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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 14/06/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice Teresa Valeria Grieco, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1324 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2015, trattenuta in decisione all'udienza del 7.1.2025 (svoltasi mediante lo scambio di note di trattazione scritta), con la concessione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c., promossa da DA (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. , (C.F. );
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F. , nella qualità di eredi del Sig. Parte_6 C.F._6 [...]
(C.F. ) tutti elettivamente domiciliati in Lamezia Persona_1 C.F._7
Terme, Via A. Moro n. 8, presso lo studio dell'avv. Emma Felcia che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti APPELLANTI CONTRO (C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, Via Madonna della Spina, I Traversa n. 1, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe O. Lagoteta che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
APPELLATA
OGGETTO: appello – avverso la sentenza n. 132/2015 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme il 4.2.2015. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 7 gennaio 2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi al Persona_1
Giudice di Pace di Lamezia Terme al fine di ottenere il rimborso delle somme Controparte_1 indebitamente pagate per la somministrazione di energia ed il risarcimento danni patrimoniali nella misura di € 4.000,00. A sostegno della domanda deduceva che dal mese di novembre 2012 aveva ricevuto fatture per il consumo di energia elettrica, più elevate rispetto alle precedenti per cui, dapprima, aveva constatato che le fatturazioni erano trimestrali piuttosto che bimestrali e, successivamente, che la società erogatrice non era ma Controparte_2 Controparte_1 con la quale non aveva giammai stipulato alcun contratto;
che solamente tramite l'intervento del legale di fiducia era riuscito ad ottenere la copia del contratto e dallo stesso aveva desunto gestore per la fornitura di energia elettrica non era bensì con la Controparte_2 Controparte_1 quale aveva stipulato, telefonicamente, un nuovo contratto, il tutto in violazione delle disposizioni contenute nel Codice del Consumo Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il Controparte_1
13/06/2014 al fine di contestare l'infondatezza della domanda e per esperire domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento della somma di euro 1.212 32 per la fornitura di energia elettrica erogata fino al mese di marzo 2013; rilevava che, con il D. lgs. del 16 marzo 1999 n. 79, il mercato elettrico era stato liberalizzato ed era stato soppresso il monopolio delle attività ad , per CP_1 cui si avvaleva, sul territorio nazionale, di personale specializzato alla diffusione di CP_1 CP_1 informazioni relative alle offerte commerciali tra cui Tecnocall srl;
in data 11/04/2012 l'attore aveva aderito alla proposta contrattuale formulata dal provider attraverso il “vocal ordering” secondo le modalità di cui all'articolo 7 del codice del consumo, con successivo invio tramite plico, del contratto, sul quale il consumatore non esercitava il diritto di recesso ma, piuttosto, accettava la somministrazione chiedendo la rateizzazione delle fatture emesse;
eccepiva, altresì, l'infondatezza e l'inesistenza del danno patrimoniale e non patrimoniale invocato dalla parte attrice sia perché non provato sia per l'insussistenza dell'offesa partita;
infine, in via subordinata, esperiva domanda ex articolo 2041 c.c. per cui quand'anche il contratto non fosse stato riconosciuto come valido comunque il TA era tenuto a corrispondere il prezzo indicato nelle fatture per la somministrazione di energia non contestata. Con sentenza n. 132/2015, il Giudice di Pace di Lamezia Terme accoglieva parzialmente la domanda, dichiarava legittimo il recesso dal contratto e rigettava la richiesta di risarcimento dei danni nonché quella riconvenzionale, compensando le spese del giudizio. Avverso la sentenza citata, proponeva appello, lamentando che il Giudice di Persona_1
