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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 12/06/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2339 /2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LISO CELESTE e dall'avv. SERNIA SABINO, per procura in atti, ricorrente, contro
[...]
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalla Dr.ssa Giuseppa
Antonietta Ioculano, funzionario in servizio presso l'ufficio territoriale di CP_1
resistente,
Oggetto: carta docente
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 05/11/2024 , premesso di aver Parte_1
assunto incarichi di docenza con contratto a tempo determinato per l'anno scolastico
2023/2024 senza poter fruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, ha chiesto accertare e dichiarare il proprio diritto, quale docente assunto con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, con condanna del resistente all'assegnazione della CP_1 somma di € 500,00 per l'a.s. indicato in ricorso.
Nella resistenza del che ha avversato le domande di Controparte_1
parte ricorrente, la causa viene decisa come segue.
2- Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
La Suprema Corte, con sentenza n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023, chiamata a pronunciarsi su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. da parte del Tribunale di
Taranto, ha espresso importanti principi di diritto sulla questione oggetto del giudizio, ritenendo che:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2,
L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Ciò posto, il beneficio formativo deve essere riconosciuto anche ai docenti precari allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile ai docenti di ruolo.
La S.C., chiamata a pronunciarsi sullo specifico tema della durata della supplenza affinché la prestazione del docente precario possa ritenersi comparabile a quella del docente di ruolo, ha condivisibilmente fatto riferimento agli insegnanti incaricati di supplenze annuali ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999.
Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo».
Il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici.
Rispetto a queste tipologie di incarico, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo Ciò posto, l'art. 1, co. 121 cit. si pone, in questi casi, in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE.
La clausola 4 dell'Accordo esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che Persona_1
in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte
Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
L'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve quindi essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali ai sensi dell'art. 4, co. 1, L. 124/1999 o fino al termine delle attività didattiche, ai sensi dell'art. 4, co. 2, L. 124/1999.
3- Nel presente giudizio, risulta dal contratto versato in atti e dallo stato matricolare, che parte ricorrente ha ricevuto i seguenti incarichi:
- Nell'anno scolastico 2023/2024 incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche, dal 25.09.2023 al 30.06.2024;
Sussiste, nel caso in esame, l'an debeatur avendo parte ricorrente assunto supplenze rientranti nelle tipologie di incarichi di cui all'art. 4 co. 2 della L. n. 124/1999.
3.1- In relazione all'eccezione del sul ridotto monte ore assegnato al ricorrente CP_1
rispetto ad un insegnate di ruolo ( 9 ore), che precluderebbe l'attribuzione della carta per l'anno scolastico 2023/2024, si ribadisce che la Carta docente è uno strumento di sostegno alla didattica annua e spetta, pertanto, anche ai docenti non di ruolo che siano titolari di contratti per supplenze fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche, ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 della legge 124/1999, in quanto anche per essi è ravvisabile la connessione temporale che il legislatore ha inteso stabilire tra lo specifico strumento di formazione costituito da detta Carta docente ed il carattere annuale della didattica. Essendo la carta docenti uno strumento di sostegno alla didattica annua, il dato che deve guidare l'interprete nell'attribuzione del beneficio è unicamente quello temporale dell'incarico conferito, se annuale o sino al termine delle attività didattiche.
Ciò posto, il dato del monte ore specificamente assegnato al docente non di ruolo, nell'ambito di un incarico che possieda, ex ante, la medesima durata temporale di quello dei docenti di ruolo (incarico annuale o sino al termine dell'attività didattica), non rappresenta un criterio discretivo per l'attribuzione oppure la negazione del beneficio, posto che il docente che abbia davanti a sé la prospettiva -certa e predeterminata- di un incarico di durata annuale, necessita di un sostegno alla didattica, al pari del docente di ruolo a prescindere dal monte ore attribuito.
L'insostenibilità dell'assunto del discende, poi, dalla semplice considerazione CP_1 che, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del DPCM 28.11.2016, la carta docenti viene erogata non solo ai docenti di ruolo a tempo pieno ma anche a quelli a tempo parziale ( il cui impegno didattico ben può, in ipotesi essere più limitato di quelli dei docenti a tempo determinato), ed anche ai docenti di ruolo in prova, e finanche ai “docenti in posizioni di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”.
Conclusivamente avendo carta docente la funzione di sostenere la formazione continua del docente e di valorizzarne le competenze professionali nell'ambito della programmazione annuale, si ritiene inconferente il numero di ore svolte.
4- In relazione alle modalità di adempimento, da parte del , dell'obbligazione CP_1
in parola, alla luce di quanto stabilito dalla S.C., e considerato che è incontestato che parte ricorrente sia ancora interno al sistema delle docenze scolastiche (cfr stato Cont matricolare allegato dal ), spetta, non l'attribuzione di una somma di denaro, bensì
l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
5- Conclusivamente, il deve essere condannato Controparte_1 all' attribuzione, in favore di parte ricorrente, della Carta Docente per un valore pari ad
€ 500,00 e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
6- Le spese di lite seguono la soccombenza, atteso che il ricorso è stato proposto successivamente al pronunciamento della Suprema Corte, e si liquidano con applicazione dei valori tariffari minimi in ragione della serialità del contenzioso e della limitata attività processuale svolta.
PQM
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2339/2024 RG, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il resistente all' CP_1
attribuzione, in favore di , della Carta Docente per un valore pari Parte_1 ad € 500,00 e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, in favore del CP_1
ricorrente, liquidate in € 258,00, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori antistatari.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 11/06/2025 .
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano