Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 14/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Nr. 1505/2024 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della camera di consiglio, visto l'art. 429
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.”, promossa da:
, CALTANISSETTA (CL), 24/10/1988 (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CURATOLO CRISTIANO MARIA ANTONIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ricorrente contro
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. DOLCE STEFANO e Controparte_1 P.IVA_1 ANIE , giusta procura in atti, C.F._2 elettivamente domiciliato in Via Ciro il Grande 21 00144 Roma
resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
« 1. Preliminarmente, accertati i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, sospendere anche inaudita CP_ altera parte l'ordinanza-ingiunzione n. 0I-000487949 relativa all'atto di accertamento n. 1800.29/ CP_ 10/2021.0200750 del 29/10/2021; 2. accertare la violazione dell'art. 14 della l. 689 del 1981 da parte dell per non avere rispettato il termine di giorni 90 nella notifica della violazione e non avere mai dati contezza di tutti gli atti prodromici all'accertamento al trasgressore;
3. per l'effetto, annullare l'ordinanza-ingiunzione n. 0I-000487949 relativa CP_ all'atto di accertamento n. 1800.29/10/2021.0200750 del 29/10/2021 in quanto illegittima come esposto in parte motiva. Con vittoria di spese e compensi»
Per parte resistente: «previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata, confermare in CP toto – in subordine, senza recesso, soltanto in parte, l'ordinanza ingiunzione opposta emessa dall ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/83, conv. con L. 638/83, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 6, D.Lgs. 8/16; per l'effetto, CP_ mandare assolto l dalle domande tutte proposte nei suoi confronti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio» Ragioni della decisione
, con ricorso depositato in data 16/10/2024, ha opposto l'ordinanza Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione n. 0I-000487949 relativa all'atto di accertamento n.
.1800.29/10/2021.0200750 del 29/10/2021 notificata dall al sig. n.q. CP_1 CP_1 Parte_1
1
Per problemi economici iniziati già nell'anno 2018, la RC ES OC. OO ha cessato di operare sul mercato nella primavera dell'anno 2020, ed è stata successivamente dichiarata fallita con la sentenza n. 20/2020 in data 21/12/2020 (doc. 2).
Con l'ordinanza-ingiunzione opposta è stato contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti in misura inferiore alla somma di € 10.000 per il periodo dal 12/2018 al 05/2019 per € 9.316,00 non versati.
L'opponente ha rilevato che l'ente previdenziale è decaduto dalla potestà di irrogare la sanzione ex art. 14 l. n. 689/1981.
Le comunicazioni relative alle mensilità contestate dall sono state effettuate Pt_2 CP_1 dalla società RC ES tra il mese di febbraio del 2019 ed il mese di luglio del 2019. (doc. 3), tuttavia l'avviso di accertamento è stato notificato al legale rappresentante ad oltre 2 anni di distanza dall'invio dell'ultimo del mese di maggio 2019, ossia solo nel mese di Pt_2 ottobre del 2021, quando ormai la società era da tempo stata dichiarata fallita, quando l CP_1 aveva già effettuato la domanda di ammissione al passivo del fallimento n. 20/2020 Trib. CL, contravvenendo al principio secondo cui l'infrazione deve essere notificata al trasgressore entro
90 giorni dall'accertamento. CP_ Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito l che ha resistito rilevando l'infondatezza delle eccezioni preliminari di decadenza, perché l'atto di contestazione è stato notificato in data 20.11.2021 (doc. 1), mentre nel merito ha concluso per l'infondatezza.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio definisce il giudizio dando pubblica lettura della sentenza.
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L'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione è fondata, per la ragione, più liquida e comunque assorbente, della intervenuta decadenza di cui all'art. 14 l. n. 689/1981.
Come anticipato l'ordinanza ingiunzione impugnata ha ad oggetto l'illecito amministrativo di cui all'art. 2 d.l. 12.9.1983, n. 463, che, nel testo introdotto (per quanto riguarda il co.
1 - bis) dal d.lgs. 15.1.2016, n. 8 concerne l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali nel singolo anno corrispondente ad un importo complessivo pari o inferiore alla somma di euro
10.000,00.
