Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/06/2025, n. 1893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1893 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice onorario, dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 7444/2021 Gen. Aff. Cont. avente ad oggetto: “opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1983/2021 del Tribunale di S. Maria C.V depositato in data 25.06.2021, emesso per restituzione di somme mutuate con contratto di finanziamento” e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso in virtù di procura Parte_1 C.F._1 rilasciata su foglio separato e resa in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dall'avv. Giuseppe Feola, presso il cui studio in Caserta alla Via Don Bosco n. 27, elettivamente domicilia
- OPPONENTE -
E in persona del l.r.p.t, (C.F. e P. I.V.A. ed in sua vece la Controparte_1 P.IVA_1 procuratrice (C.F. ), a sua volta legittimata in virtù di Controparte_2 P.IVA_2 procura rilasciata dall'originaria mandataria come da procura Controparte_3 notarile in atti, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti apposta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo dall'avv. Leonardo Blandino, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Margherita Giordano, in Durazzano (CE) alla via San Pietro n. 5, 82015
- OPPOSTA -
C O N C L U S I O N I
Le parti concludevano come da verbali di causa, atti difensivi e comparse conclusive.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1983/2021 (R.G. n° Parte_1
4036/2021), emesso dal Tribunale di S. Maria C.V. in data 25/06/2021, con il quale gli veniva ingiunto di pagare alla la somma di Euro 35.174,47, oltre interessi legali dalla notifica del Controparte_1 decreto al soddisfo, oltre spese del procedimento.
A fondamento della proposta opposizione, il sig. lamentava: - il difetto di prova del Parte_1 credito della opposta, in assenza di documentazione contabile comprovante l'effettiva erogazione del finanziamento in suo favore;
- l'intervenuta prescrizione del credito, essendo decorso il termine decennale dall'ipotetica erogazione delle somme;
- la mancata allegazione della documentazione in originale di tutti gli allegati prodotti da controparte ovvero la mancanza di attestazione di conformità agli originali dei medesimi allegati;
l'illegittima applicazione di interessi anatocistici e usurari;
- la nullità ex art. 1815 c.c., comma II, delle clausole contrattuali relative agli compensativi e moratori;
- l'assenza di prova in ordine all'an e al quantum della pretesa creditoria, ritenendo che la certificazione ex art. 50 TUB apposta in calce agli estratti conto ex adverso non fosse sufficiente ad integrare la suddetta prova nel presente giudizio di opposizione, risultando peraltro del tutto incerta la pretesa creditoria, atteso che la società opposta era arrivata a richiedere la somma di € 35.174,47, a fronte di un presunto finanziamento di € 10.606,75, come indicato dalla stessa controparte.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposta società, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione avversa, in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché la conferma integrale del decreto ingiuntivo, precisando che i finanziamenti accesi dal Parte_1 erano due, il finanziamento n. 4125071 che prevedeva il rimborso della somma erogata mediante il pagamento di n. 72 rate ed il finanziamento n. 3840385 che prevedeva il rimborso della somma erogata mediante il pagamento di 120 rate mensili;
in subordine chiedeva accertare e dichiarare il proprio credito nei confronti del sig. , per la somma di € 35.174,47 oltre Parte_1 interessi di mora come da contratto, il tutto con vittoria delle spese processuali.
Con provvedimento resa all'udienza 21.03.2022, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, le parti venivano onerate ad attivare il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 11 d. lgs. n. 28/2010, che aveva esito negativo.
Rilevato l'esito negativo del procedimento di mediazione, su richiesta delle parti venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.
Con le memorie ex art. 183 comma 6 cpc I termine, l'opponente nel riportarsi all'atto di opposizione ed alle censure ivi formulate, eccepiva altresì la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, per assenza di prova della cessione del credito.
La causa era istruita unicamente mediante produzioni documentali. Le parti precisavano le conclusioni con note di trattazione scritta rese per l'udienza cartolare dell'11.03.2025 e la causa era assegnata a sentenza con i termini ex art.190 cpc.
