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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/04/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza di discussione del 07.04.2025, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3470/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “indennità di accompagnamento” e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Taffuri ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Vairano Patenora (CE), fraz. Scalo, in Via Leonardo Da Vinci n. 15, RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., - rapp.to e difeso Controparte_1 Davide Catalano, DA ER e Nicola Fumo ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale in Caserta via Arena Località S. Benedetto
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 03.05.2024, parte ricorrente come in epigrafe indicata, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, aventi ad oggetto il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere l'indennità di accompagnamento chiedeva, conseguentemente, non omologare le conclusioni rassegnate dal ctu nella precedente fase. Depositava altresì nuova documentazione medica ed insisteva per il rinnovo delle operazioni peritali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' concludendo come in atti e, segnatamente, CP_1 per la conferma delle conclusioni del perito d'ufficio nominato nel procedimento presupposto.
Acquisita la documentazione medica, sopravvenuta ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. all'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa con motivazione e dispositivo contestuali. .
****
La domanda è infondata.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis c.p.c. introdotto dal 01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per accertamento tecnico preventivo l'istante, all'esito
1 delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Ella avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis c.p.c.).
Occorre, altresì, precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al CP_1 pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Da ultimo la Corte di legittimità ha chiarito che anche con il ricorso in esame (di merito di ATPO ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Corte di Cassazione.
6085/14).
****
2 Il CTU nominato nella fase di a.t.p., esaminata la documentazione medica allegata e sottoponendo a visita medico legale la parte ricorrente, nelle considerazioni medico legali, ha chiarito che parte ricorrente è affetta da “artrosi polidistrettuale di marcata entità prevalente al rachide lombare in ernie discali multiple con esiti funzionali di artrodesi vertebrale L3-L4 ed esiti funzionali di frattura tibia sin corretta chirurgicamente. Ipertensione arteriosa in Cardiopatia ischemica cronica (FE 75%) angioplastica 2022. Diabete mellito tipo II complicato da retinopatia
e nefropatia con Insufficienza renale cronica stadio 3b. Malattia delle apnee notturne OSAS di grado severo” ed ha chiarito che “ il ricorrente si presenta a visita peritale in discrete condizioni generali, deambulando a piccoli passi autonomamente, i passaggi posturali sono lenti ma autonomi. Al colloquio appare collaborante, lucido, orientato nel tempo e nello spazio, critica e giudizio conservati. Al momento non si rilevano segni di deflessione del tono dell'umore. Riferisce correttamente le patologie da cui affetto e risponde correttamente alle domande relative all'anamnesi remota e prossima. Ricorda il nome dei farmaci assunti.
Dall'esame obiettivo emerge che le patologie citate in diagnosi, al momento, non compromettono totalmente l'autonomia del ricorrente, né la possibilità di svolgimento degli atti quotidiani della vita propri dell'età, in quanto lo stesso riesce a deambulare autonomamente, è lucido, orientato nel tempo e nello spazio. Inoltre ad oggi non si rileva traccia di visite fisiatriche ASL con prescrizione di ausili per la deambulazione” ed ha dunque concluso che il ricorrente non presente i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Tuttavia ha precisato che le patologie suddette determinano lo stato di portatore di handicap grave ex art.3, c.3, L.104/1992, dal 25.09.2023 (cfr. relazione peritale resa in sede di accertamento tecnico preventivo).
Il Ctu ha, peraltro, esaustivamente risposto alle osservazioni alla bozza presentate nel corso del procedimento di a.t.p.o. ribandendo l'insussistenza delle condizioni sanitarie rivendicate per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Ciò premesso, nel corso del giudizio di merito, è stata acquisita, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., nuova documentazione medica esibita dalla parte ricorrente e convocato il consulente tecnico nominato nella fase di a.t.p. per esame della stessa, egli ha chiarito che “all'epoca dell'accertamento peritale il ricorrente era autosufficiente nella deambulazione e non si rilevavano gravi deficit neurologici tali da determinare non autosufficienza negli atti quotidiani della vita.
Dalla nuova documentazione analizzata si rileva che il ricorrente in data 12/06/2024 ha svolto il test del cammino per la verifica della desaturazione arteriosa percorrendo la distanza di ben 260 metri (Certificato clinica Athena del
12/06/2024). Una persona che non riesce a deambulare autonomamente certamente non riuscirebbe a svolgere tale test.
Da ciò quindi appare chiaro che la deambulazione del ricorrente sia efficiente e gli permetta di muoversi autonomamente.
Dal certificato è rilevabile, inoltre, un quadro di OSAS di grado severo che indubbiamente limita la performance fisica ma non impedisce lo svolgimento degli atti quotidiani della vita propri dell'età.
3 Nella relazione fisiatrica redatta in data 14/08/2024 (ASL CE DS 14 Teano firmata dal Dott. sono Persona_1 annoverate tutte le patologie da cui affetto il ricorrente, già esaminate nella perizia. Nel documento si legge la seguente conclusione: “deambulazione autonoma con facile stancabilità riduzione delle autonomie nelle AVQ”. Viene quindi confermato che il ricorrente riesce a deambulare autonomamente senza perdita totale di autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita propri dell'età. Negli altri certificati depositati non si rileva alcuna prova che il ricorrente sia impossibilitato allo svolgimento degli atti quotidiani della vita propri dell'età sia dal punto di vista fisico che mentale.
Quindi non si rileva alcuna condizione di aggravamento che determini impossibilità nello svolgimento degli atti quotidiani della vita propri dell'età sia dal punto di vista fisico che mentale” (cfr. integrazione peritale depositata in data
09.01.2025).
Pertanto, il CTU, puntualmente motivando le proprie ragioni - ha escluso che sussistano i presupposti sanitari per il riconoscimento della prestaziona richiesta tenuto conto della documentazione sanitaria tempestivamente allegata dalla parte ricorrente ed ha risposto puntualmente ai chiarimenti escludendo che la nuova documentazione medica allegata evidenziasse un aggravamento delle condizioni di salute della parte ricorrente.
Il Tribunale richiama, sul punto, la consolidata giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. n.
4994/21), secondo cui la sussistenza di una situazione di difficoltà nella deambulazione, con necessità di appoggio bilaterale, non sia, ex se, idonea a integrare il presupposto sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento. Sovente la Corte di Cassazione ha valorizzato, ai fini del riconoscimento del requisito sanitario utile per l'indennità di accompagnamento, “l'incombente e concreta possibilità di cadute” in quanto tale condizione si traduca, in fatto, “in una incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita (tale) da rendere, conseguentemente, necessario il permanente aiuto di un accompagnatore” (Cass. n.
20819/2018).
In altre parole, come per le patologie oncologiche, in relazione alle quali, per esempio, la medesima Corte ha affermato che il problema del trattamento chemioterapico e degli effetti collaterali dello stesso non può essere risolto in astratto, dovendosi piuttosto valutare, in concreto, caso per caso, se esso comporti, per la durata della terapia, il tipo di dosaggi e la natura degli effetti sul singolo paziente, le condizioni previste dalla L. n. 18/1980, art. 1 (Cass. n. 18126/2014; Cass. n. 7273/2011; Cass. n. 25569/2008), nello stesso modo, quando viene in rilievo, ed anzi è accertata, la possibilità di cadute, la stessa non è situazione giudicabile in astratto, con l'affermazione che comporti sempre e di per sè, oppure non comporti, il diritto alla indennità di accompagnamento (recte l'accertamento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento) ma costituisce una circostanza di fatto da valutare unitamente alle altre del caso concreto ai fini del giudizio di sussistenza o meno dei requisiti di cui all'art. 1 cit..
4 Nell'ipotesi in esame, il giudice ritiene che la valutazione operata dal consulente nominato, in ordine alla conservata capacità di attendere in autonomia agli atti quotidiani della vita, sia corretta e condivisibile.
Le contestazioni proposte con il ricorso introduttivo di questo giudizio appaiono inidonee a inficiare, in alcun modo, il giudizio medico legale rassegnato dall'ausiliario del giudice, che ha risposto ai quesiti in modo puntuale.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico traggono origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Per tali ragioni il ricorso va rigettato con conseguente omologa delle risultanze medico legali rese in sede di accertamento tecnico preventivo.
Le spese di lite di entrambe le fasi vanno interamente compensate tenuto conto della reciproca soccombenza e del riconoscimento dello status di handicap con connotazione di gravità in un momento successivo rispetto alla proposizione della domanda amministrativa ed alla visita presso la commissione CP_ medica
La stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nelle controversie assistenziali il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente
5 quantitativo realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione parziale o totale delle spese di lite”
(cfr. Corte di cassazione sentenza n. 26565 del 2012). CP_ Sono poste a definitivo carico dell' le spese della consulenza che si liquidano come da separato decreto,
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara che parte ricorrente NON ha i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento
2) dichiara che parte ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di handicap connotato da gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992 dal 25.09.2023
3) compensa le spese di lite CP_
4) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data deposito
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
6
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Taffuri ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Vairano Patenora (CE), fraz. Scalo, in Via Leonardo Da Vinci n. 15, RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., - rapp.to e difeso Controparte_1 Davide Catalano, DA ER e Nicola Fumo ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale in Caserta via Arena Località S. Benedetto
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 03.05.2024, parte ricorrente come in epigrafe indicata, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, aventi ad oggetto il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere l'indennità di accompagnamento chiedeva, conseguentemente, non omologare le conclusioni rassegnate dal ctu nella precedente fase. Depositava altresì nuova documentazione medica ed insisteva per il rinnovo delle operazioni peritali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' concludendo come in atti e, segnatamente, CP_1 per la conferma delle conclusioni del perito d'ufficio nominato nel procedimento presupposto.
Acquisita la documentazione medica, sopravvenuta ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. all'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa con motivazione e dispositivo contestuali. .
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La domanda è infondata.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis c.p.c. introdotto dal 01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per accertamento tecnico preventivo l'istante, all'esito
1 delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Ella avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis c.p.c.).
Occorre, altresì, precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al CP_1 pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Da ultimo la Corte di legittimità ha chiarito che anche con il ricorso in esame (di merito di ATPO ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Corte di Cassazione.
6085/14).
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2 Il CTU nominato nella fase di a.t.p., esaminata la documentazione medica allegata e sottoponendo a visita medico legale la parte ricorrente, nelle considerazioni medico legali, ha chiarito che parte ricorrente è affetta da “artrosi polidistrettuale di marcata entità prevalente al rachide lombare in ernie discali multiple con esiti funzionali di artrodesi vertebrale L3-L4 ed esiti funzionali di frattura tibia sin corretta chirurgicamente. Ipertensione arteriosa in Cardiopatia ischemica cronica (FE 75%) angioplastica 2022. Diabete mellito tipo II complicato da retinopatia
e nefropatia con Insufficienza renale cronica stadio 3b. Malattia delle apnee notturne OSAS di grado severo” ed ha chiarito che “ il ricorrente si presenta a visita peritale in discrete condizioni generali, deambulando a piccoli passi autonomamente, i passaggi posturali sono lenti ma autonomi. Al colloquio appare collaborante, lucido, orientato nel tempo e nello spazio, critica e giudizio conservati. Al momento non si rilevano segni di deflessione del tono dell'umore. Riferisce correttamente le patologie da cui affetto e risponde correttamente alle domande relative all'anamnesi remota e prossima. Ricorda il nome dei farmaci assunti.
Dall'esame obiettivo emerge che le patologie citate in diagnosi, al momento, non compromettono totalmente l'autonomia del ricorrente, né la possibilità di svolgimento degli atti quotidiani della vita propri dell'età, in quanto lo stesso riesce a deambulare autonomamente, è lucido, orientato nel tempo e nello spazio. Inoltre ad oggi non si rileva traccia di visite fisiatriche ASL con prescrizione di ausili per la deambulazione” ed ha dunque concluso che il ricorrente non presente i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Tuttavia ha precisato che le patologie suddette determinano lo stato di portatore di handicap grave ex art.3, c.3, L.104/1992, dal 25.09.2023 (cfr. relazione peritale resa in sede di accertamento tecnico preventivo).
Il Ctu ha, peraltro, esaustivamente risposto alle osservazioni alla bozza presentate nel corso del procedimento di a.t.p.o. ribandendo l'insussistenza delle condizioni sanitarie rivendicate per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Ciò premesso, nel corso del giudizio di merito, è stata acquisita, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., nuova documentazione medica esibita dalla parte ricorrente e convocato il consulente tecnico nominato nella fase di a.t.p. per esame della stessa, egli ha chiarito che “all'epoca dell'accertamento peritale il ricorrente era autosufficiente nella deambulazione e non si rilevavano gravi deficit neurologici tali da determinare non autosufficienza negli atti quotidiani della vita.
Dalla nuova documentazione analizzata si rileva che il ricorrente in data 12/06/2024 ha svolto il test del cammino per la verifica della desaturazione arteriosa percorrendo la distanza di ben 260 metri (Certificato clinica Athena del
12/06/2024). Una persona che non riesce a deambulare autonomamente certamente non riuscirebbe a svolgere tale test.
Da ciò quindi appare chiaro che la deambulazione del ricorrente sia efficiente e gli permetta di muoversi autonomamente.
Dal certificato è rilevabile, inoltre, un quadro di OSAS di grado severo che indubbiamente limita la performance fisica ma non impedisce lo svolgimento degli atti quotidiani della vita propri dell'età.
3 Nella relazione fisiatrica redatta in data 14/08/2024 (ASL CE DS 14 Teano firmata dal Dott. sono Persona_1 annoverate tutte le patologie da cui affetto il ricorrente, già esaminate nella perizia. Nel documento si legge la seguente conclusione: “deambulazione autonoma con facile stancabilità riduzione delle autonomie nelle AVQ”. Viene quindi confermato che il ricorrente riesce a deambulare autonomamente senza perdita totale di autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita propri dell'età. Negli altri certificati depositati non si rileva alcuna prova che il ricorrente sia impossibilitato allo svolgimento degli atti quotidiani della vita propri dell'età sia dal punto di vista fisico che mentale.
Quindi non si rileva alcuna condizione di aggravamento che determini impossibilità nello svolgimento degli atti quotidiani della vita propri dell'età sia dal punto di vista fisico che mentale” (cfr. integrazione peritale depositata in data
09.01.2025).
Pertanto, il CTU, puntualmente motivando le proprie ragioni - ha escluso che sussistano i presupposti sanitari per il riconoscimento della prestaziona richiesta tenuto conto della documentazione sanitaria tempestivamente allegata dalla parte ricorrente ed ha risposto puntualmente ai chiarimenti escludendo che la nuova documentazione medica allegata evidenziasse un aggravamento delle condizioni di salute della parte ricorrente.
Il Tribunale richiama, sul punto, la consolidata giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. n.
4994/21), secondo cui la sussistenza di una situazione di difficoltà nella deambulazione, con necessità di appoggio bilaterale, non sia, ex se, idonea a integrare il presupposto sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento. Sovente la Corte di Cassazione ha valorizzato, ai fini del riconoscimento del requisito sanitario utile per l'indennità di accompagnamento, “l'incombente e concreta possibilità di cadute” in quanto tale condizione si traduca, in fatto, “in una incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita (tale) da rendere, conseguentemente, necessario il permanente aiuto di un accompagnatore” (Cass. n.
20819/2018).
In altre parole, come per le patologie oncologiche, in relazione alle quali, per esempio, la medesima Corte ha affermato che il problema del trattamento chemioterapico e degli effetti collaterali dello stesso non può essere risolto in astratto, dovendosi piuttosto valutare, in concreto, caso per caso, se esso comporti, per la durata della terapia, il tipo di dosaggi e la natura degli effetti sul singolo paziente, le condizioni previste dalla L. n. 18/1980, art. 1 (Cass. n. 18126/2014; Cass. n. 7273/2011; Cass. n. 25569/2008), nello stesso modo, quando viene in rilievo, ed anzi è accertata, la possibilità di cadute, la stessa non è situazione giudicabile in astratto, con l'affermazione che comporti sempre e di per sè, oppure non comporti, il diritto alla indennità di accompagnamento (recte l'accertamento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento) ma costituisce una circostanza di fatto da valutare unitamente alle altre del caso concreto ai fini del giudizio di sussistenza o meno dei requisiti di cui all'art. 1 cit..
4 Nell'ipotesi in esame, il giudice ritiene che la valutazione operata dal consulente nominato, in ordine alla conservata capacità di attendere in autonomia agli atti quotidiani della vita, sia corretta e condivisibile.
Le contestazioni proposte con il ricorso introduttivo di questo giudizio appaiono inidonee a inficiare, in alcun modo, il giudizio medico legale rassegnato dall'ausiliario del giudice, che ha risposto ai quesiti in modo puntuale.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico traggono origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Per tali ragioni il ricorso va rigettato con conseguente omologa delle risultanze medico legali rese in sede di accertamento tecnico preventivo.
Le spese di lite di entrambe le fasi vanno interamente compensate tenuto conto della reciproca soccombenza e del riconoscimento dello status di handicap con connotazione di gravità in un momento successivo rispetto alla proposizione della domanda amministrativa ed alla visita presso la commissione CP_ medica
La stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nelle controversie assistenziali il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente
5 quantitativo realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione parziale o totale delle spese di lite”
(cfr. Corte di cassazione sentenza n. 26565 del 2012). CP_ Sono poste a definitivo carico dell' le spese della consulenza che si liquidano come da separato decreto,
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara che parte ricorrente NON ha i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento
2) dichiara che parte ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di handicap connotato da gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992 dal 25.09.2023
3) compensa le spese di lite CP_
4) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data deposito
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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