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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 10/07/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 696/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice
dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 696/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) rappresentato e difeso, anche Parte_1 C.F._1 disgiuntamente dagli avvocati LAURA BRESCI e LUCA ZANASI ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale della prima;
e
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Laura Controparte_1 C.F._2
Banti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate il 4.07.2025.
Pubblico Ministero: «Visto» del 28.05.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.05.2025, e hanno Parte_1 Controparte_1 proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Pistoia in data 15.12.2007 secondo le condizioni concordate sopra trascritte.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato: 1) che hanno optato per il regime della separazione dei beni;
2) che il matrimonio è stato trascritto nei registri di Stato Civile del
Comune di Pistoia al n. 164 parte II Serie A, anno 2007; 3) che dall'unione delle parti sono nate in data 11.12.2008 e in data 16.6.2012; 4) che la comunione materiale e Per_1 Per_2 spirituale dei coniugi è venuta meno e pertanto le parti hanno entrambe depositato ricorso per ottenere la separazione giudiziale;
5) che il Tribunale di Prato, con sentenza n.837 pubblicata il 6.11.2024 ha dichiarato la separazione dei coniugi e che da quel momento la convivenza non
è più ripresa.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di un anno dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale di Prato che li ebbe ad autorizzare a vivere separati nel procedimento di separazione che si è concluso con la sentenza n. 837 del 2024, dopo la pronuncia di sentenza parziale di separazione sentenza n. 11/2023 del 03/01/2023, senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori nata in data [...], e , nata in data [...], al loro collocamento Per_1 Per_2
pagina 2 di 5 e mantenimento, e all'assegnazione della casa coniugale, rileva il Tribunale l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337- ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse delle figlie a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali delle stesse minori, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto delle figlie minori, che appare manifestamente superfluo e contrario al loro interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Pt_1 sposati a Pistoia in data 15.12.2007 con atto trascritto
[...] Controparte_1 nei registri di Stato Civile del suddetto Comune al n. 164, parte II, serie A, anno 2007;
2) omologa l'accordo delle parti e per l'effetto:
a) dispone che le figlie minori e vengano affidate congiuntamente Per_1 Per_2 ad entrambi i genitori con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre in Prato, via A. Rosmini n. 8;
b) dispone che le figlie trascorreranno con il padre, salvo diversi accordi presi di volta in volta tra i genitori:
b.1 un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì all'uscita della scuola o, in difetto, dalle ore 12.00 sino al lunedì mattina quando il padre riaccompagnerà le figlie a scuola o, in difetto, a casa dalla madre entro le ore 9.00;
b.2 il mercoledì dall'uscita della scuola o, in difetto, dalle ore 12.00 fino al venerdì mattina quando il padre riaccompagnerà le figlie a scuola o, in difetto,
a casa dalla madre entro le ore 9.00 — nella settimana in cui le figlie non stanno col padre nel weekend;
b.3 il mercoledì dall'uscita della scuola o, in difetto, dalle ore 12.00 fino al giovedì mattina quando il padre riaccompagnerà le figlie a scuola o, in difetto,
pagina 3 di 5 a casa dalla madre entro le ore 9.00 — nella settimana in cui le figlie stanno col padre nel weekend;
b.4 una settimana durante le vacanze natalizie, con l'alternanza annuale tra i genitori del giorno di Natale e del giorno di Capodanno (23/12-31/12 e 31/12 -
7/1), tre giorni durante le vacanze pasquali con l'alternanza annuale tra i genitori del giorno di Pasqua e del giorno del Lunedì dell'Angelo; un mese durante le vacanze estive, con un periodo continuativo non superiore a tre settimane, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
b.5 il giorno del compleanno delle minori verrà trascorso un anno con un genitore ed un anno con l'altro in via alternata;
Resta inteso che l'applicazione della disciplina di cui ai punti di sopra resterà sospesa per il periodo in cui le figlie trascorreranno le ferie estive con la madre e, comunque, per un periodo massimo di tre settimane consecutive;
c) dispone che il padre contribuisca al mantenimento delle figlie e Per_1
: Per_2
c.1 mercè la corresponsione di un assegno mensile di euro 1.000,00 per ciascuna figlia a decorrere dal corrente mese da versare, entro il giorno cinque di ogni mese, al domicilio della madre ovvero a mezzo bonifico sul c/c che quest'ultima avrà cura di comunicare. L'assegno de quo sarà soggetto a rivalutazione annuale monetaria in relazione alle variazioni dell'indice del costo vita per le famiglie di operai ed impiegati così come rilevate dall'ISTAT per i 12 mesi precedenti;
c.2 mercè l'integrale pagamento delle seguenti spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in pagina 4 di 5 ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
c.
3. mercè il 50% delle seguenti spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
d) dispone che l'abitazione coniugale sita in Prato, via A. Rosmini n. 8 resterà in uso e godimento esclusivo della e delle figlie unitamente agli arredi in CP_1 essa esistenti;
e) dispone che i coniugi non hanno titolo per beneficiare di assegno divorzile;
3) prende atto delle seguenti condizioni:
f) le spese del presente procedimento vengono compensate fra le parti.
4) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Pistoia (PT) di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
5) dichiara le spese integralmente compensate.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 9.07.2025 su relazione della dott. Giulia
Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice
dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 696/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) rappresentato e difeso, anche Parte_1 C.F._1 disgiuntamente dagli avvocati LAURA BRESCI e LUCA ZANASI ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale della prima;
e
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Laura Controparte_1 C.F._2
Banti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate il 4.07.2025.
Pubblico Ministero: «Visto» del 28.05.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.05.2025, e hanno Parte_1 Controparte_1 proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Pistoia in data 15.12.2007 secondo le condizioni concordate sopra trascritte.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato: 1) che hanno optato per il regime della separazione dei beni;
2) che il matrimonio è stato trascritto nei registri di Stato Civile del
Comune di Pistoia al n. 164 parte II Serie A, anno 2007; 3) che dall'unione delle parti sono nate in data 11.12.2008 e in data 16.6.2012; 4) che la comunione materiale e Per_1 Per_2 spirituale dei coniugi è venuta meno e pertanto le parti hanno entrambe depositato ricorso per ottenere la separazione giudiziale;
5) che il Tribunale di Prato, con sentenza n.837 pubblicata il 6.11.2024 ha dichiarato la separazione dei coniugi e che da quel momento la convivenza non
è più ripresa.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di un anno dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale di Prato che li ebbe ad autorizzare a vivere separati nel procedimento di separazione che si è concluso con la sentenza n. 837 del 2024, dopo la pronuncia di sentenza parziale di separazione sentenza n. 11/2023 del 03/01/2023, senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori nata in data [...], e , nata in data [...], al loro collocamento Per_1 Per_2
pagina 2 di 5 e mantenimento, e all'assegnazione della casa coniugale, rileva il Tribunale l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337- ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse delle figlie a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali delle stesse minori, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto delle figlie minori, che appare manifestamente superfluo e contrario al loro interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Pt_1 sposati a Pistoia in data 15.12.2007 con atto trascritto
[...] Controparte_1 nei registri di Stato Civile del suddetto Comune al n. 164, parte II, serie A, anno 2007;
2) omologa l'accordo delle parti e per l'effetto:
a) dispone che le figlie minori e vengano affidate congiuntamente Per_1 Per_2 ad entrambi i genitori con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre in Prato, via A. Rosmini n. 8;
b) dispone che le figlie trascorreranno con il padre, salvo diversi accordi presi di volta in volta tra i genitori:
b.1 un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì all'uscita della scuola o, in difetto, dalle ore 12.00 sino al lunedì mattina quando il padre riaccompagnerà le figlie a scuola o, in difetto, a casa dalla madre entro le ore 9.00;
b.2 il mercoledì dall'uscita della scuola o, in difetto, dalle ore 12.00 fino al venerdì mattina quando il padre riaccompagnerà le figlie a scuola o, in difetto,
a casa dalla madre entro le ore 9.00 — nella settimana in cui le figlie non stanno col padre nel weekend;
b.3 il mercoledì dall'uscita della scuola o, in difetto, dalle ore 12.00 fino al giovedì mattina quando il padre riaccompagnerà le figlie a scuola o, in difetto,
pagina 3 di 5 a casa dalla madre entro le ore 9.00 — nella settimana in cui le figlie stanno col padre nel weekend;
b.4 una settimana durante le vacanze natalizie, con l'alternanza annuale tra i genitori del giorno di Natale e del giorno di Capodanno (23/12-31/12 e 31/12 -
7/1), tre giorni durante le vacanze pasquali con l'alternanza annuale tra i genitori del giorno di Pasqua e del giorno del Lunedì dell'Angelo; un mese durante le vacanze estive, con un periodo continuativo non superiore a tre settimane, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
b.5 il giorno del compleanno delle minori verrà trascorso un anno con un genitore ed un anno con l'altro in via alternata;
Resta inteso che l'applicazione della disciplina di cui ai punti di sopra resterà sospesa per il periodo in cui le figlie trascorreranno le ferie estive con la madre e, comunque, per un periodo massimo di tre settimane consecutive;
c) dispone che il padre contribuisca al mantenimento delle figlie e Per_1
: Per_2
c.1 mercè la corresponsione di un assegno mensile di euro 1.000,00 per ciascuna figlia a decorrere dal corrente mese da versare, entro il giorno cinque di ogni mese, al domicilio della madre ovvero a mezzo bonifico sul c/c che quest'ultima avrà cura di comunicare. L'assegno de quo sarà soggetto a rivalutazione annuale monetaria in relazione alle variazioni dell'indice del costo vita per le famiglie di operai ed impiegati così come rilevate dall'ISTAT per i 12 mesi precedenti;
c.2 mercè l'integrale pagamento delle seguenti spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in pagina 4 di 5 ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
c.
3. mercè il 50% delle seguenti spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
d) dispone che l'abitazione coniugale sita in Prato, via A. Rosmini n. 8 resterà in uso e godimento esclusivo della e delle figlie unitamente agli arredi in CP_1 essa esistenti;
e) dispone che i coniugi non hanno titolo per beneficiare di assegno divorzile;
3) prende atto delle seguenti condizioni:
f) le spese del presente procedimento vengono compensate fra le parti.
4) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Pistoia (PT) di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
5) dichiara le spese integralmente compensate.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 9.07.2025 su relazione della dott. Giulia
Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni
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