Pace di Lamezia Terme aveva violato l'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme indebitamente corrisposte e sulle spese di lite. Si costituiva con comparsa di costituzione e contestuale appello incidentale Controparte_1 depositato il 23.12.2015 per chiedere il rigetto dell'appello precisando che l'attività di distribuzione dell'energia elettrica era svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministero al concessionario che avevano la proprietà e la responsabilità della gestione degli impianti di distribuzione mentre i grossisti, come erano i venditori di energia che non avevano la proprietà degli Controparte_1 impianti. Per la vendita dell'energia la società convenuta si avvaleva di provider che contattavano telefonicamente gi utenti, trasmettevano la modulistica, fornivano le informazioni contrattuali ed erano responsabili di eventuali danni provocati a terzi;
avendo correttamente adempiuto agli obblighi contrattuali, nessuna responsabilità poteva essere attribuita ad che risultava creditrice CP_1 della somma di € 1.212.32; precisava, altresì, che il giudice di prime cure aveva erroneamente dichiarato invalido il contratto ed applicato le disposizioni di cui al D.Lgs. 206/2005 in vigore dal 13.6.2014 sul contratto a distanza e non accolto la domanda riconvenzionale. Con comparsa di costituzione e risposta ex art. 302 c.p.c. depositata il 19.5.2014 si costituivano e , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, nella qualità di eredi del Sig. TA IT i quali dichiaravano di aderire alle Parte_6 Per_1 conclusioni rassegnate dell'appellante e chiedevano che venisse rilevata la tardività dell'appello incidentale e l'inammissibilità dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Nel corso del procedimento di secondo grado non aveva luogo attività istruttoria e, una volta acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 7.1.2025, con la concessione dei termini agli artt. 190 e 352 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Questo Tribunale ritiene che il gravame sia meritevole di accoglimento solo in parte, per i motivi di seguito illustrati. Ai fini della decisione appare opportuno ricordare che il codice del consumo, all'art. 50, ha individuato i contratti con cui il professionista ed il consumatore hanno fatto uso di tecniche di comunicazione a distanza, attraverso l'utilizzo di telefoni pubblici stabilendo che è preclusa ogni possibile "sopraffazione" o "coercizione psicologica" da parte dell'operatore. Il legislatore, in particolare, ha predisposto una serie di tutele per il consumatore, che si sostanziano sia in un puntuale obbligo d'informativa gravante sul professionista, sia nel cosiddetto diritto di "ripensamento" o di recesso, che spetta, con determinate modalità e termini di esercizio, al consumatore. La funzione è quella di tutelare il consumatore da un possibile atteggiamento ingannevole del venditore professionista che deliberatamente occulti taluni aspetti della contrattazione. In particolare, nel caso di contratti attuati mediante la comunicazione telefonica, la disciplina dispone che le informazioni aventi ad oggetto l'identità del professionista e lo scopo della telefonata debbano esser esplicitate in modo chiaro e cristallino, sì da non ingenerare equivoci. Gli artt. 52 e 53, poi, contengono il fulcro della disciplina sugli obblighi informativi, sostanziandosi, il primo, in un elenco contenente tutte le informazioni che il professionista è tenuto a fornire al consumatore, prima della conclusione dell'accordo, il secondo, nella prescrizione dell'obbligo di consegnare determinate informazioni per iscritto, o in modo che possano essere conservate in maniera duratura;
tale consegna può avvenire anche al momento di conclusione del contratto, ma non oltre la sua esecuzione. L'art. 51, al comma 6, precisa che “quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto;
in tali casi il documento informatico può essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole”; dunque, ai fini della validità del contratto è indispensabile la conferma dell'offerta al consumatore tramite invio della proposta contrattuale per iscritto o su un supporto durevole. Tale conferma deve comprendere tutte le informazioni precontrattuali previste dall'art. 51, comma 7, del Codice del Consumo e deve essere inviata dal professionista prima dell'inizio della fornitura del servizio o prima della consegna del bene oggetto del contratto. Pertanto, il consumatore è vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto. L'accettazione telefonica del contratto, anche se registrata, deve essere sempre accompagnata dall'invio delle condizioni dell'offerta per iscritto o su supporto durevole, pena la “non vincolatività” del contratto per il consumatore (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato PS9981, PS9983; Delibera 664/06/CONS). Dunque, il professionista deve porre in essere ulteriori adempimenti funzionali ad una scelta di acquisto consapevole del contraente debole ed è illegittima la condotta del professionista che non rispetta questo iter progressivo di formazione del contratto. Le registrazioni audio, dal punto di vista giuridico, rientrano nella categoria delle c.d. “riproduzioni meccaniche”, disciplinate dall'art. 2712 c.c., secondo cui “Le riproduzioni fotografiche, informatiche