Preliminarmente deve ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità ex D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i, essendo stato esperito nel corso del giudizio da entrambe le parti, il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo, come da verbali negativi depositati in atti.
Sempre in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità del disconoscimento operato dall'opponente della conformità agli originali della copia di tutti gli allegati prodotti dalla ingiungente società, posto che il disconoscimento risulta del tutto generico, senza contestazione specifica e puntuale dei punti in cui la documentazione prodotta in copia dalla opposta differirebbe dagli originali. Secondo la giurisprudenza della S.C., infatti, “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass., sent. 7775/2014; conf. Cass., n. 7105/2016; Cass. 27633/2018, 16557/2019). Nella fattispecie in esame, invece, l'opponente ha genericamente disconosciuto la conformità delle copie di tutti gli allegati prodotti da controparte, senza contestare specificamente e puntualmente in quali punti la documentazione prodotta differirebbe dagli originali.
Parte opponente ha altresì eccepito, con le memorie ex art. 183 comma 6 cpc I termine, la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, non essendovi prova che la Monte dei Paschi di Siena, originaria titolare del credito, avesse ceduto a il credito di cui all'ingiunzione. Controparte_1
Orbene, in disparte dall'eccezione suddetta, vertendosi in materia di cessione ex Legge n. 130/1999, va in ogni caso preventivamente vagliata la tangibile titolarità in capo all'opposta del credito oggetto di ingiunzione, dacché “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016; Cass. 10518/2016; Cass., SS.UU., n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n. 15414/2017).
Invero, “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché…la relativa allegazione e prova incombe sull'attore, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cfr. Cass. S.U. sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951): trattasi, in ogni caso, di un accertamento che può essere svolto anche d'ufficio dal giudice il quale, infatti, può rilevare la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, purché desumibile dagli atti, poiché questione afferente a fattispecie “di ordine pubblico attinente alla legittima instaurazione del contraddittorio” e tesa a prevenire una “sentenza inutiliter data” (Cfr. Cass. S.U. n. 1912/ 2012).
Ciò premesso, l'opposta , ha puntualmente provato in via documentale la cessione del CP_1 credito e dunque la propria legitimatio ad causam producendo con le memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc, l'estratto dell'elenco dei crediti oggetto della cessione disposta con delibera del 22.06.2015 in favore di da parte di , a sua volta avente causa della CP_1 Controparte_4 incorporata della tra i quali, a pag. 61, risulta espressamente indicato il credito Controparte_5 vantato nei confronti dell'odierno opponente in riferimento al finanziamento n. 4125071 ed a pag. 47 il credito vantato dalla cessionaria con specifico riferimento all'ulteriore contratto di finanziamento n. 3840385. Ulteriore prova della cessione è data dalla circostanza che l'odierna opposta ha prodotto in atti i due contratti di finanziamento, poiché trattasi di elemento che non troverebbe alcuna giustificazione se non “postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione” (ex multis, App. Milano n. 220/2024; App. Perugia, n. 386/2024; Trib. Terni, n. 812/2024).
È stato altresì depositato dalla , l'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 75 del 02.07.2015 – CP_1
Parte Seconda, così determinando, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. B., anche gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c. Si evidenzia infatti sul punto che nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (Cass. Sent. n. 13954 del 16/06/2006). L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha dunque inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Peraltro tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. Ord. n. 20495 del 29/09/2020). Da ciò discende che la notificazione al debitore ceduto può essere contenuta anche nell'atto processuale con cui viene richiesto il pagamento del credito, non essendo necessario che la domanda giudiziale sia stata preceduta dalla comunicazione al debitore dell'intervenuto trasferimento del credito. Nel caso di specie la cessione dei crediti di Monte Paschi di Siena quale avente causa di in favore della del 22.06.2015, risulta comunque pubblicata sulla CP_5 Controparte_1
Gazzetta Ufficiale.
Ne consegue che non vi sono dubbi circa l'efficacia dell'atto di cessione dei crediti ritualmente notificato al debitore e la conseguente la legittimazione della a richiedere il Controparte_1 pagamento delle somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto con il presente giudizio.
