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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 03/06/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Previati Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice rel. dott.ssa Rossella Casillo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2199/2019, assunta in decisione all'udienza del 5.11.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, (C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3
(C.F. ), (C.F. C.F._3 Parte_4
, rappresentati e difesi dall'Avv. Vittorio De Bonis, giusta C.F._4 procura in atti ed elettivamente domiciliati presso lo studio del dott. Vincenzo Cocca, sito in Campobasso, via Torino n. 17;
Opponenti contro
(C.F. ), in persona del rappresentante legale Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, a mezzo della mandataria (C.F. ), in CP_3 P.IVA_3 persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Licia
Mastrangelo, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Teramo;
Opposto pagina 1 di 21
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, fideiussione, conto corrente
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , CP_1 Parte_1
, e , convenendo in Parte_2 Parte_3 Parte_4 giudizio , quale procuratrice di hanno proposto CP_3 Controparte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n. 343/2019, emesso dal Tribunale di Campobasso in data 30.7.2019, al fine di sentir revocare il decreto ingiuntivo opposto, accertate e dichiarare la nullità della fideiussione per conformità al cd. schema ABI, accertare e dichiarare l'invalidità delle clausole di determinazione del tasso di interesse, di capitalizzazione, di CMS ed ulteriori spese, previa rideterminazione del rapporto dare-avere tra le parti.
A sostegno della domanda, ha dedotto la parte opponente: la carenza di legittimazione attiva di quale procuratrice di in CP_3 Controparte_2 relazione al rapporto di conto corrente n. 7380/8653 aperto da CP_1 presso Banca Monte dei Paschi di Siena, per non essere i contratti di conto corrente tra le tipologie contrattuali inclusi nella procura all'incasso; la nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI;
in via gradata, l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi e dell'applicazione di interessi anatocistici,
l'illegittimità della pattuizione e del computo degli interessi con necessità di ricalcolo ex art. 117 TUB, la violazione della normativa anti usura.
Si è costituita la parte convenuta opposta a mezzo della Controparte_2 mandataria chiedendo il rigetto dell'avversa domanda ed CP_3 evidenziando: la nullità della citazione, estremamente generica ed indeterminata;
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
l'inammissibilità delle avverse doglianze per violazione del divieto di venire contra factum proprium, l'exceptio doli generalis; la titolarità del credito posto a fondamento della domanda monitoria, sulla scorta della documentazione in atti;
l'assolvimento dell'onere della prova e l'esistenza del diritto di credito vantato quale esposizione debitoria del conto corrente n. 7380/8563 stipulato il 9.11.2009; la pagina 2 di 21 validità della fideiussione sottoscritta dagli opponenti il 2.12.2009, anche a fronte della mancanza di prova dell'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale a monte e del collegamento negoziale in termini di nesso di causalità con il contratto stipulato a valle;
l'intervenuta prescrizione di qualsivoglia pretesa restitutoria;
la genericità di tutte le doglianze relative alle condizioni economiche del contratto, caratterizzate da meri richiami giurisprudenziali, dall'assenza di contestazioni specifiche e dal richiamo a un elaborato peritale non allegato in atti;
la corretta capitalizzazione di interessi attivi e passivi con pari periodicità trimestrale.
L'istanza di concessione della provvisoria esecuzione è stata respinta dal primo giudice istruttore ed è stato concesso il termine per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante CTU contabile;
è stata riassegnata alla Sezione Specializzata Imprese dell'intestato Tribunale, avendo ad oggetto, tra l'altro, l'accertamento della nullità delle fideiussioni per conformità al cd. schema ABI.
All'udienza del 5.11.2024, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
L'opposizione è infondata e deve essere respinta, alla luce di quanto segue.
1. Sulla procedibilità della domanda
Si osserva che la condizione di procedibilità è stata assolta, essendo stato introdotto il procedimento di mediazione obbligatoria, concluso con esito negativo.
2. Sulla nullità della citazione
L'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza, formulata dalla parte opposta, deve essere disattesa posto che, sebbene formulata in maniera estremamente generica, la citazione introduttiva del presente giudizio è comunque idonea a consentire l'individuazione della materia del contendere e dell'oggetto della domanda, di tal che non è di per sé impeditiva dell'esercizio del diritto di difesa della parte convenuta.
Ed invero, “La declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto
pagina 3 di 21 di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che
l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità,
l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese
(prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l'approntamento di una precisa linea di difesa)” (cfr. Cass. 1681/2015).
Ebbene, nel caso che occupa, il requisito dell'assoluta incertezza non sembra ricorrere, avendo la parte opponente articolato, sebbene genericamente, una pluralità di doglianze che saranno di seguito esaminate ed indicato chiaramente la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Sulla legittimazione ad agire della parte convenuta.
La parte opponente si duole della carenza di legittimazione e di titolarità del credito in capo alla parte convenuta , nella qualità di mandataria di CP_3 CP_2
lamentando che il credito per il quale si procede non rientri tra quelli
[...] oggetto di cessione e di procura speciale all'incasso.
L'eccezione è infondata.
Si riporta, di seguito, l'insegnamento della Suprema Corte: “Va tenuto presente che:
a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della
pagina 4 di 21 titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto,
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massimazione). Diverso è, però, il caso in cui (…) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e,
pagina 5 di 21 a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.” (Cass. 17944/23).
La parte opponente non afferma mai espressamente l'inesistenza del contratto di cessione e non formula alcuna contestazione specifica in ordine all'esistenza del contratto, di tal che, l'esistenza del contratto di cessione dei crediti non può essere revocata in dubbio, avuto riguardo alla pluralità di elementi disponibili e suscettibili di positivo apprezzamento da parte di questo Giudice di merito, nell'ambito di una valutazione complessiva che li consideri nel loro insieme, anche in assenza del documento contrattuale.
Ed invero, sono in atti: - l'estratto di GU n. 151 del 23.12.2017 recante l'avviso di cessione di crediti in blocco da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. a CP_2
, crediti così individuati: “(i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii)
[...] rapporti giuridici sorti in capo a MP (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attivita' bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non
pagina 6 di 21 benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R. n. 278 del 28 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Fidi Toscana S.p.A.; (vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Unifidi
Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l. (i "Crediti MP")”; - dal medesimo avviso, si evince che i crediti oggetto di cessione “sono messi a disposizione sul sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto”; - la procura speciale notarile del 31.8.2018, con la quale ha conferito a il mandato all'incasso Controparte_2 CP_3 dei crediti di cui la prima è titolare per averli acquistati nell'operazione di cartolarizzazione di cui al predetto estratto di GU n. 151 del 23.12.2017 – a nulla rileva la doglianza di parte opponente in base alla quale sarebbero inclusi nel predetto mandato all'incasso solo i crediti derivanti solo dai contratti di finanziamento: e ciò sia perché è richiamata l'intera operazione di cessione sia perché il conto corrente per cui è causa è pacificamente affidato, dunque anch'esso finanziato - ; - la procura speciale notarile del 17.9.2018 con la quale , CP_3 nella qualità di mandataria di , ha nominato i suoi procuratori Controparte_2 speciali con delega di firma;
- il contratto di conto corrente;
- la fideiussione omnibus del 2.12.2019 sottoscritta dagli opponenti persone fisiche;
- estratti conto ex art. 50
TUB ed estratti conto integrali;
- gli atti di costituzione in mora.
Ritenuta, pertanto, l'esistenza del contratto di cessione dei crediti, anche l'eccezione relativa alla mancata inclusione del credito per il quale si procede in questa sede deve essere respinta in quanto infondata.
Richiamato l'insegnamento della Suprema Corte sopra riportato, è opportuno riportare di seguito anche l'orientamento costante dell'intestato Tribunale, dal quale non vi è motivo di discostarsi, in base al quale “Quanto alla titolarità del credito in capo alla parte convenuta, si osserva, da un lato, che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco
(secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità nonchè
pagina 7 di 21 dell'intestato Tribunale), senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 29.12.2017, n. 31188); dall'altro, che, a mente del medesimo articolo citato, nei confronti dei debitori ceduti, gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma
2 (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e iscrizione nel Registro delle Imprese) producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c. e, quindi, sostituiscono la formalità della notifica al debitore prevista per le cessioni ordinarie dal codice civile;
in disparte la circostanza che, secondo consolidato orientamento interpretativo, anche per le cessioni ordinarie la notifica non condiziona l'effetto traslativo del credito che avviene all'atto della conclusione del contratto bilaterale e consensuale tra il cedente ed il cessionario. Ed ancora, la possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 cod. civ., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass., Sez. II, 7/03/2011, n. 5385;
13/09/2004, n. 18361; Cass., Sez. III, 2/06/ 1995, n. 6201). Il principio è stato confermato anche da successive pronunce (cfr. Cass. n. 17110/2019) e non vi è ragione per discostarsi da tale orientamento. Anche l'ordinanza n. 5617/2020 la
Suprema Corte ha affermato che la disposizione dell'art. 58 comma 4 TUB, secondo cui “Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”, interviene - in via di sostituzione - solo in relazione al disposto dell'art. 1264 c.c., comma 2. Si limita cioè a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto. Conseguentemente, evidenzia che dalla lettura dell'art. 58 comma 2 TUB, secondo cui la "banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana", è agevole constatare che “la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o
l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa,
pagina 8 di 21 né alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa”, pertanto “colui, che si afferma successore
(a titolo universale o particolare) della parte originaria ai sensi dell'art. 58 TUB, ha
l'onere puntuale di "fornire la prova documentale della propria legittimazione", con documenti idonei a "dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco". Dopo tali premesse, la Corte di legittimità, nella medesima pronuncia, specifica che “Al di là di quest'ordine di rilievi, va comunque osservato - con diretto e immediato riferimento alla dimostrazione della legittimazione del soggetto istante per la partecipazione al passivo fallimentare - che la norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in
Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a dimostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884)”. Ciò posto, il Supremo Collegio, benché affermi che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione non attenga al perfezionamento della fattispecie costitutiva e traslativa e che colui che si afferma essere il cessionario ai sensi dell'art. 58 TUB ha
l'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione, chiarisce che, “al di là di questo ordine di rilievi”, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è idonea a dimostrare, secondo “il prudente apprezzamento del giudice”, la legittimazione attiva del cessionario qualora essa indichi con certezza i crediti inclusi o esclusi dalla cessione. Ed ancora, sulla scorta della migliore e più recente giurisprudenza di merito,
“nell'ottica della valorizzazione di tutti gli elementi di prova della avvenuta cessione del credito e titolarità dello stesso, Cassazione civile sez. III, 16/04/2021, (ud.
11/12/2020, dep. 16/04/2021), n. 10200 ha ritenuto che la dichiarazione del
pagina 9 di 21 cedente notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo o dello stesso contratto in capo alla cessionaria, costituiscono elementi documentali rilevanti ai fini sopra evidenziati non essendovi ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla cessione ed alla sua notizia, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario. Nel caso di specie, deve osservarsi come l'opposta-cessionaria abbia prodotto in giudizio sia il titolo contrattuale da cui trae origine il credito ceduto sia le relative scritture contabili, il cui possesso (tenuto conto dei dati personali contenuti) non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione” (Tribunale di Napoli n. 7487 del 26/07/2022).” (ex multis, Tribunale
Campobasso, sentenza n. 76/2024).
Esaminata la documentazione sopra richiamata e qui riportata nei punti salienti, allora, si evince chiaramente che la parte opposta abbia dato prova della titolarità del credito e che il credito azionato sia ricompreso tra quelli oggetto di cessione e procura speciale all'incasso sopra descritta.
4. Sull'onere della prova – infondatezza della domanda
Occorre premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la verifica della sussistenza dei requisiti necessari e sufficienti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, ma costituisce vero e proprio giudizio a cognizione piena ed autonoma, nel quale si disquisisce in ordine alla prova dell'esistenza del diritto di credito azionato in via monitoria, laddove in quest'ultima sede è stato oggetto di una cognizione più limitata e sommaria.
Occorre soffermarsi sui principi relativi alla ripartizione dell'onere della prova, con particolare riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n.
13533 del 30/10/2001).
pagina 10 di 21 Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare esclusivamente il fatto costitutivo del credito mentre, a fronte di tale prova, è onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Tale principio non soffre deroga nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, ove si consideri che la citazione in opposizione si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore)
e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Ciò comporta che sia onere del creditore opposto fornire la prova dell'esistenza del proprio credito, ovvero del titolo su cui detto credito si fonda e del preciso ammontare del credito medesimo;
e che sia onere del debitore opponente fornire prova dell'adempimento o di fatti estintivi-impeditivi-modificativi del credito azionato poiché, in difetto, le allegazioni creditorie devono ritenersi provate e incontestabili.
In altri termini, nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari, la banca convenuta, attore in senso sostanziale, assolve l'onere probatorio a suo carico producendo in giudizio i contratti che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e gli altri documenti che rilevano nel caso specifico, essendo essi indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo e per ricalcolare correttamente il rapporto di dare-avere tra le parti;
il debitore che contesta l'avversa pretesa, non può limitarsi a generiche affermazioni di principio, posto che, ancor prima dell'onere della prova, risulta gravato dall'onere di specifica allegazione dei fatti posti a fondamento delle proprie pretese: l'opponente ha, dunque, l'onere di specificare nel dettaglio le proprie doglianze, non limitandosi a generiche affermazioni teoriche, ma rapportando direttamente le stesse al caso concreto.
In particolare, quando la domanda attenga a pretese derivanti da un contratto di conto corrente, è onere della banca produrre il contratto nonchè estratti conto completi dall'inizio del rapporto, essendo essi indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo e per ricalcolare correttamente il rapporto di dare-avere tra le parti. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la pagina 11 di 21 banca è pertanto onerata ad integrare la produzione documentale allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, con la produzione degli estratti conto integrali di rapporto, al fine di dimostrare gli elementi costitutivi del proprio credito sin dall'origine del medesimo.
E' noto, infatti, che l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca, di cui all'art. 50 T.U.B., ha efficacia probatoria nell'ambito del solo procedimento monitorio, mentre nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo può assumere rilevanza unicamente come elemento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi significativi – che, tuttavia, nel caso di specie, a fronte della mancanza del contratto e della serie completa degli estratti conto, non è possibile rinvenire - .
