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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 16/04/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G.N. 3227/2024
Il Tribunale di ZA, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Morris Recla - Giudice
Günter Morandell - Giudice relatore ha pronunciato in nome del Popolo Italiana la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 3227/2024, introdotto da nata il [...] a [...], codice fiscale: Parte_1
, con l'avv. HOFER PETRA, C.F._1
- parte ricorrente -;
contro
, nato il [...] a [...], codice fiscale: CP_1
pagina 1 di 5 , con l'avv. PERATHONER CHRISTIAN, C.F._2
- parte resistente -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO,
- parte intervenuta -,
avente per oggetto: procedimento ex artt. 337 bis. ss. c.c. per la regolamentazione di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minorenni.
Il Tribunale
rilevato
che la parte ricorrente ha instaurato il presente procedimento ai sensi Parte_1
dell'art. 337bis ss. c.c. contro al fine di chiedere la CP_1
regolamentazione di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minorenni
, nato il [...] a [...], e , nato il [...] a Persona_1 Persona_2
ZA, riconosciuti da entrambi i genitori;
che nel corso del procedimento le parti hanno formulato conclusioni concordi come riportate in parte dispositiva della presente sentenza;
che l'art. 337ter c.c. prescrive, che il giudice “[…] Prende atto, se non contrari
all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori […]”;
che gli accordi intervenuti tra i genitori nel caso qui in esame sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole;
pagina 2 di 5 che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che l'ascolto dei minori non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti (art. 473bis.4 ultimo comma c.p.c.);
che il procedimento è stato svolto regolarmente e che sussiste la competenza di questo
Tribunale;
visti gli artt. 337bis. ss. c.c., 38 disp. att. c.c. e 473bis ss. c.p.c.;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Il Tribunale prende atto dei seguenti accordi intervenuti tra i sopra indicati
genitori:
“
1. I due figli minorenni sono affidati congiuntamente ai genitori con collocamento
prevalente presso la madre, della quale seguiranno la residenza. La responsabilità
genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, che assumeranno le decisioni di
maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed
alla scelta della residenza abituale di comune accordo, mentre per quanto riguarda le
decisioni quotidiane, queste verranno prese dal genitore presso cui i minori al momento
delle stesse si trova.
2. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando mensilmente, a partire dal
pagina 3 di 5 mese di dicembre 2024, alla madre entro il 5 di ogni mese sul conto corrente che
quest'ultima indicherà la somma di Euro 450,00 per ogni figlio, da rivalutarsi
annualmente in base agli indici ASTAT con prima rivalutazione nel mese di aprile 2026
e pagherà il 50% di tutte le spese straordinarie, giusto protocollo d'intesa attualmente
vigente presso il Tribunale di ZA, a partire dal mese di settembre 2024.
3. I figli passeranno due pomeriggi e due pernottamenti alla settimana dall'uscita della
scuola o dopo pranzo (ore 14.00) dal padre e a fine settimana alternati dal venerdì dopo
scuola o dopo pranzo (ore 14.00) alla domenica sera (dopo cena: circa entro le ore
21.00). Nella settimana in cui i figli saranno il fine settimana con il padre vi sarà un
solo pernottamento infrasettimanale, salvo diversi accordi tra le parti per esigenze
lavorative e degli impegni dei figli.
4. Le festività di Natale e di Pasqua e le altre ferie scolastiche verranno alternate tra i
genitori a metà, mentre nel periodo estivo ogni genitore avrà diritto ad avere i figli per
due settimane consecutive.
5) Entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare il recapito anche telefonico dei
luoghi di villeggiatura dei minori ed a concedersi il reciproco assenso all'iscrizione dei
figli sul passaporto di entrambi ad alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni
per il rilascio della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio.
6) Spese processuali compensate tra le parti”.
