Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/06/2025, n. 3161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3161 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7043/2020 R.G. promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. CATANIA FABIO Parte_2 C.F._2
e AMBROGIO ORNELLA;
elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv.
CATANIA FABIO
ATTORI
contro
:
(C.F. ), in persona della procuratrice (C.F. e P.I. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
) rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbaro, congiuntamente e disgiuntamente P.IVA_2 all'avv. Andrea Aloi, con il patrocinio dell'avv. e elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. BARBARO ALESSANDRO
CONVENUTO
(C.F. ),in persona della procuratrice , con il Controparte_3 P.IVA_3 CP_2 patrocinio dell'avv. BARBARO ALESSANDRO congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Andrea
Aloi, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv.
BARBARO ALESSANDRO
INTERVENUTO ex art.111 cpc pagina 1 di 10
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato via pec in data 22.06.2020, e Parte_1 convenivano in giudizio, avanti questo Tribunale, in persona Parte_2 Controparte_1 della procuratrice per sentire dichiarata la nullità e/o pronunciata l'annullabilità del CP_2 decreto ingiuntivo R.G. 3858/2020 n. 1624/2020 del 21.04.2020, con il quale gli veniva ingiunto di pagare la complessiva somma di € 51.871,68, oltre accessori di legge, derivante dal saldo passivo del conto corrente bancario N. 1360, acceso in data 28/12/2007 presso la Banca Monte dei Paschi di Siena
SpA, Filiale di Orte (VT).
A sostegno della propria opposizione, gli opponenti deducevano: a) la carenza di prova circa la titolarità del credito oggetto di cessione da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena;
b) la prescrizione del credito;
c) il disconoscimento e in ogni caso inidoneità probatoria della documentazione prodotta a sostegno della prova del credito da parte della ricorrente in sede monitoria;
d) l'assenza di prova del quantum; e) la violazione dei doveri di buona fede contrattuale da parte dell'Istituto di credito;
f) l'insussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Pertanto, concludevano chiedendo al Tribunale adito di: “- In via preliminare-pregiudiziale nel rito, per le ragioni dedotta in narrativa, dichiarare improcedibile l'odierno giudizio per mancato esperimento del procedimento di mediazione e, per l'effetto, revocare e dichiarare privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo oggi opposto;
- In via gradata, sempre nel rito, per le ragioni dedotte in narrativa, revocare e dichiarare privo di effetti giuridici l'opposto Decreto Ingiuntivo N. 1624/2020 del 21/04/2020 ivi con esso le spese, i compensi e gli accessori richiesti e liquidati con il procedimento monitorio;
- In via subordinata, nel merito, denegare rigettando ogni eventuale istanza-richiesta di provvisoria esecutività dell'opposto Decreto ingiuntivo non ricorrendone nella fattispecie i presupposti
e requisiti di legge, ivi in considerazione dei motivi di opposizione fatti valere, delle eccezioni spiegate
e delle gravi circostanze addotte a carico della società ingiungente;
- Sempre nel merito, dichiarare e ritenere inammissibile e/o in ogni caso infondata, comunque non dovuta la pretesa creditoria nei termini azionata in monitorio dalla ingiungente, per le dedotte causali;
per l'effetto, annullare, revocare e comunque dichiarare e ritenere privo di effetti giuridici l'opposto decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, ivi con esso le spese, i compensi e gli accessori richiesti e liquidati con il pagina 2 di 10 procedimento monitorio;
- Rigettare, in ogni caso, con qualsiasi statuizione ogni domanda di condanna avanzata dalla ingiungente-opposta nei confronti degli opponenti stante la insussistenza di qualsivoglia valido ed attuale titolo e sottesa ragione di credito, adottando in conformità ed adesione ai superiori rilievi ed eccezioni ogni ulteriore pertinente e/o opportuna statuizione conseguenziale di giustizia. - In via meramente subordinata, liquidare quanto eventualmente risulterà spettante all'ingiungente-opposta nei limiti del provato e del quantum effettivamente dovuto alla stregua delle risultanze probatorie dell'espletanda attività istruttoria, procedendo all'esito delle eventuali compensazioni delle partite di dare/avere tra le parti medesime. - Dare ogni ulteriore pertinente statuizione conseguenziale di giustizia in adesione ai motivi di opposizione spiegati, fatto salvo ogni altro diritto, ragione, facoltà ed azione, ivi di danno, nella più ampia e generale forma, anche in separato giudizio. - Vinte le spese e i compensi di causa, da distrarsi in favore dei procuratori distrattari, i quali dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso di compensi”.
