Versione
30 giugno 1970
30 giugno 1970
Art. 24.
L'Ufficio centrale procede alla proclamazione dei risultati del referendum, mediante attestazione che la legge di revisione della Costituzione o la legge costituzionale sottoposta a referendum ha riportato, considerando i voti validi, un maggior numero di voti affermativi al quesito e un minor numero di voti negativi, ovvero, in caso contrario, che il numero dei voti affermativi non e' maggiore del numero dei voti negativi.
L'Ufficio centrale procede alla proclamazione dei risultati del referendum, mediante attestazione che la legge di revisione della Costituzione o la legge costituzionale sottoposta a referendum ha riportato, considerando i voti validi, un maggior numero di voti affermativi al quesito e un minor numero di voti negativi, ovvero, in caso contrario, che il numero dei voti affermativi non e' maggiore del numero dei voti negativi.
Commentario • 1
- 1. Disposizioni in materia di comunicazione e di propaganda politica - 3 marzo 2005 [1107658]Garante Privacy · 3 marzo 2005 · 0.68556374
[doc. web n. 1107658 - doc. web n. 1131593 ] provvedimento correlato: doc. web n. 634369 doc. web n. 1131620 [vedi anche Newsletter ] Disposizioni in materia di comunicazione e di propaganda politica - 3 marzo 2005 (G.U. n. 64 del 18 marzo 2005) IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali ; …
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