Come pure evidenziato dall nella propria circolare del 5.7.2016, n. 121 CP_1
(“Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali”), ai fini della determinazione dell'importo di euro 10.000 annui deve aversi riguardo all'anno civile ricomprendendo in esso tutte le omissioni accertate anche se riferite alle diverse Gestioni previdenziali nelle quali può essere rilevata la fattispecie dell'omissione delle ritenute ed indipendentemente dallo stato gestionale di ciascuna denuncia. Tale ricostruzione appare
2 coerente alla giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. pen., SS.UU., n. 10424 del
18.1.2018).
Chiariti i termini che qualificano l'illecito amministrativo, si rileva che l'atto di accertamento CP_ CP_ dell con il riepilogo delle inadempienze (doc. 1 prodotto dall fa comprendere che l'importo complessivo contestato deriva dalla sommatoria delle omissioni relative alle mensilità dicembre 2018 – maggio 2019 per € 9.316,00 non versati.
L'ultima scadenza, per quanto concerne i pagamenti, è quella relativa ai contributi del mese di maggio 2019 dell'anno di riferimento.
Per i contributi in agricoltura i pagamenti devono essere effettuati dal datore di lavoro agricolo in quattro rate che hanno le seguenti scadenze: I trimestre - 16 settembre, II trimestre - 16 dicembre, III trimestre - 16 marzo dell'anno successivo, IV trimestre - 16 giugno dell'anno successivo.
Per i restanti contributi, il flusso Uniemes riferito a ciascun mese deve essere inviato telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, così, per novembre, entro il 31 dicembre (salvo si tratti di giorno festivo, nel qual caso l'invio deve avvenire entro il primo giorno lavorativo del mese successivo).
Dunque, fin dal 31 dicembre (o, al più, dal primo giorno lavorativo del mese di gennaio) l CP_1
è in grado, in linea di massima, di verificare se sia intervenuto il corretto pagamento anche degli ultimi contributi riferiti all'anno di competenza e, quindi, la situazione complessiva dei versamenti effettuati/non effettuati (in tutto o in parte) da un determinato soggetto nel corso dell'anno.
All fanno capo gli archivi popolati dai flussi informatici delle denunce dei datori di lavoro CP_2 in merito ai rapporti di lavoro instaurati (Dmag/Unico), nonché dei dati relativi ai pagamenti eseguiti per singole mensilità. Tali archivi costituiscono per l'ente previdenziale uno strumento che permette con modalità telematiche ed informatiche l'immediata consuntivazione dei dati annuali salvo le successive precisazioni. CP_ Infatti dall'accertamento depositato dall si desume che l'avvio del procedimento di contestazione presuppone il semplice consuntivo annuale degli omessi versamenti del soggetto, a fronte di quanto questi avrebbe dovuto versare mensilmente, in corso d'anno, in corrispondenza delle diverse scadenze (l'ultima delle quali prevista per il 16 dicembre per i contributi ordinari ed il 16 giugno dell'anno successivo per i contributi ai lavoratori dipendenti agricoli, data di consumazione dell'illecito amministrativo).
Nel caso in questione può escludersi, inoltre, che detta verifica abbia comportato peculiarità di sorta: tutte le omissioni risultano riferibili alla medesima matricola aziendale (v. prospetto inadempienze, in allegato all'atto di accertamento).
Né emergono elementi di complessità delle indagini oppure esigenze di valutazione di
(ulteriori) specifici aspetti oggettivi o soggettivi dell'infrazione.
Tenuto conto della consistente mole di dati che l deve vagliare in relazione a ciascun CP_1 anno, nonché del termine per l'inoltro dei flussi contributivi, nonché del termine di 90 giorni
3 che viene messo a disposizione del contribuente per la regolarizzazione della propria posizione a seguito della comunicazione dell'illecito, deve ritenersi congruo il periodo di 90 giorni per eseguire gli accertamenti propedeutici alla contestazione dell'illecito amministrativo.
Dispone l'art. 14 cit. che «La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento».