Con comparsa responsiva del 10.07.2020 si costituiva in giudizio la nella qualità di CP_2 procuratrice speciale della cessionaria la quale deduceva come la prova della Controparte_1 titolarità del credito potesse ricavarsi dalla produzione dell'Avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale e dalla produzione della procura speciale;
che il credito non poteva ritenersi prescritto in quanto era stata inviata lettera di diffida e messa in mora in data 13 giugno 2016; che il credito era stato adeguatamente provato mediante la produzione documentale offerta in monitorio, tenuto anche conto che controparte non contestava la sottoscrizione del contratto oggetto di causa e l'esistenza dell'esposizione debitoria;
che la Banca non aveva violato alcun dovere di correttezza e buona fede tenuto conto della legittimità di tutte le condizioni contrattuali applicate alle controparti.
Chiedeva, quindi, il rigetto integrale dell'opposizione spiegata ex adverso e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Alla prima udienza il G.I. assegnava alla società opposta termine di 15 giorni per l'avvio del procedimento obbligatorio di mediazione, conclusosi con esito negativo, come da verbale del
15.04.2021.
Espletata la condizione di procedibilità, si costituiva nel presente giudizio prima la CP_4 quale cessionaria di , e successivamente la
[...] CP Controparte_3
La causa veniva rinviata per il prosieguo all'udienza del 13.07.2021, e successivamente all'udienza del
9.11.2021, all'esito della quale il G.I. assegnava alle parti i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando per i provvedimenti conseguenti all'udienza del
29.03.2022.
Con ordinanza del 29.03.2022 il G.I., ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava la stessa per pagina 3 di 10 la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.10.2023.
Dopo alcuni rinvii per precisazione delle conclusioni, la causa veniva, da ultimo, rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 10.02.2025, all'esito della quale, sulle conclusioni precisate come in atti, questo Giudice poneva la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente questo giudice ritiene di dover accogliere l'istanza – formalizzata dalla CP_3 nella comparsa di costituzione e risposta ex art. 111 c.p.c. – di estromissione dall'odierno
[...] procedimento, della , la quale non risulta più, in alcun modo, parte interessata. Controparte_1
L'originaria parte opposta deve quindi dichiararsi estromessa dal giudizio de quo, in quanto si è costituito il successore a titolo particolare, ai sensi dell'art. 111 c. 1 c.p.c.
Dal momento che la parte originaria non ha mostrato ulteriore interesse rispetto al giudizio e la controparte ha accettato il contraddittorio con il successore intervenuto, il consenso per l'estromissione, previsto dall'art. 111 c. 3 c.p.c. deve ritenersi tacitamente prestato (Cassazione civile, sentenza n.
20533/2017).
Ciò posto, l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
1. Sulla preliminare eccezione di improcedibilità per invalido esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria
Gli opponenti, preliminarmente, hanno rilevato che la mediazione sarebbe stata svolta in maniera irregolare in quanto non vi avrebbe partecipato la parte personalmente, ma i difensori sprovvisti di specifica procura speciale.
L'eccezione preliminare non merita accoglimento, in quanto la procura speciale conferita da a attribuiva a quest'ultima espressamente la rappresentanza sostanziale CP CP_2 della Società anche nell'ambito delle procedure di mediazione (v. pag. 8). A sua volta, la procura generale alle liti conferita da ai suoi avvocati, attribuiva agli stessi il potere di assistere e CP_2 rappresentare la società nell'ambito delle procedure di mediazione.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, in più occasioni affermato al riguardo che “la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista” (cfr. Cass, 27/03/2019, n. 8473. Conforme: Cass., 05/07/2019, n. 18068; e Cass.,
16/09/2019, n. 23003).
