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Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 03/07/2024, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
R.G. 868 /2023
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 868 /2023
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 3 luglio 2024, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'Avv. Ilaria Panerai;
- per parte convenuta il Dott. Sergio Scorza.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a discutere.
L'Avv. Panerai contesta quanto dedotto e prodotto perché infondato in fatto ed in diritto. In merito alla prescrizione dell'anno 2018/2019, insiste per l'accoglimento della domanda in quanto decorrente dalla scadenza dal contratto e comunque vi è diffida in atti. In tal senso, si riporta ad una pronuncia del Tribunale di Padova n. 1965 del 2023. Rileva che non risulta possibile la registrazione mediante inserimento nel sistema, in quanto l'insegnante non di ruolo è di fatto bloccato, mentre per quanto riguarda gli insegnanti di ruolo, gli stessi possono chiedere soltanto le annualità a tempo indeterminato.
In merito al secondo ed al terzo motivo della comparsa di costituzione, si riporta alle deduzioni di cui all'ordinanza della Corte di Cassazione. In merito alla richiesta di rendicontazione dedotta dal come ostativa del beneficio, si riporta alla necessità di rendicontazione con riferimento al CP_1
1 bonus del 2016/2017, che veniva erogato direttamente in busta paga, a fronte della possibilità di usufruire del bonus ance nei due anni successivi all'erogazione.
Chiede, pertanto, l'accoglimento della domanda con riferimento alle tre annualità richieste, con vittoria di spese, da liquidarsi in favore della procuratrice antistataria.
Il dott. Scorza, in ordine alla questione della prescrizione, si riporta a quanto indicato negli atti in punto di decorrenza. Per il resto si riporta alla memoria.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 15:35.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
2 Depositata il 3 luglio 2024 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 868 / 2023 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Ilaria Panerai;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del pro tempore, con Controparte_1 CP_2 il patrocinio del funzionario ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dott. Sergio Scorza;
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento del bonus della carta docente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
3 1. intraprende la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il Parte_1 riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art.1, comma 121, della Legge n.
107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente) pari ad euro 500,00 annui per i servizi precari prestati per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, antecedenti alla propria immissione in ruolo.
Espone altresì di aver diffidato il a corrispondere la somma Controparte_1 di euro 1.500,00 a titolo di bonus docenti.
Sostiene, mediante il richiamo dei recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione, contenuta all'interno dell'art. 3
d.p.c.m. del 28.11.2016, dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
2. Il si è costituito in giudizio per il tramite del proprio funzionario, eccependo in via CP_1 preliminare la prescrizione del diritto con riferimento all'a.s. 2018/2019. Nel merito, contesta la domanda attrice, rilevando l'esistenza di ragioni oggettive in punto di esigenze di formazione che rende la differenziazione tra personale di ruolo e non di ruolo del tutto legittima anche sotto il profilo del diritto comunitario, nonché la presenza di continue iniziative formative che rendono, ad avviso del , adempiuto l'obbligo formativo anche nei confronti dei docenti non di ruolo. CP_1
Chiede, in subordine, di valutare, in ragione della novità della controversia, la compensazione delle spese del giudizio.
3. La causa, di natura documentale, non richiede ulteriori approfondimenti istruttori. All'esito dell'udienza di discussione, il Tribunale ritiene il ricorso suscettibile di accoglimento con riferimento agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, non sussistendo motivi per discostarsi dall'orientamento precedentemente espresso da questo Ufficio.
4. Al riguardo, deve osservarsi che la carta elettronica del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 è stata istituita “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. La carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a CP_1 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività
4 individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
La normativa, peraltro, si premura di specificare che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016; questo, nell'identificare i beneficiari della carta ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) e ha chiarito – all'art. 3 – che la platea è composta unicamente dai “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
5. Una prima, autorevole, critica all'impianto regolamentare sopra delineato risulta pervenuta dal
Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, il quale ha ritenuto il sistema contrastante non solo con il principio di discriminazione (“resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione”), ma anche con il principio di buon andamento della P.A. (rinvenibile nell' “esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”).
La sentenza, di fatto, ritiene incoerente “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”.
6. Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina comunitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea che ha ritenuto l'esclusione del personale docente a tempo determinato da un vantaggio finanziario (concesso al fine di sostenerne la formazione e valorizzarne le competenze professionali) contrastante con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (cfr. C.G.U.E. n. 450/2022).