o cinematografiche, le registrazioni fonografiche in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”. Dunque, se colui contro il quale viene prodotta in giudizio una registrazione non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose, la registrazione stessa “fa piena prova” nei suoi confronti;
in caso, invece, di disconoscimento della conformità della registrazione rispetto ai fatti, la registrazione non ha più il valore di “piena prova” ed, in tal caso il Giudice, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., può comunque valutare la registrazione “secondo il suo prudente apprezzamento”, tenendo in considerazione anche quanto emerge da altri elementi di prova acquisiti in giudizio. Ebbene, nel caso in esame, il TA , di anni 86 dichiarava l'inconsapevolezza delle Persona_1 dichiarazioni eventualmente rilasciate telefonicamente ovvero di avere agito in condizioni di razionalità limitata. Era necessario rendere pienamente edotto il consumatore in merito alla conclusione del contratto, con uno standard di diligenza particolarmente elevato non riconducibile ai soli canoni civilistici di valutazione della condotta ed esteso ad una fase antecedente rispetto all'eventuale conclusione del contratto. La società convenuta non solo non ha dimostrato di avere agito in presenza di un elevato livello di informazione e di comprensione delle offerte ma ha demandato la eventuale responsabilità di danno diretto o indiretto ai provider committenti che “per effetto dell'inadempimento degli obblighi relativi all'esecuzione del rapporto, si impegnano altresì a tenere indenne e manlevata la committente”. non ha dimostrato di avere attuato un sistema di organizzazione, gestione e Controparte_1 monitoraggio dei propri partner di vendita idoneo a prevenire comportamenti illeciti da parte degli stessi, prima dell'effettivo dispacciamento e con buona fede. Da ciò consegue che il professionista è responsabile dell'attività svolta anche dai suoi agenti/promotori e gli può essere attribuita sia una culpa in eligendo, sia una culpa in vigilando, per non avere dimostrato di avere posto in essere un sistema di monitoraggio effettivo e preventivo sui contenuti delle iniziative promo-pubblicitarie realizzate e diffuse da soggetti terzi, anch'essi interessati alla pratica commerciale, o non si sia dotato nell'ambito della propria organizzazione di un sistema di monitoraggio idoneo a consentire il puntuale adempimento del dettato legislativo" (C.d.S., Sez. VI, nn. 3896 e 3897 del 2014). Nel caso in esame, stante le carenze suddette, compresa quella di invio delle condizioni contrattuali con racc.ta a/r, il Tribunale ritiene che la registrazione versata in atti non possa costituire prova sufficiente ad integrare la validità del contratto, che, dunque, deve considerarsi non validamente costituito. Accertato il comportamento illegittimo di , va, tuttavia, detto che la richiesta di Controparte_1 risarcimento danni avanzata in primo grado da non è stata riformulata in sede Pt_2 Persona_1 di appello e si intende rinunciata, mentre è stata rinnovata la richiesta la restituzione delle somme pagate in esecuzione del contratto. A tale proposito, si ritiene che la mancanza di un contratto sottoscritto a mano non giustifica l'invalidità delle fatture emesse dalla società. Infatti, il comportamento tenuto dalla parte attrice che nel mese di novembre 2012 riceveva la fattura da parte di non era quello della immediata contestazione, del disconoscimento o del Controparte_1 reclamo scritto, ma, piuttosto del pagamento della fattura e della successiva rateizzazione. Il disconoscimento veniva operato solamente il 30.1.2013 ed appare incompatibile con l'avvenuta esecuzione del contratto di somministrazione di energia elettrica fino a tale data. Una volta che il consumatore abbia esercitato il diritto di recesso, mediante l'invio di una lettera raccomandata alla sede del professionista, l'effetto principale sarà lo scioglimento del contratto con liberazione delle parti dalle reciproche obbligazioni. L'esecuzione del contratto, invece, rende inammissibile il disconoscimento delle fatture poiché l'esecuzione, seppur parziale, ne produce il riconoscimento.