Così deciso in ZA (BZ) in Camera di Consiglio, il 15/04/2025.
pagina 4 di 5 Il Giudice estensore
Günter Morandell
(firma digitale)
Il Presidente
Andrea Pappalardo
(firma digitale)
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G.N. 3227/2024
Il Tribunale di ZA, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Morris Recla - Giudice
Günter Morandell - Giudice relatore ha pronunciato in nome del Popolo Italiana la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 3227/2024, introdotto da nata il [...] a [...], codice fiscale: Parte_1
, con l'avv. HOFER PETRA, C.F._1
- parte ricorrente -;
contro
, nato il [...] a [...], codice fiscale: CP_1
pagina 1 di 5 , con l'avv. PERATHONER CHRISTIAN, C.F._2
- parte resistente -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO,
- parte intervenuta -,
avente per oggetto: procedimento ex artt. 337 bis. ss. c.c. per la regolamentazione di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minorenni.
Il Tribunale
rilevato
che la parte ricorrente ha instaurato il presente procedimento ai sensi Parte_1
dell'art. 337bis ss. c.c. contro al fine di chiedere la CP_1
regolamentazione di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minorenni
, nato il [...] a [...], e , nato il [...] a Persona_1 Persona_2
ZA, riconosciuti da entrambi i genitori;
che nel corso del procedimento le parti hanno formulato conclusioni concordi come riportate in parte dispositiva della presente sentenza;
che l'art. 337ter c.c. prescrive, che il giudice “[…] Prende atto, se non contrari
all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori […]”;
che gli accordi intervenuti tra i genitori nel caso qui in esame sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole;
pagina 2 di 5 che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che l'ascolto dei minori non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti (art. 473bis.4 ultimo comma c.p.c.);
che il procedimento è stato svolto regolarmente e che sussiste la competenza di questo
Tribunale;
visti gli artt. 337bis. ss. c.c., 38 disp. att. c.c. e 473bis ss. c.p.c.;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Il Tribunale prende atto dei seguenti accordi intervenuti tra i sopra indicati
genitori:
“
1. I due figli minorenni sono affidati congiuntamente ai genitori con collocamento
prevalente presso la madre, della quale seguiranno la residenza. La responsabilità
genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, che assumeranno le decisioni di
maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed
alla scelta della residenza abituale di comune accordo, mentre per quanto riguarda le
decisioni quotidiane, queste verranno prese dal genitore presso cui i minori al momento
delle stesse si trova.
2. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando mensilmente, a partire dal
pagina 3 di 5 mese di dicembre 2024, alla madre entro il 5 di ogni mese sul conto corrente che
quest'ultima indicherà la somma di Euro 450,00 per ogni figlio, da rivalutarsi
annualmente in base agli indici ASTAT con prima rivalutazione nel mese di aprile 2026
e pagherà il 50% di tutte le spese straordinarie, giusto protocollo d'intesa attualmente
vigente presso il Tribunale di ZA, a partire dal mese di settembre 2024.
3. I figli passeranno due pomeriggi e due pernottamenti alla settimana dall'uscita della
scuola o dopo pranzo (ore 14.00) dal padre e a fine settimana alternati dal venerdì dopo
scuola o dopo pranzo (ore 14.00) alla domenica sera (dopo cena: circa entro le ore
21.00). Nella settimana in cui i figli saranno il fine settimana con il padre vi sarà un
solo pernottamento infrasettimanale, salvo diversi accordi tra le parti per esigenze
lavorative e degli impegni dei figli.
4. Le festività di Natale e di Pasqua e le altre ferie scolastiche verranno alternate tra i
genitori a metà, mentre nel periodo estivo ogni genitore avrà diritto ad avere i figli per
due settimane consecutive.
5) Entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare il recapito anche telefonico dei
luoghi di villeggiatura dei minori ed a concedersi il reciproco assenso all'iscrizione dei
figli sul passaporto di entrambi ad alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni
per il rilascio della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio.
6) Spese processuali compensate tra le parti”.
Così deciso in ZA (BZ) in Camera di Consiglio, il 15/04/2025.
pagina 4 di 5 Il Giudice estensore
Günter Morandell
(firma digitale)
Il Presidente
Andrea Pappalardo
(firma digitale)
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