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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 26/05/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 740/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 740/2025, promossa con ricorso depositato il 24/02/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Marco Natola
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Marco Natola
pagina 1 di 4
1994
(anno 1994 atto n. 3 parte II serie A )
con i seguenti figli maggiorenni:
il 16/09/1997 in Varese Persona_1
AS NO il 02/05/2000 in Varese oggi entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 24/02/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
● dichiarare la separazione personale dei coniugi E Parte_2 [...]
; Pt_1
● ordinare al Comune di IO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
● La casa coniugale in IO Via Grasso, 16, in comunione indivisa tra i coniugi al 50% ciascuno, rimarrà tale quanto alla proprietà. Descrizione proprietà: in Catasto di Varese_ censita al n. 1532 foglio 4 con aree di pertinenza circostanti. Quanto al godimento essa rimane assegnata alla moglie che continuerà a viverci, senza corrispettivo, eventualmente con i figli se vorranno continuare a rimanere in tale casa. Detti figli invero vivranno ove e con chi vorranno essendo maggiorenni ed autosufficienti. Quanto alle spese gestionali della abitazione de qua (spese ordinarie, straordinarie e utenze) esse continueranno a essere poste a carico dell'azienda del marito (NO SCRL) così come sino ad ora accaduto, senza alcuna corresponsione a carico della moglie.
● Il marito già trasferitosi dalla casa coniugale, potrà completare Parte_2
l'asporto dei propri beni qualora ancora non appresi, e di quanto concordato con la moglie. Quanto alla conduzione in locazione dell'appartamento al canone mensile attuale di € 700,00 ca, i coniugi concordano che sintanto che il marito si manterrà a vivere in una casa in affitto dal canone circa dell'entità di quello attuale e sintanto che per la moglie sarà confermata ed attuata tutta la condizione n. 1) del presente atto relativamente alla casa ex coniugale e alla sua occupazione e gestione, nonché sintanto che la moglie pagina 2 di 4 manterrà il lavoro dipendente presso l'attività del marito, il canone di locazione in questione sarà ripartito tra i coniugi al 50%.
● I sottoscritti coniugi convengono di dividersi tra loro al 50% gli investimenti/i risparmi/i liquidi su conti correnti ad essi intestati e/o cointestati alla data odierna: i sottoscritti enunciano che dette consistenze/sostanze coniugali da dividere sono sussistenti presso il
Credit Agricole di Varese e Banca Fideuram di Varese.
● I sottoscritti coniugi convengono che alla moglie sia comunque destinato, attualmente e in futuro, l'uso esclusivo di una autovettura intestata all'azienda NO SCRL, tutte le spese per la quale (benzina, assicurazione, bollo, manutenzione ordinaria e straordinaria) saranno a carico dell'azienda stessa, qualsiasi titolarità e/o veste giuridica abbia Parte_2
l'autovettura destinata rispetto alla NO SCRL. Attualmente alla moglie si mantiene e si manterrà l'uso esclusivo gratuito della Golf TSI targata GC119PY.
● I coniugi convengono che la moglie continui a prestare la propria attività lavorativa nell'azienda del marito, nella odierna ragione sociale ovvero nell'altra eventualmente adottanda per motivi di opportunità fiscale/economica/aziendale e commerciale. Tenuto conto del lavoro dipendente da essa svolto e retribuito attualmente presso la NO
SCRL, la sottoscritta è stata considerata autosufficiente ai fini del presente Parte_1 accordo determinando le condizioni di cui all'odierna scrittura.
● spese di giudizio interamente compensate tra le parti
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
pagina 3 di 4 OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 21/05/1994, in IO (VA), con atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di IO (anno 1994, atto n. 3, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'8.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 19
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