso convenuto dichiaratisi antistatari;
5) Pone definitivamente a carico dei convenuti in solido tra di loro le spese di CTU;
Così deciso in Salerno il 17.1.2025
Il g.o.p.
Dr. Marino Pelosi