TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 2444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2444 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., lette le note di trattazione scritta , pronuncia,
, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 10664 /2024 vertente tra:
, rappr. e dif. dall' avv.IODICE SILVIO presso il cui studio in Napoli è Parte_1 elettivamente dom.to, giusta mandato a margine del ricorso ricorrente e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti MOSCARIELLO CARMEN elettivamente domiciliata in Napoli
Convenuta
, (breviter in persona del procuratore speciale, Dott. Controparte_2 CP_3
in qualita' di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio , a cio' Controparte_4 Pt_2 autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr Persona_1
181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rilasciata da , con sede in Controparte_5
Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. ente P.IVA_1 pubblico economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle societa' del tra cui , svolgenti le funzioni della riscossione Controparte_6 Controparte_7 nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Midiocestomarco, C.F. C.F._1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.05.2024, e notificato il 3.12.2024, parte ricorrente impugnava il fermo amministrativo n.2024/000213677106609929 effettuato sull'autovettura targata CK381BA ricevuto in data 29.03.2024, volto al pagamento del credito dell' relativo ai contributi Gestione CP_1
Artigiani dovuti per gli anni dal 2013 al 2017, sulla base dei seguenti avvisi di addebito: n.371/2015/0010127758000, n.371/2014/0022373956000, n.371/2017/0009703257000,
n.371/2016/0018126650000, n.371/2016/0007077644000.
Chiede dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità della intimazione con fermo amministrativo per prescrizione, con vittoria di spese.
Si costituiva l' che chiedevano il rigetto del ricorso Controparte_8
La domanda è inammissibile
Vi è un pregresso giudicato
La rinuncia agli atti del giudizio e eall'azione non risulta essere stata accettata dalle controparti
Contrariamente a quanto dedotto, lo stesso con ricorso depositato il 3.7.2019, iscritto Parte_1 al R.G.N. 14663/2019, aveva già impugnato gli estratti di ruolo contenenti anche i 5 avvisi di addebito oggetto del presente giudizio, che ora come allora nega di avere ricevuto.
Il giudizio è stato definito con sentenza n.330/21 resa in data 19.1.2021 della dr.ssa Alfano di rigetto e condanna alle spese, vista la RITUALE NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ADDEBITO
PRODOTTI DALL' CP_1
In particolare, i titoli sono stati notificati per compiuta giacenza nelle seguenti date:
n.371/2015/0010127758000 in data 19.11.2015
n.371/2014/0022373956000 in data 06.03.2015
n.371/2017/0009703257000 in data 25.10.2017
n.371/2016/0018126650000 in data 19.12.2016
n.371/2016/0007077644000 in data 09.06.2016
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
PQM
Dichiara inammissibile la domanda
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali alle controparti che liquida in euro 1000,00 da corrispondere a ciascuno oltre iva e cpa come per legge
Napoli, 29/03/2025 Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., lette le note di trattazione scritta , pronuncia,
, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 10664 /2024 vertente tra:
, rappr. e dif. dall' avv.IODICE SILVIO presso il cui studio in Napoli è Parte_1 elettivamente dom.to, giusta mandato a margine del ricorso ricorrente e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti MOSCARIELLO CARMEN elettivamente domiciliata in Napoli
Convenuta
, (breviter in persona del procuratore speciale, Dott. Controparte_2 CP_3
in qualita' di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio , a cio' Controparte_4 Pt_2 autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr Persona_1
181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rilasciata da , con sede in Controparte_5
Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. ente P.IVA_1 pubblico economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle societa' del tra cui , svolgenti le funzioni della riscossione Controparte_6 Controparte_7 nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Midiocestomarco, C.F. C.F._1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.05.2024, e notificato il 3.12.2024, parte ricorrente impugnava il fermo amministrativo n.2024/000213677106609929 effettuato sull'autovettura targata CK381BA ricevuto in data 29.03.2024, volto al pagamento del credito dell' relativo ai contributi Gestione CP_1
Artigiani dovuti per gli anni dal 2013 al 2017, sulla base dei seguenti avvisi di addebito: n.371/2015/0010127758000, n.371/2014/0022373956000, n.371/2017/0009703257000,
n.371/2016/0018126650000, n.371/2016/0007077644000.
Chiede dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità della intimazione con fermo amministrativo per prescrizione, con vittoria di spese.
Si costituiva l' che chiedevano il rigetto del ricorso Controparte_8
La domanda è inammissibile
Vi è un pregresso giudicato
La rinuncia agli atti del giudizio e eall'azione non risulta essere stata accettata dalle controparti
Contrariamente a quanto dedotto, lo stesso con ricorso depositato il 3.7.2019, iscritto Parte_1 al R.G.N. 14663/2019, aveva già impugnato gli estratti di ruolo contenenti anche i 5 avvisi di addebito oggetto del presente giudizio, che ora come allora nega di avere ricevuto.
Il giudizio è stato definito con sentenza n.330/21 resa in data 19.1.2021 della dr.ssa Alfano di rigetto e condanna alle spese, vista la RITUALE NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ADDEBITO
PRODOTTI DALL' CP_1
In particolare, i titoli sono stati notificati per compiuta giacenza nelle seguenti date:
n.371/2015/0010127758000 in data 19.11.2015
n.371/2014/0022373956000 in data 06.03.2015
n.371/2017/0009703257000 in data 25.10.2017
n.371/2016/0018126650000 in data 19.12.2016
n.371/2016/0007077644000 in data 09.06.2016
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
PQM
Dichiara inammissibile la domanda
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali alle controparti che liquida in euro 1000,00 da corrispondere a ciascuno oltre iva e cpa come per legge
Napoli, 29/03/2025 Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)