“La ratio del potere conferito alla parte dall'art. 214 c.p.c., di disconoscere la scrittura prevista presuppone che la stessa non sia già stata riconosciuta, sia pure tacitamente;
pertanto, qualora la parte, prima del giudizio, abbia dato volontaria esecuzione al documento, il successivo disconoscimento giudiziale deve ritenersi inammissibile, trattandosi di comportamento logicamente incompatibile con quello precedente” (cfr. Trib. Cremona 15.09.1989, Trib. Pordenone, 19 agosto 2009, n. 776). La mancata contestazione delle forniture e delle fatture in epoca antecedente alla lettera di contestazione del contratto del 30.1.2013 sono fatti emblematici dell'avvenuta esecuzione delle forniture stesse, donde l'incompatibilità del disconoscimento operato dall'opponente con l'avvenuta esecuzione del contratto fino a tale data. Gli appellanti devono pertanto corrispondere l'importo delle fatture emesse da per la CP_1 fornitura di energia fino alla data dell'invio del reclamo del 30.1.2013. La direttiva comunitaria n. 85/577/CE ha ritenuto momento estintivo del contratto, per il consumatore, il momento d'invio della raccomandata, e per il professionista, il momento della ricezione al suo indirizzo, con esclusione della prova contraria ammessa dall'art. 1335 c.c. Da ciò consegue che le fatture emesse successivamente alla contestazione del contratto devono essere annullate né può essere accolta la domanda formulata dalla parte convenuta circa la liquidazione ex art. 2041 c.c. perché l'odierno giudicante esclude che abbia diritto ad un indennizzo per illecito CP_1 arricchimento della controparte. Il danneggiato che ritiene vi sia stato un illecito arricchimento del consumatore che ha ottenuto la fornitura dell'energia gratuitamente, può agire con altro rimedio e non con quello di cui all'art. 2041 c.c. che trova applicazione quando non sono proponibili altre azioni come quella contro l'agenzia che ha portato il contratto poi disconosciuto (Trib. Benevento n. 559/2014). Da ultimo occorre esaminare il profilo inerente alla regolamentazione delle spese processuali. Quanto al giudizio di primo grado, va, anzitutto, premesso che, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass., sez. lav., n. 12413/2003; Cass. n. 10405/2003). Detto ciò, stante il parziale accoglimento del gravame, con accertamento dell'illegittimità delle modalità di conclusione del contratto a distanza e il rigetto della richiesta di risarcimento danni, questo Tribunale ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio di primo grado. Per le medesime motivazioni, le spese del presente giudizio vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dagli eredi di TA contro in persona del l.r.p.t, ogni Persona_1 Controparte_1 contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza n. 132/2015 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme in data 4.2.2015 e depositata in data 5.2.2015:
- accoglie la domanda di annullamento delle fatture emesse successivamente alla data del 31.1.2013 con condanna di alla restituzione delle somme eventualmente incamerate, Controparte_1
- rigetta la domanda riconvenzionale di pagamento delle fatture emesse successivamente al 31.1.2013;
- compensa tra le parti in causa le spese di lite del giudizio di primo grado;
- compensa interamente tra le parti in causa le spese di lite del presente giudizio di impugnazione. Lamezia Terme, 14 giugno 2025 Il Giudice Teresa Valeria Grieco