5 Ha, in proposito, osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione risulterebbe compresa tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola richiamata, perché essa “è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il ”. CP_1
La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Si tratta di elementi che “possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”, mentre va escluso che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò “equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
7. Infine, sul punto è intervenuta la giurisprudenza di legittimità che ha confermato come l'istituto della carta docente debba essere inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti non soltanto di ruolo, alla luce del diritto/ dovere formativo che contraddistingue sia gli insegnanti di ruolo che i precari (cfr. Cass., n. 29961 del 2023: “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della
L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. CP_1
107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”).
8. Alla luce di questi, del tutto condivisibili, principi, va rilevato che nella specie il ricorrente ha svolto un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo. Il non ha né CP_1
6 allegato né emergono in alcun modo dalla lettura degli atti ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità delle mansioni del ricorrente a quelle svolte dai dipendenti a tempo indeterminato.
Venendo all'arco temporale di cui alla domanda, difatti, dalla lettura dei contratti prodotti dalla difesa del ricorrente (nonché dello stato matricolare prodotto dal ) risultano effettuati, per CP_1
l'anno scolastico 2019/2020, una supplenza fino al 30 giugno dell'anno successivo (su cd. organico di fatto) con orario settimanale completo, mentre per l'anno scolastico 2020/2021 il ricorrente risulta essere supplente annuale (pertanto, con contratto fino al 31 agosto dell'anno successivo, giorno precedente la sua immissione a ruolo).
In proposito, si condividono ampiamente le conclusioni della giurisprudenza di legittimità in proposito, dal momento che la supplenza svolta fino al 30 giugno, peraltro su orario settimanale completo, si connota per una continuità tale da incidere ulteriormente sull'inesistenza di profili di oggettiva differenziazione, diversa dall'articolazione temporale, nel contenuto della prestazione richiesta al ricorrente. Tali considerazioni valgono, a maggior ragione, per la supplenza annuale svolta nel corso del secondo anno scolastico.
9. Sussiste inoltre l'interesse ad agire ad ottenere l'adempimento del in forma specifica. CP_1
Dagli atti allegati dalle parti risulta la permanenza del docente nel sistema scolastico, essendo transitato in ruolo dal settembre 2021.
10. Quanto alla eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dal con la CP_1 memoria difensiva di costituzione del 21 giugno 2024 relativamente all'annualità scolastica
2018/2019 (in cui la ricorrente ha svolto servizio di supplenza su organico cd. di fatto), questa trova accoglimento. La Corte di Cassazione, infatti, ha rilevato: “l'azione di adempimento in forma specifica per
l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n.4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art.
4. Comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data di conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
Nel caso di specie, il ricorrente risulta essere stato nella possibilità di richiedere il bonus a partire dal 10.9.2018, data in cui ha ricevuto l'incarico di natura annuale su cui in questa sede rivendica il beneficio.
Come noto, l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c. è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il
7 successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.
Pur suggestiva, pertanto, non persuade la tesi per cui eventuali defiance del sistema informatico in punto di possibilità di iscrizione e richiesta del bonus avrebbero di fatto influito sulla decorrenza della prescrizione, non potendosi tale circostanza considerare una causa giuridica che ostacola l'esercizio del diritto e tenuto conto, peraltro, del fatto che il ricorrente era comunque nella piena facoltà di richiedere, anche diffidando il in tal senso, il bonus sin dal momento in cui ha avuto CP_1 contezza della natura annuale dell'incarico conferito.
Stante, pertanto, la diffida in data successiva al 10.9.2023 (la PEC è, difatti, del 12.10.2023), tale annualità deve considerarsi prescritta.
11. Ne consegue l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro CP_1 equipollente) con le somme già oggetto di maturazione.
Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche il recente approdo della Cassazione.
12. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr. Cass., n. 29961/2023 citata).
Di qui le raggiunte conclusioni.
13. Stante l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione con riferimento ad un'annualità, sussistono giusti motivi per la compensazione di un terzo delle spese del giudizio. Le ulteriori spese
8 di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa e della serialità della controversia, nonché della natura documentale della stessa
(che impone di calibrare le spese sui parametri minimi). Le spese vanno liquidate in favore dell'Avv.
Panerai, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara il diritto di a ottenere la carta docente per gli anni scolastici Parte_1
2019/2020 e 2020/2021 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta (o altro equipollente) per CP_1 poterne fruire, assicurando al ricorrente l'importo di euro 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, co. 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) condanna il convenuto al pagamento di due terzi delle spese di lite sostenute dal CP_1 ricorrente, che liquida per l'intero in complessivi euro 1.314,00 (quota parte, pertanto, pari ad €.
876,00), oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.A.P., se dovute, da liquidarsi in favore della procuratrice, dichiaratasi antistataria. Compensa tra le parti l'ulteriore terzo
(pari ad €. 438,00) delle spese del giudizio.