Ed invero, “in tema di rapporto bancario di conto corrente, qualora la Banca in sede di opposizione a decreto ingiuntivo non fornisca prova del credito vantato con il contratto di apertura del conto corrente, come richiesto a pena di nullità ex art. 117 T.U.B., oltre
a tutti gli estratti conto in ordine alla certezza del saldo indicato nella fase monitoria, il decreto ingiuntivo va senz'altro revocato in quanto l'indisponibilità del contratto e degli estratti conto hanno, quindi, impedito di accertare la presenza delle clausole nulle, come indicate dall'opponente e di ricostruire, precipuamente, l'andamento del rapporto, con l'eventuale depurazione di interessi, spese e commissioni non dovute, ovvero il corretto rapporto di dare ed avere tra le parti in causa.” (Cass. civ. Sez. III,
Sent., 07-03-2017, n. 5609); ed ancora, “E' principio costante di questa Corte che
l'esibizione dell'estratto conto certificato ex art. 50 d.lgs. n. 385/1993 (…) riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto (…). In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui
l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici
pagina 12 di 21 vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (…)” (Cass. 1892/2023).
Nel caso che occupa, deve ritenersi che la parte creditrice opposta abbia assolto all'onere della prova su di lei gravante e sopra descritto;
ed invero, ha depositato: il contratto di conto corrente del 9.11.2009, ad una con il documento di sintesi e le condizioni generali;
l'estratto conto ex art. 50 TUB e gli estratti conto integrali relativi all'andamento del rapporto nella sua interezza (come confermato anche dal
CTU nell'elaborato peritale definitivo); la fideiussione sottoscritta dagli opponenti in data 2.12.2009.
La parte debitrice opponente, invece, si è limitata alla mera contestazione teorica dell'illegittimità delle condizioni contrattuali, senza specificare i tassi di interesse pattuiti ed effettivamente applicati, limitandosi a lamentare l'errata capitalizzazione degli interessi e dell'applicazione di interessi anatocistici vietati – ciò che è stato, tra l'altro, puntualmente smentito dal CTU, che ha dato atto della corretta previsione ed applicazione della pari periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi- , oltre ad evidenziare la mancanza di prova delle pretese creditorie, senza alcuna puntuale allegazione né documentazione.
Sulla scorta dei principi sopra richiamati, spettava alla parte debitrice odierna opponente la prova dell'esistenza di fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi dell'avversa pretesa. Ciò che non è stato, in quanto la parte opponente si è limitata a generiche affermazioni di principio: avrebbe dovuto contestare nello specifico le singole poste addebitate ovvero le singole condizioni contrattuali ritenute illegittime – mette conto evidenziare che non ha depositato scritti difensivi finali e non ha preso posizione sulle risultanze dell'elaborato peritale - venendo meno, in tal modo, prima ancora che all'onere della prova, all'onere di allegazione specifica gravante sulla parte opponente stessa e, in generale, su chiunque voglia far valere un diritto in giudizio ex art. 2697 c.c..
Sulla scorta di quanto osservato, ritiene il Collegio, in difetto della necessaria allegazione specifica ad opera della parte opponente, di non poter prendere in considerazione gli esiti dell'elaborato peritale, in quanto ciò avrebbe postulato, quantomeno, la specifica articolazione delle doglianze attoree.
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5. Sulla nullità per conformità allo schema ABI: chiarimenti sulla competenza
Ritiene il Collegio che la domanda di accertamento della nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI non rientri nella competenza per materia della
Sezione Specializzata Impresa del Tribunale di Campobasso, per essere competente la medesima sezione specializzata presso il Tribunale di Napoli.
Sul punto occorre richiamare quanto disposto dall'art. 3 del d. lgs. n. 168 del 2003, per cui le sezioni specializzate sono (per quanto qui rileva) competenti in materia di:
"c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287" e
"d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea”, unitamente all'art. 4, comma 1-ter, del d.lgs. n. 168 del 2003 (rubricato competenza territoriale delle sezioni), per cui “per le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: (..) c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di
Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza,
Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria”.
La Suprema Corte ha richiamato sul punto il proprio orientamento, già espresso in precedenti pronunce, per cui “nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, di talché qualora venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI - contenente disposizioni contrastanti con la normativa antitrust la cui valutazione implica la competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale - il giudice è tenuto a separare le cause, rimettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribunale specializzato, trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i due giudizi con
l'istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 35661 del 05/12/2022), precisando peraltro che “la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della pagina 14 di 21 normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3248 del
02/02/2023; cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 35661 del 05/12/2022).
In sede di regolamento di competenza proposto da questo Tribunale, ha quindi chiarito che, per le cause relative alla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, concernenti il distretto di Corte d'appello di Campobasso, è competente la Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Napoli, ex artt. 3 comma 1 lett. c) e d) e 4 comma 1-ter lett. c) del d.lgs. n. 168 del 2003.
Trattasi di competenza espressamente definita dalla legge come inderogabile, e pertanto rientrante nel regime di cui all'art. 28 c.p.c., per cui quando l'inderogabilità
è disposta espressamente dalla legge la competenza per territorio non può essere derogata per accordo delle parti. Ex art. 38 comma 3 c.p.c. l'incompetenza per territorio nei casi di cui all'art. 28 c.p.c. può essere (oltre che eccepita dal convenuto nella comparsa di risposta tempestivamente depositata), anche rilevata d'ufficio dal
Giudice, ma non oltre l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.
Ebbene, nel caso di specie l'incompetenza funzionale non è stata eccepita né rilevata ex officio (posto che il rilievo officioso è stato proposto nei termini di mera ripartizione interna secondo il meccanismo di assegnazione tabellare delle cause nel medesimo ufficio giudiziario in intestazione), di tal che questo Collegio deve comunque pronunciarsi nel merito della causa.
6. Sulla nullità per conformità allo schema ABI: le Sezioni Unite n. 41944/2021
La parte attrice ( , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e ) ha chiesto dichiarare la nullità della fideiussione
[...] Parte_4 omnibus sottoscritta il 2.12.2009 a garanzia di tutte le obbligazioni contratte da
[...] nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena. CP_4
Occorre richiamare, allora, la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 41994/2021 in tema di nullità delle clausole fideiussorie per conformità allo schema ABI e violazione della disciplina antitrust - come è noto, la questione trae origine dal pagina 15 di 21 provvedimento n. 55 del 2.5.2005 emesso dalla Banca d'Italia in funzione di Autorità
Garante della Concorrenza tra istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990 (vigenti fino al trasferimento di tali poteri all'AGCM con la L. n. 262 del
2005 con decorrenza dal 12.1.2016), relativo al contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI (luglio 2003) e l'art. 2, co. 1 lett. a) L. cit. - .
Sul punto, occorre fare chiarezza, nei termini che seguono.
