Articolo 24 della Legge 25 maggio 1970, n. 352
Articolo 23Articolo 25
Versione
30 giugno 1970
Art. 24.
L'Ufficio centrale procede alla proclamazione dei risultati del referendum, mediante attestazione che la legge di revisione della Costituzione o la legge costituzionale sottoposta a referendum ha riportato, considerando i voti validi, un maggior numero di voti affermativi al quesito e un minor numero di voti negativi, ovvero, in caso contrario, che il numero dei voti affermativi non e' maggiore del numero dei voti negativi.
Entrata in vigore il 30 giugno 1970
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