Pertanto, avendo parte opposta provato l'intervenuta cessione del credito dall'originario creditore MPS, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata dall'opponente è infondato.
In ordine all'eccepita prescrizione decennale del credito, occorre evidenziare che per orientamento pacifico ed unanime della giurisprudenza sia di merito che di legittimità, nell'ipotesi di debiti derivanti dalla sottoscrizione di finanziamenti e mutui, i termini di prescrizione regolamentati dall'art. 2946 c.c. corrispondono a dieci anni. Tale scadenza non deve essere però calcolata a partire dalla data in cui è stato sottoscritto il finanziamento, poiché il termine di prescrizione decorre dal momento in cui si verifica l'inadempimento. Invero, in materia di mutui e finanziamenti la prescrizione del diritto al rimborso della somma finanziata non può che decorrere dalla data di scadenza dell'ultima rata del piano di pagamento pattuito nel contratto, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unitaria seppur scaglionata nel tempo ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. sentenza n. 17798/2011). Nel caso di specie, il contratto di finanziamento n. 3840385 per € 21.924,01 sottoscritto dall'opponente in data 02.11.2010 prevedeva il pagamento di 120 rate mensili dell'importo di € 291,52 ciascuna, con pagamento della prima rata dopo 2 mesi dall'erogazione, mentre il finanziamento n. 4125071 per € 10.606,75 sottoscritto dall'opponente in data 20.07.2011 prevedeva il pagamento di 72 rate mensili dell'importo di € 195,09 ciascuna, con pagamento della prima rata dopo 2 mesi dall'erogazione. Ne discende che, essendo stato notificato il decreto ingiuntivo all'opponente in data 15.07.2021, nessuna prescrizione può dirsi maturata alla data della notifica.
L'eccezione di prescrizione va pertanto rigettata.
Passando ai motivi di merito, parte opponente ha eccepito l'inesistenza del credito nei confronti della
, stante il difetto di prova da parte dell'odierna opposta dell'erogazione del finanziamento. CP_1
Orbene, al fine di valutare la fondatezza nel merito di tale motivo di opposizione, occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006; Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Tali enunciati riflettono i consolidati criteri di ripartizione dell'onere probatorio in base ai quali il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. S.U. 30.10.2001, n. 13533).
Ciò posto, nel caso di specie risulta provato che la cedente .it e il sig. hanno CP_6 Parte_1 concluso, sia pure in tempi diversi, due contratti di finanziamento, in base ai quali la finanziaria ha concesso in prestito all'opponente la somma di € 21.924,01 con il contratto sottoscritto il 02.11.2010, e l'importo di € 10.606,75 con il contratto del 20.07.2011. La opposta ha prodotto infatti CP_1 copia dei contratti di finanziamento mentovati in favore del , il quale non ha negato di Parte_1 averli sottoscritti, contestando tuttavia l'avvenuta erogazione delle somme in suo favore, in assenza di prova contabile del pagamento.
Per entrambi i finanziamenti, appare pacifico che l'erogazione non fosse contestuale alla sottoscrizione dei contratti stessi, essendo previso dall'art. 1 delle condizioni Generali del contratto, che la società avrebbe comunicato mediante conferma scritta l' “eventuale” accoglimento della richiesta di prestito personale e che in caso di accoglimento della richiesta da parte della società, la liquidazione dell'importo del finanziamento sarebbe stata disposta dalla società in favore del cliente secondo le modalità di erogazione indicate in contratto, ovvero a mezzo bonifico su c/c dell'intestatario.
Ciò chiarito, si deve rilevare che nel caso di specie non può ritenersi adeguatamente raggiunta la prova del titolo fondante la pretesa creditoria della opposta, quale cessionaria del credito della MPS.
Invero, poiché la lamenta l'inadempimento dell'opponente all'obbligo di restituzione CP_1 dell'importo ricevuto in esecuzione dei finanziamenti sottoscritti dall'ingiunto, è un elemento costitutivo del titolo fondante la pretesa creditoria azionata dalla ingiungente società, non solo la conclusione del contratto di finanziamento, ma anche l'erogazione effettiva della somma finanziata in favore del cliente odierno opponente.