Le Sezioni Unite, risolvendo i contrasti giurisprudenziali sorti in ordine alla validità delle fideiussioni bancarie omnibus conformi allo schema ABI, hanno chiarito che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419
c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. La soluzione prescelta, pertanto, è quella dell'affermazione della nullità parziale delle sole clausole conformi, in quanto riproduttive, al contenuto degli artt. 2, 6 e 8 del cd. schema ABI, quali:
a) la cd. clausola di reviviscenza, secondo la quale il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”
(art. 2);
b) la cd. clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., secondo cui “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6);
c) la cd. clausola di sopravvivenza, per la quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Il tutto, sul presupposto:
pagina 16 di 21 1) dell'esistenza di un collegamento quantomeno funzionale – e non negoziale in senso tecnico – tra il cartello anticoncorrenziale a monte e la garanzia stipulata a valle tra l'istituto bancario aderente all'intesa e il singolo fideiussore, collegamento tale per cui “ai contratti a valle non può attribuirsi un rilievo giuridico diverso rispetto all'intesa che li precede: nulla essendo quest'ultima, la nullità non può che inficiare anche l'atto consequenziale”, di talché dalla nullità delle singole clausole dell'intesa
ABI deriva altresì la nullità delle clausole, contenute nei negozi fideiussori a valle, riproduttive di quello schema;
2) dell'inidoneità del solo strumento risarcitorio ad assicurare adeguata tutela alla concorrenza, non garantendo questo, nei confronti degli istituti di credito, l'effetto deterrente rispetto all'introduzione delle clausole nulle dello schema ABI all'interno delle fideiussioni.
6.1 Ancora sulla nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI: riparto dell'onere della prova
In punto di prova, la parte attrice si è limitata ad affermare la nullità della fideiussione in quanto riproduttiva dello schema vietato, senza null'altro argomentare né provare.
Richiamati i principi sopra espressi dalle Sezioni Unite, si osserva che la nullità non investe il contratto nella sua interezza, ma – in tesi - solo le suddette clausole riproposte nelle fideiussioni.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiaramente affermato che la nullità del contratto di fideiussione nel suo complesso deve essere esclusa, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto "senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità",
(cfr., ex multis, Cass. 2314/2016), ex art. 1419 c.c.: in altri termini, per dichiarare la nullità della fideiussione nella sua interezza è necessario che la parte, che di detta nullità si duole, dimostri la decisività delle clausole in contestazione – id est: la parte attrice deve provare che, in assenza di dette clausole, non si sarebbe determinata a stipulare il contratto - .
Ciò chiarito, nel caso di specie nulla è stato dedotto né provato dalla parte attrice.
Ed ancora, si osserva che il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, che fa riferimento allo schema predisposto dall'ABI nel luglio 2003, costituisce prova pagina 17 di 21 privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alle sole fideiussioni stipulate nel medesimo arco temporale interessato dall'istruttoria del provvedimento in questione, ossia tra il 2002 ed il 2005.
Diversamente, detta efficacia probatoria deve negarsi per le fideiussioni stipulate in epoca successiva, dunque, anche rispetto alla fideiussione per cui è causa, stipulata nell'anno 2009, per la quale sarebbe stato onere di parte attrice allegare e provare l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale di cui all'art. 2, L. n. 287 del 1990.
Ed invero, nelle c.d. cause stand alone (come quella di specie), relative a fideiussioni prestate in epoca successiva al provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, e che dunque, come tali, non possono giovarsi del provvedimento ai fini dell'accertamento dell'illecito antitrust, l'attore ha infatti l'onere di dimostrare che all'epoca della stipula della fideiussione era esistente un'intesa anticoncorrenziale fra banche per l'applicazione in modo uniforme delle tre clausole dello schema ABI oggetto delle censure della Banca d'Italia nel 2005 per violazione dell'art. 2 della l. n. 287 del
1990 (cfr. ex multis Tribunale di Milano, Sez. spec. Impresa, 14/02/2023, n.1171):
“occorre effettuare un netto distinguo tra le cause (dette “follow-on”) aventi ad oggetto la nullità dei contratti di fideiussione omnibus anteriori al provvedimento n. 55/2005 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia e le cause (dette “stand alone”) aventi invece ad oggetto contratti di fideiussione […] sottoscritti successivamente a tale provvedimento. Nelle cause “follow-on” ci si può giovare come prova privilegiata, in relazione alla sussistenza dell'illecito antitrust accertato, del provvedimento n.
55/2005 assunto dalla Banca d'Italia (laddove prodotto), mentre nelle cause “stand alone” in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., la parte attrice è onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della stessa esistenza di una intesa illecita all'epoca della sottoscrizione dei contratti impugnati”. (Corte d'Appello L'Aquila, sent. 1089/2024).
Ed ancora, la migliore giurisprudenza di merito ha osservato che “Anche con riferimento alle fideiussioni omnibus riproducenti le clausole ABI oggetto di censura anticoncorrenziale, il citato provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia non costituisce prova privilegiata dell'intesa restrittiva della concorrenza, con riguardo ad una fideiussione stipulata in un periodo successivo, non essendovi stata alcuna
pagina 18 di 21 indagine da parte dell'attività di vigilanza post 2005, la cui istruttoria ha, come è noto, coperto un arco temporale coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio
2005, né è sufficiente produrre i moduli contenenti le clausole censurate predisposti da altri istituti di credito. Il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia costituisce prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso. Poiché il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della
Banca medesima, le parti attrici sono, pertanto, onerate dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2, comma 2 lett. a) della L. n.287/1990, vale a dire dell'esistenza di un'intesa anteriore o coeva alla stipulazione del contratto personale di garanzia, avente come oggetto quello di impedire, restringere, falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale bancario attraverso la fissazione di specifiche condizione contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.” (Cfr. Tribunale di Napoli – Sez. Specializzata in materia di Impresa, sentenza n. 5125/2022).
Ad abundandiam, si osserva che, da ultimo, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente chiarito, nella materia che occupa, che: - il provvedimento ABI va tempestivamente prodotto in quanto non soggiace al principio iura novit curia; - la fideiussione “deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”; - il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità deve essere esattamente corrispondente a quello delle clausole oggetto di esame da parte della Banca d'Italia,
“esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad
pagina 19 di 21 essere lesiva della concorrenza” (cfr. Cass. 657/2025, 660/2025, 675/2025,
1170/2025).
La parte attrice avrebbe dovuto dimostrare, allora, l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale anteriore o coeva alla sottoscrizione della fideiussione e che, anche nel 2009, un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche, in modo da privare quella stessa clientela del diritto di una scelta effettiva (e non solo apparente) tra prodotti alternativi ed in reciproca concorrenza.
Ciò che, a tutta evidenza, non è stato: parte attrice non ha allegato né provato la perdurante, uniforme applicazione delle clausole del modello ABI già censurate dalla
Banca d'Italia nel 2005, da parte degli istituti di credito, anche ai contratti successivi al 2005, ovvero l'attualità dell'intesa anticoncorrenziale, e quindi la presenza di clausole di analogo tenore come effetto di una specifica intesa anticoncorrenziale.
Ne consegue, allora, che la domanda deve essere integralmente respinta, in quanto non provata.
7. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, valori medi per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale, dello scaglione di valore dato dal decreto ingiuntivo opposto, riconoscendo tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 343/2019, che dichiara esecutivo;
- Spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice;
- Condanna la parte attrice alla rifusione, in favore della parte convenuta, delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 14.103,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Campobasso, 31 maggio 2025. pagina 20 di 21 Il Giudice relatore dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Previati
pagina 21 di 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Previati Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice rel. dott.ssa Rossella Casillo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2199/2019, assunta in decisione all'udienza del 5.11.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, (C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3
(C.F. ), (C.F. C.F._3 Parte_4
, rappresentati e difesi dall'Avv. Vittorio De Bonis, giusta C.F._4 procura in atti ed elettivamente domiciliati presso lo studio del dott. Vincenzo Cocca, sito in Campobasso, via Torino n. 17;
Opponenti contro
(C.F. ), in persona del rappresentante legale Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, a mezzo della mandataria (C.F. ), in CP_3 P.IVA_3 persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Licia
Mastrangelo, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Teramo;
Opposto pagina 1 di 21
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, fideiussione, conto corrente
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , CP_1 Parte_1
, e , convenendo in Parte_2 Parte_3 Parte_4 giudizio , quale procuratrice di hanno proposto CP_3 Controparte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n. 343/2019, emesso dal Tribunale di Campobasso in data 30.7.2019, al fine di sentir revocare il decreto ingiuntivo opposto, accertate e dichiarare la nullità della fideiussione per conformità al cd. schema ABI, accertare e dichiarare l'invalidità delle clausole di determinazione del tasso di interesse, di capitalizzazione, di CMS ed ulteriori spese, previa rideterminazione del rapporto dare-avere tra le parti.
A sostegno della domanda, ha dedotto la parte opponente: la carenza di legittimazione attiva di quale procuratrice di in CP_3 Controparte_2 relazione al rapporto di conto corrente n. 7380/8653 aperto da CP_1 presso Banca Monte dei Paschi di Siena, per non essere i contratti di conto corrente tra le tipologie contrattuali inclusi nella procura all'incasso; la nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI;
in via gradata, l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi e dell'applicazione di interessi anatocistici,
l'illegittimità della pattuizione e del computo degli interessi con necessità di ricalcolo ex art. 117 TUB, la violazione della normativa anti usura.
Si è costituita la parte convenuta opposta a mezzo della Controparte_2 mandataria chiedendo il rigetto dell'avversa domanda ed CP_3 evidenziando: la nullità della citazione, estremamente generica ed indeterminata;
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
l'inammissibilità delle avverse doglianze per violazione del divieto di venire contra factum proprium, l'exceptio doli generalis; la titolarità del credito posto a fondamento della domanda monitoria, sulla scorta della documentazione in atti;
l'assolvimento dell'onere della prova e l'esistenza del diritto di credito vantato quale esposizione debitoria del conto corrente n. 7380/8563 stipulato il 9.11.2009; la pagina 2 di 21 validità della fideiussione sottoscritta dagli opponenti il 2.12.2009, anche a fronte della mancanza di prova dell'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale a monte e del collegamento negoziale in termini di nesso di causalità con il contratto stipulato a valle;
l'intervenuta prescrizione di qualsivoglia pretesa restitutoria;
la genericità di tutte le doglianze relative alle condizioni economiche del contratto, caratterizzate da meri richiami giurisprudenziali, dall'assenza di contestazioni specifiche e dal richiamo a un elaborato peritale non allegato in atti;
la corretta capitalizzazione di interessi attivi e passivi con pari periodicità trimestrale.
L'istanza di concessione della provvisoria esecuzione è stata respinta dal primo giudice istruttore ed è stato concesso il termine per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante CTU contabile;
è stata riassegnata alla Sezione Specializzata Imprese dell'intestato Tribunale, avendo ad oggetto, tra l'altro, l'accertamento della nullità delle fideiussioni per conformità al cd. schema ABI.
All'udienza del 5.11.2024, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
L'opposizione è infondata e deve essere respinta, alla luce di quanto segue.
1. Sulla procedibilità della domanda
Si osserva che la condizione di procedibilità è stata assolta, essendo stato introdotto il procedimento di mediazione obbligatoria, concluso con esito negativo.
2. Sulla nullità della citazione
L'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza, formulata dalla parte opposta, deve essere disattesa posto che, sebbene formulata in maniera estremamente generica, la citazione introduttiva del presente giudizio è comunque idonea a consentire l'individuazione della materia del contendere e dell'oggetto della domanda, di tal che non è di per sé impeditiva dell'esercizio del diritto di difesa della parte convenuta.
Ed invero, “La declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto
pagina 3 di 21 di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che
l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità,
l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese
(prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l'approntamento di una precisa linea di difesa)” (cfr. Cass. 1681/2015).
Ebbene, nel caso che occupa, il requisito dell'assoluta incertezza non sembra ricorrere, avendo la parte opponente articolato, sebbene genericamente, una pluralità di doglianze che saranno di seguito esaminate ed indicato chiaramente la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Sulla legittimazione ad agire della parte convenuta.
La parte opponente si duole della carenza di legittimazione e di titolarità del credito in capo alla parte convenuta , nella qualità di mandataria di CP_3 CP_2
lamentando che il credito per il quale si procede non rientri tra quelli
[...] oggetto di cessione e di procura speciale all'incasso.
L'eccezione è infondata.
Si riporta, di seguito, l'insegnamento della Suprema Corte: “Va tenuto presente che:
a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della
pagina 4 di 21 titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto,
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massimazione). Diverso è, però, il caso in cui (…) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e,
pagina 5 di 21 a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.” (Cass. 17944/23).
La parte opponente non afferma mai espressamente l'inesistenza del contratto di cessione e non formula alcuna contestazione specifica in ordine all'esistenza del contratto, di tal che, l'esistenza del contratto di cessione dei crediti non può essere revocata in dubbio, avuto riguardo alla pluralità di elementi disponibili e suscettibili di positivo apprezzamento da parte di questo Giudice di merito, nell'ambito di una valutazione complessiva che li consideri nel loro insieme, anche in assenza del documento contrattuale.
Ed invero, sono in atti: - l'estratto di GU n. 151 del 23.12.2017 recante l'avviso di cessione di crediti in blocco da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. a CP_2
, crediti così individuati: “(i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii)
[...] rapporti giuridici sorti in capo a MP (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attivita' bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non
pagina 6 di 21 benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R. n. 278 del 28 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Fidi Toscana S.p.A.; (vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Unifidi
Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l. (i "Crediti MP")”; - dal medesimo avviso, si evince che i crediti oggetto di cessione “sono messi a disposizione sul sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto”; - la procura speciale notarile del 31.8.2018, con la quale ha conferito a il mandato all'incasso Controparte_2 CP_3 dei crediti di cui la prima è titolare per averli acquistati nell'operazione di cartolarizzazione di cui al predetto estratto di GU n. 151 del 23.12.2017 – a nulla rileva la doglianza di parte opponente in base alla quale sarebbero inclusi nel predetto mandato all'incasso solo i crediti derivanti solo dai contratti di finanziamento: e ciò sia perché è richiamata l'intera operazione di cessione sia perché il conto corrente per cui è causa è pacificamente affidato, dunque anch'esso finanziato - ; - la procura speciale notarile del 17.9.2018 con la quale , CP_3 nella qualità di mandataria di , ha nominato i suoi procuratori Controparte_2 speciali con delega di firma;
- il contratto di conto corrente;
- la fideiussione omnibus del 2.12.2019 sottoscritta dagli opponenti persone fisiche;
- estratti conto ex art. 50
TUB ed estratti conto integrali;
- gli atti di costituzione in mora.
