Cass. civ., sez. II, sentenza 18/04/1987, n. 3872
CASS
Sentenza 18 aprile 1987

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La facoltà del comune di conseguire dal privato la cessione di aree a scomputo del contributo di miglioria per opere di urbanizzazione primaria, ai sensi e nel vigore dell'art. 24 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, postula l'istituzione di detto contributo, e, pertanto, difettando quest'ultima, non può escludere la responsabilità risarcitoria del comune medesimo per l'occupazione senza titolo di quelle aree.*

"il diritto di proprietà del privato, sul bene illegittimamente occupato dalla pubblica amministrazione, non si estingue, con correlativa acquisizione a titolo originario in capo all'occupante, per effetto dell'irreversibile utilizzazione del bene medesimo nella realizzazione di opera pubblica (sempre che non si tratti di opera appartenente al Demanio cosiddetto necessario e quindi insuscettibile di dominio privato), ma permane, così come si protrae la situazione di lesione del diritto stesso, fino a quando il suo titolare, chiedendo a titolo risarcitorio il valore integrale dell'immobile, non esprima la volontà di abbandonare il diritto di proprietà del suolo in favore dell'occupante. Ne consegue che tale Azione risarcitoria, discendendo da una lesione della proprietà in atto al momento della sua proposizione, non è soggetta a prescrizione in relazione al tempo decorso dalla data del verificarsi di quella irreversibile utilizzazione". ( V 3629/86, mass n 446537; ( V 3201/86, mass n 446207; ( V 5597/85, mass n 442790; ( V 6070/85, mass n 443204; ( V S.U. 1464/83, mass n 426292, in senso contrario).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 18/04/1987, n. 3872
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3872
    Data del deposito : 18 aprile 1987

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