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23 ottobre 2005
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13 giugno 2014
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7 aprile 2023
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Art. 50. Requisiti formali per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali 1. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, su supporto cartaceo o, se il consumatore e' d'accordo, su un altro mezzo durevole. Dette informazioni devono essere leggibili e presentate in un linguaggio semplice e comprensibile.
2. Il professionista fornisce al consumatore una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il consumatore e' d'accordo, su un altro mezzo durevole, compresa, se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell'accettazione del consumatore in conformita' all'articolo 59, comma 1, lettera o).
(( 3. Se un consumatore vuole che la prestazione dei servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantita' determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto all'articolo 52, comma 2, e il contratto impone al consumatore l'obbligo di pagare, il professionista esige che il consumatore ne faccia esplicita richiesta su un supporto durevole e chiede inoltre al consumatore di riconoscere che, una volta che il contratto sara' stato interamente eseguito dal professionista, il consumatore non avra' piu' il diritto di recesso. )) 4. Per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui il consumatore ha chiesto espressamente i servizi del professionista ai fini dell'effettuazione di lavori di riparazione o manutenzione e in virtu' dei quali il professionista e il consumatore adempiono immediatamente ai propri obblighi contrattuali e l'importo a carico del consumatore non supera i 200 euro:
a) il professionista fornisce al consumatore, prima che questi sia vincolato dal contratto, le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere b) e c), e le informazioni concernenti il prezzo o le modalita' di calcolo del prezzo, accompagnate da una stima del prezzo totale, su supporto cartaceo o, se il consumatore e' d'accordo, su un altro mezzo durevole. Il professionista fornisce le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a), h) ed m), ma puo' scegliere di non fornirle su formato cartaceo o su un altro mezzo durevole se il consumatore ha espressamente acconsentito;
b) la conferma del contratto fornita conformemente al comma 2 del presente articolo contiene tutte le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1.
(24)
------------- AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
2. Il professionista fornisce al consumatore una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il consumatore e' d'accordo, su un altro mezzo durevole, compresa, se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell'accettazione del consumatore in conformita' all'articolo 59, comma 1, lettera o).
(( 3. Se un consumatore vuole che la prestazione dei servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantita' determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto all'articolo 52, comma 2, e il contratto impone al consumatore l'obbligo di pagare, il professionista esige che il consumatore ne faccia esplicita richiesta su un supporto durevole e chiede inoltre al consumatore di riconoscere che, una volta che il contratto sara' stato interamente eseguito dal professionista, il consumatore non avra' piu' il diritto di recesso. )) 4. Per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui il consumatore ha chiesto espressamente i servizi del professionista ai fini dell'effettuazione di lavori di riparazione o manutenzione e in virtu' dei quali il professionista e il consumatore adempiono immediatamente ai propri obblighi contrattuali e l'importo a carico del consumatore non supera i 200 euro:
a) il professionista fornisce al consumatore, prima che questi sia vincolato dal contratto, le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere b) e c), e le informazioni concernenti il prezzo o le modalita' di calcolo del prezzo, accompagnate da una stima del prezzo totale, su supporto cartaceo o, se il consumatore e' d'accordo, su un altro mezzo durevole. Il professionista fornisce le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a), h) ed m), ma puo' scegliere di non fornirle su formato cartaceo o su un altro mezzo durevole se il consumatore ha espressamente acconsentito;
b) la conferma del contratto fornita conformemente al comma 2 del presente articolo contiene tutte le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1.
(24)
------------- AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
Commentari • 23
- 1. Il Codice del consumo e i diritti dei consumatoriValentina La Spada · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 49.538025
[…] Con riferimento ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali, ad esempio, l'art. 50 cod. cons. prevede che il professionista debba fornire le informazioni necessarie su un supporto cartaceo o su altro mezzo durevole. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 158
- 1. Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 10/05/2024, n. 159Provvedimento: […] - non risultò che la società opposta avesse fornito a Persona_1 un contratto o conferma di contratto su “supporto cartaceo” né su “altro mezzo durevole” ai sensi dell'art. 50 del codice del consumo; […] Controparte_4 circa l'assenza di specifica informativa in ordine all'esclusione del diritto di recesso ai sensi dell'art. 50 cod. cons., deve precisarsi che risulta provato, come evidenziato dalla difesa dell'appellante, che all'acquirente fu data precisa comunicazione. Difatti, tale circostanza è emersa dall'escussione, all'udienza del 23/11/21, della teste (della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare avendo reso dichiarazioni precise, coerenti e disinteressate) di parte opposta, Testimone_2 ,Leggi di più...
- termine essenziale adempimento·
- vendita di cose mobili·
- art. 1375 c.c.·
- art. 50 codice del consumo·
- spese processuali·
- art. 1457 c.c.·
- diritto di recesso·
- art. 1175 c.c.·
- prova testimoniale·
- inadempimento contrattuale