Ritenuta, pertanto, l'esistenza del contratto di cessione dei crediti, anche l'eccezione relativa alla mancata inclusione del credito per il quale si procede in questa sede deve essere respinta in quanto infondata.
Richiamato l'insegnamento della Suprema Corte sopra riportato, è opportuno riportare di seguito anche l'orientamento costante dell'intestato Tribunale, dal quale non vi è motivo di discostarsi, in base al quale “Quanto alla titolarità del credito in capo alla parte convenuta, si osserva, da un lato, che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco
(secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità nonchè
pagina 7 di 21 dell'intestato Tribunale), senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 29.12.2017, n. 31188); dall'altro, che, a mente del medesimo articolo citato, nei confronti dei debitori ceduti, gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma
2 (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e iscrizione nel Registro delle Imprese) producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c. e, quindi, sostituiscono la formalità della notifica al debitore prevista per le cessioni ordinarie dal codice civile;
in disparte la circostanza che, secondo consolidato orientamento interpretativo, anche per le cessioni ordinarie la notifica non condiziona l'effetto traslativo del credito che avviene all'atto della conclusione del contratto bilaterale e consensuale tra il cedente ed il cessionario. Ed ancora, la possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 cod. civ., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass., Sez. II, 7/03/2011, n. 5385;
13/09/2004, n. 18361; Cass., Sez. III, 2/06/ 1995, n. 6201). Il principio è stato confermato anche da successive pronunce (cfr. Cass. n. 17110/2019) e non vi è ragione per discostarsi da tale orientamento. Anche l'ordinanza n. 5617/2020 la
Suprema Corte ha affermato che la disposizione dell'art. 58 comma 4 TUB, secondo cui “Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”, interviene - in via di sostituzione - solo in relazione al disposto dell'art. 1264 c.c., comma 2. Si limita cioè a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto. Conseguentemente, evidenzia che dalla lettura dell'art. 58 comma 2 TUB, secondo cui la "banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana", è agevole constatare che “la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o
l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa,
pagina 8 di 21 né alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa”, pertanto “colui, che si afferma successore
(a titolo universale o particolare) della parte originaria ai sensi dell'art. 58 TUB, ha
l'onere puntuale di "fornire la prova documentale della propria legittimazione", con documenti idonei a "dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco". Dopo tali premesse, la Corte di legittimità, nella medesima pronuncia, specifica che “Al di là di quest'ordine di rilievi, va comunque osservato - con diretto e immediato riferimento alla dimostrazione della legittimazione del soggetto istante per la partecipazione al passivo fallimentare - che la norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in
Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a dimostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884)”. Ciò posto, il Supremo Collegio, benché affermi che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione non attenga al perfezionamento della fattispecie costitutiva e traslativa e che colui che si afferma essere il cessionario ai sensi dell'art. 58 TUB ha
l'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione, chiarisce che, “al di là di questo ordine di rilievi”, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è idonea a dimostrare, secondo “il prudente apprezzamento del giudice”, la legittimazione attiva del cessionario qualora essa indichi con certezza i crediti inclusi o esclusi dalla cessione. Ed ancora, sulla scorta della migliore e più recente giurisprudenza di merito,
“nell'ottica della valorizzazione di tutti gli elementi di prova della avvenuta cessione del credito e titolarità dello stesso, Cassazione civile sez. III, 16/04/2021, (ud.
11/12/2020, dep. 16/04/2021), n. 10200 ha ritenuto che la dichiarazione del
pagina 9 di 21 cedente notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo o dello stesso contratto in capo alla cessionaria, costituiscono elementi documentali rilevanti ai fini sopra evidenziati non essendovi ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla cessione ed alla sua notizia, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario. Nel caso di specie, deve osservarsi come l'opposta-cessionaria abbia prodotto in giudizio sia il titolo contrattuale da cui trae origine il credito ceduto sia le relative scritture contabili, il cui possesso (tenuto conto dei dati personali contenuti) non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione” (Tribunale di Napoli n. 7487 del 26/07/2022).” (ex multis, Tribunale
Campobasso, sentenza n. 76/2024).
Esaminata la documentazione sopra richiamata e qui riportata nei punti salienti, allora, si evince chiaramente che la parte opposta abbia dato prova della titolarità del credito e che il credito azionato sia ricompreso tra quelli oggetto di cessione e procura speciale all'incasso sopra descritta.
4. Sull'onere della prova – infondatezza della domanda
Occorre premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la verifica della sussistenza dei requisiti necessari e sufficienti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, ma costituisce vero e proprio giudizio a cognizione piena ed autonoma, nel quale si disquisisce in ordine alla prova dell'esistenza del diritto di credito azionato in via monitoria, laddove in quest'ultima sede è stato oggetto di una cognizione più limitata e sommaria.
Occorre soffermarsi sui principi relativi alla ripartizione dell'onere della prova, con particolare riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n.
13533 del 30/10/2001).
pagina 10 di 21 Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare esclusivamente il fatto costitutivo del credito mentre, a fronte di tale prova, è onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Tale principio non soffre deroga nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, ove si consideri che la citazione in opposizione si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore)
e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Ciò comporta che sia onere del creditore opposto fornire la prova dell'esistenza del proprio credito, ovvero del titolo su cui detto credito si fonda e del preciso ammontare del credito medesimo;
e che sia onere del debitore opponente fornire prova dell'adempimento o di fatti estintivi-impeditivi-modificativi del credito azionato poiché, in difetto, le allegazioni creditorie devono ritenersi provate e incontestabili.
In altri termini, nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari, la banca convenuta, attore in senso sostanziale, assolve l'onere probatorio a suo carico producendo in giudizio i contratti che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e gli altri documenti che rilevano nel caso specifico, essendo essi indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo e per ricalcolare correttamente il rapporto di dare-avere tra le parti;
il debitore che contesta l'avversa pretesa, non può limitarsi a generiche affermazioni di principio, posto che, ancor prima dell'onere della prova, risulta gravato dall'onere di specifica allegazione dei fatti posti a fondamento delle proprie pretese: l'opponente ha, dunque, l'onere di specificare nel dettaglio le proprie doglianze, non limitandosi a generiche affermazioni teoriche, ma rapportando direttamente le stesse al caso concreto.
In particolare, quando la domanda attenga a pretese derivanti da un contratto di conto corrente, è onere della banca produrre il contratto nonchè estratti conto completi dall'inizio del rapporto, essendo essi indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo e per ricalcolare correttamente il rapporto di dare-avere tra le parti. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la pagina 11 di 21 banca è pertanto onerata ad integrare la produzione documentale allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, con la produzione degli estratti conto integrali di rapporto, al fine di dimostrare gli elementi costitutivi del proprio credito sin dall'origine del medesimo.
E' noto, infatti, che l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca, di cui all'art. 50 T.U.B., ha efficacia probatoria nell'ambito del solo procedimento monitorio, mentre nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo può assumere rilevanza unicamente come elemento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi significativi – che, tuttavia, nel caso di specie, a fronte della mancanza del contratto e della serie completa degli estratti conto, non è possibile rinvenire - .