Solo se vi è stata infatti l'erogazione concreta dell'importo finanziato in attuazione dei contratti summenzionati si può affermare l'inadempimento dell'opponente.
Nel caso de quo, tuttavia, come correttamente rilevato dall'opponente, non vi è prova alcuna che vi sia stata l'effettiva traditio del denaro dalla cedente .it verso il , elemento CP_6 Parte_1 essenziale ai fini del perfezionamento dei contratti di finanziamento.
I contratti in esame non forniscono infatti alcuna prova dell'effettiva erogazione dell'importo finanziato, che come indicato nelle condizioni contrattuali, avrebbe dovuto essere elargito a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al richiedente.
Né possono considerarsi valida prova dell'avvenuta erogazione delle somme in favore dell'opponente, i libri giornale relativi alle registrazioni contabili delle operazioni, prodotti dalla opposta società con le memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., atteso che trattasi di documenti formati unilateralmente dalla parte creditrice, privi dell'attestazione dell'effettivo passaggio di denaro nella disponibilità del richiedente, che rappresentano unicamente un indizio privo del necessario supporto documentale esterno (es. quietanza, bonifico, estratto conto del cliente).
Invero il libro giornale, essendo una scrittura contabile interna dell'impresa, ha un valore probatorio limitato nei confronti dei terzi. Secondo l'art. 2709 c.c. le scritture contabili fanno prova contro l'imprenditore, ma non a favore dello stesso, salvo che siano regolarmente tenute e che controparte le accetti. Lo stesso art. 2710 c.c. prevede i che i libri contabili hanno efficacia probatoria solo contro chi li ha formati, e non nei confronti della controparte, salvo che non vi sia principio di prova per iscritto. Pertanto, in assenza di ulteriori elementi, il libro giornale non è sufficiente a dimostrare l'effettiva erogazione del finanziamento.
Per quanto sia espressamente indicato in entrambi i contratti che il finanziamento sarebbe stato erogato a mezzo “bonifico sul c/c intestatario”, manca la quietanza e manca la prova che il denaro sia transitato in un conto corrente intestato al richiedente mediante bonifico. Parte_1
Neppure le altre prove documentali prodotte dalla opposta consentono di dimostrare la suddetta erogazione. In particolare, tale fatto non può desumersi dal saldaconto certificato in atti, né dalle comunicazioni della riprodotte nel corpo delle memorie ex art. 183 co. 6 n. 2 CP_5
c.p.c. di parte opposta, con le quali la finanziaria si limitava a confermare di aver accolto la richiesta di finanziamento indicando le condizioni economiche ed il cliente sottoscriveva l'informativa per l'esercizio del diritto di recesso. Neppure nelle suddette comunicazioni, viene infatti indicato se e quando le somme fossero state erogate, non potendo pertanto la sottoscrizione in calce del cliente equipararsi a quietanza.
Per quanto precede, “non essendovi prova del trasferimento del denaro, non sussiste neppure il diritto alla restituzione da parte del mutuatario” (cfr. Tribunale Di Patti, Sentenza n. 245/2025 del 04.03.2025)
Ne consegue che, non essendo stata fornita dall'opposta prova certa dell'erogazione dei finanziamenti di cui ai contratti citati da parte della cedente in favore del , il credito azionato non risulta Parte_1 fondato e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Non occorre esaminare le ulteriori eccezioni di merito prospettate da parte opponente relative alla asserita applicazione di interessi anatocistici e usurari ed alle clausole contrattuali relative agli compensativi e moratori, stante il principio della ragione più liquida (cfr. Cassazione civile sez. VI, 28/05/2014, n. 12002; Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936).
Le spese processuali compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del GOP dott.ssa Carmela Sorgente, definitivamente pronunciando nel proc. n. 7444/2021 RG, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto, identificato al n. 1983/2021, rubricato al R.G. 4036/2021, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 25.06.2021;
Compensa le spese
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 03.06.2025
IL GOP dr.ssa Carmela Sorgente.