Il termine posto dalla norma è pacificamente decadenziale, ma l'univoca giurisprudenza della
Suprema Corte è costante nell'affermare il principio di diritto per cui «In tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata dalla violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti gli elementi, oggettivi e soggettivi, della infrazione, e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza della infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione.
Compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una siile, completa, conoscenza individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, l. n. 689 del 1981». (Cass. civile sez. un., 31/10/2019, n.28210)
Ai fini della congruità del tempo impiegato nel caso di specie per elevare la contestazione, e dunque per valutare gli elementi di prova anche a discolpa, si osserva quanto segue:
- Non è stato specificato l'inizio dell'attività ispettiva, ma il verbale unico di accertamento contenente gli estremi delle violazioni è stato notificato in data 20.11.2021;
- il procedimento di accertamento si è concluso con la verifica dell'omissione e la verifica della mancata regolarizzazione la cui percezione ragionevolmente è ascrivibile al marzo
2020 .
La sequenza temporale degli atti di indagine compiuti e soprattutto l'attività di riscontro, CP_ portano alla conclusione che l è decaduto.
Infatti, non si sono rese necessarie indagini ulteriori alla consultazione degli archivi informatici per la corretta formulazione della contestazione.
Per completezza espositiva si aggiunge che non è condivisibile quanto affermato dalla difesa CP_ dell circa la non applicabilità della disciplina di cui all'art. 14 cit. e quindi la comunicazione degli estremi della violazione sarebbe stata tempestiva.
La particolare disciplina di cui all'attuale art. 2 d.l. 12.9.1983, n. 463, secondo cui, appunto, il soggetto inadempiente ha la possibilità di estinguere l'illecito amministrativo mediante versamento delle ritenute entro tre mesi “dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto
4 accertamento della violazione”, non presenta, in effetti, alcuna incompatibilità con la disciplina generale di cui all'art. 14 l. n. 689/1981. Richiama, anzi, il “meccanismo” generale della notificazione degli estremi della violazione, operante in assenza di contestazione immediata;
a tale “meccanismo”, nella specie, è altresì collegata la decorrenza del termine per la regolarizzazione dei versamenti, a fini estintivi dell'illecito.
La conferma dell'applicabilità alle fattispecie in questione del termine di decadenza ex art. 14, co. 2, l. n. 689/1981, si può trarre dal d.l. 4.5.2023, n. 48 (“Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro – Decreto lavoro 2023”), il cui art. 23 (“Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali”), prevede tra l'altro, al co. 2, che “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
Se ne deduce che, per le violazioni relative ai periodi anteriori, non vi è alcuna deroga e trova applicazione il termine ex art. 14 cit.
Indicazioni in tal senso (cioè nel senso dell'applicabilità del termine di decadenza di cui all'art. 14 cit.) possono ricavarsi altresì dalla previsione di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 8/2016
(“Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa”), che nel dettare la disciplina di diritto transitorio per gli illeciti (commessi anteriormente e frattanto) depenalizzati, prevede che l'Autorità amministrativa (l ), a seguito della trasmissione degli atti da parte dell'Autorità CP_1 giudiziaria, notifichi “… gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti”.
La piena compatibilità tra gli illeciti amministrativi in questione, caratterizzati dalla sopra illustrata “causa di non punibilità”, e quella, generale, di cui all'art. 14 l. n. 689/1981, fa sì, del resto, che non vi sia motivo di dubitare dell'operatività, anche nei casi in questione, del termine decadenziale. CP_ Per tali ragioni l è decaduto dal potere sanzionatorio e per l'effetto l'ordinanza ingiunzione opposta deve essere annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi devono essere determinati al minimo delle tariffe di cui al DM n. 55 del 10.3.2014 e successive modifiche per il 3° scaglione, per le fasi dello studio, della proposizione del ricorso e della fase decisoria, con distrazione per il difensore antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
5 In accoglimento dell'opposizione annulla l'ordinanza ingiunzione opposta. CP_ Condanna l alla refusione delle spese di lite sostenute da che vengono Parte_1 liquidate nella complessiva somma di € 1400, oltre spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge.
Caltanissetta, 14/01/2025
Il Giudice Angela Latorre
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