Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/03/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
RG 18515 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti -Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18515 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per scioglimento del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. GIGANTE SERENA presso la quale C.F._1
elettivamente domicilia
E
d nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. ECCELLENTE COLOMBA presso C.F._2
la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/10/2024 le parti, e Parte_1 Parte_2
chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio in relazione al matrimonio
[...]
da loro contratto in NAPOLI il 28/01/1993 (atto n. 18, P. I, sez. A, anno 1993), riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 23/10/2019, era intervenuta separazione in forza di OMOLOGA resa nel procedimento rg. 19943/2019.
Aggiungevano che dall'unione tra le parti non sono nati figli.
1
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: il Dott. si obbliga a continuare a corrispondere, come fatto sinora dal momento Parte_1 della separazione materiale dalla NO , la somma di euro 800,00 mensili a titolo Parte_2
di assegno divorzile;
detto assegno sarà versato entro il giorno 10 di ogni mese, sul C/C intestato alla NO e già a lui noto. Con adeguamento annuale ISTAT come per Parte_2
legge.
Le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale provvede in conformità.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti e a NAPOLI il Parte_1 Parte_2
28/01/1993 (atto n. 18, P. I, sez. A, reg. Atti Matrimonio anno 1993);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/03/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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