Art. 1. Articolo unico
Le deleghe conferite al Governo con gli articoli 1 , 6 e 7 della legge 22 luglio 1975, n. 382 , con le modalita' di cui all'articolo 8, sono rinnovate per la durata di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le deleghe conferite al Governo con gli articoli 1 , 6 e 7 della legge 22 luglio 1975, n. 382 , con le modalita' di cui all'articolo 8, sono rinnovate per la durata di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.