Così deciso in Prato, il 3 luglio 2024
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 868 /2023
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 3 luglio 2024, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'Avv. Ilaria Panerai;
- per parte convenuta il Dott. Sergio Scorza.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a discutere.
L'Avv. Panerai contesta quanto dedotto e prodotto perché infondato in fatto ed in diritto. In merito alla prescrizione dell'anno 2018/2019, insiste per l'accoglimento della domanda in quanto decorrente dalla scadenza dal contratto e comunque vi è diffida in atti. In tal senso, si riporta ad una pronuncia del Tribunale di Padova n. 1965 del 2023. Rileva che non risulta possibile la registrazione mediante inserimento nel sistema, in quanto l'insegnante non di ruolo è di fatto bloccato, mentre per quanto riguarda gli insegnanti di ruolo, gli stessi possono chiedere soltanto le annualità a tempo indeterminato.
In merito al secondo ed al terzo motivo della comparsa di costituzione, si riporta alle deduzioni di cui all'ordinanza della Corte di Cassazione. In merito alla richiesta di rendicontazione dedotta dal come ostativa del beneficio, si riporta alla necessità di rendicontazione con riferimento al CP_1
1 bonus del 2016/2017, che veniva erogato direttamente in busta paga, a fronte della possibilità di usufruire del bonus ance nei due anni successivi all'erogazione.
Chiede, pertanto, l'accoglimento della domanda con riferimento alle tre annualità richieste, con vittoria di spese, da liquidarsi in favore della procuratrice antistataria.
Il dott. Scorza, in ordine alla questione della prescrizione, si riporta a quanto indicato negli atti in punto di decorrenza. Per il resto si riporta alla memoria.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 15:35.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
2 Depositata il 3 luglio 2024 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 868 / 2023 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Ilaria Panerai;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del pro tempore, con Controparte_1 CP_2 il patrocinio del funzionario ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dott. Sergio Scorza;
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento del bonus della carta docente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
3 1. intraprende la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il Parte_1 riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art.1, comma 121, della Legge n.
107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente) pari ad euro 500,00 annui per i servizi precari prestati per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, antecedenti alla propria immissione in ruolo.
Espone altresì di aver diffidato il a corrispondere la somma Controparte_1 di euro 1.500,00 a titolo di bonus docenti.
Sostiene, mediante il richiamo dei recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione, contenuta all'interno dell'art. 3
d.p.c.m. del 28.11.2016, dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
2. Il si è costituito in giudizio per il tramite del proprio funzionario, eccependo in via CP_1 preliminare la prescrizione del diritto con riferimento all'a.s. 2018/2019. Nel merito, contesta la domanda attrice, rilevando l'esistenza di ragioni oggettive in punto di esigenze di formazione che rende la differenziazione tra personale di ruolo e non di ruolo del tutto legittima anche sotto il profilo del diritto comunitario, nonché la presenza di continue iniziative formative che rendono, ad avviso del , adempiuto l'obbligo formativo anche nei confronti dei docenti non di ruolo. CP_1
Chiede, in subordine, di valutare, in ragione della novità della controversia, la compensazione delle spese del giudizio.
3. La causa, di natura documentale, non richiede ulteriori approfondimenti istruttori. All'esito dell'udienza di discussione, il Tribunale ritiene il ricorso suscettibile di accoglimento con riferimento agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, non sussistendo motivi per discostarsi dall'orientamento precedentemente espresso da questo Ufficio.
4. Al riguardo, deve osservarsi che la carta elettronica del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 è stata istituita “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. La carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a CP_1 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività
4 individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
La normativa, peraltro, si premura di specificare che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016; questo, nell'identificare i beneficiari della carta ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) e ha chiarito – all'art. 3 – che la platea è composta unicamente dai “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
5. Una prima, autorevole, critica all'impianto regolamentare sopra delineato risulta pervenuta dal
Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, il quale ha ritenuto il sistema contrastante non solo con il principio di discriminazione (“resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione”), ma anche con il principio di buon andamento della P.A. (rinvenibile nell' “esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”).
La sentenza, di fatto, ritiene incoerente “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”.
6. Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina comunitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea che ha ritenuto l'esclusione del personale docente a tempo determinato da un vantaggio finanziario (concesso al fine di sostenerne la formazione e valorizzarne le competenze professionali) contrastante con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (cfr. C.G.U.E. n. 450/2022).
5 Ha, in proposito, osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione risulterebbe compresa tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola richiamata, perché essa “è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il ”. CP_1
La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Si tratta di elementi che “possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”, mentre va escluso che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò “equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
7. Infine, sul punto è intervenuta la giurisprudenza di legittimità che ha confermato come l'istituto della carta docente debba essere inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti non soltanto di ruolo, alla luce del diritto/ dovere formativo che contraddistingue sia gli insegnanti di ruolo che i precari (cfr. Cass., n. 29961 del 2023: “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della
L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. CP_1
107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”).
8. Alla luce di questi, del tutto condivisibili, principi, va rilevato che nella specie il ricorrente ha svolto un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo. Il non ha né CP_1
6 allegato né emergono in alcun modo dalla lettura degli atti ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità delle mansioni del ricorrente a quelle svolte dai dipendenti a tempo indeterminato.
Venendo all'arco temporale di cui alla domanda, difatti, dalla lettura dei contratti prodotti dalla difesa del ricorrente (nonché dello stato matricolare prodotto dal ) risultano effettuati, per CP_1
l'anno scolastico 2019/2020, una supplenza fino al 30 giugno dell'anno successivo (su cd. organico di fatto) con orario settimanale completo, mentre per l'anno scolastico 2020/2021 il ricorrente risulta essere supplente annuale (pertanto, con contratto fino al 31 agosto dell'anno successivo, giorno precedente la sua immissione a ruolo).
In proposito, si condividono ampiamente le conclusioni della giurisprudenza di legittimità in proposito, dal momento che la supplenza svolta fino al 30 giugno, peraltro su orario settimanale completo, si connota per una continuità tale da incidere ulteriormente sull'inesistenza di profili di oggettiva differenziazione, diversa dall'articolazione temporale, nel contenuto della prestazione richiesta al ricorrente. Tali considerazioni valgono, a maggior ragione, per la supplenza annuale svolta nel corso del secondo anno scolastico.
9. Sussiste inoltre l'interesse ad agire ad ottenere l'adempimento del in forma specifica. CP_1
Dagli atti allegati dalle parti risulta la permanenza del docente nel sistema scolastico, essendo transitato in ruolo dal settembre 2021.
10. Quanto alla eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dal con la CP_1 memoria difensiva di costituzione del 21 giugno 2024 relativamente all'annualità scolastica
2018/2019 (in cui la ricorrente ha svolto servizio di supplenza su organico cd. di fatto), questa trova accoglimento. La Corte di Cassazione, infatti, ha rilevato: “l'azione di adempimento in forma specifica per
l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n.4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art.
4. Comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data di conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
Nel caso di specie, il ricorrente risulta essere stato nella possibilità di richiedere il bonus a partire dal 10.9.2018, data in cui ha ricevuto l'incarico di natura annuale su cui in questa sede rivendica il beneficio.
Come noto, l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c. è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il
7 successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.
Pur suggestiva, pertanto, non persuade la tesi per cui eventuali defiance del sistema informatico in punto di possibilità di iscrizione e richiesta del bonus avrebbero di fatto influito sulla decorrenza della prescrizione, non potendosi tale circostanza considerare una causa giuridica che ostacola l'esercizio del diritto e tenuto conto, peraltro, del fatto che il ricorrente era comunque nella piena facoltà di richiedere, anche diffidando il in tal senso, il bonus sin dal momento in cui ha avuto CP_1 contezza della natura annuale dell'incarico conferito.
Stante, pertanto, la diffida in data successiva al 10.9.2023 (la PEC è, difatti, del 12.10.2023), tale annualità deve considerarsi prescritta.
11. Ne consegue l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro CP_1 equipollente) con le somme già oggetto di maturazione.
Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche il recente approdo della Cassazione.
12. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr. Cass., n. 29961/2023 citata).
Di qui le raggiunte conclusioni.
13. Stante l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione con riferimento ad un'annualità, sussistono giusti motivi per la compensazione di un terzo delle spese del giudizio. Le ulteriori spese
8 di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa e della serialità della controversia, nonché della natura documentale della stessa
(che impone di calibrare le spese sui parametri minimi). Le spese vanno liquidate in favore dell'Avv.
Panerai, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara il diritto di a ottenere la carta docente per gli anni scolastici Parte_1
2019/2020 e 2020/2021 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta (o altro equipollente) per CP_1 poterne fruire, assicurando al ricorrente l'importo di euro 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, co. 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) condanna il convenuto al pagamento di due terzi delle spese di lite sostenute dal CP_1 ricorrente, che liquida per l'intero in complessivi euro 1.314,00 (quota parte, pertanto, pari ad €.
876,00), oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.A.P., se dovute, da liquidarsi in favore della procuratrice, dichiaratasi antistataria. Compensa tra le parti l'ulteriore terzo
(pari ad €. 438,00) delle spese del giudizio.
Così deciso in Prato, il 3 luglio 2024
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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