2. Sulla legittimazione attiva e sulla titolarità del credito ingiunto in capo alla cessionaria pagina 4 di 10 opposta
Preliminarmente, è da precisare che, quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva della cessionaria opposta ad azionare il credito opposto, essa è da ritenersi infondata, in quanto CP
, in primo luogo, e poi le cessionarie del credito intervenute medio tempore, la e
[...] CP_4 la , hanno dato prova della propria legittimazione attiva e hanno ricostruito CP_3
l'intervenuto iter di cessioni, dimostrando che il credito de quo è incluso nella cessione di cui trattasi e producendo, già in fase monitoria, copia del contratto succitato, l'avviso di pubblicazione della cessione dei crediti in Gazzetta Ufficiale, nonché degli ulteriori estratti degli avvisi della G.U. indicanti le ulteriori cessioni perfezionatasi nel tempo (nonché dall'indicazione del numero “NDG” del debitore, corrispondente al codice presente nella certificazione ex art. 50 T.U.B. prodotta agli atti del giudizio),
Né tantomeno risultano essere necessari ulteriori documenti atti a provare l'avvenuta cessione. Giova, infatti, rammentare che, ai fini dell'efficacia della cessione del credito contestato, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (v. Cass. 31188/2017;
Cass. n. 17110/2019 e, da ultimo, Cass. n. 20495/2020) e che, inoltre, “la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art.
1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 t.u.b., dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.” (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 7866 del 22 marzo 2024). pagina 5 di 10 Quanto, invece, alla titolarità del credito ingiunto, invece, va sottolineato che nel procedimento monitorio, tra gli altri documenti, è stata depositata (sub all. n. 3 fasc. monitorio) la procura generale speciale per l'attività di servicer, di cui erano riportati gli estremi anche nell'epigrafe del ricorso per decreto ingiuntivo. Veniva, altresì prodotto l'avviso in G.U. di avvenuta cessione del credito, il contratto di conto corrente e l'estratto ex art. 50 T.U.B.
La cessione dei crediti pro soluto operata ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione dei crediti deve essere pubblicata in
Gazzetta Ufficiale, nella quale – come dimostrato dal documento versato sub all. n. 1 – reca tutti i dati per l'identificazione del rapporto, ivi compresi quelli del cedente e del cessionario.
In ogni caso, agli atti della procedura vi sono gli elementi soggettivi e oggettivi imposti dalla legge che rendono facilmente individuabile il soggetto nei cui confronti eseguire il pagamento.
In particolare, nel fascicolo della procedura monitoria è stata prodotta copia dell'«Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione dei crediti» pubblicato in G.U. Parte seconda n. 10 del 23 gennaio 2020
(all. 1) attestante la cessione da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ad Controparte_1 società per la cartolarizzazione. Inoltre, è stata prodotta anche copia della procura speciale rilasciata alla CP_2
Le medesime considerazioni valgono anche per le cessioni intervenute medio tempore e di cui occorre qui darne sinteticamente conto.
Infatti, in data 15 luglio 2020 la ha ceduto a un Controparte_1 Parte_3 portafoglio di crediti come da avviso pubblicato in G.U., Parte II, n. 84 del 18 luglio 2020. In virtù di un contratto di cessione di crediti stipulato in data 20 luglio 2020, ha ceduto a Parte_3 il predetto portafoglio come da avviso pubblicato in G.U., Parte II, n. 87 del 25 Controparte_4 luglio 2020. In data 30.07.2020 la ha conferito procura alla per la Controparte_4 CP_2 gestione e il recupero dei crediti e diritti collegati. In data 17.02.2021 la quale procuratrice CP_2 di e già procuratrice di è subentrata ai sensi dell'art 111 Controparte_4 Controparte_1
c.p.c. nella procedura. In virtù di contratto di cessione di crediti stipulato in data 3 dicembre 2020 la ha nuovamente ceduto a un portafoglio di crediti come Controparte_4 Parte_3 da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 144 del 10 dicembre
2020 (all. 4). In virtù di un contratto di cessione di crediti stipulato in data 11 dicembre 2020,
[...]
ha ceduto a il predetto portafoglio come da avviso pubblicato in Parte_3 Controparte_3
G.U., Parte II, n. 146 del 15 dicembre 2020. In data 20.01.2021 la ha conferito Controparte_3 procura alla per la gestione e il recupero dei crediti e diritti collegati (come si evince dalla CP_2
pagina 6 di 10 documentazione di cui al sub n.2 in seno alla comparsa del 19.03.2021).
Ne consegue, quindi, che il suddetto motivo di opposizione non può trovare accoglimento.
3. Sulla intervenuta prescrizione
Gli opponenti eccepiscono, altresì, l'intervenuta prescrizione del credito, lamentando l'inerzia della
Banca creditrice. Dalla documentazione versata in atti, allegata in seno al ricorso monitorio e alla comparsa responsiva, discende l'infondatezza anche di tale eccezione.
Il presupposto normativo da applicare al caso di specie è certamente rappresentato dall'art. 2946 c.c., il quale indica nel termine ordinario decennale il limite temporale entro il quale esercitare validamente un diritto.
La data di decorrenza dalla prescrizione deve essere individuata con riferimento alla risoluzione contrattuale in questione, e nemmeno prendendo in considerazione la data di stipula dello stesso.
Nel caso di specie, inoltre, il termine prescrizionale è stato interrotto dall'invio di una lettera di diffida e messa in mora debitamente prodotta nel corso del procedimento monitorio (cfr. all. 7). La lettera reca peraltro la data del 13.06.2016, sicché la data di prescrizione del diritto di credito verrebbe a maturare solo dieci anni dopo l'invio della predetta delibera. Il termine, difatti, è stato interrotto con il deposito del ricorso monitorio e con l'emissione del pedissequo decreto ingiuntivo in data 21.04.2020.
Anche tale eccezione, quindi, può dirsi superata.
4. Sul difetto di prova scritta a sostegno dell'ingiunzione di pagamento
Posto quanto sopra, deve essere tuttavia rilevato che, con riferimento al contratto di conto corrente bancario del 28.12.2007, il cui saldo debitore viene portato a sostegno dell'ingiunzione di pagamento, sussiste, come evidenziato dalle difese di parte opponente, l'omessa prova del credito ingiunto, in quanto non debitamente provato dalla cessionaria opposta per le ragioni che seguono.
L'accoglimento di tale motivo di opposizione ha, infatti, natura assorbente circa la pretesa creditoria avanzata dalla cessionaria opposta con il ricorso monitorio e consente, infatti, di soprassedere dalla disamina degli ulteriori profili di impugnativa negoziale avanzati da parte opponente con riferimento al contratto in esame.
Invero, ferma la produzione del contratto di conto corrente (del quale, tuttavia, si rileva l'assenza di alcune pagine consecutive), si rileva come parte opposta non abbia assolto il proprio onere probatorio, limitandosi, sia in fase monitoria ma anche in sede di giudizio di cognizione, ad allegare unicamente gli estratti conto certificati ex art. 50 T.U.B., i quali, se da un lato, potrebbero dirsi sufficienti ai fini della prova del credito portato, ad es., da un contratto di finanziamento, dall'altro lato non lo sono, in sede di cognizione, per quanto concerne la prova del credito alla base del contratto di conto corrente. pagina 7 di 10 La giurisprudenza di legittimità può dirsi oramai sufficientemente consolidata con riferimento agli oneri probatori gravanti sulla banca prima in sede monitoria e, poi, nel successivo giudizio di opposizione. Infatti, se l'art. 50 T.U.B. prevede per tutti gli istituti di credito un particolare privilegio probatorio per cui accanto al titolo negoziale, da cui origina il rapporto, è sufficiente la produzione dell'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti, nella successiva fase d'opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte delle eccezioni di nullità sollevate dall'opponente, è la banca opposta/convenuta formale ma attrice in senso sostanziale a dover provare tutti gli elementi costitutivi della pretesa creditoria sia nell'an che nel quantum tramite l'integrale produzione degli estratti conto a partire dalla data di apertura del conto corrente al fine di effettuare l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate.
L'efficacia probatoria dell'estratto conto ex art. 50 T.U.B. è, infatti, limitata alla sola fase monitoria, in quanto soltanto essa è caratterizzata da uno speciale rito sommario nella valutazione delle prove sufficienti ad ottenere l'ingiunzione (Tribunale Bologna, sez. IV, sent. n. 868 del 21/03/2013; cfr. ex multis: Tribunale Monza sez. III, sent. n. 2721 del 9/11/2015; Tribunale Salerno sez. II, sent. n. 5537 del 22/11/2014; Tribunale di Milano, sez. VI, sent. n. 12774 del 15/10/2013; Cassazione civile, sez. III, sent. n. 9695 del 3/5/2011). Difatti, l'allegazione dell'estratto conto bancario certificato, che aveva fondato la pronuncia dell'ingiunzione di pagamento nei confronti dell'odierna opponente, si rivela così inidonea o, quantomeno, carente, da un punto di vista contenutistico, a supportare l'esistenza del credito nell'ambito del giudizio di opposizione, governato, invece, dai più rigidi canoni probatori del giudizio ordinario, a cognizione piena.
Ai fini dell'accertamento del credito nell'ambito del procedimento post-monitorio, il legislatore pone in capo al correntista l'onere di prendere posizione in modo chiaro e specifico in merito ai fatti posti a fondamento della richiesta di ingiunzione, prescrivendo l'obbligo di contestazione specifica delle annotazioni contabili contenute negli estratti conto prodotti dalla Banca.
Evidentemente, l'onere di contestazione delle risultanze contabili non può essere assolto dal correntista nel caso in cui la documentazione prodotta dalla banca non dovesse contenere un “completo resoconto delle partite in dare e avere, tale da palesare la sussistenza del credito azionato in monitorio”.
Pertanto, in caso di contestazione del decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50
T.U.B. non può costituire, di per sé, prova del credito vantato dalla banca nell'ambito del rapporto di conto corrente (ex multis, Cass. civ., ord. 24 dicembre 2020, n. 29577).
Nel caso di specie, la Banca non ha allegato al ricorso gli estratti conto integrali, dalla data di apertura del conto corrente a quella di chiusura definitiva contestuale alla revoca degli affidamenti: pertanto, pagina 8 di 10 non ha fornito la prova del presunto credito e non ha quindi assolto all'onere della prova che su di essa incombe (Cass. civ., sentenza n. 24546/2016, Cass. civ., sent. n. 1584/2017): né quindi sarebbe possibile accertare il saldo legittimo espungendo interessi, commissioni e spese perché non sono stati allegati gli scalari né il riepilogo competenze (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 25 luglio 2023, n. 22290).
Risulta ormai consolidato l'orientamento secondo cui “[...], la banca che agisce in giudizio per il recupero del proprio credito ha l'onere di produrre tutti gli estratti conto dalla data di apertura del rapporto, non essendo sufficiente la sola produzione del contratto di mutuo e dell'atto di erogazione e quietanza, né del saldaconto o dell'estratto conto limitato ad un periodo parziale. Tale onere probatorio sussiste anche quando il conto corrente sia utilizzato come mero conto di appoggio per la gestione del mutuo, in quanto su di esso vengono annotate tutte le poste attive e passive relative al rapporto. La mancata contestazione della documentazione prodotta dalla banca non è di per sé sufficiente a far ritenere provato il credito, occorrendo invece che il fatto sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento. È sufficiente la contestazione circa gli importi e le modalità di calcolo degli interessi per far ritenere contestato il quantum del preteso credito complessivo, anche in presenza di non contestazione della documentazione afferente il mutuo. L'estratto di saldaconto, che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca accompagnata dalla certificazione di conformità alle scritture contabili, ha efficacia probatoria solo nel procedimento monitorio, mentre l'estratto conto assume carattere di incontestabilità, fungendo da prova nel successivo giudizio contenzioso, solo se prodotto integralmente e decorso il termine per la sua contestazione da parte del correntista” (cfr.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 5373 del 29 febbraio 2024).
Ne segue che l'opposizione dovrà essere accolta e il decreto ingiuntivo de quo revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, e vanno distratte in favore dei procuratori che hanno dichiarato di averne dato anticipazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7043/2020 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-DICHIARA l'estromissione dal presente giudizio della Controparte_5
l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1624/2020 del 21.04.2020;
[...]
- CONDANNA la cessionaria opposta al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_3 di parte opponente, che liquida in € 286,00 per spese e € 3.800,00 per compensi, oltre spese generali,
CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari. pagina 9 di 10 Così deciso in Catania, 17 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Vera Marletta
pagina 10 di 10