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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 20/03/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1336/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1336/2024 promossa da:
(CF. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LI Della ZI
e
(CF. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Elisabetta Stellato
RICORRENTI
Con l'intervento del PM – sede con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.3.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso, così come modificate nelle note di udienza da entrambe sottoscritte e depositate in pct in data 19/3/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e depositavano in data 22.3.2024 ricorso Pt_1 CP_1 congiunto per la separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. contestualmente chiedendo la pronuncia – decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1° dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in
1 giudicato della sentenza di separazione personale – lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Livorno il 3/6/2006 alle condizioni richieste per la separazione personale, così come modificate nelle note di udienza da entrambe sottoscritte e depositate in pct in data 19/3/2025, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Pronunciata dal Collegio sentenza di separazione in data 6/6/2024 (sent. n.
107/2024 pubblicata il 10.6.2024, divenuta irrevocabile il 10.12.2024) e rimessa sul ruolo la causa per la successiva pronuncia di divorzio, all'udienza del
20.3.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte, parzialmente modificate con nota sottoscritta e depositata in PCT in data 19.3.2025.
Venendo dunque all'esame della domanda di scioglimento del matrimonio, rileva il Tribunale che Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (6/6/2024) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi della GL minore . Il tutto come da dispositivo. Per_1
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Livorno il 03/06/2006 tra Parte_1
e e trascritto nei registri dello stato civile del
[...] Controparte_1
Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2006 Parte 1
n.102.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2 I coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto non avanzano pretese economiche l'una nei confronti dell'altro.
La RA ha acquistato un appartamento di cui è Controparte_1 integralmente proprietaria sito a Livorno in via Carrozzieri, 28 (in allegato atto di compravendita) dove ha la residenza assieme alla GL minore Persona_2
(in allegato certificato di residenza), mentre il signor ha
[...] Parte_1 locato (in allegato contratto di locazione) un appartamento sito in via Giovanni
Da Verrazzano, 20 dove vi ha trasferito la propria dimora (in allegato certificato di residenza);
La casa familiare posta in Livorno Via Sant'Jacopo 177b costituita da due immobili censiti al Catasto fabbricati del Comune di Livorno (Codice. E625) al foglio 26, particella 767, Sub 25 categoria A/2, classe 4, vani 6 RC euro 1.053,57
(appartamento e cantina) ed al foglio 26, particella 339 sub 158, categoria C/6, classe 1, mq 14, RC euro 11,57 (corti- le ad uso parcheggio) è stata ceduta a terzi con atto di compravendita ai rogiti del Notaio in data 10 Per_3 dicembre 2024 e il ricavato equamente suddiviso al 50% tra le parti (atto di compravendita);
La GL sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che Per_1 coopereranno per la equilibrata crescita psico-fisica della stessa in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
La GL manterrà la sua residenza presso la casa di proprietà della Per_1 madre sita in via dei Carrozzieri, 28 Livorno;
Il padre terrà con sé la GL con le seguenti Parte_1 Per_1 modalità: la prima settimana il venerdì dall'uscita della scuola o comunque dalle ore 10,00 nei periodi di non frequentazione scolastica, sino alla domenica successiva alle ore 19,00; la seconda settimana, il mercoledì e il giovedì dall'uscita della scuola del mercoledì sino all'entrata a scuola il successivo venerdì durante il periodo scolastico o comunque dalle ore 10,00 del mattino del mercoledì sino alle ore 10,00 del successivo venerdì nei periodi di non frequentazione scolastica.
La GL trascorrerà le festività del 24 dicembre, Natale, Santo Per_1
Stefano, 31 dicembre, primo dell'anno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo,
25 aprile, 1° maggio, 22 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre di ciascun anno in alternanza tra i genitori salvo diversa intesa tra di loro.
Ciascun genitore potrà tenere con sé la minore per due settimane anche non consecutive nel periodo estivo e una settimana in quella invernale (tali periodi dovranno essere previamente concordati tra le parti).
Resta inteso che le parti potranno di comune accordo, e tenuto conto dei desideri e delle esigenze della minore, modificare le modalità di permanenza della stessa presso l'uno e l'altro.
3 Il padre corrisponderà alla sig.ra a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento della GL la somma mensile di € 400,00 Per_1
(quattro- cento/00) entro il giorno 5 di ogni mese;
Le spese straordinarie necessarie per la GL , determinate secondo le Per_1 linee guida del CNF e tutte da concordare preventivamente tra i coniugi per somme superiori alle 50,00 euro (cinquanta euro), saranno sostenute in misura del 50% da ciascun genitore;
le deduzioni e le detrazioni fiscali seguiranno, nella ripartizione del quantum, il detto criterio di ripartizione delle spese straordinarie.
Il Signor acquisterà personalmente il materiale tecnico Parte_1 specifico necessario per permettere a di frequentare dal prossimo Per_1 anno scolastico l'indirizzo artistico dell'Istituto Francesco ON a cui si è già stata iscritta;
le spese di tale acquisto saranno sostenute al 70% dal signor e al 30% dalla RA Parte_1 Controparte_1
La RA si occuperà personalmente di iscrivere la GL Controparte_1
al Conservatorio Statale Mascagni di Livorno e a partire Persona_2 dall'anno 2025/2026 le spese per il pagamento delle tasse di iscrizione e delle tasse di frequenza di detto Conservatorio saranno a carico per il 70% del signor e per il 30% della RA Parte_1 Controparte_1
Il signor corrisponderà annualmente e in un'unica soluzione, Parte_1 entro il 5 gennaio di ogni anno a partire dall'anno 2026, alla RA
[...] la somma di euro 200,00 quale contributo al l'acquisto del vestiario CP_1 per il cambio di stagione della GL . Persona_2
La RA beneficerà integralmente dell'assegno unico Controparte_1 erogato dall'INPS per la minore . Persona_2
Spese legali compensate anche per questa seconda fase del giudizio.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 20/3/2025.
Il Giudice Estensore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1336/2024 promossa da:
(CF. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LI Della ZI
e
(CF. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Elisabetta Stellato
RICORRENTI
Con l'intervento del PM – sede con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.3.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso, così come modificate nelle note di udienza da entrambe sottoscritte e depositate in pct in data 19/3/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e depositavano in data 22.3.2024 ricorso Pt_1 CP_1 congiunto per la separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. contestualmente chiedendo la pronuncia – decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1° dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in
1 giudicato della sentenza di separazione personale – lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Livorno il 3/6/2006 alle condizioni richieste per la separazione personale, così come modificate nelle note di udienza da entrambe sottoscritte e depositate in pct in data 19/3/2025, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Pronunciata dal Collegio sentenza di separazione in data 6/6/2024 (sent. n.
107/2024 pubblicata il 10.6.2024, divenuta irrevocabile il 10.12.2024) e rimessa sul ruolo la causa per la successiva pronuncia di divorzio, all'udienza del
20.3.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte, parzialmente modificate con nota sottoscritta e depositata in PCT in data 19.3.2025.
Venendo dunque all'esame della domanda di scioglimento del matrimonio, rileva il Tribunale che Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (6/6/2024) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi della GL minore . Il tutto come da dispositivo. Per_1
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Livorno il 03/06/2006 tra Parte_1
e e trascritto nei registri dello stato civile del
[...] Controparte_1
Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2006 Parte 1
n.102.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2 I coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto non avanzano pretese economiche l'una nei confronti dell'altro.
La RA ha acquistato un appartamento di cui è Controparte_1 integralmente proprietaria sito a Livorno in via Carrozzieri, 28 (in allegato atto di compravendita) dove ha la residenza assieme alla GL minore Persona_2
(in allegato certificato di residenza), mentre il signor ha
[...] Parte_1 locato (in allegato contratto di locazione) un appartamento sito in via Giovanni
Da Verrazzano, 20 dove vi ha trasferito la propria dimora (in allegato certificato di residenza);
La casa familiare posta in Livorno Via Sant'Jacopo 177b costituita da due immobili censiti al Catasto fabbricati del Comune di Livorno (Codice. E625) al foglio 26, particella 767, Sub 25 categoria A/2, classe 4, vani 6 RC euro 1.053,57
(appartamento e cantina) ed al foglio 26, particella 339 sub 158, categoria C/6, classe 1, mq 14, RC euro 11,57 (corti- le ad uso parcheggio) è stata ceduta a terzi con atto di compravendita ai rogiti del Notaio in data 10 Per_3 dicembre 2024 e il ricavato equamente suddiviso al 50% tra le parti (atto di compravendita);
La GL sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che Per_1 coopereranno per la equilibrata crescita psico-fisica della stessa in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
La GL manterrà la sua residenza presso la casa di proprietà della Per_1 madre sita in via dei Carrozzieri, 28 Livorno;
Il padre terrà con sé la GL con le seguenti Parte_1 Per_1 modalità: la prima settimana il venerdì dall'uscita della scuola o comunque dalle ore 10,00 nei periodi di non frequentazione scolastica, sino alla domenica successiva alle ore 19,00; la seconda settimana, il mercoledì e il giovedì dall'uscita della scuola del mercoledì sino all'entrata a scuola il successivo venerdì durante il periodo scolastico o comunque dalle ore 10,00 del mattino del mercoledì sino alle ore 10,00 del successivo venerdì nei periodi di non frequentazione scolastica.
La GL trascorrerà le festività del 24 dicembre, Natale, Santo Per_1
Stefano, 31 dicembre, primo dell'anno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo,
25 aprile, 1° maggio, 22 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre di ciascun anno in alternanza tra i genitori salvo diversa intesa tra di loro.
Ciascun genitore potrà tenere con sé la minore per due settimane anche non consecutive nel periodo estivo e una settimana in quella invernale (tali periodi dovranno essere previamente concordati tra le parti).
Resta inteso che le parti potranno di comune accordo, e tenuto conto dei desideri e delle esigenze della minore, modificare le modalità di permanenza della stessa presso l'uno e l'altro.
3 Il padre corrisponderà alla sig.ra a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento della GL la somma mensile di € 400,00 Per_1
(quattro- cento/00) entro il giorno 5 di ogni mese;
Le spese straordinarie necessarie per la GL , determinate secondo le Per_1 linee guida del CNF e tutte da concordare preventivamente tra i coniugi per somme superiori alle 50,00 euro (cinquanta euro), saranno sostenute in misura del 50% da ciascun genitore;
le deduzioni e le detrazioni fiscali seguiranno, nella ripartizione del quantum, il detto criterio di ripartizione delle spese straordinarie.
Il Signor acquisterà personalmente il materiale tecnico Parte_1 specifico necessario per permettere a di frequentare dal prossimo Per_1 anno scolastico l'indirizzo artistico dell'Istituto Francesco ON a cui si è già stata iscritta;
le spese di tale acquisto saranno sostenute al 70% dal signor e al 30% dalla RA Parte_1 Controparte_1
La RA si occuperà personalmente di iscrivere la GL Controparte_1
al Conservatorio Statale Mascagni di Livorno e a partire Persona_2 dall'anno 2025/2026 le spese per il pagamento delle tasse di iscrizione e delle tasse di frequenza di detto Conservatorio saranno a carico per il 70% del signor e per il 30% della RA Parte_1 Controparte_1
Il signor corrisponderà annualmente e in un'unica soluzione, Parte_1 entro il 5 gennaio di ogni anno a partire dall'anno 2026, alla RA
[...] la somma di euro 200,00 quale contributo al l'acquisto del vestiario CP_1 per il cambio di stagione della GL . Persona_2
La RA beneficerà integralmente dell'assegno unico Controparte_1 erogato dall'INPS per la minore . Persona_2
Spese legali compensate anche per questa seconda fase del giudizio.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 20/3/2025.
Il Giudice Estensore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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