Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 19/06/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 01077/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01056/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1056 del 2024, proposto da
Società Banca Sistema S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Serenella Galeno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cropani, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1739/2023, emessa il 20.10.2023 e pubblicata il 27.10.2023, resa dal Tribunale di Catanzaro nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1100/2017;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Vittorio Carchedi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con decreto ingiuntivo emesso in data del 23 luglio 2017, n. 1100, il Tribunale di Catanzaro, ha condannato il Comune di Cropani al pagamento, in favore Banca Sistema S.p.A., della complessiva somma di euro 94.071,53 a titolo di sorte capitale, oltre interessi come richiesti in ricorso – ex d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture all’effettivo soddisfo – nonché al pagamento delle spese e competenze del procedimento, liquidate nella somma di euro 472,20 per esborsi ed euro 2.135,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- avverso il decreto è stata proposta opposizione;
- quindi, con sentenza del 27 ottobre 2023, n. 1739, resa nel giudizio di opposizione al citato decreto ingiuntivo n. 1100, il Tribunale di Catanzaro:
i) ha rigettato l’opposizione proposta dal Comune di Cropani nei confronti di Banca Sistema S.p.A. e, per l’effetto, ha confermato l’opposto decreto ingiuntivo n. 1100/2017, dichiarandolo esecutivo;
ii) ha condannato il Comune di Cropani alla refusione, in favore di Banca Sistema S.p.A., delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 7.051,50, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, da distrarsi in favore del costituito procuratore;
- la ricorrente ha provveduto alla notifica del decreto ingiuntivo n. 1100/2017, munito di formula esecutiva, e della sentenza n. 1739/2023, non impugnata, come da attestazione della Cancelleria;
- successivamente alla notifica dei titoli esecutivi, il Comune debitore ha eseguito un parziale pagamento del dovuto (pari ad euro 96.437,41, di cui euro 2.365,88 a titolo di acconto per spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo opposto), che è stato imputato prima agli interessi e, quindi, alla sorte capitale, residuando ancora dovuti euro 65.601,55, a titolo di sorte capitale, ed euro 6.729,88, a titolo di interessi, ex d.lgs. n. 231/2002, maturati sulla sorte residua dalla data dell’incasso parziale al 5 giugno 2024, data del presente ricorso;
- con ricorso notificato in data 6 giugno 2024, depositato nella Segreteria il 19 giugno 2024, la ricorrente ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione dei titoli specificati in epigrafe, chiedendo che sia ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme residue dopo l’adempimenti parziale sopra citato;
- parte ricorrente ha avanzato, altresì, richiesta di ulteriore condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma determinata, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., per il successivo ritardo;
- l’amministrazione non si è costituita in giudizio;
Considerato che:
- l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della parte ricorrente, basata sulla decisione giurisdizionale di cui sopra, che risulta passata in giudicato;
- l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali in epigrafe;
- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a., con esclusione delle spese processuali del giudizio di opposizione (sentenza n. 1739/2023) liquidate al difensore distrattario, non costituitosi quale ricorrente nel presente giudizio di ottemperanza;
- non può, invece, trovare accoglimento, alla luce del consolidato orientamento di questo TAR sul punto (cfr., inter alia , TAR Catanzaro, sez. II, n. 4 del 7 gennaio 2025) la richiesta della ricorrente di condanna dell'amministrazione intimata a corrispondere la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., risultando iniqua alla luce del fatto che sono già dovuti gli interessi di mora calcolati secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 231 del 2002;
Ritenuto, pertanto, che:
- in accoglimento del ricorso in esame, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalle decisioni innanzi richiamate, mediante il pagamento delle somme indicate nei rispettivi titoli e delle spese ulteriori per l’instaurazione del presente giudizio, se documentate, con esclusione delle spese processuali del giudizio di opposizione liquidate al difensore distrattario e detratto quanto già eventualmente pagato;
- è opportuno, al riguardo, assegnare all’amministrazione il termine di giorni 60 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;
- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta, il Segretario comunale di Sellia Marina, con facoltà di delega a dirigente o funzionario dello medesimo Comune di Sellia Marina, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 60 giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;
- in caso di intervento del Commissario ad acta, il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
Ritenuto, quanto alle spese di giudizio, che
- su di esse il Collegio debba pronunciarsi anche se non espressamente richieste da parte ricorrente, atteso che, come statuito da Cassazione civile, sez. VI, n. 2719 dell’11 febbraio 2015, “ la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa dal giudice a carico del soccombente anche d'ufficio in mancanza di una esplicita richiesta dalla parte che risulti vittoriosa (cfr. Cass. S.U. 10/10/1997 n. 9859), sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria (il che esclude la possibilità di ravvisare la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c.) e financo quando il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della domanda per decidere sulle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 29/9/2006, n. 21244) ” (cfr. anche Consiglio di Stato, sez. III, 16 gennaio 2018, n. 220);
- quindi, vanno poste a carico dell’amministrazione soccombente e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
a) dichiara l’obbligo del Comune di Cropani di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione a cura della ricorrente della presente sentenza, all’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza e dal decreto di cui in epigrafe, mediante pagamento delle somme indicate nei rispettivi titoli, con esclusione delle spese processuali del giudizio di opposizione liquidate al difensore distrattario e al netto delle somme già corrisposte;
b) nomina Commissario ad acta il Segretario comunale di Sellia Marina, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo Comune di Sellia Marina, affinché provveda a quanto previsto sub a), scaduto il termine di 60 giorni, entro i successivi 90 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
c) condanna il Comune di Cropani al pagamento, in favore di parte ricorrente, di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in euro 2.852,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Vittorio Carchedi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vittorio Carchedi | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO