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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/05/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1909/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO DI I° GRADO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO
Nell'udienza del giorno 30/05/2025
Nella causa vertente tra:
………………………..……….……..…………....(Avv. FOCHERINI) Parte_1
e
....………………………….(Avv.ti CHECCHETTO, SCOPINICH e PEDRI) CP_1
e vv.ti CHECCHETTO, SCOPINICH e PEDRI) Controparte_2
ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza 1.9.2020, fra il ricorrente e CP_3
, nonché l'illegittimità ed inefficacia del licenziamento orale comunicato al lavoratore in
[...]
data 17.3.2021 ed avente efficacia dal 26.3.2021, condanna ex art. 2, Controparte_3
D.Lgs. 23/15 a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondergli un'indennità
risarcitoria dal licenziamento all'effettiva reintegrazione sulla base di una retribuzione globale di fatto mensile utile per il computo del TFR pari a € 4.499,38.
Rigetta la domanda di pagamento di differenze retributive a carico di e la Controparte_4
domanda riconvenzionale svolta da nei confronti del ricorrente. CP_1
1 Condanna le convenute, in solido tra loro, a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 da maggiorarsi del 30% ex art. 4 co 1 bis DM 55/14, oltre CPA ed
IVA ed al rimborso forfetario del 15%, oltre a rimborso spese di contributo unificato per €
259,00.
Riserva il deposito della motivazione in 60 giorni.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Anna Menegazzo
2
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO DI I° GRADO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO
Nell'udienza del giorno 30/05/2025
Nella causa vertente tra:
………………………..……….……..…………....(Avv. FOCHERINI) Parte_1
e
....………………………….(Avv.ti CHECCHETTO, SCOPINICH e PEDRI) CP_1
e vv.ti CHECCHETTO, SCOPINICH e PEDRI) Controparte_2
ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza 1.9.2020, fra il ricorrente e CP_3
, nonché l'illegittimità ed inefficacia del licenziamento orale comunicato al lavoratore in
[...]
data 17.3.2021 ed avente efficacia dal 26.3.2021, condanna ex art. 2, Controparte_3
D.Lgs. 23/15 a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondergli un'indennità
risarcitoria dal licenziamento all'effettiva reintegrazione sulla base di una retribuzione globale di fatto mensile utile per il computo del TFR pari a € 4.499,38.
Rigetta la domanda di pagamento di differenze retributive a carico di e la Controparte_4
domanda riconvenzionale svolta da nei confronti del ricorrente. CP_1
1 Condanna le convenute, in solido tra loro, a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 da maggiorarsi del 30% ex art. 4 co 1 bis DM 55/14, oltre CPA ed
IVA ed al rimborso forfetario del 15%, oltre a rimborso spese di contributo unificato per €
259,00.
Riserva il deposito della motivazione in 60 giorni.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Anna Menegazzo
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