Ed invero, “in tema di rapporto bancario di conto corrente, qualora la Banca in sede di opposizione a decreto ingiuntivo non fornisca prova del credito vantato con il contratto di apertura del conto corrente, come richiesto a pena di nullità ex art. 117 T.U.B., oltre
a tutti gli estratti conto in ordine alla certezza del saldo indicato nella fase monitoria, il decreto ingiuntivo va senz'altro revocato in quanto l'indisponibilità del contratto e degli estratti conto hanno, quindi, impedito di accertare la presenza delle clausole nulle, come indicate dall'opponente e di ricostruire, precipuamente, l'andamento del rapporto, con l'eventuale depurazione di interessi, spese e commissioni non dovute, ovvero il corretto rapporto di dare ed avere tra le parti in causa.” (Cass. civ. Sez. III,
Sent., 07-03-2017, n. 5609); ed ancora, “E' principio costante di questa Corte che
l'esibizione dell'estratto conto certificato ex art. 50 d.lgs. n. 385/1993 (…) riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto (…). In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui
l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici
pagina 12 di 21 vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (…)” (Cass. 1892/2023).
Nel caso che occupa, deve ritenersi che la parte creditrice opposta abbia assolto all'onere della prova su di lei gravante e sopra descritto;
ed invero, ha depositato: il contratto di conto corrente del 9.11.2009, ad una con il documento di sintesi e le condizioni generali;
l'estratto conto ex art. 50 TUB e gli estratti conto integrali relativi all'andamento del rapporto nella sua interezza (come confermato anche dal
CTU nell'elaborato peritale definitivo); la fideiussione sottoscritta dagli opponenti in data 2.12.2009.
La parte debitrice opponente, invece, si è limitata alla mera contestazione teorica dell'illegittimità delle condizioni contrattuali, senza specificare i tassi di interesse pattuiti ed effettivamente applicati, limitandosi a lamentare l'errata capitalizzazione degli interessi e dell'applicazione di interessi anatocistici vietati – ciò che è stato, tra l'altro, puntualmente smentito dal CTU, che ha dato atto della corretta previsione ed applicazione della pari periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi- , oltre ad evidenziare la mancanza di prova delle pretese creditorie, senza alcuna puntuale allegazione né documentazione.
Sulla scorta dei principi sopra richiamati, spettava alla parte debitrice odierna opponente la prova dell'esistenza di fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi dell'avversa pretesa. Ciò che non è stato, in quanto la parte opponente si è limitata a generiche affermazioni di principio: avrebbe dovuto contestare nello specifico le singole poste addebitate ovvero le singole condizioni contrattuali ritenute illegittime – mette conto evidenziare che non ha depositato scritti difensivi finali e non ha preso posizione sulle risultanze dell'elaborato peritale - venendo meno, in tal modo, prima ancora che all'onere della prova, all'onere di allegazione specifica gravante sulla parte opponente stessa e, in generale, su chiunque voglia far valere un diritto in giudizio ex art. 2697 c.c..
Sulla scorta di quanto osservato, ritiene il Collegio, in difetto della necessaria allegazione specifica ad opera della parte opponente, di non poter prendere in considerazione gli esiti dell'elaborato peritale, in quanto ciò avrebbe postulato, quantomeno, la specifica articolazione delle doglianze attoree.
pagina 13 di 21
5. Sulla nullità per conformità allo schema ABI: chiarimenti sulla competenza
Ritiene il Collegio che la domanda di accertamento della nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI non rientri nella competenza per materia della
Sezione Specializzata Impresa del Tribunale di Campobasso, per essere competente la medesima sezione specializzata presso il Tribunale di Napoli.
Sul punto occorre richiamare quanto disposto dall'art. 3 del d. lgs. n. 168 del 2003, per cui le sezioni specializzate sono (per quanto qui rileva) competenti in materia di:
"c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287" e
"d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea”, unitamente all'art. 4, comma 1-ter, del d.lgs. n. 168 del 2003 (rubricato competenza territoriale delle sezioni), per cui “per le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: (..) c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di
Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza,
Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria”.
La Suprema Corte ha richiamato sul punto il proprio orientamento, già espresso in precedenti pronunce, per cui “nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, di talché qualora venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI - contenente disposizioni contrastanti con la normativa antitrust la cui valutazione implica la competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale - il giudice è tenuto a separare le cause, rimettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribunale specializzato, trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i due giudizi con
l'istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 35661 del 05/12/2022), precisando peraltro che “la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della pagina 14 di 21 normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3248 del
02/02/2023; cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 35661 del 05/12/2022).
In sede di regolamento di competenza proposto da questo Tribunale, ha quindi chiarito che, per le cause relative alla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, concernenti il distretto di Corte d'appello di Campobasso, è competente la Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Napoli, ex artt. 3 comma 1 lett. c) e d) e 4 comma 1-ter lett. c) del d.lgs. n. 168 del 2003.
Trattasi di competenza espressamente definita dalla legge come inderogabile, e pertanto rientrante nel regime di cui all'art. 28 c.p.c., per cui quando l'inderogabilità
è disposta espressamente dalla legge la competenza per territorio non può essere derogata per accordo delle parti. Ex art. 38 comma 3 c.p.c. l'incompetenza per territorio nei casi di cui all'art. 28 c.p.c. può essere (oltre che eccepita dal convenuto nella comparsa di risposta tempestivamente depositata), anche rilevata d'ufficio dal
Giudice, ma non oltre l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.
Ebbene, nel caso di specie l'incompetenza funzionale non è stata eccepita né rilevata ex officio (posto che il rilievo officioso è stato proposto nei termini di mera ripartizione interna secondo il meccanismo di assegnazione tabellare delle cause nel medesimo ufficio giudiziario in intestazione), di tal che questo Collegio deve comunque pronunciarsi nel merito della causa.
6. Sulla nullità per conformità allo schema ABI: le Sezioni Unite n. 41944/2021
La parte attrice ( , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e ) ha chiesto dichiarare la nullità della fideiussione
[...] Parte_4 omnibus sottoscritta il 2.12.2009 a garanzia di tutte le obbligazioni contratte da
[...] nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena. CP_4
Occorre richiamare, allora, la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 41994/2021 in tema di nullità delle clausole fideiussorie per conformità allo schema ABI e violazione della disciplina antitrust - come è noto, la questione trae origine dal pagina 15 di 21 provvedimento n. 55 del 2.5.2005 emesso dalla Banca d'Italia in funzione di Autorità
Garante della Concorrenza tra istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990 (vigenti fino al trasferimento di tali poteri all'AGCM con la L. n. 262 del
2005 con decorrenza dal 12.1.2016), relativo al contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI (luglio 2003) e l'art. 2, co. 1 lett. a) L. cit. - .
Sul punto, occorre fare chiarezza, nei termini che seguono.
Le Sezioni Unite, risolvendo i contrasti giurisprudenziali sorti in ordine alla validità delle fideiussioni bancarie omnibus conformi allo schema ABI, hanno chiarito che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419
c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. La soluzione prescelta, pertanto, è quella dell'affermazione della nullità parziale delle sole clausole conformi, in quanto riproduttive, al contenuto degli artt. 2, 6 e 8 del cd. schema ABI, quali:
a) la cd. clausola di reviviscenza, secondo la quale il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”
(art. 2);
b) la cd. clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., secondo cui “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6);
c) la cd. clausola di sopravvivenza, per la quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Il tutto, sul presupposto:
pagina 16 di 21 1) dell'esistenza di un collegamento quantomeno funzionale – e non negoziale in senso tecnico – tra il cartello anticoncorrenziale a monte e la garanzia stipulata a valle tra l'istituto bancario aderente all'intesa e il singolo fideiussore, collegamento tale per cui “ai contratti a valle non può attribuirsi un rilievo giuridico diverso rispetto all'intesa che li precede: nulla essendo quest'ultima, la nullità non può che inficiare anche l'atto consequenziale”, di talché dalla nullità delle singole clausole dell'intesa
ABI deriva altresì la nullità delle clausole, contenute nei negozi fideiussori a valle, riproduttive di quello schema;
2) dell'inidoneità del solo strumento risarcitorio ad assicurare adeguata tutela alla concorrenza, non garantendo questo, nei confronti degli istituti di credito, l'effetto deterrente rispetto all'introduzione delle clausole nulle dello schema ABI all'interno delle fideiussioni.
6.1 Ancora sulla nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI: riparto dell'onere della prova
In punto di prova, la parte attrice si è limitata ad affermare la nullità della fideiussione in quanto riproduttiva dello schema vietato, senza null'altro argomentare né provare.
Richiamati i principi sopra espressi dalle Sezioni Unite, si osserva che la nullità non investe il contratto nella sua interezza, ma – in tesi - solo le suddette clausole riproposte nelle fideiussioni.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiaramente affermato che la nullità del contratto di fideiussione nel suo complesso deve essere esclusa, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto "senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità",
(cfr., ex multis, Cass. 2314/2016), ex art. 1419 c.c.: in altri termini, per dichiarare la nullità della fideiussione nella sua interezza è necessario che la parte, che di detta nullità si duole, dimostri la decisività delle clausole in contestazione – id est: la parte attrice deve provare che, in assenza di dette clausole, non si sarebbe determinata a stipulare il contratto - .
Ciò chiarito, nel caso di specie nulla è stato dedotto né provato dalla parte attrice.
Ed ancora, si osserva che il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, che fa riferimento allo schema predisposto dall'ABI nel luglio 2003, costituisce prova pagina 17 di 21 privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alle sole fideiussioni stipulate nel medesimo arco temporale interessato dall'istruttoria del provvedimento in questione, ossia tra il 2002 ed il 2005.
Diversamente, detta efficacia probatoria deve negarsi per le fideiussioni stipulate in epoca successiva, dunque, anche rispetto alla fideiussione per cui è causa, stipulata nell'anno 2009, per la quale sarebbe stato onere di parte attrice allegare e provare l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale di cui all'art. 2, L. n. 287 del 1990.
Ed invero, nelle c.d. cause stand alone (come quella di specie), relative a fideiussioni prestate in epoca successiva al provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, e che dunque, come tali, non possono giovarsi del provvedimento ai fini dell'accertamento dell'illecito antitrust, l'attore ha infatti l'onere di dimostrare che all'epoca della stipula della fideiussione era esistente un'intesa anticoncorrenziale fra banche per l'applicazione in modo uniforme delle tre clausole dello schema ABI oggetto delle censure della Banca d'Italia nel 2005 per violazione dell'art. 2 della l. n. 287 del
1990 (cfr. ex multis Tribunale di Milano, Sez. spec. Impresa, 14/02/2023, n.1171):
“occorre effettuare un netto distinguo tra le cause (dette “follow-on”) aventi ad oggetto la nullità dei contratti di fideiussione omnibus anteriori al provvedimento n. 55/2005 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia e le cause (dette “stand alone”) aventi invece ad oggetto contratti di fideiussione […] sottoscritti successivamente a tale provvedimento. Nelle cause “follow-on” ci si può giovare come prova privilegiata, in relazione alla sussistenza dell'illecito antitrust accertato, del provvedimento n.
55/2005 assunto dalla Banca d'Italia (laddove prodotto), mentre nelle cause “stand alone” in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., la parte attrice è onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della stessa esistenza di una intesa illecita all'epoca della sottoscrizione dei contratti impugnati”. (Corte d'Appello L'Aquila, sent. 1089/2024).
Ed ancora, la migliore giurisprudenza di merito ha osservato che “Anche con riferimento alle fideiussioni omnibus riproducenti le clausole ABI oggetto di censura anticoncorrenziale, il citato provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia non costituisce prova privilegiata dell'intesa restrittiva della concorrenza, con riguardo ad una fideiussione stipulata in un periodo successivo, non essendovi stata alcuna
pagina 18 di 21 indagine da parte dell'attività di vigilanza post 2005, la cui istruttoria ha, come è noto, coperto un arco temporale coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio
2005, né è sufficiente produrre i moduli contenenti le clausole censurate predisposti da altri istituti di credito. Il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia costituisce prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso. Poiché il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della
Banca medesima, le parti attrici sono, pertanto, onerate dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2, comma 2 lett. a) della L. n.287/1990, vale a dire dell'esistenza di un'intesa anteriore o coeva alla stipulazione del contratto personale di garanzia, avente come oggetto quello di impedire, restringere, falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale bancario attraverso la fissazione di specifiche condizione contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.” (Cfr. Tribunale di Napoli – Sez. Specializzata in materia di Impresa, sentenza n. 5125/2022).
Ad abundandiam, si osserva che, da ultimo, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente chiarito, nella materia che occupa, che: - il provvedimento ABI va tempestivamente prodotto in quanto non soggiace al principio iura novit curia; - la fideiussione “deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”; - il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità deve essere esattamente corrispondente a quello delle clausole oggetto di esame da parte della Banca d'Italia,
“esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad
pagina 19 di 21 essere lesiva della concorrenza” (cfr. Cass. 657/2025, 660/2025, 675/2025,
1170/2025).
La parte attrice avrebbe dovuto dimostrare, allora, l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale anteriore o coeva alla sottoscrizione della fideiussione e che, anche nel 2009, un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche, in modo da privare quella stessa clientela del diritto di una scelta effettiva (e non solo apparente) tra prodotti alternativi ed in reciproca concorrenza.
Ciò che, a tutta evidenza, non è stato: parte attrice non ha allegato né provato la perdurante, uniforme applicazione delle clausole del modello ABI già censurate dalla
Banca d'Italia nel 2005, da parte degli istituti di credito, anche ai contratti successivi al 2005, ovvero l'attualità dell'intesa anticoncorrenziale, e quindi la presenza di clausole di analogo tenore come effetto di una specifica intesa anticoncorrenziale.
Ne consegue, allora, che la domanda deve essere integralmente respinta, in quanto non provata.
7. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, valori medi per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale, dello scaglione di valore dato dal decreto ingiuntivo opposto, riconoscendo tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 343/2019, che dichiara esecutivo;
- Spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice;
- Condanna la parte attrice alla rifusione, in favore della parte convenuta, delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 14.103,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Campobasso, 31 maggio 2025. pagina 20 di 21 Il Giudice relatore dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Previati
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